CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° marzo 2011
446.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, con Scambio di Note.
C. 4024 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad

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esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4024, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
In linea generale rileva come l'Accordo intenda completare e rendere più agevole, nell'ambito di rapporti bilaterali tra Italia e Albania l'applicazione della Convenzione europea di estradizione e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Per quanto riguarda l'estradizione, l'Accordo tra Italia e Albania si propone di superare la riserva apposta da quel paese ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione che disciplina l'estradizione di cittadini delle singole Parti contraenti.
Per quanto concerne, invece, l'assistenza penale, l'Accordo mira ad estendere ai rapporti con l'Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, della Convenzione UE di assistenza giudiziaria e del Protocollo a tale Convenzione relativo alle informazioni bancarie.
Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli, l'articolo I definisce i rapporti con le altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione, di cui completa e facilita le disposizioni.
L'articolo II contiene disposizioni relative alle procedure riguardanti le richieste di assistenza e prevede che la Parte a cui è rivolta la richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte richiedente, salvo i casi indicati. Come specificato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, tale norma modifica la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria sulle modalità di esecuzione delle rogatorie, laddove prevede che l'esecuzione della rogatoria stessa avverrà nelle forme previste dalla legislazione della Parte cui è diretta la richiesta, al fine di poter utilizzare pienamente le prove provenienti dall'estero.
L'articolo III prevede che la notifica degli atti giudiziari avvenga a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta.
L'articolo IV prevede che le richieste di assistenza giudiziaria siano effettuate per iscritto, direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti, eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali; tali richieste debbono essere contestualmente inviate, per quanto riguarda l'Italia, alla Direzione generale della giustizia penale, Ufficio II, del Ministero della giustizia.
Le richieste sono tuttavia inviate tramite le autorità centrali quando riguardino, ad esempio, il trasferimento o il transito di detenuti ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo, qualora le richieste riguardino consegne sorvegliate, la costituzione di squadre investigative comuni o l'effettuazione di operazioni sotto copertura e le autorità competenti siano, in una Parte, un'autorità giudiziaria, o un'autorità centrale e, nell'altra Parte, un'autorità doganale o di polizia, le richieste e le risposte relative all'assistenza giudiziaria possono essere effettuate direttamente tra tali autorità.
L'articolo V prevede uno scambio spontaneo di informazioni tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti, anche in assenza di richiesta in tal senso.
Ai sensi del comma 4, per la Parte italiana l'autorità giudiziaria competente è individuata nella Direzione nazionale antimafia.
In base all'articolo VI, possono essere messi a disposizione dello Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare ai fini della loro restituzione alla Parte lesa. Lo Stato cui viene richiesta la messa a disposizione può rinunciare alla restituzione dei beni, qualora

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ciò possa facilitare la riconsegna degli stessi al legittimo proprietario. In tale ultimo caso, si prevede che la Parte richiesta non faccia valere alcun diritto di garanzia o altro diritto all'impugnazione, a norma delle disposizioni in materia tributaria o doganale.
L'articolo VII prevede che si possa dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo, ascoltando in videoconferenza testimoni, periti, imputati o altri soggetti o parti del procedimento, se ciò non contrasti con i principi fondamentali del diritto nazionale e se sussistano i relativi mezzi tecnici. La disposizione disciplina il contenuto della richiesta e stabilendo le modalità con cui procedere alla videoconferenza.
L'articolo VIII prevede che i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono, se i soggetti da audire vi acconsentano e se ciò non contrasti con i principi fondamentali del diritto nazionale.
La disposizione disciplina il contenuto della richiesta e le modalità con cui procedere all'audizione telefonica.
L'articolo IX regolamenta l'effettuazione di consegne controllate sul territorio di una Parte, su richiesta dell'altra, secondo le procedure vigenti nella Parte destinataria della richiesta.
L'articolo X prevede la possibilità di utilizzare squadre investigative comuni per lo svolgimento di indagini penali, la quale deve operare in conformità al diritto della Parte contraente nel cui territorio interviene, specificando i casi in cui tali squadre possono essere costituite e le condizioni generali alle quali la squadra può operare. La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di adottare misure investigative e disciplina le possibilità di utilizzo delle informazioni legalmente ottenute dai membri della squadra investigativa.
L'articolo XI regola la possibilità di fare ricorso, su richiesta di una Parte, ad operazioni sotto copertura nel territorio dell'altra, attraverso soggetti infiltrati o sotto falsa identità, prevedendo che esse siano effettuate secondo il diritto e le procedure vigenti nel territorio della Parte in cui esse sono effettuate.
L'articolo XII prevede che, nel caso di consegne controllate, costituzione di squadre investigative comuni o di operazioni sotto copertura, i funzionari della Parte diversa da quella presso la quale si svolge l'operazione sono equiparati ai funzionari di quest'ultima Parte, mentre l'articolo XIII stabilisce, sempre in tal caso, che la Parte la quale avanza la richiesta è responsabile dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento della missione, secondo il diritto della Parte nel cui territorio essi operano, ed è tenuta a rimborsare integralmente i danni causati a terzi. La disposizione prevede comunque che le Parti rinuncino reciprocamente a chiedere il risarcimento per i danni da loro rispettivamente subiti.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da XIV a XVII, i quali disciplinano lo scambio di informazioni sui conti bancari e l'esercizio di controlli sulle operazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche oggetto di un'indagine penale.
In particolare, l'articolo XIV prevede che ciascuna Parte debba adottare i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa dall'altra Parte, se una persona fisica o giuridica oggetto di indagine penale detenga uno o più conti bancari in una banca situata nel suo territorio, fornendo in tal caso ogni particolare di tali conti, compresi quelli relativi alle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo e quelli concernenti eventuali conti emittenti o beneficiari, nella misura in cui essi siano noti all'organismo finanziario presso il quale il conto è in essere.
La disposizione specifica, al comma 3, che l'obbligo di fornire tali informazioni si applica solo se l'indagine riguardi un reato punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima

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di almeno quattro anni nella Parte richiedente e di almeno due anni nella Parte alla quale è rivolta la richiesta.
I commi 4 e 7 definiscono il contenuto della richiesta, mentre il comma 8 consente alle Parti di subordinare l'esecuzione della richiesta di informazioni alle medesime condizioni che si applicano alle richieste di perquisizione e sequestro.
L'articolo XV prevede che ciascuna Parte, su richiesta dell'altra, debba essere in grado di esercitare, secondo modalità tecniche concordate tra le autorità competenti delle Parti, un controllo su operazioni bancarie effettuate su uno o più conti bancari, comunicandone i risultati alla Parte richiedente.
L'articolo XVI stabilisce che le Parti adottino le misure necessarie ad assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi la trasmissione delle informazioni ai sensi degli articoli XIV e XV, ovvero il fatto che sia in corso un'indagine.
L'articolo XVII esclude che le Parti possano invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi dell'Accordo.
L'articolo XVIII consente l'estradizione di cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, senza poter invocare la cittadinanza quale motivo di rifiuto della consegna.
In tal modo viene superata la Dichiarazione dell'Albania contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, depositato il 19 maggio 1998, con la quale tale Stato si riservava la possibilità di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini, salve diverse disposizioni contenute in accordi internazionali dei quali l'Albania sia Parte contraente.
L'articolo XIX impegna le parti a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 1972.
Il Titolo V (che si compone degli articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali.
In particolare, l'articolo XX prevede che le Parti garantiscano un trattamento dei dati personali in misura non inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, senza pregiudicare comunque gli obblighi derivanti da accordi multilaterali, esistenti o futuri, in materia.
L'articolo XXI prevede che i dati personali trasmessi o ottenuti ai sensi o in applicazione dell'Accordo possano essere utilizzati solo per i procedimenti cui si applica l'Accordo stesso, per altri procedimenti giudiziari o amministrativi connessi, per la prevenzione di pericoli gravi e immediati per la sicurezza pubblica ovvero anche per altre finalità, in quest'ultimo caso solo previa autorizzazione della Parte che trasmette i dati e con il consenso della persona interessata.
L'articolo XXII stabilisce che, nello scambio delle informazioni, le autorità giudiziarie competenti devono rispettare le disposizioni della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati di carattere personale, e possono, a tal fine, imporre condizioni per il trattamento dei dati alla Parte cui essi sono trasmessi. La disposizione prevede, inoltre, una serie di condizioni in materia di trattamento e trasmissione dei dati, rettifica, conservazione dei dati, informazione nei confronti delle persone interessate, responsabilità per i danni causati a seguito del trattamento dei dati stessi e controlli.
L'articolo XXIII fissa l'entrata in vigore dell'Accordo nel primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. L'accordo, anche se non denunciato, cesserà comunque di essere in vigore dal momento in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e quella di estradizione non avranno più effetto tra le parti contraenti.

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All'Accordo è annesso uno Scambio di note intervenuto tra le Parti con il quale si precisano alcuni aspetti formali dell'Accordo e si specifica che, in caso di divergenza sull'interpretazione del testo, si applicherà quanto disposto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso, oltre alle usuali clausole relative all'autorizzazione alla ratifica ed al relativo l'ordine di esecuzione reca, all'articolo 3, la norma di copertura finanziaria, ai sensi della quale all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo stesso, valutato in circa 1,4 milioni di euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, il quale non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Pugliese, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame, al fine di consentire ai gruppi di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore.

Cosimo VENTUCCI, presidente, accedendo alla richiesta del deputato Comaroli, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

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Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Fugatti, ha illustrato lo schema di decreto legislativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dore MISURACA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
In primo luogo, ricorda come il documento in esame costituisca il primo atto con il quale si avvia, per la prima volta, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.
In tale contesto, anche sulla base dell'analisi annuale contenuta nella Comunicazione, il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno.
In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo di marzo, gli Stati membri presenteranno quindi, entro il mese di aprile, i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità o di convergenza.
Le decisioni del Consiglio europeo di marzo saranno oggetto di esame preliminare in seno all'Eurogruppo e al Consiglio Ecofin che si svolgeranno il 14 e 15 marzo.
In generale, occorre ricordare che il semestre europeo, avviato per la prima volta nel 2011 in base ad una decisione del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, consiste in un ciclo di procedure volto ad assicurare un coordinamento ex ante delle politiche economiche nell'Eurozona e nell'UE.
Esso non è volto a sottoporre i bilanci nazionali ad una valutazione o approvazione preventiva, ma a fornire elementi per una discussione ex ante sulle politiche di bilancio.
In vista dell'avvio delle nuove procedure, gli Stati membri hanno sottoposto alla Commissione europea una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010.
Alla Camera, tale documento (Doc. CCXXXVI, n. 1) è stato esaminato, con i rilievi delle altre commissioni interessate, dalla Commissione Bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010.
In particolare, la Commissione Finanze ha espresso, nella seduta dell'11 novembre 2010, una valutazione favorevole sul Piano, formulando alcuni rilievi. In tale occasione, la Commissione aveva, fra l'altro, rilevato l'esigenza che il rafforzamento

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della governance economica dell'Unione europea costituisse l'occasione, oltre che per garantire la stabilità di lungo periodo dei bilanci degli Stati membri dell'Unione, anche per dotare i governi nazionali di strumenti di politica economica atti a raggiungere gli obiettivi competitività e di crescita definiti dalla Strategia Europa 2020, individuando politiche comuni all'Unione europea nel suo complesso.
Inoltre, la Commissione aveva sottolineato la necessità di proseguire, a livello nazionale, in un'impostazione di politica economica che coniughi la sostenibilità di lungo periodo degli equilibri di bilancio con l'individuazione di risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali.
Passando al contenuto della Comunicazione, essa si articola in un documento di analisi annuale della crescita ed in tre allegati, concernenti, rispettivamente, una Relazione sui progressi della Strategia Europa 2020 (Allegato 1), una Relazione macroeconomica (Allegato 2), ed un Progetto di Relazione comune sull'occupazione (Allegato 3).
Il documento di analisi descrive innanzitutto il contesto macroeconomico e gli effetti della crisi economica globale, indicando quindi le prospettive di crescita dell'economia a livello europeo ed individuando tre aspetti principali sui quali concentrare le iniziative per il rilancio della crescita economica.
Su un piano generale, il documento evidenzia come, a fronte di una perdurante volatilità dei mercati finanziari, l'economia reale abbia evidenziato segni di miglioramento, legati soprattutto al rilancio degli scambio commerciali a livello mondiale, che tuttavia non hanno consentito di superare gli elementi di incertezza.
In particolare, esso segnala come la crisi economica abbia determinato significative perdite in termini di attività economica, un notevole aumento della disoccupazione, un netto calo della produttività ed un grave indebolimento delle finanze pubbliche di quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea, considerato che l'indebitamento pubblico lordo è cresciuto complessivamente fino a raggiungere l'85 per cento del PIL nell'area dell'Euro.
La crisi economica che ha colpito l'intero panorama mondiale ha avuto effetti diversi nelle diverse parti del pianeta, ad esempio accentuando il divario di produttività tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.
In prospettiva, il documento rileva come la crescita economica potenziale dell'Europa dovrebbe rimanere debole nel medio periodo, e come quindi, per evitare la stagnazione e scongiurare l'accumularsi di squilibri nelle finanze pubbliche non sostenibili, occorra procedere lungo tre direttrici principali:
a) procedere ad un rigoroso risanamento del bilancio, al fine di rafforzare la stabilità macroeconomica;
b) riformare il mercato del lavoro per incentivare l'occupazione;
c) adottare misure in grado di sostenere la crescita economica.

Sotto il primo profilo, la Comunicazione sottolinea la necessità prioritaria di superare il circolo vizioso che, a partire dalla presenza di un livello di debito pubblico non sostenibile, determina perturbazioni sui mercati finanziari, alle quali si connette una debole crescita economica.
Pertanto, una condizione indispensabile per assicurare una futura crescita economica è costituita dalla sostenibilità della spesa pubblica. A tal fine, il documento ritiene che tutti gli Stati membri, e particolarmente quelli oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo, debbano mantenere la spesa pubblica al di sotto del tasso di crescita del PIL, accelerando particolarmente il risanamento del bilancio nel caso in cui la crescita economica o il livello dei redditi superino le aspettative.
Per quanto riguarda specificamente le strategie di politica tributaria, la Comunicazione segnala come alcuni Stati membri

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potrebbero dover aumentare l'imposizione fiscale, sottolineando, in tale contesto, come le imposte indirette favoriscano la crescita più di quelle dirette e come, per aumentare il gettito fiscale, sia preferibile ampliare le basi imponibili, piuttosto che aumentare le aliquote.
Inoltre, viene segnalata l'esigenza di orientare il sistema tributario anche ad obiettivi di carattere ambientale, abolendo i regimi di favore dannosi per l'ambiente.
A tale proposito, ricorda che la Commissione Finanze, nei rilievi approvati sulla bozza di Programma nazionale di riforma, ha indicato l'obiettivo di avviare la riforma del sistema tributario italiano, al fine di perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, di adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali, di semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché di ridurre gli effetti distorsivi sulla crescita delle imposte.
Il documento evidenzia, quindi, come un ulteriore requisito per sostenere la crescita economica sia la garanzia della stabilità del settore finanziario, potenziando ulteriormente il quadro normativo di vigilanza in materia a livello europeo, nonché accelerando il processo di ristrutturazione del settore bancario.
Più in particolare, la Comunicazione sottolinea come la ristrutturazione delle banche, in particolare di quegli istituti che si sono avvalsi, in questi ultimi anni, di aiuti di Stato di notevole entità, deve puntare a ripristinare un adeguato livello di redditività delle banche stesse, garantendo al contempo un adeguato livello di erogazione del credito a favore delle imprese e delle famiglie.
In tale ambito, la Commissione europea fa anche riferimento alle esigenze di patrimonializzazione delle banche, connesse con l'attuazione del nuovo accordo cosiddetto di Basilea III, il quale dovrà portare le banche a rafforzare la propria dotazione di capitale in modo da poter sostenere eventuali episodi di crisi, preannunciando che, nel 2011, sarà affrontato il tema della risoluzione delle crisi bancarie e saranno eseguite ulteriori prove di stress test sulle banche a livello europeo.
A questo riguardo, ricorda come la Commissione Finanze, nell'esprimersi sulla sopra richiamata bozza di PNR, abbia segnalato l'esigenza di individuare strumenti innovativi, volti ad aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese, ed abbia evidenziato l'opportunità di verificare attentamente se l'attuazione del nuovo accordo di Basilea III possa determinare, sotto tale profilo, effetti negativi per il sistema produttivo, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese.
Passando ad analizzare le misure volte ad incrementare le opportunità di lavoro, la Comunicazione segnala come l'insufficiente andamento economico dell'Unione europea sia legato anche alla presenza di tassi di disoccupazione elevati e ad un basso tasso di partecipazione al mercato del lavoro da parte di alcune categorie, quali, in particolare, i giovani, le persone a basso reddito e le donne.
In tale contesto, il documento ritiene che uno degli strumenti prioritari per stimolare la domanda di manodopera sia quello di abbassare l'onere fiscale sull'occupazione, riducendo il cuneo fiscale, nonché modificare i regimi di agevolazione fiscale, per incentivare la partecipazione al lavoro del secondo coniuge (per la stragrande maggioranza dei casi, delle donne) e per restringere l'area del lavoro nero.
Sotto un altro profilo, viene sottolineata l'esigenza di riformare i sistemi pensionistici, aumentandone la sostenibilità anche attraverso misure che favoriscano il risparmio privato e consentano, per questa via, di integrare il reddito da pensione con altre fonti di reddito.
Un ulteriore tema da affrontare riguarda il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso una revisione dei sussidi di disoccupazione che renda maggiormente attrattivo

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il ritorno alla vita lavorativa attiva. In tale contesto, si ritiene che un intervento utile potrebbe essere una riduzione del livello di imposizione fiscale sui redditi più modesti, al fine di evitare che la percezione dei sussidi di disoccupazione risulti, per tali categorie reddituali, più conveniente rispetto allo svolgimento di un'attività lavorativa.
Per quanto riguarda le misure a sostegno della crescita, la Comunicazione sottolinea, innanzitutto, l'esigenza di accelerare le riforme strutturali nei mercati dei servizi, al fine di sfruttare appieno il potenziale economico rappresentato dal mercato unico, in particolare eliminando gli ostacoli all'entrata nel mercato ed ai servizi transfrontalieri.
A tale riguardo, uno specifico contributo potrà essere fornito dalle misure di carattere fiscale, che potrebbero stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro, attraverso l'abolizione, in particolare, dei regimi tributari sfavorevoli al commercio ed agli investimenti transfrontalieri. In particolare, il documento segnala l'intenzione della Commissione europea di modernizzare il regime dell'imposta sul valore aggiunto, di introdurre una base imponibile comune consolidata per le imprese e di definire un approccio europeo coordinato per quanto riguarda la tassazione dei redditi finanziari. Tali iniziative dovranno portare a ridurre il prelievo fiscale sui redditi da lavoro, nonché ad adeguare gli ordinamenti tributari sui prodotti energetici agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di lotta ai cambiamenti climatici.
Un importante contributo alla crescita dovrà essere dato dalla mobilitazione dei capitali privati, i quali rappresentano un elemento fondamentale per finanziare la crescita e la nascita di nuove imprese.
A tale riguardo, il documento indica che la Commissione europea presenterà proposte in materia di project bond europei, al fine di individuare forme di finanziamento misto, pubblico-privato, in alcuni settori prioritari, quali quello dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
In proposito, rammenta che il Governo italiano è stato tra i primi ad avanzare, a livello europeo, la proposta di emettere titoli obbligazionari europei finalizzati a finanziare alcuni progetti di investimento di rilevanza strategica. Tale proposta intende farsi carico dell'esigenza di dare vita ad un piano di investimento infrastrutturali di grande respiro continentale, che potrebbe rappresentare un volano importante per riavviare le economie europee dopo la crisi economica mondiale, in un momento in cui le condizioni in cui versano le finanze pubbliche dei singoli Stati membri non consentono di stanziare risorse finanziarie sufficienti a questo scopo.
Inoltre, il documento segnala la volontà della Commissione europea di facilitare lo sviluppo dei fondi di venture capital, al fine di agevolare i finanziamenti privati nei confronti delle piccole e medie imprese, nonché per incentivare la nascita di iniziative imprenditoriali a carattere innovativo. A tale riguardo, si ritiene importante consentire ai predetti fondi di operare liberamente in ogni Stato membro dell'Unione europea, eliminando gli ostacoli tariffari alle attività transfrontaliere.
A questo proposito, sottolinea come il tema del finanziamento delle piccole e medie imprese risulti di particolare importanza per l'economia italiana, in considerazione della peculiare struttura del tessuto economico nazionale, il quale è basato, com'è noto, soprattutto su imprese di dimensioni piccole e medie, le quali, nell'attuale momento di crisi incontrano difficoltà sempre più gravi, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, nell'accedere a quei finanziamenti bancari indispensabili non solo per alimentare gli investimenti, ma anche per sostenere l'ordinaria operatività delle imprese stesse. In tale contesto, è pertanto evidente come ogni iniziativa, particolarmente a livello europeo, che consenta possibilità alternative di accesso ai capitali da parte delle PMI costituirebbe una risorsa preziosa per

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l'economia italiana nel suo complesso e segnatamente per le aree in ritardo di sviluppo.
Al riguardo, evidenzia come la Commissione Finanze stia svolgendo una riflessione sui temi del finanziamento delle piccole e medie imprese, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari recentemente avviata. In tale ambito, sta emergendo come uno degli elementi di debolezza del sistema economico nazionale sia rappresentato dallo scarso sviluppo del mercato dei capitali di rischio, al quale è connessa l'eccessiva dipendenza delle imprese, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, dai finanziamenti erogati dal sistema bancario.
Infatti, il numero di società quotate presso il mercato borsistico italiano, ed il livello di capitalizzazione di borsa in relazione al PIL, risultano certamente inadeguati, sia rispetto al livello di industrializzazione del Paese, sia rispetto agli altri Paesi europei, né sono valse superare tale condizione le iniziative assunte negli ultimi anni per creare mercati dei capitali di rischio specificamente dedicati alle PMI (MAC, AIM).
L'analisi finora svolta dalla Commissione, pur senza consentire di giungere a considerazioni definitive, permette di rilevare alcune cause principali di tale fenomeno.
Da un lato, sussistono resistenze, legate alla cultura ed alla struttura imprenditoriale del nostro Paese, che inducono molti imprenditori a guardare con sospetto all'ipotesi di aprire il capitale delle proprie imprese al mercato, attraverso la quotazione ovvero l'ingresso di fondi di venture capital o di private equity, temendo che tale scelta comporti una perdita di controllo sulle imprese per loro inaccettabile.
Da un altro lato, sussistono ostacoli di natura normativa ed economica, in quanto gli oneri amministrativi ed i costi connessi alla quotazione in borsa risultano in molti casi troppo gravosi, soprattutto per le PMI, rispetto all'ammontare di capitale di rischio che potrebbe essere raccolto.
In terzo luogo, mancano ancora strumenti atti a mobilitare risorse private per investimenti nelle PMI, sia nella forma della quotazione di borsa, sia in quella dell'intervento diretto nel capitale. Tale problema è naturalmente connesso con l'ancora scarso sviluppo, nel mercato mobiliare italiano, degli investitori istituzionali, che invece, in altri Paesi, rappresentano una fonte primaria di liquidità per le PMI.
In quarto luogo, il carattere estremamente frammentato della struttura imprenditoriale italiana, la quale si articola, come è noto, in un numero estremamente elevato di imprese di piccole e piccolissime dimensioni, determina un problema di asimmetria informativa, rendendo difficile agli investitori che sarebbero potenzialmente interessati ad intervenire nel capitale delle imprese di conoscere le imprese stesse e di disporre delle informazioni indispensabili per realizzare l'investimento.
Rileva quindi come, nel corso della legislatura, il Governo abbia adottato una serie di iniziative volte a sostenere il finanziamento delle PMI, anche attraverso il coinvolgimento di investitori istituzionali.
Al riguardo, ricorda l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, il quale consente alla Cassa depositi e prestiti di concedere ai soggetti bancari provvista destinata alla concessione di finanziamenti alle PMI, nonché l'articolo 2, comma 225, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), il quale autorizza la stessa CDP a sottoscrivere, anche con le risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale, fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa e che consente altresì allo Stato di sottoscrivere nel 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori

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qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minore dimensione.
Inoltre, l'articolo 4 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede la costituzione di fondi di investimento, con la partecipazione di investitori pubblici e privati, per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione.
Su un piano più squisitamente fiscale, l'articolo 2, comma 178, della legge finanziaria per il 2010 prevede che gli interessi relativi a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, siano tassati con un'imposta sostitutiva con aliquota di favore del cinque per cento (rispetto a quella ordinaria del 12,5 per cento).
Inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto - legge n. 78 del 2009 ha introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone, escludendo dall'imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale sottoscritto da parte di una persona fisica. L'importo agevolato «escluso da imposizione fiscale» è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3 per cento dell'incremento del capitale sociale fino ad un massimo di 500.000 euro. Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.
In questo contesto, un elemento innovativo è certamente rappresentato dalla previsione contenuta nelle legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), la quale ha previsto che le operazioni di finanziamento effettuate da CDP a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale possano svolgersi anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa CDP.
Nel marzo del 2010 è stato istituito il Fondo italiano di investimento, cui partecipano il Ministro dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti, l'ABI, la Confindustria ed alcune tra le principali banche italiane, che fornirà alle imprese italiane di piccole e medie dimensioni (con fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro), tramite investimenti diretti o indiretti nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di espansione del capitale, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate, anche tramite acquisizioni.
Rammenta, altresì, i numerosi interventi di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che costituisce uno degli strumenti più rilevanti per il sostegno finanziario delle PMI, ed ha il compito di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.
Per quel che concerne la Relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la strategia Europa 2020 (Allegato 1), essa esamina lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di programmi nazionali di riforma (PNR), trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi.
Al riguardo, ricorda che la Strategia 2020 si articola attorno a cinque obiettivi principali:
1) portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva;
2) migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare portando

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al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore;
3) ridurre (rispetto ai livelli del 1990) le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento o del 30 per cento, portare al 20 per cento la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica;
4) migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento;
5) promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.

La Relazione rileva come i progetti di PNR presentati dagli Stati membri non tengano pienamente conto delle pressioni sulla crescita potenziale e sull'occupazione, in quanto gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione europea, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine.
In particolare, l'esame preliminare dei progetti di PNR evidenzia come la maggior parte degli Stati membri incontri seri problemi di bilancio per ridurre i disavanzi strutturali, migliorare il rapporto debito/PIL e contenere i costi dell'invecchiamento della popolazione.
Tutti gli Stati membri hanno inoltre constatato la necessità di migliorare le condizioni della domanda interna, mediante l'adeguamento dei salari e dei prezzi relativi, una maggior flessibilità salariale e la riallocazione delle risorse tra il settore dei beni non commerciabili nei mercati internazionali e il settore dei beni commerciabili, di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni di occupazione, nonché di promuovere la capacità di innovazione e potenziare gli investimenti nel capitale umano.
In proposito, la Relazione sottolinea come le riforme del mercato del lavoro potranno svolgere un ruolo chiave per ovviare alla scarsa partecipazione di alcune categorie a tale mercato, e potranno altresì determinare effetti positivi sulla stabilità delle finanze pubbliche, generando un gettito tributario più elevato e riducendo la spesa pubblica per i trasferimenti sociali.
La maggior parte degli Stati membri ha altresì riconosciuto l'esigenza di aumentare gli investimenti di capitale, garantire l'efficienza del contesto normativo in cui operano le imprese e l'efficienza amministrativa, nonché di promuovere livelli di concorrenza più elevati.
A tale riguardo, la Relazione ritiene che l'Unione europea debba concentrare i propri sforzi per sostenere tutte quelle riforme politiche che non richiedano investimenti pubblici particolarmente ampi, ma che consentano di ottenere il massimo impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione. In particolare, l'obiettivo prioritario di tali interventi di riforma dovrebbe essere quello di sfruttare il potenziale di sviluppo insito nel settore dei servizi, mobilitando maggiormente il capitale privato per ampliare le fonti di finanziamento delle imprese, in particolare in quelle a più elevato contenuto di innovazione. A tal fine, la Commissione intende presentare un pacchetto di misure relative al cosiddetto «passaporto del venture capital», tese a rimuovere gli ostacoli all'espansione di tale importante strumento di finanziamento delle imprese, soprattutto per quanto riguarda le start-up e le imprese innovative.
Sul piano specificamente tributario, la Commissione si riserva di presentare misure in materia di IVA, nonché di proporre interventi normativi per la definizione di una base imponibile comune delle imprese, nonché per combattere il fenomeno della doppia imposizione e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

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In tale contesto, la Relazione segnala, con riferimento agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la maggior parte degli Stati membri presenti un livello di indebitamento delle famiglie eccessivo, ed abbia necessità di garantire una vigilanza efficace sul settore bancario. A questo proposito, la Commissione intende presentare nel 2011 una proposta di regolamento volta a semplificare il recupero transfrontaliero dei crediti, anche attraverso il sequestro conservativo dei depositi bancari al fine di eliminare il più possibile gli ostacoli che si frappongono alla crescita delle operazioni commerciali transfrontaliere.
La Relazione osserva altresì come, nei PNR, gli Stati abbiano riservato scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, richiamando sovente, tuttavia, misure già attuate o a uno stadio di attuazione piuttosto avanzato. Inoltre, l'azione strategica prevista viene spesso illustrata in termini vaghi, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE.
All'indomani dell'adozione dell'analisi annuale della crescita, la Commissione europea si riserva di avviare contatti con gli Stati membri a livello bilaterale per discutere del completamento dei loro PNR alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica.
Parallelamente, si porteranno a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), le parti sociali e altre parti interessate ai preparativi.
Per quanto riguarda la Relazione macroeconomica (Allegato 2), essa è diviso in quattro sezioni, ed illustra le prospettive macroeconomiche dell'Europa, indicando inoltre le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita.
La prima sezione descrive il contesto generale macroeconomico ed analizza gli squilibri e le carenze emersi prima della crisi.
La seconda sezione evidenzia la necessità di rimettere ordine nelle finanze pubbliche, attraverso un ritmo di risanamento dei bilanci che, nella maggior parte degli Stati membri, dovrebbe superare il parametro dello 0,5 per cento annuo del PIL in termini strutturali.
In particolare, la Commissione europea ritiene che gli Stati membri con un fortissimo disavanzo di bilancio strutturale, con livelli molto elevati di debito pubblico o con gravissime difficoltà finanziarie, debbano intensificare gli sforzi già nel 2011 e che tutti gli Stati membri debbano adeguare in via prioritaria la spesa pubblica. Al tempo stesso, considera prioritario tutelare la spesa volta a favorire la crescita, ad esempio in materia di infrastrutture pubbliche, di istruzione, di ricerca e di innovazione.
In tale ambito, per quanto riguarda gli aspetti direttamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il documento segnala l'esigenza di riformare i sistemi tributari, al fine di favorire maggiormente l'occupazione, la tutela dell'ambiente e la crescita, ad esempio mediante «riforme fiscali verdi».
Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la terza sezione illustra i motivi che impongono un rapido risanamento del settore finanziario.
In particolare, a tale proposito, la Commissione europea ritiene necessario puntare alla creazione di un meccanismo permanente per risolvere le crisi del debito sovrano, in modo da garantire certezza e stabilità sui mercati finanziari. Inoltre, è evidenziata l'esigenza che le banche potenzino gradualmente la propria base patrimoniale, per poter resistere meglio agli shock negativi derivanti da turbolenze sui mercati finanziari, in linea con quanto indicato dal nuovo Accordo di Basilea III in materia di patrimonializzazione degli istituti bancari.

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La quarta sezione sottolinea il carattere urgente delle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e risanare i fattori di crescita deteriorati.
In particolare, si rileva il contributo che, soprattutto negli Stati membri con forti disavanzi delle partite correnti o con livelli elevati di indebitamento, potranno dare le riforme riguardanti i sistemi di fissazione dei salari e i mercati dei servizi, ai fini del miglioramento dell'adattabilità dei prezzi e delle retribuzioni. Inoltre, si sottolinea come gli Stati membri con forti eccedenze delle partite correnti debbano individuare ed eliminare le cause della debolezza della domanda interna, mediante strategie volte a liberalizzare ulteriormente il settore dei servizi. Si segnala, altresì, l'esigenza di adottare una normativa sulla tutela dell'occupazione che non ostacoli la riallocazione delle risorse fra i diversi settori, maggiori incentivi finanziari al lavoro e l'adeguamento delle politiche attive del mercato del lavoro in favore delle categorie più vulnerabili.
Per quel che attiene alla Relazione comune sull'occupazione (Allegato 3), essa contiene il progetto di relazione comune sull'occupazione che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione europea e dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'analisi tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata per ciascun Paese dal Comitato per l'occupazione.
Per quanto riguarda gli aspetti direttamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la Relazione rileva come molti Stati membri abbiano tentato di rimuovere il principale ostacolo di natura fiscale alla crescita dell'occupazione, rappresentato dal cosiddetto cuneo fiscale, in alcuni casi prevedendo agevolazioni tributarie in favore delle imprese che effettuino nuove assunzioni, in altri prevedendo benefici fiscali in favore dei lavoratori (è il caso, ad esempio, del regime tributario sostitutivo del 10 per cento sulle retribuzioni straordinarie ed i premi di produttività introdotto dal Governo italiano dapprima con l'articolo 2 del decreto - legge n. 93 del 2008 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 53 del decreto - legge n. 78 del 2010 e con l'articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010).
Tuttavia, tali misure non sono ancora riuscite a garantire un miglioramento adeguato del tasso di occupazione, che risulta particolarmente insoddisfacente soprattutto con riferimento ai giovani ed alle donne.
A tale proposito, la Relazione sottolinea come il principale ostacolo alla partecipazione continuativa delle donne al lavoro sia rappresentato dal trattamento fiscale iniquo della seconda fonte di reddito familiare. Infatti, il meccanismo del cumulo dei redditi familiari, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, comporta l'applicazione di un'aliquota marginale nettamente più sfavorevole ai redditi delle donne coniugate, rispetto all'aliquota applicabile, a parità di reddito relativo, alle donne non coniugate. Tale sfavorevole regime, unito alla carenza, in molti Paesi, di adeguati servizi sociali pubblici di sostegno alle famiglie, induce, di fatto, molte donne a rinunciare al lavoro, ovvero a ricorrere a forme di lavoro sommerso, soprattutto in presenza di figli o di altri impegni di cura familiare.
Ciò comporta un duplice svantaggio per la struttura socioeconomica: da un lato, in quanto determina un'insufficiente utilizzazione delle capacità produttive potenziali dei sistemi economici, disperdendo l'apporto lavorativo e professionale che potrebbe essere fornito dalla popolazione femminile, dall'altro, in quanto genera distorsioni per gli equilibri delle finanze pubbliche, riducendo il gettito tributario ed incrementando la spesa sociale.
In tale contesto, la Relazione individua una serie di misure da adottare, tra le quali segnala, con specifico riferimento ai

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profili di competenza della Commissione Finanze, le misure di carattere fiscale, le quali dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla riduzione dell'aliquota marginale effettiva applicabile alla seconda fonte di reddito familiare, nonché sull'introduzione di crediti fiscali in favore delle imprese, legati all'incremento dell'occupazione.
A questo riguardo ricorda che la Commissione Finanze ha avviato una specifica riflessione proprio sui temi del regime tributario familiare, iniziando l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 14 ed abbinate, le quali introducono un meccanismo di calcolo dell'IRPEF su base familiare fondato sul sistema del quoziente familiare, oltre a rivedere il sistema delle detrazioni e deduzioni per carichi di famiglia.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Cosimo VENTUCCI, relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 436 del 9 febbraio 2011, a pagina 87, seconda colonna, trentesima e trentunesima riga, le parole: «del contrasto» sono soppresse.