CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2011
487.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 10.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Roberto Marmo, porgendogli, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 37/11: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.
C. 4362-A Governo
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante norme urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. Nel ricordare che il provvedimento, già approvato senza modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, prende atto dell'assenza di effetti onerosi - affermata dalla relazione tecnica - derivanti dalla corresponsione di compensi di carattere retributivo, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007 circa la gratuità dell'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e circondariali. Segnala, peraltro, che la legislazione vigente non contiene indicazioni in ordine all'imputazione delle altre spese eventualmente sostenute dagli incaricati. Ritiene, pertanto, che non possa escludersi che le amministrazioni interessate siano chiamate a sostenere spese per emolumenti di carattere non retributivo, che tuttavia non dovrebbero dare luogo ad oneri aggiuntivi. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 2, del decreto, osserva che sia la relazione tecnica sia le note trasmesse dal Governo asseriscono la neutralità finanziaria della norma, rilevando tuttavia che tale assenza di effetti viene motivata dai documenti sulla base di presupposti diversi, riferiti alla platea dei soggetti potenzialmente interessati. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti i dati quantitativi e le ipotesi numeriche a suffragio della neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che un'estensione della platea dei soggetti che usufruiranno dell'agevolazione è suscettibile, in linea di principio, di determinare un incremento della spesa.
Con riferimento all'articolo 2, osserva che le relazioni allegate al provvedimento e la documentazione trasmessa dal Governo affermano la congruità della quantificazione indicata dal comma 12 rispetto agli effetti finanziari complessivamente attesi dall'articolo 2, in considerazione della sostanziale coerenza dell'onere rispetto alle spese in precedenza sostenute per analoghe finalità e della prudenzialità delle stime effettuate, con particolare riferimento alle principali voci di spesa. Osserva tuttavia che da una serie di elementi contenuti nella stessa relazione tecnica e nella documentazione del Governo si evince che gli effetti finanziari complessivi potrebbero divergere dalle previsioni in ragione della variabilità di alcune componenti di spesa, quali il numero degli elettori aventi diritto, la loro mobilità geografica, i costi per il trasporto dei plichi nei teatri di guerra e nelle aree remote. Alla luce di tali elementi, andrebbe chiarita la compatibilità della fissazione di un limite di spesa rispetto alla natura degli oneri da sostenere, che - oltre ad essere suscettibili, come detto, di possibili variazioni - attengono a diritti soggettivi non comprimibili. A suo avviso andrebbe, infine, confermato che ai diversi adempimenti richiesti dall'articolo 2 le competenti amministrazioni potranno fare fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, ricorda che le risorse relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dallo svolgimento dei referendum sono iscritte nel capitolo 3020 del Ministero dell'economia e delle finanze che reca uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Informa, in proposito, che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il capitolo reca una disponibilità di competenza ancora pari all'intero stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Rileva, inoltre, che il capitolo ha natura di spesa obbligatoria e che potrà, quindi, essere, successivamente, integrato con prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009.

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Per quanto concerne i profili finanziari delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle proposte emendative Di Biagio 2.8, Evangelisti 2.4, Favia, 2.1, Tassone 2.6, Favia 2.2 e Tassone 2.7, che, ampliando la categoria dei soggetti che ai sensi dell'articolo 2 possono votare all'estero, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Giudica, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'emendamento Favia 2.3 che modifica alcune delle scadenze di cui al comma 2 dell'articolo 2 e che potrebbe richiedere un nuovo aggiornamento degli elenchi degli elettori. Infine, ritiene che l'emendamento Zaccaria 2.5 non sia suscettibile di determinare effetti finanziari, volto a modificare il comma 11 dell'articolo 2 in materia di diritti consolari. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'articolo 1 e la prudenzialità delle stime relative alle spese di cui all'articolo 2. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Di Biagio 2.8, Evangelisti 2.4, Favia, 2.1, Tassone 2.6, Favia 2.2 e Tassone 2.7, in quanto essi determinano l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della possibilità di partecipazione al voto per corrispondenza e sono, pertanto, suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. Ritiene, invece, che gli emendamenti Favia 2.3 e Zaccaria 2.5 non siano suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4362-A, di conversione del decreto-legge n. 37 del 2011, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,
esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.
Atto n. 339.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Il ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che in questi giorni si stano svolgendo riunioni informali volte a definire una proposta di parere che recepisca le indicazioni emerse nell'ambito delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In proposito, fa presente che i contenuti della proposta in corso di elaborazione dovrebbero consentire di pervenire alla formulazione di una proposta di parere unitaria da parte dei due relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che potrebbe essere presentata all'inizio della prossima settimana, al fine di pervenire all'approvazione del parere nella Commissione bicamerale nel primo pomeriggio di mercoledì 8 maggio 2011. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa tenere conto di questi elementi al fine di organizzare i propri lavori in stretto coordinamento con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto delle dichiarazioni del Ministro Calderoli, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
Atto n. 361.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento è finalizzato a ridurre il carico complessivo dei procedimenti autorizzatori per i soggetti esercenti specifiche attività d'impresa, cui sono connesse attività di controllo, in materia di prevenzione incendi, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, segnala che il provvedimento è adottato, a tal fine, nel quadro del generale obiettivo di semplificazione amministrativa fissato dall'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010 e del programma «taglia oneri amministrativi» di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008. Considerato che - come evidenziato nella relazione illustrativa - in virtù del suddetto processo di semplificazione amministrativa il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha stimato una riduzione di oneri per le piccole e medie imprese, pari a circa 1,4 miliardi di euro l'anno, andrebbero forniti elementi volti a

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confermare l'invarianza complessiva degli effetti per la finanza pubblica. A suo avviso, tale invarianza andrebbe verificata tenendo conto sia dell'eventuale venir meno di diritti d'istruttoria e di tariffe, attualmente corrisposti dalle imprese, sia dei risparmi conseguenti a eventuali riduzioni di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. In proposito, ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo, in risposta ad analoghi rilievi formulati in merito alla norma taglia-oneri, ha chiarito che la citata disposizione non appariva suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica ovvero riduzione del gettito tributario, con riferimento alle tasse e ai diritti attualmente dovuti dalle imprese, tenuto conto della semplificazione delle procedure di verifica e controllo poste in essere dalle competenti strutture pubbliche e dei conseguenti risparmi in termini di riduzione dei costi amministrativi. Ai predetti fini, ritiene utile che sia chiarito, tra l'altro, se per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività sia previsto il pagamento di diritti di istruttoria e tariffe in misura corrispondente a quella attualmente versata. Giudica, infine, opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione circa l'effettiva possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di dare attuazione agli adempimenti previsti, nei più ridotti termini introdotti dalle norme in esame, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili in base alla vigente disciplina.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di inserire - in fine all'articolo 11 del provvedimento o con apposito articolo aggiuntivo - una clausola generale di invarianza finanziaria, volta a precisare che dal regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, presenta la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
la riduzione degli oneri sostenuti dalle imprese in materia di prevenzione incendi, che potrà scaturire a seguito del processo di semplificazione amministrativa previsto dal provvedimento in esame, non determinerà effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'ammontare complessivo dei diritti relativi ai compiti di istruttoria e di controllo attualmente corrisposto dalle imprese non sarà modificato anche con il nuovo sistema tariffario da adottarsi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 dello schema di decreto;
tale nuovo sistema tariffario, infatti, sarà strutturato prevedendo una rimodulazione dei corrispettivi che, nel garantire complessivamente un importo pari a quello attualmente introitato, comporterà

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una diminuzione per i procedimenti più semplici ed una maggiorazione per quelli più complessi;
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, potrà concentrare i controlli sulle attività a maggior rischio, ricorrendo, per quelle a minor rischio, alle asseverazioni dei tecnici abilitati e a sopralluoghi in azienda con controlli a campione;
rilevata l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria volta a stabilire che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 13.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.