CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2011
436.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 1o febbraio 2011.

Elisa MARCHIONI (PD) osserva che la materia in esame interessa numerosi ambiti di competenza regionale. Rileva che nelle diverse proposte di legge vi sono molti punti in comune e che l'unico fortemente divergente è contenuto nella proposta di legge Mazzocchi C. 3116 che prevede l'istituzione di un albo per la professione di estetista, sul quale esprime la netta contrarietà del proprio gruppo. Con riferimento agli aspetti più squisitamente tecnici delle proposte di legge in esame, ritiene preferibile intervenire dopo lo svolgimento delle audizioni con i rappresentanti di categoria.
Rileva la necessità di tracciare nel testo che sarà elaborato dalla Commissione un quadro complessivo che non intacchi le competenze delle regioni (ricorda che solo quattro regioni in Italia hanno legiferato sul tatuaggio e sul piercing), ma che parimenti consenta a tutti gli operatori del settore condizioni di parità di accesso alla professione nelle diverse aree geografiche del Paese. Sottolinea, infine, che la normativa

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che sarà approvata dovrà garantire la professionalità della categoria e, in particolare, di coloro che svolgono a domicilio la propria attività, tutelando nel contempo la salute degli utenti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea che nella sua proposta di legge C. 3951 è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale degli estetisti professionali presso il Ministero della salute al fine di evitare l'esercizio abusivo della professione.

Fabio GAVA (PdL), relatore, osserva che alcune delle proposte di legge all'esame della Commissione hanno contenuto identico, mentre altre affrontano alcuni aspetti specifici del settore di attività delle scienze estetiche. Rispetto ad alcune delle osservazioni formulate dalla collega Marchioni, ritiene che sia opportuno evitare di creare una zona «grigia» di professioni che non hanno un vero e proprio albo, ma rientrano comunque nell'ambito delle professioni non regolamentate.

Lella GOLFO (PdL) ritiene che la materia in esame riguardi un settore delle professioni molto delicato; in particolare, sottolinea l'importanza di intervenire nel settore delle cosiddette professioni sommerse esercitate privatamente e a domicilio da operatori di cui va certificata la competenza e la specializzazione, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli utenti.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, illustra Il testo della proposta C. 54, volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, che riproduce, con alcune anche significative modifiche apportate dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, il testo della proposta C. 1174 presentata nella XIV legislatura, da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati. Anche nella XV legislatura il testo è stato ripresentato e l'iter si è concluso con l'approvazione della sola Camera dei deputati (S. 1516, XV legislatura).
L'articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento (comma 1): promozione e sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni; tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, attraverso gli interventi previsti dal Capo III della proposta di legge; adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l'obiettivo di stimolare e incrementare anche il movimento turistico. Il comma 2 fa salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di disporre interventi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame, per le medesime finalità da questo indicate, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite dal titolo V della parte seconda della Costituzione. Ai sensi del comma 3, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'individuazione dei comuni interessati

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dalle disposizioni nonché alla definizione degli interventi loro destinati.
L'articolo 2 reca la definizione, ai fini del provvedimento in esame, di «piccoli comuni» secondo criteri demografici e di localizzazione. Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie: comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale; comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981; comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati; comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d). Nei casi di cui alla presente lettera gli interventi previsti dalla presente legge in favore dei piccoli comuni sono riservati alle predette frazioni. I commi 2, 3 e 4 disciplinano la procedura per l'adozione, entro sei mesi, di un elenco dei piccoli comuni, disponendone l'aggiornamento su base triennale.
Come esplicitato dalla rubrica dell'articolo, l'articolo 3 reca una serie di disposizioni che trovano applicazione con riguardo non soltanto ai piccoli comuni come definiti dal precedente articolo 2, ma a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, il comma 1 prevede per i piccoli comuni la possibilità di disapplicare alcune norme in materia di programmazione dei lavori e di adesione alle modalità di acquisto centralizzato. Il comma 2 concerne l'attività amministrativa di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il comma 3 autorizza l'uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme. Ai sensi del comma 4, i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il comma 5 prevede che tali comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero di alcuni beni immobili. Il comma 6, quindi, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, autorizza il governo a novellare l'articolo 30, relativo alla dichiarazione di nascita, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, sull'ordinamento dello stato civile, al fine di consentire ai genitori di dichiarare all'ufficiale dello stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi, ancorché diverso dal primo, purché nella medesima regione. Il comma 7 è finalizzato ad attribuire particolare rilevanza agli interventi di valorizzazione del paesaggio del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; con una novella all'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio - il cui testo prevedeva che i piani paesaggistici definissero per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile - si aggiunge infatti l'obbligo di tener in particolar considerazione il territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
L'articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fronteggiare

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la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e che determina la condizione di «disagio insediativo» cui la proposta di legge intende porre rimedio.
L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.
L'articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata. Infatti, si prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government.
L'articolo 7 reca al comma 1 disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni. Il comma 2 riconosce all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare altresì apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il comma 4 stabilisce che il Ministro delle comunicazioni provveda ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.
L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni. In particolare, il comma 1 si riferisce alla rete scolastica (prevede che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbero essere chiusi o accorpati), mentre il comma 2 riguarda la cessione di attrezzature utilizzabili nelle scuole.
L'articolo 9 attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni (con popolazione fino a 3.000 abitanti), in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
L'articolo 10 istituisce - con le risorse derivanti dall'istituzione di un'apposita lotteria ad estrazione istantanea denominata «piccoli comuni» - e disciplina il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni. L'articolo 11 dispone l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, destinato al finanziamento di interventi finalizzati a tutelare l'ambiente ed i beni culturali; disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; promuovere lo sviluppo economico e sociale; incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti.
L'articolo 12 dispone una clausola di invarianza della spesa prevedendo che, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11, all'attuazione delle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si presentano già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 13 provvede a fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In relazione alla sostanziale convergenza di tutti i gruppi sulla proposta di legge in esame, si riserva, al termine dell'eventuale dibattito, di formulare un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Atto n. 322.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che sull'atto in questione non sono ancora pervenuti i rilievi della Commissione bilancio. Nessuno chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.