CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Gianluca PINI (LNP), relatore sul disegno di legge comunitaria 2010, illustra i

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contenuti del provvedimento, così come modificato dal Senato, auspicando che si possa procedere ad un esame approfondito e rigoroso, con la serietà che ha caratterizzato, anche nelle precedenti occasioni, i lavori della XIV Commissione.
Ricorda che le Commissioni di settore sono al momento convocate per l'esame del provvedimento relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza; tale esame dovrà concludersi entro 15 giorni dall'assegnazione con l'approvazione di una relazione alla quale saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati. Entro i successivi 30 giorni la XIV Commissione dovrà concludere, a sua volta, l'esame in sede referente, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea alla quale saranno allegato gli emendamenti approvati.
In merito al contenuto del provvedimento, fa presente che esso è composto da 18 articoli e da due Allegati.
L'articolo 1, come consueto, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento in esame, individuando un termine flessibile di due mesi antecedenti a quello di recepimento della direttiva per l'esercizio della delega. Tale decisione è dovuta, come è dato leggere nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, alla necessità di evitare l'apertura di procedure di infrazione, essendo ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare tali procedure a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive e considerato che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona lo Stato inadempiente correrà il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza. Accanto al termine generale «flessibile», il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine alle direttive il cui termine sia già scaduto o scada nei tre nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento; in tal caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Nel caso di direttive comprese negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Evidenzia che, come è noto, l'inserimento delle direttive nell'Allegato B comporta la previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Tale procedura - che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie - è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Viene, inoltre, previsto, come usuale, che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il Governo è, altresì, autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame. Per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, è possibile un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Il Ministro per le politiche europee è chiamata a trasmettere una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite non risultino esercitate entro il termine previsto ed un'informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza.

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L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B, tra i quali segnala, in quanto avente carattere di novità, quello riguardante la possibilità di prevedere sanzioni amministrative accessorie.
L'articolo 3, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, prevede una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e da regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
L'articolo 4 pone a carico dei soggetti interessati gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria; le entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, fissando il termine per l'esercizio della delega in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 6 - novellando l'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 - riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura). La novella di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico, da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. La soppressione della tariffa, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516. In particolare, la Commissione europea ha emesso un parere motivato, in cui sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla lettera a) dello stesso comma 1 dell'articolo 6 incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici. Sulla base di calcolo così determinata si applica, attualmente, ai fini della determinazione del contributo, un'aliquota pari al 5 per cento; la novella di cui alla lettera a) in esame propone di elevare tale misura a 5,5 punti percentuali.
L'articolo 7, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, apporta modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo, le norme in commento modificano la disciplina delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, prevedendo che venga resa nota l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore. Viene, inoltre, estesa l'applicazione del diritto di recesso anche ai contratti di assicurazione obbligatoria RC per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato. Infine, le disposizioni in commento prevedono che il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto «quanto prima» e al più entro tenta giorni e che sia tenuto altresì - oltre al pagamento del servizio effettivamente prestato - a restituire «quanto

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prima» e al più entro trenta giorni qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto dal fornitore entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Tali modifiche sono state introdotte in seguito ad un parere motivato inviato dalla Commissione all'Italia per non aver recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.
L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Le modifiche normative proposte si rendono necessarie per assicurare il pieno funzionamento del cosiddetto «passaporto» delle società di gestione che attualmente permette a queste ultime di costituire fondi comuni in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello di origine; per definire le condizioni per l'operatività transfrontaliera e la materia dell'offerta dei fondi e dell'informazione degli investitori; per attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri di indagine e di vigilanza previsti dalla normativa europea; per attribuire alla Banca d'Italia il potere di disciplinare la procedura per le fusioni transfrontaliere e l'istituzione di strutture master-feeder; per prevedere, infine, le eventuali sanzioni amministrative ed il coordinamento con altre disposizioni.
L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato, riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che «l'assegnazione all'ente «Roma Capitale» della qualifica di territorio europeo NUTS 2 consente di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, Cost. La relazione evidenzia che «i fondi strutturali europei di cui all'Obiettivo 1 sono principalmente destinati ai territori qualificati come NUTS 2, mentre quelli meno cospicui di cui all'Obiettivo 2 (Competitività) sono principalmente assegnati alle entità territoriali di livello NUTS 3. Roma capitale dovrebbe, quindi - secondo quanto afferma la relazione illustrativa - comparire nella macro-area «Italia centro», immediatamente dopo la regione Lazio, con il titolo «Roma Capitale» ed il codice ITE5. Tale disposizione dovrà, comunque, essere comunicato alla Commissione al fine di integrare le previsioni di cui al regolamento 1059/2003.
L'articolo 10 conferisce una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio. Nella relazione illustrativa al disegno di legge, al riguardo, si afferma che «un intervento guida statale, oltre ad essere avvertito come necessario dagli operatori del settore, sembra improcrastinabile al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie». La relazione prosegue mettendo in evidenza che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (che permette a tutti i cittadini UE di svolgere la propria professione in regime di prestazione occasionale e temporanea in qualsiasi Paese membro), «le guide straniere che intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad informarci preventivamente. In definitiva, si è creato in Italia un curioso ed irragionevole regime di discriminazione a sfavore dei cittadini italiani, dato che l'esercizio dell'attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate». Inoltre la relazione illustrativa richiama la segnalazione dell'Antitrust del 3 luglio 2008 che ha evidenziato

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la necessità di uniformare le diverse discipline regionali, le quali attualmente stabiliscono differenti requisiti di accesso alla professione di guida turistica. Il termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il Governo, nel disciplinare la materia, dovrà prevedere percorsi formativi omogenei e modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione nonché determinare aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi. Il Senato ha, poi, prevedere, altresì, le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi di associazione di volontariato per la promozione del territorio.
L'articolo 11, al comma 1, reca la delega per il recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche, specificando, i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, riferiti, da un lato, alla promozione di investimenti efficienti ed innovativi nelle infrastrutture di comunicazione, alla realizzazione di una gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio nonché alla garanzia di un accesso al mercato regolato da criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; dall'altro al rafforzamento della sicurezza ed integrità delle reti e del diritto degli utenti, con particolare riguardo alla possibilità di restringere l'accesso ad Internet solo previa procedura preliminare equa ed imparziale ed alla sicurezza e riservatezza delle comunicazioni.
L'articolo 12 delega il Governo a disciplinare il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato. Si tratta, come è noto, di un istituto non disciplinato nell'ordinamento italiano nonostante la Commissione europea abbia delineato i principi applicabili in ambito europeo in merito all'ipotesi di titolarità fiduciaria con il Draft Common Frame of Reference del 2009. Quanto ai principi e criteri direttivi, si prevede che la nuova disciplina sia inserita nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile (relativo ai contratti speciali) e che il contratto di fiducia sia definito quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili. Il contratto di fiducia deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità e produrre gli effetti della separazione patrimoniale, della surrogazione del fiduciario e dell'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. I beni oggetto del rapporto non dovranno rientrare nella comunione legale tra i coniugi e far parte della successione del fiduciario; il denaro facente parte del patrimonio fiduciario dovrà essere versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario. Nel caso in cui il rapporto fiduciario ha ad oggetto somme di denaro, il contratto si dovrà perfezionare con il versamento dell'intero importo. Nel caso in cui il contratto non ha una finalità di mera gestione patrimoniale, ma mira alla costituzione di una garanzia o a realizzare una disposizione a scopo assistenziale, dovranno essere previste specifiche disposizioni. Dovranno essere disciplinati i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, ovvero del soggetto terzo nominato per far valere gli obblighi del fiduciario nonché l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario. Dovrà essere disciplinata la cessazione del fiduciario dall'incarico ed essere prevista la possibilità della sua sostituzione anche da parte del giudice, nonché l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetti del rapporto. Dovranno, inoltre, essere disciplinate la durata del contratto, la revoca/rinuncia del fiduciario, la possibilità

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di nomina di un fiduciario provvisorio da parte del giudice, nonché le cause di scioglimento del contratto di fiducia. Il Governo dovrà, poi, prevedere le ipotesi in cui gli effetti del contratto in esame possano scaturire da sentenza del giudice; la disciplina della fiducia si applichi anche qualora i relativi effetti derivino da testamento, salvo quanto statuito dall'articolo 627 del codice civile. La nuova disciplina dovrà, altresì, contenere una specifica previsione circa l'applicabilità della stessa anche all'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari. Viene, infine, prevista la possibilità di derogare alla disciplina fallimentare, stabilendo in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia allo scopo di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori; con finalità di trasparenza delle operazioni poste in essere sulla base della nuova disciplina. Il Governo dovrà, inoltre, coordinare la nuova disciplina con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell'ordine pubblico.
L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, rispondendo, così, ai rilievi della Commissione europea che ha ritenuto che la legislazione italiana in materia di acque destinate al consumo umano imponga restrizioni ingiustificate ostacolando l'importazione in Italia di acqua potabile in bottiglia confezionata o commercializzata legalmente in altri paesi dell'Unione europea. La Commissione ha pertanto deciso di richiedere una modifica della legislazione in materia per renderla conforme alle norme europee in materia di libera circolazione delle merci.
L'articolo 14, inserito durante l'esame presso il Senato, sopprime la disposizione che fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni (rinnovabili automaticamente alla scadenza) ed amplia alle autorità portuali la competenza, al momento circoscritta al capo del compartimento marittimo, di rilasciare tali concessioni. Ricordo, in proposito, che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.
L'articolo 15, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che concede agli Stati membri la facoltà, per un periodo di tempo limitato, di prevedere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ai trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra e ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi a tale direttiva. Il comma 1 della norma in esame prescrive che il Governo preveda per le relative disposizioni di attuazione un periodo di validità non inferiore a trenta mesi che, comunque, non oltrepassi il 30 giugno 2015. Il comma 2 contiene la delega al Governo ad estendere il meccanismo del reverse charge anche ad altri servizi, similari ai trasferimenti delle quote di emissione di gas ad effetto serra. In particolare il Governo viene delegato ad adottare misure dirette ad evitare frodi IVA, anche per i trasferimenti delle unità relative ai c.d. certificati verdi e ai i titoli di efficienza energetica Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dal comma precedente alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.
L'articolo 16, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, contiene disposizioni in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/43/CE, volta a semplificare le modalità di tali trasferimenti. Quanto ai principi e criteri direttivi, la disposizione fa riferimento ai princìpi contenuti nella medesima direttiva, a

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quanto previsto nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio nonché ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Il Governo è, altresì, autorizzato, «ove necessario, ad apportare semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, e ad introdurre ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185». Evidenzia come la disciplina recata dall'articolo 16 sia frutto di un accordo particolarmente delicato raggiunto nel corso dell'esame presso il Senato che, auspica, non sarà rimesso in questione nel corso dell'iter alla Camera.
L'articolo 17, aggiunto nel corso dell'iter al Senato, integra l'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sulla gestione delle acque di balneazione, prevedendo, oltre alla collaborazione tra enti territoriali nel caso di acque interregionali, già prevista dall'articolo 10 sostituito dall'articolo in esame, anche la cooperazione con gli altri Stati dell'Unione europea, qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.
L'articolo 18, inserito nel corso dell'esame in Senato, è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana. Secondo la sentenza, infatti, l'Italia non avrebbe provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca (segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti), e non avrebbe provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, in particolare con l'applicazione di sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra. Al fine di adeguare la normativa interna alla sentenza, l'articolo in esame novella, quindi, alcune norme sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima). In particolare, si prevede che tale tipo di sanzioni (confisca del pescato; confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca, obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati e sospensione della licenza di pesca) venga applicato anche a chi viola le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie Inoltre, la sanzione accessoria della confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme di legge, è estesa ai medesimi anche quando risultano detenuti e non solo utilizzati in contrasto con le norme di legge.
Gli Allegati A e B elencano, infine, le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive) mentre la relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato dà conto, così come previsto dalla legge 11 del 2005, del numero delle procedure d'infrazione in corso alla data del 31 dicembre 2009 e delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Viene, inoltre, precisato che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008, il cui termine di recepimento sia già scaduto (riferito alla data del 31 dicembre 2009) e che non risultano nel 2009 direttive attuate con regolamento.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, evidenzia come la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunga, come purtroppo già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camere e della XIV Commissione con un ritardo tale da renderne di

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scarsa utilità l'esame nel merito. Si limiterà, pertanto, a fare pochi cenni alla struttura e ai contenuti del documento, concentrandosi invece su alcuni aspetti procedurali e di metodo.
In quest'ottica, intende sottolineare anzitutto come l'obsolescenza della relazione discenda quest'anno non soltanto dal ritardo nella sua presentazione dalle Camere e dalla lentezza dell'iter parlamentare del disegno di legge comunitaria 2010 cui essa è abbinata ma anche e soprattutto dalla scelta del Governo di presentare il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007.
La relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica. In particolare, la relazione «programmatica» va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca indicazione degli orientamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.
La relazione di rendiconto deve essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del ddl comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionale, alla normativa e alle politiche dell'UE.
Il nuovo testo dell'articolo 15 sopra richiamato è stato introdotto per effetto dell'approvazione all'unanimità, presso la XIV Commissione, di un emendamento frutto della riflessione condotta in esito all'esame delle relazioni per il 2007 e per il 2008 e confluita nelle due risoluzioni - a prima firma dell'onorevole Centemero - approvate in Aula.
L'obiettivo dell'innovazione introdotta era proprio quello di evitare che la relazione annuale continuasse a configurarsi come un documento obsoleto, pletorico e quindi sostanzialmente di scarsa utilità.
La XIV Commissione, in altri termini, ha inteso assicurare, per un verso, che la predisposizione delle relazioni da parte delle amministrazioni competenti non costituisca un adempimento rituale, come spesso avvenuto per le relazioni presentate secondo la normativa previgente e, per altro verso, che le Camere possano avvalersene per esaminare in modo tempestivo ed approfondito sia le priorità del Governo per il futuro sia l'attività svolta nell'anno precedente.
A questo scopo, la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la relazione «programmatica» sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.
È auspicabile, pertanto, che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre.
Si potrà in tal modo avviare una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale potremo definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo. Valutazione ed indirizzi che assumono un

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valore estremamente significativo in questa fase del processo di integrazione, caratterizzata da grandi rischi e potenzialità.
Fatte queste premesse di carattere generale, richiama in estrema sintesi la struttura della relazione in esame e ne evidenzia i principali aspetti positivi o critici sul piano metodologico.
La Relazione per il 2009 è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.
La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.
La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.
La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.
In appendice sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.
In senso positivo, anzitutto sottolinea come la seconda parte della relazione, come avvenuto dall'inizio della corrente legislatura, rechi una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente. Ciò conferma la grande attenzione riservata dal Governo all'attività delle Camere, anche a fronte della crescita esponenziale dell'intervento parlamentare in fase ascendente.
Al tempo stesso, non può non rilevare come i capitoli della relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche non diano se non occasionalmente conto in modo specifico e circostanziato del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, come è invece disposto dalla legge n. 11 del 2005. Si tratta di una lacuna da segnalare affinché a partire dalla predisposizione delle prossime relazioni il Governo provveda a dare piena attuazione al dettato della legge.
Un altro elemento innovativo e positivo della relazione è costituito dalla presenza di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa. Viene data così attuazione ad uno specifico impegno contenuto nelle richiamate risoluzioni a prima firma dell'onorevole Centemero, che andrà ulteriormente sviluppato nei prossimi anni.
In senso negativo, sottolinea invece che il documento appare anche quest'anno - nonostante gli impegni espressamente contenuti nelle relazioni sopra citate - pletorico, disomogeneo e di difficile lettura; le 387 pagine della relazione (che scendono a 309 senza gli allegati) oltre costituire per la loro stessa quantità un ostacolo ad una immediata individuazione degli elementi chiave, sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, denunciando un debole coordinamento redazionale. Anche in questo caso si tratta di criticità che andranno risolte in sede di predisposizione delle prossime relazioni, al fine di non vanificare all'atto pratico le innovazioni introdotte in via legislativa.
Alla luce degli elementi sinora richiamati ed in attesa dei pareri delle Commissioni di settore, ritiene che la relazione della XIV Commissione per l'Assemblea e la risoluzione che sarà approvata dalla Commissione medesima in esito all'esame debbano tenere conto essenzialmente di questi aspetti di metodo relativi sia alle

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relazione future sia ad altri aspetti della relazione tra Parlamento e Governo in materia europea. Auspica che, come sempre avvenuto negli anni passati, si raggiunga il consenso di tutti i gruppi in seno alla XIV Commissione in merito ai contenuti della relazione e della risoluzione, in modo da valorizzare il contributo della stessa Commissione all'ammodernamento delle procedure per la partecipazione dell'Italia all'UE. Ciò anche in considerazione del concomitante esame delle proposte di riforma della legge n. 11 del 2005, che riprendono peraltro in ampia misura riflessioni di metodo svolte in occasione dell'esame delle precedenti relazioni annuali.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, tenuto conto dei contenuti emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolte congiuntamente con la IX Commissione e preso atto delle osservazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra nel dettaglio (vedi allegato 1).

Mario PESCANTE, presidente, osserva come la XI Commissione abbia lavorato in stretto raccordo con la Commissione Trasporti ed evidenzia che la condizione formulata dal relatore sottrae la figura del direttore generale dell'Agenzia di regolamentazione alla disciplina dello spoil system.

Enrico FARINONE (PD) ricorda che nel corso dell'approfondito dibattito svoltosi sul provvedimento sono emersi in particolare, con riferimento alle competenze della XIV Commissione, due aspetti critici.
Il primo è quello - sollevato peraltro anche da molti dei soggetti ascoltati - riguardante la necessità dell'istituzione di una autorità indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore postale. Ricorda che sul punto il Ministro Romani, nel corso della sua audizione, aveva dichiarato con molta chiarezza che intendeva procedere, come previsto nella schema di decreto legislativo, alla creazione di un'Agenzia, cui sarebbe destinato personale proveniente dalla direzione generale del Ministero dello sviluppo economico competente per il settore postale. La condizione formulata dal relatore, che definisce procedure di nomina del direttore generale dell'Agenzia che ne garantiscono maggiore indipendenza rispetto alla formulazione originaria, rappresenta sicuramente un passo in avanti positivo, ma non mappare sufficiente. Tale modifica non risponde alla richiesta avanzata dal suo gruppo di istituire tale autorità di regolamentazione presso un'Authority già esistente, ciò che avrebbe garantito, senza oneri aggiuntivi, piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

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Il secondo aspetto problematico è quello riguardante il servizio universale. Se è innegabile l'esigenza per il sistema Paese di avere una rete di uffici postali disposti su tutto il territorio, e ciò fa propendere per l'affidamento del servizio, nel prossimo quinquennio, a Poste italiane S.p.A., è anche vero che la qualità sinora garantita da tale operatore è decisamente scadente, come peraltro testimoniato dalle numerosissime interrogazioni parlamentari che sul tema vengono regolarmente rivolte al Governo, da parte i tutti i gruppi parlamentari; ritiene quindi che l'ulteriore affidamento per cinque anni, rinnovabile una volta, non consentirà certo un miglioramento del servizio.
Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) dichiara il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore, sottolineando la necessità di difendere gli uffici postali su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire pari diritti a tutti i cittadini, siano essi residenti in grandi o piccoli comuni.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Atto n. 322.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Sandra ZAMPA (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, in considerazione del rilievo del provvedimento e dei suoi positivi effetti nell'aiuto che offre alle famiglie nella scelta di oggetti che possono provocare danni alla salute dei bambini, con particolare riferimento alle sostanze pericolose o allergeniche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di

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lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.
Atto n. 327.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).
COM(2010)748.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.