CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2010
416.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) osserva come il provvedimento - sebbene possa apparire di rilievo secondario - rivesta invece particolare importanza.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), con riferimento alle competenze della XIV Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Nicolucci, illustra i contenuti del provvedimento. Ricorda in proposito che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010), e volto a recepire la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Tale direttiva estende l'ambito di applicazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano

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energia, al fine di includere tutti i prodotti connessi all'energia. Per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla rifusione della predetta direttiva, che è stata quindi abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/125/CE. Con la stessa logica, per l'attuazione della direttiva 2009/125/CE lo schema in esame provvede ad abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo in materia (D.Lgs. 201/2007) che aveva attuato la precedente direttiva 2005/32/CE.
La direttiva 2005/32/CE definiva «prodotto che consuma energia» un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato, mentre la definizione di «prodotto connesso all'energia» data dalla nuova direttiva 2009/125/CE ricomprende qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo. Sotto un profilo pratico, sembra quindi che molti materiali da costruzione - come taluni infissi, finestre, apparecchi idraulici, rubinetti, materiali isolanti vari - possano essere ricompresi all'interno di tale definizione e quindi rientrare tra i prodotti soggetti alle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei beni. Come già nella direttiva 2005/32/CE, all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE si prevede che la Commissione metta a punto un piano di lavoro che fissi per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.
In merito al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito d'applicazione del provvedimento, secondo quanto indicato in precedenza. Come già in precedenza, ed in coerenza con la direttiva, si escludono dal campo di applicazione i mezzi di trasporto.
L'articolo 2 reca le definizioni dei termini usati nel provvedimento, tra i quali le definizioni di «recupero», «rifiuto» e «rifiuto pericoloso», in linea con le corrispondenti definizioni previste dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che modifica il D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) al fine di recepire le nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE.
Anche l'articolo 3 riproduce, con leggere modifiche, la normativa vigente sull'immissione nel mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia. Si stabilisce che l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.
L'Autorità competente per la sorveglianza del mercato - ai fini dell'attuazione del provvedimento - è designata dall'articolo 4 nel Ministero dello sviluppo economico, che garantisce il necessario coordinamento con le Regioni e con le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche tramite la convocazione di periodiche conferenze di servizi.
Le funzioni di tale Autorità sono specificate dal successivo articolo 5 (vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento, organizzazione di controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all'energia alla misura di esecuzione applicabile, efficace sorveglianza del mercato).
L'articolo 6 prevede che il supporto al Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità competente nella materia oggetto dello schema, sia fornito dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), sia in campo energetico che ambientale.
L'articolo 7 fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall'Autorità competente per verificare la conformità dei prodotti connessi all'energia alle misure di esecuzione o ai provvedimenti attuativi delle medesime. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto ministeriale, così come la determinazione delle tariffe per le

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spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità, che sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza, degli importatori, e solo stabilite sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Per i controlli, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri organismi pubblici con competenza in materia, i quali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 8 stabilisce che, qualora il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e riporti la marcatura CE incombono sull'importatore. Analogamente, rientra nella responsabilità dell'importatore anche detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita.
L'articolo 9 definisce le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia (rinviando all'Allegato I), vietando l'apposizione di marcature ingannevoli, e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità (rinviando all'Allegato II). La norma stabilisce inoltre che il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni sul prodotto di cui all'Allegato III, redatte in lingua italiana e rese disponibili nel momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale.
L'articolo 10 definisce gli interventi che l'Autorità competente deve attuare per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione (clausola di salvaguardia), come il divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto sospetto non conforme, l'ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto accertato non conforme, il divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio dopo che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'Autorità competente può anche disporre il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante, del mandatario o dell'importatore. La norma disciplina, infine, la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni prese sulla base della disposizione in esame.
L'articolo 11 prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante (o dall'importatore), sulla base delle indicazioni fornite dalla misura stessa. Il fabbricante (o l'importatore) può scegliere tra due procedure di valutazione: la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V).
L'articolo 12 stabilisce che l'Autorità di sorveglianza del mercato è tenuta a riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto provvisto della marcatura CE. Se sussistono dubbi in proposito, spetta all'Autorità competente dimostrare che alcuni requisiti essenziali previsti dalle misure di esecuzione non sono soddisfatti e quindi adottare i provvedimenti necessari per impedire la libera circolazione del prodotto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.
L'articolo 13 disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, delle norme armonizzate (specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione europea), fornendo indicazioni sulla loro predisposizione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale delle determinazioni della Commissione europea in materia.
L'articolo 14 riguarda i componenti e le sottounità dei prodotti contemplati dalle misure di esecuzione, e stabilisce che, qualora richiesto dalle stesse misure, i fabbricanti, i mandatari o gli importatori devono fornire tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.

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L'articolo 15 disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le autorità responsabili degli altri Stati membri, per agevolare l'attuazione del decreto e in particolare l'applicazione dell'articolo 10 sulla clausola di salvaguardia.
L'articolo 16 riguarda l'informazione ai consumatori, e dispone che - qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione - i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sull'uso sostenibile del prodotto nonché sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione.
L'articolo 17 reca le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del provvedimento, definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. In particolare sono sanzionati i fabbricanti che immettono in commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione di immissione sul mercato ovvero della messa in servizio adottati dall'Autorità in base alla clausola di salvaguardia, ovvero non tengono a disposizione dell'Autorità per il periodo previsto i documenti sulle valutazioni di conformità eseguite e sulle dichiarazioni di conformità emesse.
L'articolo 18 prevede l'abrogazione del D.Lgs. 201/2007 di attuazione della precedente direttiva 2005/32/CE.
L'articolo 19, che costituisce un'innovazione rispetto alla normativa vigente, dispone che alle modifiche degli allegati allo schema di decreto, derivanti da modifiche della direttiva 2009/125/CE, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
Atto n. 298.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, è stata data attuazione in Italia attraverso il decreto legislativo n. 196/2005. Tale decreto, nella sua formulazione originaria, era stato oggetto di rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione (la n. 2316 del 12 ottobre 2006), avviata per il non corretto recepimento della Direttiva 2002/59/CE. Al fine di adeguarsi alle predette censure, si è quindi proceduto ad una prima modifica del decreto legislativo n. 196/2005 attraverso il decreto legislativo n. 187/2008.
Lo schema di decreto legislativo in esame interviene nuovamente sul decreto legislativo n. 196/2005, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE, alla direttiva 2002/59/CE.
Le principali modifiche sono finalizzate a rendere più efficace il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione previsto dalla direttiva 2002/59/CE, e possono essere così sintetizzate e raggruppate:
estensione dell'obbligo di installare il sistema di identificazione automatica (AIS) ai pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri, secondo un apposito calendario;
ampliamento degli obblighi informativi in relazione al trasporto di merci pericolose, in particolare per il trasporto di idrocarburi;

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interconnessione dei sistemi per la gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva con il sistema comunitario «SafeSeaNet» allo scopo di consentire lo scambio dei dati tra i diversi Stati membri;
inclusione delle navi che non presentano assicurazioni o garanzie finanziarie soddisfacenti e delle navi di cui i piloti o le autorità portuali hanno segnalato anomalie apparenti, tra le navi che presentano un rischio potenziale e che pertanto necessitano di maggiori controlli;
modifica della disciplina relativa all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza, con la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più Autorità competenti a prendere le opportune decisioni, la fissazione delle disposizioni essenziali dei piani di accoglienza e la previsione di misure di compensazione per le perdite economiche subite in conseguenza dell'accoglienza.

Lo schema di decreto legislativo in esame, come già si è ricordato, recepisce le modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE alla direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione e non presenta profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.
Atto n. 300.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia che lo schema in esame, in attuazione della delega conferita con la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) è volto a recepire nell'ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.
La predetta direttiva reca disposizioni di armonizzazione in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile; a tale scopo sono apportate modifiche alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.
Nel dettaglio (articolo 1) si consente alle società di piccole e medie dimensioni di omettere, in apposita nota integrativa, gli elementi iscritti nella voce «spese di impianto e di ampliamento» oltre - come già previsto in origine dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 78/660/CEE - alle informazioni sulla ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.
Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 4000000 di UCE (EUR); importo netto del volume d'affari: 8000000 di UCE (EUR); numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.
L'articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo

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imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse non rilevante ai fini del consolidamento, ovvero ai fini di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
Il termine di recepimento della direttiva è il 1o gennaio 2011 (articolo 3).
La Relazione che accompagna lo schema precisa che sarà recepito quanto previsto in materia di deroga dagli obblighi concernenti la redazione dei bilanci consolidati, trattandosi di norma precettiva per gli Stati Membri; non sono invece recepite le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa, in quanto si tratta di «un'opzione da applicarsi alle c.d. "medie imprese", una fattispecie non prevista dal codice civile».
A tale scopo sono apportate modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (recante l'attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati) e all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (recante attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro).
In particolare, l'articolo 1 dello schema in commento introduce una nuova fattispecie di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, nel caso in cui le società controllanti di imprese controllate presentino, individualmente e congiuntamente, un interesse irrilevante al consolidamento. Lo stesso articolo reca poi norme di coordinamento formale conseguenti alla modifica.
L'articolo 2 dello schema reca un'analoga esenzione dalla redazione di un bilancio consolidato nei confronti degli enti creditizi e finanziari capogruppo, alle medesime condizioni.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.
COM(2010)350 def.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, richiama i contenuti del parere formulato nella seduta di martedì 14 dicembre, evidenziando come quello in esame sia un tema particolarmente significativo, innanzitutto con riferimento al sistema industriale italiano. La soluzione prospettata dal regolamento crea infatti ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione. Essa impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività.
Vi sono inoltre motivazioni di carattere culturale, che inducono a valutare negativamente la proposta, che determinerebbe di fatto la distinzione tra lingue di serie A e di serie B, a grave detrimento della lingua italiana.
Ricorda quindi come, sul tema, il Governo si sia particolarmente impegnato,

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benché l'ex Ministro delle politiche europee, ripetutamente invitato ad intervenire, non abbia mai preso parte ai lavori sul tema della XIV Commissione. In occasione di un incontro svoltosi presso il Senato, il Ministro Ronchi ha rammentato di aver inviato una lettera al Commissario europeo per il mercato interno e i Servizi Barnier, e per conoscenza al presidente della Commissione europea Barroso, nella quale ha espresso la netta contrarietà del Governo italiano alla proposta di regolamento in quanto «lede il principio di pari dignità delle lingue dell'UE e crea elementi di distorsione della concorrenza, intaccando, nella quasi totalità degli Stati membri, l'efficienza di mercati e la competitività delle imprese, specie di quelle piccole e medie».

Sandro GOZI (PD) osserva come, in passato, il gruppo del PD abbia più volte sollecitato la presenza del Ministro Ronchi in Commissione.
Quanto alla proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta di ieri, che valuta positivamente, riterrebbe opportuno rafforzarne alcuni passaggi. Considerata l'iniziativa assunta da alcuni Paesi membri, per superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la proposta avanzata dalla Commissione, sarebbe a suo avviso necessario fare un riferimento esplicito all'articolo 326 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che stabilisce al comma 2, che le cooperazioni rafforzate «non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi».

Mario PESCANTE, presidente, condivide la proposta avanzata dal collega Gozi, sottolineando l'opportunità di introdurre nel proposta di parere, accanto a valutazioni di ordine politico, anche una argomentazione di carattere tecnico-giuridico.

Sandro GOZI (PD) evidenzia in secondo luogo che, poiché per l'avvio della cooperazione rafforzata è richiesta, in base all'articolo 329, la previa approvazione del Parlamento europeo, riterrebbe di particolare utilità che ciascuno si attivi, presso i rispettivi gruppi europei di appartenenza, affinché si conduca, in seno al Parlamento europeo medesimo, una battaglia trasversale sul punto. Osserva come i colleghi europei non abbiano certo bisogno dei consigli dei parlamentari nazionali nello svolgimento delle loro attività, ma come una sollecitazione non possa che rivelarsi utile.
Riterrebbe altresì opportuno richiamare nel parere la possibilità, ove necessario, di attivare tutti gli strumenti giurisdizionali appropriati per impugnare decisioni delle Istituzioni dell'UE che violassero le disposizioni del Trattato che si ritengono lese dalla proposta di regolamento.
Introdurrebbe poi in premessa al parere un riferimento diretto alla questione, più generale, del regime linguistico dell'Unione, e della tutela della lingua italiana. Non è infatti accettabile che la pratica ormai invalsa nell'attività della Commissione europea di considerare inglese, francese e tedesco lingue di lavoro, formalizzi e legittimi l'adozione del trilinguismo anche al di fuori della pratica interna della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, sottolinea come il tema in discussione non si limiti ad una questione puramente linguistica o di orgoglio nazionale, ma di natura competitiva. Se si guardano i numeri, infatti sono circa 68 mila i brevetti europei, dei quali la metà vengono da Francia e Germania; tuttavia l'Italia resta uno dei Paesi che produce il più alto numero di brevetti e sarebbe pertanto una delle nazioni più penalizzate.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide il parere formulato dalla relatrice e le osservazioni da ultimo svolte dal Presidente Pescante. Precisa quindi che il PdL ha sempre lodato o criticato il Ministro

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per le politiche europee in modo costruttivo e unicamente con riferimento alle azioni svolte, e non certamente in base alla sua appartenenza o meno ad un partito. In ogni caso, sottolinea come il Ministro abbia svolto bene il proprio compito e come quella sul trilinguismo sia stata proprio una delle sue battaglie.
Precisa inoltre che il PdL si è particolarmente attivato sul tema del regime linguistico. Richiama innanzitutto l'intervento da lui svolto a Pamplona dinnanzi ai giovani industriali, nel quale ha sottolineato che il brevetto europeo è una misura essenziale e urgente per il rilancio dell'innovazione in Europa e che la proposta della Commissione in materia è inaccettabile. Ha altresì evidenziato che il trilinguismo è ingiusto e determina un chiaro vantaggio per gli stakeholders in alcuni Stati membri, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle enti pubblici di ricerca; esso diversifica il regime linguistico dell'Unione europea e non ha una chiara giustificazione. Se, infatti, si vogliono davvero ridurre i costi occorre prevedere un sistema di brevetto europeo unicamente in inglese. Anche in occasione della XLV riunione della COSAC, ha avuto modo di sottolineare la preoccupazione che desta nel Parlamento italiano la scelta della Commissione europea di perseguire, non soltanto nel proprio funzionamento interno, un trilinguismo che, oltre ad essere illegittimo e discriminatorio, è fonte di costi di traduzione non necessari, ricordando che l'ultima e grave espressione di questo orientamento è la proposta avanzata dalla Commissione con riferimento al regime linguistico per la registrazione dei brevetti. Ha affermato in quella sede che il Parlamento e il Governo contrasteranno con intransigenza ogni ulteriore tentativo di violazione del regime linguistico dell'Unione, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali previsti.
Ricorda peraltro che, oltre all'azione di Governo, il gruppo PdL già da mesi si adopera in ambito europeo per sostenere queste posizioni ed auspica che questo impegno possa sfociare anche in un parere unanime da parte della XIV Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, richiama la risoluzione Pescante ed altri (6-00043), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, a conclusione dell'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre presidenze del Consiglio spagnola, belga e ungherese, nella quale si impegnava il Governo «a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'Unione europea e di marginalizzazione della lingua italiana, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali disponibili; ad opporsi, in particolare, al tentativo di affermare il ricorso alle sole lingue inglese, francese e tedesco nel funzionamento, anche a livello amministrativo, di ogni istituzione ed organo dell'UE, nonché con riferimento istituti, quali il brevetto europeo; a sostenere, nei soli casi in cui le esigenze di riduzione dei costi e di miglior funzionamento delle strutture amministrative delle Istituzioni ed organi dell'Unione lo giustifichino, il ricorso alla sola lingua inglese, in quanto lingua veicolare di gran lunga più diffusa a livello europeo e globale».

Enrico FARINONE (PD) evidenzia come quella in esame stia divenendo una questione, oltre che linguistica, di carattere politico, che investe il futuro dell'Unione e la sua caratterizzazione, a meno che non si intenda costruire un'Europa che rischia di essere di stampo tedesco. Ritiene che l'azione del Governo debba essere adeguatamente supportata da un'azione unitaria del Parlamento e il gruppo del PD farà senz'altro la sua parte. Auspica anzi che Governo e Parlamento dedichino maggiore attenzione a queste tematiche, di grande importanza per l'Italia e per l'Europa nel suo complesso.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno fare un riferimento, nel parere, alla risoluzione citata dal Presidente Pescante. Riterrebbe altresì opportuno valutare l'opportunità

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di prendere contatti con la Commissione per le politiche europee del Parlamento spagnolo, al fine di conoscere quali eventuali iniziative stiano mettendo in campo.

Mario PESCANTE, presidente, aveva già ipotizzato di prendere contatti con il suo omologo spagnolo; ritiene che la definizione di eventuali iniziative da adottare in tal senso possano essere oggetto di discussione in seno all'ufficio di Presidenza della Commissione, convocato al termine delle sedute odierne.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere contrario (vedi allegato 1) che recepisce tutte le indicazioni emerse nel corso della discussione odierna. Intenderebbe altresì inserire un richiamo alla strategia UE 2020, in quanto il brevetto costituisce un elemento essenziale dell'Iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione» (COM(2010) 546 def.), avviata per il conseguimento degli obiettivi della strategia medesima.
Intende in conclusione precisare - come già fatto dal collega Formichella - che le critiche rivolte all'ex Ministro per le politiche europee sono sempre state costruttive e prescindono del tutto dall'attuale situazione politica. Ribadisce quindi la necessità di creare una cooperazione e una rete di rapporti stabile con i parlamentari europei, e riterrebbe quindi particolarmente utile far avere agli europarlamentari italiani e a tutti gli europarlamentari, in lingua inglese, una copia del parere che la Commissione si appresta ad approvare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte formulate dalla collega Centemero e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che ha consentito di recepire tutte le indicazioni formulate dal gruppo del PD. Auspica quindi che la Commissione Attività produttive, cui il provvedimento è assegnato in via primaria, possa esaminare quanto prima la proposta di regolamento medesima.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) evidenzia come - alla luce dei dati forniti dal Presidente Pescante in ordine al numero di brevetti prodotti dall'Italia - non si possa non pensare ad un vero e proprio attacco alla competitività italiana.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla riunione della XLIV COSAC, svolta a Bruxelles dal 24 al 26 ottobre 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che gli scorsi 24, 25 e 26 ottobre 2010 si è svolta a Bruxelles la XLIV riunione della COSAC ed invita l'onorevole Farinone a svolgere una relazione sull'incontro.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sull'incontro in oggetto (vedi allegato 2).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.