CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti di Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), CONFARTIGIANATO, Federazione Italiana Shiatsu e CONFESTETICA nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

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rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, rileva che nella giornata odierna la Commissione avrebbe dovuto procedere alla votazione del parere. Tuttavia, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolinea che il disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), su cui la Commissione deve esprimere un parere, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Osserva che il disegno di legge comunitaria 2010, già approvato dal Senato nella seduta del 2 febbraio 2010 (S. 2322-A), che è esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive).
Il disegno di legge interviene in diversi settori ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.
La relazione illustrativa (S. 2322) reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.
Per quanto riguarda le norme direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive, segnala in particolare l'articolo 10 che conferisce una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio. Nel testo si precisa che il decreto legislativo dovrà essere adottato secondo le modalità indicate all'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 10, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Il termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
I criteri e principi direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo sono i seguenti:
a) individuazione dei principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina della professione di guida turistica;
b) previsione di percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;
c) previsione di modalità attuative uniformi ai fini del conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
d) determinazione di aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente

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ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;
e) previsione delle modalità con cui le amministrazioni locali, per promuovere il proprio territorio e i propri siti museali, possono avvalersi di associazioni di volontariato, finalizzate alla promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, operanti in convenzione con le pubbliche amministrazioni;
f) indicazione di un congruo periodo transitorio che consenta l'adeguamento della normativa vigente in modo ordinato ed organico.

Il comma 2 reca le modalità di adozione del decreto legislativo. In particolare, stabilisce che il decreto sia adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, nonché dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Il decreto potrà essere seguito da decreti correttivi ed integrativi da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (comma 3).
Il comma 4 dispone che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ed è permesso alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato già operanti nel territorio di riferimento.
Infine, trattandosi di «un riordino organico della disciplina per ottenere le autorizzazioni senza prevedere nuovi procedimenti ma solo la razionalizzazione di quelli esistenti», il comma 5 precisa che l'intervento avviene ad invarianza di oneri, stabilendo, in particolare, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano ai compiti di cui ai decreti legislativi in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Per quanto riguarda le singole direttive, segnalano una direttiva contenuta nell'allegato A e tre direttive contenute nell'Allegato B del disegno di legge in esame.
In particolare, la direttiva 2010/31/UE è volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi «20-20-20» in materia di efficienza energetica.
Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE - che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali (considerando 1) - riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che dovrà tener conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo ecc.); l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d'aria; l'impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne. Compete agli Stati membri fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica dovranno essere rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici

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nel settore edile. Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea provvede a stabilire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali avvalendosi del quadro comparativo e di altri parametri - condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche - e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.
Sarà cura degli Stati membri adottare le misure necessarie affinché gli edifici nuovi rispettino i requisiti, garantendo che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza basati su: fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.
Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.
In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d'aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica. In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la direttiva in esame incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico, conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 2009/72/CE. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, elaborati dagli Stati membri, che comprendono i seguenti elementi: l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015; informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Alla Commissione compete la valutazione dei piani nazionali entro il 31 dicembre 2012 (e successivamente ogni 3 anni) e la pubblicazione di una relazione sui progressi realizzati.
La direttiva sottolinea l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. Pertanto, gli Stati membri dovranno adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti - compresi quelli finanziari - che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.
La Commissione valuta l'efficacia delle misure esistenti o proposte. Sulla base della valutazione essa può fornire consulenza o raccomandazioni e su richiesta

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anche assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario.
Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.
In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.
La direttiva in esame abroga la direttiva 2002/91/CE con effetto dal 1o febbraio 2012. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 9 gennaio 2013. In relazione al termine di applicazione, sono previste alcune eccezioni: al 9 luglio 2013 è fissato il termine per l'applicazione agli edifici che non sono pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull'ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d'aria; al 31 dicembre 2015 è fissato il termine per l'applicazione delle norme sul rilascio dell'attestato di prestazione energetica in riferimento a singole unità immobiliari in locazione.
La direttiva 2008/112/CE, che modifica di direttive sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è composta di nove articoli; entrata in vigore il 12 gennaio 2009, modifica diverse norme europee allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
Il citato regolamento n. 1272/2008 reca norme sull'armonizzazione della classificazione ed etichettatura di sostanze, miscele ed esplosivi, per favorirne la libera circolazione nell'Unione europea e garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Tale regolamento sostituisce - secondo una progressione che termina il 1o giugno 2015 - la direttiva 67/548/CEE, sulle sostanze pericolose, e la direttiva 1999/45/CE, concernente i preparati pericolosi. I termini per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure di recepimento della direttiva in esame e per l'applicazione delle medesime misure di recepimento sono scaduti, rispettivamente, il 1o aprile 2010 e 1o giugno 2010 (articolo 7). La direttiva, già contenuta nella legge Comunitaria 2009, non è stata recepita ed è andata dunque soggetta alla procedura d'infrazione n. 2010-0366 per mancato recepimento (messa in mora art 258 TFUE (ex articolo 226 TCE)).
La direttiva 2010/30/UE istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché di informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, è specificato che essa si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e su altre risorse essenziali durante l'uso. La direttiva non riguarda i prodotti usati, i mezzi adibiti al trasporto di cose o persone, la piastrina indicante la potenza dei prodotti. La direttiva prescrive agli Stati membri di garantire che i fornitori immettano sul mercato prodotti muniti di un'etichetta contenente le informazioni relative al consumo del prodotto di energia elettrica o di altre forme di energia. I fornitori devono altresì produrre una documentazione tecnica che contenga una descrizione generale del prodotto, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, i risultati delle prove, i riferimenti che permettono l'identificazione di modelli analoghi. I fornitori

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tengono tale documentazione tecnica a disposizione per un periodo di almeno cinque anni. Per i casi in cui l'utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto, in particolare qualora i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, mediante internet o tramite televendita, egli deve tuttavia disporre di informazioni relative al prodotto attraverso atti delegati che specificano le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o della loro fornitura all'utilizzatore finale.
Se un prodotto è contemplato da un atto delegato, le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, devono acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. La direttiva specifica tali criteri: i prodotti devono permettere di realizzare notevoli risparmi di energia; i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni; la Commissione deve tenere conto della legislazione dell'Unione europea e degli strumenti di autoregolamentazione pertinenti. Un atto delegato deve indicare in particolare: la definizione del prodotto; le norme e i metodi di misurazione; le caratteristiche della documentazione tecnica; la forma grafica e il contenuto dell'etichetta (la classificazione del prodotto sull'etichetta si indica con le lettere da A a G. La classe più efficiente è rappresentata dalla A+++; è inoltre utilizzata una scala cromatica composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro, che è sempre il codice cromatico della classe migliore, al rosso); il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sul prodotto; la durata della classificazione energetica.
L'articolo 11 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni dal 19 giugno 2010. Tale periodo è automaticamente prorogato, tranne in caso di revoca della delega dei poteri da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Il Parlamento europeo o il Consiglio, a norma dell'articolo 13, possono inoltre sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è fissato al 20 giugno 2011, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 20 luglio 2011. La direttiva 92/75/CEE è quindi abrogata a decorrere dal 21 luglio 2011.
La direttiva 2010/35/UE stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili, per rafforzare la sicurezza stradale e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea. La direttiva in esame, oltre ad abrogare le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, aggiorna alcune specifiche disposizioni tecniche riguardanti i requisiti, le valutazioni e le procedure di conformità in relazione alle citate attrezzature, al fine di evitare contraddizioni tra le norme.
La direttiva 2010/35/UE impone inoltre una serie di obblighi a carico degli operatori economici, ovvero di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, proprietari o operatori che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito. In particolare, la direttiva in esame prevede che i fabbricanti garantiscano che le loro attrezzature immesse sul mercato siano progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE (relativa al trasporto interno di merci pericolose) e nella direttiva in esame. In caso contrario, i fabbricanti devono adottare le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature. I fabbricanti possono, inoltre, nominare un rappresentante autorizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti: mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica; fornire all'autorità nazionale competente le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature; cooperare con le

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autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. La direttiva prescrive, poi, che gli importatori e i distributori immettano sul mercato UE solo attrezzature conformi, che assicurino su di esse l'apposizione del relativo marchio e siano accompagnate dal certificato di conformità. Infine, la direttiva in esame prevede in capo ad importatori, distributori e proprietari, i seguenti obblighi:informare il fabbricante e l'autorità competente dei rischi dell'attrezzatura; documentare i casi di non conformità e le misure correttive;garantire che quando l'attrezzatura è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o trasporto non ne mettano a rischio la conformità.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 30 giugno 2011.
Passando ad illustrare i contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, segnala che essa riguarda i risultati relativi al 2009. La Relazione è stata presentata dal Governo in data 5 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e si struttura in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.
Sottolinea che la Relazione presentata dal Governo, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009, sia delle priorità per il 2010, appare predisposta secondo le modalità e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007.
L'articolo 15 vigente ha previsto che il Governo presenti al Parlamento due distinte relazioni una di rendiconto e l'altra programmatica. In particolare, la relazione «programmatica» va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca l'indicazione degli orientamenti e delle priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.
La relazione di rendiconto deve essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del disegno di legge comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo, con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'UE. La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.
La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni: i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa. La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.
In particolare, per nella citata parte prima della relazione, la III Sezione è interamente dedicata al tema dell'energia e dei cambiamenti climatici in cui gli obiettivi prioritari in campo energetico sono tesi a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, la riduzione concreta delle emissioni di gas serra e la presentazione di una posizione unitaria della UE nelle sedi internazionali.
Nella seconda parte della relazione, segnala la presenza di una intera sezione dedicata al tema del mercato interno e della concorrenza, dove si riportano i progressi compiuti dall'Italia in occasione

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dell'attuazione della cosiddetta «direttiva servizi» della quale si sono occupate le Commissioni riunite 2a e 10a del Senato. Analoga importanza assume la parte relativa alle politiche per il turismo e quelle concernenti la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla lotta alle frodi.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di domani, giovedì 17 febbraio 2011.

La Commissione concorda.

Manuela DAL LAGO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Atto n. 330.