CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2011
426.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Nuovo testo C. 3996 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, segnala che - come anticipato nella seduta di ieri - le Commissioni riunite III e IV hanno approvato nella seduta di ieri taluni emendamenti modificando il testo del provvedimento in esame. In sintesi, si tratta di modifiche che estendono l'intervento dello Stato ad ulteriori iniziative di cooperazione e definiscono la normativa amministrativa e contabile applicabile a tali interventi.
Si tratta di disposizioni che non presentano alcun profilo di criticità rispetto alla

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normativa europea, trattandosi, come già rilevato nella seduta di ieri, di ambiti che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati. Per tali ragioni, propone che la Commissione si esprima in senso favorevole sul provvedimento in esame, così come modificato dalle Commissioni competenti.

Sandro GOZI (PD) rileva come il provvedimento in esame non presenti profili problematici in ordine alla sua compatibilità con la normativa comunitaria, ponendosi in linea con gli indirizzi di politica estera e di sicurezza dell'Unione europea. Valuta altresì opportuni e utili gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito che rafforzano la dimensione civile della missione italiana in Afghanistan.
Cionondimeno appare evidente che la presenza italiana in quel Paese e gli avvenimenti recenti dovrebbe indurre il Governo ad accettare che si svolga un ampio dibattito in Parlamento sulle ragioni e le modalità di tale missione. Valuta quindi estremamente negativo l'atteggiamento polemico che il Ministro della difesa La Russa avrebbe assunto nei confronti dell'alta amministrazione della Difesa, come anche il fatto che il Governo italiano abbia rinunciato a qualsiasi iniziativa e decisione politica in ordine alla missione e si limiti ad adeguarsi alle decisioni assunte dagli altri Paesi presenti in Afghanistan.

Giovanni FAVA (LNP), valutando favorevolmente l'impianto generale del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore; auspica comunque che il dibattito in Assemblea consentirà una riflessione più ampia sulle ragioni e le modalità della presenza italiana in Afghanistan.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe.
Atto n. 306.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche tenuto conto del fatto che la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 29 luglio 2010 ha condannato l'Italia per non avere adottato le misure nazionali di attuazione dei regolamenti relativi ai precursori di droghe. Sotto tale profilo si tratta di un intervento condivisibile, anche se comporterà probabilmente aggravi di ordine burocratico, e dunque anche economico, per diverse piccole e medie imprese italiane.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.
Atto n. 314.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, apportando una modifica all'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB), che regola appunto il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi bancari.
L'articolo 1 della direttiva 2009/14/CE modifica l'articolo 7 della direttiva 94/19/CE, stabilendo che entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100.000 euro in caso di indisponibilità dei depositi. Viene altresì modificato l'articolo 10 della direttiva 94/19/CE, stabilendosi che i sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione delle procedure di liquidazione. In circostanze del tutto eccezionali, un sistema di garanzia dei depositi può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine, che non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.
Nell'ordinamento italiano, il citato articolo 96-bis del TUB dispone, al comma 1, che i sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
Il comma 2 precisa che i sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane, ma essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.
Ai sensi del comma 3, sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
Sono invece esclusi dalla tutela, ai sensi del comma 4:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

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g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Il comma 6 ammette al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. I sistemi di garanzia subentrano, ai sensi del comma 8, nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
Lo schema di decreto in esame interviene a modificare i commi 5 e 7 del descritto articolo 96-bis del TUB.
Il vigente comma 5 stabilisce che il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a euro 103.291,38; a seguito della modifica apportata, si stabilisce che il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro, potendo inoltre la Banca d'Italia aggiornare tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.
Il vigente comma 7 dell'articolo 96-bis dispone che il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 euro, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. Il comma 7 prevede inoltre che la Banca d'Italia stabilisca modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 euro per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
Il nuovo comma 7 dell'articolo 96-bis, come sostituito dallo schema di decreto in esame, prevede ora che il rimborso sia effettuato entro venti giorni lavorativi (invece che entro tre mesi) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del TUB. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi (invece che nove mesi).
In ordine ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi - DGS (COM(2010)368) intesa ad apportare una serie di modifiche alla normativa vigente in materia (direttiva 94/19/CE, recentemente modificata dalla direttiva 2009/14/CE) al fine di promuovere la convergenza dei DGS.
Nella relazione illustrativa della proposta si ricorda che il sistema attualmente esistente in seno all'UE è caratterizzato da un elevato livello di frammentazione con circa 40 DGS. La crisi finanziaria ha dimostrato che tali sistemi sono finanziati in misura insufficiente nei periodi di difficoltà finanziarie e non sono pertanto in grado di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/19/CE per quanto riguarda il mantenimento della fiducia dei depositanti e della stabilità finanziaria nei periodi di tensioni economiche.

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Per quanto riguarda, in particolare, la copertura dei depositi, la proposta prospetta le seguenti modifiche alla normativa vigente:
pur mantenendo inalterato il diritto dei depositanti, in caso di fallimento di una banca, di essere rimborsati fino a 100.000 euro da un DGS entro sette giorni, si prevede la possibilità per gli Stati membri di superare tale limite per i depositi derivanti da operazioni immobiliari e quelli inerenti a determinati eventi della vita, purché la copertura sia limitata a 12 mesi;
l'obbligo per le banche di fornire l'importo totale dei depositi di un dato depositante (visione d'insieme del cliente) in qualunque momento;
una migliore informazione dei depositanti in merito alla copertura dei loro depositi e alle modalità di funzionamento di un DGS.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura in occasione della plenaria del 7 giugno 2011. La prima lettura del Consiglio è prevista per il 15 giugno 2011.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
Atto n. 315.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, ricorda che la XIV Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE relativa all'introduzione di un meccanismo di controllo per la riduzione, di almeno il 6 per cento entro il 2020, delle emissioni di gas serra provenienti dall'utilizzo di benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché la direttiva 1999/32/CE, relativa al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna.
Il campo di applicazione della direttiva, il cui recepimento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2010, riguarda veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.
La delega per l'attuazione della medesima direttiva è contenuta nella legge comunitaria 2009 che prevede come termine per il recepimento il 31 dicembre 2010; considerato che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni, il termine per il recepimento della direttiva in esame è attualmente fissato al 31 marzo 2011.
Passando al contenuto del provvedimento, fa presente che esso prevede, innanzitutto, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 66/2005, relativo alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel. Vengono inoltre modificate alcune disposizioni del titolo III della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul tenore di zolfo dei combustibili delle navi per la navigazione interna e sono stati effettuati limitati interventi di coordinamento su altri provvedimenti collegati.

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Lo schema reca inoltre un allegato unico contenente la revisione dei vigenti allegati I, II e V del decreto legislativo 66/2005 nonché l'inserimento di un nuovo allegato V-bis sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.
In particolare, l'articolo 1, al comma 1, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2005 specificando che le nuove disposizioni si applicano ai combustibili utilizzati da veicoli stradali; macchine mobili non stradali; trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto e altre navi della navigazione interna.
In proposito la relazione illustrativa ricorda che nel nostro ordinamento, l'articolo 292, comma 2, lettere e)-f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva già previsto che l'olio diesel ed il gasolio utilizzati per la navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune fossero equiparati al combustibile diesel e sottoposti al decreto legislativo n. 66 del 2005.
La relazione aggiunge che, in aderenza con la direttiva 2009/30/CE, si è in tutti i casi proceduto a trasferire nell'ambito del decreto legislativo n. 66 del 2005 i riferimenti alla navigazione interna contenuti oggi nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale titolo III disciplinerà, pertanto, tra i combustibili per autotrazione, solo quelli utilizzati nella navigazione marittima.
Per i combustibili benzina e diesel utilizzati nei veicoli elencati, il comma in esame prevede non solo la fissazione delle specifiche tecniche (già prevista dal testo vigente del decreto legislativo n. 66 del 2005), ma anche un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili medesimi.
Il comma 2 dell'articolo 1 provvede ad aggiornare ed integrare le definizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2005, in linea con il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.
Il comma 3 dell'articolo 1 riscrive, in linea con il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2005, relativo alle benzine, che saranno commercializzabili solo se conformi alle specifiche indicate all'allegato I, tra i quali il diverso tenore di etanolo e degli altri alcoli, che passa dal 5 al 10 per cento. Poiché il citato aumento nel tenore di etanolo ammesso nelle benzine non è compatibile con una notevole percentuale dei veicoli attualmente circolanti, nello schema si prevede che fino al 2015 (salvo eventuali proroghe da concedere con apposito decreto interministeriale) deve essere assicurata presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di ciascuna provincia la commercializzazione di benzina con tenore di etanolo e di ossigeno inferiore o pari ai valori attualmente prescritti dal decreto legislativo n. 66 del 2005. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione dove si commercializza la nuova benzina con tenore di etanolo fino al 10 per cento deve essere affissa un'apposita etichetta a fini informativi e deve essere presente, per gli utenti, un elenco da cui risulti se ciascun veicolo è compatibile o meno con tale benzina.
Disposizioni analoghe a quelle dettate dai succitati commi 3 e 4 dell'articolo 1 per la benzina con tenore di etanolo fino al 10 per cento sono previste, dai commi 5 e 6, dello stesso articolo 1 per le benzine contenenti additivi metallici.
Quanto al combustibile diesel, il comma 4 dell'articolo 1 riscrive l'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2005, in linea con il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva, il quale sarà commercializzabile solo se conforme alle specifiche indicate all'allegato II. Tali specifiche si differenziano da quelle recate dal testo vigente dell'allegato II al decreto legislativo n. 66 del 2005 per il diverso tenore degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), per i quali la percentuale ammessa scende dall'attuale 11 per cento all'8 per cento; per l'introduzione di un valore limite per la presenza dell'additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili, pari a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1 gennaio 2011, ridotto a 2 mg/litro a

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decorrere dal 1o gennaio 2014; per l'introduzione di un valore limite - pari al 7 per cento - relativo al tenore di FAME (estere metilico di acidi grassi).
La maggiore novità introdotta dalla nuova disposizione consiste nella previsione della possibilità di consentire, con successivo decreto interministeriale, la commercializzazione di combustibili diesel con Estere metilico di acidi Grassi (FAME) fino al 10 per cento (d'ora in poi FAME10), in deroga quindi al limite del 7 per cento previsto dall'allegato II. Tale possibilità è peraltro condizionata alla previa adozione di una specifica norma tecnica del Comitato europeo di normazione (CEN).
L'articolo 1, al comma 5, sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2005 relativo ad obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati al fine di aggiornare una serie di disposizioni concernenti il monitoraggio che gli Stati devono effettuare in merito alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel.
Il comma 6 dell'articolo 1 introduce, invece, 4 nuovi articoli nel testo del decreto legislativo n. 66 del 2005 (da 7-bis a 7-quinquies) che disciplinano gli obblighi di riduzione delle emissioni dei gas serra dei combustibili, nonché i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e le relative metodologie di calcolo e di verifica e consentono di recepire le disposizioni recate dall'articolo 1, paragrafi 5 e 6, della direttiva. Va ricordato che le predette disposizioni vanno raccordate alle analoghe previsioni sulla sostenibilità delle biomasse per la produzione dei biocombustibili recate dalla Direttiva n. 2009/28/CE, recepite con lo schema di decreto legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, anch'esso all'esame della VIII Commissione.
Il comma 7 dell'articolo 1 modifica invece l'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2005, relativo agli accertamenti sulla conformità dei combustibili, introducendo una semplificazione nella procedura vigente.
Il comma 8 dell'articolo 1 integra le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 66 del 2005 - attraverso una riscrittura dell'articolo 9 del medesimo decreto, in attuazione dell'articolo 9-bis della direttiva 98/70/CE - che prevede che siano i singoli Stati membri a determinare l'entità delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva stessa, che devono comunque essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, sono trasfuse all'interno dello stesso comma 8 anche le disposizioni relative alle sanzioni ed ai controlli sui combustibili della navigazione interna diversi dal combustibile diesel recate dall'articolo 296 del codice ambientale).
In conclusione, l'articolo 2 introduce disposizioni transitorie e di coordinamento, mentre l'articolo 3 reca, tra l'altro, la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.