CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 gennaio 2011
422.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 16.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato

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dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 21 dicembre 2010, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il programma prevede che nell'ambito dell'indagine, che dovrà concludersi entro il mese di gennaio 2011, si proceda alle audizioni di rappresentanti del Dipartimento del tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato, dell'ISTAT, degli Enti territoriali e della Banca d'Italia.
Avendo sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera, e acquisita l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'indagine. Pone, quindi, in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 3921.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 dicembre 2010, nel nuovo testo così come modificato dalle Commissioni riunite II e III in sede referente. Segnala che in quell'occasione la Commissione bilancio ha richiesto al Governo elementi informativi al fine di verificare la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 5, concernente l'intervento di esperti in psicologia o in psichiatria infantile nei procedimenti per i delitti di sfruttamento sessuale dei minori, tratta di persone, violenza sessuale, adescamento dei minori e atti sessuali con minori, e dell'articolo 7, relativo alla previsione di uno specifico trattamento psicologico cui possono sottoporsi i condannati per i reati a sfondo sessuale in danno dei minori, con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10. Rileva che il Governo, pur ritenendo sufficienti gli elementi di valutazione disponibili, ha condiviso l'opportunità, manifestata dalla Commissione, di rinviare il seguito dell'esame per un approfondimento delle questioni emerse.
Segnala che le Commissioni riunite II e III, nella seduta del 22 dicembre 2010, hanno concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo già esaminato nella medesima giornata dalla Commissione bilancio. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ribadisce, quindi, l'esigenza di acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle conseguenze di carattere finanziario recate dai predetti articoli 5 e 7 e alla loro compatibilità con la clausola di invarianza di cui all'articolo 10.

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Per quanto concerne il fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea in data 10 gennaio 2011, con riferimento ai profili di carattere finanziario, segnala che l'emendamento Rao 5.10 modifica l'articolo 5, prevedendo che nei procedimenti per i delitti ivi indicati, debba essere richiesta, nell'assunzione di informazioni da persone minori, una consulenza multidisciplinare attraverso l'ausilio di un criminologo, un esperto in psicologia dell'età evolutiva e un esperto in antropologia, in luogo dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, come attualmente previsto. Al relativo onere, quantificato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia, gestito fuori bilancio. Al riguardo, rilevata preliminarmente l'opportunità di acquisire elementi informativi in merito alla quantificazione dell'onere, osserva che l'emendamento presenta una copertura finanziaria da considerarsi inidonea, in quanto prevede il ricorso alla riduzione del Fondo unico giustizia, il cui ammontare è annuo indeterminato nel quantum, per far fronte ad oneri certi di carattere permanente. Su tali aspetti appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Fa presente, poi, che i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Avverte, infine, che l'Assemblea ha trasmesso, da ultimo, gli emendamenti 4.100 e 5.100 della Commissione, i quali introducono modifiche prive di conseguenze finanziarie.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti sul testo del provvedimento, osserva, su un piano generale, che le modifiche apportate all'originario disegno di legge hanno natura essenzialmente procedurale e, pertanto, non presentano profili finanziari problematici. Al riguardo, fa altresì presente che l'eventualità che il detenuto acceda a trattamenti psicologici con finalità di recupero e di sostegno, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del disegno di legge, non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattamenti medici di recupero e sostegno sono già svolti dalle strutture dell'Amministrazione penitenziaria con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle proposte emendative, fa presente che l'emendamento Rao 5.10 reca oneri la cui quantificazione non è suffragata da una relazione tecnica. Concorda, inoltre, sull'inidoneità della modalità di copertura prevista dall'emendamento, che dispone la riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Non ha, invece, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2326-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 4.100 e 5.100;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'eventualità che i detenuti accedano, ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del disegno di legge, a trattamenti psicologici con finalità di recupero e di sostegno non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le strutture dell'Amministrazione penitenziaria già svolgono trattamenti medici di recupero e sostegno utilizzando allo scopo le risorse disponibili a legislazione vigente,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo l, comma 2, ribadisce l'opportunità di specificare nel testo del provvedimento che il riferimento alla garanzia di politiche sociali ed economiche, volte alla presa in carico del paziente e dei familiari, sia da intendersi come un mero rinvio a quanto già disposto dalla vigente normativa. Conferma che, qualora venisse, introdotta tale specificazione, già presente al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe garantita la neutralità finanziaria. Relativamente all'articolo 7, comma 3, nel confermare, come già emerso nel corso del dibattito al Senato, l'assenza d'oneri in considerazione della circostanza che le professionalità sanitarie, designate per il collegio dei medici, sono quelle già operanti, presso le strutture di ricovero, evidenzia tuttavia l'opportunità che la norma venga integrata prevedendo espressamente che dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva proposto la soppressione della previsione normativa diretta a ricondurre l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Ricorda altresì che tale posizione era motivata dal rischio che una simile disposizione legislativa sarebbe potuta risultare asistematica ed incoerente rispetto a quanto previsto nel ordinamento, che prevede che l'introduzione di nuovi LEA debba avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quadro di un provvedimento complessivo di rideterminazione degli stessi, con contestuale individuazione di copertura finanziaria, ovvero di eliminazione di altri livelli ritenuti obsoleti ovvero non più indispensabili, di corrispondente impatto finanziario. Fa presente che nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, nel ribadire che ciò non configurerebbe un nuovo livello di assistenza e che pertanto la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri, bensì della mera fissazione, con norma di rango primario, di quanto già contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEA del 29 novembre 2001, specifica che l'introduzione di detta norma di rango primario ha il solo scopo di eliminare ogni margine di incertezza futuro circa il diritto all'assistenza dei soggetti in stato vegetativo nel caso di aggiornamento o revisione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tali termini, nel prendere atto delle assicurazioni del Ministero della salute in merito al carattere non innovativo della disposizione e alla conseguente invarianza finanziaria della norma, comunica che la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto di potere verificare positivamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute.

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Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2350, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento;
preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, in base alle quali:
al comma 2 dell'articolo 1, al fine di evitare il manifestarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre precisare che le richiamate politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico dei pazienti, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia, rientrano fra gli interventi allo scopo già previsti a legislazione vigente;
le misure da adottare ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 in materia di assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate non costituiscono nuovi livelli di assistenza e pertanto la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri, ma è tesa a stabilire con norma di rango primario quanto già contenuto nel decreto del Presidente di Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 in materia di determinazione dei Livelli essenziali dei assistenza (LEA), al fine di eliminare ogni margine di incertezza per il futuro circa il diritto all'assistenza dei soggetti in stato vegetativo nel caso di aggiornamento o revisione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
appare necessario prevedere che dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 7, comma 3, concernenti la previsione di un collegio medico, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
considerata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 9, al fine di non determinare la costituzione di nuovi uffici presso le aziende sanitarie locali, espungendo il riferimento a "uffici dedicati" ivi previsto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «garantisce» inserire le seguenti: «, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente»;
all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «collegio medico formato» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «in uffici dedicati».

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che già nella seduta del 29 settembre 2010 il relatore aveva presentato una proposta di parere, ma, all'esito del dibattito svoltosi in Commissione, si era convenuto di chiedere una relazione tecnica, che è stata effettivamente predisposta dal Ministero della salute e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene come su un tema così delicato si sia tuttavia addivenuti ad una soluzione sbagliata e vi sia stata una forzatura rispetto alla stessa Ragioneria generale dello Stato, con la conseguenza che si rischia di addivenire a decisioni sbagliate nel merito. Rileva come, con riferimento ai profili finanziari, non sia chiara la ragione per la quale si sia potuto modificare l'avviso precedentemente espresso dalla Ragioneria

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generale con una nota trasmessa alla Commissione il 2 dicembre 2010. Ricorda che in tale nota si sottolineava la necessità di modificare i LEA al fine di includere le fattispecie previste dal provvedimento in esame. Ritiene quindi non comprensibile l'accelerazione che ora si intende imprimere al corso del provvedimento e quindi preferibile procedere nel senso di modificare l'elenco dei LEA, sopprimendo le altre voci che non si ritenga più necessario mantenere, e poi riprendere la discussione. Sottolinea l'esigenza di evitare posizioni ideologiche e pregiudiziali ed evidenzia come dal provvedimento potrebbero derivare oneri per la finanza pubblica in mancanza di una modifica dei LEA. Ritiene quindi che nulla sia mutato rispetto alla precedente nota della Ragioneria generale dello Stato e che pertanto non si possa che esprimere un parere contrario per i profili finanziari.

Massimo POLLEDRI (LNP) ringrazia il relatore e il Governo per l'attenzione dimostrata rispetto al provvedimento in esame, che ha consentito un più approfondito esame delle implicazioni finanziarie del testo trasmesso dalla Commissione Affari sociali. Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 5, concorda con le considerazioni contenute nella nuova relazione tecnica riferita a tale disposizione. Osserva, infatti, che l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo già rientra, sulla base della normativa vigente, tra i livelli essenziali di assistenza e, pertanto, essa non può determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Prende, pertanto, atto con soddisfazione della verifica positiva della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, che ha riconsiderato il giudizio negativo inizialmente formulato con riferimento all'articolo 5, comma 1, primo periodo, della proposta di legge in esame.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, nel dare atto all'onorevole Vannucci dell'importanza delle argomentazioni addotte, ritiene opportuno lasciare ai colleghi il tempo per valutare la relazione tecnica presentata dal Ministero della salute e la nota predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Lino DUILIO (PD) ritiene che la nuova nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato non chiarisca per quali ragioni la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute sia idonea a superare le obiezioni espresse dalla stessa Ragioneria generale dello Stato nella nota trasmessa alla Commissione il 2 dicembre 2010. Ricorda che l'assunto in base al quale dal provvedimento non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il medesimo non innoverebbe la vigente disciplina in materia di LEA, appare contraddetto dal livello di dibattito che lo stesso sta provocando proprio per la sua capacità di innovare l'ordinamento. Ricorda che il Governo aveva già assicurato l'adozione del decreto relativo alla modifica dei LEA, mentre esso non risulta adottato, perché ancora in attesa della firma del Ministro dell'economia e delle finanze. Evidenzia inoltre che, nella nota richiamata dal sottosegretario Casero, si postula la mancanza di maggiori oneri per la finanza pubblica nel presupposto che le fattispecie previste dal provvedimento rientrino nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEA, che tuttavia non è stato emanato. Rileva quindi che ci si accinge ad approvare una legge solo per inserire in una fonte di rango primario una fattispecie che non è prevista nella competente disciplina di livello secondario.

Roberto OCCHIUTO (UdC) dichiara, preliminarmente, di condividere la proposta formulata dal relatore di non procedere all'espressione del parere nella seduta odierna, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto della relazione tecnica e della sua integrazione trasmessa nella giornata di oggi. Ritiene, peraltro, ingiusto considerare che l'esame del provvedimento rappresenti

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uno strumento finalizzato a raggiungere accordi di tipo politico, sottolineando la particolare meritevolezza delle finalità della proposta di legge. Venendo ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel prendere atto della discordanza tra le valutazioni espresse della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica trasmessa il 2 dicembre 2010 e quelle contenute nella nota depositata nel corso della seduta, dichiara di non comprendere la ragione per cui il primo giudizio dovrebbe essere più attendibile di quello formulato in data odierna, che tiene conto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero della salute. Anche alla luce di questi ultimi chiarimenti, ritiene, infatti, che il provvedimento in esame non presenti profili finanziari problematici e annuncia fin d'ora di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare che l'integrazione della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata depositata solo da pochi minuti e non è, pertanto, stato possibile approfondirne i contenuti, concorda sull'opportunità di una ulteriore riflessione sul contenuto del provvedimento in esame e sulle sue implicazioni finanziarie. In particolare, con riferimento al tema dei livelli essenziali di assistenza, ritiene che sarebbe opportuno svolgere una riflessione di carattere sistematico sulle prestazioni che rientrano in tali livelli per procedere, poi, ad un loro aggiornamento periodico. Ritiene, infatti, che non possa condividersi la tendenza ad intervenire in modo puntuale su singole prestazioni nell'ambito dell'esame di diversi provvedimenti legislativi, giudicando preferibile un intervento di carattere generale volto ad aggiornare le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. Con specifico riferimento al tema dell'assistenza dei soggetti in stato vegetativo, affrontato dall'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame, concorda con le considerazioni dell'onorevole Polledri, che ha sottolineato come già ora tali prestazioni rientrino nei livelli essenziali di assistenza, chiedendosi tuttavia quale sia la necessità di ribadire tale previsione nell'ambito della proposta di legge in discussione. Osserva, infatti, che, sussistono solo due alternative: qualora le previsioni dell'articolo 5, comma 1, abbiano carattere innovativo, esse determineranno evidentemente nuovi oneri privi di copertura finanziaria, mentre, qualora si limitino a ribadire la disciplina vigente, esse sarebbero prive di utilità. Ribadisce, quindi, l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
Testo unificato C. 209 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1o dicembre 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, con riferimento all'articolo 6, osserva che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria sono destinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 13 dicembre 2009, n. 191, alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, segnala che tale Ministero ha già chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'erogazione di tali risorse per attuare gli accordi di programma che sembrerebbe aver già sottoscritto. Sulla questione il Ministro dell'economia e delle finanze ha risposto che

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l'erogazione delle risorse è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure per l'assegnazione delle risorse in questione. In proposito, fa presente altresì che il Ministero dell'ambiente ha sottolineato l'esigenza che la copertura del Fondo sia assicurata con risorse aggiuntive e non con l'utilizzazione, anche se in quota parte, di risorse che già risultano insufficienti a far fronte a tutte le situazioni di rischio idrogeologico presenti sul territorio italiano. Rileva come, in ogni caso, occorrerebbe aggiornare il profilo temporale del triennio di riferimento per la concessione di contributi, tenuto conto della presumibile approvazione del provvedimento nel 2011, riferendo il triennio al periodo 2011-2013.
Concorda, inoltre, sulla non coerenza del profilo di cassa delle risorse utilizzate per la copertura del Fondo, relative ai finanziamenti destinati a piani straordinari contro il rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, con quello riferito alla spesa prevista dalla proposta, anche in considerazione dei tempi per l'emanazione dei necessari decreti e per l'erogazione delle risorse. In ogni caso.
Per quanto attiene agli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore, con riferimento all'articolo 7, concernente la procedura per l'assegnazione dei contributi, osserva che esso attribuisce alle regioni specifiche competenze per la gestione e ripartizione delle risorse prevedendo che i comuni svolgano una istruttoria propedeutica alle attività regionali. Al riguardo, ritiene che, in assenza di una relazione tecnica che dimostri l'invarianza della spesa, anche le attività poste in capo ai comuni siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione, poi, alle attività di monitoraggio delle regioni, evidenzia che le medesime sono suscettibili di comportare oneri non quantificati e non coperti a carico del bilancio degli enti territoriali. Condivide, in ogni caso, le osservazioni formulate dal relatore in merito agli articoli 7 e 8, rilevando la necessità che le risorse siano erogate compatibilmente con il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, rileva che, alla luce di quanto affermato dal rappresentante del Governo, allo stato non si potrebbe che addivenire all'espressione di un parere contrario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritiene che, anziché procedere all'espressione di un parere, che, allo stato, non potrebbe che essere contrario, sarebbe possibile, conformemente a numerosi precedenti, informare con lettera la Commissione di merito delle criticità emerse, al fine di consentire a detta Commissione di valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie a superare tali profili critici.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 17.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevando l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche luce delle audizioni

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svolte, nonché delle riflessioni in corso da parte del Governo e dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 17.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.
Atto n. 304.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO precisa che l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame, non rientra tra gli uffici di livello dirigenziale non generale previsti dallo schema di regolamento e conferma che, in sede di adozione del decreto del Presidente della Repubblica relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, verrà assicurata l'invarianza della spesa rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente per il funzionamento del Servizio di controllo interno. Evidenzia altresì che il Ministero della salute concorre al raggiungimento dei risparmi di spesa previsti dalle disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni ministeriali in relazione all'ammontare degli stanziamenti destinati a tale Ministero nell'ambito del bilancio dello Stato e alle dimensioni della sua articolazione organizzativa.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (atto n. 304);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 13, non rientra tra gli uffici di livello dirigenziale non generale previsti dallo schema di regolamento e in sede di adozione del decreto del Presidente della Repubblica relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute verrà assicurata l'invarianza della spesa rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente per il funzionamento del Servizio di controllo interno;
il Ministero della salute concorre al raggiungimento dei risparmi di spesa previsti dalle disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni ministeriali in relazione all'ammontare degli stanziamenti destinati a tale Ministero nell'ambito del bilancio dello Stato e alle dimensioni della sua articolazione organizzativa,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

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La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Atto n. 294.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, illustra il contenuto dello schema, che, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2009, reca norme volte al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario dello schema di decreto legislativo in esame, ritiene in primo luogo opportuno acquisire acquisiti chiarimenti da parte del Governo, volti ad escludere che le modifiche introdotte con lo schema in esame rispetto alla normativa vigente, contenuta nel decreto legislativo n. 201 del 2007, possano determinare effetti onerosi non previsti. Fa riferimento, in particolare, a modifiche che interessano l'ambito applicativo dei controlli e gli organismi incaricati, rispetto alle quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione. Osserva, in primo luogo, che l'articolo 1 dispone l'estensione dell'ambito dei controlli, per cui, in base al nuovo testo, questi dovrebbero riguardare non più soltanto i prodotti «che consumano energia», ma in generale i prodotti «connessi all'energia». Con riferimento alle tipologie dei controlli previsti, rileva che l'articolo 5 dello schema in esame prevede, a differenza della normativa vigente, il prelevamento di campioni e la possibilità di ritirare dal mercato i prodotti non conformi. Richiama poi l'attribuzione all'Agenzia delle dogane delle funzioni di autorità responsabile dei controlli alle frontiere, prevista dall'articolo 4, e la partecipazione ai compiti di controllo, attualmente non prevista, da parte delle Camere di commercio, della Guardia di finanza e della stessa Agenzia delle dogane, ai sensi dell'articolo 7 dello schema. Pur rilevando che sotto il profilo finanziario il testo in esame non sembra modificare la struttura essenziale dei meccanismi di verifica di conformità già previsti dalla disciplina vigente, che prevedono l'affidamento delle principali funzioni di controllo al Ministero dello sviluppo economico e l'attribuzione dei relativi oneri ai produttori mediante apposite tariffe, considera tuttavia necessario che sia meglio precisata la portata applicativa delle modifiche in esame, al fine di confermare che gli enti interessati possano far fronte ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse già disponibili. Ritiene altresì opportuno acquisire dal Governo, anche alla luce della recente esperienza applicativa del decreto legislativo n. 201 del 2007, elementi volti a confermare l'idoneità del dispositivo tariffario a garantire l'integrale copertura degli oneri relativi a tutti i predetti organismi nonché ad assicurare, in presenza di eventuali maggiori fabbisogni finanziari, la coerenza temporale fra l'insorgenza degli oneri e la loro copertura mediante il meccanismo di fissazione e di aggiornamento delle tariffe. Sottolinea, infine, l'opportunità di avere una conferma circa l'irrilevanza degli effetti di gettito riferiti alla deducibilità dei costi tariffari, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, in primo luogo conferma che tutti i soggetti pubblici responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo sono in grado di sostenere i compiti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito dei piani di coordinamento e

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collaborazione già in essere. Evidenzia quindi che le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti secondo tariffe e modalità di versamento, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Precisa che tale dispositivo tariffario risulta idoneo a garantire l'integrale copertura degli oneri relativi a tutti gli organismi responsabili di funzioni di controllo, nonché ad assicurare, in presenza di eventuali maggiori fabbisogni finanziari, la coerenza temporale fra l'insorgenza degli oneri e la loro copertura mediante il meccanismo di fissazione e aggiornamento delle tariffe.

Massimo POLLEDRI (LNP) formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (atto n. 294);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
tutti i soggetti pubblici responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo sono in grado di sostenere i compiti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito dei piani di coordinamento e collaborazione già in essere;
le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti secondo tariffe e modalità di versamento, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
tale dispositivo tariffario risulta idoneo a garantire l'integrale copertura degli oneri relativi a tutti gli organismi responsabili di funzioni di controllo, nonché ad assicurare, in presenza di eventuali maggiori fabbisogni finanziari, la coerenza temporale fra l'insorgenza degli oneri e la loro copertura mediante il meccanismo di fissazione e aggiornamento delle tariffe,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo al fine di introdurre sanzioni per l'importazione di prodotti non conformi, allo scopo di riconoscere le conseguenti responsabilità in capo all'importatore e di rendere più efficaci i controlli, recependo quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2009/125/CE;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, precisando che il ritiro temporaneo dal mercato deve essere immediato;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in caso di mancanza di conformità non sanabile, sia possibile disporre il sequestro di prodotti o la loro distruzione».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 17.15.