CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2011
438.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo delle disposizioni contenute nel nuovo testo adottato dalla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) in materia di ordinamento della professione di giornalista (C. 2393). Più in particolare il provvedimento modifica alcuni articoli della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, prevedendo, all'articolo 1, che chi è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale non deve sostenere l'esame di cultura generale per l'iscrizione al registro dei

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praticanti giornalisti, mentre per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti viene prevista l'effettuazione di un esame di cultura generale da svolgersi presso il consiglio regionale dell'Ordine.
Le disposizioni dell'articolo 2 attribuiscono al Ministero della giustizia il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione.
L'articolo 3 istituisce la Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all'ordine avverso le deliberazioni dei consigli regionali in materia. Le sanzioni non superiori alla censura irrogate dalla Commissione avranno carattere definitivo e potranno essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. In caso di sanzione più grave (sospensione o radiazione dall'albo), sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanarsi previo parere parlamentare.
L'articolo 4 istituisce, presso ogni distretto di Corte d'appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione. Tale organismo sarà composto da 5 membri che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Il funzionamento e l'organizzazione del Giurì saranno disciplinati con apposito provvedimento ministeriale.
L'articolo 5 interviene sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'ordine, prevedendo che la convocazione possa essere notificata anche per posta elettronica.
L'articolo 6, novellando l'articolo 4 della legge 69, stabilisce che tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine devono intercorrere 48 ore (invece di 8 giorni).
Le disposizioni dell'articolo 7 prevedono, infine, che i candidati alla prova di idoneità professionale possano presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione.
Ricorda, in relazione ai profili di competenza della XIV Commissione, che la normativa europea non si pone in contrasto con l'esistenza di appositi Albi riguardanti l'esercizio delle professioni intellettuali purché non sia in alcun modo discriminato l'accesso alla professione e sia comunque richiesto un titolo di studio equivalente al diploma di laurea di durata triennale per l'accesso alla professione. Infatti, gli articoli 47 e 49 del Trattato dell'Unione Europea (TUE), nel quadro del regime generale di liberalizzazione in materia di diritto di stabilimento e prestazione dei servizi, stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In questa ottica, allo scopo di istituire un quadro giuridico unico e di assicurare maggiore automaticità alla procedura, è stata adottata, da ultimo, la direttiva 2005/36, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa la riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha consolidato in un unico testo molteplici direttive adottate nel corso degli anni e ne ha disposto l'abrogazione. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007. Il meccanismo previsto per il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche che implicano una formazione post-secondaria prevede il riconoscimento automatico dei titoli di studio; qualora, poi, tra due Stati esistano diversità di vario tipo in ordine alla formazione professionale relativa a specifici settori, lo Stato ospitante può richiedere all'interessato la certificazione di un'esperienza professionale già maturata nel Paese di provenienza, oppure l'integrazione del percorso formativo effettuato nel proprio Paese tramite un tirocinio formativo o una prova attitudinale (le cosiddette «misure compensative») offrendogli, in linea di massima, la possibilità di scelta tra le due opzioni.
Per l'esercizio della professione di giornalista, il regolamento recante disciplina

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delle misure compensative è stato adottato con decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2006, n. 304.
Relativamente, poi, alla disciplina della professione di giornalista, l'articolo 54 del decreto legislativo 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva «servizi») ha apportato alcune modifiche alla Legge n. 69 del 1963, prevedendo che, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, i cittadini membri dell'UE sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini dell'iscrizione all'albo, la residenza è equiparata al domicilio professionale, il decreto ministeriale di riconoscimento (emanato ai sensi della normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE) costituisce titolo abilitante, e, con riferimento alla domanda di iscrizione all'albo, vale il principio del silenzio-assenso.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Atto n. 313.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, segnala che è ancora in corso presso la Commissione Trasporti il dibattito sullo schema di decreto in oggetto, e che riterrebbe opportuno attenderne l'esito al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Enrico FARINONE (PD) condivide la quanto osservato dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene anch'egli opportuno rinviare a domani la conclusione del provvedimento.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la proposta del relatore di rinviare a domani l'esame del provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Atto n. 322.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Enrico FARINONE (PD), tenuto conto della necessità di approfondire il provvedimento, riterrebbe opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame.

Mario PESCANTE, presidente, anche in considerazione del fatto che il relatore, onorevole Centemero, è oggi nell'impossibilità di partecipare alla seduta della Commissione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.
Atto n. 323.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che opportunamente richiama in premessa le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che lo schema di decreto in oggetto ed un decreto ministeriale provvedono a sanare. Rileva che il provvedimento interviene armonizzando la normativa nazionale con quella europea e si pone in linea con la necessità di creare uno spazio europeo di sicurezza stradale, anche con specifico riferimento alle patenti di guida. Sottolinea il rilievo dell'intervento normativo con riguardo sia ai giovani che alle persone in età avanzata, per le quali si prevede la concessione della patente di guida previo accertamento di determinati requisiti fisici.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
Atto n. 321.