CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 gennaio 2011
429.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Atto n. 322.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2009/48/CE che stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione europea, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge comunitaria 2009 (L. 96 del 2010).
La nuova direttiva sostituisce la precedente dir. 88/378/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 313 del 1991, la cui revisione si è resa necessaria a seguito dell'individuazione, negli ultimi anni, di alcune carenze.
I principali scopi di tale revisione si possono così riassumere: aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza; chiarimenti in merito al campo di applicazione; rafforzamento dell'attività di vigilanza; adeguamento al quadro normativo UE in materia di commercializzazione dei prodotti.
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 35 articoli e di 5 allegati.
L'ambito di applicazione della nuova direttiva è definito dall'articolo 2. Vi rientrano i giocattoli quali «prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni».

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La direttiva definisce i requisiti di sicurezza dei giocattoli in materia di proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, elettriche, nonché di igiene e radioattività (allegato II recante «Requisiti particolari di sicurezza»).
La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi. Tra le principali novità relative all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala la particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 - REACH) e l'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.
La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori. Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall'età.
Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori. Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall'alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.
Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consistono in un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell'introduzione di nuove definizioni specifiche. Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva «giocattoli» e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.
In materia di vigilanza del mercato la nuova direttiva, allineandosi alla citata direttiva 2001/95, rafforza gli obblighi posti in capo alle autorità di controllo nazionale, cui è consentito l'accesso ai locali degli operatori economici e la richiesta di informazioni agli organismi notificati. Si segnala anche l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.
Ulteriori novità riguardano la documentazione che fabbricanti ed importatori devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza. Si prevede infatti che il fascicolo tecnico in aggiunta alla descrizione della progettazione e fabbricazione contenga anche dati sulle sostanze chimiche inseriti in apposite schede tecniche di sicurezza.
Viene, inoltre, confermata la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE e viene introdotto un nuovo obbligo in merito all'apposizione della marcatura CE sull'imballaggio nel caso in cui la marcatura sul giocattolo non sia visibile sull'imballaggio stesso.
Come anticipato, tra i principali elementi di revisione della normativa in materia di sicurezza dei giocattoli rientra l'adeguamento all'evoluzione del quadro normativo generale UE in materia di commercializzazione dei prodotti, conseguente all'entrata in vigore del Reg. (CE) 765/2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per

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quanto concerne la commercializzazione dei prodotti, e della decisione n. 768/2008/CE relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento comprendente i «prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni». Elenca, inoltre, tutto ciò che ne resta escluso. I prodotti espressamente non considerati giocattoli sono elencati nell'Allegato I dello schema.
L'articolo 2 reca le definizioni elencate nell'articolo 3 della direttiva.
Gli articoli da 3 a 6 definiscono gli obblighi di tutti gli operatori facenti parte della catena commerciale: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.
Tra gli obblighi dei fabbricanti (articolo 3), che garantiscono progettazione e fabbricazione conforme ai requisiti di sicurezza definiti all'articolo 9 e all'Allegato II, rientrano: l'esecuzione della procedura di valutazione; la redazione di una dichiarazione CE di conformità e l'apposizione del marchio CE; la redazione della documentazione tecnica e relativa conservazione per 10 anni; eventuali prove a campione e svolgimento di indagini. Tra le novità introdotte dalla direttiva e recepite nello schema rientra la rintracciabilità dei fabbricanti, che dovranno indicare sul giocattolo (o sull'imballaggio) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati.
Ai rappresentanti autorizzati (articolo 4) compete l'esecuzione dei compiti specificati nel mandato, nel quale non rientrano l'obbligo di garantire la conformità dei giocattoli e la stesura della scheda tecnica.
Gli importatori (articolo 5), tenuti all'immissione sul mercato di giocattoli conformi, devono assicurarsi della corretta procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante. Inoltre sono tenuti a verificare la predisposizione della documentazione tecnica e l'apposizione della marcatura di conformità sul giocattolo da parte del fabbricante; che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni relative al numero di lotto, alla denominazione della ditta, ecc. Anche per gli importatori è introdotto l'obbligo di rintracciabilità, l'esecuzione di prove a campione, l'adozione di misure correttive, l'informazioni e la documentazioni sulla conformità in italiano o inglese, oltre alla conservazione per 10 anni della dichiarazione CE di conformità.
In capo ai distributori (articolo 6) sono previsti obblighi precisi, simili a quelli fissati per gli importatori.
L'articolo 7 stabilisce che l'importatore o il distributore che immettano sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o apportino modifiche tali da incidere sulla conformità dei giocattoli stessi siano soggetti agli obblighi previsti per i fabbricanti.
L'articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di fornire, su richiesta dell'autorità di vigilanza, tutte le informazioni sugli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo o a cui l'abbiano fornito e a conservarle per 10 anni.
L'articolo 9 fissa i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, che non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, se utilizzati conformemente alla loro destinazione. È necessario tener conto dell'abilità degli utilizzatori specie se si tratta di bambini di età inferiore a 36 mesi. I requisiti specifici di sicurezza sono contenuti nell'All. II.
L'articolo 10 disciplina le avvertenze per la sicurezza dell'uso, che debbono essere riportate in modo visibile e facilmente leggibile e comprensibile su giocattoli, etichette o imballaggi o eventualmente sulle istruzioni per l'uso che li accompagnano. Per i giocattoli di piccole dimensioni, privi di imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo medesimo.
L'articolo 11 prevede la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza per i giocattoli conformi alle norme armonizzate

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i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Ai sensi dell'articolo 12 spetta al Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che norme armonizzate non soddisfino pienamente i requisiti di sicurezza fissati dall'articolo 9 e dall'All. II, sottoporre la questione al Comitato di cui all'articolo 5 della dir. 98/34/CE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
L'articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo, sia redatta in italiano o in inglese, contenga almeno gli elementi indicati nell'All. III del decreto e sia continuamente aggiornata.
L'articolo 14 prevede l'obbligo di apposizione, in modo visibile e indelebile su tutti i giocattoli immessi in commercio, della marcatura CE, che fa presumere la conformità del giocattolo alle disposizioni del decreto. La marcatura può essere seguita da un pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
Gli articoli da 15 a 18 disciplinano le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli.
In primo luogo, si prevede che l'immissione sul mercato dei giocattoli sia preceduta da un'analisi dei pericoli che possono presentare, effettuata dal fabbricante (articolo 15) il quale è tenuto alla valutazione di conformità, secondo determinate procedure (articolo 16). L'esame CE del tipo (articolo 17) viene effettuato da parte di un organismo di valutazione della conformità che valuta, insieme al fabbricante, l'analisi degli eventuali pericoli presentati dal giocattolo, effettuata dal fabbricante stesso. A seguito dell'esame viene rilasciato un certificato che può essere rivisto in qualsiasi momento, se necessario, e comunque ogni 5 anni e che può essere revocato. Ai sensi dell'articolo 18, la documentazione tecnica del prodotto, contenente i dati necessari o i dettagli sugli strumenti utilizzati per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti richiesti, viene redatta in una lingua ufficiale dell'UE.
L'articolo 19 individua nel Ministero dello sviluppo economico (MiSE) l'autorità competente ad autorizzare e notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità CE che, a loro volta, devono essere previamente accreditati da ACCREDIA, l'Organismo (unico) nazionale italiano di accreditamento individuato dal DM 22 dicembre 2009, cui compete la valutazione e la vigilanza su detti.
L'articolo 20 disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità CE, previa presentazione di domanda accompagnata da una descrizione dell'attività di valutazione della conformità e da un certificato di accreditamento attestante la conformità dell'organismo alle prescrizioni dell'articolo 21 dello schema.
L'articolo 21 individua i requisiti richiesti agli organismi di valutazione della conformità per ottenere l'autorizzazione. In particolare all'organismo di valutazione della conformità si richiede terzietà, indipendenza di giudizio, integrità professionale, mancanza di qualsiasi conflitto di competenza, riservatezza, obiettività ed imparzialità nell'attività, competenza tecnica, libertà da qualsiasi pressione e incentivo, capacità di esecuzione diretta o indiretta di qualsiasi compito di valutazione assegnatogli.
L'articolo 22 individua i criteri in base ai quali ad un organismo notificato è consentito di avvalersi di affiliate e subappaltatori, solo con il consenso del cliente. L'organismo si assume la responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate e mantiene a disposizione dell'autorità di notifica i documenti riguardanti le valutazioni da essi eseguite.
L'articolo 23 fissa la procedura di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, da parte del MiSE, degli organismi di valutazione. Tale procedura prevede l'utilizzo di uno strumento elettronico, NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), elaborato e gestito

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dalla Commissione stessa. Il MiSE provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle notifiche effettuate e relativi aggiornamenti.
L'articolo 24 disciplina le modifiche riguardanti l'autorizzazione e notifica di un organismo di valutazione (limitazione, sospensione o ritiro), prevedendo che siano comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri da parte del MiSE, cui compete l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che le pratiche del suddetto organismo siano evase da un altro organismo notificato.
L'articolo 25 prevede che in caso di apertura da parte della Commissione europea di indagini nei confronti di un organismo notificato, il MiSE fornisca alla Commissione stessa ogni informazione utile relativa alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
Al Ministero spetta anche l'adozione di misure restrittive e correttive che si rendano necessarie a seguito degli accertamenti della Commissione.
L'articolo 26 stabilisce che gli organismi notificati procedano alle valutazioni di conformità in modo da evitare oneri superflui a carico degli operatori economici, tenendo in debito conto le dimensioni e la struttura dell'impresa e le caratteristiche del processo produttivo. Prevede inoltre che detti organismi svolgano attività di controllo sul rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza nonché di monitoraggio della conformità successivo al rilascio del certificato di esame CE del tipo, chiedendo l'adozione di misure correttive da parte dei fabbricanti e, all'occorrenza, provvedendo alla sospensione o al ritiro del certificato medesimo.
L'articolo 27 stabilisce obblighi di informazione a carico degli organismi notificati verso il MISE, con riferimento, tra l'altro, al rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE, nonché su circostanze che possano incidere sulle condizioni della notifica. È previsto anche un flusso informativo tra organismi notificati sulle questioni relative alle valutazioni di conformità.
L'articolo 28 consente all'autorità di vigilanza del mercato di richiedere agli organismi notificati informazioni relative ad attestati rilasciati, ritirati o rifiutati, nonché di dare istruzioni ai medesimi organismi per il ritiro dell'attestato di esame CE del tipo qualora riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti prescritti.
L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte al controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del decreto. Si tratta del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza, e dell'Agenzia delle dogane, che svolge il controllo alle frontiere esterne. L'articolo individua altresì gli enti cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli: le Camere di commercio e la Guardia di Finanza che collaborano con il MiSE; il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e l'Istituto superiore di sanità che collaborano con il Ministero della salute.
L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato effettuata in conformità agli articoli 15-29 del Reg. (CE) n. 765/2008, individuando le tipologie di controlli e i provvedimenti restrittivi che possono essere emanati dall'autorità di vigilanza. In caso di rischio per la sicurezza e per la salute delle persone o in caso di mancanza contemporanea di marcatura CE e di documentazione tecnica, si dispone il divieto di immissione o circolazione nel mercato e il ritiro o il richiamo dal mercato.
L'articolo 31 delinea il regime sanzionatorio, nel rispetto dei criteri di delega previsti dalla legge comunitaria e dell'articolo 51 della direttiva, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Per le condotte più gravi relative all'immissione di prodotti in grado di pregiudicare la sicurezza dei consumatori sono previste sanzioni di natura penale che contemplano l'arresto da sei mesi ad un anno e un'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro in caso di inottemperanza da parte degli operatori economici a misure restrittive dell'autorità di vigilanza;

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l'arresto fino ad un anno e un'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro per il produttore per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza. Per le altre violazioni sono previste sanzioni di carattere amministrativo oscillanti tra i 1.500 (limite edittale minimo) e i 40 mila euro (limite edittale massimo), irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio.
L'articolo 32 dispone che l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto legislativo, derivanti da modifica della disciplina UE, saranno effettuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 11 della L. 11/2005.
L'articolo 33 disciplina tempi e modalità dell'abrogazione della normativa vigente.
L'articolo 34, in materia di regime transitorio, prevede l'autorizzazione in via provvisoria da parte del MiSE degli organismi di valutazione che presentano domanda di autorizzazione, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 21 e con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di recepimento.
L'articolo 35, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede se sia possibile avere il testo a fronte della direttiva 2009/48/CE e dello schema di decreto legislativo in esame.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, assicura che nella prossima seduta sarà distribuito il materiale richiesto dal deputato Vignali.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.
7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.
7-00432 Torazzi: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00104).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 gennaio 2011.

Alberto TORAZZI (LNP) illustra il testo unificato delle risoluzioni in titolo, concordato con i colleghi firmatari delle altre risoluzioni, per la cui elaborazione si è tenuto anche conto delle indicazioni fornite nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo (vedi allegato).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA accoglie tutti gli impegni contenuti nel dispositivo del nuovo testo unificato.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00104.

La seduta termina alle 14.