CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364-728-1944-2564-A.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 13 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che nella seduta del 29 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo adottato dalla Commissione, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori modifiche

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alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa. Su questo testo la VI Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione ed una osservazione.
Dopo aver avvertito che al testo base sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1), chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti, i quali saranno posti in votazione nella prossima seduta, che sarà convocata per martedì 31 maggio prossimo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 357.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 maggio 2011.

Mario CAVALLARO (PD) esprime perplessità sul provvedimento in esame, osservando come le sanzioni penali di cui ai nuovi articoli 727-bis e 733-bis del codice penale, introdotte dall'articolo 1, non appaiano conformi né ai principi di delega né alla direttiva. Sottolinea, in particolare, come la stessa direttiva, oltre ai principi generali del nostro ordinamento, richieda la sanzione penale come extrema ratio: non per fatti marginali, ma solo per condotte particolarmente gravi. Con specifico riferimento all'articolo 733-bis rileva come la nozione di «habitat» risulti alquanto indeterminata.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, ricorda come i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione siano scaduti e come il termine per l'esercizio della delega scada il 9 luglio prossimo.
Presenta quindi una proposta di parere (vedi allegato 2), con la quale evidenza più di una criticità presente nel provvedimento, che interviene in una materia estremamente frammentaria, complessa e priva di sistematicità, e che quindi richiede particolare cautela, soprattutto quando si intendono introdurre nuove sanzioni. La proposta di parere, tra l'altro, già contiene dei rilievi analoghi a quelli mossi dall'onorevole Cavallaro.
Ritiene che la proposta di parere potrebbe essere posta in votazione nella prossima seduta, che potrà essere convocata per martedì 31 maggio prossimo, ove vi fosse la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione si pronunci.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, rilevato che nei prossimi giorni non sono previste riunioni del Consiglio dei Ministri, ritiene che non vi siano ostacoli da parte del Governo ad attendere che la Commissione si pronunci nei termini indicati dal relatore.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come la Commissione europea abbia messo in mora l'Italia anche con riferimento all'attuazione della direttiva 2009/123/CE, contestando quindi quanto affermato nella relazione del Governo allegata al provvedimento, secondo la quale la predetta direttiva avrebbe già trovato compiuta

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attuazione nel nostro ordinamento interno.
Con specifico riferimento allo schema di decreto legislativo, ritiene che le sanzioni in esso previste violino principio di proporzionalità, che dovrebbe quindi essere espressamente richiamato nella proposta di parere del relatore.
Sottolinea infine come sia assolutamente necessario intervenire per riordinare e rendere sistematica la materia del diritto ambientale.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 aprile 2011.

Lorenzo RIA (UdCpTP), a nome del proprio gruppo, evidenzia come la proposta di legge in questione meriti sicuramente il più ampio consenso, posto che si inserisce nell'ottica del pieno rispetto del principio di reale offensività del fatto di reato nonché nell'ulteriore solco della necessità di fornire al sistema giustizia i mezzi legislativi opportuni ad un reale ed effettivo smaltimento del carico di lavoro.
Sono molteplici le ragioni che hanno portato ad una vera e propria paralisi delle procure, oberate da numerosissimi procedimenti, molti dei quali riguardano fatti di particolare tenuità. Spesso tale sistema impedisce la trattazione completa di processi per reati più gravi, data l'assenza, nel nostro ordinamento, di criteri selettivi dell'azione penale.
L'approvazione della proposta di legge in esame agevolerebbe, dunque, non poco l'attuazione delle politiche deflattive del processo penale, evitando, al contempo, di ledere la necessità di portare a termine processi per reati gravi, molti dei quali, ad oggi, si chiudono per decorso del termine prescrizionale.
Esprime l'approvazione del proprio gruppo rispetto all'attuale schema di riforma, che si basa sulla possibilità che il giudice, in ogni stato e grado del procedimento possa emettere sentenza di proscioglimento quando «per la modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa il fatto è di particolare tenuità» nonché sulla possibilità che il pubblico ministero richieda, per gli stessi motivi, l'archiviazione del caso.
Come è ovvio, non sono lesi i diritti risarcitori della parte offesa, stante l'indipendenza del procedimento civile per danno da reato dal procedimento penale avente ad oggetto il reato stesso. In ogni caso, si riserva di presentare emendamenti tesi a garantire maggiormente la posizione della vittima del reato senza, però, mutare lo schema di base della proposta. Quest'ultima, peraltro, richiama uno specifico emendamento presentato del proprio gruppo - e non approvato - in sede di discussione della ben nota questione relativa al cosiddetto «processo breve», ridotta poi unicamente all'introduzione di una norma che, di fatto, ha solo abbreviato i termini prescrizionali per i reati commessi in stato di incensuratezza. Per quanto detto esprime, dunque, il consenso alla proposta di legge presentata dall'On. Tenaglia.

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Donatella FERRANTI (PD) annuncia la richiesta di audizioni sul provvedimento in esame.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.
C. 2996 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 aprile 2011.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che la proposta di legge in esame, che prevede una nuova circostanza aggravante per i reati commessi da più persone in concorso nel medesimo reato, introducendo una lettera 4-bis al comma 1 dell'articolo 112 del codice penale, sia criticabile per un duplice ordine di motivi.
Anzitutto, la collocazione sistematica della norma appare del tutto incoerente con lo spirito dell'articolo 112 del codice penale, ovvero quello di consentire una graduazione della responsabilità dei concorrenti in relazione al contributo che ciascuno ha fornito alla realizzazione del fatto criminoso. La pena, nel caso dell'aggravante in esame, sarebbe aumentata per tutti i concorrenti nel reato, indistintamente, posto che il dissesto finanziario è un elemento oggettivo, ricollegabile al reato commesso e non all'azione di uno solo dei concorrenti nel reato. La stessa scelta di aggravare la pena solo se il reato che ha cagionato il dissesto finanziario sia stato commesso da più persone in concorso è criticabile per il fatto che il disvalore della circostanza non muta in base al numero dei soggetti che l'hanno provocata, essendo, appunto, una circostanza a carattere spiccatamente oggettivo.
In secondo luogo, la circostanza aggravante in esame, essendo una circostanza comune (l'aumento di pena per esso previsto, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi limitato fino ad un terzo della pena base) risulterebbe pleonastica rispetto alla circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale, consistente nell'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Tra gli articoli 112 e 61 del codice penale esiste un rapporto di specialità, posto che le aggravanti previste dal primo sono relative ai soli reati commessi da due o più persone, mentre quelle previste dal secondo si applicano a tutti i reati, ed in quanto compatibili, anche ai reati commessi da più soggetti in concorso. L'aggravante relativa al dissesto finanziario potrebbe risultare ridondante, potendo dare luogo, peraltro, ad una violazione del principio del ne bis in idem «sostanziale»: divieto che uno stesso fatto costituisca duplice titolo di responsabilità penale (nel nostro caso, una volta ex articolo 61 n. 7 e una seconda volta ex articolo 112 del codice penale).
Quanto ai rapporti con la recente approvazione della c.d. «prescrizione breve», non si può non rilevare come la proposta in esame sia orientata in una direzione esattamente contraria alla recente riforma, posto che la riduzione dei tempi prescrizionali va intesa come una modifica migliorativa del regime del reo nei confronti delle regole che disciplinano la responsabilità penale, in quanto segna un passo indietro della potestà punitiva statale (l'incensurato poteva essere perseguito entro 7 anni e 6 mesi, ora solo per 7 anni). La previsione di una circostanza aggravante come quella proposta è, invece una modifica della legge penale in peius, riferita, peraltro, allo stesso target cui si rivolge la prescrizione breve.
È evidente come il presentatore della proposta di legge, l'onorevole Reguzzoni, e tutto il suo gruppo parlamentare non abbiano affatto apprezzato l'introduzione

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della prescrizione breve per taluni tipi di reati e abbiano avvertito immediatamente l'esigenza di piantare l'ennesima bandierina della legalità per incantare gli elettori padani, calendarizzando un provvedimento punitivo e giustizialista per chi commette quegli stessi reati, financo citati nella relazione introduttiva alla proposta, che la prescrizione breve sostanzialmente condona.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.