CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2011
487.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

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Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
C. 4305, approvata dalla 2a Commissione del Senato, e C. 3794 Cavallaro.

(Esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Mario CAVALLARO (PD), relatore, osserva come le proposte di legge n. 4305, approvata dal Senato, e n. 3794 Cavallaro intervengano a seguito della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, 9 settembre 2010, n. 19246, che ha modificato l'orientamento giurisprudenziale fino a quel momento consolidato in tema di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'orientamento della Corte di Cassazione è stato per lungo tempo consolidato nel senso che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione è automaticamente ridotto a 5 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario.
Le Sezioni unite, nella richiamata sentenza n. 19246/2010, hanno invece concluso nel senso che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti della metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'articolo 645 del codice di procedura civile prevede che in ogni caso di opposizione i termini di comparizione siano ridotti alla metà. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la regola del necessario collegamento tra termini di comparizione e termini di costituzione, fissata dall'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile costituisce espressione di un principio generale di razionalità e coerenza, con la conseguenza che l'espresso richiamo nell'articolo 645 del codice di procedura civile. di tale principio sarebbe risultata del tutto superflua.
In sostanza, secondo la Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo è sempre caratterizzata dall'abbreviazione dei termini di comparizione ed all'opponente non compete alcuna facoltà di scelta tra termine abbreviato e termine ordinario. Di conseguenza, il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente è sempre di 5 giorni, a nulla rilevando il termine di comparizione di volta in volta assegnato in concreto.
Ne consegue che le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione devono considerarsi tardive, con conseguente improcedibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.
Il nuovo orientamento sancito dalle Sezioni Unite rischia pertanto di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell'opponente non sia avvenuta nel termine dimezzato di 5 giorni.
Le proposte di legge in esame sono volte ad evitare questo effetto sui procedimenti in corso.
L'articolo 1 della proposta di legge n. 4305 incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali.
L'articolo 2 reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l'orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010.
L'articolo prevede infatti che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura penale si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a

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decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall'articolo 163-bis, primo comma.
L'articolo unico della proposta di legge n. 3794, prevede una analoga disposizione di interpretazione autentica che conferma l'orientamento consolidato della Cassazione anteriore alle Sezioni Unite.
A differenza della proposta di n. 4305, la proposta n. 3794 non modifica la disciplina ordinaria, mantenendo fermo il dimezzamento dei termini di comparizione previsto nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La disposizione interpretativa ha dunque carattere generale, applicandosi sia ai procedimenti in corso che a quelli futuri.
Sottolineando l'esigenza di porre rimedio quanto prima alle questioni interpretative scaturite dalla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, 9 settembre 2010, n. 19246, rappresenta l'opportunità di approvare celermente il testo trasmesso dal Senato, senza apportarvi alcuna modifica.

Cinzia CAPANO (PD) esprime fortissime perplessità non tanto sul merito oggetto delle proposte di legge in esame, quanto piuttosto sul metodo di intervenire in via legislativa per superare un'interpretazione giurisprudenziale. Nel caso in esame, sembrerebbe addirittura che sia prevista a breve una udienza selle Sezioni Unite sulla medesima materia oggetto delle proposte di legge in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se realmente la Corte di Cassazione abbia intenzione di intervenire nuovamente in materia, sottolineando come in tal caso sarebbe forse eccessivo un intervento legislativo del medesimo tenore.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di non poter dare una risposta esauriente all'onorevole Capano, ma che approfondirà la questione da lei posta.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Mario CAVALLARO (PD), relatore, propone di adottare come testo base la proposta di legge n. 4305, approvata dal Senato.

La Commissione adotta come testo base la proposta di legge n. 4305, approvata dal Senato.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, fissa il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge n. 4305, approvata dal Senato, alle ore 18 di lunedì 13 giugno 2011. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04833 Rao e Pezzotta: Sulla carenza di organico della corte d'appello di Brescia, sezione lavoro.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Savino PEZZOTTA (UdCpTP), replicando, dichiara che non può che prendere atto della risposta dal Governo, dalla quale si evince che ancora non si stanno realizzando

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le condizioni per consentire alla sezione lavoro della Corte d'appello di Brescia di amministrare giustizia. Invita, pertanto, il Governo a predisporre tutti gli strumenti necessari, a partire dall'adeguamento dell'organico, affinché il predetto ufficio giudiziario possa funzionare in maniera adeguata, superando quella grave situazione di giustizia denegata nella quale si trovano i lavoratori che si rivolgono alla corte d'appello di Brescia per ottenere la tutela dei propri diritti.

5-04834 Ferranti e Rubinato: Sulle carenze di organico del tribunale di Treviso.

Simonetta RUBINATO (PD) illustrando la propria interrogazione, osserva come con questa si porti all'attenzione del Ministro della Giustizia la situazione di grave disagio in cui versa il tribunale civile di Treviso. Osserva che l'inadeguatezza dell'organico dei magistrati, oltre a quello del personale amministrativo, nonostante i ripetuti ma, a suo parere, poco incisivi assestamenti, stanti anche i posti tuttora vacanti, si è aggravata con l'esplodere della crisi finanziaria globale, che ha determinato, in una provincia contrassegnata da un elevatissimo numero di imprese e aziende di medie e piccole dimensioni, un rilevante incremento dei procedimenti civili, in particolare per l'aumento di fallimenti e delle procedure di recupero crediti. Il carico di lavoro dei singoli magistrati civili è considerevolmente superiore a quello registrato in altre sedi giudiziarie, anche in altre circoscrizioni del nord-est, per cui si stanno incrementando le richieste di trasferimento in altre sedi, senza contare i tempi di attesa di un tessuto produttivo che, già duramente provato dalla crisi, non trova un servizio della giustizia civile efficiente ed adeguato, nonostante la laboriosità dei magistrati stessi. Appare pertanto urgente che il Ministero intervenga. Con il presente question time si chiede se tale situazione sia a conoscenza del Ministero e se lo stesso intenda predisporre misure atte a far fronte a quella che si presenta come una vera e propria emergenza.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per aver cercato di dare una risposta all'interrogazione. Tuttavia, si tratta di una risposta insoddisfacente, in quanto non si prende atto che per risolvere adeguatamente i problemi di funzionalità della giustizia occorre abbandonare la politica degli interventi emergenziali, affrontando piuttosto le questioni della inadeguatezza sia della geografia giudiziaria sia della razionalità delle risorse umane e finanziarie.

5-04832 Contento: Sulle spese relative alla inchiesta «Toghe lucane».

Manlio CONTENTO (PdL) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (PdL) replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita. In particolare evidenzia come dalla risposta appena fornita emerga un quadro allarmante sul quale il CSM ha avuto modo già di soffermarsi in passato, accertando nei confronti del pubblico ministero Luigi De Magistris, in un caso, un illecito disciplinare e, nell'altro, il non luogo a procedere in ragione del fatto che costui nel frattempo non faceva più parte della magistratura. Per quanto quest'ultima circostanza non consenta al Ministro di valutare l'opportunità di esercitare l'azione disciplinare a fronte di una indagine fortemente invasiva nei confronti di soggetti che alla fine sono stati prosciolti, rimane la preoccupazione che i danni erariali che non potranno più essere arrecati all'amministrazione della giustizia possano invece essere prodotti esercitando

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nuove funzioni pubbliche di grande responsabilità.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

5-04747 Bernardini: Questioni relative al carcere di Opera-Milano.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, dichiara che non può ritenersi soddisfatta della risposta, la quale, come capita sempre più spesso in materia penitenziaria, si limita a riportare quanto già descritto nell'interrogazione, senza formulare alcuna ipotesi di soluzione per le gravissime questioni che sono ivi denunciate.
In primo luogo, sottolinea quanto sia distorsiva della drammatica realtà delle carceri la distinzione tra capienza regolamentare e capienza tollerabile, considerato che quest'ultima è individuata in maniera discrezionale, se non addirittura arbitraria, dall'amministrazione penitenziaria, che potrebbe prevedere, come in realtà ha già previsto, che sia tollerabile la presenza di tre detenuti in celle costruite per ospitarne uno solo.
In relazione al carcere di Opera osserva che anch'esso, per quanto, grazie anche al lavoro svolto dal direttore, Giacinto Siciliano, si trovi in condizioni migliori rispetto a tanti altri istituti penitenziari, soffre la totale carenza di mezzi e strumenti necessari per assicurare non solo un trattamento costituzionalmente adeguato a favore dei detenuti, ma lo stesso funzionamento del carcere, considerando, ad esempio, che già nel mese di maggio sono finiti i fondi destinati al pagamento delle bollette.
L'irrazionalità nella gestione delle risorse da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è resa evidente anche da tante scelte dissennate che riguardano la politica di gestione dei detenuti, i quali vengono destinati nei diversi istituti penitenziari senza tenere conto di una serie di parametri significativi, come quello della vicinanza al luogo ove si trovano i rispettivi affetti ovvero ad ospedali quando si tratta di detenuti affetti da patologie. Ultimamente, ad esempio, senza un criterio razionale è stato trasferito da carceri del Nord a quello di Siracusa un numero ingente di detenuti extracomunitari, sradicandoli dal contesto sociale nel quale vivevano prima di essere arrestati. A suo parere, tutta questa irrazionalità, che in molti casi comporta anche continui spostamenti dei detenuti, determina un forte ed inutile aumento delle spese.
In merito alla carenze di organico della polizia penitenziaria, invita il Governo a non nascondersi più dietro alla futura assunzione dei circa 2.000 agenti, prevista dalla legge n. 199 del 2010, in quanto occorre coprire un vuoto di organico di circa 6.000 agenti, che viene aggravato dai fisiologici pensionamenti annui.
Rispetto al detenuto G.A. contesta che si tratti di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata, come invece è riportato nella risposta del Governo, trattandosi, invece, di un detenuto in attesa di giudizio. Fa presente inoltre di avere verificato personalmente la gravissima situazione nella quale si trova il predetto detenuto, costretto, per cercare di alleviare il dolore, ad assumere continuamente morfina. A suo parere, qualora dovesse persistere questa situazione determinata dalla totale carenza di cure adeguate, costui verrebbe sostanzialmente condannato a morte.

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, sospende lo svolgimento delle interrogazioni per consentire l'esame dell'atto del Governo n. 357.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.

5-03713 Ferranti: Questioni relative al carcere di Siracusa.
5-03787 Ferranti: Questioni relative al carcere di Caltagirone.
5-03788 Ferranti: Questioni relative al carcere di Trapani.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Guido MELIS (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e osserva come la stessa contenga un numero rilevante di dati che si riserva di valutare approfonditamente. Auspica peraltro che i predetti dati possano almeno in parte colmare la totale ed ingiustificabile carenza di informazioni in ordine allo svolgimento delle procedure speciali previste per gli interventi di edilizia penitenziaria.

5-03739 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Mistretta.
5-03740 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Marsala.
5-03741 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Catania.
5-03742 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Sciacca.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, stigmatizza anzitutto il ritardo con il quale il Governo ha risposto alle interrogazioni in titolo, presentate l'8 dicembre 2010, ritenendo che ciò rappresenti una conseguenza dei ritardi nell'attuazione del «piano carceri». Lamenta il carattere vago e generico dei dati forniti con la risposta e, più in generale, la grave carenza di informazioni, anche sul sito internet del Ministero, in ordine ai dati rilevanti ed allo svolgimento delle procedure speciali previste per gli interventi di edilizia penitenziaria. Evidenzia quindi l'esigenza di una maggiore trasparenza, che consenta di effettuare i dovuti riscontri e controlli sull'esecuzione del «piano carceri» e sull'esercizio dei poteri speciali attribuiti al Commissario straordinario per l'emergenza carceri. Si domanda quindi come sia possibile avere attribuito poteri speciali concepiti proprio per velocizzare le procedure, per di più ad un magistrato esperto, e ritrovarsi oggi in una situazione di inaccettabile ritardo nell'esecuzione degli interventi di edilizia penitenziaria. Conclusivamente, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, esprime sulla stessa la propria totale insoddisfazione.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 357.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 maggio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda come nella precedente seduta il relatore abbia presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 maggio 2011).

Manlio CONTENTO (PdL) osserva come il rispetto dei criteri di delega previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 96 del 2010 preveda una gerarchia nel sistema sanzionatorio che non appare rispettata dallo schema di decreto legislativo. Altrettanto va detto in relazione al recepimento della direttiva 2008/99/CE, che intende suggerire agli Stati l'introduzione di reati quanto le condotte sono state poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza», escludendo tale introduzione nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Ritiene che si potrebbe introdurre una sanzione amministrativa per quel che concerne i fatti di minore impatto. La sanzione penale sarebbe invece riservata ai fatti che, per il numero di esemplari, non possono essere considerati di minor impatto, con la previsione di un'aggravante nel caso in cui l'azione sia stata eseguita intenzionalmente ove, ovviamente, ciò non sia già previsto da norme vigenti. La responsabilità civile potrebbe, poi, essere ancorata a queste ultime fattispecie.
Quanto al reato di danneggiamento di habitat ritiene che forse sarebbe opportuno mutuare la fattispecie dall'articolo 734, che andrebbe riformulato allo scopo di rendere proporzionali le sanzioni e di evitare contraddizioni in tema di pena a seconda della tipologia delle aree interessate da speciali classificazioni. Ribadisce la correttezza di evitare di ricomprendere nello spettro sanzionatorio azioni di basso impatto, che finirebbero per danneggiare ulteriormente le attività agricole insediate all'interno delle zone di tutela. Nello stesso senso ritiene indispensabile che la responsabilità civile sia associata ai delitti previsti dalla normativa evitando una pericolosa generalizzazione.
Sulla base di quanto già affermato circa un'ipotesi graduata di sanzioni, ritiene che si potrebbe, quindi, ovviare anche al rapporto tra l'ipotesi contravvenzionale circa l'uccisione degli esemplari di animali selvatici, per i quali opererebbe la sanzione amministrativa ovvero la contravvenzione nei casi di minore impatto o di pericolo o di danno per l'interesse protetto, con l'aggravante nel caso di danno particolarmente grave, mentre l'articolo 544-bis rimarrebbe a presidio dei comportamenti dolosi sanzionabili indipendentemente dagli effetti sulla specie e riferiti agli animali da compagnia. A tale proposito potrebbe essere utile introdurre l'inciso «salvo che il fatto costituisca più grave reato» anche con riferimento ad altre sanzioni penali in materia venatoria che, comunque, dovrebbero essere oggetto di verifica e di coordinamento con le nuove disposizioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che si debba assolutamente evitare di estendere eccessivamente la portata sanzionatoria

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del decreto legislativo n. 231 del 2001, come invece sembra fare l'articolo 2 del provvedimento in esame, per evitare una eterogenesi dei fini che finirebbe per paralizzare l'attività delle imprese.

Manuela REPETTI (PdL) con riferimento all'articolo 5 della direttiva 2008/99/CE ritiene che le sanzioni proposte non siano «efficaci, proporzionate e dissuasive» poiché semplici contravvenzioni oblazionabili, a differenza di quanto previsto dagli articoli 544 bis e 544 ter del codice penale contro l'uccisione e il maltrattamento degli animali, e più miti di quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 per la protezione della fauna selvatica. La pena deve essere ridotta se la violazione è stata effettuata a titolo di colpa.
Ritiene inoltre necessaria, in linea con il quadro normativo penale nazionale esistente a tutela degli animali in generale, l'abrogazione delle oramai obsolete contravvenzioni che sanzionano le uccisioni di specie protette (articolo 30, lettere b), c) e g), della legge n. 157 del 1992) visto e considerato che oggi comportano una ingiustificata ed illogica limitazione rispetto al delitto di cui all'articolo 544 bis del codice penale, che prevede il delitto per l'uccisione degli animali in generale, applicando tale fattispecie anche alle uccisioni e al danneggiamento di specie protette, a prescindere dall'impatto sulla specie, essendo illogico ed ingiustificato il contrario.
In ottemperanza all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/99/CE deve essere prevista fra le condotte da sanzionare con delitto quella relativa al «commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o parti di esse o di prodotti derivati».
Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 la fauna selvatica riveste la qualifica di «patrimonio indisponibile dello Stato» ed è, perciò, tutelata dall'articolo 42, primo comma, della Costituzione che espressamente riconosce che «la proprietà è pubblica o privata». Dunque, la fauna selvatica è compresa nel novero della proprietà pubblica, a prescindere dalla quantità di esemplari, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato il quale solo può rilasciare una concessione al cittadino (licenza di caccia) al fine di abbattere esclusivamente le specie previste dalla legge nei periodi e con i metodi indicati. È inoltre importante sottolineare come alcune specie di proprietà pubblica siano considerate particolarmente protette e quindi inalienabili (articolo 2 della legge n. 157 del 1992) e dunque richiedano il massimo grado di tutela.
Sottolinea come la direttiva intenda chiedere «criteri minimi di tutela» ma certo non imponga o pretenda arretramenti di tutela rispetto a principi oramai consolidati nello Stato membro che li recepisce. Arretramenti che purtroppo si verificano con lo schema di decreto legislativo in esame.
Il testo della direttiva di cui si discute è chiaro nella richiesta agli Stati di intervenire in situazioni di gravi illegalità, diffuse con carattere transnazionale (si pensi, ad esempio, al bracconaggio di specie migratrici) sin dai suoi considerando, nella parte in cui è ribadito che «La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata (...) l'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente (...). Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti, finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato per cui si richiede che siano represse con efficacia e (dunque aggravate le sanzioni già esistenti) in caso di perpetuazione delle condotte indicate».

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Nicola MOLTENI (LNP), relatore, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 7).
Precisa quindi come la nuova proposta tenga conto di molte delle osservazioni pervenute da colleghi tanto dell'opposizione quanto della maggioranza.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la nuova proposta di parere del relatore sia sostanzialmente condivisibile e preannuncia il proprio voto favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore. Stigmatizza quindi il modo approssimativo ed asistematico con il quale il Governo, con lo schema di decreto legislativo in esame, intenderebbe intervenire in una materia delicata come quella del diritto ambientale, che già da tempo attende una complessiva opera di riordino e razionalizzazione.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo avere ricordato che sono pervenuti il parere della Commissione XIV ed i rilievi espressi dalla Commissione VIII, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.