CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 GENNAIO 2011

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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 15 dicembre 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2011

GENNAIO

Sede referente:
Seguito dei seguenti provvedimenti già iniziati:
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico

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e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà);
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A);
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);
Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti):
Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo);
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);
Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella, c. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza);
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano);
Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti);
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza).

Sede referente (Commissioni riunite):
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni) (Commissioni riunite XI e XII);
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (nuovo testo C. 2505-1151/A) (Commissioni riunite I e XII);
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu C. 3224 Pedoto) (Commissioni riunite XI e XII);
Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba; C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza) (Commissioni riunite I e XII).

Sede legislativa:
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso).

Provvedimenti nuovi:
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni

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locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 2549 Reguzzoni).
Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

FEBBRAIO

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi);
Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati (C. 546 Bertolini, C. 1282 Di Virgilio e C. 2078 Nunzio Francesco Testa).
Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

MARZO

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:
Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professione dei chiropratici (C. 1287 Di Centa);
Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagiano).
Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.
Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.
Atto n. 304.
(Rilievi alla I Commissione)
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (Atto n. 304), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento.
Fa presente che, con lo schema di regolamento in esame, il Ministero della salute si allinea agli altri nell'applicazione delle disposizioni di legge che, a partire dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, hanno imposto alle amministrazioni pubbliche forti riduzioni degli assetti organizzativi ai fini del contenimento della spesa.
L'accorpamento del dicastero con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto-legge n. 285 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008) e la sua successiva reistituzione con la legge n. 172

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del 2009, hanno fatto sì, infatti, che nel presente processo di riorganizzazione l'amministrazione abbia potuto porre in essere con un unico provvedimento anche gli adempimenti richiesti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, riducendo la percentuale di personale dedito ad attività di supporto e portando le proprie dotazioni organiche dai previgenti 2520 posti agli attuali 2054, con un risparmio di spesa a regime di circa 25.671.271,26 euro.
Il citato schema di decreto reca, come detto, un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, sostitutivo di quello adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. Esso consta di quindici articoli, suddivisi in quattro Capi.
Come osserva la relazione illustrativa, i posti di funzione dirigenziale generale, in ottemperanza alle norme legislative vigenti, vengono ridotti da diciannove a quindici. Dei quattro posti che vengono a scomparire, uno deriva dalla riduzione da quattro a tre del numero dei dipartimenti. In particolare, lo schema prevede (articoli da 1 a 8) i seguenti tre dipartimenti: della sanità pubblica e dell'innovazione; della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale; della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Nell'ambito dei tre dipartimenti vengono reinquadrate e ridefinite le direzioni generali. Tra l'altro, le competenze attualmente corrispondenti a diversi uffici, anche di livello dirigenziale generale, vengono attribuite alla nuova Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute (articolo 8, comma 4), nella quale confluiscono la Segreteria del Consiglio superiore di sanità e il Segretariato per la valutazione del rischio alimentare. A tale riguardo, ritengo che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse le ragioni per cui, nello schema di regolamento in esame, tale Direzione generale afferisca al Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, anziché al primo dei dipartimenti citati (Sanità pubblica e innovazione).
Fa presente che, viene inoltre istituito (articolo 9) l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (il quale assorbe la Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio). Il nuovo ufficio è di livello dirigenziale generale e, pur non avendo natura dipartimentale, non rientra in alcun dipartimento. La relazione illustrativa osserva che tale assetto è proposto in base alla considerazione che il nuovo Ufficio ha competenze amministrative trasversali, mentre i dipartimenti e le direzioni generali del Dicastero sono contraddistinti da una prevalente natura tecnico-sanitaria. Il numero delle direzioni generali è, in base allo schema di regolamento, pari ad undici; tuttavia, se si tiene conto anche del suddetto Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (che, come detto, è di livello dirigenziale generale ed assorbe un'attuale direzione generale), c'è sostanziale corrispondenza con l'attuale numero di dodici direzioni generali.
Rileva, poi, che l'articolo 10 dello schema conferma gli attuali uffici periferici del Dicastero. Gli articoli 11 e 12 e l'allegata Tabella A riducono - in conformità alle norme legislative vigenti - la dotazione organica del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Ministero. Rispetto ai livelli effettivi del personale attuale, le riduzioni in esame (nonché quelle di cui ai precedenti articoli da 2 a 8, relative ai posti di livello dirigenziale generale) determinano - come emerge dalla documentazione allegata - un esubero esclusivamente per i dirigenti delle professionalità sanitarie. Tali unità in esubero (ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) restano in posizione soprannumeraria, fino all'assorbimento (in base alle cessazioni del rapporto di lavoro del personale in oggetto). Per il periodo precedente

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l'assorbimento (ai sensi del suddetto articolo) è reso indisponibile per nuove assunzioni un numero di posti equivalente, dal punto di vista finanziario, in aree del Dicastero che presentino vacanze di organico; in particolare, la documentazione allegata fa riferimento all'indisponibilità di quindici posti di dirigente di seconda fascia e di un posto dell'area II del personale.
L'articolo 13 richiama l'Organismo indipendente di valutazione della performance (di cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
L'articolo 14 abroga, infine, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2003, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di rilievi da trasmettere alla I Commissione (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Il provvedimento sarà presumibilmente licenziato dalle Commissioni in sede referente nella giornata di giovedì 23 dicembre e per domani è prevista la trasmissione del testo risultante dagli eventuali emendamenti approvati. Pertanto, la relazione si riferisce al testo come trasmesso dal Senato e sarà integrata nella seduta di domani nel caso di approvazione di emendamenti da parte delle Commissioni di merito.
Fatta questa premessa, ricorda che la Convenzione di Lanzarote rappresenta il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale.
La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi. Stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge in esame, ricorda che il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum.
Il Capo II contiene una serie di disposizioni di adeguamento interno, di cui

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l'articolo 4 che modifica gli articoli 157, 416 e 576 del codice penale. In particolare, le lettere da a) a c) prevedono, segnatamente: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale in danno di minore di anni 14; l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori; quale ulteriore aggravante dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile. Le lettere da d) ad h) intervengono sugli articoli 600-bis e seguenti del codice penale, in materia di delitti contro la personalità individuale.
In tema di prostituzione minorile: vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione; si interviene sulla fattispecie relativa al compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica, anche attraverso la ridefinizione della nozione di «utilità»; si modifica la disciplina delle aggravanti.
In materia di pornografia minorile, segnala l'ampliamento del novero delle condotte riconducibili a tale delitto e l'introduzione di una specifica fattispecie di reato a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni.
Osserva, poi, che il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all'articolo 600-sexies, introducendo nuove circostanze aggravanti (somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore) ma, nel contempo, eliminando l'attuale aggravante della commissione di atti di prostituzione minorile in danno di minore di anni quattordici.
Vengono, inoltre, introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (articolo 600-octies) e individuano ulteriori pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-novies).
Le lettere da i) a n) dell'articolo 4, incidono infine sui delitti di violenza sessuale: estendo l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenne; sanzionando, nell'ambito del delitto di corruzione di minorenne, anche il comportamento di chi faccia assistere un minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali; novellando la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni; introducendo, inoltre, il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni.
La condotta del nuovo reato consiste nell'intrattenere una relazione con un incapace o un minore di sedici anni, anche attraverso l'utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, tale da condurre a un incontro; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di abusare, sfruttare sessualmente, indurre alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di materiale pornografico un incapace o un minore di anni sedici).
Fa presente che l'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale.
In particolare, con la novella all'articolo 282-bis, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento dell'elenco dei delitti che possono comportare l'applicazione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena. Si esclude, poi, l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile.
La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novellando gli articoli 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis), con modifiche che, tuttavia,

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sembrano riferite al testo antecedente al decreto-legge n. 11 del 2009. L'articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.
L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Probabilmente anche tale disposizione non tiene conto della novella apportata al testo della disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009.
L'articolo 8, infine, novellando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati, da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.
Ricorda, in conclusione, che le disposizioni che investono materie di competenza della Commissione sono quelle di cui all'articolo 4, modificato dal Senato, e all'articolo 6, non modificato dal Senato, le quali, pur avendo natura penale e processuale penale, rafforzano la tutela dei minori mediante un aggravamento delle pene ed un incremento delle condotte riconducibili ai reati contro i minori già previsti dal codice penale e la creazione di nuove e specifiche fattispecie criminose e misure di prevenzione. Pertanto, condividendo le finalità del provvedimento e le modifiche approvate dal Senato, propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.
Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ricorda, inoltre, che la Commissione ha già esaminato in sede referente il nuovo testo del disegno di legge n. 3703, adottato come testo base, e le abbinate proposte di legge n. 670 Lussana e n. 1179 Mancuso. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 dicembre 2010.
Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e dà la parola al relatore onorevole Bocciardo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione inizia oggi la discussione in sede legislativa dei progetti di legge in esame, dei quali la Commissione stessa ha già concluso l'esame in sede referente, modificando il disegno di legge del Governo, adottato come testo base. Durante l'esame in sede referente, il testo è stato migliorato e arricchito.

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Ricorda, in particolare, l'inserimento, all'articolo 1, comma 1, del riferimento alla chirurgia ricostruttiva, oltre che alla chirurgia plastica ed estetica.
All'articolo 2, è stata inserita la previsione di una sanzione, per chi non osserva le norme previste dalla legge, e la II Commissione ha apposto al proprio parere un'osservazione in proposito, invitando la Commissione a indicare un importo fisso. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un emendamento volto a stabilire che tale sanzione sia pari a 15.000 euro. È stata, inoltre, resa obbligatoria la tempestiva comunicazione dei dati al Registro regionale.
La Commissione ha poi precisato che il consenso informato viene sottoscritto dal paziente previa visione della scheda informativa, contenente informazioni riguardanti i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico.
Il testo, così come risulta dagli emendamenti approvati, è chiaro e funzionale agli obiettivi che si propone: dare un ulteriore contributo alla tutela della salute della donna, in particolare attraverso la costituzione dei registri; monitorare la qualità e la quantità degli interventi, ma soprattutto avviare una storia clinica dell'impianto stesso, anche ai fini di una valutazione epidemiologica.
In conclusione, ringrazia tutti i gruppi, che hanno contribuito con il dibattito e gli emendamenti al miglioramento del testo e che, alla fine, hanno fatto una scelta istituzionale, che va al di là degli schieramenti, prestando il consenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame ad altri tipi di impianti protesici, diversi da quelli mammari.

Carla CASTELLANI (PdL), dopo aver ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, ai fini della tutela della salute delle donne e della salvaguardia della professionalità degli operatori che impiantano protesi mammarie. Pur riconoscendo l'esistenza della problematica richiamata dalla collega Mussolini, sottolinea, quindi, l'opportunità di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, al fine di disciplinare un delicato settore ancora scarsamente regolamentato, come confermato da numerosi casi di cronaca. Sottolinea, quindi, lo stretto legame tra gli impianti protesici mammari e l'attività di prevenzione dei tumori, il quale rende evidente la valenza del provvedimento in esame per la tutela della salute della donna, oltre che per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo fra gli operatori che applicano gli impianti in questione. Richiama, inoltre, l'importanza del provvedimento per lo sviluppo di una conoscenza medico-statistica dettagliata delle conseguenze derivanti dal ricorso a tali impianti. Osserva, infine, come il divieto di impiantare protesi mammarie su soggetti minori di età per motivi esclusivamente estetici derivi da considerazioni di ordine strettamente sanitario, cioè dalla necessità di garantire una scelta consapevole e di tutelare lo sviluppo fisico femminile.

Paola BINETTI (UdC) chiede chiarimenti sul comma 4 dell'articolo 3 del testo licenziato dalla Commissione e, in particolare, sulla scelta di limitarne l'ambito di applicazione alla sola applicazione di protesi mammarie «per fini estetici». Sottolinea, quindi, i rischi di natura psichiatrica cui anche i soggetti maggiorenni che si sottopongono a questo tipo di intervento per soli fini estetici possono andare incontro per un senso di delusione, che talvolta li induce a desiderare la rimozione della protesi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma, può giustificarsi alla luce del fatto che l'esigenza di garantire una adeguata professionalità degli operatori si

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pone in modo particolare per gli interventi a soli fini estetici.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per il disegno di legge in esame, invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di introdurre un limite massimo di età per l'applicazione di impianti protesi mammari sottomuscolari, in mancanza di serie indicazioni mediche.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che il problema opportunamente richiamato dal collega Scapagnini non possa essere facilmente risolto con un intervento di tipo legislativo, quanto piuttosto attraverso una rigorosa applicazione della disciplina del consenso informato.

Umberto SCAPAGNINI (PdL) dichiara di concordare con l'osservazione del presidente, a condizione che al paziente siano fornite informazioni dettagliate sulle possibili controindicazioni del tipo di intervento chirurgico richiamato.

Vittoria D'INCECCO (PD) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, in quanto esso è volto a tutelare la salute delle donne e, in modo particolare, delle minorenni. Auspica, peraltro, che il Governo presti analogo attenzione all'impianto di altri dispositivi medici. Preannuncia, infine, la presentazione di alcuni emendamenti da parte del suo gruppo.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di condividere pienamente la finalità del disegno di legge in esame, specie per il tentativo di garantire la qualità e la tracciabilità degli impianti protesici mammari, nonché l'adeguata professionalità degli operatori che le applicano. Osserva, peraltro, come il ricorso allo strumento legislativo possa apparire eccessivo. Rileva, inoltre, che, come già osservato in sede referente, avrebbe ritenuto preferibile l'istituzione del registro nazionale presso l'Istituto superiore di sanità, anziché presso il Ministero. Chiede, infine, chiarimenti in ordine ai criteri per la graduazione della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, del testo licenziato dalla Commissione.

Gianni MANCUSO (PdL), dopo aver ricordato di essersi fatto promotore già diversi anni fa di una proposta di legge in materia, dichiara di apprezzare la sensibilità dimostrata dal Governo sul problema degli impianti protesi mammari. Evidenzia, quindi, le principali differenze tra la sua proposta di legge n. 1179 e il testo licenziato dalla Commissione in sede referente, che dichiara di condividere sostanzialmente. Richiama, peraltro, l'attenzione del relatore e del Governo sull'opportunità di innalzare ulteriormente la sanzione di cui all'articolo 2, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione. Auspica, quindi, che il fenomeno dell'abusivismo e i casi di malasanità, che pure si sono registrati, non oscurino il lavoro svolto seriamente da tanti professionisti in questo settore. Ringrazia, infine, il relatore, per l'ultimo lavoro svolto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuna altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per gli interventi in sede di replica.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti, dichiara di ritenere che l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge licenziato dalla Commissione non ponga i problemi di natura interpretativa richiamati dalla collega Pedoto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI desidera ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto e tutti i colleghi per la serietà e l'accuratezza che hanno dedicato all'esame del provvedimento in titolo. Desidera, inoltre, ringraziare tutti i gruppi per aver prestato il proprio assenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Osserva quindi, con riferimento ad alcune proposte emerse dal dibattito odierno, che non appare possibile né opportuno comprimere la libertà di scelta

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dei soggetti maggiorenni. Ricorda, altresì, il valore etico delle norme in discussione, nonché la loro importanza ai fini della tutela della salute delle donne. In virtù di tali norme, l'Italia diventerà un Paese all'avanguardia in questo settore. Dichiara di considerare questo un risultato non personale, bensì dell'intero Governo e di tutti i gruppi parlamentari. Richiama, inoltre, la necessità di monitorare attentamente l'attuazione del provvedimento. Con riferimento, infine, alla prossima fase emendativa, invita tutti i colleghi a valutare l'opportunità di presentare, anziché proposte emendative, un ordine del giorno, di cui si impegna a tenere conto ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 8, del testo licenziato dalla Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, effettivamente, l'eventuale approvazione di emendamenti nella prossima seduta potrebbe determinare un allungamento dell'iter, per la necessità di acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo del disegno di legge n. 3703 Governo, adottato come testo base in sede referente, quale risultante dagli emendamenti approvati in tale sede (vedi allegato 2).

La Commissione concorda.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur comprendendo l'appello del sottosegretario Martini, ritiene che il suo gruppo non possa rinunciare alla presentazione di alcuni emendamenti e che, a tal fine, il termine per la presentazione degli stessi possa essere fissato alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per le prossime festività.

Lucio BARANI (PdL) ricorda, rivolto all'onorevole Miotto, che il provvedimento in esame è stato trasferito in sede legislativa, con l'accordo unanime dei gruppi, alla vigilia dell'inizio dell'esame in Assemblea. Sarebbe, pertanto, ragionevole fissare il termine per la presentazione di emendamenti nella mattinata di domani, al fine di consentirne l'esame nell'ultima seduta prima dell'interruzione dei lavori per le prossime festività.

Giuseppe PALUMBO, presidente, anche alla luce delle considerazione svolte dai colleghi, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 22 dicembre.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 dicembre 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.