CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.
C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) ringrazia per averle dato la possibilità di intervenire, esprimendo soddisfazione per il fatto che la Commissione cultura dopo otto mesi dalla relazione introduttiva dell'onorevole Giammanco, dia finalmente il parere - che auspica sia favorevole - sull'importante provvedimento in esame che riguarda le tutele assistenziali e previdenziali dei lavoratori dello spettacolo.

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Avendo seguito entrambi i testi unificati, sia quello sulla «legge quadro sullo spettacolo dal vivo» sia quello sulle «tutele dei lavoratori dello spettacolo» di cui è relatrice, ritiene opportuno intervenire per chiarire alcune questioni sollevate dai colleghi della Commissione cultura nelle precedenti sedute, in particolare su quanto detto dagli onorevoli Goisis, Carlucci e De Biasi.
Ritiene che l'onorevole Carlucci non consideri realmente le esigenze dei lavoratori dello spettacolo, limitandosi forse a cercare meriti personali senza considerare anche le posizioni della coalizione di cui fa parte, addirittura riservandosi di presentare una proposta di parere alternativo. Aggiunge che la collega Goisis sostiene che il provvedimento in esame è superato dalla legge n. 100 del 2010 sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Tuttavia, ricorda come ciò non risponda al vero, tranne che per la norma che riguarda la riduzione dell'età anagrafica dei ballerini e tersicorei ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Ricorda infatti come il testo unificato in discussione esclude di fatto i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, che godono già delle tutele di legge, e si rivolge esclusivamente ai lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, rientranti nelle categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Si tratta quindi di soggetti non propriamente associabili ai lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno tutt'altro inquadramento contrattuale. Rileva altresì che l'onorevole Carlucci sostiene invece, letteralmente, che il testo unico in esame sia superato dal testo unificato di legge quadro dello spettacolo dal vivo che, adottando una riforma organica e complessiva del settore, introduce una serie di previsioni volte all'adozione di misure di welfare per chi opera nel settore dello spettacolo dal vivo.
Al riguardo, precisa, invece, che il testo in esame non si occupa esclusivamente dei lavoratori dello spettacolo dal vivo ma entra nel merito delle problematiche di tutti i lavoratori dello spettacolo, senza distinguere le fattispecie artistiche; il che comporterebbe seri problemi in sede di Unione europea. Ricorda, inoltre, che in data 8 aprile 2010 la Commissione lavoro ha espresso, sul testo unificato della legge quadro per lo spettacolo dal vivo, parere favorevole con condizioni. Tra queste vi erano la soppressione dell'articolo 19, in materia di procuratore degli artisti professionali ed organizzatore culturale, e dell'articolo 20, sugli interventi in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro, utilizzando tra l'altro le stesse ragioni di organicità, sistematicità ed ampiezza dell'articolato di riforma. Nella premessa al parere della Commissione lavoro, infatti, la relatrice sul provvedimento, onorevole Paola Pelino, aveva specificato che il contenuto degli articoli 19 e 20 del testo unificato della legge quadro per lo spettacolo dal vivo, prevedeva interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro recanti misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, ricordando al contempo che la XI Commissione - dopo un esame iniziato nel maggio 2009, con lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti - aveva votato un testo unificato con il quale si disciplinava in modo organico e coerente l'intera materia della tutela lavorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Aggiunge al proposito che la stessa collega Pelino rilevava l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal presente testo unificato e quelle di cui al provvedimento quadro dello spettacolo dal vivo, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali e regolamentari.
Ricorda inoltre come sulla necessità che tali discipline venissero ricondotte negli ambiti delle rispettive competenze sia intervenuta la lettera del 1o ottobre 2009 che il presidente della Commissione XI ha inviato alla presidente Aprea, resasi necessaria per richiamare il rispetto delle competenze di ciascuna Commissione e per invitare ad un coordinamento delle

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rispettive normative, attraverso un lavoro congiunto. Tale richiesta purtroppo non è stata accolta se ancora oggi l'onorevole Carlucci insiste per mantenere articoli che trattano argomenti su cui la Commissione lavoro da tempo ha chiesto lo stralcio. Tiene a precisare che la lettera inviata alla Commissione cultura da parte del presidente Moffa è dovuta ad un esplicito mandato dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari investito della questione. Su quanto detto dall'onorevole Carlucci in merito al parere rinforzato che spetterebbe alla Commissione cultura, vuole ricordare invece che a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 73, comma 1-bis del regolamento della Camera è proprio la Commissione lavoro, ai sensi del quale «se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea». Aggiunge, in ogni caso, che, anche ipotizzando il parere rinforzato della Commissione cultura questo non comporterebbe, come ha affermato la collega Carlucci, che la XI Commissione di merito dovrà dare seguito al parere che la VII Commissione approverà, senza potersene discostare. In merito, infine, a quanto affermato dall'onorevole De Biasi, rileva come il provvedimento in esame non ha seguito alcun percorso accidentato, avendo anzi goduto fin dal principio del sostegno del Governo e delle parti sociali che hanno concorso positivamente all'elaborazione del testo unificato. Ricorda al riguardo la lettera di forte «attenzione» ricevuta il 17 luglio 2009 dal presidente della XI Commissione, da parte dell'allora sottosegretario al lavoro, senatore Viespoli, che ha sollecitato per questo testo una corsia privilegiata affinché si arrivi in tempi brevi alla sua approvazione.
In merito alle parti sociali, rileva che l'onorevole De Biasi dovrebbe conoscere bene l'opinione che ha di questo testo il sindacato attori italiani (SAI), che fa capo alla CGIL, e del forte sostegno goduto da tutte le sigle sindacali, associazionistiche e della stessa Enpals, con cui la Commissione lavoro ha molto lavorato. A questo riguardo, invita l'onorevole De Biasi, ove abbia interesse a che i lavoratori dello spettacolo vengano effettivamente tutelati, a non chiedere alla Commissione, come ha fatto, di astenersi dall'esprimere un parere, ma, piuttosto, ad esprimere convintamente un parere favorevole.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene inqualificabile il fatto che la collega Ceccacci, rivolgendosi direttamente ai colleghi e non alla presidenza, abbia manifestato giudizi sulla dichiarazione di voto da lei espressa nella precedente seduta. Si tratta di un richiamo che va al di là del rapporto di rispetto che deve sempre sussistere tra parlamentari. Invita quindi la presidente Aprea ad intervenire al riguardo.

Valentina APREA, presidente, richiamando l'onorevole Ceccacci, la invita a rivolgersi alla presidenza, senza esprimere giudizi sulle dichiarazioni di voto fatte da altri colleghi.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) conclude stigmatizzando la continua richiesta di intervento del Governo, come è stato ripetuto anche la settimana scorsa, per avere certezze interpretative su norme che basterebbe avere la pazienza di leggere, quasi a volere un imprimatur dall'alto per continuare a svolgere il proprio lavoro parlamentare. Ricorda che il Parlamento è sovrano ed è squalificante il modo di fare evidenziato. Auspica quindi che la Commissione cultura valuti, nell'esprimere il parere, la rilevanza sociale del provvedimento in esame, mettendo da parte inutili e strumentali contrapposizioni di natura politica.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1). Ritiene opportuno, innanzitutto, dopo aver ascoltato con molto interesse tutti i rilievi svolti dai colleghi, che non sia possibile accostare

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il provvedimento, volto alla regolamentazione del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, con il testo unificato in discussione, che tocca aspetti complessi e articolati relativi alle disposizioni per la tutela professionale e previdenziale in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo nella loro quasi totalità. Ricorda al proposito che la legge n. 100 del 2010 riguarda esclusivamente il riordino del settore lirico-sinfonico, a livello sia ordinamentale che organizzativo, di guisa che un'interpretazione estensiva della norma contrasterebbe con la realtà dei fatti.
Rileva che l'articolo 1 della suddetta legge, infatti, dispone che con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti. Ribadisce quindi che non si possa dare un'interpretazione estensiva dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 100 del 2010, poiché - come risulta evidente anche dall'articolo 2, in materia di procedimento di contrattazione collettiva del settore lirico-sinfonico, e dall'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche - il legislatore intendeva intervenire esclusivamente sui contratti collettivi dei lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. Aggiunge inoltre che, anche volendo dare un'interpretazione estensiva del medesimo articolo 1, comma 1, lettera f), ciò sarebbe inapplicabile per il semplice motivo che, escludendo i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, sarebbero poche le professioni dello spettacolo già provviste di contratti collettivi nazionali. A titolo esemplificativo, ricorda come siano senza contratto collettivo nazionale: gli attori cinematografici e dell'audiovisivo, i registi e aiuto registi cinematografici e teatrali dell'audiovisivo, i soggettisti, i compositori, i direttori di scena, i direttori e gli ispettori di produzione, le segretarie di edizione e i cassieri di produzione, i casting director, i coreografi e assistenti coreografi e si potrebbe continuare a lungo. Si tratta di categorie obbligate all'iscrizione all'Ente di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), prive di contrattazione nazionale. Ritiene quindi che, nel caso in cui si desse un'interpretazione estensiva dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 100 del 2010, il Governo dovrebbe riformare una legislazione ancora inesistente. Evidenzia ancora come il testo unificato in discussione escluda di fatto i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, che godono già delle tutele di legge, rivolgendosi esclusivamente ai lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali - tipo co.co.co.- , anche parasubordinati, rientranti nelle categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Si tratta quindi di soggetti non propriamente associabili ai lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno tutt'altro inquadramento contrattuale.
Con riguardo all'articolo 1, comma 14, del testo unificato in esame, su ballerini e tersicorei - per cui era prevista la diminuzione dell'età anagrafica ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, come già sottolineato in sede di relazione -, rileva che la norma è stata ampiamente superata dalla legge n. 100 del 2010, che ha risolto la questione in modo soddisfacente per le categorie interessate, motivo per cui ha inserito tra le condizioni nella proposta di parere, quanto sostenuto in discussione. In merito, invece, alla contrarietà di equiparare i modelli, fotomodelli e indossatrici ai lavoratori dello spettacolo, tiene a precisare che è il decreto del Presidente delle Repubblica n. 203 del 19 marzo 1987 - recante estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda - a prevederlo, ma che continui contenziosi legali fra le case

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di moda e l'Enpals ne hanno limitato l'applicabilità. Attualmente si versa nell'irragionevole situazione per cui i contributi previdenziali dei modelli devono essere versati all'Enpals solo se la sfilata avviene davanti le telecamere, mentre in caso contrario si perdono in mille rivoli, perché ad oggi i modelli non hanno una propria cassa previdenziale, che il suddetto decreto del Presidente della Repubblica ha disposto fosse l'Enpals. Sottolinea invece come la moda sia uno dei principali settori industriali e culturali del Paese; si ha quindi il dovere di tutelare questi professionisti che con la loro immagine seducente creano valore aggiunto di tipo culturale, di immagine, di appeal sui prodotti italiani di abbigliamento che sono tra i più richiesti e venduti al mondo. Ritiene necessario quindi porre fine ad un'annosa discriminazione che impedisce a questi professionisti di aspirare ad una legittima sicurezza previdenziale, dovendo essere definitivamente chiaro - secondo la richiesta avanzata da tutti i soggetti interessati, in particolare Enpals, sindacati e associazioni di categoria - che modelli e modelle sono lavoratori dello spettacolo a tutti gli effetti.
È consapevole quindi della parziale sovrapposizione di contenuti, rilevata dall'onorevole Carlucci, che sussiste tra la proposta di legge quadro sullo spettacolo dal vivo e la proposta in discussione e, proprio per questo motivo, ha cercato di elaborare una proposta di parere che potesse dare delle risposte chiare in tal senso. Si augura quindi che anche l'onorevole Carlucci lo possa condividere. Comprende, d'altra parte, anche le perplessità espresse dall'onorevole De Biasi, tuttavia confida che il Partito democratico possa decidere di votare a favore della proposta di parere da lei presentata ritenendo che sia un obiettivo comune l'esigenza di dare maggiore certezza a un settore, quello dello spettacolo, in cui domina la precarietà, andando il provvedimento in esame proprio in questa direzione.

Valentina APREA, presidente, avverte che è stata presentata dall'onorevole Carlucci una proposta di parere alternativo che è in distribuzione (vedi allegato 2).

Paola GOISIS (LNP), anche alla luce della proposta di parere alternativo della collega Carlucci, chiede di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, per poter esaminare alcuni aspetti non ancora chiariti.

Valentina APREA (PdL), presidente, ribadisce l'esigenza che la Commissione esprima il parere in esame nella seduta odierna.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene prudente considerare la proposta della collega Goisis di rinviare l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la decisione di esprimere il parere nella seduta odierna era stata adottata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sottolinea alcuni profili problematici che sono emersi nel corso dell'esame dei provvedimenti in questione, dovuti anche alle decisioni assunte al riguardo dal Governo e dalle Commissioni. Rileva come la proposta di parere alternativo sia stata presentata autonomamente dall'onorevole Carlucci, senza peraltro che l'abbia illustrata. Si tratta di una decisione di cui la collega Carlucci si assume personalmente la responsabilità.
Avrebbe preferito che i gruppi di maggioranza, come sempre, avessero accolto già nella seduta odierna la proposta di parere del relatore, risultando di conseguenza assorbita quella della collega Carlucci. Si rimette, in ogni caso, ai colleghi rappresentanti dei gruppi, in ordine alla proposta di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, con la votazione della proposta di parere del

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relatore, o di rinviarne ad altra seduta il seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda pienamente con la presidente Aprea, pur rimettendosi alla proposta che verrà formulata dalla collega Goisis.

Paola GOISIS (LNP) insiste nella richiesta di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valentina APREA (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.