CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° febbraio 2011
432.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 95.

Proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 96.

Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 97.

Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 98.
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Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 99.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti in titolo.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, ricorda che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 gennaio 2011, ha avviato le procedure di nomina dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ricorda che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è stata istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, con funzioni di regolazione e di controllo del settore energetico, per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché «assicurare adeguati livelli di qualità» dei servizi.
L'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, come previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge di riordino del settore energetico (n. 239 del 2004) che ha delineato una nuova organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in precedenza, composta dal Presidente e due membri).
I componenti dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti: in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole delle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, i componenti rimangono in carica sette anni e non sono rinnovabili. A tutela dell'indipendenza dell'Autorità, è fatto loro esplicito divieto di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Passa quindi a illustrare i curriculum dei candidati.
Il candidato all'incarico di Presidente, Guido Pierpaolo Bortoni, laureato in ingegneria elettrica all'Università di Pavia, già direttore centrale responsabile della direzione Energia elettrica dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è attualmente Capo Dipartimento del neocostituito Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo economico, che si occupa dell'attuazione della legge di riforma del mercato elettrico e dell'avvio dei mercati a termine. Dal 2009 è Presidente del Comitato per l'emergenza del settore del gas naturale che raggruppa i principali operatori del sistema del gas. Dal dicembre 2009 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Agency for cooperation on national energy regulators (ACER) per un mandato di sei anni.
Il presidente di sezione del Consiglio di Stato, Luigi Carbone, ha rivestito diversi incarichi istituzionali connessi con i temi della riforma dei sistemi di regolazione e della loro semplificazione sia a livello nazionale che a livello europeo ed internazionale; Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinatore dell'Unità per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio, vanta una competenza specialistica nel settore della qualità della regolazione, di analisi di impatto e di consultazione, strumenti che oggi si applicano ai provvedimenti di regolazione delle Autorità indipendenti. Ha seguito direttamente i principali interventi normativi in materia di riforma dei servizi pubblici locali e di

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energia: tra gli altri la riforma del mercato dell'energia elettrica e le misure di riduzione del costo dell'energia e di semplificazione della procedura di realizzazione delle reti dell'energia.
Il consigliere Rocco Colicchio, dopo una lunga esperienza come magistrato della Corte dei Conti presso la delegazione Marche e presso la sezione giurisdizionale della Lombardia, è stato dal giugno 1994 Capo di gabinetto presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. Dal maggio 1995 al dicembre 2000 è assegnato all'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali. Dal 1998 è Consigliere giuridico presso l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Componente del Consiglio di amministrazione della Corte dei Conti nel 2006 , è nominato nel maggio 2009 Presidente del Collegio dei revisori dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti.
La prof.ssa Valeria Termini è professore ordinario dal 1995, attualmente titolare degli insegnamenti di Economia e governance dei mercati dell'energia e di Economia monetaria europea, presso l'Università di RomaTre; è inoltre membro del Committee of experts on public administration (CEPA) delle Nazioni Unite a supporto del Consiglio economico e sociale. Nel luglio 2010 è stata eletta presidente, per il triennio successivo, dell'International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA); membro di numerose commissioni di esperti del Governo italiano in materia di regolazione dei servizi pubblici, è stata dal 2000 al 2003 vicepresidente del Gestore del mercato elettrico, la «borsa elettrica» istituita per dare avvio al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia nel processo di liberalizzazione del settore.
Il dottor Alberto Biancardi, laureato in Economia e Scienze sociali all'Università commerciale Bocconi di Milano, dal marzo 2007 è direttore generale della Cassa conguaglio per il settore elettrico, responsabile dell'area energia infrastrutture di Arel e professore a contratto dell'Università degli Studi di Genova. Dal luglio 2006 al maggio 2008 è stato coordinatore del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida nei servizi di pubblica utilità, operante presso il CIPE.
Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione dell'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nomina n. 95.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione).

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

L'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Federico TESTA (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Anna Teresa FORMISANO (UdC) e Luigi LAZZARI (PdL), ai quali risponde l'ingegnere Bortoni.

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Manuela DAL LAGO, presidente, ringrazia l'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime apprezzamento per il fatto che il decreto legislativo in esame riproduca fedelmente la normativa prevista nella direttiva europea senza prevedere - come spesso accade, soprattutto in provvedimenti in ambito ambientale - disposizioni più severe e onerose per le imprese italiane. Rileva un'unica difformità all'articolo 3, comma 5, laddove lo schema di decreto dispone «prove a campione» dei giocattoli commercializzati, mentre il testo della direttiva prevede «una prova a campione». Nel ritenere preferibile la disposizione della direttiva in quanto, a suo giudizio, meno onerosa per le imprese del settore, invita il relatore a tenere conto di questo rilievo nella sua proposta di parere.

Massimo ZUNINO (PD), nell'esprimere un orientamento complessivamente favorevole sullo schema di decreto in esame, ritiene opportuno fare chiarezza sulla questione delle prove a campione evidenziata dal deputato Vignali.

Alberto TORAZZI (LNP) riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere una condizione o un'osservazione che impedisca l'importazione in Europa di giocattoli realizzati con lo sfruttamento di lavoro irregolare ed in specie del lavoro minorile particolarmente diffuso nella Repubblica popolare cinese.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) si associa alle osservazioni del deputato Torazzi sullo sfruttamento del lavoro minorile, aggiungendo che il settore dei giocattoli, assieme a quello farmaceutico, è anche il più interessato dal fenomeno della contraffazione. Auspica che il Governo dia corso ad un'ampia campagna di informazione sulla normativa in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV), ricordato che a livello parlamentare sono state prese numerose iniziative contro lo sfruttamento del lavoro minorile, concorda con le osservazioni del deputato Torazzi.

Raffaello VIGNALI (PdL), espressa una chiara condanna dello sfruttamento del lavoro minorile, sottolinea che, per quanto riguarda i giocattoli, è previsto un marchio di conformità europea che dovrebbe garantire che i giocattoli importati siano stati realizzati rispettando i diritti dei bambini. Ritiene, tuttavia, che le imprese che operano nel settore della commercializzazione dei giocattoli non debbano essere caricate di ulteriori oneri relativamente alle modalità di produzione.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, assicura che nell'elaborazione della proposta di parere approfondirà le questioni sollevate dai deputati intervenuti, che intenderebbe tradurre in altrettante condizioni.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta, ricordando

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che sul provvedimento in esame debbono anche essere espressi i rilievi da parte della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 3953 Calearo Ciman).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Fabio GAVA (PdL), relatore, illustra il contenuto delle proposte di legge C. 3759 e C. 3951 abbinate nella scorsa seduta; preannuncia che illustrerà anche il contenuto della proposta C. 3953 del deputato Calearo Ciman, di cui la Commissione non ha ancora definito l'eventuale abbinamento.
La proposta C. 3759 (Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali), d'iniziativa dei deputati Marchioni e Froner, presenta un'impostazione e un articolato simile a quello delle analoghe proposte di legge C. 3107 Milanato e C. 3133 Poli, volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale (riconducendo nella sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali). Tuttavia, a differenza delle proposte C. 3107 e C. 3133, la proposta C. 3759 sembrerebbe prevedere due distinte qualifiche e attività professionali, una di estetista e l'altra di operatore di pratiche estetiche e bionaturali.
In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità della nuova disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali.
Con l'articolo 2 si prevede la definizione organica di tali attività. L'attività professionale di estetista comprende un primo ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere, riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell'attività di estetista previsto dalla legge n. 1 del 1990, ma con una formulazione più flessibile e al passo con i tempi che consenta all'estetista, mediante la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano, di concorrere anche al recupero del benessere della persona. L'attività di operatore di pratiche estetiche e bionaturali comprende invece un secondo ambito professionale che, in base agli orientamenti che si vanno consolidando, fa riferimento allo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell'individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita. Viene precisato che tali pratiche non si prefiggono la cura di patologie e non devono interferire nel rapporto medici-pazienti né comportare l'uso di farmaci. L'attività può essere svolta utilizzando varie tecniche manuali e di massaggio e ricorrendo all'applicazione di prodotti cosmetici, nonché all'utilizzazione di apparecchi appositamente fabbricati e predisposti ad uso estetico. Si fanno rientrare nell'attività professionale in questione anche le pratiche di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti superficiali del corpo (piercing), al fine di porre rimedio alla situazione attuale che vede queste pratiche spesso esercitate da soggetti senza titolo e senza la necessaria formazione.

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Con riferimento ai requisiti di accesso professionale, l'articolo 3 prevede che l'esercizio delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale, previo svolgimento di percorsi formativi - successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado - distinti a seconda della qualifica professionale richiesta e rispondenti ai livelli essenziali di cui al decreto legislativo n. 226/2005. Tali percorsi formativi sono definiti dalle regioni con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, con cui sono altresì stabiliti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame. I percorsi formativi si suddividono in due percorsi propedeutici. Il primo è un corso «base», della durata di tre anni e con una formazione professionale di almeno 900 ore all'anno, che darà accesso alla qualifica di operatore professionale, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani abilitati di affinare la propria preparazione, maturando esperienza pratica quali lavoratori dipendenti presso centri o imprese del settore. Il secondo percorso, successivo al conseguimento dell'abilitazione di base, è un corso di specializzazione, in riferimento ai diversi indirizzi professionali, della durata di due anni con esame finale teorico-pratico, il cui superamento consente di ottenere il diploma professionale di estetista o di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale. Le regioni, inoltre, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, stabiliscono i percorsi formativi specifici e integrativi obbligatori, ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività in oggetto, per i soggetti in possesso di determinati titoli di studio superiore (laurea o diploma di scuola secondaria superiore).
L'articolo 4 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla proposta di legge. In primo luogo, la norma stabilisce che tali attività professionali sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività - DIA (rectius: segnalazione certificata di inizio attività - SCIA), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Queste attività inoltre sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, da iscrivere, secondo i rispettivi requisiti, nell'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero nel registro delle imprese. La norma dispone, inoltre, che presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività debba essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Le attività professionali in esame possono essere svolte insieme a quella di acconciatore. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività di più titolari, anche a giorni od orari alternati. Di particolare rilievo è la disposizione secondo cui le imprese abilitate all'esercizio delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, in via accessoria o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente. Viene altresì precisato che con decreto si provvederà ad individuare apposite linee guida relative all'uso dei materiali, per garantire la salute dei consumatori.
Osserva che, a differenza delle proposte C. 3107 e C. 3133, la proposta in esame non si occupa della disciplina dell'attività dei centri benessere.
L'articolo 5 affida i controlli sull'osservanza delle norme in esame alle ASL.
L'articolo 6 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività.
Infine, con l'articolo 7 vengono previste apposite norme finali e transitorie. Tra l'altro si dispone che i soggetti in possesso

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della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge n. 1 del 1990, sono automaticamente abilitati a esercitare l'attività professionale di estetista di cui al provvedimento in esame. I predetti soggetti possono invece esercitare l'attività di operatore di pratiche estetiche e bionaturali previo superamento di un corso integrativo della durata di un anno.
Si dispone quindi l'abrogazione della legge n. 1 del 1990.
Fa presente che, in data 20 gennaio 2011, il presidente della Commissione igiene e sanità del Senato, onorevole Antonio Tomassini, ha comunicato alla presidente Dal Lago che presso la sua Commissione è in corso l'esame di alcune proposte di legge aventi lo scopo di disciplinare il settore delle medicine non convenzionali. Dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni, il relatore Bosone ha manifestato l'intenzione di varare un testo unificato delle varie iniziative legislative, tra le quali sono trattate anche la figura del naturopata e del massaggiatore shiatsu. Aggiunge che, al fine di evitare inutili sovrapposizioni, il presidente Tomassini ha manifestato la sua disponibilità ad uno stretto coordinamento tra i due rami del Parlamento affinché, nella pur necessaria configurazione di una disciplina delle attività estetiche, non siano ricomprese figure e attività professionali che più opportunamente devono essere regolate nell'ambito di una riforma organica e complessiva del settore delle medicine non convenzionali. Ritiene che nel prosieguo dell'esame si debba tenere in particolare considerazione l'aspetto evidenziato dal presidente della 12a Commissione del Senato.
Illustra quindi la proposta C. 3951 (Disciplina della professione di estetista professionale e dell'attività di onicotecnico), d'iniziativa del deputato Montagnoli, che presenta un'impostazione e un articolato simile a quello dell'abbinata C. 3116 (Mazzocchi) e quindi, oltre a ridisciplinare l'attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare ex novo la figura dell'onicotecnico. A differenza però dalla proposta C. 3116, la proposta C. 3951 non disciplina la figura di tecnico dell'abbronzatura artificiale. Come la proposta C. 3116, anche la proposta C. 3951 è volta a contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale nel campo delle attività estetiche, introducendo una nuova regolamentazione chiara ed esauriente che garantisca la preparazione e formazione professionale degli estetisti.
Pertanto, il Capo I (artt. 1-10) disciplina la figura dell'estetista professionale, la cui attività comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta utilizzando tecniche manuali, apparecchiature ad uso estetico e mediante l'applicazione dei prodotti cosmetici. L'attività di estetista professionale comprende anche quella di massaggiatore. L'estetista professionale può svolgere anche l'attività di onicotecnico. È escluso dall'attività di estetista tutto ciò che rientra nella competenza del medico e del fisioterapista. L'esercizio dell'attività di estetista professionale - che può avvenire in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali - è condizionata all'iscrizione ad un apposito Elenco nazionale (invece la proposta C. 3116 prevede un Albo nazionale e conseguentemente istituisce il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L'iscrizione all'Elenco è subordinata ad un percorso formativo che, presupponendo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, richiede in primo luogo la frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni (con la frequenza di almeno 900 ore annue) e il superamento del relativo esame finale teorico-pratico. Al termine del corso regionale, è previsto un periodo di sei mesi di praticantato formativo, da svolgere presso un estetista professionale. Infine, concluso il praticantato, occorre superare

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un esame di Stato organizzato d'intesa tra Stato e regioni, condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco. L'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale teorico-pratico e dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione sono definiti con apposito decreto, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. A garanzia dei clienti viene previsto l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale continuo, pena la cancellazione dall'Elenco.
La proposta di legge reca inoltre una norma transitoria che prevede la possibilità per gli estetisti artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1 del 1990, e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Elenco entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Con un'apposita norma si consente agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico che siano conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) con riferimento alla sicurezza delle medesime apparecchiature.
Il Capo II (artt. 11-13) disciplina ex novo l'attività di onicotecnico, che consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali, nell'applicazione di unghie artificiali, e comunque in tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. Per tale nuova figura professionale si istituisce il rispettivo elenco regionale, presso le ASL (mentre la proposta C. 3116 istituisce un Elenco nazionale presso il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di onicotecnico. A differenza della proposta C. 3116, che disciplina dettagliatamente le modalità e le forme di svolgimento dell'attività nonché i requisiti (anche formativi) per l'esercizio dell'attività, per la regolamentazione di tali aspetti la proposta C. 3951 rinvia alla normativa regionale. In particolare, spetta alle regioni stabilire i criteri e modalità per acquisire l'abilitazione di onicotecnico, e il titolo di abilitazione rilasciato dalla regione ha valore solamente nell'ambito del territorio della medesima regione; si prevede, tuttavia, la possibilità di riconoscimento reciproco dei titoli di abilitazione tra le diverse regioni previa definizione delle relative modalità in sede di Conferenza Stato-regioni.
A differenza della proposta C. 3116, la proposta C. 3951 non reca la disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono l'attività di onicotecnico alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il Capo III (artt. 14-16), che reca le disposizioni finali, prevede che le attività disciplinate dal provvedimento (estetista professionale e onicotecnico) possono essere svolte insieme all'attività di acconciatore, anche nella medesima sede, purché in locali separati. L'esercizio delle attività di cui al provvedimento in esame e quella di acconciatore restano comunque subordinate al possesso dei rispettivi requisiti. Il controllo sull'osservanza delle norme del provvedimento è esercitato dalle ASL. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, a chiunque esercita l'attività di estetista professionale senza la necessaria iscrizione all'Elenco nazionale, si applicano le pene di cui all'articolo 348 c.p. (in materia di abusivo esercizio di una professione) nonché la sanzione amministrativa da 7 mila a 20 mila euro. La stessa sanzione amministrativa è prevista per l'esercizio dell'attività di onicotecnico senza essere iscritto nell'elenco regionale degli onicotecnici. Per l'esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio è prevista la sanzione amministrativa da 10 mila a 25 mila euro. Inoltre, chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale, ovvero prestazioni di onicotecnico a soggetti che non hanno titolo per esercitarle, è passibile della sanzione amministrativa da 500 a 4.000 euro.
Si dispone, infine, l'abrogazione della legge n. 1 del 1990.

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Passa, quindi, ad illustrare la proposta C. 3953 (Disciplina del contratto di lavoro autonomo per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista presso le imprese del medesimo settore). La proposta di legge C. 3953 (Calearo Ciman e altri), a differenza delle altre proposte abbinate, riguarda non solo l'attività di estetista, ma anche quella di acconciatore. Tuttavia, interviene solamente su un aspetto molto specifico, volto a consentire lo svolgimento delle menzionate attività come lavoratore autonomo presso altre imprese (e strutture) del medesimo settore. La normativa vigente, infatti, non prevede che un salone di acconciatore o un istituto di estetica possano affittare parte della propria struttura di lavoro a un professionista esterno (cosa che avviene invece da anni in altri Paesi UE). Per colmare tale lacuna, la proposta di legge, con due norme di analogo tenore per le attività di acconciatore e di estetista, prevede che le imprese esercenti queste attività possono stipulare con altri soggetti in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale un contratto mediante il quale vengono messi a disposizione di tali soggetti (affittuari), che agiscono come lavoratori autonomi in possesso della partita IVA, degli spazi - nell'ambito della sede dell'impresa affittante - che rispettano i requisiti sia urbanistici sia igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e dai regolamenti comunali di disciplina del settore. In tal modo, si potrebbe favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite dalle imprese dei settori in questione che, ottimizzando i costi fissi relative alle immobilizzazioni, potrebbero proporsi alla clientela con una gamma di servizi specialistici (anche relativamente all'orario di lavoro) non sostenibili dalle singole imprese.
In riferimento a questa ultima proposta, riterrebbe opportuno consentirne l'abbinamento poiché - seppure di contenuto molto specifico e non omogeneo rispetto alle altre proposte di legge - permetterebbe comunque di intervenire su un aspetto della normativa che sembra meritevole di una definizione più aperta e omogenea alla realtà di altri Paesi dell'Unione europea.
Riterrebbe, infine, opportuno procedere ad un breve ciclo di audizioni delle organizzazioni più rappresentative operanti nell'ambito delle professioni estetiche e all'esame delle proposte in titolo in sede di Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato.

Manuela DAL LAGO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'abbinamento delle proposta di legge C. 3953, d'iniziativa del deputato Calearo Ciman e altri.
Concorda sulla proposta del relatore di procedere ad un ciclo di audizioni, ma ritiene opportuno svolgere una discussione preliminare in Commissione delle proposte in esame prima di nominare un Comitato ristretto.

Elisa MARCHIONI (PD) ritiene fondamentale tracciare preliminarmente con chiarezza una netta linea di confine tra professioni estetiche e attività professionali che riguardano profili medico-sanitari.

Laura FRONER (PD) propone di chiamare in audizione anche soggetti operanti nell'ambito delle scienze bionaturali al fine di approfondire adeguatamente gli aspetti evidenziati nella lettera inviata dal presidente della 12a Commissione del Senato, tenendo conto della loro indicazioni.

Fabio GAVA (PdL), relatore, assicura che assumerà le opportune intese con il relatore Bosone al fine di evitare sovrapposizioni con il contenuto delle proposte di legge in materia di medicine non convenzionali in corso di esame presso il Senato.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.