CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 152

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.35.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale
Nuovo testo C. 1952.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca misure in materia di valutazione e certificazione della qualità dell'edilizia residenziale e che il nuovo testo, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito, non risulta corredato di relazione tecnica. Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 8, in materia di Sistema «casa qualità», osserva preliminarmente che il provvedimento prevede che l'ambito di applicazione delle disposizioni comprenda anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Ritiene che andrebbero valutati i riflessi finanziari delle norme, tenuto conto che la nuova disciplina, relativa all'adesione al sistema «casa qualità», potrebbe determinare oneri di costruzione, manutenzione, ristrutturazione o restauro maggiori rispetto a quanto attualmente previsto. Sul punto, segnala l'opportunità di acquisire elementi di valutazione dal Governo. Con riferimento alle attività di rilascio e di verifica della certificazione, osserva che le norme prevedono che i relativi costi siano posti a carico del soggetto richiedente. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che saranno posti a carico del soggetto richiedente anche gli oneri connessi alle attività di ispezione e di controllo. Per quanto attiene allo svolgimento di corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno e alle campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità», di competenza delle regioni - o in alternativa delle province o dei comuni -, osserva che detti adempimenti potrebbero comportare oneri per i suddetti enti, tenuto conto della configurazione dei medesimi come obbligatori. Con riferimento all'osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità», predisposto presso il Ministero delle infrastrutture e il Ministero

Pag. 153

dell'ambiente, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa lo svolgimento delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'applicazione del sistema. Poiché tali attività si configurano come aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, segnala che andrebbero forniti elementi atti a suffragare la possibilità di far fronte alle stesse con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Rileva che analoghe considerazioni sono riferibili alle attività svolte dai Ministeri interessati, ai sensi dell'articolo 3, per la diffusione del software applicativo del sistema «casa qualità». Con riferimento all'articolo 9, concernente le agevolazioni, rileva che il comma 1 prevede la destinazione in via prioritaria alle unità immobiliari dotate di certificazione «casa qualità» degli incentivi economici e delle detrazioni fiscali previsti da leggi statali o regionali per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. Osserva come sia previsto che tale destinazione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e come il testo in esame non preveda, quindi, alcun rinvio ad ulteriori norme di attuazione. Osserva in proposito che tale automatismo potrebbe dare luogo a problemi applicativi, con particolare riferimento alle forme di incentivazione non riconducibili ad un limite di onere complessivo a carico della finanza pubblica: fa riferimento, ad esempio, ad alcune detrazioni di carattere fiscale, per le quali non è prevista una preventiva autorizzazione ai fini della loro fruizione. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica. Osserva, inoltre, che le norme consentono a regioni, province e comuni di predisporre misure agevolative volte a incentivare l'adesione al sistema «casa qualità». Non ha osservazioni da formulare al riguardo, atteso che le previsioni sembrano assumere carattere facoltativo e che in taluni casi è espressamente richiamata la condizione del rispetto degli equilibri di bilancio. Per quanto attiene agli incentivi ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità», assegnati da regioni e comuni, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa la facoltatività della concessione di tali incentivi. Segnala che la loro assegnazione, infatti, fermi restando i vincoli rappresentati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità, potrebbe comportare la compressione di altri provvedimenti di spesa, eventualmente già avviati, da parte di regioni e comuni. Quanto al rinvio al regolamento comunale per la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni, da escludere dalla cubatura delle unità immobiliari in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, evidenzia la necessità di chiarire se, ed eventualmente con quali modalità, tale previsione possa incidere sugli introiti destinati ai comuni derivanti dai contributi corrisposti per il rilascio del permesso di costruire.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel depositare alcune note tecniche (vedi allegato 1), rileva l'opportunità di indicare esplicitamente nel testo che alle attività ispettive e di controllo di cui all'articolo 8, comma 2, gli enti territoriali provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Fa presente che l'attivazione dei corsi di formazione e l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa qualità» previsti dall'articolo 8, commi 3 e 4, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa quindi che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, ancorché non direttamente produttive di maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione della loro formulazione sono suscettibili di determinare problemi applicativi, con particolare riferimento alle forme di incentivazione già previste a legislazione vigente non riconducibili ad un limite di onere complessivo a carico della finanza pubblica.

Pag. 154

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1952, recante sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
è opportuno indicare esplicitamente nel testo che alle attività ispettive e di controllo di cui all'articolo 8, comma 2, gli enti territoriali provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
l'attivazione dei corsi di formazione e l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa qualità» previsti dall'articolo 8, commi 3 e 4, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, ancorché non direttamente produttive di maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione della loro formulazione sono suscettibili di determinare problemi applicativi, con particolare riferimento alle forme di incentivazione già previste a legislazione vigente non riconducibili ad un limite di onere complessivo a carico della finanza pubblica;
nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9, non incidendo sugli introiti destinati ai comuni derivanti dai contributi corrisposti per il rilascio del permesso di costruire, non determinino il verificarsi di effetti negativi a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 8, comma 2, secondo periodo, aggiungere le parole: nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.;

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: certificazione, aggiungere le seguenti: e quelle relative alle ispezioni e ai controlli;

All'articolo 8, sopprimere il comma 3;

All'articolo 8, sopprimere il comma 4;

conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere il comma 5;

all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti:, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,;

all'articolo 9, comma 3, sostituire le parole: assegnano con le seguenti: possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,;
con la seguente condizione:

all'articolo 9, sopprimere il comma 1;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto nella formulazione dell'articolo 9, comma 6, delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale, il quale prevede che l'imposta municipale propria, che sarà istituita a decorrere dal 2014, sostituisca per la componente immobiliare l'imposta comunale sugli immobili.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 12.05.

Pag. 155

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
Nuovo testo C. 1320.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame prevede la modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona. Il testo oggetto di analisi è quello risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito in data 28 aprile 2011. Ricorda che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.
Per quanto riguarda l'articolo 1, recante modifica di circoscrizioni provinciali, fa presente che la norma prevede la modifica del confine tra la provincia di Cremona e la provincia di Bergamo con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, secondo le linee risultanti dalla planimetria allegata alla proposta di legge. La norma prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le citate province procedono d'intesa ai necessari adempimenti. Ritiene di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le eventuali variazioni finanziarie derivanti dalla modifica del confine territoriale in oggetto siano compatibili con gli equilibri finanziari dei diversi enti territoriali interessati. Ritiene, inoltre, che a tal fine andrebbe chiarito se tra gli adempimenti conseguenti alla norma in esame rientri anche la necessità di regolare i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte in relazione al passaggio di una porzione territoriale da una provincia all'altra e da un comune all'altro, nonché, eventualmente, la necessità di modificare i trasferimenti spettanti a ciascuna amministrazione. Osserva, infatti, che il trasferimento di una porzione, seppur limitata, di territorio da una circoscrizione all'altra appare, infatti, suscettibile di modificare il profilo delle entrate e delle uscite dei bilanci delle amministrazioni interessate, sia con riferimento ai cespiti tributari riferibili al territorio in questione, sia con riferimento agli oneri per i pubblici servizi resi sullo stesso. Ulteriori variazioni di carattere finanziario potrebbero derivare dal passaggio da una circoscrizione all'altra di eventuali immobili di proprietà pubblica suscettibili di valorizzazione, anche ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, riguardante il cosiddetto federalismo demaniale, ovvero da eventuali investimenti pubblici in corso di realizzazione sui territori in oggetto, cui potrebbero riconnettersi impegni di spesa a carattere pluriennale eventualmente in essere.

Il sottosegretario Luigi CASERO, depositando agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'interno (vedi allegato 2), assicura che dalle modificazioni territoriali non deriveranno effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1320 recante modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino è compatibile con

Pag. 156

gli equilibri finanziari dei diversi enti territoriali interessati, in quanto la rettifica riguarda il trasferimento di aree agricole estremamente limitate, non abitate, e di un piccolo tratto di strada, ove non risultano presenti immobili pubblici e investimenti pubblici in corso;
rilevata, comunque, la necessità di prevedere che l'eventuale nomina del commissario ad acta da parte del Ministro dell'interno, prevista al comma 3 dell'articolo 1, avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 3, dopo la parola: nomina inserire le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.
C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Indonesia, dall'altro, concluso a Giacarta il 9 novembre 2009. Rileva che l'Accordo fornisce il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale e prevede impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani, individuando, altresì, quattro aeree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle gestione di dossier globali quali il contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale. Segnala che il disegno di legge in esame non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 50 dell'Accordo, in materia di partenariato UE Stati membri - Repubblica dell'Indonesia, ritiene necessario acquisire conferma che dall'attuazione dell'Accordo in esame non possano derivare, in alcun modo, oneri aggiuntivi a carico degli Stati membri, in conformità con quanto indicato dalla relazione illustrativa e ciò con riferimento, tra l'altro, all'istituzione e all'attività del Comitato misto nonché dei relativi gruppi di lavoro, tenuto conto che non sono esplicitate le modalità di designazione dei relativi componenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, segnalare che al comitato misto parteciperanno funzionari comunitari e che la costituzione dei gruppi di lavoro costituisce ipotesi meramente eventuale. Precisa, pertanto, che non si ravvisano, nella sostanza, effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4192 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009;

Pag. 157

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale dall'attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'istituzione e all'attività del Comitato misto di cui all'articolo 41, nonché dei relativi gruppi di lavoro, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.
C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, firmato a Kleinmond (Sud Africa), l'11 settembre 2009, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA). Segnala che l'Accordo consta di quattro articoli, ma solo il primo di questi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo, recepito con la legge n. 320 del 2003, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 1 dell'Accordo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che le modifiche recate dall'Accordo in esame all'Accordo del 1999, non alterino il profilo, già scontato a normativa vigente, della spesa che l'Italia è chiamata a sostenere a titolo di contributo per la partecipazione europea all'Accordo stesso. Quanto agli oneri direttamente sostenuti dall'Italia per il predetto Accordo, quantificati in 19.970 euro annui dalla legge n. 320 del 2003, rileva che tale partecipazione finanziaria deriva da norme non modificate dall'Accordo in esame e che pertanto non dovrebbero richiedere alcuna variazione finanziaria. Anche a tal proposito richiede una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, rappresenta che le modifiche introdotte al Trade Development and Cooperation Agreement stipulato nel 1999 tra l'Unione europea e il Sud Africa e ratificato con la legge n. 320 del 2003, non hanno implicazioni sull'ammontare del contributo, pari a 19.970 euro annui a decorrere dal 2003, versato dall'Italia per la partecipazione all'Accordo stesso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4201 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le modifiche recate dall'Accordo TDCA del 1999 non alterano il profilo, già scontato sulla base della normativa vigente, delle spese che l'Italia è chiamata a sostenere a titolo di contributo per la partecipazione europea al suddetto Accordo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Pag. 158

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.
Nuovo testo C. 1373 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'assenza di nuovi elementi di valutazione, su richiesta del rappresentate del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.
(Parere alla VII Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'assenza di nuovi elementi di valutazione, su richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
C. 2360.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che dovrebbe esprimere parere contrario in quanto l'ampliamento del numero dei componenti degli organi in esame sarebbe suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti da compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. Ritiene, tuttavia, che l'inserimento di una clausola di invarianza potrebbe superare tali profili problematici.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2360, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio;
rilevata l'esigenza di prevedere esplicitamente che dall'ampliamento del numero dei componenti degli organi di cui all'articolo 1 non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Le Commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle funzioni di cui

Pag. 159

all'articolo 198 del medesimo codice è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, da un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per il servizio.;

all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: è integrato, aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,;

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.45.

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.
7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.
(Discussione congiunta e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00120).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Pietro FRANZOSO (PdL) illustra, d'accordo con l'onorevole Vannucci, la seguente riformulazione del testo volta a ricomprendere il testo delle due risoluzioni presentate, sottolineando come essa vada nella direzione auspicata dal Ministro Tremonti al fine di ridurre il dualismo economico che caratterizza la situazione italiana con un Sud molto debole:
La V Commissione,
premesso che:
è condivisa la necessità di promuovere politiche atte a colmare il divario tra le diverse aree del Paese con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno teso anche a valorizzare la responsabilità dei territori e mettere a frutto tutte le energie presenti nel Paese;
è necessario promuovere una politica di sviluppo che, sulla base della rilevata inefficacia degli interventi effettuati per il Mezzogiorno nell'ultimo decennio, tendesse a privilegiare interventi infrastrutturali e settoriali in una logica di concentrazione settoriale delle risorse;
i capitoli di spesa dei fondi strutturali (cofinanziamento nazionale) e del Fondo per le aree sottoutilizzate rappresentano circa il 41 per cento delle risorse statali destinate ad infrastrutture e pertanto dall'efficiente utilizzo di questi fondi dipende la riuscita della politica infrastrutturale;
gli enti regionali gestiscono circa il 75 per cento delle risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni della cosiddetta «programmazione unitaria» 2007-2013;
in quasi tutte le Regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento; il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno e contribuisce mediamente al 10 per cento del PIL di ogni regione; l'occupazione nel settore è pari mediamente al 10 per cento sul totale degli occupati; le costruzioni svolgono un ruolo determinante nell'economia meridionale e, quindi, nella definizione delle azioni prioritarie di intervento per consentire la ripresa economica del Sud, il suo riallineamento ai tassi di crescita del Paese e il raggiungimento degli obiettivi di crescita stabiliti dall'Unione europea;
la ricognizione effettuata con delibera Cipe n. 79 del 31 luglio ha messo in luce che le risorse FAS 2000-2006 assegnate alle regioni meridionali ammontavano a 16,057 miliardi di cui spesi solo il

Pag. 160

38,2 per cento. In totale le risorse riprogrammabili variano da un minimo di 6,690 a 18,455 miliardi di euro;
il 26 novembre 2010 il Governo ha approvato il piano nazionale per il sud che ha come obiettivi:
a) creare le condizioni per il conseguimento di standard nazionali ed europei nei servizi essenziali per i cittadini del Sud: scuola, giustizia, sicurezza, acqua e rifiuti, cura degli anziani e dei bambini, trasporto;
b) far progredire l'unificazione nazionale e promuovere lo sviluppo del mercato interno del Sud attraverso la realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, soprattutto ferroviario;
c) garantire l'accesso alla banda ultralarga ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno;
d) consentire l'affermazione di tre - quattro grandi centri di ricerca di livello internazionale e promuovere l'innovazione delle imprese attraverso finanziamenti condizionati ai progressi compiuti dai progetti innovativi;
e) concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, e promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio introdotta con un'anticipazione del federalismo fiscale;
f) assicurare la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione di risorse naturali e culturali attraverso un rafforzamento di centri nazionali di competenza dedicati a questi obiettivi;
il piano si basa su obiettivi realizzati attraverso otto grandi priorità. Lo sforzo è concentrato sull'attuazione di tre priorità strategiche di sviluppo su cui misurare, in un'ottica pluriennale, progressi strutturali di miglioramento delle condizioni di sviluppo del mezzogiorno:
1. infrastrutture, ambiente e beni pubblici;
2. competenze e istruzione;
3. innovazione, ricerca, competitività;
a queste si aggiungono cinque priorità strategiche di carattere orizzontale:
1. sicurezza e legalità;
2. certezza dei diritti delle regole;
3. pubblica amministrazione più trasparente ed efficiente;
4. un sistema finanziario per il territorio (la banca del mezzogiorno);
5. sostegno mirato e veloce per le imprese, il lavoro e l'agricoltura;
da attuare rapidamente per creare nel Mezzogiorno un ambiente favorevole e pre-condizioni adeguate al pieno dispiegamento delle sue potenzialità di sviluppo;
i programmi regionali e nazionali dei fondi strutturali (FESR) e (FSE) presentavano al 31 dicembre 2010, un modesto livello di attuazione, con riferimento ai pagamenti pari al 9,33 per cento per il fondo FESR e al 10,80 per cento per il fondo FSE. Il fondo FESR ha impegni pari al 19,29 per cento mentre il FSE presenta impegni pari al 16,94 per cento;
occorre evitare il disimpegno a fronte di un obiettivo di spesa da certificare calcolato in circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie destinate alle aree del Mezzogiorno;
con delibera Cipe dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi obiettivi criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate al fine di selezionarle ed attuare gli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 in particolare, il Governo ha annunciato di voler riprogrammare i programmi regionali del FAS; riformando, al contempo, la governance dell'utilizzo dei fondi e introducendo lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo che definisce tempi, modalità e responsabilità per l'attivazione degli investimenti finanziati con i fondi europei e nazionali destinati alle politiche di sviluppo e coesione territoriale, così

Pag. 161

come delineato nei documenti della Commissione europea relativi all'approvanda riforma della politica regionale dell'Unione europea;
il Consiglio dei ministri nella riunione del 9 febbraio 2011 ha preso atto del cronoprogramma presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale;
risulta fondamentale accelerare la spesa dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, allocando le risorse su progetti pronti a partire;
appare necessario avviare immediatamente una riprogrammazione in chiave strategica - dei programmi attuativi regionali (Par) dei fondi FAS 2007-2013, in linea con le priorità del piano nazionale per il sud,

impegna il Governo:

a promuovere ogni intervento utile a scongiurare il disimpegno di circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie, attraverso la rapida conclusione di processi di concertazione con le regioni concentrando le risorse su progetti infrastrutturali che presentano un livello di progettazione e di realizzazione tali da garantire l'immediato avvio dei cantieri, in grado di assicurare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori;
a rispettare il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla riprogrammazione e alla concreta attuazione del piano nazionale per il Sud presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale al Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011;
ad avviare immediatamente tutti i progetti infrastrutturali pronti a partire - già contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni - necessari per dare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori, evitando una riprogrammazione tout court dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in infrastrutture e costruzioni;
a garantire la disponibilità delle risorse dei fondi FAS nazionali destinati alle regioni e a dare certezza alla programmazione dei fondi;
a concludere in tempi brevi il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali al fine di giungere in tempi certi alla stipula del contratti istituzionali di sviluppo;
ad assumere iniziative volte a promuovere, all'interno delle regole del patto di stabilità interno, meccanismi premiali a favore delle regioni che si impegnano a ridurre la spesa corrente a favore di quella in conto capitale finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
a riformare la governance della politica nazionale di coesione e di sviluppo territoriale, finanziata con le risorse dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), affinché sia improntata all'efficienza, alla responsabilità e al rispetto degli impegni da stabilire nei contratti istituzionali di sviluppo, così come previsto nell'ambito della riforma della politica europea regionale e nel decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 concernente gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Massimo VANNUCCI (PD), nel sottolineare come il proprio gruppo abbia sollevato la questione dell'utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate, con la presentazione della risoluzione n. 7-00532, del quale è primo firmatario, ritiene comunque estremamente positivo il fatto che si sia pervenuti ad una risoluzione unitaria, condivisa dalle diverse parti politiche. In questa ottica, osserva come sul tema delle infrastrutture esista una sensibilità comune tra maggioranza ed opposizione, potendosi riscontrare un orientamento difforme solo in casi isolati, come nel caso del ponte sullo stretto di Messina. Ritiene, infatti, che il problema dell'infrastutturazione del

Pag. 162

nostro Paese, e in particolare del Mezzogiorno, interessi in ugual modo i diversi schieramenti politici e che, pertanto, si renda necessario individuare soluzioni condivise. Nel sottolineare come il testo illustrato dal collega Franzoso sia il frutto di un lavoro svolto di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, ribadisce come sia essenziale assicurare la celere ed efficace attuazione dei programmi regionali e nazionali dei fondi strutturali, scongiurando il disimpegno di circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie .

Pietro FRANZOSO (PdL), nel ricordare come nel testo originario della risoluzione a sua prima firma fosse indicata una data entro la quale concludere il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali al fine di giungere in tempi certi alla stipula del contratti istituzionali di sviluppo, segnala l'opportunità di indicare anche nel testo testé illustrato una data entro la quale svolgere tale attività, proponendo di fissarla al 31 luglio 2011.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nel ribadire la propria posizione favorevole alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che era previsto come quinto punto del programma del Governo Berlusconi, chiede al rappresentante del Governo di confermare la sussistenza dei fondi all'uopo stanziati. Chiede cosa ci sia di concreto nell'annunciato Piano per il sud e, pur esprimendo dubbi sulle coperture e sui tempi di realizzazione, annuncia il proprio voto favorevole sulla risoluzione nel testo riformulato dai presentatori.

Massimo BITONCI (LNP), nell'annunciare il voto convintamente favorevole del proprio gruppo sulla nuova formulazione della risoluzione, ritiene che sia importante assicurare la destinazione delle risorse dei fondi strutturali ad investimenti di parte capitale, evitando il loro utilizzo per spese di parte corrente, avvenuto assai frequentemente in passato. Quanto alla formulazione degli impegni, ritiene che sarebbe opportuno precisare espressamente che la disponibilità delle risorse dei fondi FAS nazionali destinati alle regioni dovrà essere garantita a tutte le regioni e non solo a quelle del Mezzogiorno.

Ludovico VICO (PD) rileva come la risoluzione sia ispirata dall'esigenza contingente di non perdere le risorse stanziate per il Mezzogiorno e non esprima tuttavia obiettivi più ambiziosi. Osserva come si faccia riferimento ai fondi FAS per tutte le regioni e non solo a quelli relativi alle regioni meridionali poiché quelle del centro nord hanno già presentato i rispettivi programmi. Evidenzia come la quota relativa alla riprogrammazione degli interventi potrà essere utilizzata a copertura del Piano per il sud ed esprime perplessità in ordine all'ultimo capoverso della parte dispositiva.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel dichiarare di sottoscrivere, a nome del proprio gruppo, la risoluzione unitaria illustrata dal collega Franzoso, osserva tuttavia come l'atto di indirizzo si limiti a formulare impegni volti a superare problemi di carattere contingente relativi all'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate, mentre si sarebbe potuta cogliere l'occasione per affrontare in modo più ampio il tema delle politiche a favore del Mezzogiorno. In questo contesto, rileva quindi l'assenza di un respiro strategico, testimoniato proprio dall'assenza di riferimenti ad un'opera di grande rilievo come il ponte sullo stretto di Messina e dalla mancanza di una riflessione sulla disciplina del sistema di contrattazione nazionale. Anche nell'ambito del contenuto della risoluzione, osserva come sarebbe stato possibile fare un esplicito riferimento all'esigenza di ripristinare le dotazioni iniziali del Fondo per le aree sottoutilizzate, in modo da neutralizzare le ripetute riduzioni apportate nel corso degli ultimi anni. Ritiene tuttavia che sia comunque utile pervenire all'approvazione di una risoluzione condivisa da tutte le parti politiche, pur osservando che sarebbe stato preferibile elaborare un testo più ambizioso.

Pag. 163

Roberto SIMONETTI (LNP) ritiene opportuno specificare, con riferimento alla previsione dei meccanismi premiali, che la riduzione della spesa si riferisce solo a quella di parte corrente.

Giuseppe FALLICA (PdL), associandosi alle considerazioni del collega Franzoso, sottolinea l'esigenza di prevedere che il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali debba concludersi entro un termine certo, che potrebbe essere fissato al 31 luglio 2011, sottolineando come tale previsione rappresenterebbe un elemento particolarmente significato nell'ambito della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra una nuova formulazione della risoluzione unitaria, che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito odierno.

Il sottosegretario Luigi CASERO, prendendo atto dell'orientamento unanimemente favorevole espresso dai rappresentanti dei gruppi in Commissione, esprime parere favorevole sul testo della risoluzione unitaria, come da ultimo riformulata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'opportunità di assicurare la presenza del numero legale per il voto sulla risoluzione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.15.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone in votazione la nuova formulazione del testo unitario delle risoluzioni in discussioni.

La Commissione approva il testo unitario delle risoluzioni, come da ultimo riformulato, che assume il numero 8-00120 (vedi allegato).

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
Atto n. 359.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, formula una proposta di parere del seguente tenore:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359),
rilevato che:
con riferimento all'articolo 4 del Titolo II è opportuno tenere conto che la definizione degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire in conformità alla disciplina recata dal Titolo III dello schema di decreto;
è necessaria una revisione delle disposizioni del decreto che prevedono l'adozione di atti di rango secondario, al fine di precisare la natura regolamentare o meno di tali atti e di assicurare comunque forme adeguate di pubblicità per gli atti di natura non regolamentare;
è necessario dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, relativo all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con

Pag. 164

le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
nell'ambito dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, anche alla luce della disciplina europea, è opportuno inserire un principio relativo alla programmazione di medio termine, richiedendo che i bilanci di previsione abbiano una proiezione almeno triennale, al fine di garantire una sufficiente stabilità nel tempo delle previsioni;
per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;
il principio di competenza finanziaria individuato nell'ambito dello schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, appare in astratto suscettibile di fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;
è, tuttavia, necessario verificare in concreto gli effetti dell'applicazione di tale criterio, prevedendo una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, al fine di valutare se sia opportuno estendere alle amministrazioni di cui al presente decreto la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria attualmente applicato nelle Regioni;
è opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo e precisare la portata di alcune disposizioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

all'articolo 4, comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: 3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti;

all'articolo 4, comma 3, sopprimere lettera a);

all'articolo 4, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine: ed il contenuto di ciascuna voce;

conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e);

all'articolo 4, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo terzo del presente decreto

all'articolo 4, comma 4, sopprimere il primo periodo;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e resi disponibili sul sito internet del medesimo Dipartimento con le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero;

Pag. 165

all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: sentite le amministrazioni vigilanti, aggiungere le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con le seguenti: di cui al comma 1;

all'articolo 8, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: di cui al presente articolo;

all'articolo 8, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: centoventi;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

all'articolo 11, comma 5, sopprimere le parole da e conformano fino alla fine del comma;

all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis. - (Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate). - 1. Nei documenti di bilancio di previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartire in:
a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti.

2. L'ulteriore livello di disaggregazione è definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del Titolo II del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, nella rubrica del Titolo III, aggiungere, in fine, le parole: e delle entrate.

all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

Pag. 166

all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa e conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II.

dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: Art. 16-bis. - (Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

all'articolo 17, comma 4, sostituire le parole: tale sistema minimo è individuato con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 12 con le seguenti: dall'articolo 13;

dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente: 22-bis 1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne in particolare gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. 2. Ai sensi del comma 1, in considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettera a), la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

sostituire l'articolo 23 con il seguente: Art. 23. - (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2011.

nell'allegato 1, capoverso 1. Principio della Annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

e con le seguenti osservazioni:

al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una

Pag. 167

complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

al fine di garantire una maggiore certezza della normativa vigente, il Governo dovrebbe prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni di rango primario incompatibili con le disposizioni del decreto in esame.».

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle condizioni formulate dal relatore per l'espressione del parere favorevole, esprime un avviso contrario alla soppressione della lettera a), del comma 3, dell'articolo 4 e conferma la necessità di modificare la rubrica del Titolo II sostituendo quella attuale con «Piano dei conti e schemi di bilancio». Ritiene, invece, condivisibili le altre condizioni poste. In merito alle osservazioni formulate dal relatore, condivide l'esigenza di una complessiva revisione formale dello schema.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la previsione di acquisire il concerto dei Ministri interessati sullo schema di bilancio consolidato rischia di indebolire in modo rilevante la disposizione che si intende introdurre con la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009 prevede espressamente l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche «secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati» e, pertanto, una previsione in senso difforme potrebbe costituire un eccesso di delega.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ritiene che il provvedimento in esame sia condivisibile e coerente con la delega, rileva inoltre l'opportunità della sperimentazione in riferimento al criterio della competenza finanziaria, sottolineando che altre soluzioni avrebbero implicato una modifica della legge n. 196 del 2009. Sottolinea la necessità di armonizzare i principi contabili tra il livello centrale e quello periferico, evidenziando la sussistenza, per le regioni del criterio della competenza finanziaria, diverso da quello valevole per le altre amministrazioni della competenza giuridica. Rileva inoltre la necessità di tenere conto della normativa europea in materia di armonizzazione dei bilanci, con particolare riferimento all'inclusione delle società partecipate nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Dichiara quindi di condividere anche la metodologia individuata nel senso di fissare i principi generali, rinviando a provvedimenti attuativi la definizione della questione. Nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, si riserva invece un giudizio critico sull'atto n. 339 relativo all'armonizzazione dei principi contabili relativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), ricordando di essere relatore presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili delle regioni e degli enti locali, osserva come la finalità di armonizzazione contabile perseguita dalle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009 e alla legge n. 196 del 2009 imponga la necessaria convergenza tra i diversi sistemi adottati dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni pubbliche. In questa ottica, ritiene che debba essere approfondita in particolare la questione della diversa configurazione del principio della competenza finanziaria contenuta nei due schemi di decreto legislativo all'esame del Parlamento, rilevando come mentre l'atto n. 339 operi un opzione netta in favore del sistema che prevede un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, la proposta di parere elaborata dal relatore sull'atto in esame sia caratterizzata da cautela e scetticismo. A suo

Pag. 168

avviso, sarebbe invece opportuno operare una scelta precisa, raggiungendo una soluzione che consenta di avvicinarsi alla disciplina contenuta nel SEC 95 e di ridurre le distanze tra bilancio di diritto e bilancio di fatto. Ribadisce, in ogni caso, la necessità di individuare un criterio di contabilizzazione unico per tutte le amministrazioni pubbliche, al fine di consentire un effettivo ed agevole consolidamento dei bilanci delle diverse amministrazioni, sottolineando altresì che l'adozione del principio della competenza finanziaria configurato dall'atto n. 339 richiede che, nel caso di attività di investimento, particolarmente in conto capitale, si debba sempre predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Per altro verso, osserva come l'adozione del principio di competenza finanziaria riferito agli enti territoriali imporrebbe comunque la necessità di prevedere opportune cautele, volte a individuare adeguate modalità di mantenimento e di rappresentazione nei bilanci delle entrate derivanti da mutui, anche al fine di evitare che le risorse, non impegnate, possano costituire economie di bilancio. Da ultimo, con riferimento alla condizione relativa al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, osserva come sarebbe più corretto far riferimento alle società partecipate, anziché a quelle controllate.

Lino DUILIO (PD) preliminarmente dichiara di ritenere opportune le richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Lanzillotta. Rileva quindi che il criterio della competenza finanziaria prefigura in qualche modo un avvicinamento al criterio del bilancio redatto in termini di cassa, rispetto al quale, nel corso dell'attività conoscitiva svolta a più riprese dalla Commissione, diversi esperti hanno espresso non poche perplessità. In particolare, osserva che, con il richiamato principio della cassa, a fronte di una più effettiva rappresentazione dei flussi finanziari nell'esercizio di riferimento, vi sarebbe il rischio di non considerare adeguatamente l'ammontare complessivo di un impegno, nel caso di spese di carattere pluriennale. Sottolinea quindi la necessità di tenere presente sempre l'origine della singola voce di spesa. Ritiene che il Governo dovrebbe approfondire tali aspetti.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito della discussione per svolgere ulteriori approfondimenti in relazione alle indicazioni emerse nel dibattito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.
Atto n. 339.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo del quale oggi la Commissione avvia l'esame detta regole in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, volte a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, nonché dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Ricorda che il termine per l'espressione del parere, stabilito inizialmente al 13 maggio 2011, è stato poi prorogato al prossimo 2 giugno, su richiesta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rileva come si profili, peraltro, che le Commissioni possano esprimere il proprio parere successivamente a tale data, nel corso della seconda settimana di giugno, a fronte di un impegno da parte del Governo a non procedere all'adozione del decreto prima dell'espressione dei prescritti pareri. Ricorda che la

Pag. 169

Commissione ha svolto un'attività istruttoria sulla portata del provvedimento, congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, procedendo all'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Corte dei conti, nonché di rappresentanti tecnici dell'ANCI. Osserva come il materiale e le osservazioni acquisite nell'ambito di questa attività conoscitiva consentano alla Commissione di valutare in modo più puntuale e approfondito taluni degli snodi più significativi del provvedimento al nostro esame, che dovremo valutare successivamente ai fini della formulazione del parere.
Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, ritiene utile sottolineare in via preliminare che lo schema di decreto legislativo è complementare a quello adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, del quale la Commissione ha già avviato l'esame. Rileva, come in precedenza affermato dal deputato Bitonci, relatore su tale ultimo provvedimento, che la stretta correlazione tra i due schemi impone una loro lettura congiunta, in quanto la presenza di discrasie tra i principi imposti alle amministrazioni territoriali e alle altre amministrazioni pubbliche rischia ovviamente di rendere più difficoltoso il raggiungimento di una disciplina uniforme in materia di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, che costituisce l'obiettivo ultimo delle deleghe conferite con la legge di contabilità e finanza pubblica e con la legge di attuazione del federalismo fiscale. Crede, pertanto, che andrebbero valutati con attenzione i raccordi esistenti tra i due provvedimenti, al fine di ottenere risultati omogenei e tra loro compatibili. Osserva che l'esigenza di tale raccordo è stata, del resto, ben presente al legislatore sin dal momento dell'approvazione delle disposizioni di delega, essendosi previsto che il Comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, debba agire in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività relative all'elaborazione del presente schema, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.
Fa presente, preliminarmente, che il provvedimento può scomporsi in due grandi direttrici di intervento: da un lato, il Titolo I, composto dai primi 18 articoli dello schema, reca i principi contabili generali e applicati per le regioni e gli enti locali, mentre il Titolo II, composto dagli articoli da 19 a 34 dello schema, reca le disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario. Il Titolo III, composto degli articoli 35, 35-bis e 36, reca, infine, le disposizioni finali e transitorie.
Nel segnalare che nella sua relazione si soffermerà in particolare sulle disposizioni del Titolo I, che ritiene presentino maggiore rilievo sul piano sistematico, fa in primo luogo presente che l'articolo 1 definisce quali soggetti destinatari dei principi di armonizzazione contenuti nel Titolo I le regioni, gli enti locali come individuati dall'articolo 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, vale a dire i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché consorzi di enti locali, e gli enti e organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, con esclusione degli enti del settore sanitario coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, ai quali si applicano le disposizioni del Titolo II dello schema. Mentre per le Regioni si prevede in via generale che esse adeguino con legge i propri ordinamenti contabili ai principi di armonizzazione contenuti nel provvedimento, segnala come occorra tuttavia considerare che - conformemente alla delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 - per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali ubicati nelle

Pag. 170

medesime regioni e province autonome, la decorrenza e le modalità di applicazione dei principi di cui al presente decreto siano stabilite in conformità con norme di attuazione dei rispettivi statuti, ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009. Sul punto, pur prendendo atto dei limiti della delega, ritiene opportuno segnalare come l'esigenza di assicurare l'uniformità dei bilanci sia strettamente connessa a quella di garantire un adeguato raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo e, pertanto, appare necessario un tempestivo adeguamento della normativa applicabile alle autonomie speciali e ai relativi enti locali.
Rileva che l'articolo 2 prevede che le amministrazioni regionali e locali affianchino, a soli fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria da essi adottato - e confermato dallo schema in esame - un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e che, analogamente, l'affiancamento dei due sistemi di contabilità è richiesto per gli enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria. Fa presente che le aziende speciali e le istituzioni e gli altri organismi strumentali delle regioni e degli enti locali sono tenuti ad adottare il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. Segnala che il comma 4 dell'articolo 2 reca, invece, una disposizione volta a prevedere una sperimentazione di un bilancio di sola cassa, ormai superata a seguito della modifica dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, che ha confermato il bilancio di competenza, prevedendo solo un rafforzamento della funzione della cassa.
Rileva che l'articolo 3 dispone l'obbligo per le amministrazioni territoriali e i loro enti strumentali di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al provvedimento, mentre per gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilità economico-patrimoniale è altresì previsto che essi conformino la propria gestione anche ai principi del codice civile. Fa presente che le amministrazioni regionali e locali e i loro enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria sono altresì tenuti ad uniformare la gestione ai principi contabili applicati, che saranno definiti con i successivi decreti legislativi correttivi adottati a seguito degli esiti della sperimentazione biennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4. Osserva che le modalità della sperimentazione, che decorre dall'esercizio 2012, saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendosi sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Rileva che, sulla base degli esiti della sperimentazione, verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati, del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, della codifica della transazione elementare, degli schemi di bilancio, dei criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni al presente provvedimento. Rileva che proprio uno dei principi contenuti nell'Allegato 1 rappresenta uno dei punti maggiormente dibattuti dello schema di decreto in esame. Infatti, il principio della competenza finanziaria individuato al n. 10 dell'allegato, prevede che «tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza». Osserva come questo principio corrisponda a quanto già previsto a legislazione vigente, per le sole Regioni, dall'articolo 11 del

Pag. 171

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170, mentre allo stato per gli enti locali l'articolo 20 del medesimo decreto legislativo prevede che l'impegno sorga a seguito del perfezionamento della relativa obbligazione giuridica, pur essendo espressamente consentita l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni comprese nello stesso. Segnala che il principio applicato dagli enti locali coincide, peraltro, con quello tradizionalmente previsto per il bilancio dello Stato e confermato, da ultimo, dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. In linea con tale ultima previsione, rileva che il principio della competenza finanziaria individuato al n. 22 dell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali (atto n. 359) stabilisce che l'impegno di spesa viene registrato nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona la relativa obbligazione giuridica. A fronte della difformità dei criteri individuati nei due schemi di decreto legislativo all'esame del Parlamento, ritiene debba valutarsi l'opportunità di pervenire, sia pure dopo un congruo periodo di sperimentazione, ad una soluzione univoca tra i due schemi di decreto, che appare più coerente con lo spirito delle deleghe contenute nella legge n. 42 e n. 196 del 2009, volte appunto ad armonizzare i principi e gli schemi di bilancio adottati dalle amministrazioni pubbliche. Sul punto, considera necessario un puntuale approfondimento, anche alla luce dei contributi acquisiti nell'ambito delle audizioni svoltesi, che non hanno fornito indicazioni univoche.
Segnala che le successive disposizioni ripercorrono sostanzialmente contenuti già affrontati nello schema di decreto legislativo relativo alle altre amministrazioni pubbliche: l'articolo 4 prevede l'adozione di un piano dei conti integrato, finalizzato alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali, che costituirà la base di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e finanziari delle diverse amministrazioni interessate. In questo quadro, rileva che il successivo articolo 5 prevede che ogni atto gestionale generi nel sistema contabile una transazione elementare, attribuendo una codifica completa che ne permetta l'esecuzione, in assenza della quale l'atto di gestione non può essere eseguito. La struttura di tale codifica, ai sensi dell'articolo 6, sarà definita con i decreti legislativi integrativi e sarà integrata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo articolo 7 prevede che le modalità di codifica delle transazioni elementari dovranno seguire gli appositi glossari, evitando l'adozione del criterio della prevalenza, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi, l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. L'articolo 8 prevede l'aggiornamento delle codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato, che dovrà avvenire con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Rileva che eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE devono essere riconducibili alle aggregazioni del piano dei conti.
Fa presente che le norme contenute negli articoli da 9 a 17 recano la disciplina per l'adozione, da parte delle amministrazioni territoriali e dei loro enti strumentali, della rappresentazione della spesa per missioni e programmi, in coerenza con quanto già avviene per il bilancio dello Stato, con distinte modalità per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria e quelle, invece, che adottano una contabilità di tipo civilistico. Con riferimento alle amministrazioni regionali e locali e ai loro enti strumentali territoriali in contabilità finanziaria, rileva che l'articolo 9 prevede che il sistema di bilancio costituisca lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione, finalizzato a fornire informazioni in merito

Pag. 172

all'andamento dell'ente, ai programmi in corso di realizzazione e a quelli futuri, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. Segnala che l'articolo 10 dispone che il bilancio di previsione finanziario, sia annuale che pluriennale, ha carattere autorizzatorio, mentre il bilancio pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e che le amministrazioni sono inoltre tenute ad allegare ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali. Fa presente che l'articolo 11 dispone l'adozione di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati e che tali schemi di bilancio saranno definiti con successivi decreti legislativi integrativi, adottati a seguito degli esiti della sperimentazione biennale prevista a partire dal 2012. Osserva che con i suddetti decreti integrativi saranno altresì definite le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio. In questo contesto, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni in materia di classificazione delle spese per missioni e programmi, in linea con le definizioni contenute nella legge n. 196 del 2009. Rileva che l'articolo 13 prevede che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione sia costituita almeno dai programmi. Sul punto, evidenzia che, giustamente, la Corte dei conti ha evidenziato che la formulazione della disposizione consente di individuare l'unità di voto ad un livello autorizzatorio diverso e, presumibilmente, di articolazione inferiore, rilevando l'opportunità di espungere tale previsione, la cui portata è comunque indeterminata. Pertanto, rileva che i documenti di bilancio, sia di previsione che di consuntivo, devono essere elaborati, ai sensi dell'articolo 14, adottando una specifica classificazione delle spese, analoga a quella prevista per il bilancio dello Stato, articolata per missioni, programmi e macroaggregati. Fa presente che si prevede, altresì, che - analogamente a quanto previsto per il bilancio dello Stato - la realizzazione di ciascun programma sia attribuita ad un solo centro di responsabilità amministrativa. Anche su questo punto ritiene debbano valutarsi le indicazioni della Corte dei conti, la quale ha evidenziato come «la scelta del livello di omogeneizzazione e del grado di rilevanza delle informazioni non può consentire che l'ottica macro offuschi l'ottica micro pur rilevante del singolo Ente locale, ove si allocano le scelte concrete sui servizi al cittadino, ma rivitalizzarla e renderla più funzionale alla gestione dei servizi». Per quanto riguarda l'articolo 15, che disciplina la classificazione delle entrate, rileva che, al fine di garantire un'effettiva armonizzazione tra le diverse tipologie di bilancio, sarebbe opportuna l'adozione di un articolazione corrispondente a quella prevista per il bilancio dello Stato. Segnala che l'articolo 16 reca, poi, una specifica disciplina per quanto concerne la flessibilità degli stanziamenti in sede di gestione e che, a tal fine, si prevede, da un lato, la possibilità di variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione e, dall'altro, la facoltà di variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Anche su questi temi considera opportuno un approfondimento. Ritiene, infatti, che debba valutarsi l'opportunità di ricondurre la prima ipotesi alla disciplina prevista annualmente dalle leggi di approvazione del bilancio dello Stato, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione. Per quanto attiene alla seconda ipotesi, ritiene, invece, che debba valutarsi l'opportunità di allineare la disciplina della flessibilità richiamando la

Pag. 173

distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili negli stessi termini previsti per il bilancio dello Stato.
Fa presente che l'articolo 17 reca disposizioni applicabili agli enti tenuti alla predisposizione di bilanci sulla base dei criteri contabili individuati dalla disciplina civilistica, prevedendo che essi predispongano un budget economico, riclassificando i propri dati contabili attraverso le rilevazioni SIOPE ed elaborando un prospetto volto a riclassificare le spese per missioni e programmi, assicurando la ripartizione secondo la classificazione COFOG di secondo livello.
Rileva che l'articolo 18 dello schema provvede, infine, ad uniformare i termini per l'approvazione degli schemi contabili delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la norma dispone che regioni e gli enti locali nonché i relativi enti e organismi strumentali, con esclusione degli enti del settore sanitario approvino il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Passando ad esaminare il Titolo II del provvedimento, che reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali - nonché degli enti sanitari - evidenzia che si tratta di disposizioni di rilevante contenuto tecnico, volte a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili. Fa presente che le disposizioni affrontano alcune delle criticità del sistema informativo contabile delle aziende sanitarie più volte emerse, quali, in particolare, la definizione di un sistema di principi contabili e l'adozione di un modello di bilancio uniformi a livello nazionale, il rapporto tra il bilancio delle aziende e il bilancio regionale e, infine, l'arricchimento delle informazioni contabili sotto il profilo finanziario e patrimoniale. Rileva che per le entrate si dispone la distinzione tra finanziamento ordinario corrente, finanziamento aggiuntivo corrente, derivante dagli automatismi per la copertura dei disavanzi, dagli aumenti delle aliquote fiscali ed altro, finanziamento regionale del disavanzo pregresso e finanziamento per investimenti. Per la spesa si dispone, specularmente, la distinzione tra spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, spesa per livelli di assistenza superiori a quelli essenziali, spesa per il ripiano del disavanzo pregresso e spesa per investimenti. Evidenzia che anche i flussi di cassa vengono contabilizzati in maniera differenziata tra le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno regionale standard, che confluiscono in appositi conti di tesoreria unica intestati a ciascuna regione, dai quali si effettuano le erogazioni mensili, e le risorse ulteriori, che affluiscono in appositi conti correnti intestati alla sanità presso il tesoriere dell'ente regionale. Osserva che i modelli gestionali sono differenziati in base alla sussistenza o meno della gestione sanitaria accentrata; le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale devono a tal fine individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato appunto «gestione sanitaria accentrata presso la regione» con il compito di implementare e tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici. Rileva che le regioni che non operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni

Pag. 174

di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento; conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti medesimi. Fa presente che i bilanci di previsione ed i bilanci di esercizio annuali della gestione accentrata e di tutti gli enti del servizio sanitario regionale sono sottoposti all'approvazione dalla Giunta regionale e che è previsto, inoltre, il bilancio consolidato del servizio sanitario medesimo, che comprende sia la gestione accentrata che tutti gli enti sanitari. Oltre ai necessari documenti contabili, tale bilancio deve recare, in una nota integrativa, una serie di prospetti tesi a fornire una rappresentazione completa della situazione dei conti sanitari.
Per quanto attiene al Titolo III, osserva che, con riferimento alle attività di sperimentazione, il comma 2 dell'articolo 35 fa riferimento alla possibilità di ricorrere a modalità sperimentazione «anche in deroga alle vigenti discipline contabili». Come rilevato dalla Corte dei conti, tuttavia, non ritiene opportuno che questi adempimenti, necessariamente destinati a condizionare l'intero processo di armonizzazione, possano derogare alle discipline contabili vigenti, comprese quelle introdotte con il provvedimento in esame, che si sostanziano, in definitiva, in principi generalmente condivisi e di comune esperienza. Da ultimo, segnala che l'articolo 36 prevede che le disposizioni dello schema entrino in vigore a decorrere dal 2014, con l'esclusione di quelle del Titolo II e dell'articolo 35, che si applicano dal 2012.
Conclusivamente, rileva che il provvedimento al nostro esame rappresenta un elemento importante per la definizione di un assetto fiscale federale, che non può che basarsi sull'uniformità e sulla comparabilità delle regole contabili e degli schemi di bilancio adottati dallo Stato e dagli enti territoriali. Nel complesso, crede che il testo al nostro esame costituisca un indubbio passo avanti rispetto alla situazione preesistente, anche se il processo di armonizzazione non può certo dirsi concluso, in quanto l'adeguamento alle nuove regole richiederà una adeguata fase di sperimentazione, anche al fine di mettere a punto i necessari adeguamenti dell'assetto organizzativo e dei sistemi informativi. In questo quadro, come ha già sottolineato, dovrà in primo luogo tenersi sempre presente l'obiettivo di favorire una sempre maggiore omogeneizzazione della normativa applicabile alle diverse categorie di amministrazioni pubbliche e allo Stato, assicurando altresì la massima chiarezza della disciplina da applicare. A tal fine dovrebbe, a suo avviso, valutarsi l'opportunità di provvedere, anche in futuri provvedimenti, ad un riordino complessivo della materia, con l'espressa abrogazione delle disposizioni non più compatibili con la nuova disciplina contabile e di bilancio. Sempre con la medesima finalità, osserva che l'articolazione per missioni e programmi prevista dal decreto non è in linea con quella prevista per gli enti locali dall'articolo 24, comma 3, capoverso comma 151, terzo comma, del disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie, già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, che stabilisce che i documenti di bilancio siano redatti in modo da consentirne la lettura in programmi, servizi ed interventi. Al riguardo, osserva come potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di ricondurre le disposizioni in materia di bilanci e contabilità nell'ambito del presente decreto legislativo, modificando conseguentemente le disposizioni del disegno di legge all'esame del Senato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

Pag. 175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che gli onorevoli Maurizio Grassano e Carlo Nola sono entrati a far parte della Commissione in sostituzione degli onorevoli Bruno Cesario e Giampiero Catone che hanno assunto l'incarico di sottosegretario di Stato. Porge i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti della Commissione e ai nuovi sottosegretari per l'incarico loro conferito.
Comunica, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del Regolamento, fino al 31 maggio 2011 l'onorevole Pietro Franzoso sarà sostituito dall'onorevole Vincenzo Piso.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
Atto n. 359.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, illustra una nuova proposta di parere (vedi allegato 4), che recepisce indicazione formulate, nel corso del dibattito, dall'onorevole Lanzillotta.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara di non avere osservazioni sulla nuova proposta di parere testé illustrata dal relatore, rilevando come le integrazioni recepiscano sostanzialmente le indicazioni emerse nella seduta antimeridiana.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere come da ultimo formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.