CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 GENNAIO 2011

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo FLI, entrano a far parte della Commissione i deputati Andrea Ronchi e Giuseppe Scalia, mentre cessano di farne parte i deputati Giuseppe Divella e Adolfo Urso.

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici.
Testo unificato C. 3736 Lanzillotta e abb.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia come la Commissione politiche dell'Unione europea sia chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 3736 (Lanzillotta) e C. 3787 (Bergamini) adottato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) nella seduta del 2 dicembre 2010. Successivamente, nella seduta del 16 dicembre 2010, è stata abbinata anche la proposta di legge C. 3853 (Graziano), il cui contenuto è identico a quello del testo unificato.
Rileva, al riguardo, che il provvedimento all'esame intende abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto «decreto Pisanu»), concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.
L'articolo oggetto dell'intervento abrogativo reca disposizioni relative all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente presso tali esercizi.
Il comma 1 prevede l'obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che hanno come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s'intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava i suoi effetti sino al 31 dicembre 2007. L'applicazione della norma è stata poi prorogata sino al 31 dicembre 2010.
Il comma 2 estende l'obbligo di richiesta della licenza anche a coloro che già esercitano le attività sopra elencate.
Il comma 3 reca disposizioni in merito al rilascio della licenza. In particolare, la norma sembrerebbe configurare un'ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza «si intende rilasciata» dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta.
Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e per l'innovazione, di stabilire le misure cui sono tenuti i titolari e gestori di esercizi pubblici ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente degli apparecchi per collegamenti telematici e per l'archiviazione dei relativi dati, anche derogando alle normativa di tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, nonché le misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su documenti di identità per i soggetti utilizzatori di postazioni non vigilate per comunicazioni

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telematiche, ovvero di postazioni che permettono l'accesso ad internet con tecnologia senza fili.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 16 agosto 2005, il quale ha specificato gli obblighi specifici a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi. Ai sensi dell'articolo 1, tali soggetti sono tenuti a identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità. Con riguardo all'utilizzo delle postazioni internet senza fili, l'articolo 4 del decreto ministeriale prevede che i soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati, secondo le modalità indicate dal citato articolo 1 dello stesso decreto ministeriale.
Il comma 5 affida all'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull'osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati. La disposizione fa, comunque, salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal citato codice in materia di protezione dei dati.
In relazione ai profili di competenza della XIV Commissione, rileva che l'Unione europea promuove lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), conformemente agli articoli 179-188 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Unione mira inoltre a favorire lo sviluppo di applicazioni e di contenuto, tenuto conto che le tecnologie dell'informazione, in particolare Internet e la telefonia mobile, sono all'origine della società dell'informazione.
La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, ha istituito un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. La direttiva ha inoltre definito le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituito le procedure atte a garantire l'applicazione del quadro normativo nei Paesi membri. Nel Considerando n. 7 della direttiva si afferma che resta impregiudicata per ciascuno Stato la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, per salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
La direttiva 2002/21/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 259 del 2003 (»Codice delle comunicazioni elettroniche»). Le disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono state recentemente modificate ed integrate dalla direttiva 2009/140/CE. In particolare, per quanto attiene agli aspetti rilevanti ai fini del provvedimento all'esame, la direttiva 2009/140/CE provvede ad inserire un nuovo paragrafo 3-bis all'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE, nel quale viene precisato che i provvedimenti adottati dagli Stati membri in merito all'accesso o all'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai princìpi generali del diritto comunitario. Pertanto qualunque provvedimento, riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali che ostacoli tali diritti o libertà fondamentali, può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario e la sua

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attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, di un'efficace tutela giurisdizionale e di un giusto processo. Tali provvedimenti possono, conseguentemente, essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy.
La direttiva 2009/140/CE dovrebbe essere recepita nell'ordinamento degli Stati membri entro il 25 maggio 2011.
Nell'ordinamento nazionale il recepimento è previsto nel disegno di legge comunitaria 2011, attualmente all'esame in sede referente presso la 14o Commissione del Senato. I princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva sono indicati nell'articolo 10 del progetto e, tra questi, come criterio direttivo specifico il comma 3, lettera h) indica il «rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali».
Riguardo, invece, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il Parlamento europeo il 15 giugno 2010 ha approvato una risoluzione nella quale, tra l'altro, si sottolinea la necessità di raggiungere un equilibrio adeguato tra la tutela della privacy degli utenti e la registrazione di dati personali.
Il documento tra l'altro ribadisce che: internet è diventato uno strumento indispensabile per promuovere le iniziative democratiche, la discussione politica, l'alfabetizzazione digitale e la diffusione di conoscenza; l'accesso a internet rappresenta un diritto fondamentale e dipende dall'esercizio di numerosi diritti fondamentali compresi, fra l'altro, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, la non discriminazione, l'istruzione e la diversità culturale e linguistica; le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli hanno la responsabilità generale di assicurare che ogni individuo possa esercitare il diritto di partecipare alla società dell'informazione; è necessario favorire l'evoluzione della democrazia elettronica, assicurando che siano previste misure di salvaguardia significative contro nuove forme di sorveglianza, di controllo e di censura da parte di soggetti pubblici o privati, affinché la libertà di internet e la protezione della vita privata siano effettive. Il Parlamento europeo invita inoltre i governi ad evitare di imporre restrizioni all'accesso a internet mediante censura, blocchi, filtri,; insistendo sulla necessità di salvaguardare un internet aperto, in cui gli utenti abbiano la facoltà di accedere all'informazione e diffonderla. Allo stesso tempo invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per aumentare la sicurezza del cyberspazio mettendolo al riparo da tutti i tipi di reati e illeciti in seno all'UE nonché per partecipare in modo adeguato alla cooperazione internazionale su tale questione e sottolinea la necessità di un approccio multilaterale per fornire una migliore comprensione e consapevolezza sulla competenza in materia di criminalità informatica.
A tale riguardo ricorda, infine, che il 30 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi informatici, volta a perseguire e condannare gli autori di attacchi su larga scala, grazie al ravvicinamento della legislazione penale nel settore e al miglioramento della cooperazione transfrontaliera fra gli organi di contrasto. Nella stessa data la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di regolamento recante integrazioni e modifiche alla disciplina dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
Auspica in conclusione, anche tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame è frutto dell'iniziativa di gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, che la XIV Commissione possa esprimere un parere già nella seduta odierna e preannuncia il suo orientamento favorevole in proposito.

Sandro GOZI (PD), nel concordare sui contenuti del provvedimento, rileva l'opportunità di richiamare, in premessa al parere della Commissione, la coerenza della prevista abrogazione normativa con i

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più recenti orientamenti della normativa dell'Unione europea. Rileva infatti come l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (c.d. «decreto Pisanu») - che la presente proposta di legge intende abrogare - appare sproporzionata, recando vincoli eccessivamente stingenti a carico dei gestori dei locali e degli utenti. La norma desta peraltro perplessità sotto il profilo della privacy, anche alla luce dei contenuti della Carta europea dei diritti fondamentali.

Nicola FORMICHELLA (PdL) anche alla luce delle osservazioni del collega Gozi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
Atto n. 298.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, richiama i contenuti del provvedimento, illustrati nella seduta del 15 dicembre 2010, e formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come quello in esame appaia un atto necessario di tipo tecnico, e si riscontrino problemi di compatibilità comunitaria o di ordine politico. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.
Atto n. 300.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Sandro GOZI (PD) osserva come il provvedimento in esame abbia natura in apparenza esclusivamente tecnica, ma rivesta invece notevole rilievo sotto il profilo economico in quanto, recando una importante semplificazione degli oneri amministrativi, ha evidenti conseguenze in termini di risparmio per le imprese nazionali.

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Per tale motivo desta alcune perplessità il fatto che lo schema di decreto recepisca la direttiva 2009/49/CE solo con riferimento all'esenzione delle società-madri, di cui all'articolo 2, dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse non rilevante ai fini del consolidamento, ovvero ai fini di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Non sono invece recepite le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa, in quanto si tratta, recita la nota illustrativa che accompagna il provvedimento, di «un'opzione da applicarsi alle c.d. "medie imprese", una fattispecie non prevista dal codice civile».
Ritiene che si tratti di una occasione mancata per introdurre, a favore delle medie imprese italiane, una norma di semplificazione, ciò che peraltro le mette in condizioni di svantaggio rispetto a imprese di analoghe dimensioni di altri Stati membri nel cui ordinamento tale categoria appare precisamente individuata. Riterrebbe pertanto opportuno che, nel parere che la Commissione si accinge ad approvare, sia inserita una osservazione che inviti il Governo a porre rimedio a questa grave lacuna, anche a tal fine facendo riferimento alla definizione di media impresa rinvenibile nella normativa dell'Unione europea.

Nicola FORMICHELLA (PdL), preso atto delle valutazioni del collega Gozi, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Atto n. 301.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
L'articolo 1 dello schema in esame individua le finalità del decreto nella promozione e stimolo del mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e nel potenziamento del contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia. Per la realizzazione di tali finalità la norma impone ai soggetti di cui all'articolo 2 di tener conto, al momento dell'acquisto di veicoli per il trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale dei veicoli stessi nell'intero arco della loro vita.
L'articolo 2 definisce il campo di applicazione dello schema. Esso riguarda i contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; dagli operatori di servizio pubblico di trasporto di passeggeri, che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un contratto di servizio pubblico. Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame i contratti per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2008, ovvero dei veicoli, soggetti a omologazione facoltativa, che non sono stati omologati, quali veicoli utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali; veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle

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Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; veicoli semoventi per l'esecuzione di lavori, non idonei al trasporto di passeggeri o di merci.
L'articolo 3 definisce il significato delle espressioni utilizzate nel testo, quali amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, veicoli adibiti al trasporto su strada, operatore di servizio pubblico, contratto di servizio pubblico, appalti pubblici, specifiche tecniche e acquisto.
L'articolo 4, comma 1, stabilisce che, al momento dell'acquisizione dei veicoli, si deve tener conto dei seguenti impatti relativi all'esercizio dei veicoli stessi nel corso dell'intero ciclo di vita: a) consumo energetico; b) emissioni di biossido di carbonio; c) emissioni di ossidi di azoto, idrocarburi non metanici e particolato. Il comma 2 prevede che i soggetti sottoposti alle disposizioni del presente decreto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, debbano tener conto anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi del decreto ministeriale 11/4/2008, n. 135. I comma 3 prevede, ai fini dell'attuazione dei commi precedenti, l'applicazione, da parte dei soggetti sottoposti alle disposizioni del presente decreto, di almeno una delle seguenti opzioni:
indicazione, nei documenti dell'appalto, di specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale;
inclusione degli impatti energetico-ambientali fra i criteri di aggiudicazione dell'appalto e utilizzo della metodologia di calcolo dei costi di esercizio prevista dall'articolo 5 qualora - nei casi in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - tali impatti siano monetizzati, al fine di fondare la decisione di acquisizione anche sugli impatti energetico-ambientali.
Il comma 4 prevede che, ai fini del comma 3, devono comunque essere applicati i «criteri ambientali minimi» definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 11/4/2008.
L'articolo 5 individua le formule matematiche da utilizzare per il calcolo dei costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi al consumo energetico e alle emissioni inquinanti di CO2, NOX, NMHC e particolato.
L'articolo 6 dispone che eventuali modifiche dell'allegato 1 necessarie al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili saranno apportate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 11/2005, con appositi decreti del Ministro dell'ambiente.
L'articolo 7 reca la clausola di invarianza della spesa.
In ordine ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 28 aprile la Commissione ha presentato una strategia per promuovere i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186) intesa a garantire, nel quadro più ampio del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia UE 2020, la sostenibilità della mobilità nel lungo termine, con particolare riferimento alla «decarbonizzazione» del settore dei trasporti (riduzione delle emissioni tra l'80 e il 95 per cento entro il 2050).
In tale contesto, e facendo espresso riferimento alla direttiva 2009/33/CE, la Commissione ritiene che le autorità regionali e locali possano svolgere un ruolo determinante nel favorire l'adozione di tecnologie di propulsione alternative e a basso consumo energetico in occasione di appalti pubblici, favorendone l'introduzione sul mercato, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2 soprattutto in ambiente urbano.
A tale proposito, la strategia considera necessario definire un quadro politico adeguato e neutro dal punto di vista tecnologico, basato su proposte normative e incentivi alla ricerca e innovazione nel settore dei veicoli, che riguardi in particolare i carburanti per motori a combustione alternativi alla benzina e al diesel, quali biocarburanti liquidi e gassosi (GPL,

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GNC e biogas), i veicoli alimentati da un motore ricaricato con energia elettrica, i veicoli dotati di motori elettrici che producono l'energia a bordo a partire da pile a combustibile che funzionano a idrogeno.
Valutata la compatibilità comunitaria del provvedimento, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD), pur non rilevando profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, avrebbe ritenuto opportuno insistere, nella formulazione del parere sul raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia UE 2020 e la sostenibilità della mobilità nel lungo termine, con particolare riferimento alla «decarbonizzazione» del settore dei trasporti, ovvero la riduzione delle emissioni tra l'80 e il 95 per cento entro il 2050.
Preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Atto n. 302.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra nel dettaglio i contenuti dello schema di decreto in esame, che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Ricorda che la direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia. In particolare, la citata direttiva mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo globale «20-20-20» della Comunità.
Per l'Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2 per cento, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17 per cento. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia entro il 2020.
Una delle principali novità della direttiva 2009/28/CE è la previsione in base alla quale gli Stati membri devono adottare un Piano di azione nazionale che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020. La delega per l'attuazione della direttiva è contenuta nella legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), che all'articolo 17, comma 1, reca i principi e criteri direttivi per tale attuazione.
L'articolo 1 dello schema precisa che il medesimo, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.
L'articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo.

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L'articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17 per cento e che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.
L'articolo 4 assoggetta la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
L'articolo 5 conferma l'assoggettamento all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi.
L'articolo 6 prevede, per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida dettate dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (impianti di minore potenza), la sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) con una procedura abilitativa semplificata, caratterizzata - rispetto alla DIA - da ulteriori misure acceleratorie e dalle previsione di appositi elaborati tecnici. Viene inoltre consentito alle Regioni di estendere l'applicazione di tale procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell'attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.
L'articolo 6-bis definisce le condizioni per l'assoggettamento alle procedure semplificate degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L'articolo 6-ter mira ad incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle Regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e dichiarando di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.
L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22/2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotelmoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.
L'articolo 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base dell'evoluzione della normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali è consentito solamente per gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW.
L'articolo 9 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione - che le Regioni possono incrementare - e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.
L'articolo 10 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5

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per cento, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Sono inoltre previsti i criteri per il riordino - con apposito decreto - degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.
L'articolo 11 reca alcune modifiche al decreto legislativo 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.
L'articolo 12 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.
L'articolo 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.
Ai fini di una maggiore efficienza del sistema, l'articolo 14 disciplina il procedimento unico di autorizzazione cui sono assoggettati la costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 4, comma 4, vale a dire le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti a fonti rinnovabili.
L'articolo 15 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.
Ai sensi dell'articolo 16, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.
L'articolo 17 dispone che con periodicità biennale l'Autorità per l'energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.
L'articolo 18 demanda a direttive dell'AEEG la definizione delle condizioni tecniche ed economiche alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas naturale.
L'articolo 19 contempla tre modalità alternative, a scelta del produttore, per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.
Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'articolo 20 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (TU dell'edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a valere sul consumo di gas metano.
L'articolo 21 precisa che la riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo

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al contempo la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori.
L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali si prevede una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della materia prima utilizzata.
L'articolo 23 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogata la norma relativa ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1o gennaio 2012 non è soggetta al predetto obbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. È inoltre previsto che a partire dal 2013 la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse omnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Si stabiliscono infine le condizioni per il mantenimento dell'attuale incentivo a seguito di rifacimento totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti realizzati.
L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.
L'articolo 25 prevede che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'articolo 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'articolo 27).
Ai sensi dell'articolo 26, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 spettano incentivi di durata quinquennale che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.
Ai sensi dell'articolo 27, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del decreto legislativo 115/2008 definiscono: le modalità con cui gli obblighi per le imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita

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dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.
L'articolo 28 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo 115/2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.
L'articolo 28-bis dispone che per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto possono avere una durata massima di 180 mesi, anziché i 72 mesi attualmente previsti. Vengono altresì disciplinati definizione e copertura degli oneri di gestione del citato fondo rotativo.
L'articolo 29 reca disposizioni in materia di biocarburanti, ossia carburanti derivati da biomassa destinati ad autotrazione, modificando ed integrando l'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2/2006 che ha definito il quadro per l'immissione al consumo dei biocarburanti rinnovabili.
L'articolo 29-bis istituisce un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
L'articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. La garanzia serve ai fornitori per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.
L'articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.
L'articolo 32, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.
L'articolo 33 prevede la possibilità per le Regioni di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell'articolo 2, co. 167, L. 244/2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.
L'articolo 34, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell'accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l'individuazione dei quali si rinvia all'emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE.
L'articolo 35 rinvia al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.
L'articolo 36 disciplina l'integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.
L'articolo 37 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.
L'articolo 38 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 39 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

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Comunicazione della Commissione: Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva.
COM(2010)608 def.

(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dell'Atto per il mercato unico (COM(2010)608), cosiddetto Single Market Act, nel quale viene delineata una strategia articolata in 50 azioni intese a rilanciare il mercato unico europeo e a svilupparne appieno il potenziale, al fine di facilitare la ripresa dell'economia europea, creare occupazione e promuovere la stabilità.
Nelle intenzioni della Commissione le diverse azioni prospettate nell'Atto dovrebbero essere realizzate entro il 2012, ventesimo anniversario della creazione del mercato unico. Si prevede, quindi, una tempistica molto stringente, a testimonianza dell'importanza che viene attribuita al documento all'ordine del giorno.
Proprio in ragione del rilievo attribuito al documento e dell'ampiezza degli interessi coinvolti, sullo stesso la Commissione ha avviato un dibattito pubblico che si concluderà il 28 febbraio 2011; il dibattito è diretto ad acquisire le valutazioni di tutti gli attori a livello europeo, nazionale, regionale e locale, pubblici e privati, potenzialmente interessati.
Sottolinea innanzitutto che il documento riprende in larga misura le raccomandazioni formulate in un rapporto presentato il 9 maggio 2010 da Mario Monti, ex Commissario europeo al mercato interno e alla concorrenza, conformemente al mandato conferitogli dal Presidente della Commissione europea, Barroso. Il rapporto Monti propone una strategia globale per rilanciare il mercato unico europeo, in difficoltà a causa dell'indebolimento del sostegno politico e sociale, della tentazione nell'attuale situazione di crisi di ripiegare su forme di protezionismo e dell'erronea convinzione che il mercato interno sia già stato realizzato e non debba più essere considerato una priorità.
Il rafforzamento del mercato unico risponderebbe ai seguenti tre obiettivi: a) fornire un potente stimolo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro; b) consentire la realizzazione di politiche idonee ad affrontare il tema delle diseguaglianze; c) promuovere la crescita della produttività e della competitività dei sistemi produttivi europei.
Vengono in particolare evidenziati i vantaggi che possono essere assicurati da un approccio coerente ed organico al tema, attraverso la definizione di politiche unitarie che investano numerosi portafogli.
Ad avviso della Commissione, i vantaggi derivanti dal mercato unico sono innegabili: nel periodo 1992-2009 esso avrebbe concorso alla creazione nell'UE di 2,75 milioni di nuovi posti di lavoro e all'1,85 per cento di crescita del PIL. La realizzazione del mercato unico ha prodotto benefici sia per i cittadini e le merci che possono circolare liberamente tra i 27 Stati membri dell'UE, sia per le imprese che oggi possono operare su un mercato di circa 500 milioni di consumatori.
Secondo le stime della Commissione, il completamento del mercato unico europeo, anche grazie alla realizzazione delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico, potrebbe tradursi in una crescita pari a circa il 4 per cento del PIL entro il 2020. Merita segnalare che nell'approccio della Commissione il mercato unico non deve essere considerato come un obiettivo in sé, ma come uno strumento al servizio di altre politiche, in modo particolare per quanto riguarda l'attuazione della strategia UE 2020.
Si sofferma quindi, anche tenuto conto della complessità e dell'ampiezza dell'Atto in esame, sui profili che appaiono interessare più direttamente l'Italia. Ciò vale, in positivo, per quanto concerne gli aspetti che meritano particolare attenzione, tali da assumere carattere prioritario, in

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quanto suscettibili di favorire le condizioni per il rafforzamento della capacità competitiva del sistema italiano così come, in negativo, per quanto riguarda gli aspetti suscettibili di determinare criticità per le nostre imprese e i consumatori.
Per questo motivo, appare opportuno procedere ad un esame che si possa avvalere dei contributi dei diversi soggetti interessati attraverso un ciclo di audizioni, auspicabilmente da svolgere insieme alla Commissione competente per la materia. Nella sede dell'ufficio di presidenza sarà possibile definire un programma dettagliato di audizioni.
Venendo più in dettaglio ad alcune delle questioni trattate, rileva che il primo degli obiettivi indicati coincide in larga parte proprio con la strategia 2020 cui ho fatto riferimento in precedenza, laddove pone l'accento sull'importanza dell'innovazione come fattore di dinamismo e rafforzamento della competitività a livello internazionale. A tal fine si prospetta, in particolare, l'opportunità di individuare efficaci strumenti di tutela dei brevetti e dei diritti d'autore. La questione del brevetto europeo è stata affrontata recentemente dalla Commissione ed è sufficientemente nota per tornarvi sopra. Mi limito al riguardo a segnalare che la soluzione prospettata da alcuni Stati membri di ricorrere alla cooperazione rafforzata per rimuovere la contrarietà di Italia e Spagna è assai preoccupante.
Nel quadro delle iniziative da adottare, particolare attenzione merita la previsione di un piano d'azione contro la contraffazione e la pirateria, che ogni anno comportano per l'UE costi stimati in miliardi di euro e perdite per milioni di posti di lavoro.
Per consentire lo sfruttamento di tutto il potenziale di crescita del mercato interno, la Commissione preannuncia inoltre l'intenzione di adottare una comunicazione sullo sviluppo del commercio elettronico che sino a dora in Europa non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità di sviluppo. Nel nostro paese, in effetti, si registra un certo ritardo nell'utilizzo del commercio elettronico.
Una notevole attenzione è dedicata dall'Atto unico all'obiettivo di promuovere nuove strade per l'economia sostenibile. In questo quadro un particolare rilievo strategico assumono i trasporti; al riguardo si prospetta l'adozione di un libro bianco sulla politica dei trasporti relativo al periodo 2010-2020 con il quale vengono individuate una serie di azioni destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi e normativi che impediscono la realizzazione di un unico sistema di trasporto a livello europeo, frenando la crescita economica.
Questa iniziativa appare particolarmente opportuna per il nostro Paese che negli ultimi decenni ha accumulato crescenti ritardi rispetto ai maggiori partner per quanto concerne l'aggiornamento e l'aumento dell'economia dei trasporti. Una specifica e doverosa attenzione viene dedicata alla revisione degli orientamenti europei in materia di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e di una proposta relativa ad un quadro globale di finanziamento delle infrastrutture di trasporto (2011). Allo stato attuale l'UE non dispone di un sistema di trasporto transfrontaliero interconnesso, interoperabile ed efficace, soprattutto a causa della mancanza di coordinamento tra Stati membri in materia di pianificazione, finanziamento e gestione dei progetti, nonché per l'assenza di un quadro globale di finanziamento a livello UE.
Viene poi delineato l'obiettivo di creare un ambiente giuridico e fiscale favorevole alle imprese, riducendo gli oneri amministrativi e normativi con un conseguente impatto positivo sulla crescita e l'occupazione. A tal fine la Commissione propone di:migliorare il coordinamento delle politiche fiscali nazionali, in particolare stabilendo una base imponibile comune dell'imposta sulle società, risolvendo i problemi di doppia imposizione o di doppia esenzione fiscale imputabili alla disparità o all'incompatibilità tra le normative fiscali nazionali.
La Commissione precisa che le iniziative prospettate non sono destinate ad armonizzare la misura dell'imposta, fermo

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restando che la notevole disparità tra i 27 sistemi nazionali di imposta sulle società ostacolano l'attività transfrontaliera delle imprese, provocando distorsioni di mercato e notevoli costi di messa in conformità.
Questo è un punto della massima importanza; da molte parti si è affermato che una governance comune sul terreno economico non può prescindere dalla definizione di politiche fiscali condivise. La persistenza di diversi e spesso contrastanti regimi innesca, infatti, una concorrenza dannosa all'interno dell'UE e impedisce la realizzazione di obiettivi condivisi.
Un altro settore la cui importanza è destinata a crescere significativamente nel prossimo futuro è quello delle professioni.
Per incoraggiare e favorire la circolazione delle competenze in seno al mercato unico la Commissione si impegna in particolare a presentare un'iniziativa legislativa per riformare i sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di facilitare la mobilità dei lavoratori adattando la formazione alle esigenze attuali del mercato lavoro e tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nei sistemi di istruzione e di formazione negli Stati membri.
Alla luce del Trattato di Lisbona, che ha inserito tra i principali obiettivi dell'UE la realizzazione di un'economia sociale di mercato altamente competitiva, la Commissione sostiene la necessità di una visione più completa del mercato unico. A tal fine la Commissione intende: 1) presentare una proposta sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale; 2) presentare proposte volte a migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (fondazioni, cooperative, ecc.) per ottimizzarne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo in seno al mercato unico (2001-2012); 3) lo svolgimento di una consultazione pubblica sull'attuazione del regolamento relativo allo statuto della società cooperativa europea il cui ruolo si è rivelato importante ai fini del dinamismo dell'economia soprattutto alla luce dei meccanismi di solidarietà tra i propri membri che esse garantiscono; 4) in vista della presentazione di iniziative legislative, l'avvio di due consultazioni riguardanti rispettivamente: la gestione delle imprese al fine di garantire un maggiore coinvolgimento dei dipendenti; le opzioni per migliorare la trasparenza delle informazioni da parte delle imprese sugli aspetti sociali, ambientali ed il rispetto dei diritti dell'uomo.
La Commissione sottolinea la necessità che il mercato unico rappresenti un valore aggiunto per i consumatori ai quali deve offrire beni e servizi di qualità elevata. Tuttavia, spesso i consumatori non dispongono delle informazioni necessarie per fare scelte consapevoli, soprattutto in caso di transazioni transfrontaliere.
Al fine di promuovere una maggiore attenzione verso i consumatori la Commissione intende adottare un piano d'azione pluriennale sulla vigilanza europea del mercato al fine di offrire ai consumatori un livello elevato di protezione contro i rischi legati alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti; adottare una comunicazione per individuare e rimuovere gli ostacoli fiscali per i cittadini europei, al fine di consentire loro di spostarsi e stabilirsi liberamente in un altro Stato membro e di procurarsi beni e servizi in tutta l'UE. La Commissione ricorda che i problemi attualmente esistenti in questo settore riguardano la doppia imposizione, l'esistenza di regole fiscali discriminatorie, le sovrapposizioni fra i diversi sistemi fiscali. Si registrano specifici problemi per i lavoratori transfrontalieri.
Ribadisce, in conclusione l'opportunità di organizzare, sentita la Commissione di merito, un ciclo di audizioni sul provvedimento.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta del relatore ed auspica che si possa procedere rapidamente, subito dopo la ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie, ad un ampio ciclo di audizioni. Sottolinea quindi

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la necessità di approfondire, nell'esame dell'Atto, i contenuti del rapporto Monti «Una nuova strategia per il mercato unico», che in molti casi appaiono assai più coraggiosi della Comunicazione della Commissione. Osserva, più in generale, come il mercato unico non sia sostenibile se si continuano a permettere pratiche di dumping fiscale.

Mario PESCANTE, presidente, osserva come l'Irlanda, malgrado il deficit fuori controllo, continui a mantenere l'imposta sulle società al 12 per cento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2007 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia.
COM(2010)520 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento.
COM(2010)521 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, richiama la relazione svolta in sede di esame, sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento relativa all'ENISA.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.