CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 3909 - B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto - legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Passando ad esaminare il testo del decreto - legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame

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in prima lettura alla Camera e, quindi, durante l'esame al Senato, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge elimina dall'elenco delle discariche autorizzate dall'articolo 9, comma 1, del decreto - legge n. 90 del 2008, i siti di località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV); località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA); località torrione (Cava Mastroianni); località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA).
Il comma 2 consente al Presidente della regione Campania, sentiti le Province e gli enti locali interessati, di nominare, per la durata massima di 12 mesi, commissari straordinari, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o smaltimento rifiuti nella regione Campania destinati al recupero e alla produzione di energia elettrica mediante trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia.
I commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono all'individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ed all'individuazione delle aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Tali commissari sono individuati tra il personale della carriera prefettizia, fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato, ovvero tra i professori universitari ordinari con specifica esperienza nell'impiantistica del trattamento dei rifiuti e competenze tecnico-giuridiche.
La disposizione prevede, inoltre, che il commissario straordinario individuato tra il personale prefettizio provveda ad individuare ulteriori siti da destinare a discarica. Al fine di procedere alla valutazione relativa all'apertura di discariche i commissari straordinari convocano la conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro 15 giorni: in caso di mancata espressione del predetto parere entro il tale termine, ovvero in caso di parere negativo della conferenza, il Consiglio dei ministri si esprime in merito entro i successivi 7 giorni.
La disposizione prevede l'applicazione delle disposizioni derogatorie ed acceleratorie in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) recate dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, a tale fine, che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio delegato all'emergenza rifiuti in Campania. Il comma prevede altresì il dimezzamento dei termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta.
Viene infine disposto che i commissari si avvalgono, per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma in esame, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Presidente della Regione Campania ovvero i Commissari straordinari provvedano ad individuare le aree occorrenti per garantire la realizzazione, nella regione, di impianti destinati al recupero, alla produzione ed alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti. A tal fine le predette autorità assumono la funzione di amministrazione aggiudicatrice, si attribuiscono al Presidente della Regione le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato con delega per l'emergenza rifiuti, si consente allo stesso Presidente di costituire una struttura di supporto composta da 5 esperti del settore, e si riducono alla metà i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, certificazioni e nulla osta.
Il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 6-ter del già citato decreto-legge n. 90, finalizzate a consentire l'utilizzo della «frazione organica stabilizzata» (FOS) prodotta dagli impianti di selezione, trattamento e termovalorizzazione dei rifiuti.

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In particolare, tali modifiche aggiungono, tra i rifiuti lavorati da tali impianti, anche il «compost fuori specifica», cioè la FOS prodotta, in seguito all'introduzione di nuovi processi di trattamento, dagli impianti ed introducono la possibilità di impiegare la FOS, previa autorizzazione regionale, quale materiale di ricomposizione ambientale per copertura e risagomatura di cave abbandonate e dimesse e di discariche chiuse ed esaurite e di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.
Il comma precisa che le predette novelle si sono rese necessarie in considerazione degli interventi tecnici, praticati presso gli impianti citati, volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti.
Il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 90, che autorizza, presso gli impianti di trattamento, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, al fine di ridurre il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati.
Il comma 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 195 del 2009, provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, alcune funzioni, in precedenza attribuite ad Asia S.p.A.: assicurare la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli; gestire gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino.
Al trasferimento di funzioni corrisponde il trasferimento, alla società provinciale, degli introiti derivanti dalle relative tariffe (in precedenza incamerati da Asia S.p.A.).
Il comma 6 integra il disposto del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 195, al fine di introdurre speciali misure sanzionatorie per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata: in tali casi viene previsto che il Prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di 3 mesi, decorso inutilmente il quale il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.
Il comma 7 prevede il ricorso ad apposito accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni, nel caso di non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione. Tale accordo è promosso dal Governo, nell'ambito di una seduta della Conferenza Stato-Regioni appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione.
Il comma 7-bis, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che, fino al superamento dell'attuale situazione di criticità, e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti, il Presidente della Regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad adottare le misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti.
In connessione con tale previsione, il comma 7-ter, anch'esso introdotto dal Senato, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2011, si applica la disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, il quale prevede specifiche norme sanzionatorie per un'articolata serie di fattispecie, relative sostanzialmente: all'abbandono, incendio o immissione nelle acque di rifiuti; all'abusivo esercizio di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti; alla realizzazione o gestione non autorizzata di discariche; alla miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, modifica alcuni aspetti dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, in materia di competenze circa i servizi di gestione integrata dei rifiuti.

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In particolare, la lettera a) prolunga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il periodo transitorio entro il quale le attività di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti continuano ad essere effettuate dai comuni secondo le modalità e procedure precedenti all'entrata in vigore del già citato decreto-legge n. 195 (il quale ha previsto il subentro delle provincie, anche mediante società partecipate, nei contratti con privati per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti).
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere b), c) e d).
La lettera b) proroga a tutto il 2011 la previsione di cui al comma 5-bis del sopra richiamato articolo 11 del decreto-legge n. 195, in base alla quale, nella regione Campania, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la Tariffa di igiene ambientale (TIA) sono calcolate dai comuni in base a due distinti costi: uno, elaborato dalle province, relativo agli oneri sostenuti dalle province stesse per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, ed un altro, elaborato dai comuni, relativo agli oneri da questi sostenuti per le attività di raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento e recupero dei rifiuti in regime di raccolta differenziata. Sulla base di tali costi i comuni determinano gli importi dovuti dai contribuenti per garantire la copertura integrale dei costi per il complessivo ciclo dei rifiuti.
La lettera c) proroga a tutto il 2011 la previsione di cui al comma 5-ter dell'articolo 11, la quale stabilisce che i soggetti incaricati della riscossione della TARSU e della TIA emettono un unico titolo di pagamento relativo ai distinti importi dovuti alla province ed ai comuni, i quali sono riversati su rispettivi conti dedicati entro i successivi 20 giorni e possono essere destinati solo a coprire gli oneri del ciclo dei rifiuti.
La lettera d) proroga dal 1o gennaio 2011 al 1o gennaio 2012 il termine, di cui al comma 5-quater dell'articolo 11, a partire dal quale, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei concessionari della riscossione delle entrate locali, fermo restando che i soggetti affidatari di tali attività con riferimento a TARSU e TIA continuano a svolgere tale attività fino alla scadenza del relativo contratto.
L'articolo 2 reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti.
In particolare, il comma 1 proroga l'applicazione, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche.
Il comma 2 prevede, a decorrere dal 27 novembre 2010, la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale.
L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.
Il comma 1, al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, autorizza la regione Campania a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione - annualità 2007/2013 - necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra le quali: la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti; l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale.
Il comma 2 sostituisce il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2008, destinando un ammontare massimo di 282 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

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(FAS) assegnate alla regione Campania dalla delibera CIPE n. 1/2009, per interventi di compensazione ambientale e di bonifica indicati nell'Accordo di programma, sottoscritto l'8 aprile 2009, relativo ad iniziative di compensazione ambientale e bonifica.
Per quanto riguarda invece le modifiche apportate dal Senato che assumono rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2-bis dell'articolo 3, il quale prevede che l'importo delle garanzie finanziarie richieste per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, sia ridotto del 50 per cento, nel caso in cui l'impresa di gestione sia registrata nel sistema comunitario di ecogestione e audit «EMAS», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, e sia ridotto del 40 per cento, qualora l'impresa sia in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Considerato che il provvedimento non presenta aspetti problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il decreto-legge n. 196 del 2010 non aiuti in alcun modo a risolvere la gravissima situazione dell'emergenza rifiuti in Campania, rilevando come si tratti del sesto, inutile provvedimento legislativo adottato in materia dal Governo Berlusconi dall'inizio della legislatura, ed osservando, inoltre, come l'assenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i Ministri firmatari del provvedimento costituisca una palese testimonianza della scarsa utilità ed efficacia del decreto stesso.
Rileva quindi come l'intervento legislativo si ponga in piena continuità con una politica ispirata a considerazioni meramente affaristiche, mirando esclusivamente a consentire che si mettano le mani sui termovalorizzatori, e omettendo di introdurre misure attuali ed efficaci in grado di riportare la città di Napoli e la regione Campania a quelle condizioni di normalità che devono caratterizzare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in un Paese civilizzato.
In tale contesto considera riprovevole che i cittadini delle province di Napoli e Caserta, i quali continuano a subire notevoli danni, anche sotto il profilo della qualità della vita, a causa della permanenza nelle strade di ingentissime quantità di rifiuti, siano gli unici a dover pagare per il malgoverno, negli anni passati, di Bassolino e, oggi, di Berlusconi e del gruppo di interessi che a quest'ultimo fa capo.
Esprime pertanto la valutazione negativa del proprio gruppo su un provvedimento che giudica inutile e dannoso, preannunciando pertanto voto contrario sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011 - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Atto n. 312.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata

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ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312).
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/44/CE, essa modifica la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, e la direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Con riferimento alle modifiche apportate alla direttiva 98/26/CE, con la quale è stato costituito un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del netting - ovvero delle operazioni di compensazione, tra due parti, dei crediti e degli impegni risultanti dallo stesso genere di attività - e che tutela l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, esse sono state giudicate necessarie dagli organismi europei alla luce di alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e, soprattutto, nell'ottica di chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate. Il principale fattore di cambiamento è stato individuato nella progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, all'epoca dell'elaborazione della direttiva 98/26/CE, operavano invece su base in prevalenza nazionale e indipendente.
Per quanto riguarda invece le modificazioni alla direttiva 2002/47/CE, con la quale è stato creato un quadro giuridico uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie ed è stata abolita la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia, tali modifiche si inseriscono nell'alveo delle determinazioni della Banca Centrale europea, la quale ha deciso di introdurre tra le tipologie di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema anche i crediti, con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Di conseguenza, la BCE ha raccomandato un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE, al fine di massimizzare l'impatto economico derivante dall'uso dei crediti e ampliare il pool di garanzie disponibili.
In particolare, l'articolo 1 della direttiva 2009/44/CE novella alcune definizioni contenute nella direttiva 98/26/CE rilevanti ai fini del funzionamento delle norme sui sistemi interoperabili, volte a ridefinirne l'applicazione oggettiva e soggettiva. In tale ambito, si stabilisce che il conto di regolamento è inteso come «conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema». La nozione di «garanzia» è inoltre allargata a numerose forme di garanzia finanziaria, nonché «alle operazioni pronti contro termine o contratti simili». Si prevede, altresì, che la nozione di «giorno lavorativo» deve comprendere sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema.
Vengono altresì introdotte le definizioni di «sistemi interoperabili», costituiti da due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi e di «operatore del sistema», indicato come il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema.
Il medesimo articolo 1 fissa inoltre le condizioni di vincolatività e opponibilità a terzi degli ordini di trasferimento e del netting in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante; impone ai sistemi interoperabili di stabilire nelle proprie regole il momento di immissione nel sistema, con finalità di coordinamento.
Sono altresì modificate la disciplina delle procedure di insolvenza sul funzionamento

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dei sistemi di pagamento, di cui agli articoli 7 e 9 della direttiva 98/26/CE, Permane la disposizione secondo cui agli Stati membri è lasciata la designazione dei sistemi e degli operatori da includere nell'ambito della disciplina europea, precisando altresì l'operatività delle nuove norme.
L'articolo 2 reca le modifiche alla direttiva 2002/47/CE: in particolare, sono aggiornate le definizioni recate dalla direttiva 98/26/CE, alla luce della normativa nel frattempo intervenuta in materia finanziaria e creditizia; inoltre, con una modifica all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si prevede che la garanzia finanziaria possa essere fornita anche tramite crediti, e non più solo in contanti o a mezzo di strumenti finanziari.
Al fine di limitare gli oneri amministrativi, viene altresì imposto agli Stati membri, attraverso una modifica all'articolo 3 della direttiva 2002/47/CE, di non prescrivere particolari oneri formali per la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l'ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria, salvo l'obbligo di prescrivere l'esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi.
Ai sensi dell'articolo 3 il termine di recepimento della direttiva è il 30 dicembre 2010, l'articolo 4 ne fissa l'entrata in vigore al 30 giugno 2009, mentre l'articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva stessa.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 5 articoli, rileva, innanzitutto, come esso sia stato predisposto ai sensi degli specifici principi e criteri direttivi di delega recati dall'articolo 23 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2009/14/CE.
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo novella alcuni articoli del decreto legislativo n. 210 del 2001, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
In particolare, il comma 1 modifica una serie di definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, tra cui quelle di «ente», «garanzia», «ordine di trasferimento», «partecipante», «partecipante indiretto» e «sistema».
La disposizione introduce inoltre, alle nuove lettere w-bis), w-ter) e w-quater) del predetto articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 210 del 2001, le definizioni di «giorno lavorativo» «sistemi interoperabili» ed «operatore del sistema».
Il comma 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 210, riguardante la definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, che, in caso di ordini di trasferimento immessi nel sistema dopo l'apertura di una procedura di insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, spetta all'operatore del sistema l'onere di provare di non essere a conoscenza di tale apertura ai fini della definitività degli ordini stessi. Inoltre, si specifica che tale previsione vale anche qualora la procedura di insolvenza sia aperta nei confronti di un partecipante al sistema di pagamento o a un sistema interoperabile o nei confronti di un operatore di sistema che non sia partecipante.
Si prevede altresì, integrando il comma 2 del medesimo articolo 2, che, per i sistemi interoperabili, il momento in cui un ordine di trasferimento è inserito nel sistema è stabilito in termini tali da assicurare, ove possibile, il coordinamento con quanto previsto da tutti i sistemi interoperabili, senza che ciò comporti influenze tra le rispettive regole interne dei diversi sistemi
Il comma 3 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 210, concernente la decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini di trasferimento, prevedendo che ogni sistema interoperabile italiano definisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo da assicurare il coordinamento,

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nella misura del possibile, delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati in materia.
Il comma 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 210, relativo all'adempimento degli obblighi nei confronti del sistema da parte del soggetto insolvente, al fine di estendere l'applicabilità delle previsioni ivi contenute (utilizzo, da parte dell'agente di regolamento, dei fondi, degli strumenti disponibili sul conto di regolamento intestato all'insolvente e delle linee di credito aperte a favore dello stesso insolvente, al fine di adempiere gli obblighi di quest'ultimo nei confronti del sistema), oltre che al partecipante, anche all'operatore del sistema di un sistema interoperabile.
Il comma 5 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 210, concernente la realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza, ampliando, al comma 1, anche ai sistemi interoperabili, ed ai relativi operatori di sistema, nonché a qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le ipotesi (attualmente riferite ai partecipanti ad un sistema di pagamento, ai partecipanti che eseguono ordini di trasferimento per conto di intermediari e alle controparti di banche centrali) in cui le garanzie fornite prima dell'apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive con un sistema o banche centrali possa essere realizzata solo per garantire tali crediti.
Inoltre, si modifica il comma 6 del predetto articolo 8, al fine di prevedere che la previsioni secondo la quale nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la realizzazione della garanzia si riferisca ai partecipanti ad un sistema di pagamento, invece che al sistema stesso.
Il comma 6 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 210, concernente la designazione dei sistemi, anzitutto attribuendo alla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, il potere di designare, oltre che i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, i rispettivi operatori del sistema. Viene altresì attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di notificare alla Commissione europea i sistemi italiani designati e i rispettivi operatori del sistema; si attribuisce alla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, il potere di equiparare in determinati casi il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema.
Il comma 6 modifica inoltre l'articolo 11 del decreto legislativo n. 210, concernente le informazioni sulla partecipazione ai sistemi, prevedendo che la relativa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dei partecipanti sia realizzata da ciascun operatore di sistemi italiani (sostituendo così il precedente generico riferimento a «ciascun sistema italiano»).
In merito alla formulazione della disposizione, segnala come la modifica all'articolo 11 risulti inserita erroneamente alla lettera d) del comma 6, la cui alinea individua invece le novelle da apportare all'articolo 10 del decreto legislativo n. 210: sarebbe pertanto opportuno collocare la modifica in un comma separato.
Il comma 7 sostituisce l'allegato al decreto legislativo n. 210, al fine di aggiornare l'elenco dei sistemi designati per l'esecuzione di ordini di trasferimento.
L'articolo 2 dello schema reca una seria di modifiche al decreto legislativo n. 170 del 2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.
In dettaglio, il comma 1 reca una serie di modifiche alle definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2004, anzitutto inserendo tra le «attività finanziarie» anche i crediti, al fine comprendere tale fattispecie tra le attività oggetto dei contratti di garanzia finanziaria; viene aggiunta la nuova definizione di «crediti» ai fini dei contratti di garanzia finanziaria, individuati quali prestiti in denaro concessi dalle banche (comprese le banche centrali), dagli uffici postali e dalla Cassa depositi e prestiti, e sono aggiornati una serie di riferimenti alle norme comunitarie e viene precisato che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia si perfeziona con la consegna per iscritto di un atto al beneficiario con l'individuazione del credito.

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Il comma 2 modifica l'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 170, concernente l'ambito di applicazione del provvedimento, al fine di aggiornare al comma 1, lettera b), un riferimento normativo ivi contenuto e soprattutto al fine di prevedere, per i crediti oggetto del contratto di garanzia finanziaria, che la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia con l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia tra le parti.
Vengono altresì aggiunti, sempre all'articolo 2 del decreto legislativo n. 170, due nuovi commi 2-bis e 2-ter, diretti, rispettivamente, ad escludere dall'ambito applicativo del decreto i crediti per i quali il debitore è un consumatore, salvo i casi in cui il beneficiario o il datore della garanzia siano banche centrali o organismi bancari internazionali (comma 2-bis), e a consentire ai debitori dei crediti di rinunciare per iscritto ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori e a specifici diritti derivanti dalle norme sul segreto bancario (comma 2-ter).
Il comma 3 integra l'articolo 3 del decreto legislativo n. 170, relativo all'efficacia della garanzia finanziaria, inserendovi un nuovo comma 1-bis, volto a specificare i requisiti di efficacia della garanzia finanziaria nel caso di pegno o di cessione del credito.
Il comma 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 170, riguardante il potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno, al fine di escludere i crediti dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 5.
Il comma 5 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 170, concernente la legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale, al fine di aggiornarne i riferimenti normativi.
L'articolo 3 dello schema sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge n. 155 del 2008, al fine di stabilire che la disciplina recata dal comma 1 del predetto articolo 3 si applica ai contratti di garanzia finanziaria stipulati in favore della Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2011.
Al riguardo, ricorda che il comma 1 del già citato articolo 3 del decreto-legge n. 155 intende semplificare le modalità attraverso le quali la Banca d'Italia eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito in favore delle banche, al fine di soddisfarne le esigenze di liquidità. A tal fine, il comma stabilisce che tali garanzie si intendano prestate, sia nei confronti del debitore sia nei confronti dei terzi, all'atto di sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, derogando in tal modo ad una serie di disposizioni esplicitamente richiamate del codice civile e del decreto legislativo n. 170 del 2004.
L'articolo 4, comma 1, sostituisce integralmente l'articolo 72 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernente la disciplina delle insolvenze di mercato.
In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 72, oltre a confermare la previsione, attualmente recata dal comma 2 dell'articolo, secondo la quale la disciplina dell'insolvenza di mercato è affidata ad un regolamento della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, modifica la norma relativa alla dichiarazione d'insolvenza, stabilendo che essa sia dichiarata non più solo dalla CONSOB, ma d'intesa con la stessa Banca d'Italia.
Il nuovo comma 2 prevede che l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento di soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione o di soggetti che partecipano ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza, rinviando a tal fine alle definizioni di «procedura di risanamento» e di «procedura di liquidazione» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 170 del 2004.
Il nuovo comma 3 stabilisce che l'autorità giudiziaria o amministrativa la quale dispone l'apertura delle predette

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procedure di liquidazione o risanamento comunica alla CONSOB e alla Banca d'Italia tale provvedimento.
Ai sensi del nuovo comma 4, la liquidazione delle insolvenze può essere effettuata dalla società di gestione del mercato regolamentato di strumenti finanziari, per i contratti stipulati su tale mercato, ovvero dai gestori dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, per le operazioni da essi garantite, ovvero ancora dai gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione, per i contratti stipulati su tali sistemi, secondo la disciplina fissata con il regolamento di cui al comma 1.
Il nuovo comma 5 prevede che la società di gestione del mercato regolamentato di strumenti finanziari, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ed i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione possano prevedere clausole di close-out netting (vale a dire clausole in base alle quali, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, si prevede che le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, ovvero si prevede di calcolare il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e si determina la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti), per le operazioni di rispettiva competenza, stabilendo che tali clausole siano valide anche nel caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione nei confronti dell'insolvente.
In tale contesto, la disposizione rinvia alle definizioni di «clausola close-out netting», di «procedura di risanamento» e di «procedura di liquidazione» recate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 170 del 2004.
I nuovi commi 6 e 7, che riprendono il contenuto degli attuali commi 5 e 6 dell'articolo 72, prevedono, rispettivamente, che la procedura di liquidazione si concluda con il rilascio agli aventi diritto di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore, il quale costituisce titolo esecutivo, e che alla liquidazione delle insolvenze si applicano le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli.
Il comma 2 dell'articolo 4 abroga l'articolo 202 del TUF, in materia di liquidazione coattiva di borsa, il quale prevede l'applicazione di una procedura speciale per la liquidazione dei contratti stipulati dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate allo svolgimento dell'attività di negoziazione in conto proprio e per conto terzi, attribuendo alla CONSOB le relative competenze.
Tale abrogazione, oltre a soddisfare il criterio di delega di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge comunitaria 2009, è motivata dal fatto che, secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, la norma di cui all'articolo 202, oltre a non essere coerente con l'attuale assetto dei mercati e dei sistemi di post-trading, non è mai stata utilizzata dall'entrata in vigore del TUF.
L'articolo 5 reca le disposizioni transitorie concernenti l'efficacia delle nuove norme introdotte dallo schema di decreto legislativo.
In via generale, il comma 1 prevede che le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 si applichino dal 30 giugno 2011, mentre la novella di cui all'articolo 3 trova applicazione dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto. In tale contesto mentre il comma 2 specifica che i sistemi per l'esecuzione degli ordini di pagamento designati dalla Banca d'Italia prime di tale data non necessitano di essere nuovamente designati.
Il comma 3 prevede inoltre che agli ordini di trasferimento immessi in un sistema di trasferimento entro il 29 giugno 2011, ma regolati dopo tale data, si applica la nuova disciplina.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

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Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Atto n. 316.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2010/12/UE, essa modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, nonché la direttiva 2008/118/CE.
La direttiva è finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In particolare, le modifiche apportate dalla direttiva mirano a semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario, in particolare attraverso la sostituzione del concetto di «classe di prezzo più richiesta», utilizzato per quantificare l'accisa minima europea, con quello di «prezzo medio ponderato» di vendita al minuto.
Tale prezzo medio ponderato è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. Esso deve essere fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.
L'articolo 1, che modifica alla direttiva 92/79/CEE, riguarda principalmente il meccanismo di calcolo dell'accisa globale sulle sigarette, che viene calcolata sul prezzo medio ponderato di vendita al minuto; si stabiliscono inoltre limiti minimi percentuali ed assoluti all'ammontare dell'accisa globale (specifica più ad valorem, esclusa l'IVA), che è stabilita nella misura minima del 57 per cento del predetto prezzo medio ponderato, incrementato al 60 per cento a partire dal 1o gennaio 2014; allo stesso periodo l'accisa non potrà essere inferiore a 90 EUR per 1.000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. prevede una crescita progressiva dell'accisa globale (imposta specifica più imposta ad valorem, esclusa l'IVA).
Si stabilisce, inoltre, una deroga temporanea in favore della Francia, che può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica.
L'articolo 2, che modifica la direttiva 92/80/CEE, prescrive, analogamente a quanto previsto per le sigarette, un aumento progressivo dell'accisa globale sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, con scaglioni che culminano in un ammontare pari ad almeno il 50 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o ad almeno 60 EUR al chilogrammo, a partire dal 1o gennaio 2020.
Inoltre, si prevede che ogni quattro anni la Commissione europea presenti al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura delle accise stabilite dalla direttiva 2010/12/UE. La relazione della Commissione terrà conto del corretto funzionamento

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del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in generale.
L'articolo 3 della direttiva, attraverso alcune novelle alla direttiva 95/59/CE, modifica, ai fini dell'applicazione dell'accisa, le caratteristiche di peso e dimensionali di taluni prodotti da fumo diversi dalle sigarette; inoltre si stabilisce il principio che l'accisa sulle sigarette è fissata con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto e si stabiliscono gli ammontari percentuali minimi e massimi dell'accisa rispetto all'importo dell'onere fiscale totale su tale prodotto.
L'articolo 4, che modifica la direttiva 2008/118/CE, consente agli Stati membri (tranne quelli coinvolti nella fase transitoria di adeguamento), a partire dal 1o gennaio 2014, relativamente alle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, la possibilità di disporre un limite quantitativo, non inferiore a 300 pezzi, per le sigarette immesse da uno Stato membro che applica accise inferiori ai livelli minimi previsti dalle norme comunitarie a decorrere dalla medesima data.
Ai sensi dell'articolo 5, il termine entro il quale ciascuno Stato membro dovrà conformarsi alla direttiva mediante l'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, è fissato al 1o gennaio 2011.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'entrata in vigore della direttiva ed individuano negli Stati membri i destinatari della stessa
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 5 articoli, rileva, innanzitutto, come esso sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2010/12/UE.
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulle produzione e sui consumi (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
La lettera a) dell'articolo integra il comma 15 dell'articolo 6 del citato Testo unico, al fine di escludere dal regime sospensivo dell'accisa regolato dal medesimo articolo 6, anche i nuovi prodotti da fumo contemplati dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 39-bis, come modificato dalla lettera d) dell'articolo 1 dello schema: si tratta del tabacco in polvere o in grani preparato per essere solo fiutato, nonché del tabacco da masticare presentato in rotoli, barre, cubi o tavolette.
La modifica è motivata dal fatto che i prodotti indicati non sono sottoposti all'armonizzazione delle accise a livello comunitario, e comporta, in sostanza, l'esclusione di tali prodotti dal sistema di monitoraggio elettronico previsto per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa.
La lettera b) introduce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 11 del TUA, il quale prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per le sigarette acquistate da privati in uno degli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'accisa inferiore a quella prevista a livello comunitario, il numero massimo di sigarette acquistate da tali soggetti per uso proprio e da essi trasportate, ai quali si applica l'accisa stabilita dallo Stato in cui esse sono acquistate (senza applicazione di eventuale imposizione aggiuntiva al momento dell'introduzione in un altro Stato membro), sia ridotto da 800 a 300 pezzi. La disposizione specifica che gli Stati membri ai quali si applica la predetta riduzione sono individuati annualmente con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La lettera c) integra il comma 3 dell'articolo 18 del TUA, relativo ai poteri attribuiti ai componenti della Guardia di finanza in materia di applicazione delle disposizioni in materia di imposizione sulla produzione e sui consumi, sostituendo il riferimento agli ufficiali ed ai sottufficiali con quello agli ufficiali, agli

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ispettori ed ai sovrintendenti del medesimo Corpo della Guardia di finanza nonché al riferimento del Comandante di zona con quello del Comandante regionale.
Tali modifiche sono motivate dall'esigenza di adeguare la disciplina del Testo unico alle variazioni intervenute relativamente all'inquadramento del personale ed alla struttura ordinativa della Guardia di finanza.
La lettera d) modifica i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 39-bis del TUA, recante le definizioni di tabacchi lavorati.
In particolare, il numero 2 della lettera integra l'alinea del comma 1 dell'articolo 39-bis, inserendovi una clausola generale secondo la quale i tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa.
Il numero 3 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 39-bis, contenente le specifiche definizioni delle diverse tipologie di tabacchi lavorati.
In dettaglio, alla lettera a) del predetto comma 2 viene modificata la nozione dei prodotti equiparati ai sigari o sigaretti, comprendendovi ora solo i rotoli di tabacco muniti di fascia esterna di tabacco naturale ed i rotoli di tabacco riempiti di miscela di tabacco e muniti di fascia esterna di tabacco ricostituito.
Alla lettera b) si integra la nozione di sigarette, comprendendovi anche i rotoli di tabacco che previa una manipolazione industriale, possono essere inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in carta per sigarette.
Si specificano inoltre, alla lettera c), la definizione dei cascami di tabacco equiparati a prodotti da fumo.
Il numero 4 della lettera d), modificando il comma 3 dell'articolo 39-bis, incide sulle caratteristiche dimensionali del tabacco trinciato, la cui larghezza massima passa da 1 a 1,5 millimetri.
Il numero 5 abroga il comma 5 del predetto articolo 39-bis, il quale reca la definizione di sigari e sigaretti naturali.
La lettera e) stabilisce una generale equiparazione ai sigari e ai sigaretti dei prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono alle altre caratteristiche indicate dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).
La lettera f) abroga il comma 5 dell'articolo 39-quater del già citato Testo unico, il quale consente al Direttore dell'AAMS di individuare criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, l'abrogazione è volta a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella Causa C-571/2008) che ha condannato l'Italia nella procedura di infrazione relativa al regime dei prezzi minimi di vendita dei tabacchi lavorati previsto dalla legislazione italiana.
A tale proposito, merita segnalare come alcuni operatori del settore abbiano lamentato come la predetta abrogazione non sia sufficiente per adeguare la normativa nazionale in materia al contenuto della predetta sentenza di condanna, sostenendo a tale proposito l'esigenza di intervenire anche sul disposto del comma 4 dell'articolo 39-octies del TUA, il quale prevede che, per le sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore a quello della sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'accisa sia pari al 115 per cento dell'accisa applicata sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (tale accisa è denominata importo di base ed è calcolata applicando al prezzo di vendita l'aliquota di base fissata dall'Allegato I al TUA).
La lettera g), integrando l'articolo 39-quinquies del predetto TUA, introduce nel meccanismo di determinazione dell'accisa sui tabacchi lavorati un nuovo parametro, costituito dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo delle sigarette, il quale deve essere calcolato entro il 1o marzo di ciascun anno dall'AAMS dividendo il valore totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente, comprensivo di tutte le imposte, e la quantità delle stesse sigarette.
In connessione con le modifiche, appena descritte, recate dalla lettera g), la lettera h) modifica i commi 5, 6 e 7

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dell'articolo 39-octies del TUA, volte sostanzialmente ad innalzare la misura minima dell'accisa sulle sigarette.
A tale proposito, ricorda che il meccanismo di determinazione dell'accisa sulle sigarette attualmente in vigore risulti piuttosto articolato, a seconda che si tratti delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, delle sigarette aventi un prezzo più basso di quelle appartenenti alla classe di prezzo più richiesta o delle sigarette aventi un prezzo più alto di quelle appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.
In sintesi, per le sigarette della classe di prezzo più richiesta l'accisa è calcolata applicando al prezzo di vendita l'aliquota di base indicato dall'Allegato I al TUA: l'importo risultante, che non può comunque essere inferiore a 64 euro per 1.000 sigarette viene definito come «importo di base».
Per le sigarette aventi un prezzo più basso l'accisa è dovuta nella misura del 115 per cento del predetto importo di base, cioè dell'accisa calcolata per le sigarette della classe di prezzo più richiesta.
Per le sigarette aventi un prezzo più alto l'accisa è data dalla somma di due elementi: l'importo specifico fisso ed un ulteriore importo proporzionale.
L'importo specifico è pari al 5 per cento della somma tra l'importo di base e l'ammontare dell'IVA percepita sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
L'importo proporzionale è, invece, la risultante dell'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita: tale percentuale è a sua volta corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso, sul prezzo di vendita delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
Passando al dettaglio delle modifiche recate dalla predetta lettera h), il numero 1) sostituisce la lettera a) del comma 5 dell'articolo 39-octies, il quale fissa la misura dell'importo specifico fisso che contribuisce a determinare l'ammontare dell'accisa applicata sulle sigarette aventi un prezzo di vendita superiore a quello della classe di prezzo più richiesta.
Rispetto alla vigente formulazione della norma sono apportate due modifiche principali:
in primo luogo, l'importo specifico non è più calcolato in percentuale alla somma tra l'importo di base e l'ammontare dell'IVA applicata sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, ma in percentuale alla somma dell'accisa globale e dell'IVA determinate con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto introdotto dalla lettera g) nell'articolo 39-bis del TUA;
in secondo luogo, la percentuale utilizzata per il calcolo del predetto importo specifico viene progressivamente innalzata, dall'attuale 5 per cento, al 5,5 per cento tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2012, al 6 per cento tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2013 ed al 7,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il numero 2) sostituisce il comma 6 dell'articolo 39-octies del TUA, modificando la classificazione dimensionale delle sigarette di lunghezza superiore ad 8 centimetri, esclusi filtro e bocchino: in particolare, si considerano come due sigarette quelle sigarette che abbiano una lunghezza maggiore di 8 centimetri ma non superiore ad 11 centimetri, mentre si considerano come tre sigarette quelle che abbiano una lunghezza superiore ad 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così procedendo secondo incrementi dimensionali di tre centimetri.
A tale riguardo, ricorda che, secondo la formulazione vigente della disposizione, si considerano come due sigarette quelle che abbiano una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra 9 e 18 centimetri, mentre si considerano come tre sigarette quelle che abbiano una lunghezza compresa tra 18 e 27 centimetri.
Il numero 3) sostituisce il comma 7 dell'articolo 39-octies del TUA, al fine di prevedere che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'accisa globale sulle sigarette non può essere inferiore a 90 euro per mille sigarette, a prescindere dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

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L'articolo 2 dello schema reca alcune disposizioni di carattere transitorio volte a regolare il passaggio alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1.
In particolare, il comma 1 stabilisce che sui sigaretti e sul tabacco trinciato a taglio per arrotolare le sigarette, prodotti entro il 31 dicembre 2010 secondo le specifiche tecniche di legge vigenti in quel momento, continui ad applicarsi l'accisa come regolata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1995 in vigore al 31 dicembre 2010, a condizione che tali prodotti siano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.
Il comma 2, in relazione alle modifiche apportate dalla lettera h), numero 2), dell'articolo 1 dello schema di decreto, dispone inoltre che sulle sigarette di lunghezza superiore a 8 centimetri prodotte entro il 31 dicembre 2010, continui ad applicarsi la formulazione del comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 in vigore al 31 dicembre 2010, a condizione che le stesse siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.
L'articolo 3 prevede che alle eventuali minori entrate erariali determinate dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), punto 1) dello schema di decreto si fa fronte, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, incrementando, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS):
le percentuali dell'accisa sui tabacchi lavorati;
la misura dell'imposta di consumo applicabile sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta;
la misura dell'accisa sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;
l'importo specifico fisso che contribuisce a determinare l'ammontare dell'accisa per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

L'articolo 4 reca alcune disposizioni volte ad assicurare che l'accisa globale sulle sigarette non sia inferiore alle soglie minime fissate dalla direttiva 2010/12/UE.
In particolare, il comma 1, stabilisce che, qualora tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013 l'importo dell'accisa sulle sigarette risulti inferiore a 101 euro per 1.000 sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo delle sigarette, la relativa aliquota di base dell'accisa sia elevata con provvedimento del Direttore dell'AAMS, innalzando l'incidenza dell'accisa stessa sul predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto fino al 57 per cento.
Il comma 2 contiene, invece, un meccanismo di adeguamento a regime, prevedendo che, qualora, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'importo dell'accisa sulle sigarette risulti inferiore a 115 euro per 1.000 sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo delle sigarette, la relativa aliquota di base dell'accisa sia elevata, sempre con provvedimento del Direttore dell'AAMS, innalzando l'incidenza dell'accisa stessa sul predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto fino al 60 per cento.
L'articolo 5, comma 1, modifica il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 1293 del 1957, al fine di specificare che i punti vendita dei generi di monopolio sono istituiti dall'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le norme «di massima» stabilite con provvedimento del Direttore generale della stessa AAMS.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva come il richiamo a norme «di massima» stabilite con provvedimento del Direttore generale dell'AAMS potrebbe più opportunamente essere sostituito con quello a «criteri» stabiliti dal predetto Direttore.

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Il comma 2 regola invece l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, fissata al 1o gennaio 2011.
In merito a tale previsione, segnala l'esigenza di aggiornare la predetta data di entrata in vigore.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene opportuno approfondire il contenuto dei rilievi espressi dalla società Yesmoke in merito alla mancata compiuta ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha condannato l'Italia, a conclusione della procedura di infrazione in materia, ad eliminare il regime dei prezzi minimi di vendita dei tabacchi lavorati previsto dalla legislazione nazionale. A tale riguardo sottolinea come occorra prestare attenzione alle ragioni di quella che costituisce l'unica azienda italiana del settore, la quale lamenta di essere stata in alcuni pregiudicata dalle decisioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, assicura che il materiale trasmesso dalla società Yesmoke in merito alla questione concernente il regime dei prezzi minimi dei tabacchi lavorati sarà posto a disposizione della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, nella seduta del 22 dicembre scorso, il relatore, Antonio Pepe, aveva formulato una proposta di rilievi sullo schema di decreto legislativo, rilevando inoltre come, successivamente, il Ministro Calderoli, sia nel corso dei lavori sul provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale, sia presso la Commissione Bilancio, abbia dichiarato la disponibilità del Governo ad apportare significative modifiche al testo del provvedimento.

Antonio PEPE (PdL), relatore, alla luce delle prospettive di modifica dello schema di decreto legislativo, preannuncia l'intenzione di integrare la propria proposta di rilievi, al fine di segnalare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale alcuni ulteriori temi che sono al centro del dibattito in materia.
In primo luogo occorre a suo giudizio segnalare l'opportunità di prevedere un doppio livello di aliquote del regime tributario sostitutivo della cedolare secca prevista per alcune tipologie di redditi da locazione, fissando al 20 per cento l'aliquota applicabile ai redditi da locazione derivanti dai contratti di locazione a canone concordato, innalzando invece al 23 per cento l'aliquota applicabile ai redditi derivanti dai contratti a canone libero. Le risorse aggiunti rivenienti da tale incremento dell'aliquota dovrebbero inoltre essere vincolate a finanziare le detrazioni in favore degli inquilini di immobili in locazione che si trovino in particolari condizioni,

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segnatamente in favore delle famiglie numerose. Tale misura, oltre a rivestire un evidente carattere sociale, potrebbe inoltre contribuire ad introdurre un meccanismo virtuoso di conflitto di interessi che potrebbe facilitare l'emersione dei contratti precedentemente non dichiarati.
Per quanto riguarda l'ipotesi, che pure è stata ventilata in questi giorni, di introdurre un'imposta di soggiorno, ritiene che tale possibilità dovrebbe rappresentare una facoltà attribuita ai comuni, prevedendo in tal caso la destinazione del relativo gettito al finanziamento dei servizi turistici, e stabilendo modalità semplificate di esazione del tributo.
Con riferimento alle problematiche relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento, prevista dall'articolo 6 dello schema di decreto, considera ineludibile affrontare il principale elemento di criticità di tale tributo, che è rappresentato dal carattere sperequato del prelievo, individuando modalità alternative che consentano di ovviare a tale problema, il quale potrebbe determinare difficoltà significative per i comuni, in particolare per quelli di minori dimensioni.
Per quanto riguarda, più in dettaglio, la questione, già affrontata nella sua proposta di rilievi, relativa alla formulazione del comma 11 dell'articolo 6 dello schema, il quale prevede la soppressione indiscriminata di tutte le agevolazioni tributarie relative agli atti ai quali si applicherebbe la nuova imposta municipale nell'ipotesi di trasferimento, ritiene necessario segnalare l'opportunità di salvaguardare anche le norme che prevedono l'attribuzione di un credito di imposta per quei soggetti che vendano la prima casa di abitazione ed entro un anno procedano all'acquisto di una nuova casa di prima abitazione.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come, al di là dei numerosi aspetti ancora poco chiari che ancora sussistono, le modifiche allo schema di decreto ipotizzate dal Ministro Calderoli in questi giorni consentano comunque di ridurre i profili critici del provvedimento che attengono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in particolare in quanto verrebbe eliminata la previsione dell'imposta municipale nell'ipotesi di trasferimento, il cui gettito sarebbe sostanzialmente sostituito da quello derivante da un'addizionale comunale all'IRPEF.
Concorda quindi, in linea di massima, con le considerazioni espresse dal relatore, pur ritenendo che permangano numerosi elementi di perplessità circa il complessivo sistema delineato dal provvedimento, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi perequativi.
In tale contesto dichiara la disponibilità del proprio gruppo a procedere fin dalla seduta odierna alla deliberazione dei rilievi, preannunciando peraltro il voto contrario del PD.

Gianfranco CONTE, presidente, sottolinea come la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe procedere all'espressione del proprio parere sullo schema di decreto nella seduta di mercoledì prossimo: pertanto sarebbe preferibile che la Commissione Finanze esprima i propri rilievi sul provvedimento nella seduta odierna, al fine di consentire alla predetta Commissione parlamentare di avvalersi di tali rilievi.
Per quanto riguarda gli aspetti di merito esprime talune perplessità sull'ipotesi di introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto tale forma di prelievo determinerebbe problemi complessi sotto il profilo della sua esazione. In primo luogo, rileva come essa potrebbe aggravare la situazione, già critica, nella quale versa il settore alberghiero e turistico nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda i centri turistici minori, evidenziando pertanto l'opportunità che la sua applicazione sia circoscritta ai grandi centri.
A tale proposito riterrebbe opportuno che non siano chiamati a versare il tributo tutti gli operatori turistici, ma esclusivamente i tour operator, i quali dispongono delle strutture necessarie per ammortizzare

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meglio gli oneri amministrativi conseguenti a tale nuova forma di imposizione.

Gerardo SOGLIA (PdL) rileva come, nel bacino del Mediterraneo, gli imprenditori turistici italiani siano già ampiamente svantaggiati, a causa dell'applicazione alle prestazioni di servizi turistici di un'aliquota IVA di gran lunga superiore a quella applicata, ad esempio, in Francia o in Spagna, osservando in tale contesto come un'estensione dell'imposta di soggiorno - attualmente prevista per il solo Comune di Roma - a tutti gli altri comuni italiani si tradurrebbe in un'ulteriore penalizzazione per il settore, perché contribuirebbe a indirizzare verso i Paesi concorrenti i flussi turistici provenienti dall'estero.
Ritiene, pertanto, che la predetta estensione, ipotizzata dal Ministro Calderoli nella seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di martedì scorso, debba essere oggetto di attenta valutazione e, soprattutto, non possa prescindere da un confronto con le associazioni di categoria, anche in considerazione del fatto che dovrebbe essere data soluzione ad alcuni aspetti problematici relativi alle modalità di pagamento dell'imposta.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni espresse dal Presidente Conte e dal deputato Soglia in merito all'eventuale introduzione dell'imposta di soggiorno, evidenzia come il mercato turistico possa essere diviso in vari segmenti, i quali sono soggetti ad un diverso livello di competizione. Da un lato, sussistono segmenti di mercato, come quello del turismo marino, nei quali si registra una forte pressione competitiva; in altri segmenti, quali quello delle città d'arte, sussistono invece vere e proprie rendite di posizione che non dovrebbero essere incise dall'introduzione dell'imposta di soggiorno. Tale imposta dovrebbe pertanto essere applicata proprio a tale ultimo comparto del mercato, anche in considerazione del fatto che il forte impatto antropico ed i conseguenti costi che i flussi turistici determinano nelle città d'arte giustifica la scelta di introdurre uno specifico prelievo volto a coprire tali costi.
Ritiene inoltre opportuno, a tale proposito, prevedere che l'imposta sia applicabile solo decorso un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle relative norme, in modo tale da consentire agli operatori turistici di lordizzare il nuovo prelievo tributario nei prezzi dei pacchetti turistici proposti sul mercato. Concorda altresì con l'esigenza di semplificare al massimo le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta, stabilendo a riguardo modalità informatiche.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le osservazioni del deputato Causi, rilevando tuttavia come i contratti turistici siano generalmente stipulati dai grandi operatori con circa un anno di anticipo rispetto alla stagione turistica, e come quindi un periodo transitorio di sei mesi potrebbe non risultare sufficiente a permettere agli stessi operatori di incorporare nei propri prezzi l'ulteriore elemento di costo costituito dall'imposta.
Ritiene inoltre che il tema della semplificazione delle modalità di riscossione della nuova imposta debba essere valutato con estrema attenzione, ricordando come attualmente non siano ancora diffusi su tutto il territorio nazionale i sistemi di comunicazione in via telematica dei dati relativi agli ospiti delle strutture ricettive e come, in molti casi, alla presenza del cliente non corrisponda l'effettivo pagamento della prestazione alberghiera.

Franco CECCUZZI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Causi, sottolineando inoltre come sia analoga a quella delle città d'arte, e meriti pertanto il medesimo trattamento, la situazione di quei comuni, la cui principale risorsa, sotto il profilo turistico, è costituita dal patrimonio paesaggistico. Si tratta, per lo più, di piccoli comuni, come quelli situati, ad esempio, nel Chianti o nella Val d'Orcia, nei cui territori insistono complessi aziendali operanti nel settore vitivinicolo.

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In tali zone, poiché le entrate dei comuni sono ridotte, anche perché gli edifici rurali facenti parte di aziende agricole godono dell'esenzione dall'ICI, l'imposta di soggiorno contribuirebbe a finanziare la manutenzione delle strade e la corretta gestione dei rifiuti, che risultano problematiche soprattutto nel periodo estivo, in conseguenza dell'afflusso in tali centri di decine di migliaia di turisti.

Gerardo SOGLIA (PdL), pur riconoscendo la fondatezza, sul piano astratto, delle considerazioni sviluppate dai deputati Causi e Ceccuzzi con riferimento alle città d'arte e ai territori che hanno rilievo sotto il profilo paesaggistico, ritiene che la soluzione dei problemi connessi all'introduzione dell'imposta di soggiorno richieda una più approfondita conoscenza delle criticità che affliggono il settore turistico nazionale, onde evitare che interventi normativi poco ponderati facciano ulteriormente regredire il Paese - una volta detentore del primato, e ora superato dalla Francia, dalla Spagna e dalla Cina - nella classifica che misura i flussi turistici stranieri.
Ricorda, peraltro, con riferimento alla tenuta elettronica del registro delle presenze, che soltanto il 20 per cento delle strutture ricettive italiane dispone di strumenti informatici e solamente il 5 per cento fa parte di catene alberghiere.
Ribadisce, quindi, che l'estensione a tutti i comuni dell'imposta di soggiorno penalizzerebbe il settore turistico, essendo l'80 per cento dei flussi indirizzato da tour operator, i quali, in ragione dei maggiori costi determinati dalla nuova imposta,finirebbero per privilegiare le destinazioni economicamente più convenienti.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come i rilievi espressi dal deputato Soglia non debbano essere rivolti ai gruppi di opposizione, ma piuttosto al Governo, segnatamente al Presidente del Consiglio, il quale ha recentemente assunto con il Sindaco di Firenze l'impegno ad introdurre l'imposta di soggiorno.

Gianfranco CONTE, presidente, apprezza le considerazioni espresse dal deputato Causi in merito all'imposta di soggiorno, sottolineando comunque come l'ipotesi dell'introduzione di tale tributo presenti alcuni aspetti da chiarire, al fine di scongiurare il rischio che la nuova forma di prelievo aggravi la crisi del settore turistico.

Ivano STRIZZOLO (PD) rileva, preliminarmente, come il dibattito odierno costituisca un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'iter dei provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale stia procedendo in maniera incerta, confusa e contraddittoria.
Ricorda, quindi, di essersi già espresso, fin dall'esame della legge di delega n. 42 del 2010, a favore dell'introduzione di un federalismo fiscale di tipo solidale, volto a conseguire l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica attraverso una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, osservando come, a tale scopo, occorresse prendere soprattutto a modello il sistema di autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, il cui connotato tipico è rappresentato dall'attribuzione a tali enti di una quota di compartecipazione ai tributi erariali.
Nonostante il gruppo della Lega Nord continui legittimamente ad agitare il vessillo del federalismo fiscale, rileva come il negativo andamento del processo di attuazione della legge n. 42 del 2009 confermi purtroppo l'impressione che si intenda giungere, per scopi propagandistici, all'approvazione di provvedimenti poco ponderati, che rischierebbero di produrre effetti opposti a quelli annunciati - segnatamente, un aumento della spesa pubblica e, di conseguenza, dell'imposizione fiscale -, senza dare al Paese quel modello federalistico solidale che è necessario per garantirne la coesione sociale.
Con riferimento all'ipotizzata introduzione dell'imposta di soggiorno in tutti i comuni, ritiene che l'introduzione di simili balzelli accrescerebbe enormemente, in particolare per quanto riguarda le località di turismo marino, le difficoltà del settore, il quale, invece, dovrebbe essere adeguatamente

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supportato, e che dovrebbe svolgere una funzione trainante per l'economia del Paese.
In proposito, giudica grave, in particolare, il silenzio serbato su tale argomento dal Ministro Brambilla, la quale, evidentemente è costretta a sottostare alle decisioni prese dagli esponenti più autorevoli e influenti della compagine governativa, i quali, mentre, da un lato, indulgono in dichiarazioni demagogiche e propagandistiche, dall'altro non assumono alcuna iniziativa concreta per favorire lo sviluppo di un settore così importante per l'economia nazionale.
Concorda, infine, con le perplessità e con l'orientamento di voto già espressi dal deputato Causi.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le considerazioni espresse dal deputato Strizzalo relative ai paventati effetti che l'imposta di soggiorno potrebbe avere sul comparto del turismo marino, ribadendo pertanto la necessità di limitare l'applicazione del nuovo tributo alle città d'arte.

Marco CAUSI (PD) ritiene che molti dei problemi evidenziati dai deputati intervenuti con riferimento all'imposta di soggiorno possano essere risolti prevedendo che il regolamento chiamato a disciplinare l'imposta stabilisca precisi criteri che circoscrivano l'applicazione del tributo.

Antonio PEPE (PdL), relatore, alla luce delle risultanze del dibattito svolto, riformula, come preannunciato, la propria proposta di rilievi (vedi allegato).

Marco CAUSI (PD), rifacendosi alle considerazioni già espresse nel corso della discussione, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi, come riformulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLI) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Angelo CERA (UdC) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) ringrazia il relatore per l'importante lavoro svolto, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

Maurizio FUGATTI (LNP) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore

La seduta termina alle 10.30.