CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, deputato Stracquadanio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il decreto-legge n. 196 del 2010 intende definire misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità, accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, incrementare i livelli della raccolta differenziata e favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania - con particolare riguardo alle province - nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Il disegno di legge di conversione del decreto legge è stato approvato in prima lettura alla Camera il 21 dicembre 2010 e

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trasmesso al Senato (A.S. 2507) che lo ha approvato il 19 gennaio scorso con alcune modifiche.
In particolare, sono eliminati quattro siti di discarica dall'elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90/2008, di cui uno in base ad emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato.
Viene prevista, inoltre, la possibilità, per il Presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica.
I commissari straordinari che, a seguito delle modifiche apportate in prima lettura dalla Camera dei deputati, debbono possedere adeguate competenze tecnico-giuridiche e ricevono un incarico della durata massima di dodici mesi, sono da individuare fra il personale della carriera prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, gli avvocati di stato, i professori universitari ordinari con specifica esperienza riguardo al trattamento dei rifiuti.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è esplicitata la procedura semplificata relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA), in luogo dell'originario richiamo all'analoga procedura prevista dal decreto-legge n. 90 del 2008. Pertanto, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari convocano la conferenza dei servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro quindici giorni. In mancanza del parere nei termini previsti o in presenza di un parere negativo, si esprime il Consiglio dei ministri, entro i sette giorni successivi. Si stabilisce, inoltre che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90/208 (articolo 1, commi 1 e 2).
Ai sensi del nuovo comma 2-bis, introdotto al Senato, il Presidente della regione Campania - ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2 - cui viene attribuita la funzione di amministrazione aggiudicatrice, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree per la realizzazione urgente di impianti destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nonché a conseguire le autorizzazioni e certificazioni pertinenti, i cui termini di rilascio sono ridotti della metà.
Si prevede quindi, sulla base di quanto già stabilito dall'articolo 9, comma 5, del DL 90/2008, la convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti ovvero sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
Il Presidente della regione altresì costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità, con oneri quantificati in euro 350.000 a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 3. Peraltro, la formulazione della disposizione sembra implicare in capo alla Regione un obbligo di costituire la struttura organizzativa, laddove le regioni sono titolari di una competenza legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nella materia della propria organizzazione amministrativa e di quella degli enti pubblici regionali.
Il provvedimento in esame interviene, inoltre, sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista istituzionale, stabilendo, in particolare, che nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffidi il comune inadempiente a provvedere entro tre mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario ad acta (comma 6). Si prevede, inoltre, anche la possibilità per il Governo

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di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni (comma 7).
Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il nuovo comma 7-bis, il quale, in considerazione della perdurante situazione di criticità e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, autorizza il Presidente della regione Campania ad adottare una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice ambientale), per l'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali.
Si ricorda che il predetto articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 detta la disciplina per l'adozione, da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, di ordinanze contingibili e urgenti e l'esercizio dei poteri sostitutivi. Peraltro, poiché l'articolo 191 detta già una disciplina in deroga alla normativa vigente, facendo però salve le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, sarebbe opportuno chiarire la portata dell'ulteriore deroga disposta dalla norma in esame.
Con il nuovo comma 7-ter, introdotto al Senato, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2011 della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 6 del DL 172/2008.
L'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008 ha introdotto una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto codice ambientale), tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene.
L'articolo aggiuntivo 1-bis, già introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga, attraverso apposite modifiche testuali, alcuni termini contenuti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009.
In particolare, esso proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. È inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). È invece spostato al 1o gennaio 2012 il termine del 1o gennaio 2011 previsto dal comma 5-quater del suddetto articolo 11 che disciplina l'esercizio da parte delle società provinciali delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, avvalendosi di soggetti terzi, nella regione Campania.
L'articolo 2 reca norme riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti: da un lato vengono prorogate, non oltre il 31 dicembre 2011, le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 195/2009; dall'altro viene previsto che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta (istituito dal decreto-legge n. 90/2008 unificando i consorzi delle due province) siano esercitate separatamente, su base provinciale.

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Infine, l'articolo 3 introduce disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.
Con una modifica introdotta dal Senato, si prevede la riduzione della metà dell'importo delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 208, comma 11, lett. g), del Codice dell'ambiente per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE 1221/2009 e del 40 per cento per le imprese con certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Emendamenti C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2011.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda preliminarmente che la delega legislativa disposta dalla legge n. 42 del 2009 è tra le più significative, per ampiezza e delicatezza dell'oggetto, della legislatura in corso e che è tuttora in corso di esercizio: sono stati fino ad oggi emanati tre decreti legislativi, mentre altri due - quello di cui si discute oggi e quello recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario - sono all'esame del Parlamento.
Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui si discute oggi, rileva che l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale municipale non si conforma né al modello di delegazione legislativa

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di cui all'articolo 76 della Costituzione, né alla legge delega. Infatti l'articolo 76 della Costituzione, quando stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per oggetti definiti, intende chiaramente limitare al massimo la discrezionalità del Governo nell'attività legislativa, riservandola al Parlamento. Questo vincolo costituzionale è invece eluso dallo schema in esame, nel quale il Governo mostra di esercitare un'ampia discrezionalità legislativa, in violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega. Questa, agli articoli 2, 12 e in parte 26, stabilisce infatti chiaramente che l'oggetto della delega è la realizzazione dell'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni e che la legge statale «individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale».
A fronte di questa chiara indicazione di principi e criteri direttivi della legge di delega, lo schema in esame - anche, se non di più, nella versione che risulterebbe dal recepimento delle indicazioni contenute nella proposta di parere che il presidente La Loggia si appresta a presentare nella Commissione di merito - attribuisce ai comuni un'autonomia tributaria decisamente molto limitata. Si aggiunga che la delega non solo è esercitata in modo non conforme ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, ma è esercitata solo in parte con decreto legislativo: lo schema in esame rinvia infatti ad atti normativi secondari la disciplina di numerosi aspetti essenziali. In definitiva, lo schema in esame non solo è criticabile sotto il profilo costituzionale, in quanto non corrispondente alla delega, ma è politicamente vuoto, in quanto non dà attuazione al federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime innanzitutto una forte riserva sul modo in cui si sta procedendo all'esame dello schema in titolo: infatti prima ancora che le Commissioni competenti si esprimessero sul testo presentato alle Camere per il parere, il ministro per la semplificazione normativa, nella seduta di martedì scorso, ha illustrato alla Commissione di merito quali modifiche il Governo intende apportare al testo inizialmente deliberato dal Consiglio dei ministri, in questo modo di fatto dando vita, almeno dal punto di vista politico, ad una sorta di secondo testo.
Osserva inoltre che il «nuovo testo» - vale a dire quello che risulterebbe dal recepimento delle indicazioni contenute nella proposta di parere che il presidente La Loggia si accinge a presentare nella Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale - segna un peggioramento rispetto al testo iniziale. Sul primo testo c'erano infatti almeno alcune certezze quantitative, mentre nel secondo, in mancanza della relazione tecnica, non c'è alcuna certezza sull'ammontare dei gettiti che affluirebbero ai comuni.
A parte questo, ricorda che la legge n. 42 del 2009 tendeva ad un obiettivo fondamentale: il passaggio da un sistema a finanza derivata ad un sistema a fiscalità federale. La legge voleva in questo modo dare attuazione ai principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione, come novellato con la legge costituzionale n. 3 del 2001: un articolo sul quale c'era un ampio consenso politico, come dimostra il fatto che la nuova riforma costituzionale licenziata dal centrodestra alla fine della XIV legislatura e poi non confermata dal referendum non vi apportava alcuna modifica. L'articolo 119 stabilisce chiaramente che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro

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territorio. Di tutto questo, per quanto riguarda i comuni, nello schema di decreto in esame non c'è traccia.
Venendo ad una analisi di maggior dettaglio, rileva che nel testo presentato dal Governo alle Camere per il parere, lo schema prevedeva l'integrale devoluzione ai comuni del gettito delle imposte relative alla fiscalità immobiliare generate sul territorio: si trattava, ad avviso del suo gruppo, di una scelta che avrebbe prodotto forti sperequazioni sulle disponibilità finanziarie dei comuni, ma almeno era una scelta nettamente federalista. Il testo al quale invece si arriverà prevede che le imposte in questione siano erariali e che ai comuni spetti una compartecipazione del 30 per cento del loro gettito. A parte il fatto che una compartecipazione a tributi erariali non è un tributo proprio e che si resta quindi in questo modo nell'ambito del sistema a finanza derivata, c'è da dire che non è chiaro in che modo queste risorse saranno divise tra i comuni: non è chiaro, in particolare, se ogni comune riceverà il 30 per cento del gettito prodotto dall'imposta sul proprio territorio ovvero se il 30 per cento del gettito complessivo del territorio nazionale affluirà in un fondo unico da ripartire tra tutti i comuni; in quest'ultimo caso, bisognerebbe stabilire quali saranno i criteri di riparto del fondo.
Fa presente che questo è solo un esempio della generale incertezza che circonda i contenuti dello schema di decreto nel testo che il Governo si prepara a deliberare alla luce del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: una incertezza che non può che nuocere gravemente ai comuni, dal momento che costringe gli amministratori locali ad assumere le proprie decisioni di spesa in mancanza di un quadro chiaro delle entrate. Un altro esempio in tal senso è dato dalla scelta di rimettere alla legge annuale di stabilità la determinazione dell'aliquota dell'ICI sulle abitazioni di proprietà non adibite ad abitazione principale: è evidente che i sindaci, nell'incertezza di quale sarà l'aliquota e conseguentemente il gettito dell'imposta, non potranno pianificare le proprie spese con la necessaria serenità.
In conclusione, dopo aver ricordato che il suo gruppo crede fermamente nel federalismo fiscale in quanto architrave del nuovo assetto federale della Repubblica, afferma che i decreti attuativi della legge n. 42 del 2009 fin qui deliberati dal Consiglio dei ministri sono soltanto atti di propaganda politica che non solo non realizzano il federalismo fiscale, ma creano una confusione normativa dalle conseguenze imprevedibili.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che il suo gruppo si è fin dall'inizio pronunciato contro l'opzione federalista, che ritiene espressione di una concezione ideologica non aderente alla realtà del paese. Quel che invece servirebbe è una trasformazione del sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali che garantisca l'unità della Repubblica. Per effetto della «moda federalista», si è attivato in Italia un processo che rischia di produrre gravi sperequazioni tra le diverse aree del paese.
Osserva inoltre che, a causa della riduzione continua dei trasferimenti erariali e delle incertezze e ambiguità della riforma federalista in atto, molti comuni saranno costretti, per poter assicurare l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini, ad aumentare la pressione fiscale, e lo stesso faranno province e regioni. È evidente infatti che in queste condizioni gli amministratori locali non sono in grado di pianificare le entrate e le spese con tranquillità, né hanno la certezza della disponibilità delle risorse occorrenti per le funzioni fondamentali.
In conclusione, il suo gruppo ribadisce con riferimento allo schema di decreto in esame, analogamente a quanto avvenuto rispetto a tutti gli schemi di decreto attuativi del federalismo fiscale, le stesse forti riserve che ha manifestato in occasione dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale.

Paolo FONTANELLI (PD) stigmatizza in primo luogo il metodo di lavoro seguito, evidenziando la mancanza di chiarezza,

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anche sotto il profilo degli effetti finanziari, del nuovo testo dello schema in esame quale risulta dalle modifiche che il Governo ha preannunciato di voler apportare al testo presentato alle Camere per il parere. Ricorda poi che l'ANCI ha espresso un giudizio di forte preoccupazione sul testo in questione, prendendone pubblicamente le distanze. In queste condizioni, sarebbe stato necessario, a suo avviso, ricominciare il lavoro da capo, per arrivare ad un testo che fosse rispondente al modello stabilito dall'articolo 119 della Costituzione e dalla legge delega. Lo schema di cui si dibatte oggi non corrisponde infatti a tale modello, ma piuttosto al modello della finanza derivata, che si voleva abbandonare: per di più una finanza derivata nella quale i trasferimenti erariali agli enti locali diventano con il tempo sempre più ridotti.
Ricorda che, nello spirito del nuovo articolo 119 della Costituzione, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è un pilastro fondamentale di un nuovo modello di Repubblica, caratterizzato da una forte responsabilizzazione degli amministratori regionali e locali. Non può esserci, infatti, responsabilità politica se non c'è autonomia finanziaria: gli amministratori regionali e locali devono poter chiedere risorse ai propri amministrati perché solo così questi ultimi potranno, al momento dei rinnovi elettorali, giudicare del loro operato. Ad esempio, nella gran parte dei paesi europei il potere di imposizione tributaria sulla proprietà immobiliare è attribuito ai livelli di governo più vicini al territorio, e questo perché imponendo un tributo immobiliare l'ente locale può non solo raccogliere risorse, ma anche attuare le proprie scelte politiche in materia di governo del territorio. Nello schema di decreto di cui si discute, invece, non c'è alcuna autonomia finanziaria e quindi neanche responsabilizzazione: c'è anzi un forte arretramento verso il modello centralistico a finanza derivata, nel quale si comprimono gli spazi di autonomia degli amministratori locali.

Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso che il suo gruppo si riserva di svolgere interventi organici nella seduta di martedì prossimo, osserva fin d'ora che questa non è la sede per mettere in discussione l'esercizio complessivo della delega da parte del Governo o addirittura la legge n. 42 del 2009. La Commissione affari costituzionali è chiamata infatti solo ad esprimere eventuali rilievi alla Commissione di merito limitatamente ai profili di propria competenza, che in questo caso attengono essenzialmente al rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. Sotto questo profilo non si ravvisano, d'altra parte, incostituzionalità nello schema in esame. Infatti i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge n. 42 - secondo cui «la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale» - sono rispettati dallo schema in esame, che prevede espressamente, agli articoli 3, 4 e 7, tributi propri dei comuni, ancorché a decorrere dal 2014.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rileva che l'articolo 8, comma 2, lettera b) del testo dello schema in esame - quale risulterebbe dal recepimento delle indicazioni contenute nella proposta di parere che il presidente della Commissione di merito, deputato La Loggia, si accinge a presentare - presenta profili di dubbia costituzionalità, per violazione dell'autonomia speciale della regione Trentino Alto Adige. In tale testo, infatti, si prevede che nei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 sono stabilite con le modalità di cui all'articolo

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27 della legge n. 42 del 2009, vale a dire secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti.
Fa presente, tuttavia, in primo luogo che occorrerebbe far riferimento non solo alle disposizioni di cui all'articolo 1, ma anche a quelle degli articoli 4, 5, 7 e 7-bis, e in secondo luogo che il richiamo alle disposizioni attuative dello statuto non tiene conto del fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 42, lo statuto del Trentino Alto Adige ha subito una modifica per effetto della quale le province autonome possono stabilire tributi direttamente, per cui occorrerebbe far riferimento, nella citata lettera b), non solo ai criteri e alle modalità stabiliti dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ma anche agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime vivo rammarico per il ritardo, spesso di molti mesi, con il quale il Governo risponde - quando risponde - agli atti di sindacato ispettivo presentati dai deputati in Commissione, molti dei quali urgenti, ed invita il presidente a farsi tramite di questa sua rimostranza presso i competenti ministri.

Donato BRUNO, presidente, prende atto della richiesta del deputato Bressa, il quale ha del resto rappresentato una situazione nota a tutti, ed assicura che si adopererà per richiamare l'attenzione dei ministri competenti sul problema.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.