CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2011
423.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 gennaio 2011.

Manlio CONTENTO (PdL) preliminarmente sottolinea come la normativa italiana in materia di lotta contro la pedofilia sia all'avanguardia. Proprio in questi giorni si sta procedendo, attraverso l'approvazione della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, ad un ulteriore miglioramento di tale normativa sotto il profilo sia repressivo che preventivo. Si tratta di una normativa che appare su alcuni aspetti più avanzata anche rispetto a quella della proposta di direttiva in esame, come ad esempio, quella relativa al blocco degli accessi a siti web contenti

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materiale pedopornografico oggetto dell'articolo 21 della proposta. Ricorda che la normativa italiana prevede il sistema delle «black list dei siti», che potrebbe essere ripreso dalla direttiva che si intende emanare. Ritiene che si potrebbe prevedere un sistema centralizzato a livello europeo di controllo e gestione delle black list. Inoltre nella black list si dovrebbero inserire gli Stati che ospitano i provider responsabili dei siti vietati. Una lista di tali Paesi servirebbe anche al fine di inserire in trattati di cooperazione da stipulare con i medesimi Paesi delle clausole volte ad oscurare i siti inseriti nelle black list.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.
17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 gennaio 2011.

Manlio CONTENTO (PdL) invita la Commissione a riflettere sulla scelta della iniziativa in esame di prevedere che la procedura relativa all'ordine di protezione sia attivata dal Paese di destinazione anziché da quello di provenienza, come sarebbe invece preferibile in un'ottica di semplificazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, si riserva di approfondire l'osservazione dell'onorevole Contento, ritenendola comunque in prima battuta meritevole di accoglimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato 25 novembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che nella seduta del 25 novembre scorso sono stati presentati gli emendamenti al testo in esame (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 25 novembre 2010). Il relatore ha oggi presentato un ulteriore emendamento (vedi allegato). Invita pertanto il relatore ad illustrarlo prima di passare alla eventuale illustrazione degli altri emendamenti.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, illustra come il proprio emendamento 1.100 sia volto ad accrescere l'efficacia deflativa del provvedimento, collegando l'estinzione del reato derivante dalla remissione tacita della querela alla ricezione da parte del querelante del risarcimento del danno ovvero alla presentazione di un'offerta reale, ai sensi dell'articolo 2109 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente.
Rileva quindi come non appaiano condivisibili gli emendamenti presentati dall'UdC,

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volti a prevedere che l'effetto estintivo del reato non si produca se il querelante non è comparso all'udienza a causa di un «legittimo impedimento» anziché per un «giustificato motivo», poiché ritiene che la prima formulazione sia svantaggiosa per la persona offesa. Ritiene, inoltre, di non condividere gli emendamenti del PD, laddove l'effetto estintivo viene limitato alle sole ipotesi in cui il querelante non compaia all'udienza nella quale è citato come testimone.
Si riserva comunque di esprimere il parere sugli emendamenti nella prossima seduta e di valutare ulteriormente gli emendamenti 2.2 e 4.2 Ferranti, che presentano taluni aspetti di interesse.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea come il querelante debba assumersi la responsabilità di comparire alla prima udienza, se si vuole che il provvedimento in esame sia realmente efficace e produca un effetto deflativo. Esprime delle perplessità sugli emendamenti Ferranti 2.2 e 4.2, ritenendoli sostanzialmente superflui. Con riferimento all'emendamento 1.100 del relatore, ritiene che sarebbe preferibile ricorrere ad un meccanismo diverso e, segnatamente, fare riferimento alle condotte riparatorie previste nel procedimento dinanzi al giudice di pace.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara di non condividere assolutamente l'emendamento 1.100 del relatore, che, nel secondo comma, esclude completamente la rilevanza della volontà del querelante nell'accettazione del risarcimento del danno offerto dal querelante, sostituendola con una valutazione di congruità che dovrebbe essere compiuta dal giudice penale. Più in generale, ritiene che non si debba collegare l'estinzione del reato al risarcimento del danno, per di più non consentendo alla persona offesa qualunque forma di opposizione. Questo appare inaccettabile soprattutto se si tiene conto che molti reati gravi sono perseguibili a querela di parte. Cita, a titolo esemplificativo, i reati societari, la violenza sessuale semplice e lo stalking.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, non condivide le osservazioni dell'onorevole Capano e comunque sottolinea come il problema dalla stessa sollevato non si ponga certamente per la violenza semplice, dal momento che il quel caso la querela è irretrattabile.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO riservandosi di esprimere il parere sugli emendamenti nella prossima seduta, ritiene che occorra un'attenta riflessione sugli emendamenti Ferranti 2.2. e 4.2. Quanto all'emendamento 1.100 del relatore, ritiene che occorra valutare con attenzione la proposta dell'onorevole Contento di fare riferimento alle condotte riparatorie previste nel procedimento dinanzi al giudice di pace.

Angela NAPOLI (FLI) in primo luogo dichiara di non condividere l'emendamento presentato dal relatore non ritenendo che attraverso il risarcimento del danno si possa estinguere un reato sia pure se perseguibile a querela. Per quanto attiene alla nozione di giustificato motivo richiamata nel secondo comma dell'articolo 152 del codice penale dichiara di preferire quello più oggettivo di legittimo impedimento. Ritiene inoltre che si debba precisare che l'udienza alla quale viene fatto riferimento dall'articolo 152 sia l'udienza preliminare.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la finalità deflattiva collegata al provvedimento in esame non possa far venir meno sempre e comunque l'interesse dello Stato a perseguire i reati. Inoltre non è ammissibile in alcun modo non tener conto della scelta di non presentarsi nell'udienza preliminare che può essere fatta dal querelante per ragioni del tutto legittime, come ad esempio quella di non incontrare colui che ha commesso il reato.

Federico PALOMBA (IdV) pur valutando con favore la proposta di legge in esame, esprime seri dubbi sulla reale efficacia della medesima, che comunque dovrà essere migliorata attraverso l'approvazione

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di emendamenti. In primo luogo ritiene che sia più opportuno utilizzare nel caso in esame la nozione di legittimo impedimento in luogo di quella di giustificato motivo. In secondo luogo esprime forte contrarietà all'emendamento presentato dal relatore ritenendo che spetti solo al querelante la scelta di rimettere la querela successivamente al risarcimento del danno, trattandosi di tutele, quella civile e quella penale, che operano su piani diversi e rispondono a diversi interessi.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che il provvedimento in esame sia opportuno, ma che sia necessario apportarvi taluni correttivi. In primo luogo, occorre tenere in considerazione l'ipotesi in cui il querelante non compaia in udienza e sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire al giudice l'indicazione del giustificato motivo, come nel caso in cui, ad esempio, sia coinvolto in un incidente stradale mentre si sta recando in tribunale. Sarebbe pertanto necessario prevedere un meccanismo più elastico che consenta quantomeno di convocare una ulteriore udienza nella quale si possa accertare la sussistenza del giustificato motivo. Esprime quindi forti perplessità sull'emendamento 1.100 del relatore, che postula una delibazione dell'adeguatezza del risarcimento da parte del giudice penale e non prevede alcuna garanzia per il querelante.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) riservandosi si intervenire in modo più diffuso nel prosieguo dell'esame, dopo avere sottolineato la necessità di produrre l'effetto deflativo previsto dal provvedimento, auspica che l'opposizione non voglia frapporre troppi ostacoli all'efficacia della disciplina in esso prevista.

Lorenzo RIA (UdC) dichiara che il gruppo dell'UdC è sostanzialmente favorevole al provvedimento e non intende certamente frapporre alcun ostacolo alla sua efficacia. Gli emendamenti presentati dal proprio gruppo, infatti, sono tutti rivolti a garantire l'uniformità sistematica e linguistica della nuova disciplina con quella vigente.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'11 gennaio 2011.

Nicola MOLTENI (LNP) ricordando che da tempo è iniziato l'esame preliminare dei provvedimenti all'ordine del giorno, ritiene che si possa passare alla fase emendativa una volta scelto il testo base.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda di aver comunicato nella seduta di ieri che entro la prossima settimana si concluderà l'esame preliminare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti.
C. 3480 Lo Presti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 novembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.