CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 dicembre 2010
415.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge C. 3356-B, C. 3881 e C. 2260-bis-B, per passare poi all'audizione informale del

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Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze Marco Pinto, e, quindi, all'audizione informale dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE.
C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3356-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatto a Bruxelles il 10 marzo 2009.
Ricorda, innanzitutto, che la Commissione Finanze ha già esaminato il testo originario del disegno di legge, esprimendo su di esso parere favorevole nella seduta del 4 maggio 2010.
Rammenta, inoltre, che l'istituto dello sdoganamento centralizzato, previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, faciliti gli operatori economici e le imprese nell'espletamento delle procedure doganali, consentendo agli operatori stessi di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo in cui sono stabiliti, a prescindere dal luogo in cui le merci entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione europea.
Tale meccanismo di sdoganamento centralizzato comporta spese amministrative per gli Stati membri dell'Unione europea interessati, giustificando quindi l'esigenza di ridistribuire parzialmente tra gli Stati la quota di introiti (pari al 25 per cento) che gli Stati stessi possono trattenere a titolo di spese di riscossione dei dazi doganali, quando le risorse derivanti dai predetti dazi sono versate al bilancio dell'Unione europea.
In tale contesto la Convenzione, che si compone di 10 articoli, stabilisce il meccanismo di ridistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali.
Richiamando brevemente gli aspetti sostanziali della Convenzione, l'articolo 1 ne definisce il campo di applicazione, che riguarda le procedure di ridistribuzione che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato in relazione alle spese di riscossione, quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.
L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.
L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci.
L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.
L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui all'articolo 4 debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo

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delle risorse proprie accertato è accreditato, e prevede, nel caso di ritardo, l'applicazione di un interesse di mora, calcolato in misura pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale.
Per quanto riguarda le modifiche al disegno di legge apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto l'articolo 3, il quale reca una clausola di monitoraggio in base alla quale l'Agenzia delle Dogane provvede semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure previste dalla Convenzione, trasmettendo le risultanze al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, nei successivi sessanta giorni, riferisce in materia al Parlamento, presentando apposita relazione.
Poiché il provvedimento non presenta aspetti problematici per quanto attiene agli ambiti dicompetenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.
C. 3881 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3881, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.
Evidenzia quindi come la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalchi sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Moldova, l'imposta sul reddito e l'imposta sulla proprietà, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.
Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi annualmente con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli

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scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che li distribuisce, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi dividendi, in tutti gli altri casi.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.
Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo.
Qualora il beneficiario dei predetti interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte che sarebbe stata convenuta in assenza di tali relazioni particolari, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

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Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte che sarebbe stata convenuta in assenza di tali relazioni particolari, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.
L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa.
L'articolo 15 prevede, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda, invece, le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.
L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo nello Stato di residenza. In base al paragrafo 2, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'articolo 19 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, prevedendo in tal caso che le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.

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In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendervi i servizi.
L'articolo 20 prevede che le remunerazioni corrisposte a professori, insegnanti o ricercatori i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti di istruzione, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, relativamente alle remunerazioni derivanti dalle medesime attività.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che le somme provengano da fonti situate fuori di tale ultimo Stato.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.
Per quel che riguarda l'imposizione sul patrimonio, l'articolo 23 prevede che il patrimonio costituito da immobili sia imponibile nello Stato dove gli immobili sono situati, mentre il patrimonio costituito da beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione ovvero appartenenti ad una base fissa, è imponibile nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione o base fissa. Per quanto riguarda il patrimonio costituito da navi o da aeromobili, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, esso è imponibile solo nello Stato in cui è posta la sede di direzione effettiva dell'impresa. La disposizione specifica inoltre che, per tutti gli altri elementi del patrimonio, essi sono imponibili solo nello Stato di residenza del proprietario.
Il metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, è disciplinato dall'articolo 24.
In tale contesto si prevede, per quel che riguarda l'Italia, la detrazione dalle imposte italiane dell'imposta sui redditi pagata in Moldova. L'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Per quel che riguarda la Moldova, si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia, la Moldova deve detrarre dalle imposte sul reddito o sul patrimonio un ammontare corrispondente alle imposte sul reddito o sul patrimonio pagate in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo

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26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.
L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici o ai funzionari consolari.
L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data della seconda delle ratifiche e che le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta ai redditi sottoposti a ritenuta alla fonte realizzati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, ovvero, per le altre imposte sul reddito e sul patrimonio, a partire dagli anni fiscali che iniziano in tale data o successivamente.
L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.
Non essendovi profili problematici di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura sul disegno di legge C. 2260-bis-B, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, come risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea della Camera nel corso dell'esame in prima lettura, di alcune disposizioni dell'originario disegno di legge, nonché dalle modifiche apportate in sede deliberante dalla 9a Commissione Agricoltura del Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera, segnalando come la XIII Commissione Agricoltura sia intenzionata a chiedere il trasferimento alla sede legislativa dell'esame del provvedimento.
Ricorda, quindi, che il provvedimento è già stato esaminato due volte dalla Commissione Finanze, la quale, dapprima, nella seduta del 3 novembre 2009, ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul testo del provvedimento come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione Agricoltura della Camera nel corso dell'esame in sede referente e, quindi, nella seduta del 28 settembre 2010, ha espresso nulla osta sul testo rinviato in Commissione dall'Assemblea.

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Successivamente al rinvio in Commissione, l'Assemblea della Camera ha deliberato lo stralcio di numerose disposizioni, che di seguito richiama:
l'articolo 1-bis, il quale apporta talune modifiche alla legge n. 590 del 1965, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
l'articolo 2-bis, il quale prevede, al comma 1, che le disponibilità contenute nel capitolo 7439 dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per il finanziamento degli interventi assicurativi effettuati dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN), previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere utilizzate, entro il limite delle disponibilità finanziarie indicate dallo stesso articolo 2-ter, per coprire il fabbisogno di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi;
l'articolo 2-ter, il quale istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, al quale è attribuito il compito di concedere prestiti e mutui agevolati, rimborsabili in un ambito pluriennale in favore delle predette imprese, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria;
l'articolo 3-bis, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, delle modalità attraverso le quali gli operatori della filiera agroenergetica sono tenuti a garantirne la tracciabilità e rintracciabilità;
l'articolo 3-ter, il quale estende l'applicazione della tariffa fissa omnicomprensiva prevista per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole già in esercizio al 31 dicembre 2007;
l'articolo 4, che reca una serie molto articolata di modifiche alla disciplina delle attività selvicolturali, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse forestali ed i meccanismi per la programmazione, da parte delle regioni, delle attività di loro competenza in tale settore, nonché la pianificazione della gestione del patrimonio boschivo;
l'articolo 5, il quale consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria;
l'articolo 7-bis, il quale consente ai comuni di riservare, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio;
l'articolo 7-ter, il quale prevede la proroga dal 31 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 dell'agevolazione contributiva in favore dai datori di lavoro agricolo nei territori montani, costituita dalla riduzione dei premi contributivi dovuti dai predetti soggetti per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato;
l'articolo 7-quinquies, il quale integra la disciplina in materia di quote latte, introducendo nel decreto-legge n. 5 del 2009 una disposizione che obbliga a trasmettere per via telematica all'AGEA i dati relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotto;
l'articolo 7-sexies, il quale reca disposizioni in materia di valore massimo di furosina (si tratta di una molecola non presente originariamente nel latte crudo) ammissibile nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi, nonché in materia di metodo di analisi per la determinazione della quantità di tale molecola presente nei citati prodotti;

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l'articolo 7-septies, il quale consente, per la preparazione dello yogurt, l'utilizzo di latte concentrato per il quale sia dimostrato un limitato apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto;
l'articolo 7-octies, il quale riduce da 180 a 90 giorni il termine entro il quale la Pubblica amministrazione e gli enti pubblici economici devono adottare il provvedimento finale concernente le istanze per l'esercizio dell'attività agricola;
l'articolo 7-novies, il quale stabilisce che le regioni esercitino solo funzioni di controllo sul possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ferma restando la facoltà dell'INPS di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali;
l'articolo 7-decies, il quale stabilisce che ai fini del diritto di prelazione e di riscatto su fondi agricoli concessi in affitto, a colonìa parziaria o a compartecipazione sono considerati coltivatori diretti i soggetti che conducano direttamente il fondo e siano iscritti nelle apposita sezione del registro delle imprese;
l'articolo 7-undecies, il quale autorizza alla spesa di 500.000 euro nel 2010 per la realizzazione di un sistema di identificazione degli allevamenti di bufala produttori del latte utilizzato per la produzione della mozzarella di bufala campana DOP.

Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso gli articoli numerati come 2 e 3 nel testo approvato dalla Camera.
L'articolo 2 incrementava di 25 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.
L'articolo 3, il quale recava disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, consentiva alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente di rivalutare gratuitamente, a fini fiscali, i cespiti oggetto di operazione di concentrazione, nei limiti dei valori indicati dalla stima giurata dei cespiti stessi e comunque non oltre l'ammontare di 5 milioni di euro, oppure di fruire, nei tre anni successivi all'operazione stessa, di un credito d'imposta commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione.
Per quanto riguarda gli articoli rimanenti del provvedimento, l'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, in particolare, rafforzando le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).
L'articolo 3 reca una serie di disposizioni di carattere sanzionatorio per contrastare le frodi alimentari, con particolare riferimento alla produzione ed al commercio delle sementi e degli oli, nonché una norma in materia di indennità di trasferta del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari preso il Ministero delle politiche agricole.
L'articolo 4 istituisce l'obbligo di indicare, nelle etichette dei prodotti alimentari posti in commercio in Italia il luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui siano presenti OGM, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti stessi e di rafforzare la prevenzione e repressione delle frodi alimentari.
L'articolo 5 prevede, per i prodotti alimentari ottenuti da materie prime agricole, che le informazioni contenute nell'etichettatura obbligatoria relative al luogo di origine o provenienza delle materie prime stesse sono considerate necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio, e che, pertanto, l'omissione delle predette informazioni costituisce

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pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
L'articolo 6 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.
L'articolo 7 obbliga gli allevatori di bufale ad adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascuno animale secondo modalità disposte con decreto ministeriale.
In conclusione, segnala come, alla luce delle soppressioni effettuate, il testo trasmesso dal Senato non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.
Atto n. 300.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300).
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/49/CE, essa reca disposizioni di armonizzazione in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile, apportando modifiche alla direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e alla direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati.
L'articolo 1 attribuisce agli Stati membri la facoltà di consentire alle società di medie dimensioni di omettere, nell'allegato al conto annuale (che sostanzialmente equivale, nell'ordinamento italiano, alla nota integrativa al bilancio), le indicazioni relative agli elementi iscritti nella voce «spese di impianto e di ampliamento», nonché le indicazioni concernenti la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.
Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
totale dello stato patrimoniale non superiore a 4.000.000 Unità di conto europea (UCE) (EUR);
importo netto del volume d'affari non superiore a 8.000.000 UCE (EUR);
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 250.

L'articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo

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imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
Ai sensi dell'articolo 3, il termine di recepimento della direttiva è il 1o gennaio 2011, mentre in base all'articolo 4 la direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2009.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 2 articoli, si rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1, della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2010), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/49/CE.
Al riguardo, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo segnala come il Governo non abbia ritenuto di usufruire della facoltà di esenzione riconosciuta dall'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE, trattandosi di un'opzione da applicarsi alle cosiddette medie imprese, fattispecie, quest'ultima, non prevista dal codice civile.
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, recependo l'articolo 2 della direttiva, apporta alcune modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 127 del 1991, il quale ha attuato nell'ordinamento italiano le direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati.
In particolare, la lettera a) inserisce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 27, ai sensi del quale l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, vigente per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che controllano un'impresa, nonché per le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata, non si applica qualora le imprese controllate oggetto del possibile consolidamento presentino, sia individualmente sia nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento.
In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di chiarire ancora meglio che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.
La lettera c) integra la formulazione del comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 127, il quale prevede che l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto dal comma 3 (nei casi in cui l'impresa controllante sia a sua volta controllata in misura superiore al 95 per cento da altra impresa, ovvero in cui l'impresa controllante sia a sua volta controllata e la redazione del bilancio consolidato non sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale) sia subordinato a due condizioni:
a) l'impresa controllante rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato;
b) l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

La modifica proposta intende stabilire che la condizione indicata dalla lettera b) del comma 4 (assenza di emissione di titoli quotati) si riferisce a tutte le società controllate.
In connessione con la novella di cui alla lettera a), la lettera b) inserisce nel predetto comma 4 un richiamo al nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 27, in tal modo subordinando anche il caso di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato introdotto da tale nuovo comma alla presenza delle condizioni, sopra descritte, indicate dal citato comma 4.
L'articolo 2 dello schema di decreto, anch'esso recependo l'articolo 2 della direttiva, novella l'articolo 24 del decreto legislativo n. 87 del 1992, recante attuazione

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della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari.
In particolare, l'articolo 2 dello schema, in parallelo con la modifica recata dall'articolo 1, lettera a), dello schema, inserisce nel predetto articolo 24 un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale sono esclusi dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari capogruppo che controllino imprese controllate le quali presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico.
In merito alla formulazione della disposizione, segnala anche in questo caso l'opportunità di chiarire ancora meglio che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato), volte a chiarire ulteriormente alcuni aspetti della formulazione dello schema di decreto.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 10 gennaio prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 dicembre 2010.

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).
Audizione del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze Marco Pinto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.30.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.