CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 dicembre 2010
415.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
Atto n. 298.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), reca attuazione della direttiva 2009/17/CE, in materia di monitoraggio del traffico navale. Segnala che la direttiva ha apportato numerose modifiche alla direttiva 2002/59/CE, che ha istituito un sistema di monitoraggio del traffico navale allo scopo di migliorarne la sicurezza e l'efficienza, prevedendo le modalità di risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso. A tali fini la direttiva ha previsto che ogni nave che fa scalo in un porto comunitario è obbligata a dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS - Automatic Identification Service) e di un registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti. Ricorda che alla direttiva è stata data attuazione in Italia attraverso il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, successivamente novellato dal decreto legislativo n. 187 del 2008.
Fa presente che le modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE, finalizzate a rendere più efficace il sistema di monitoraggio del traffico navale, riguardano diversi aspetti, i più rilevanti dei quali hanno ad oggetto: l'estensione dell'obbligo di installare il sistema di identificazione automatica (AIS) ai pescherecci di lunghezza

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superiore ai 15 metri; l'ampliamento degli obblighi informativi in relazione al trasporto di merci pericolose; l'interconnessione dei sistemi per la gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva con il sistema comunitario «SafeSeaNet», allo scopo di consentire lo scambio dei dati tra i diversi Stati membri; la modifica della disciplina relativa all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza; l'ampliamento della categoria delle navi che presentano un rischio potenziale e che pertanto necessitano di maggiori controlli.
Passando ad un breve esame dello schema di decreto in esame, osserva che esso consiste di un articolo unico, composto di 43 commi, che novellano il vigente decreto legislativo n. 196 del 2005 e ritiene opportuno dar conto delle modifiche più significative sul piano sostanziale, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici. Rileva che l'ambito di applicazione del provvedimento, definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 196, viene modificato dal comma 7 dello schema di decreto, sostituendo il riferimento alle tonnellate di stazza lorda con l'unità di misura riconosciuta a livello internazionale «Gross Tonnage» (GT) e che la normativa si applica alle navi di stazza pari o superiori a 300 GT.
Il comma 8 aggiunge all'elenco previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 196 del 2005, anche la compagnia tra i soggetti che hanno l'obbligo di comunicare informazioni (di cui all'Allegato I) all'Autorità marittima del porto nazionale verso cui la nave è diretta. Segnala che tale inserimento viene motivato dalla relazione considerando che, nella prassi, viene spesso affidata a società terze la cura dei settori relativi all'equipaggio e alla sicurezza di bordo.
Il comma 9 introduce i due soggetti (NCA - National Competent Authority e LCA - Local Competent Authority) destinati a gestire i sistemi di monitoraggio e rapportazione navale obbligatori: la NCA, in particolare, sostituisce il riferimento generico all'amministrazione contenuto nel testo vigente del decreto n. 196 e viene individuata nel Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto; le autorità locali (LCA) sono invece le autorità marittime indicate dall'articolo 16 del codice della navigazione (direttore marittimo, capo del compartimento, capo del circondario), nonché i Centri Secondari di Soccorso Marittimo e le Autorità VTS (Vessel Traffic Services), quali definite dal decreto ministeriale del 28 gennaio 2004.
Il comma 10 introduce due nuovi articoli (6-bis e 6-ter), di cui il primo dispone l'obbligo per le navi da pesca di lunghezza superiore a 15 metri di dotarsi di un dispositivo di identificazione automatica AIS, mentre l'articolo 6-ter impone a tutte le navi facenti scalo in un porto nazionale, ove soggette alle norme della Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea) di dotarsi di un dispositivo di identificazione (LRIS-Long Range Identification and Tracking).
Il comma 12 definisce le competenze dell'Autorità VTS, sopra citata, precisando che tale autorità è titolare di poteri di vigilanza e controllo sulle unità navali, ferma restando in capo al comandante la responsabilità finale della condotta nautica.
Il comma 13, che sostituisce l'articolo 9, disciplina la gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo (VTMIS - Vessel traffic management information service).
Il comma 14 introduce nel testo del decreto legislativo 196 del 2005 l'articolo 9-bis in materia di rete AIS nazionale: esso stabilisce che l'amministrazione debba provvedere alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione delle informazioni sul traffico marittimo, per finalità connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la necessaria copertura radioelettrica; le modalità e le procedure per l'erogazione dei servizi AIS, anche non legati ad esigenze di sicurezza, verranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 15 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 196 del 2005 inserendo il comma 3-bis, attraverso cui viene demandato

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ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare le unità soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR).
Il comma 16 sostituisce l'articolo 12, in materia di trasporto di merci pericolose. Osserva che le merci pericolose ed inquinanti, secondo il nuovo testo, possono essere consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, solo se, preliminarmente, al comandante, al proprietario e all'armatore pervenga una dichiarazione recante le informazioni indicate dall'allegato I, punto 2, nonché: per le sostanze di cui all'allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla normativa dell'IMO (International Marittime Organisation); i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.
Il comma 24 sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 2005 con le norme contenute al nuovo articolo 15 della direttiva 2002/59/CE, che specifica le condizioni alle quali è possibile esonerare le navi dagli obblighi di comunicazione preventiva di ingresso nei porti. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata inferiore a 12 ore e subordinatamente al rispetto da parte dell'armatore del servizio di linea di una serie tassativa di condizioni, quali ad esempio la compilazione e l'aggiornamento della lista delle unità impiegate in servizio di linea.
Il comma 25 amplia l'elenco relativo alle navi considerate un rischio potenziale per la navigazione, ovvero per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente, inserendovi le navi sprovviste di certificati assicurativi o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa comunitaria ed internazionale, e le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente. Segnala che la direttiva 2009/17/CE ha inserito nel testo della direttiva 2002/59/CE, l'articolo 18-bis, rubricato «Misure in caso di rischio dovuti alla presenza di ghiaccio», che rappresenta la regolazione di una situazione particolare rispetto alle condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse di cui tratta l'articolo 18. Sottolinea che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, non vi sono riferimenti a quanto previsto da tale nuovo articolo 18-bis.
Il comma 28 sostituisce l'articolo 20, concernente i luoghi di rifugio, in linea con quanto previsto dalle modifiche intervenute sul corrispondente articolo 20 della direttiva 2002/59/CE, ad opera della direttiva 2009/17/CE. L'Autorità competente ad assumere decisioni per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza viene individuata nel capo del compartimento marittimo, che adotta le misure necessarie per la tutela delle aree marine e costiere, tenuto conto delle esigenza di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio-economica e turistica, in caso di minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali dell'ambiente marino e biologico e delle risorse biologiche marine.
Il comma 29 inserisce tre articoli nuovi (20-bis, 20-ter, 20-quater), che completano il quadro normativo concernente l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza. In base all'articolo 20-bis viene stabilito che il capo del compartimento marittimo individui, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento antinquinamento, le procedure per far fronte ai rischi, anche relativi all'ambiente e alla vita umana, causati dalla presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria giurisdizione, in linea con le Linee guida dell'IMO. Sottolinea che si prevede che i piani per l'accoglienza si debbano uniformare al piano di pronto

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intervento nazionale per la difesa da rischi di inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze nocive causati da incidenti marini, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile. Ai sensi dell'articolo 20-ter, il capo del compartimento marittimo decide sull'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione, e accoglie le navi in un luogo di rifugio idoneo se tale situazione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio. L'articolo 20-quater dispone che la mancanza di copertura assicurativa non esonera il capo del compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, né costituisce motivo di per sé sufficiente per rifiutare l'accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio; il capo del compartimento che decide di accogliere una nave può tuttavia richiedere la copertura assicurativa ex articolo 6 della direttiva 2009/20/CE, senza che da tale richiesta derivi un ritardo nell'accoglienza della nave, all'armatore, al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo.
Il comma 30 concerne il Sistema europeo per lo scambio di informazioni marittime (SafeSeaNet), mentre i commi da 31 a 33 riguardano l'incremento della cooperazione fra gli stati membri nel settore della raccolta e diffusione dei dati sulla sicurezza della navigazione.
Il comma 34 modifica l'articolo 24 del decreto n. 196, precisando che l'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione nazionale e comunitaria, adotta le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività previste dal decreto.
Il comma 39, infine, integra il quadro sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2005, inserendo una nuova fattispecie di illecito amministrativo, relativa alla violazione degli obblighi di informazioni sul trasporto di merci pericolose e di comunicazioni dovute per avvalersi del regime di esenzione. Fa presente che la sanzione varia da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro, maggiorata nei confronti dell'armatore dell'importo di 3 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

Bartolomeo GIACHINO, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, si riserva di esprimere le valutazioni del Governo nel prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.