CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Audizione di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici (GSE).
(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Gerardo Montanino, amministratore delegato di GSE Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Ermete REALACCI (PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Gerardo MONTANINO, amministratore delegato di GSE Spa, e Costantino LATO, direttore studi, statistiche e servizi speciali di GSE Spa, forniscono alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Gestore dei mercati energetici Spa (GME).
(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, presidente Introduce, l'audizione.

Massimo GUARINI, amministratore delegato di GME Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Ermete REALACCI (PD).

Massimo GUARINI, amministratore delegato di GME Spa, fornisce alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

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Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che il Ministero dell'Ambiente e dell'Economia e delle finanze hanno fatto presente l'impossibilità per i loro rappresentanti di partecipare ai lavori odierni della Commissione. Pertanto nella seduta odierna la Commissione non potrà procedere - stante l'obbligatorietà della presenza del rappresentante del Governo - alla discussione in sede legislativa nonché alle discussioni delle risoluzioni.

La Commissione prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone - in conseguenza di quanto testè comunicato sull'impossibilità di procedere alla discussione in sede legislativa e in sede di risoluzioni - di modificare l'ordine degli argomenti da trattare, nel senso di passare subito all'esame in sede referente, poi alla deliberazione di rilievi su atti del Governo, e infine all'esame dell'atto del Governo.

La Commissione consente.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Angelo ALESSANDRI (LNP), relatore, informa che il disegno di legge governativo all'esame della Commissione, che durante l'esame al Senato si è arricchito di tre nuovi articoli, si propone di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano. Al testo di legge governativo è stata abbinata la proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 3465 recante delega al Governo e altre disposizioni per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani.
L'articolo 1 del disegno di legge governativo istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», che sostituisce la «Festa degli alberi». Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Si prevede poi che, durante la Giornata degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune.
L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge 113/1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente e che era stata in larga parte disattesa per assenza di vincoli stringenti per i Comuni. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica. Analoga disposizione è prevista dall'articolo 3 della proposta di legge abbinata.

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Con una novella all'articolo 43 della legge 449/1997 l'articolo 3 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.
L'articolo 4 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore» con riferimento alla previsione di aree verdi, alla tutela del patrimonio arboreo, alle coperture a verde e al rinverdimento delle aree oggetto di edificazione.
L'articolo 5 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite.
L'articolo 6 introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali». Un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, dovrà: stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei Comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali; istituire l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, recepiscono la definizione di albero monumentale e raccolgono i dati risultanti dal censimento svolto dai Comuni. Lo stesso articolo 6 introduce una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento/danneggiamento degli alberi monumentali, facendo comunque salvi alcuni casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo viene quantificato in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge abbinata, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei centri urbani, nel rispetto di alcuni criteri direttivi, quali: l'effettuazione di un monitoraggio sull'attuazione della citata legge 113/1992; l'elaborazione di un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni; la predisposizione di linee guida per il recupero, nelle aree rurali vicine agli insediamenti urbani, dei casali e terreni agricoli abbandonati. Inoltre il successivo articolo 2 dispone che, qualora i comuni si trovino nell'impossibilità di rispettare le norme in materia di rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e quelli a verde pubblico, possano presentare piani volti a rivedere i propri assetti urbanistici al fine di aumentare la superficie riservata al verde pubblico. L'articolo 4 è volto a promuovere il rispetto da parte degli studenti del verde pubblico attraverso l'inserimento di programmi relativi alla tutela e alla promozione del verde nell'ambito dell'educazione ambientale e l'individuazione di una giornata, ogni anno, in cui gli alunni delle scuole primarie siano coinvolti in manifestazioni provinciali nelle quali essi possano mettere a dimora una pianta nei parchi pubblici.
In conclusione, considerato che il disegno di legge di iniziativa governativa già approvato dal Senato reca norme sulle quali si può registrare un'ampia condivisione, auspica che l'esame presso questo ramo del Parlamento possa concludersi in tempi rapidi.

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Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi.
C. 4242 Montagnoli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, informa che la proposta di legge - di cui oggi la Commissione avvia l'esame - modifica l'articolo 27 del codice della strada e l'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di introdurre modifiche alla determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro relative pertinenze nonché all'utilizzo dei relativi proventi. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, con le citate modifiche la presente proposta di legge è finalizzata a porre fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, considerato che in alcuni casi si è registrato un insostenibile aumento dei canoni.
Ricorda che l'articolo 55, comma 23, della legge 449/1997 ha previsto l'adeguamento delle entrate proprie dell'ANAS, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, e ne ha previsto l'aggiornamento annuale (con atto dell'amministratore in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero per l'esercizio della vigilanza governativa entro i successivi trenta giorni) disponendo, in sede di primo adeguamento, che l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non possa superare il 150 per cento del «canone o corrispettivo attualmente dovuto». Relativamente ai citati criteri per l'adeguamento, ricorda che essi sono indicati dal comma 8 dell'articolo 27 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, secondo cui nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. Tali criteri vengono tradotti in una formula matematica la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione di quei fattori che la formula stessa prende in considerazione.
La questione si è posta a seguito dell'attività, avviata nel 1999 dal compartimento della società ANAS Spa del Veneto, per la verifica in loco della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e i dati contenuti negli applicativi gestionali della società, a seguito della quale è sorto un contenzioso con i cittadini che hanno lamentato l'applicazione di canoni di importo ingiustificato. Ricorda, in proposito, che è stato costituito il cosiddetto «Comitato passi carrai» che, una volta definita la propria costituzione formale (2008), è stato riconosciuto, dalle strutture locali della società ANAS Spa, quale soggetto interlocutore, in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in materia di accessi stradali.
La problematica della disparità di calcolo dei canoni richiesti e delle conseguenze che essa provoca non riguarda solo il Veneto ed è stata sollevata più volte attraverso proteste e ricorsi, nonché interrogazioni parlamentari e ordini del giorno, alcuni anche recenti in cui il Governo ha segnalato che è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti dell'ANAS allo scopo di esaminare la possibilità di rivedere i criteri che sono alla base del calcolo dei canoni riferiti ai passi carrai e ha garantito il massimo impegno per ogni iniziativa volta

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alla modifica dell'attuale normativa che regola la determinazione dei canoni in questione.
Passando alle modifiche apportate alla disciplina vigente dalla presente proposta di legge, rileva che l'articolo 1 riscrive il comma 8 dell'articolo 27 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) che indica i criteri per l'adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse. La modifica sostanziale recata dal nuovo testo risiede nella previsione, ai fini della determinazione della misura dei canoni/corrispettivi, dell'intesa della regione territorialmente competente.
L'articolo 2 riscrive il comma 23 dell'articolo 55 della legge 449/1997. Il nuovo testo, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi citati (in virtù dell'abrogazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 242/1995 e della trasposizione delle relative norme nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 389/2001 recante «Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade»), prevede, in luogo del 150 per cento contemplato dalla norma vigente, che l'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non potrà superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT nell'anno relativamente precedente. Segnala fin d'ora che il nuovo testo contiene un refuso, in quanto il riferimento corretto è quello dei canoni e corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse «di cui all'articolo 20», comma 1, dello statuto.
L'articolo 3 destina al territorio interessato i proventi dei canoni, disponendo in particolare che i proventi derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni, di cui all'articolo 55, comma 23, della L. 449/1997 (come modificato dalla presente legge), devono essere utilizzati, d'intesa con la regione interessata, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali in oggetto e per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale nella medesima regione.
L'articolo 4 reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge 449/1997). Viene altresì previsto che per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data.
In conclusione si augura che l'esame in Commissione possa svolgersi in maniera proficua in uno spirito condiviso consentendo di addivenire al più presto all'approvazione di un testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO illustra l'orientamento del Governo sulla proposta di legge in esame nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) in considerazione dell'avvenuto trasferimento, nel corso dell'ultimo decennio, di una parte significativa della rete stradale nazionale dallo Stato alle regioni, ritiene importante approfondire la questione relativa alla possibile disparità di trattamento dei cittadini delle diverse aree del Paese in relazione all'esercizio da parte di organismi diversi - l'Anas Spa per la rete stradale rimasta nella titolarità dello Stato e le regioni o le province per quella passata nella titolarità delle regioni - delle competenze relative alla determinazione o meno dei canoni dovuti per i passi carrai e all'utilizzo dei relativi proventi.
Ritiene, inoltre, necessario, ai fini di una compiuta istruttoria del provvedimento in esame, che il Governo fornisca alla Commissione dati il più possibile aggiornati e completi sul fenomeno sul quale interviene la proposta di legge in titolo, con particolare riferimento al numero complessivo dei passi carrai, ripartiti per regione, nonché all'ammontare - anch'esso ripartito su base regionale - dei proventi derivanti dai relativi canoni.

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Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 357.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza, secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente della Camera ha autorizzato la Commissione a deliberare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, i rilievi, per le parti di competenza, sul provvedimento in titolo, da trasmettere alla Commissione Giustizia.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a deliberare i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in titolo, all'esame presso la II Commissione (Giustizia), che recepisce le direttive comunitarie n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e n. 2009/123/CE recante sanzioni per la violazione di norme in materia di inquinamento provocato dalle navi.
Si tratta di un provvedimento predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 19 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) che aveva delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le citate direttive comunitarie.
Osserva, quindi, che, in considerazione dei limiti di pena previsti dalla legge di delega, il Governo ha ritenuto di dover rimandare ad un eventuale successivo provvedimento legislativo un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, limitandosi, in questa sede al recepimento della normativa comunitaria.
Prima di segnalare alcune questioni che a suo avviso necessitano di essere approfondite, ricorda che ci si trova di fronte ad un intervento legislativo, per così dire, «necessitato». Infatti, dopo lo scadere dei termini di recepimento delle due direttive sopra indicate (fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010), il 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora con le quali si contesta all'Italia il mancato recepimento delle direttive medesime.
Ricorda, anzitutto, sul piano del metodo e della tecnica legislativa, che il testo deriva dalla scelta fatta dal Parlamento, in occasione dell'approvazione della legge comunitaria 2009, di prevedere l'inserimento dei reati ambientali previsti nelle direttive in questione non nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) e neppure nel Codice penale, ma nel decreto legislativo n. 231 del 2001, che si configura quindi come il testo fondamentale per la disciplina sostanziale e processuale in materia di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Quanto al merito, fa presente in primo luogo che la citata relazione illustrativa del Governo considera già sussistenti nell'ordinamento nazionale sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE relativa

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all'inquinamento provocato dalle navi. Si tratta delle sanzioni introdotte dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 202 del 2007. Pertanto il Governo non ritiene necessario alcun ulteriore intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale in materia, salvo procedere (ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame) all'inserimento anche di tali sanzioni fra quelle per le quali è prevista la responsabilità delle persone giuridiche.
In relazione, invece, alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, la relazione illustrativa indica anzitutto due fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell'ordinamento interno: quella relativa all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette e quella relativa alla distruzione o al significativo deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. A tal fine, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, introduce nel codice penale due nuovi articoli (727-bis e 733-bis) che prevedono le due descritte fattispecie di reato di natura contravvenzionale.
Peraltro, con riferimento nuovo articolo 727-bis del Codice penale, segnala che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera f) dalla direttiva comunitaria, la norma di recepimento non esclude la configurabilità del reato nei casi in cui il fatto commesso riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie protetta.
Con riferimento, invece, al nuovo articolo 733-bis del Codice penale, che punisce chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto, ritiene necessario, anche al fine di scongiurare il rischio di un blocco delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, che il Governo fornisca chiarimenti in ordine al fatto che l'introduzione della nuova fattispecie penale fa, comunque, salva l'applicabilità della normativa sulla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alle norme in materia di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, nonché alle norme di attuazione della direttiva 79/409/CEE.
Passando, quindi, al contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame, osserva preliminarmente che esso introduce, come già detto, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l'ambiente, fino ad oggi assente nell'ordinamento nazionale, a tal fine prevedendo l'inserimento nel decreto legislativo n. 231 del 2001 di un nuovo articolo (25-decies), che prevede una serie di sanzioni pecuniarie ovvero, nei casi più gravi, di sanzioni interdittive, a carico delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati ambientali.
L'articolo in questione attua, peraltro, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 19, comma 2, della sopra richiamata legge comunitaria 2009, i quali hanno espressamente disposto (oltre all'inserimento delle fattispecie criminose indicate nelle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE nel decreto legislativo n. 231 del 2001), che siano fissate, in caso di violazione delle fattispecie penali prese in considerazione, adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza, ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Aggiunge che le fattispecie penali alle quali il provvedimento in esame fa riferimento sono quelle contenute (oltre che nei due nuovi articoli 727-bis e 733-bis del Codice penale) negli articoli 29-quattuordecies, 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 del Codice ambientale; nella legge n. 150 del 1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; nella legge n. 549 del 1993, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; nel decreto

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legislativo n. 202 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.
Nel rinviare alla lettura della esauriente tabella predisposta dagli uffici ai fini di un puntuale raffronto fra le sanzioni penali previste dall'ordinamento vigente e le nuove sanzioni da applicare alla persona giuridica ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame, ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su alcune specifiche questioni.
Prima di illustrarle, peraltro, ritiene opportuno ricordare che, in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, la VIII Commissione aveva già avuto modo di segnalare alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente fosse perseguito «tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario».
Detto questo, osserva anzitutto che il rinvio operato dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame potrebbe apparire in alcuni casi troppo ampio, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal Codice ambientale, di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 potrebbe risultare ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato.
Sotto questo profilo, crede opportuno che il Governo fornisca chiarimenti e rassicurazioni circa il rispetto dei principi fondamentali di adeguatezza e di proporzionalità delle norme penali da parte delle disposizioni previste nel provvedimento in esame, allo scopo di scongiurare il duplice rischio di andare al di là di quanto previsto dal legislatore comunitario e di sanzionare le persone giuridiche non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito - ad esempio - di violazioni solo formali di adempimenti amministrativi.
Tale esigenza di chiarimento appare peraltro ancor più opportuna, a suo avviso, ove si consideri che, mentre le direttive europee in questione richiedono per l'esistenza del reato ambientale almeno la sussistenza dell'elemento soggettivo della «grave negligenza», per l'ordinamento italiano - e con riferimento ai reati ambientali presi in considerazione dal provvedimento in esame - ogni grado di colpa (anche la semplice imprudenza o imperizia) è elemento sufficiente per l'imputazione del reato.
In sostanza, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti e, se necessario, approfondisca la questione centrale relativa a quali debbano essere effettivamente le fattispecie da includere nel provvedimento in esame e a quali fattispecie sia possibile eventualmente escludere perché non configurano violazioni gravi delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone.
La seconda questione che intende segnalare attiene al fondamento della responsabilità della persona giuridica disciplinata dal provvedimento in esame. Com'è noto, infatti, i reati presi in considerazione nel provvedimento in esame, ai fini dell'attribuzione della responsabilità della persona giuridica, non sono solo quelli che siano stati commessi dai soggetti che rivestono funzioni apicali all'interno delle persone giuridiche ma anche quelli commessi da soggetti sottoposti alla loro vigilanza e al loro controllo. In tal senso, quindi, l'introduzione della nuova disciplina sanzionatoria avrà sicuramente un impatto rilevante sui modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.
Stante questa situazione, ritiene di dover segnalare, al Governo e alla Commissione, l'esigenza di verificare la possibilità

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di rafforzare anche sul piano legislativo il ruolo e la funzione positiva svolta dalle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende, come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS.
Com'è noto, attraverso l'adozione e il rispetto di queste normative un'impresa decide di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali delle proprie attività e si impegna in modo sistematico a migliorarle, nonché a sottoporsi alla valutazione di un soggetto certificatore esterno alla organizzazione, che verifica periodicamente il rispetto da parte dell'impresa controllata delle norme ambientali.
Se questo è vero, potrebbe essere allora opportuno valutare in questa sede, anche grazie al contributo del Governo, la possibilità di escludere o quantomeno limitare l'applicazione delle sanzioni, in particolare di quelle interdittive, nei confronti delle persone giuridiche che volontariamente abbiano adottato sistemi virtuosi di gestione ambientale conformi ai richiamati standard e norme tecniche internazionali.
Infine, l'ultima questione che intende evidenziare richiama la necessità di un'attenta valutazione del concreto peso finanziario che potrebbe determinarsi a carico delle aziende con l'introduzione del nuovo apparato sanzionatorio.
Secondo quanto previsto, infatti, dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva comunitaria 2008/99/CE, la responsabilità delle persone giuridiche non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati in questione. Tali reati, peraltro, sono sanzionati penalmente con l'arresto, nei casi più gravi, ma di regola con un'ammenda (cioè con una sanzione pecuniaria) che, automaticamente, quando il reato fosse commesso nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica, verrebbe a «sommarsi» con la sanzione pecuniaria disposta a carico della stessa persona giuridica.
Stando così le cose, crede sia opportuno che la Commissione approfondisca la riflessione sul punto e che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla «sostenibilità», dal punto di vista delle imprese, delle conseguenze finanziarie derivanti dal possibile cumulo delle sanzioni pecuniarie a carico della persona fisica che abbia commesso il reato e della persona giuridica nell'interesse o a vantaggio della quale il reato sia stato commesso.
Conclude, quindi, riservandosi di formulare una proposta di rilievi sul provvedimento in titolo all'esito del dibattito.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) condivide le ragioni che sono alla base della richiesta di chiarimenti al Governo formulata dal relatore, riservandosi di esprimere una posizione compiuta sul provvedimento in una prossima seduta.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel riservarsi di approfondire il contenuto della relazione svolta dal collega Tortoli, segnala la necessità di armonizzare la sanzione penale prevista dal nuovo articolo 727-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con le sanzioni penali già previste dagli articoli da 544-bis a 544-sexies del Codice, che puniscono i delitti contro il sentimento per gli animali.

Ermete REALACCI (PD), nell'associarsi a quanto richiesto dal collega Viola, ritiene che sarebbe inaccettabile se l'introduzione del nuovo articolo 727-bis del Codice penale finisse per rivelarsi strumento non di una più efficace tutela dell'ambiente, ma di un'inaccettabile abbassamento del livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

Pag. 96

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
Atto n. 356.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Ermete REALACCI (PD) richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulla necessità di inserire nell'elenco dei prodotti da sottoporre a sorveglianza, contenuti nell'Allegato I allo schema di decreto legislativo in esame, anche la ghisa e tutte le ferroleghe destinate alla rifusione, che ad avviso di alcuni esperti non rientrano né nella categoria dei semilavorati né in quella dei rottami metallici.
Sarebbe, infatti, grave se tali materiali, soprattutto in considerazione del notevole volume di traffico internazionale di cui sono oggetto, rimanessero esclusi, a causa dell'incompletezza del testo in esame, dal sistema nazionale di sorveglianza radiometrica.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
C. 2780 Mario Pepe.

RISOLUZIONI

7-00545 Margiotta: Sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze della calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata.
7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.
7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 470 del 19 aprile 2011:
a pagina 125, seconda colonna, alla ventiquattresima riga, deve leggersi «ANEV» in luogo di «ANEST»;
a pagina 125, seconda colonna, alla ventisettesima riga, devono aggiungersi prima delle parole: «Ermete REALACCI» le seguenti: «Elisabetta ZAMPARUTTI (PD)»;
a pagina 125, seconda colonna, alla trentunesima riga, deve leggersi «ANEV» in luogo di «ANEST».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 475 del 4 maggio 2011, a pagina 163, seconda colonna, alla quarta riga, deve leggersi «entro» in luogo di «decorsi».