CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 dicembre 2010
419.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Aldo Di Biagio cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Francesco Divella.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la

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proroga, fino al 28 gennaio 2011, del termine, originariamente fissato all'8 gennaio prossimo, per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Pertanto, l'esame del provvedimento da parte della Commissione Finanze potrà continuare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per le festività di fine anno.

Antonio PEPE (PdL), relatore, formula una proposta di rilievi sullo schema di decreto legislativo (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di mercoledì 12 gennaio prossimo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinate.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato, trasmesso dalla Commissione Bilancio, delle proposte di legge C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri, C. 2932 Consiglio regionale della Valle D'Aosta, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.
Al riguardo, ricorda che la Commissione Finanze ha già esaminato in sede consultiva la precedente versione del testo unificato, esprimendo su di esso, nella seduta del 21 luglio 2010, parere favorevole con condizioni ed osservazioni, il quale è stato parzialmente recepito dalla Commissione Bilancio.
Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato, l'articolo 1 è rimasto immutato.
Esso definisce le finalità dell'intervento legislativo, che sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
In tale contesto, il comma 2 prevede che alle predette finalità concorrano, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, mentre il comma 3 indica che l'attuazione delle misure previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo che l'Italia si faccia promotrice, nelle competenti sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.
L'articolo 2, comma 1, il quale in precedenza demandava ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani ai fini della legge, ha subito modifiche, nel senso che il predetto meccanismo riguarda non la definizione di comune montano tout court, ma quella di comune

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montano svantaggiato, e che tale definizione si applica ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento.
In tale contesto, i commi da 3 a 5 specificano che possono essere qualificati come montani svantaggiati i comuni caratterizzati dal fatto di avere almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine (elevati a 500 metri per i comuni situati nelle regioni alpine), oppure di avere almeno il 40 per cento della superficie al di sopra dei 400 metri (anche in questo caso elevati a 500 metri per i comuni alpini), e di avere almeno il 30 per cento del territorio con pendenza superiore al 20 per cento, e che si trovino in particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.
Ai sensi del comma 2, le regioni attuano i criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, provvedendo alla classificazione del rispettivo territorio montano.
A tale riguardo, rammenta che l'osservazione di cui alla lettera a) del parere approvato dalla Commissione Finanze chiedeva alla Commissione di merito di valutare se l'introduzione di un criterio altimetrico rigido per la definizione di comune montano non risultasse in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha sancito recentemente che tale previsione esula dalle competenze del legislatore statale in materia.
Le modifiche apportate sul punto nel corso del successivo esame in sede referente sembrano rispondere parzialmente a tale rilievo. Rileva, comunque, come la disposizione introduca l'ulteriore definizione di «comune montano svantaggiato», sia pure ai soli fini dell'articolo 3.
Ha subito modifiche anche l'articolo 3, il quale, al comma 1, istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6,75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.
In particolare, tra le tipologie di progetti che possono essere finanziati da tale Fondo, si è specificato, alla lettera e) del comma 3, che i progetti di sviluppo in materia turistica riguardano il sistema agrituristico (e non più, genericamente, quello turistico).
Alla lettera f) del medesimo comma si è inoltre sostituito il generico riferimento a progetti in materia di politiche forestazione con un più analitico richiamo a progetti di valorizzazione della filiera forestale e di valorizzazione delle biomasse a fini energetici.
È stata altresì inserita la nuova lettera g), relativa agli interventi per la salvaguardia del prato pascolo.
Ai sensi del comma 2, i progetti sono individuati annualmente con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 4 specifica che, per l'assegnazione dei finanziamenti è riconosciuta priorità i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze nei servizi di pubblico-amministrativi, scolastici, energetici o idrici.
Il comma 5 individua la copertura degli oneri recati dall'articolo, ai quali si fa fronte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
All'articolo 4, è stato modificato il comma 1, il quale novella l'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.
A tale proposito, si stabilisce che il limite entro cui è possibile affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, è innalzato da 500.000 a 1 milione di euro (e non più a 1,5 milioni come nella precedente versione del testo unificato), per i comuni montani svantaggiati individuati ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, si sono introdotte ulteriori previsioni in merito, secondo le quale gli inviti a partecipare alla predetta procedura negoziata devono essere rivolti ad almeno dieci soggetti, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, e deve contenere

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l'indicazione dell'impresa aggiudicataria, dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno presentate offerte.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 2, rimasto immutato, il quale stabilisce che, nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di obbligazioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
La disposizione precisa che la predetta autorizzazione da parte del Ministero dell'economia, le cui procedure sono stabilite con decreto dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse.
In merito a tale previsione, evidenzia come non sia stata recepita l'osservazione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla Commissione Finanze, la quale segnalava l'opportunità di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, «in quanto compatibili», delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, e chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, che non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi.
Il precedente comma 1 dell'articolo 5, che apportava alcune modifiche alla legge n. 266 del 1991, recante la disciplina quadro del volontariato, è stato soppresso dalla Commissione Bilancio, recependo in tal modo l'osservazione di cui alla lettera c) del parere della Commissione Finanze, la quale sollevava rilievi sulla lettera b) del comma. Tale lettera, novellando il comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge n. 266, stabiliva l'obbligo, per le fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, fosse destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività.
L'attuale comma 1 (ex comma 2) dell'articolo, modificato dalla Commissione Bilancio, riconosce agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991.
Rispetto alla precedente versione del testo è stato espunto il riferimento alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani.
Al riguardo, ricorda che la condizione di cui al numero 1) del parere approvato della Commissione Finanze segnalava l'esigenza di sopprimere integralmente la previsione, la quale appare superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,

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già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991.
L'articolo 6, rimasto immutato rispetto al precedente testo, apporta alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
È rimasto parimenti sostanzialmente immutato l'articolo 7, il quale istituisce, al comma 1, per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio ed a lungo ciclo di maturazione, i quali siano gestiti con criteri di ecocompatibilità, una certificazione di ecocompatibilità, con la quale si attesta la provenienza del legno ed il rispetto dei predetti criteri di gestione, relativamente a tutti i prodotti di derivazione del legno, compresi la carta e i mobili.
L'unica modifica apportata dalla Commissione di merito, relativa al comma 3, riguarda il fatto che il regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata, con cui sono definite le modalità per il rilascio e per l'uso della predetta certificazione, è sottoposto al parere parlamentare.
Altresì identico è rimasto l'articolo 8, il quale prevede che, nei comuni montani, le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.
A tale proposito, segnala come la V Commissione non abbia recepito l'osservazione di cui alla lettera d) del parere della Commissione Finanze, la quale evidenziava l'opportunità di chiarire maggiormente il senso della previsione, specificando che essa intende introdurre un criterio di definizione delle controversie relative alle cessioni di beni immobili per i quali è emerso, successivamente alla cessione, che risultavano gravati da usi civici.
Ha invece subito modifiche l'articolo 9, il quale, ai commi 1 e 2, provvede alla qualificazione giuridica dei rifugi di montagna categoria nella quale sono comprese le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna, idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti, e demanda alle regioni ed alle province autonome la definizione puntuale dei requisiti dei rifugi, nonché delle caratteristiche e delle qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture, anche in deroga alla disciplina in materia.
In merito al comma 1, rileva come la nozione di «soggetti qualificati», ivi contenuta, risulti piuttosto indeterminata, anche in quanto la norma non specifica quali siano le modalità con cui individuare i predetti soggetti.
In particolare, al comma 3, il quale stabilisce che gli immobili di proprietà statale, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione, e che essi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, sono stati integralmente recepite le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) del parere approvato dalla Commissione Finanze.
Infatti, si è sostituto l'improprio riferimento agli «immobili del demanio statale di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa» con un più corretto ed ampio richiamo agli immobili di proprietà statale, si è operato il coordinamento di tale previsione con la normativa sul cosiddetto «federalismo demaniale», richiamando, tra i beni che non possono essere oggetto di dismissione o cartolarizzazione anche i beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, e sono stati fatti salvi gli effetti di operazioni di dismissione o di cartolarizzazione già in corso alla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo.
Non sono state apportate modifiche all'articolo 10, il quale stabilisce che il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la sicurezza

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e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.
Per quanto riguarda l'articolo 11, il quale reca una norma volta a chiarire che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso, è stata recepita la condizione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze, la quale chiedeva di formulare la disposizione quale novella all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, e non, come previsto nella precedente versione del testo unificato, come norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in quanto il predetto citato comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 reca già un'interpretazione autentica dell'appena richiamato articolo 2, comma 1, lettera a).
Gli articoli 12 e 13, rimasti immutati, prevedono, rispettivamente, che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della legge.
Segnala, infine, come non siano state recepite le osservazioni di cui alle lettere e) e f) del parere approvato dalla Commissione Finanze.
La prima richiamava l'opportunità di introdurre specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, nonché in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi.
La seconda sottolineava l'opportunità di prevedere il finanziamento di interventi infrastrutturale atti a migliorare il sistema viario e a consentire, in tal modo, una più agevole accessibilità ai comuni di montagna.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.45.

5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC).

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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Tommaso FOTI (PdL) osserva come la risposta fornita riproponga elementi informativi già noti, che l'Agenzia del demanio aveva già fornito in riferimento ad un analogo quesito posto dalla Confedilizia alcuni mesi fa.
Stigmatizza quindi fortemente il comportamento, del tutto incomprensibile, della predetta Agenzia, la quale, dopo aver affermato di non avere alcuna competenza gestoria relativamente ai beni oggetto dell'interrogazione, si limita a riferire, laconicamente, che eventuali specifiche attività di ricognizione finalizzate all'attuazione del federalismo demaniale saranno svolte da altre amministrazioni dello Stato, senza indicare quali sia l'amministrazione competente in materia.
Considera inammissibile che, dopo dieci anni dalla presentazione, da parte del Comune di Piacenza, dell'istanza di sdemanializzazione delle opere del collettore settentrionale, del collettore rifiuto e dell'impianto idrovoro di Finarda, e nonostante l'entrata in vigore della disciplina sul federalismo demaniale, ancora non sia dato sapere quale sia l'amministrazione competente a pronunciarsi in merito. Ciò è ancora più grave ove si consideri che la cessione al Comune delle predette opere e impianti consentirebbe un notevole risparmio per i cittadini, i quali versano ai consorzi di bonifica, attualmente, circa due milioni e mezzo di euro all'anno.
Ritiene, pertanto, che il Governo debba indicare, senza ulteriori indugi, a quale autorità debba rivolgersi il Comune di Piacenza per ottenere la cessione o la concessione dei beni indicati nell'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la questione relativa all'individuazione dell'autorità cui spetta la competenza ad adottare i provvedimenti richiesti dal Comune di Piacenza meriti ulteriori approfondimenti.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, essendo pervenute, da parte degli enti locali, numerose domande di trasferimento di beni demaniali analoghe a quella oggetto dell'atto di sindacato ispettivo presentato dal deputato Foti, il Governo ha posto a disposizione degli enti interessati ad acquisire tali beni un servizio di help desk, che funziona tramite la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo.
Suggerisce, quindi, all'interrogante di attivare anche tale canale informativo per risolvere la problematica oggetto dell'interrogazione appena svolta.

La seduta termina alle 14.50.