CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 gennaio 2011
429.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che con il deputato Corsaro si è dimesso dall'incarico di segretario di presidenza della Commissione e che l'ufficio di presidenza stabilirà la data in cui procedere all'elezione di un nuovo segretario di presidenza.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3396-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2011. Segnala che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno apportato al testo modifiche e integrazioni.
Con riferimento all'articolo 2, recante interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, osserva che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 5 è stata ridotta di 1,5 milioni di euro - rispetto all'ammontare previsto dal testo originario - a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente. Segnala che tali modifiche hanno introdotto due distinte autorizzazioni di spesa, la cui copertura insiste sull'importo di euro 14.327.451, previsto dal testo originario per gli interventi a sostegno di Iraq, Yemen ed altri territori bellici. A tale proposito, tenuto conto che la predetta autorizzazione è stata quantificata sulla base di dati e di elementi puntualmente indicati dalla relazione tecnica riferita al testo originario, osserva che andrebbe chiarito se gli interventi previsti dallo stesso comma 5 possano essere realizzati anche in presenza della riduzione di risorse prevista nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito. Sempre con riferimento al comma 5, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la disapplicazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel presupposto che la deroga operi entro i limiti della spesa complessivamente autorizzata dalla disposizione. In proposito andrebbe acquisita una conferma.
Con riferimento al comma 6 del medesimo articolo, osserva che la previsione di un'indennità di missione per il personale informatico, introdotta dalle Commissioni di merito, non è inclusa tra le finalità di spesa elencate nella relazione tecnica riferita al testo originario. Segnala, inoltre, che la disposizione non indica né le unità di personale alle quali tale indennità dovrebbe essere corrisposta né il relativo ammontare. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la copertura prevista dal comma 6, ultimo periodo, non appare pienamente conforme alla vigente normativa contabile, poiché utilizza risorse già iscritte a bilancio per la copertura di nuove spese. Al fine di valutare la congruità degli stanziamenti di bilancio dei quali è previsto l'utilizzo, considera opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri la norma faccia riferimento. Rileva, inoltre, che dal punto di vista della formulazione, la disposizione non appare pienamente conforme alla prassi vigente laddove fa riferimento alla tabella 6 della legge finanziaria per il 2011, anziché, più specificatamente, agli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Con riferimento al comma 11-bis, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di regime degli interventi, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari delle norme introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito. Fa riferimento, in particolare, alla deroga introdotta - con riguardo alla possibilità da parte Ministero degli affari esteri di affidare incarichi di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione

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con personale estraneo alla Pubblica amministrazione (comma 5-bis) - alle limitazioni previste a legislazione vigente in capo alle pubbliche amministrazioni in materia di spese per le assunzioni di personale a tempo determinato (articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) e per il conferimento di incarichi di consulenza (articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008); agli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica connessi alle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, che dispongono in merito alla convalida di atti adottati a valere su residui di precedenti stanziamenti nonché alla possibilità, in relazione agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, di effettuare impegni anche nell'esercizio successivo a quello di competenza; all'utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri di organizzazioni non governative o di enti pubblici e privati di formazione al fine di proseguire nell'attuazione delle iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili (comma 5-quinquies). In particolare, osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione in merito al regime convenzionale - instaurato o da instaurare - con i soggetti indicati dalla disposizione di cui si prevede l'utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri; alla modifica della composizione dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche operative della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS), con specifico riguardo alla possibilità di impiegare nelle medesime strutture i funzionari italiani di organismi internazionali, già operativi presso la suddetta Direzione generale (comma 7-bis). In particolare, considerato che, a normativa vigente, il contingente complessivo massimo dei menzionati funzionari assegnabile alla DGCS è di 30 unità, ritiene opportuno acquisire dati circa l'attuale contingente di funzionari esperti effettivamente impiegato dalla DGCS, al fine di chiarire, da una parte, se la norma sia suscettibile di incrementare il numero di tali unità e, dall'altra, se il loro utilizzo in altri organismi tecnici risulti compatibile con le esigenze di funzionalità della Direzione generale.
Per quanto riguarda l'articolo 4, concernente le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, con riferimento alle norme di cui al comma 17, in materia stipulazione di contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture, e al comma 18, recante interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, pur rilevando che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli stessi, che ammontano, rispettivamente, ad euro 80.506.000 e ad euro 7.988.794. Sul punto, osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo. Quanto allo stanziamento di 8,3 milioni di euro per la missione della Guardia di finanza in Libia, anch'esso configurato come limite di spesa, la relazione tecnica individua invece le diverse voci di costo che ne determinano l'entità. Rileva che dai dati forniti non si evincono, tuttavia, le ragioni alla base dello scostamento che si registra rispetto alle analoghe spese indicate per la medesima missione, e con riferimento alla stessa durata di tempo, autorizzate dal decreto-legge n. 102 del 2010, pari a circa 2 milioni di euro. In proposito, ritiene utile acquisire elementi di valutazione.
Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni in materia di personale, in particolare, al comma 3-bis introdotto dalle Commissioni di merito, osserva che lo stesso novella disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, intervenendo in particolare sulla disciplina del riconoscimento della causa di servizio e dei relativi indennizzi. Poiché la nuova formulazione appare estendere l'ambito applicativo della predetta disciplina in relazione sia alla tipologia delle infermità sia alle attività all'origine delle medesime, ritiene che andrebbero forniti idonei elementi per la quantificazione degli effetti finanziari della norma, nonché elementi in merito alla compatibilità della stessa con la relativa autorizzazione di spesa, non oggetto

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di modifiche, che resta confermata nell'importo originario e limitata al triennio 2008-2010; rileva che tali elementi appaiono necessari anche in considerazione della peculiarità delle pretese connesse al riconoscimento dell'indennizzo. Quanto al comma 3-ter, preso atto di quanto chiarito dal Governo, in occasione della precedente disposizione di proroga, ritiene comunque necessario acquisire elementi al fine chiarire se la norma sia compatibile con le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta del Genio militare, nonché al fine di escludere che per effetto delle medesime disposizioni possa determinarsi una dequalificazione della spesa. In merito al comma 3, riguardante le attività di pilotaggio remoto degli aeromobili APR, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che, in base alla norma, lo svolgimento delle predette attività non determina i presupposti per il riconoscimento di specifici emolumenti.
Non formula osservazioni in merito alle altre norme recate dall'articolo in esame, considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle stesse trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, ai quali rinvia.
Per quanto concerne l'articolo 8, recante la copertura finanziaria, segnala che le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007, come da ultimo rifinanziate, sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che, per l'esercizio finanziario 2011, il suddetto Fondo è stato rifinanziato, nella misura di 4,3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e, nella misura di 750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge di stabilità per il 2011. Rileva che le necessarie risorse risultano accantonate.
Per quanto concerne il fascicolo n. 1 di emendamenti trasmesso dall'Assemblea in data 25 gennaio 2011, osserva che su alcuni emendamenti occorre acquisire l'avviso del Governo. In merito alle proposte emendative Evangelisti 1.2, 2.7 e 2.16, Vernetti 4.30 e Di Stanislao 4.1, che modificano, compensativamente, le autorizzazioni di spesa relative agli interventi in Afghanistan, in Libia, alla cooperazione allo sviluppo, nell'area dei Balcani e del sud-est europeo, in Somalia, Libano, Albania e Sudan, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se gli interventi per i quali è prevista una riduzione della relativa autorizzazione di spesa possano essere comunque realizzati nell'ambito delle nuove disponibilità. Per quanto concerne gli emendamenti Tempestini 1.6 e Barbi 2.10, che prevedono l'incremento delle autorizzazioni di spesa relative agli interventi in Afghanistan e a quelli in materia di cooperazione allo sviluppo, rileva che al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011. Al riguardo, segnalando, in primo luogo, che la formulazione della copertura non appare conforme alla prassi vigente, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della stessa. Con riferimento all'emendamento Vernetti 4.31, che prevede l'introduzione di una nuova autorizzazione di spesa relativa alla missione UNMIS, alla relativa copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla missione in Libano. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista per il finanziamento della missione UNMIS e se l'intervento per il quale è prevista una riduzione della relativa autorizzazione di spesa possa essere comunque realizzato.

Il sottosegretario Luigi CASERO nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sottolinea che, in linea di principio, il Ministero dell'economia è contrario a disposizioni, come nel caso di quelle introdotte nel testo del decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente, che deroghino alle misure di riduzione della spesa pubblica previste nel

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decreto-legge n. 78 del 2010. Fa inoltre presente che, in merito alle questioni sollevate dal relatore, i Ministeri degli affari esteri e della difesa hanno predisposto due note, che pone a disposizione della Commissione, in cui si chiarisce, in particolare, la disponibilità delle risorse necessarie per le disposizioni richiamate.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, nel sottolineare come i rilievi contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata dal sottosegretario Casero riguardino prevalentemente questioni di ordine procedurale che possono essere, a suo avviso, superate, anche in considerazione dell'esigenza di garantire la sicurezza del personale impegnato in operazioni che mantengono un elevato grado di rischio, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3996-A, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
gli interventi di stabilizzazione previsti dall'articolo 2 comma 5, possono essere realizzati anche in presenza della riduzione di risorse prevista nel testo approvato dalle Commissioni di merito;
l'importo complessivo degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 17, pari a euro 80.506.000 è ripartito, nella misura di: 68.600.000 euro per contratti di trasporto aereo/marittimo, di 5.000.000 di euro per il contratto di assicurazione e di 6.906.000 euro per la realizzazione di infrastrutture;
l'importo complessivo degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 18, pari a euro 7.988.794, è ripartito, nella misura di: 6.378.204 euro per l'Afghanistan, di 1.200.000 euro per il Libano e di 410.590 euro per i Balcani;
la nuova formulazione degli articoli 603 e 1907 del Codice dell'ordinamento militare, sulla disciplina del riconoscimento della causa di servizio e dei relativi indennizzi prevista dall'articolo 5, comma 3-bis, non estende l'ambito applicativo della vigente disciplina, né in relazione alla tipologia delle infermità né con riguardo all'attività all'origine delle stesse;
la norma di cui all'articolo 5, comma 3-ter, è compatibile con le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta del Genio militare, e non da luogo ad una dequalificazione della spesa in quanto le proroghe dei contratti di lavoro previste potranno essere disposte solo nei limiti in cui le relative prestazioni lavorative saranno necessarie per l'esecuzione di interventi infrastrutturali programmati e autorizzati nell'ambito delle risorse a tal fine destinate;
rilevato che:
con riferimento all'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, è necessario prevedere una specifica copertura finanziaria per le spese relative alle indennità di missione ivi riconosciute, che, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni competenti, sono quantificabili in 30.000 euro per il primo semestre del 2011;
la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, e all'articolo 9, comma 28, del medesimo decreto, in materia di ricorso a personale non legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previste dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, e dall'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, non determinano oneri aggiuntivi, in quanto alle relative spese si provvederà nell'ambito delle risorse autorizzate dal provvedimento in esame;

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le deroghe previste dal comma 5-bis dell'articolo 3 in materia di affidamento di incarichi di consulenza e di stipula di contratti di collaborazione non incidono sui risparmi derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 e troveranno attuazione nell'ambito delle risorse autorizzate dal provvedimento in esame;
le disposizioni del comma 5-quater dell'articolo 3 sono analoghe ad altre in materia di conservazione dei residui contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e, in parte, coincidono con quanto già previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010;
con riferimento all'articolo 3, comma 5-quinquies, è necessario precisare che alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate da tale disposizione;
le disposizioni dell'articolo 3, comma 7-bis, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la nuova organizzazione dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo non comporta direttamente un incremento delle dotazioni organiche;
ritenuto, in via generale, che, in considerazione delle eccezionali condizioni di impiego, dei profili di sicurezza e dei rischi ai quali è esposto il personale che partecipa alle missioni di pace, devono ritenersi ammissibili deroghe alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volte al contenimento della spesa pubblica, al fine di tutelare al massimo grado l'incolumità e la vita del predetto personale e di assicurare lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo e di carattere umanitario che costituiscono parte integrante e qualificante delle missioni in questione;
esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: inviato in missione aggiungere le seguenti: nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011;
conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole:, da corrispondere mediante l'ordinaria dotazione di bilancio di cui alla Tabella 6 della legge 13 dicembre 2010, n. 221;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal secondo periodo, pari a 30.000 euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

All'articolo 2, comma 11-bis, secondo periodo, dopo le parole: stanziamento aggiungere le seguenti: del fondo speciale di parte corrente.

All'articolo 3, comma 5-quinquies, dopo le parole: 3 agosto 2010, n. 126, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse ivi previste,

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.6, 2.7, 2.10, 2.16, 4.1, 4.30 e 4.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

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Il sottosegretario Luigi CASERO si rimette alla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene condivisibile la proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come essa, pur prendendo atto di quanto rappresentato dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, salvaguardi sostanzialmente il lavoro svolto dalle Commissioni riunite III e IV, che - diversamente da quanto accaduto in precedenti circostanze - hanno elaborato un testo sostenibile sotto il profilo finanziario.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come Italia dei Valori si sia espressa in modo chiaro per il ritiro delle nostre truppe dall'Afghanistan, in quanto la presenza dei nostri militari in quel teatro di operazioni non appare più sostenibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.30.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, avverte di avere depositato la risoluzione a sua firma 7-00431, che è stata pubblicata in allegato al resoconto dell'Assemblea della seduta di ieri. Chiede ai colleghi di fare pervenire eventuali proposte di integrazione alla medesima in vista della sua discussione ed approvazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che eventuali osservazioni e proposte di integrazioni alla risoluzione presentata dall'onorevole Toccafondi dovranno pervenire alla presidenza entro le ore 19 di domani, mercoledì 26 gennaio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2011.

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente preliminarmente che, contrariamente a quanto si è sostenuto da più parti, non si sta procedendo ad una ulteriore riscrittura del testo dello schema di decreto legislativo in esame, in quanto in questa fase ci si limiterà all'esame della proposta di parere presentata dal relatore di maggioranza, onorevole La Loggia, nell'ambito della Commissione parlamentare

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per l'attuazione del federalismo fiscale e delle proposte emendative presentate con riferimento a tale proposta. In questo contesto, saranno inoltre valutati gli elementi e le proposte di modifica e di integrazione che emergeranno dagli incontri che si sono svolti e si svolgeranno nei prossimi giorni con l'ANCI. A quest'ultimo riguardo, sottolinea come i temi posti dal documento approvato dall'ufficio di Presidenza dell'ANCI nella riunione del 20 gennaio 2011 siano stati considerati attentamente nell'esame del provvedimento e, qualora non siano già stati recepiti, siano comunque in via di recepimento. In primo luogo fa presente che è stata senza dubbio esaudita la richiesta di una ulteriore fase di interlocuzione con il Governo e con il Parlamento, mentre non è stata recepita la richiesta di convocare una Conferenza unificata straordinaria per discutere e modificare gli aspetti del provvedimento ritenuti non soddisfacenti. Nel segnalare che la legge n. 42 del 2009 non prevede una procedura volta ad acquisire un nuovo parere della Conferenza unificata, segnala tuttavia che un dibattito sul contenuto dello schema in esame e su eventuali modifiche potrebbe comunque avere luogo nell'ambito della Conferenza Stato - città e autonomie locali che si terrà il prossimo 27 gennaio. Nell'evidenziare che l'ANCI ha inoltre richiesto una migliore valutazione dell'impatto del decreto sulla finanza pubblica e sulla finanza territoriale, fa presente che - oltre alla relazione tecnica riferita alla proposta di parere del relatore di maggioranza - si stanno in questa fase valutando in modo puntuale gli effetti delle disposizioni relative alla compartecipazione all'IRPEF. Per quanto attiene alle integrazioni richieste dall'ANCI, rappresenta in primo luogo che si sta studiando la possibilità di sbloccare da subito il potere di modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. Quanto al rafforzamento del principio di territorialità dell'imposta, fa presente che nell'ambito del decreto sarà definita l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF e ai proventi derivanti dalla cedolare secca sugli affitti e l'aliquota di equilibrio dell'IMU sul possesso, senza prevedere il rinvio ad ulteriori atti normativi. Per quanto attiene alla tassa di soggiorno, osserva che essa dovrà comunque necessariamente mantenere la forma di una tassa di scopo, come richiesto dalla legge n. 42 del 2009, e quindi i relativi proventi dovranno essere destinati non tanto alla spesa corrente degli enti territoriali interessati, ma a specifici interventi. Segnala, altresì, che - con riferimento alla richiesta di un quadro più dettagliato del fondo perequativo e delle sue modalità di finanziamento - si è innanzitutto previsto una minore ampiezza temporale e dimensionale della disciplina transitoria. Osserva, inoltre, che - contrariamente a quanto a volte si afferma sulla stampa - il sistema previsto assicura un'adeguata perequazione a carattere verticale, che assumerà come riferimento i fabbisogni standard. Nell'assicurare che verranno svolti i necessari approfondimenti sulla base imponibile e sul gettito dell'IMUP, segnala altresì che non è possibile affrontare in questa sede le tematiche connesse alla disciplina della TARSU e della TIA, ma comunque si intende porre già in questo decreto alcuni paletti da rispettare in sede di definizione della nuova normativa in materia. Per quanto attiene alla richiesta di forme di sostegno alle forme associative tra comuni, ritiene che nell'attuazione della delega non possa non tenersi conto della circostanza che il decreto-legge n. 78 del 2010 ha reso obbligatorio per i comuni di minori dimensioni il ricorso all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e che disposizioni attuative di tale normativa sono state di recente adottate dal Ministro dell'interno. Per quanto attiene ai tempi dell'esame dello schema, fa presente che l'eventuale integrazione della proposta di parere sarà accompagnata da una nuova relazione tecnica, acquisita la quale la Commissione bilancio disporrà di tutti gli elementi necessari ai fini dell'espressione del proprio parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che è stata depositata agli atti della Commissione la relazione tecnica relativa

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al testo come risulterebbe a seguito delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Fa presente che nel caso di ulteriori modifiche, sarebbe necessario un aggiornamento della medesima e ritiene che la Commissione potrà, alla luce di quanto affermato dal Ministro Calderoli, proseguire l'esame del testo la prossima settimana.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che l'Italia dei Valori ha votato a favore della legge n. 42 del 2009 essenzialmente per tre ragioni: in primo luogo per garantire una reale autonomia degli enti locali, in secondo luogo per la prospettata riduzione della pressione fiscale e quindi per realizzare un maggiore e più immediato controllo delle scelte degli amministratori locali da parte dei cittadini elettori. Ritiene che tali ragioni, alla base dell'atteggiamento favorevole dell'Italia dei Valori sulla legge di delega, non si riscontrino nel testo all'esame della Commissione. Rileva in particolare che l'autonomia comunale è limitata, sostanzialmente, alla tassa di soggiorno, mentre si prevede una centralizzazione delle altre aliquote. Osserva inoltre che il sistema delineato, incentrato sulla tassazione delle seconde case, finirà per riguardare soggetti non residenti nel comune e quindi non garantirà l'auspicato controllo degli elettori sull'amministrazione locale. Ritiene inoltre sbagliata l'introduzione di una tassa di soggiorno, che avrà, a suo avviso, l'effetto di deprimere il turismo, che dovrebbe essere considerato una risorsa strategica su cui puntare per favorire la ripresa economica. Evidenzia quindi che il testo proposto comporterà anche un aumento della pressione fiscale, come emergerebbe anche dalla relazione tecnica. Per tali ragioni, avverte che non vi potrà essere un voto favorevole dell'Italia dei Valori in assenza di modificazioni al testo. Sottolinea, inoltre, come occorra fare attenzione ad evitare di introdurre una nuova definizione per di abitazione principale rispetto a quelle in vigore con riferimento alla detrazione per gli interessi passivi ed alle imposte sui trasferimenti immobiliari. Chiede quindi al Governo di svolgere un ulteriore approfondimento.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine alle stime contenute nella relazione tecnica con riferimento al gettito della cosiddetta cedolare secca sulle locazioni. In proposito, osserva infatti che la relazione richiama i dati contenuti nella pubblicazione «Gli immobili in Italia» predisposta dal Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia del territorio, secondo i quali, su un totale di 30 milioni di immobili, solo 2,7 milioni di abitazioni risultano locate mentre 4,2 milioni di abitazioni risultano a disposizione dei proprietari. In proposito, segnala tuttavia che molte delle abitazioni a disposizione site nei piccoli centri non sono oggetto di contratti di locazione non denunciati, ma sono effettivamente nella disponibilità dei proprietari, residenti altrove, che le utilizzano come seconde case. Ritiene, pertanto, che debba verificarsi se sia tenuto conto di questa peculiarità nelle stime relative all'emersione formulate dalla relazione tecnica, che ipotizza una emersione della base imponibile rispetto agli immobili tenuti a disposizione pari al 15 per cento nel primo anno, al 25 per cento nel secondo anno e al 35 per cento nei due anni successivi. A suo avviso, infatti, se può ipotizzarsi un forte fenomeno elusivo con riferimento agli immobili che risultano a disposizione nei comuni a maggiore tensione abitativa, non altrettanto può dirsi per gli immobili siti nei piccoli centri. Ritiene, quindi, assolutamente imprescindibile un approfondimento in proposito, in quanto le maggiori entrate derivanti dall'emersione della base imponibile garantiscono l'equilibrio finanziario del provvedimento.

Marco CAUSI (PD) ritiene che le modifiche prospettate al testo originariamente depositato in Commissione, non siano sufficienti al fine di fare mutare l'atteggiamento, già illustrato in altre sedute, del Partito Democratico. Osserva che

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la relazione tecnica non fornisce un'analisi esaustiva in merito a diverse questioni. In particolare, rileva come manchino i quadri generali, peraltro presenti nella precedente relazione tecnica, i dati relativi alla compartecipazione al gettito IRPEF, sui cui in linea di principio, esprime un avviso favorevole, in ragione della necessità di evitare eccessive sperequazioni territoriali, malgrado non ritenga sufficientemente chiaro se le compensazioni vengano garantite a ciascun comune. Ritiene altresì non chiarito il rapporto con il fondo perequativo. Rileva quindi come manchi nella relazione tecnica una corretta quantificazione dei trasferimenti soppressi e dell'ammontare delle entrate comunali derivati dalle nuove imposte. Chiede quindi al Governo di confermare se vi sia una piena compensazione per gli enti locali. Ritiene inoltre non pienamente convincente la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 6, formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, di cui condivide la preoccupazione sottostante e fa presente che si richiederebbe la fissazione dell'aliquota di equilibrio per la cedolare secca. Osserva quindi come manchi una misura di compensazione tra gli effetti della cedolare secca sugli affitti e la corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Evidenzia come manchino i dati relativi all'impatto del provvedimento sui singoli enti. Ricorda che, in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il suo gruppo ha proposto un parere alternativo. Osserva quindi che occorrerebbe devolvere ai comuni per intero almeno un tributo, come potrebbe essere, a suo avviso, la cedolare secca.

Francesco BOCCIA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Causi, sottolinea l'esigenza di acquisire dal Governo precise indicazioni in ordine alla portata delle disposizioni degli articoli 4 e 5 dello schema. Osserva, infatti, che la compensatività dell'introduzione dell'imposta municipale propria rispetto al gettito delle imposte sostituite non è attualmente verificabile, in quanto essa potrà valutarsi solo a seguito della fissazione da parte della legge di stabilità della relativa aliquota. Ritiene, pertanto, che l'individuazione dell'aliquota di equilibrio costituisca una condizione essenziale per l'esame del testo dello schema, dal momento che si tratta di un elemento fondamentale per la valutazione del suo impatto finanziario. Segnala, altresì, che specifiche proposte, volte ad introdurre maggiore chiarezza nel testo del provvedimento sono contenute nella proposta di parere presentata presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dal relatore di minoranza, senatore Barbolini.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ritiene interessante lo spunto fornito dall'onorevole Nannicini in ordine alla localizzazione degli immobili fantasma. In proposito, rileva che occorre tenere conto delle dimensioni degli enti in cui tali immobili sono allocati. Fa quindi presente che le osservazioni svolte dall'onorevole Causi saranno trasmesse al Ministero dell'economia per svolgere ulteriori approfondimenti. Con riferimento alla compartecipazione al gettito IRPEF, rileva che, pur in mancanza di uno studio analitico dell'impatto su ciascun comune, difficilmente realizzabile in pochi giorni, saranno forniti ulteriori dati, confermando comunque la volontà del Governo di mettere in chiaro l'aliquota di equilibrio delle nuove imposte. Precisa che, malgrado vi fosse l'intenzione di concedere la totalità del gettito derivante dalla cedolare secca, a fronte della soppressione della compartecipazione al 30 per cento delle imposte sui trasferimenti immobiliari, tale strada non è stata percorsa in ragione dell'opportunità di studiare meglio gli effetti della nuova cedolare secca, evitando sperequazioni tra i diversi comuni. In linea di principio, evidenzia come sia opportuno trasferire agli enti locali il comparto della tassazione relativa agli immobili. Con riferimento ai rilievi formulati dall'onorevole Borghesi, ritiene che occorra distinguere l'autonomia finanziaria da quella impositiva e che il Governo non intende favorire un

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aumento della pressione fiscale. Sottolinea come la riforma del passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard comporterà una riduzione delle spese e quindi una riduzione della pressione fiscale. Sottolinea inoltre come sarà rimessa all'autonomia comunale la determinazione delle aliquote nell'ambito dei limiti fissati a livello statale e come l'IMU sulle abitazioni secondarie sarà caratterizzata dalla massima flessibilità di applicazione rimessa all'autonomia comunale. Con riferimento alla tassa di soggiorno, evidenzia come essa avrà una natura essenzialmente di tassa di scopo con la quale non si potrà finanziare la spesa corrente e comunque sarà rimessa all'autonomia dei comuni. Osserva infine come dalle misure proposte nel testo all'esame della Commissione deriverà un significativo aumento dei volumi finanziari rimessi all'autonomia comunale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato per giovedì 27 dicembre alle ore 18, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3996-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 2.50 e 5.50 delle Commissioni.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, fa presente che l'emendamento 2.50 delle Commissioni riprende sostanzialmente il contenuto di una delle condizioni formulate con riferimento al testo, introducendo tuttavia una integrazione di carattere formale, volta a coordinare la clausola di copertura finale contenuta nell'articolo 8 con le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 6. Ritiene, quindi, che la proposta emendativa non presenti profili finanziari problematici. Segnala, poi, che l'emendamento 5.50 delle Commissioni è volto a

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consentire il riconoscimento della posizione di aspettativa per stato di prigionia a causa dell'impegno in missioni internazionali anche per eventi antecedenti all'anno 1998, verificatesi a decorrere dal 1o gennaio 1982. In proposito, segnala che l'emendamento è volto a sanare un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei militari che si sono trovati in situazioni di prigionia nel periodo considerato dalla proposta emendativa, con particolare riferimento ai due ufficiali dell'aeronautica militare catturati durante la missione «Desert storm» in Iraq nel gennaio 1991. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interessati, durante il periodo di prigionia, hanno, comunque, già percepito il trattamento economico spettante.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che le proposte emendative non presentino profili finanziari critici.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative 2.50 e 5.50, riferite al disegno di legge C. 3996-A, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

NULLA OSTA».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.