CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con osservazione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al disegno di legge comunitaria, che sono in distribuzione (vedi allegato 1); due di queste proposte (gli articoli

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aggiuntivi 18.0.1 e 18.0.2 a prima firma Cosenza) sollevano peraltro problemi di ammissibilità. Ricorda che, in relazione alle regole vigenti in materia di ammissibilità di emendamenti alla legge comunitaria, sono da considerare ammissibili le proposte emendative attinenti a materie già comprese nel testo del disegno di legge, quelle finalizzate a recepire direttive comunitarie non ancora attuate e quelle dirette a modificare o abrogare disposizioni vigenti attuative di direttive comunitarie solo nel caso in cui tali disposizioni siano oggetto di una procedura di infrazione.
Ciò premesso, dichiara inammissibili gli articoli aggiuntivi Cosenza 18.0.1 e 18.0.2 che mirano ad introdurre materie estranee al contenuto originario del disegno di legge (rispettivamente disposizioni sulla sicurezza degli impianti di idrocarburi off-shore e sull'impatto ambientale dei parchi eolici), facendo riferimento ad atti comunitari che non contengono disposizioni di carattere normativo, ma solo le preannunciano (nel caso della comunicazione sulla sicurezza delle attività offshore) ovvero ne effettuano una ricognizione (nel caso delle linee guida sui parchi eolici).
Osserva che gli altri emendamenti non sollevano problemi in relazione alla loro ammissibilità; ricorda che, in base alle peculiarità della procedura prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, gli emendamenti in questione, ove approvati, saranno allegati alla relazione della Commissione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità comunitaria e di coordinamento generale. Dal punto di vista procedurale, la Commissione procederà prima ad una votazione sul parere relativo alla relazione sulla partecipazione italiana all'Unione nel 2009, quindi alla votazione degli emendamenti sul disegno di legge comunitaria, infine alla illustrazione e votazione della relativa proposta di relazione.
Dà quindi la parola al collega Torazzi per l'illustrazione del parere sulla relazione sulla partecipazione italiana all'Unione nel 2009, quindi per l'espressione del parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge comunitaria.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sulla relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, in considerazione del fatto che essa contiene un mero resoconto delle attività svolte in tale anno dal Governo, propone alla Commissione l'espressione di un nulla osta; per quanto concerne gli emendamenti presentati al disegno di legge comunitario, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione approva la proposta di nulla osta relativa al parere sulla relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chiarimenti in merito al parere espresso sul suo emendamento 1.1 volto a chiedere l'inserimento al comma 1 dell'allegato B della direttiva 2010/75/CE che deve essere adottata dagli Stati membri entro il 7 gennaio 2013. La direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolinea che le disposizioni della direttiva potrebbero penalizzare fortemente le imprese italiane, che attraversano un momento di gravissima difficoltà e quindi ritiene poco opportuno prevederne una applicazione anticipata Assicura tuttavia che la questione posta dal deputato Cimadoro potrà essere approfondita nel corso dell'esame presso la XIV Commissione.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva che altri Paesi dell'Unione europea sono più avanti dell'Italia nel recepimento della direttiva.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, precisa che i Paesi che sono in fase di

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recepimento della direttiva svolgono precipuamente attività di trading e non hanno alcun interesse a tutelare la nostra industria manifatturiera.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.1 auspicando una maggiore disponibilità presso la XIV Commissione ad esaminare la questione da lui posta.

Laura FRONER (PD) insiste per la votazione dei suoi emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, segnalando che porre la questione relativa alle guide turistiche nelle premesse non da alcuna rassicurazione sul fatto che il Governo si soffermi a riflettere sull'opportunità della disciplina introdotta dall'articolo 10.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Froner 10.1, 10.2 e 10.3.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore.

Manuela DAL LAGO, presidente, nomina quindi il deputato Torazzi quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Atto n. 322.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, illustra la proposta di parere con condizioni e osservazione (vedi allegato 3).

Il sottosegretario per lo sviluppo Stefano Saglia dichiara che il Governo condivide pienamente lo spirito e la lettera del parere formulato.

Massimo ZUNINO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.
Atto n. 327.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

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Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, sul quale la Commissione X Attività produttive deve esprimere i propri rilievi alla Commissione per la semplificazione amministrativa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, è composto da 4 articoli e da 2 Allegati.
L'Allegato 1 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 1) reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'Allegato 2 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 2) reca l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Inoltre, l'articolo 3 elenca le disposizioni abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In sostanza, lo schema di decreto legislativo contiene due distinti interventi normativi. Il primo, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18, della legge n. 246 del 2005 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 59 del 1997 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», nota come legge Bassanini, ed è stato assegnato alla Commissione per la semplificazione, che si dovrà esprimere entro il prossimo 2 marzo 2011. Ricorda in proposito che il citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005 ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente
L'altra parte dello schema invece, che recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (comunitaria 2009), ed è stato assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni II e X.
Per quanto riguarda il Codice della normativa statale sul turismo (Allegato 1), sul quale la X Commissione deve formulare dei rilievi alla Commissione per la semplificazione, segnala che esso si compone di 70 articoli.
La relazione in oggetto contiene quindi, per evidenti ragioni di sintesi, l'enunciazione dei principi sottostanti all'intervento normativo proposto.
Il Titolo I (articoli 1-5) dichiara la finalità di operare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni statali vigenti sul turismo. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il settore del turismo, strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale. Inoltre, sono dettati principi in materia di turismo accessibile, viene ripresa e aggiornata la definizione di impresa turistica, vengono disciplinate le imprese turistiche senza scopo di lucro.
Il mercato del turismo, secondo la relazione illustrativa, rappresenta anche un ambito d'azione rilevante nel quadro della più innovativa concezione dei servizi alla persona e del loro corretto sviluppo nel senso della sostenibilità, in linea con quanto enunciato nel Codice Mondiale di etica del turismo adottato dall'Organizzazione mondiale del turismo.
L'articolo 1 riguarda l'ambito di applicazione del Codice, che reca la disciplina organica del settore del turismo provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 2 afferma alcuni principi sull'intervento legislativo dello Stato in materia turistica, che è consentito:
1. quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente;

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2. quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

L'articolo 4 del Codice riprende e rielabora la definizione vigente di impresa turistica e le norme in materia disposte dal citato articolo 7 della legge 135/2001.
In particolare, rispetto alla normativa vigente:
viene eliminato dalla definizione l'inciso «tra cui gli stabilimenti balneari», considerato (come spiega la relazione illustrativa) un'inutile e riduttiva specificazione;
l'iscrizione al registro delle imprese non è più considerata condizione necessaria per l'esercizio dell'attività turistica, ma solo per l'ottenimento di benefici, agevolazioni e incentivi;
viene integrata la normativa sulle imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea, per tenere conto, secondo la relazione illustrativa, delle previsioni di cui agli articoli da 31 a 34 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che equipara le imprese dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia a quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il Titolo II (articoli 6-10) disciplina le professioni e la formazione nel settore turistico.
Si articola in due capi: il capo I (articoli 6-9) e il capo II, composto dal solo articolo 10, concernenti, rispettivamente, le «professioni turistiche» e il «mercato del lavoro».
Il capo I sulle professioni turistiche risponde all'esigenza di razionalizzare la disciplina della materia, attualmente contenuta in numerose disposizioni quali la legge 135/2001, il decreto-legge 7/2007 (cosidetto decreto Bersani-bis) e nelle normative ad hoc disciplinanti specifiche professioni.
Per quanto riguarda le professioni turistiche, il testo si sofferma in particolare sulle guide turistiche, sui maestri di sci e sulle guide alpine. Con riferimento alla formazione, si prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati.
Il Titolo III (articoli 11-20) riguarda le strutture turistiche ricettive, suddivise in alberghiere-paralberghiere, extralberghiere, all'aperto e di mero supporto.
Si articola in tre Capi, concernenti, nell'ordine, le «Strutture ricettive ed altre forme di ricettività» (articoli 11-14) «Altre strutture ricettive» (articoli 15-17), «Disposizioni comuni per le strutture turistico-ricettive» (articoli 18-20).
La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela dei turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive.
Il Titolo IV (articoli 21-24) reca la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
È articolato in quattro Capi e contiene disposizioni relative ai circuiti nazionali di eccellenza e ai sistemi turistici locali (capo I - articoli 25 e 26), al turismo culturale (capo II - articoli 27-29), a quello sociale (capo III - articolo 30) e ad altri settori (capo IV - articoli 31-33).
Oltre a prevedere la definizione delle agenzie di viaggio e turismo, si ribadisce l'obbligo per tali agenzie di stipulare congrue polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti, si prevede la possibilità di uniformare sul territorio nazionale i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie, si provvede alla semplificazione

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degli adempimenti amministrativi per l'apertura di agenzie di viaggi e turismo.
Il Titolo V (articoli 25-33) consente di promuovere dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine dell'Italia e rielabora la disciplina dei sistemi turistici locali (Capo I), incentiva iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano (Capo II), disciplina il turismo sociale dei buoni-vacanza (Capo III), rinvia alle norme vigenti in materia di turismo termale e di agriturismo e agevola ed incentiva il turismo con animali al seguito (Capo IV).
Il Titolo VI (articoli 34-54) introduce nell'ambito del Codice del turismo la disciplina dei pacchetti turistici attualmente contenuta nel Codice del consumo (Capo I).
Le novità più significative apportate dal nuovo Codice attengono: all'introduzione della nozione di «danno da vacanza rovinata», definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Tale danno è risarcito come conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico e nei limiti in cui esso non sia di scarsa importanza. La nozione di inesatto adempimento, contenuta nell'articolo 45, comprende l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati; a fronte della riscontrata inidoneità del meccanismo del Fondo di garanzia, previsto dal Codice del consumo, la definizione di ulteriori obblighi di copertura assicurativa a carico di organizzatori ed intermediari.
Il Titolo VI, inoltre, reca modifiche alla disciplina delle locazioni di interesse turistico e alberghiere e delle locazioni di alloggi con finalità turistica (Capo II).
Il Titolo VII (articoli 55-70) chiarisce le funzioni dello Stato in materia di turismo, disciplinando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la Conferenza nazionale del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e il Comitato permanente di promozione italiana del turismo (Capo I). Inoltre, viene introdotta una nuova normativa finalizzata ad implementare e premiare le eccellenze turistiche nei settori enogastronomici ed alberghiero (Capo II) e viene rielaborata, rendendola attuale, la disciplina della Carta dei Servizi, il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza (Capo III).
Invita quindi, in conclusione, i colleghi ad approfondire il contenuto del testo in esame soprattutto dal punto di vista del rispetto delle competenze costituzionalmente previste, in considerazione dei rilievi che sono pervenuti da parte delle regioni; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.