CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 febbraio 2011
434.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 FEBBRAIO 2011

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SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.05.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che non sono stati presentati subemendamenti riferiti alle proposte emendative del relatore, presentate nella seduta di ieri.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, con riferimento ai pareri già espressi nella seduta di ieri, alla luce di una più attenta valutazione, ritiene che le disposizioni relative al parere del CNEL contenute nell'emendamento Duilio 2.23, possano essere recuperate, trovando una migliore collocazione nell'ambito dell'articolo 5 della proposta. Propone, pertanto, la seguente riformulazione:
All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi dell'articolo 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Propone, inoltre, una nuova formulazione degli emendamenti 2.30 e 4.3 a sua firma. In particolare, segnala che la nuova formulazione dell'emendamento 2.30 consente di aggiornare le previsioni di finanza pubblica al di fuori della Nota di aggiornamento anche nel caso del verificarsi di eventi eccezionali. La nuova formulazione dell'emendamento 4.3 precisa meglio la composizione e il ruolo della Commissione tecnica incaricata di rivedere i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Fa presente, inoltre, di aver presentato l'emendamento 2.33, volto ad inserire tra i contenuti del DEF un riferimento agli obiettivi da conseguire nella riduzione del debito pubblico. Tale proposta emendativa recepisce il contenuto di un emendamento presentato oltre i termini dal gruppo dell'IdV, i cui contenuti ho ritenuto meritevoli di accoglimento; l'emendamento 2.34, che intende introdurre tra i contenuti della Nota di aggiornamento al DEF l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese del bilancio dello Stato; l'emendamento 2.32, volto a recepire l'osservazione contenuta nel parere della VIII Commissione, che richiede che il programma delle infrastrutture sia allegato al DEF e non alla Nota di aggiornamento. L'emendamento prevede inoltre un allegato al DEF relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra, sopprimendo il precedente riferimento normativo relativo a tale allegato. Per quanto riguarda l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione, con la quale si richiede un maggiore coordinamento tra le modifiche apportate alla legge n. 196 del 2009 e la legge n. 42 del 2009, ritiene di aver recepito tali indicazioni con le proposte emendative volte ad assicurare un più efficace coinvolgimento degli enti territoriali nella programmazione economica e finanziaria. Con riferimento alla condizione contenuta nel parere della XIV Commissione, ritiene che essa sia sostanzialmente recepita con l'approvazione dell'emendamento Duilio 1.1 (nuova formulazione). Segnala, infine, di avere presentato l'emendamento 5.7 volto ad introdurre le necessarie correzioni di forma al testo. Da ultimo, sottolinea l'esigenza di creare un più efficace coordinamento tra

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le Istituzioni competenti in materia di raccolta ed elaborazione dei dati in materia di economia e finanza pubblica. Su questo tema, si riserva di presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Luigi CASERO, preliminarmente chiede di accantonare le proposte emendative Duilio 2.21 e 2.30 (nuova formulazione), 2.34 del relatore, 3.03 del relatore, 4.04 del relatore, riservandosi di esprimere successivamente il proprio parere. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.26 del relatore a condizione che sia riformulato nel senso di specificare, al primo periodo dell'introducendo comma 01 dell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009, che la valutazione degli andamenti di finanza pubblica da parte della conferenza permanente si riferisce ai temi attinenti alla finanza territoriale. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Cambursano 2.3 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.18 (nuova formulazione), a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere in fine le parole: «con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali». Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.31 del relatore, a condizione che al terzo periodo le parole: «dell'attivazione» siano sostituite dalle seguenti: «della completa attivazione». Esprime quindi parere favorevole sulle proposte emendative presentate dal relatore e parere conforme a quello espresso dal relatore in ordine alle restanti proposte emendative.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, accetta le proposte di riformulazione relative agli emendamenti 2.26 e 2.31.

Renato CAMBURSANO (IdV) e Amedeo CICCANTI (UdC) accettano la proposta di riformulazione relativa agli identici emendamenti Cambursano 2.3 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.18 (nuova formulazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che le proposte emendative Duilio 2.21 e 2.30 (nuova formulazione), 2.34 del relatore, 3.03 del relatore, 4.04 del relatore devono intendersi accantonate.

La Commissione passa quindi alla votazione delle proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Duilio 1.1 (nuova formulazione) e 1.2 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Duilio 2.25 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Duilio 2.19 (nuova formulazione).

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ritirare il suo emendamento 2.1, sottolinea, tuttavia, come vi siano spazi ristretti per una discussione più approfondita sulla legge di stabilità. Ringrazia inoltre il relatore per la presentazione dell'emendamento 2.33, volto a riprodurre i contenuti di una proposta emendativa del suo gruppo presentata tardivamente per un disguido tecnico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciccanti 2.9 e approva l'emendamento 2.26 del relatore nel testo riformulato, l'emendamento Duilio 2.22, gli emendamenti 2.33, 2.27 e 2.29 del relatore, nonché l'emendamento Duilio 2.24 (nuova formulazione).

Lino DUILIO (PD) con riferimento all'invito al ritiro in ordine all'emendamento a sua prima firma 2.20, ritiene che vi sia stato uno scarso approfondimento sui contenuti. Richiamando il suo intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea come la materia sia importante e come meriterebbe una maggiore riflessione. Ricorda che la sua proposta emendativa riguarda la disciplina dei disegni di legge collegati introducendo il tema di fornire adeguati strumenti normativi attraverso i quali affrontare

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il nodo della crescita e dello sviluppo. Chiede quindi al rappresentante del Governo ed al relatore di fornire motivazioni più analitiche in ordine all'invito alla richiesta di invito al ritiro.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che l'emendamento Duilio 2.20, nel prevedere che i collegati relativi al coordinamento della finanza pubblica siano approvati «in tempo utile» per la redazione dei bilanci di previsione degli enti territoriali, utilizza una dizione che presenta eccessivi margini di indeterminatezza, rischiando, in ogni caso, di determinare una notevole compressione dei tempi per l'approvazione di tali provvedimenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Duilio 2.20, sottolineando come i problemi affrontati dalla proposta emendativa siano particolarmente rilevanti, dal momento che essa intende introdurre una disciplina volta a dare maggiore efficacia allo strumento dei disegni di legge collegati. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di farsi carico delle questioni affrontate dalla proposta emendativa, eventualmente verificando la possibilità di una sua riformulazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO propone di accantonare l'emendamento Duilio 2.20, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO (PD) nel dichiarare la sua disponibilità in ordine alla proposta di accantonamento formulata dal rappresentante del Governo al fine di svolgere un'adeguata riflessione sulla questione, sottolinea la necessità di approvare in tempo utile i collegati al fine di disporre di un quadro normativo certo. Sottolinea anche la necessità di addivenire ad una modifica dei Regolamenti parlamentari conseguente all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità. Ribadisce la necessità di introdurre uno strumento normativo attraverso il quale affrontare le problematiche connesse alla crescita ed allo sviluppo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene condivisibile l'intento dell'emendamento Duilio 2.20 di fissare un termine finale per l'esame dei provvedimenti collegati, sottolineando altresì come essi potrebbero rappresentare uno strumento essenziale per l'attuazione degli obiettivi previsti nell'ambito del Programma nazionale di riforma. Ritiene, in questa ottica, condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento Duilio 2.20, volta a consentire ai Regolamenti parlamentari di individuare una disciplina differenziata per i provvedimenti collegati finalizzati al coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica e gli altri provvedimenti collegati. In proposito, nel ricordare che con il proprio emendamento 2.9, testé respinto, aveva proposto che i disegni di legge collegati fossero presentati entro il mese di gennaio di ciascun anno, chiede al rappresentante del Governo di voler approfondire il tema del termine di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione dei termini per la presentazione dei disegni di legge collegati, facendo tuttavia presente di avere perplessità in ordine all'introduzione di un termine fissato per il mese di gennaio. Esprime quindi parere favorevole alla proposta di accantonamento formulata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Duilio 2.20 deve intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.28 del relatore, gli identici emendamenti Cambursano 2.6 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.15 (nuova formulazione), l'emendamento 2.32 del relatore, gli identici emendamenti Cambursano 2.3 (nuova formulazione) e Ciccanti 2.18 (nuova formulazione) nel

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testo riformulato, nonché l'emendamento 2.31 del relatore nel testo riformulato.

Lino DUILIO (PD) intervenendo con riferimento al suo emendamento 3.4 ed ai successivi 3.3 e 3.5, sottolinea come sia opportuno, a suo avviso, prevedere la destinazione di risorse derivanti da entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico. Chiede comunque un maggiore approfondimento in ordine alle richiamate proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il tema della destinazione delle nuove o maggiori entrate è stato oggetto di specifico approfondimento in occasione della predisposizione delle proposte emendative, sottolineando come il relatore - con il proprio emendamento 3.7 - abbia inteso individuare una soluzione di compromesso, che giudica condivisibile, non prevedendo un totale divieto dell'utilizzo dei margini positivi del risparmio pubblico, consentendo tuttavia l'utilizzo di tali margini solo per la copertura finanziaria di eventuali riduzioni di entrata e non per il finanziamento di incrementi di spesa corrente.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come lo sviluppo passi da una riduzione delle spese e non da un aumento delle entrate.

Lino DUILIO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.4.

La Commissione approva l'emendamento 3.7 del relatore.

Lino DUILIO (PD) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il rappresentante del Governo lo ha inviato a ritirare l'emendamento 3.3 di cui è primo firmatario. Osserva, infatti, che è assolutamente necessaria una riflessione sulla efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 relative alla clausola di salvaguardia per la compensazione di eventuali maggiori oneri eccedenti le spese inizialmente previste. A suo giudizio, infatti, l'esperienza applicativa ha dimostrato l'inadeguatezza delle disposizioni vigenti materia, in quanto l'attuale disciplina non garantisce un'adeguata copertura finanziaria nel caso in cui si verifichi uno sforamento rispetto alle spese previste e l'assenza di meccanismi efficaci ha senza dubbio contribuito al peggioramento dei saldi di bilancio riscontratosi negli ultimi esercizi anche in assenza di nuove previsioni normative comportanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, ad avviso del Governo, l'emendamento Duilio 3.3 non sembra rafforzare le disposizioni in materia di clausola di salvaguardia, nel qual caso l'orientamento del Governo sarebbe stato favorevole. Conferma quindi, in assenza di una riformulazione, l'invito al ritiro, ovvero, in mancanza, il parere contrario.

Lino DUILIO (PD) ritiene assolutamente insoddisfacenti le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo, evidenziando come il proprio emendamento non rappresenti in alcun modo un indebolimento del meccanismo della clausola di salvaguardia prevista a legislazione vigente. Sottolinea, infatti, che, anche in base al proprio emendamento, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva ed automatica ed indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata da applicare nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni. L'emendamento si limita a prevedere che le misure correttive adottate immediatamente abbiano carattere transitorio, stabilendo invece che gli interventi volti a garantire in maniera stabile la copertura finanziaria dei maggiori oneri, siano adottati attraverso iniziative legislative sulle quali il ministro competente debba riferire tempestivamente in Parlamento. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali iniziative intenda adottare al fine di garantire maggiore effettività alle clausole di invarianza

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di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, precisa che le motivazioni alla base dell'invito al ritiro risiedono nell'opportunità di un approfondimento in ordine alla prassi applicativa relativa alla clausola di salvaguardia. Osserva inoltre che molte delle tematiche contenute nelle proposte emendative recanti la prima firma dell'onorevole Duilio sono state considerate positivamente dal relatore, sottolineando quindi come non è mancato il necessario approfondimento delle questioni sollecitato dall'onorevole Duilio e ribadisce quindi la richiesta di ritiro della proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la questione potrà eventualmente essere affrontata nel corso dell'esame in Assemblea.

Lino DUILIO (PD) ritira gli emendamenti 3.3 e 3.5 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.8 e 3.9 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Fallica 3.2 e Duilio 3.6, l'emendamento Fallica 3.1, l'emendamento Lorenzin 4.2, gli articoli aggiuntivi Duilio 4.03, 4.01 e 4.02, nonché l'articolo aggiuntivo Lorenzin 5.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 4.3 (nuova formulazione) e 5.7, respinge l'emendamento Ciccanti 5.2, approva gli emendamenti del relatore 5.4 e 5.5, nonché l'emendamento Duilio 5.6 (ex 2.23), respinge l'emendamento Ciccanti 5.3 ed approva, in fine, l'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata nel pomeriggio.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Testo unificato C. 2011 e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2001.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 22 dicembre 2010 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la richiesta relazione tecnica sia stata predisposta.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente che la relazione tecnica richiesta dalla Commissione non è ancora disponibile.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, sottolinea che, in mancanza della relazione tecnica, non può che esprimere un parere contrario sugli

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articolo 1, 3 4 e 5 e formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 2011 e abb., recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;
considerato che:
nella seduta del 22 dicembre 2010 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;
con lettera in data 26 gennaio 2011 è stato richiesto al Governo di voler far pervenire la relazione tecnica nel più breve tempo possibile, anche in considerazione dell'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'8 febbraio 2011;
la relazione tecnica non risulta ancora pervenuta e, in sua assenza, non è possibile effettuare una quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3 e 4, nonché verificare la copertura finanziaria prevista dall'articolo 5;
riservandosi di valutare nuovamente il provvedimento una volta che sia trasmessa la relazione tecnica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere gli articoli 1, 3, 4 e 5.

Maino MARCHI (PD) ritiene opportuno attendere la relazione tecnica, sollecitandone la trasmissione, soprassedendo nell'espressione del parere.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con la proposta dell'onorevole Marchi di attendere la trasmissione della relazione tecnica se essa è in corso di definizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per non esprimere un parere che, allo stato, non potrebbe che essere reso nei termini indicati dal relatore.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, ricorda che il progetto di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e che la Commissione esamina il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente. Rileva che il testo non risulta corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne gli articoli da 1 a 3, in materia di incremento della rete di distribuzione del metano, del biometano e del GPL, ritiene che andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari derivanti dalla qualificazione del metano come carburante, di cui all'articolo 1, e dalle nuovi definizioni tecniche relative al gas naturale e agli altri carburanti, di cui all'articolo 2. Fa riferimento, in particolare, al regime fiscale IRES (deducibilità), alla misura delle aliquote di accisa e ai relativi effetti in termini di IVA. Osserva che andrebbe, inoltre, chiarito se l'estensione agli impianti di distribuzione di metano delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998, volte a sostituire il regime concessorio per l'esercizio degli impianti di distribuzione con una semplice autorizzazione comunale, sia suscettibile di determinare effetti finanziari connessi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti pubblici competenti.

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Con riferimento all'articolo 5, in materia di incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione, sotto il profilo della quantificazione, rileva che gli interventi a valere sul Fondo istituito dal testo in esame sono finanziati nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la cui dotazione è stabilita in 1 milione di euro annui. In assenza di precisazioni in ordine alla tipologia degli interventi previsti dal testo, che si limita a richiamare le finalità di ordine generale perseguite con il nuovo Fondo, osserva che - in sede di applicazione - i relativi finanziamenti dovrebbero essere modulati in modo tale da rispettare il limite suddetto. Ciò premesso, osserva, tuttavia, che, a fronte di un'operatività del Fondo a decorrere dal 2011, la copertura finanziaria è disposta per il triennio 2011-2013. Rileva, inoltre, che non è chiara la portata applicativa della disposizione con la quale si prevede di utilizzare parzialmente, con finalità di copertura, «le maggiori risorse» di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007. In particolare, osserva che andrebbe precisato se si tratta di risorse che, in assenza della disposizione in esame, sarebbero acquisite al bilancio per il miglioramento dei saldi. Osserva, inoltre, che la quota di tali risorse da destinare al Fondo risulta indeterminata e comunque caratterizzata da margini di aleatorietà, mentre la disposizione in esame fissa una dotazione annua certa del Fondo. In proposito, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo, nonché dati idonei a verificare la compatibilità tra il profilo di cassa di tali risorse e la presumibile dinamica dei pagamenti a carico del Fondo medesimo. Per quanto riguarda l'altra fonte di finanziamento del Fondo, costituita dalle maggiori entrate derivanti dal contributo dovuto dai soggetti che forniscono gas metano, rileva che tale contributo risulta indeterminato, in quanto l'entità e i tempi di versamento dovranno essere fissati dalla Cassa per la gestione del metano per autotrazione, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del successivo articolo 6 del testo in esame. Osserva, inoltre, che la qualificazione del contributo quale costo obbligatorio potrebbe determinarne la deducibilità fiscale, con effetti di minore entrata per la finanza pubblica. In proposito, segnala che appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 2, osserva che la stessa, nell'individuare la quantificazione del Fondo del quale prevede l'istituzione, non indica chiaramente l'entità e la decorrenza delle coperture utilizzate. In particolare, ritiene che non appare chiaro se l'utilizzo delle economie derivanti dall'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008 debba intendersi riferito al solo triennio 2011-2013, mentre a decorrere dall'anno 2014 si dovrà provvedere solo con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del testo in esame, o se queste ultime debbano essere utilizzate anche nel triennio precedente. Con riferimento ai mezzi utilizzati con finalità di copertura, segnala che le maggiori risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008, sono quelle derivanti dalle rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate di cui al decreto-legge n. 415 del 1992. Rileva come dalla formulazione della disposizione non si evinca con chiarezza se si intenda fare riferimento alla quota dell'85 per cento prevista dalla norma precedentemente richiamata o se con l'attributo «maggiori» si intenda fare riferimento al restante 15 per cento non destinato ad altri interventi sulla base della legislazione vigente. Segnala che le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008, vengono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono - sulla base della legislazione vigente - assegnate ad una serie di interventi, tra i quali quelli espressamente previsti dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 99 del 2009. Nonostante la modesta entità delle risorse delle quali è

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previsto l'utilizzo, ritiene che occorra segnalare che le stesse non possono essere rigidamente predefinite. Segnala inoltre che, coerentemente con le altre disposizioni di legge che ne hanno previsto l'utilizzo, la disposizione dovrebbe esplicitamente prevedere che l'utilizzo delle suddette risorse deve avvenire fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento del Governo in merito all'entità di tali economie, anche alla luce degli impieghi già previsti a legislazione vigente, tra i quali ricorda il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonché in merito alla loro durata temporale, al fine di verificare l'idoneità del loro utilizzo per la copertura finanziaria della disposizione in esame.

Il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti e chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.
C. 3994 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO, relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008 e che il provvedimento è costituito di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica. L'Accordo è formato da 16 articoli. Rileva che la relazione tecnica afferma che l'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Siria comporta le sottoindicate spese in relazione ai seguenti articoli. Con riferimento all'articolo 3, al fine di favorire le iniziative rivolte a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale dei due paesi, osserva che si prevedono le seguenti attività così quantificate: contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso le Università siriane 10.000 euro; contributi a istituzioni universitarie e culturali siriane per il funzionamento di corsi di formazione e di aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano: euro 10.000, per un onere totale pari a euro 20.000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri. Con riferimento all'articolo 4, per sviluppare la cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, rileva che si prevede una spesa complessiva di euro 50.000, mentre per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a eventi di rilievo, si prevede la somma complessiva di: euro 23.000, con un onere totale pari a 73.000 euro, di cui 50.000 euro da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed 23.000 euro da iscriversi sul Ministero dei beni e delle attività culturali. Riguardo all'articolo 6, per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese tra università, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte, fa presente che si prevedono molteplici attività. In particolare, per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ospitante. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, rileva che si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente 3 persone, la cui spesa è così suddivisa per una spesa pari a 3.600 euro. In relazione ai suddetti scambi, si

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prevede che l'Italia possa inviare in Siria 3 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle spese di viaggio e sono così quantificati in 2.700 euro. Segnala che, per sviluppare la cooperazione tra le istituzioni universitarie dei due Paesi, saranno finanziati annualmente accordi di cooperazione bilaterale per un onere complessivo di euro 40.000, per un onere totale pari a 46.300 euro, di cui 3.600 euro da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri e 42.700 euro da iscriversi sul Ministero dell'università e della ricerca. Riguardo all'articolo 7, relativamente alla concessione di borse di studio e studenti siriani, rileva che si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 100 mensilità di borse di studio con un onere pari a 70.000 euro, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri. In riferimento all'articolo 14, rileva che, per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Siria e che i programmi esecutivi di collaborazione culturale, per prassi, hanno durata triennale. La Commissione si riunisce ogni tre anni per il rinnovo del programma esecutivo con un onere totale pari a 4.380 euro, solo per l'anno 2013, di cui 2.920 euro da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri e 1.460 euro da iscriversi sul Ministero dell'università e della ricerca. Osserva che gli oneri per il 2013 risultano maggiorati rispetto agli anni 2011 e 2012 in quanto la Commissione mista, di cui all'articolo 14 dell'accordo, si riunirà in Siria. Segnala che la relazione tecnica fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Siria, allo scambio di docenti ed esperti, alla concessione di borse di studio, alla cooperazione scientifica, alla realizzazione di eventi culturali, alle riunioni e alla loro relativa durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini del provvedimento indicato. Rileva che la relazione tecnica precisa, altresì, che gli auspici di collaborazione e mobilità nei settori archivistico, bibliotecario e archeologico, di cui agli articoli 5 e 10 dell'Accordo, avranno eventuali esiti operativi nel relativo programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa. Con riferimento agli articoli da 1 a 16 relativi alla Convenzione tra Italia e Siria per la manutenzione del confine di Stato, osserva che, relativamente agli oneri derivanti dallo scambio di docenti (articolo 6) e dalle riunioni della Commissione mista (articolo 14), la quantificazione appare congrua in rapporto ai parametri di calcolo evidenziati. Per quanto attiene alla cooperazione in campo artistico, comprendente l'invio di delegazioni e la partecipazione a eventi (articolo 4), rileva che la relazione tecnica non evidenzia alcun parametro di calcolo, relativo, ad esempio, al numero dei componenti delle delegazioni e alla durata del soggiorno, pur precisando in termini generali che le ipotesi per il calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili. In relazione allo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attività giovanili e di programmi culturali tra emittenti radiofoniche e televisive, nonché alla cooperazione e alla partecipazione a eventi in campo sportivo di cui agli articoli 8, 9 e 11, dai quali potrebbero discendere oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto, su cui ritiene in ogni caso opportuna una conferma da parte del Governo, che la collaborazione avvenga esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa, come precisato dalla relazione tecnica con riferimento agli articoli 5 e 10 relativi a collaborazione e mobilità nei settori archivistico, bibliotecario e archeologico. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica recante la copertura finanziaria, rileva che lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli

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affari esteri, indicato a copertura degli oneri del presente disegno di legge, reca le necessarie disponibilità. Osserva, inoltre, che la correttezza della copertura finanziaria indicata nella norma presuppone, come indicato nella relazione tecnica, che la Commissione mista, di cui all'articolo 14 dell'Accordo in questione si riunirà per la prima volta in Siria nell'anno 2013.

Il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti e chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevata l'assenza del rappresentate del Governo, rinvia l'esame dei punti all'ordine del giorno ad una seduta che potrà essere convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta comincia alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che, con l'approvazione dell'emendamento Duilio 2.19, è stata anticipata al 20 settembre la data di presentazione della Nota di aggiornamento. Rileva come, a questo punto, si ponga anche la necessità di adeguare i termini previsti dall'emendamento 2.26 nuova formulazione del relatore, prevedendo che il parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sull'aggiornamento delle linee guida sia espresso entro il 15 settembre. Segnala, inoltre, che, per un errore materiale, al secondo periodo di tale emendamento si è fatto riferimento al 20 settembre, anziché al 10 settembre.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, con riferimento all'emendamento Duilio 2.21, in considerazione del fatto che esso riguarda precipuamente rapporti interni al Governo e che lo stesso Governo sembra orientato a confermare un parere contrario, ribadisce l'invito al ritiro. Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento Duilio 2.20, a condizione che sia riformulato come segue: «Al comma 2, capoverso Art. 10, al comma 6 dopo le parole: obiettivi programmatici inserire le seguenti nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5». Propone la seguente riformulazione del suo emendamento 2.34: «Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione delle spese delle

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amministrazioni pubbliche;». Conferma quindi il parere già espresso sulle restanti proposte emendative accantonate.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma il parere contrario sull'emendamento Duilio 2.21, esprime parere favorevole sulle riformulazioni proposte dal relatore sugli emendanti Duilio 2.20 e 2.34 del relatore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.30 (nuova formulazione) del relatore. Sull'articolo aggiuntivo 3.03 del relatore, rimettendosi alla Commissione, propone tuttavia la seguente riformulazione: «Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Controllo sulla finanza pubblica). - 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle».
2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.04 del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.03 proposta dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Duilio 2.21 è stato ritirato dai presentatori, che hanno altresì accettato la riformulazione dell'emendamento Duilio 2.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Duilio 2.20 nel testo riformulato, 2.30 (nuova formulazione) del relatore, 2.34 del relatore nel testo riformulato, l'articolo aggiuntivo 3.03 del relatore nel testo riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo 4.04 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di consentire di completare l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14.45, riprende alle 16.20.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dà conto dei pareri trasmessi dalle competenti Commissioni parlamentari e pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 3921 come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 3921 come risultante a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Atto n. 319.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Con riferimento alle predette infrastrutture, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare che le attività previste per le finalità del provvedimento in esame possano essere effettivamente svolte escludendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come disposto dalla clausola di non onerosità, di cui all'articolo 16. Con specifico riferimento all'istituzione della struttura responsabile, prevista dall'articolo 4, comma 3, rileva che dalla norma non si desume l'esatta composizione e la dotazione della struttura stessa. Sul punto andrebbero forniti chiarimenti, volti a definire le risorse strumentali ed umane assegnate alla stessa struttura, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri. Riguardo al nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), premesso che non viene indicato il numero di rappresentanti ministeriali che ne integreranno la composizione, osserva che andrebbero comunque acquisiti elementi al fine di verificare che il funzionamento del nucleo e l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti in base al provvedimento in esame possano effettivamente realizzarsi con le risorse disponibili in base alla vigente legislazione. Precisa che andrebbe altresì chiarito se il riconoscimento dei caratteri di infrastruttura critica e di infrastruttura critica europea possa comunque comportare per i soggetti proprietari, in particolare per quelli inclusi tra le pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, obblighi relativi alla realizzazione di specifici interventi sulle infrastrutture stesse, con conseguenti oneri.

Il sottosegretario Luigi CASERO, anche in considerazione degli elementi informativi acquisiti presso le amministrazioni competenti, sottolinea come i dati e le informazioni contenute nella relazione tecnica siano idonei a suffragare la neutralità finanziaria del provvedimento, espressamente prevista dall'articolo 16 dello schema in esame.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (atto n. 319);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevata la necessità - al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame - di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

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VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «individua la struttura della Presidenza del Consiglio di ministri,» con le seguenti: «nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile,»

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
Atto n. 321.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010, reca norme per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità. Con riferimento all'articolo 1, capoverso 30-ter, relativo all'istituzione di un sistema di prevenzione nel settore del credito al consumo, ritiene necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, dati ed elementi volti a suffragare le ipotesi di neutralità finanziaria previste dall'articolo in esame, in particolare con riferimento alla possibilità, da parte dei soggetti pubblici interessati, nonché da parte della Consap, società a totale partecipazione pubblica, di fare fronte ai nuovi compiti previsti dalle disposizioni con le risorse attualmente esistenti. Si fa riferimento, in particolare: all'istituzione del sistema pubblico di prevenzione; all'introduzione di un servizio gratuito, telefonico e telematico, per ricevere le segnalazioni; all'istituzione e al funzionamento del gruppo di lavoro e della relativa segreteria; alla realizzazione di campagne pubblicitarie da parte della Presidenza del Consiglio nonché all'attività del Ministero dell'economia in tema di informazione e conoscenza dei rischi. Con riferimento al capoverso 30-quater dell'articolo 1, e in particolare al comma 1, osserva che appare necessario acquisire elementi che suffraghino l'assenza di oneri, come precisato dalla relazione tecnica. Precisa che i medesimi elementi appaiono necessari in relazione alla possibilità per il Ministero dell'economia di avvalersi del Nucleo speciale di polizia valutaria e della Guardia di finanza nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, recata dal comma 4, osserva che la stessa non appare pienamente conforme alla prassi vigente laddove prevede il riferimento agli «oneri aggiuntivi» anziché ai nuovi o maggiori oneri. In relazione all'articolo 1, capoversi da 30-quinquies a 30-octies, che disciplinano ulteriori disposizioni in materia di dati e di contributo degli aderenti, pur prendendo atto delle clausole di invarianza finanziaria previste dal provvedimento, rileva che la previsione di un contributo a copertura del costo del servizio delle verifiche dei dati sembrerebbe presupporre l'esistenza del corrispondente onere. Ritiene pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito alla natura di tale onere, alla sua entità nonché all'effettiva possibilità di assicurare, mediante il meccanismo del pagamento del contributo per le richieste di verifica dei dati, la sua integrale copertura. Rileva, inoltre, l'opportunità di acquisire chiarimenti anche in merito

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alla discrasia temporale che sembrerebbe prodursi tra le entrate da contributi, acquisite solo dopo l'entrata a regime del sistema, e i costi, se esistono, dell'istituzione e dell'implementazione del servizio.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che i deputati Borghesi e Cambursano hanno presentato, a nome del gruppo dell'Italia dei Valori una proposta di parere. Ricorda che la Commissione aveva deciso, diversamente da quanto avvenuto presso l'omologa Commissione del Senato della Repubblica, di attendere la conclusione della discussione sul provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Fa presente che la Commissione bicamerale non ha approvato alcuna proposta di parere e che quindi, in linea teorica, la Commissione dovrebbe ora esprimersi sul testo originariamente depositato dal Governo, tuttavia superato, in via di fatto, nel dibattito successivo. Ritiene che la Commissione potrebbe a questo punto soprassedere all'espressione del parere, chiede tuttavia ai rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi in merito.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di addivenire all'elaborazione di una posizione comune in ordine alle richieste del presidente.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alla richiesta di una sospensione, che consentirebbe di valutare le conseguenze formali e sostanziali di quanto accaduto presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Antonino LO PRESTI (FLI) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Ciccanti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta fino alle 15.35.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.35.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che i gruppi parlamentari del Partito Democratico, dell'Unione di Centro, di Futuro e Libertà per l'Italia, dell'Italia dei Valori e le componenti politiche del gruppo misto ApI e MpA-Alleati per il Sud prendono atto che, a seguito della votazione in Commissione bicamerale, non esistono, come chiaramente evidenziato dal presidente, le condizioni per esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gioacchino ALFANO (PdL) nel comunicare a nome del suo gruppo di ritenere

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preferibile soprassedere nell'espressione di un parere, rileva che, all'esito di quanto accaduto presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, anche in caso di numeri in Commissione più favorevoli alla maggioranza, avrebbe comunque chiesto di non procedere alla votazione di un parere, ricordando in proposito che, nell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, la Commissione si è sempre espressa tenendo conto del lavoro svolto dalla Commissione bicamerale. Ritiene quindi che il Governo avrà la possibilità di valutare come procedere ulteriormente per l'adozione di un testo che ritiene importante per il Paese ed in particolare per il sistema delle autonomie locali.

Roberto SIMONETTI (LNP) comunica che il gruppo della Lega Nord Padania condivide la proposta del presidente di soprassedere all'espressione del parere.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, condivide la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto che la Commissione unanimemente conviene sull'opportunità di soprassedere all'espressione del parere e dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.