CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2011
425.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04064 Contento: Sulla carenza delle dotazioni di beni della Procura della Repubblica di Roma.

Manlio CONTENTO (PdL) illustra la propria interrogazione, relativa ad un caso di mancato proscioglimento di un cittadino indagato, che sarebbe riconducibile alla carenza delle dotazioni di beni della Procura della Repubblica di Roma.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita della quale, peraltro, si dichiara

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dal tutto insoddisfatto, atteso che risulta paradossale che una prassi degli uffici giudiziari possa prevalere sulle norme del codice di rito e pregiudicare i diritti di un cittadino. Ritiene, inoltre, che nel comportamento del pubblico ministero siano ravvisabili delle gravi negligenze.

5-04063 Ria: Sulla riforma organica della magistratura onoraria.

Lorenzo RIA (UdC) illustra la propria interrogazione, con la quale chiede al Governo quali iniziative intenda adottare per dare seguito all'impegno di avviare una riforma organica della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Precisa quindi che l'intenzione del Governo sarebbe di estendere la proroga prevista nel decreto «Milleproroghe» al 31 dicembre 2011, considerati anche i magistrati onorari i cui mandati sono in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2011, che sono circa 130. Precisa inoltre che lo schema di disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria si ispira al principio della temporaneità, prevedendo un mandato di un quadriennio rinnovabile di un ulteriore quadriennio e un limite massimo di età di 65 anni; per i magistrati onorari già in servizio si prevedono invece tre ulteriori quadrienni, con un limite di età massimo di 75 anni. Fa quindi presente di avere rappresentato, nel corso di un recente incontro con le associazioni di categoria, l'esigenza di apportare due modifiche allo schema di disegno di legge. Ritiene, in particolare, che occorrerebbe valutare l'opportunità che si torni ad una incompatibilità con l'esercizio della professione forense su base circondariale, anziché distrettuale, e che sia un giudice di pace ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

Lorenzo RIA (UdC), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita della quale si dichiara insoddisfatto, sottolineando come, in considerazione della funzione assolutamente fondamentale della magistratura onoraria, non possa essere condivisibile una riforma che si basi sul principio della temporaneità.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 228/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3996 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 228 del 29 dicembre 2010, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

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Nello specifico il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di nove articoli.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 6 che contiene disposizioni in materia penale. Tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Il comma 1 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, in primo luogo, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001.
Il rinvio ulteriore a tale ultimo decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata (se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore; gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo); la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, inoltre, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati - come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Inoltre, il citato articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta» (articolo 5, comma 4); nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5); l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 6, comma 6); possano essere autorizzati l'arresto, il

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fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis).
Il citato articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (articolo 5, comma 6-bis).
Attraverso il rinvio al recente articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede, in primo luogo, la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Si prevede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi - sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo - laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge; stabiliti dalle direttive; stabiliti dalle regole di ingaggio; stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; imposti dalla necessità delle operazioni militari.
Il comma 2 del provvedimento in esame, modifica l'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che contiene le abrogazioni di norme primarie, che decorrono dall'8 ottobre 2010, data di entrata in vigore del codice e del Testo unico delle disposizioni regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). Al fine di coordinare le disposizioni di rinvio previste dal decreto-legge in esame, viene infatti esclusa l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali in materia penale contenute in taluni provvedimenti che disciplinavano la proroga delle missioni internazionali.
Propone di esprimere parere favorevole, anche tenuto conto che le disposizioni esaminate hanno contenuto sostanzialmente identico a quello di precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, sui quali la Commissione si è espressa favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Testo unificato C. 3222 Moffa e abb.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), relatore, rileva che il provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.
All'articolo 28, comma 1, si prevede che le aziende debbano tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento

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di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
All'articolo 91, viene introdotto un nuovo comma 2-bis, in base al quale la valutazione del predetto rischio è eseguita dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio. Quando il coordinatore per la progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, deve procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso di specifici requisiti. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta osservando le prescrizioni impartite dal Ministero della difesa, con la consulenza tecnica e mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del medesimo Ministero, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
All'articolo 100, comma 1, ove si disciplina il piano di sicurezza e coordinamento, viene inserito il riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo.
All'articolo 104 viene inserito un nuovo comma 4-bis, che definisce i requisiti che devono possedere le impresa specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni. Viene inoltre istituito un apposito albo presso il Ministero della difesa.
Agli allegati XI e XV vengono previste integrazioni conseguenti alle modifiche disposte dagli articoli precedenti.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che, come stabilito, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare. Nessun chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che nella seduta di domani si procederà all'adozione del testo base. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.
Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.
17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.