CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2011
471.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 APRILE 2011

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.50.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
Nuovo testo unificato C. 169 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, con riferimento all'articolo 1 recante recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'estensione, ai soggetti privati che partecipano agli interventi integrati, delle misure di agevolazione fiscale e di incentivo citate dal testo. In proposito, rileva che, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la norma fa riferimento ai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa. Tale riferimento sembra riguardare l'importo massimo che ciascun contribuente può portare in detrazione, in quanto per detti interventi la normativa vigente non prevede la fruizione delle agevolazioni entro un limite complessivo di spesa, che coincida con il relativo onere per la finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che l'estensione prevista dalla norma in esame sia suscettibile di determinare nuovi oneri qualora riguardi interventi per i quali la misura agevolativa non sia attualmente prevista. Al fine di quantificare detti oneri giudica necessario disporre di dati ed elementi di valutazione da parte del Governo. Analogamente, ritiene che detti elementi di quantificazione appaiono necessari per quanto attiene alle altre fattispecie agevolative cui si riferisce l'estensione prevista dalle norme in esame, nel caso in cui per le medesime l'ordinamento non preveda la fruizione entro limiti massimi complessivi di spesa. Relativamente all'articolo 2 in materia di Fondo nazionale per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, per i profili di quantificazione, rileva che è attualmente all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 (Federalismo fiscale) in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Ricorda che il provvedimento disciplina, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse aggiuntive, nonché gli interventi speciali per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Ritiene che andrebbero quindi forniti elementi di valutazione circa il coordinamento, rispetto a tale provvedimento, della disciplina in esame, che persegue, mediante un apposito Fondo, finalità di carattere settoriale. Con riferimento alla disposizione che prevede che al Fondo affluiscano risorse aggiuntive in conseguenza delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, rileva che gli effetti della medesima appaiono neutrali solo nel presupposto che le somme siano utilizzate per le nuove finalità secondo una dinamica di cassa omogenea rispetto alla precedente destinazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provveda mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Osserva tuttavia che le risorse iscritte nel suddetto accantonamento sono state stanziate per interventi in materia di opere ferroviarie. Fa presente che il successivo comma 6 dispone che il fondo di cui al comma 1 sia incrementato mediante utilizzazione delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui all'articolo 54 del decreto

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legislativo 31 marzo 1998, n.112. Al riguardo, pur rilevando che la disposizione non configura una copertura finanziaria in senso stretto, ma una destinazione di ulteriori risorse finanziarie al Fondo di cui all'articolo 2, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca a quali somme la disposizione in esame faccia riferimento, anche al fine di verificarne gli eventuali effetti finanziari.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo 1, comma 6, che reca disposizioni normative volte ad applicare, in favore dei soggetti privati che effettuano recuperi del patrimonio edilizio nelle zone oggetto di interventi integrati, le detrazioni fiscali spettanti in base all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, nonché tutte le ulteriori agevolazioni fiscali ed incentivi eventualmente spettanti per gli interventi edilizi realizzati con tecniche di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili, rileva che la previsione nel provvedimento in oggetto delle suddette detrazioni fiscali appare ultronea, atteso che la loro fruibilità è già disciplinata dalla vigente normativa. Laddove, viceversa, la ratio sottesa alla disposizione in esame fosse quella di estendere le suddette agevolazioni a soggetti che ai sensi della legislazione vigente non ne usufruiscono, ferma restando in tal caso la necessità di una riformulazione della norma in tal senso, fa presente che essa comporterebbe una perdita di gettito rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, si rimette alla valutazione politica della Commissione, tenuto conto che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è privo di una specifica voce programmatica concernente l'iniziativa indicata dalla disposizione, e che conseguentemente, occorrerà ridurre per il medesimo anno la finalizzazione relativa alle opere ferroviarie. In proposito fa peraltro presente che il Ministero delle infrastrutture ritiene che i predetti fondi siano necessari all'attuazione di programmi di carattere strategico. Circa l'articolo 2, comma 6, che prevede che il fondo sia incrementato con le economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, in assenza di elementi circa l'attuale allocazione delle risorse che si verrebbero a liberare, fa presente che dalla disposizione potrebbero scaturire effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in ordine ai quali andrebbe reperita idonea copertura. Infine, ritiene opportuno precisare che le province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere destinatarie delle risorse relative alle misure previste dall'articolo 2, in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 che esclude le predette province autonome dai finanziamenti recati da qualunque legge statale in cui sia previsto il riparto o finanziamento a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 169 e abb., recante Riqualificazione e recupero dei centri storici;
rilevato che il Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, pur recando le necessarie disponibilità, risulta privo di una specifica voce programmatica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, qualora conformi alla normativa già esistente, apparirebbero ultronee; qualora, invece, siano volte ad estendere le agevolazioni previste a soggetti che a legislazione vigente non ne usufruiscono,

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determinerebbero una perdita di gettito rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica;
le risorse del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sono preordinate all'attuazione di programmi di carattere strategico per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l'utilizzo delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6, è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1 sopprimere il comma 6.

All'articolo 2 sopprimere il comma 6.
con la seguente condizione:
sopprimere i commi da 1 a 5, 7 e 8 dell'articolo 2.
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le province autonome di Trento e Bolzano non devono partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 2, in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, che esclude a decorrere dal 1o gennaio 2010 le suddette province dai finanziamenti previsti da leggi statali».

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente che l'accoglimento di tutte le condizioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore comporterebbe la soppressione integrale dell'articolo 2 della proposta di legge in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che solo la condizione finalizzata alla soppressione dell'articolo 2, comma 6, è volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, mentre la Commissione di merito potrà valutare, nella sua responsabilità, l'accoglimento dell'ulteriore condizione riferita all'articolo 2.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, con riferimento agli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9 e 10, osserva che, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, per i profili di quantificazione, in assenza di elementi informativi circa le modalità di realizzazione degli interventi, non è possibile verificare se eventuali effetti di cassa possano protrarsi oltre il biennio 2012-2013, indicato dal testo. Ritiene che andrebbe inoltre acquisita conferma che le risorse stanziate possano effettivamente consentire un completamento degli interventi in esame: ciò al fine d evitare che si determinino le premesse per integrazioni o rifinanziamenti. Per quanto concerne l'articolo 3, relativo all'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla possibilità che gli enti pubblici indicati dal testo partecipino all'istituzione

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della Fondazione attraverso il conferimento, al suo patrimonio, di somme e di altri beni. Sottolinea che tale chiarimento appare necessario in quanto, pur essendo il predetto conferimento configurato come facoltativo, sussiste la necessità di finanziare la Fondazione negli anni successivi al biennio 2012-2013: ciò potrebbe quindi costituire il presupposto per un incremento della spesa da parte di tutti i soggetti pubblici interessati, incluso il Ministero per i beni e le attività culturali. Riguardo ad eventuali effetti finanziari connessi all'istituzione della Fondazione, osserva che la vigente normativa tributaria consente ai contribuenti di usufruire di alcune agevolazioni sulle somme erogate a titolo di contributo o di liberalità in favore delle fondazioni, che possono essere parzialmente detratte dall'imposta lorda o dedotte dall'imponibile. Tenuto conto, tuttavia, del carattere presumibilmente limitato di tali fattispecie, riferite alla Fondazione in esame, giudica opportuno acquisire una conferma che gli eventuali effetti sul gettito tributario siano di entità trascurabile. Con riferimento agli articoli 5 e 6 relativi ad Eremo e Cenobio di Camaldoli, Rocca di Canossa, celebrazione di Matilde di Toscana, segnala che le disposizioni prevedono che i comitati siano sciolti all'atto del compimento degli interventi ad essi assegnati, mentre le risorse per l'attuazione dei programmi di interventi vengono stanziate limitatamente al biennio 2011-2012. Ritiene che andrebbe quindi escluso che possa determinarsi un disallineamento temporale fra le spese necessarie per il funzionamento dei comitati e gli stanziamenti autorizzati. Quanto agli interventi previsti, giudica opportuno acquisire elementi volti ad escludere che oltre il biennio 2012-2013 possano determinarsi effetti di cassa non compensati o che, comunque, possa verificarsi l'esigenza di un rifinanziamento per il completamento degli interventi autorizzati. Fa presente inoltre che, dalle norme, non risulta chiaro se ai componenti esperti che integrano i comitati per l'adozione dei programmi per le celebrazioni del millenario della fondazione di Camaldoli e del nono centenario della morte di Matilde di Toscana spettino compensi o rimborsi spese, dal momento che le disposizioni che escludono tale corresponsione non fanno espressamente riferimento alle predette integrazioni di componenti previste dall'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 6, comma 5. Relativamente all'articolo 11, comma 1, recante disposizioni finanziarie, rileva che l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità seppure non presenti una specifica voce programmatica. Fa presente, inoltre, dal punto di vista formale, l'opportunità di modificare il presente comma al fine di fare riferimento agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, comma 7, 4, commi 2 e 3, 5, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1 e 10, comma 1, nei quali sono presenti specifiche autorizzazioni di spesa il cui importo complessivo è pari a 10.180.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni poste dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.
Nuovo testo C. 1373 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge reca disposizioni per la

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celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Con riferimento agli articoli 1 e 2, che disciplinano le finalità del provvedimento e gli interventi, osserva che l'articolo 6 reca un'autorizzazione di spesa riferita all'articolo 1 del provvedimento. Poiché interventi onerosi sono previsti principalmente dall'articolo 2, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito a quali spese faccia riferimento la norma finanziaria di cui all'articolo 6, con distinta indicazione delle singole voci che concorrono a determinare l'onere complessivo in considerazione dei diversi interventi elencati negli articoli in esame. Con specifico riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, premesso che il Codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo n. 42 del 2004 riporta esclusivamente la nozione di «dichiarazione di interesse culturale», sottolinea la necessità di chiarire se l'attribuzione della qualificazione di bene culturale di interesse nazionale, prevista dall'articolo in esame, sia suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato, soprattutto con riguardo a possibili spese per la tutela, il restauro e la manutenzione dei beni. In merito all'articolo 2, osserva che andrebbero altresì acquisiti elementi volti a confermare che gli interventi ivi previsti possano essere effettivamente realizzati con le somme stanziate ovvero se possano determinarsi le premesse per eventuali rifinanziamenti, anche oltre il triennio, per completare gli interventi programmati. Più in generale, in ordine alle somme stanziate per gli interventi previsti dagli articoli in esame, ritiene che andrebbe indicata la dinamica per cassa della spesa, anche in considerazione della norma contenuta all'articolo 6, comma 2, che sembra prefigurare l'utilizzo negli anni successivi delle somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011. In merito agli articoli da 3 a 5, che contemplano il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane e contributo straordinario, osserva che, pur essendo prevista una clausola che esclude il riconoscimento di compensi o gettoni di presenza ai componenti del Comitato, non viene espressamente esclusa la corresponsione di eventuali rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione al Comitato. Al riguardo, precisa che i profili finanziari delle norme in esame andrebbero chiariti anche in considerazione del fatto che potrebbero essere chiamati a far parte del Comitato, fra l'altro, soggetti esterni alla pubblica amministrazione, come gli esponenti italiani ed europei della cultura e dell'arte musicale. Con riferimento, in particolare, all'articolo 5, che assegna al Comitato un contributo annuo di 2 milioni di euro, segnala che l'articolo 3 prevede la durata in carica dell'organismo fino al 31 dicembre 2014, mentre le risorse per l'attuazione del programma di interventi vengono stanziate limitatamente al triennio 2011-2013. Ritiene che andrebbe quindi escluso che possano determinarsi effetti di cassa, non compensati, oltre il predetto triennio. Quanto all'articolo 3, comma 5, che prevede la costituzione di un Comitato scientifico, precisa che andrebbe chiarito se tale ulteriore organismo venga costituito all'interno del Comitato di cui al comma 1 e, in caso contrario, se l'esclusione di compensi e/o gettoni valga per i componenti di entrambi i comitati. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, che prevede un contributo alla Fondazione Teatro Regio di Parma, sottolinea che la norma riconosce alla Fondazione Teatro Regio di Parma il contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2011-2013 per garantire la realizzazione del Festival Verdi e rileva che la norma non indica la cadenza temporale del contributo e andrebbe, quindi, coordinata con quanto stabilito dalla clausola di copertura di cui all'articolo 6, comma 3, che per le finalità in esame quantifica un onere di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. In relazione all'articolo 6, comma 2, che disciplina l'utilizzo di somme non impegnate, osserva che la norma dispone che le somme non impegnate entro il 31

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dicembre 2011, per le finalità di cui all'articolo 1, sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, premesso che, ai sensi della vigente disciplina contabile, le risorse di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferiscono sono destinate al miglioramento dei saldi, osserva che non appare chiara la finalità della disposizione in esame e, in particolare, se la stessa sia volta a consentire l'utilizzo delle risorse non impegnate al 31 dicembre 2011 anche negli esercizi successivi. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Osserva, inoltre, che a seguito dell'approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica lo stato di previsione dell'entrata è articolato in tipologie di entrata e non in unità previsionali di base. In relazione, infine, all'articolo 6, comma 3, precisa che la norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento legislativo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per le finalità di cui all'articolo 1; 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3; 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le finalità di cui all'articolo 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente - relativo al triennio 2011-2013 - di competenza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato non reca alcuna disponibilità. Pure alla luce delle criticità evidenziate, sottolinea la meritevolezza della proposta ed auspica che siano individuate idonee soluzioni.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni poste dal presidente in sostituzione del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.
Nuovo testo C. 4019 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, con riferimento agli articoli 1 e 3, comma 2, recanti estensione agli atleti non professionisti della disciplina in materia di riscatto, osserva che le norme potrebbero determinare effetti finanziari neutri con riferimento a soggetti ricadenti totalmente nel sistema contributivo. Fa presente, infatti, in questo caso, che le maggiori entrate derivanti dal versamento del contributo, al netto del minor gettito fiscale connesso alla possibilità di deduzione del contributo medesimo, secondo le caratteristiche del sistema contributivo, bilanciano le maggiori spese che si determinano nel medio-lungo periodo sia per l'anticipo dell'accesso al pensionamento sia per l'aumento degli importi dei trattamenti che saranno liquidati. Rileva che, qualora si trattasse, invece, di atleti aventi già una significativa anzianità contributiva, di cui almeno una parte ricadente nel sistema retributivo, la norma appare suscettibile di generare maggiori oneri, in quanto si determinerebbe un anticipo dell'accesso al pensionamento nel breve periodo. Tuttavia, osserva che l'entità di tale onere, presumibilmente di carattere trascurabile per la limitatezza della platea dei soggetti interessati, andrebbe verificato sulla scorta di dati puntuali sul numero dei soggetti potenzialmente interessati e sulle relative anzianità contributive. In ordine ai profili interessati ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo. Relativamente agli articoli 2 e 3, comma 3, in materia di estensione della tutela della

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maternità agli atleti non professionisti, osserva che, per valutare l'idoneità del gettito derivante dal contributo, al netto delle minori entrate fiscali per la deducibilità del contributo medesimo, a compensare le maggiori spese per l'erogazione dell'indennità, occorre acquisire i dati relativi sia alla platea dei potenziali destinatari del beneficio previdenziale sia al numero dei soggetti tenuti alla contribuzione. Con riferimento al primo aspetto, giudica opportuno considerare anche l'ipotesi di congedi parentali che potrebbero essere richiesti da atleti per nascite da madri non atlete. Con riferimento invece alla platea dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, ritiene che occorrerebbe considerare solo coloro che non risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, limitazione questa non espressamente prevista dal comma 2 dell'articolo 2. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, recante le modalità di attuazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare, considerato che la disposizione appare funzionale alla delimitazione della platea dei soggetti interessati.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni poste dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
Atto n. 356.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo è predisposto ai sensi degli articoli 22 e 25, comma 5, della legge n. 34 del 2008 e reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 23 del 2009, concernente l'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Rileva che dalla relazione tecnico-finanziaria sembra desumersi che gli obblighi di sorveglianza radiometrica non riguardano soggetti appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione, rilevante per la definizione dei conti pubblici e in proposito ritiene opportuno acquisire una conferma. Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, osserva che andrebbe confermato che le amministrazioni interessate agli obblighi di sorveglianza e di intervento possano effettuare i rispettivi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche alla luce della nuova definizione dell'ambito dei prodotti sui quali deve essere esercitata la sorveglianza radiometrica.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma il contenuto della relazione tecnica e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (atto n. 356);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale le Amministrazioni interessate agli obblighi di sorveglianza e di intervento possono effettuare gli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo.»

La Commissione approva la proposta di parere del presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.
Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 aprile 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.