CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
C. 841 Fallica e abb.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, fa presente che le proposte di legge in esame sono finalizzate a ridurre il numero degli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni e che, a tal fine, si prevede l'introduzione della patente nautica a punti, già sperimentata con importanti e positivi risultati nella circolazione stradale. Nell'illustrare brevemente il contenuto delle due proposte, osserva che la proposta di legge C. 841 riproduce il testo della proposta C. 1579, che la Commissione trasporti aveva esaminato nel corso della precedente legislatura, senza peraltro concluderne l'iter di approvazione. In particolare l'articolo 1, comma 1, istituisce la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, prevedendo che ad essa sia attribuito un punteggio di venti punti, che può subire decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dal decreto legislativo da adottarsi in attuazione della delega prevista dal successivo articolo 4. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. Il comma 2 dispone che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio deve informare - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata - il personale impiegato presso la banca dati. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria

Pag. 75

o siano conclusi i procedimenti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il comma 3 prevede che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi del successivo articolo 2 e che ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal successivo articolo 2, comma 3. Il comma 4 prevede che la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti consente di riacquistare sei punti; con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti verranno stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. Il comma 5 prevede la riattribuzione del punteggio completo iniziale entro il limite di venti punti - salvo il caso di perdita totale del punteggio - nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non violi alcuna norma di comportamento da cui derivi una decurtazione del punteggio. Il comma 6 prevede che, a seguito della perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica debba sottoporsi all'esame di idoneità tecnica e che a tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su comunicazione del personale della banca dati, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione dal competente ufficio del Ministero dei trasporti, la patente viene sospesa, con atto definitivo, a tempo indeterminato.
L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica, ai fini della tutela della sicurezza in mare. Nella banca dati, le cui modalità di costituzione e aggiornamento periodico verranno stabilite da un regolamento del Ministero, vengono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. L'articolo 3, comma 1, istituisce il patentino nautico a punti per la guida dei natanti che non rientrano fra quelli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente. Esso viene conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti. Con decreti del Ministero dei trasporti dovrà essere disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti. L'articolo 4 infine delega il Governo ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati; prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.
L'abbinata proposta C. 3644 ha un contenuto in larga parte corrispondente a quello della C. 841, salve alcune specifiche differenze. L'articolo 1, al comma 1, specifica le finalità dell'iniziativa, volte a ridurre le violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e gli incidenti che ne possono derivare. Il comma 2 dello stesso articolo 1 istituisce la patente nautica

Pag. 76

a punti, mentre l'articolo 2 reca una disciplina che risulta analoga a quella della proposta di legge A.C. 841. Al comma 5, si pone un termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai fini dei corsi di aggiornamento, reca i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi stessi. L'articolo 2, comma 1, istituisce, oltre alla banca dati dei natanti, un archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, previsione non presente nella proposta di legge C. 841. Nell'archivio vengono riportati i dati relativi agli incidenti e di violazione delle norme che comportano decurtazione del punteggio della patente. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della banca dati, specificati dal comma 2, sono previsti, oltre agli elementi relativi allo stato giuridico del costruttore, del mandatario e del conducente, anche i dati relativi al proprietario, ovvero dell'utilizzatore a seguito di leasing o di usufrutto. L'articolo 4 istituisce una patente nautica a punti per la guida di particolari tipi di natanti, con propulsione a motore, laddove, come sopra accennato, l'articolo 3 della proposta di legge C. 841 istituisce il patentino nautico per tutti i natanti non compresi nella previsione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005. La perdita totale del punteggio comporta la sospensione della patente fino al superamento di un nuovo esame di idoneità. La mancanza per due anni di violazioni di norme che determinano decurtazioni consente al termine di tale periodo di riacquisire due punti; il limite massimo di punti accreditabili è fissato a dieci. L'articolo 5 infine reca una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per definire le sanzioni connesse alle violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente a punti. I principi direttivi coincidono con quelli, sopra illustrati, previsti dalla proposta di legge C. 841. Osserva che viene peraltro aggiunto un ulteriore principio direttivo, con la previsione del rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti i quali svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, che deve essere collegato al meccanismo di decurtazione di punti previsto per la patente nautica, prevedendone nei casi più gravi la sospensione o il ritiro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nell'apprezzare l'approfondimento compiuto dal relatore, osserva che la proposta di legge in oggetto tratta di un argomento di assoluta rilevanza, come dimostrano anche i numerosi incidenti che si verificano in mare nella stagione estiva, sul quale è opportuno e urgente avviare un dibattito parlamentare. Ritenendo necessario svolgere un'attenta istruttoria delle proposte di legge in esame, si riserva quindi di intervenire in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
C. 3681 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2010.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 9 dicembre scorso il relatore, onorevole Toto, ha svolto la relazione illustrativa e il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che si tratta di un tema di grande rilievo, che riveste particolare importanza nell'ambito del Piano della logistica

Pag. 77

elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, come peraltro già ha avuto occasione di sottolineare durante la sua audizione, recentemente avviata dalla Commissione trasporti, in merito ai contenuti del Piano stesso.
Giudicando opportuno un adeguato approfondimento delle proposte sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
C. 2510 Antonino Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2010.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso il relatore, onorevole Garofalo, ha svolto la relazione illustrativa e il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, essendo in corso incontri tra Governo e Regioni che stanno dando importanti risultati sul tema oggetto del provvedimento, ritiene opportuno intervenire in una successiva seduta, anche alla luce degli esiti dei citati incontri.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.