CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° dicembre 2010
409.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Atto n. 279.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine

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del giorno, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 9 novembre scorso, ricorda che per quota di emissione si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio. Ciascuno Stato membro determina il numero totale di quote da assegnare e il numero di quote di ogni singolo impianto. Le quote in eccedenza costituiscono oggetto di compravendita per un prezzo determinato in base alla domanda e all'offerta, come in qualsiasi libero mercato. Dopo tre anni di attuazione di tale sistema, il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea, con l'adozione della direttiva 2008/101/CE, ne hanno esteso l'ambito di applicazione anche al trasporto aereo, in considerazione soprattutto del fatto che, dal 1990 al 2004, le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai voli aerei internazionali imputabili all'Unione sono aumentate dell'87 per cento. Il sistema riguarderà tutti i voli in arrivo e in partenza da un aeroporto dell'Unione europea, esclusi i voli effettuati con aeromobili di Stato, militari di soccorso e pochi altri.
Il numero complessivo di quote da assegnare al trasporto aereo sarà fissato in base alle emissioni medie prodotte nel periodo 2004-2006 e ad ogni operatore che ne faccia richiesta sarà assegnata una percentuale fissa delle quote complessive a titolo gratuito; così come avviene per gli altri partecipanti al sistema europeo di scambio, anche gli operatori aerei saranno tenuti a monitorare le rispettive emissioni di biossido di carbonio e a comunicarle all'autorità competente dello Stato membro di riferimento entro il 31 marzo di ogni anno. Gli operatori aerei potranno acquistare quote da altri settori partecipanti al sistema comunitario.
Sottolinea infine l'interesse della previsione di assegnazione di quote di emissione mediante aste, i cui proventi dovrebbero essere utilizzati per ridurre gli effetti delle emissioni di gas a effetto serra.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD) condivide la proposta di parere formulata dal relatore, che si pone in linea con quanto emerso anche in sede di esame del provvedimento presso la VIII Commissione Ambiente.
Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 287.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
Atto n. 293.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008, stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504 del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
Ricorda che l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 147/2003, ha attribuito all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) il compito di organizzare e gestire l'anagrafe equina, sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La norma prescrive anche che l'anagrafe vada inserita nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e che sia articolata per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. La raccolta dei dati ed il loro costante aggiornamento possono essere svolti avvalendosi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) utilizzandone le strutture provinciali (APA).
Le linee guida destinate ad individuare i principi necessari all'organizzazione e gestione dell'anagrafe sono state in un primo tempo definite con il decreto ministeriale 5 maggio 2006, successivamente abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 29/12/2009, allo scopo di adeguarle al nuovo regolamento (CE) n. 504/2008. In base a tale ultimo decreto ministeriale, l'anagrafe comprende un sistema di identificazione e registrazione degli equidi (articolo 2, comma 1). Per soggetto registrato (così la lettera h) si intende l'equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 30/1991, mentre l'identificazione presuppone l'applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e l'attribuzione di un documento di identificazione denominato passaporto (articolo 3). Il dispositivo elettronico, che deve essere conforme alle norme internazionali ISO, deve essere inoculato con le modalità stabilite dal manuale operativo, e non può successivamente essere né tolto, sostituito o reimpiantato, salvo il caso di illeggibilità (articolo 4); i soggetti così identificati debbono essere accompagnati in ogni spostamento dal passaporto rilasciato dall'UNIRE (articolo 5). Le norme definiscono infine gli obblighi che gravano sui diversi soggetti stabilendo con l'articolo 9 quelli posti a carico dei proprietari, tenuti fondamentalmente all'invio di numerose comunicazioni, e con l'articolo 10 quelli dei titolari degli stabilimenti di macellazione. I successivi articoli definiscono i compiti dell'UNIRE, di ANA e delle APA, nonché del servizio veterinario e delle aziende sanitarie.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento mentre l'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie all'applicazione della disciplina sanzionatoria, riprendendole da quelle del Reg. 504/2008 e del sopra richiamato decreto ministeriale 29 dicembre 2009.
Gli articoli da 3 a 5 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione

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degli obblighi previsti dal Regolamento 504/2008 in relazione ai metodi di identificazione degli equidi e dal decreto ministeriale 29 dicembre 2009 in relazione alla gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE. La relazione illustrativa spiega che l'introduzione di sanzioni di natura esclusivamente amministrativa si inquadra nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare.
L'articolo 3 individua le sanzioni irrogate per violazioni in materia di identificazione degli equidi.
Alla reiterazione delle violazioni all'articolo 3 consegue - ex articolo 8-bis della legge n. 689/1981 - il raddoppio della sanzione pecuniaria irrogata e l'esclusione del pagamento in misura ridotta.
In base al citato articolo 8-bis della legge 689/1981, si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
L'articolo 4 dello schema individua le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione; tali sanzioni si applicano al proprietario dell'animale o al suo detentore delegato.
L'articolo 5 determina le sanzioni conseguenti alle violazioni in materia di mancate registrazioni.
L'articolo 6 dello schema di decreto detta la disciplina relativa all'accertamento delle violazioni e alla possibile sanatoria degli illeciti accertati.
In particolare, si prevede che l'autorità di controllo debba indicare specificamente nel verbale le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento alla normativa a carico del detentore dell'equide.
In base all'articolo 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 2009, i controlli per garantire il rispetto della disciplina sulla identificazione degli equidi sono attualmente attribuiti alle regioni e alle province autonome, sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In caso di violazioni riscontrate in sede di primo controllo dell'azienda, se è possibile sanare la posizione del proprietario mediante una sicura identificazione degli equidi, l'autorità controllante detta le prescrizioni volte alla sanatoria delle irregolarità accertate. All'ottemperare delle prescrizioni imposte consegue l'estinzione delle violazioni riscontrate. La descritta disciplina della sanatoria è, tuttavia, inapplicabile per le violazioni a carico degli stabilimenti di macellazione.
L'articolo 7, recante le norme finali, attribuisce alle regioni e province autonome la competenza ad irrogare le sanzioni, rinviando alla disciplina generale prevista dalla legge n. 689 del 1981.
Gli articoli 8 e 9 contengono infine, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

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Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.
COM(2010)561 def.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il libro verde in esame è stato presentato lo scorso 13 ottobre dalla Commissione europea per avviare una consultazione pubblica di tutti i soggetti interessati (investitori, prestatori, autorità nazionali, revisori contabili, autorità fiscali, agenzie di rating del credito, analisti finanziari, autorità di regolamentazione, controparti commerciali e PMI), sulla opportunità di un intervento legislativo europeo nel settore. I risultati della consultazione - che si concluderà l'8 dicembre 2010 - saranno discussi in occasione di una conferenza ad alto livello che dovrebbe svolgersi il 10 febbraio 2011, in vista della possibile presentazione, nel 2011, di proposte della Commissione in materia.
L'esame del documento presenta, pertanto, una significativa importanza in quanto può consentire alla Camera di esprimersi su una materia delicata e cruciale per il funzionamento dei mercati finanziari in una fase precoce del processo decisionale europeo, prima ancora che siano state predisposte proposte legislative. L'esperienza dimostra come l'intervento parlamentare nella formazione delle decisioni europee sia efficace solo quando riesce ad incidere a monte sulle scelte politiche di fondo che sono poi trasfuse nelle proposte della Commissione; è infatti difficile condizionare il negoziato in seno al Consiglio e al Parlamento europeo una volta che le proposte siano state presentate e si siano consolidati posizioni nazionali e schieramenti.
Il libro verde parte da una constatazione condivisibile: le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello UE sia a livello globale per stabilizzare il sistema finanziario sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile.
Ciò è singolare in quanto le società di revisione - il cui ruolo è decisivo ai fini della stabilità finanziaria e della tutela degli investitori - non sembrano immuni da responsabilità nell'ambito della crisi finanziaria: la stessa Commissione europea riconosce che, relativamente agli anni 2007-2009, per molte banche sono state redatte relazioni contabili favorevoli malgrado le stesse avessero registrato perdite ingenti.
È dunque in linea di principio necessario operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i partner internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) e al G20.
Il primo punto della normativa vigente da riesaminare concerne il fatto che la revisione attualmente privilegia la forma sulla sostanza, essendo volta a fornire una «sicurezza ragionevole» che il bilancio sia redatto conformemente allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e che non presenti errori significativi, dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali.
La crisi bancaria ha invece dimostrato che la revisione, per essere efficace, dovrebbe privilegiare la sostanza sulla forma. A questo scopo nel Libro verde la Commissione suggerisce una serie di opzioni:
inserire nelle relazioni di revisione informazioni supplementari sul metodo di revisione che spieghino in che misura il bilancio della società sottoposta a revisione è stato oggetto di verifiche nella sostanza;
prevedere l'obbligo per i revisori di fornire alle parti in causa un grado molto elevato di sicurezza sulle componenti del

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bilancio e sulla loro valutazione, facendo in modo che la sostanza prevalga sulla forma;
stabilire che i revisori chiedano conto ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile - sui quali ricade principalmente la responsabilità di fornire informazioni finanziarie solide - del loro operato, ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore, ed esercitino lo «scetticismo professionale» nei confronti dell'entità sottoposta a revisione e del suo bilancio;
prevedere un dialogo regolare tra il comitato per il controllo interno e la revisione contabile della società, il revisore esterno e quello interno allo scopo di assicurare un controllo efficiente sull'osservanza delle norme, il monitoraggio dei rischi e la verifica approfondita delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi;
valutare l'opportunità che il revisore contabile prenda in considerazione oltre alle informazioni storiche, anche quelle riguardanti le evoluzioni future e, dato l'accesso privilegiato ad informazioni essenziali, delinei le prospettive economiche e finanziarie dell'impresa.

Un secondo punto concerne il recepimento nell'ordinamento europeo dei principi di revisione internazionali - International Standards on Auditing, rivisti nel 2009 (e noti pertanto come «ISA chiariti» e degli ISQC (principi internazionali sul controllo della qualità - International Standards on Quality Control). Gli «ISA chiariti» sono stati già adottati, o sono sul procinto di esserlo, dalla maggioranza degli Stati membri dell'UE e da molti paesi terzi, ma non da alcuni dei principali partner dell'UE, come gli USA. Se adottati da tutti i maggiori sistemi economici e finanziari, gli ISA contribuirebbero ad armonizzare le revisioni e a migliorarne la qualità, rafforzando di conseguenza la qualità e la credibilità dei bilanci, con evidenti benefici per il buon funzionamento dei mercati nel loro complesso.
Un terzo punto concerne il rafforzamento dell'indipendenza dei revisori e la questione dei conflitti di interesse, dovuti ad esempio alla designazione ed alla retribuzione dei revisori da parte della società sottoposta a revisione, ai deboli livelli di rotazione delle imprese di revisione o alla prestazione da parte delle imprese di revisione di servizi diversi dalla revisione stessa.
A questo riguardo, il Libro verde suggerisce di far dipendere designazione, remunerazione e durata dell'incarico del revisore da un terzo, possibilmente un'autorità di regolamentazione; di riesaminare le disposizioni sull'assetto proprietario contenute nella direttiva vigente in materia 2006/43/CE, in base alle quali i revisori detengono la maggioranza dei diritti di voto di un'impresa di revisione contabile e il controllo del consiglio di amministrazione. La Commissione suggerisce in particolare di prendere in considerazione strutture organizzative alternative che consentano alle imprese di revisione contabile di raccogliere capitali da altre fonti, accedendo a maggiori capitali e aumentando le loro capacità; di rafforzare il ruolo dei revisori di grandi gruppi operanti in molti paesi al fine di consentirne l'accesso alle relazioni di revisione e agli altri documenti redatti dai revisori che effettuano la revisione delle sottoentità del gruppo e di partecipare all'intera procedura di revisione contabile.
Un quarto punto oggetto del Libro verde è la vigilanza sulle imprese di revisione. La Commissione sottolinea la necessità di una collaborazione più stretta tra i sistemi nazionali di vigilanza nonché di organizzare le autorità pubbliche incaricate della vigilanza delle imprese di revisione contabile in modo tale da evitare conflitti di interesse. Tra le possibili opzioni il libro verde suggerisce di:
trasformare il gruppo europeo degli organismi di vigilanza dei revisori (EGAOB) in un «comitato Lamfalussy di livello 3» - analogo a quelli già esistenti per i valori mobiliari, le assicurazioni e le banche (peraltro in via di trasformazione in Autorità di vigilanza europee) - al fine di rafforzare la cooperazione a livello europeo e assicurare un approccio comune

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per le ispezioni delle imprese di revisione contabile;
istituire una nuova autorità di vigilanza europea o integrare le materie relative alla revisione nelle competenze di una delle tre Autorità di vigilanza finanziaria in corso di istituzione;
svolgere a livello europeo la vigilanza delle reti internazionali di revisione contabile, analo-gamente a quanto previsto nella proposta di modifica del regolamento sulle agenzie di rating del credito;
rafforzare il dialogo tra le autorità di regolamentazione e i revisori, rendendo obbligatoria la comunicazione tra questi soggetti per tutte le grandi società o le società quotate.

Un quinto aspetto critico concerne la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, essendo dominato da quattro grandi imprese, le cosiddette Big Four: Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers e KPMG.
La Commissione osserva giustamente che questa situazione non offre sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione. Al fine di correggere questo squilibrio, favorire l'emergere di altri operatori e promuovere, soprattutto, la crescita delle piccole e medie imprese di revisione contabile, la Commissione suggerisce inoltre di vagliare le seguenti ipotesi:
creare un certificato europeo di qualità per le imprese di revisione contabile volto a riconoscere ufficialmente la loro idoneità a realizzare la revisione contabile delle grandi società quotate;
creare consorzi di imprese di revisione contabile, che comprendano almeno un'impresa più piccola non avente importanza sistemica, nonché introdurre la revisione congiunta effettuata da più imprese, in modo che in caso di scomparsa di uno dei membri del consorzio, l'impresa «sopravvissuta» assicuri la continuità dell'attività di revisione;
elaborare piani di emergenza con gli Stati membri, le imprese di revisione contabile e le altre parti in causa, tra cui le istituzioni internazionali, al fine di consentire una risoluzione rapida in caso di scomparsa di un'impresa di revisione contabile di importanza sistemica;
introdurre la rotazione obbligatoria dei revisori e dei loro partner al fine non soltanto di aumentarne l'indipendenza, ma anche di infondere più dinamismo al mercato della revisione. A questo dovrebbe aggiungersi l'obbligo di indire una gara d'appalto, garantendo la piena trasparenza per quanto riguarda i criteri di designazione del revisore.

Il Libro verde osserva inoltre che malgrado una serie di risultati positivi, permangono numerosi ostacoli all'integrazione del mercato europeo della revisione contabile e alla mobilità transfrontaliera dei professionisti del settore dovuti soprattutto all'esistenza di diversi livelli di regolamentazione (nazionale, europeo ed internazionale) che hanno accresciuto la complessità, ostacolando le attività transfrontaliere delle imprese di revisione contabile e impedendo alle imprese di minori dimensioni l'accesso al mercato delle revisioni delle grandi società. A ciò si aggiunge la mancanza di coordinamento a livello europeo e internazionale in materia di vigilanza e controllo della qualità.
Ad avviso della Commissione, un mercato unico europeo dei servizi di revisione potrebbe basarsi su un'armonizzazione massima ed un «passaporto europeo» per i revisori al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di rating del credito.

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Questo sistema potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo.
Un sesto punto oggetto del libro verde e di grandissima importanza per l'Italia concerne la semplificazione della revisione per PMI e professionisti di piccole e medie dimensioni.
La Commissione riconosce che se, per un verso, la revisione contabile assicura alle PMI una maggiore attendibilità dell'informazione finanziaria, per altro verso essa genera oneri amministrativi.
Pertanto, il Libro verde sottolinea l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di «revisione ridotta» o «riesame legale». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la «revisione ridotta» o il «riesame legale» potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione.
Inoltre, in caso di divieto della prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, si potrebbe prevedere che il revisore di una PMI, subordinatamente all'esistenza di adeguate salvaguardie, continui a fornirle altri tipi di servizi quali l'assistenza in materia di prestiti, dichiarazione fiscale, buste paga o contabilità.
L'ultimo punto attiene infine alla cooperazione internazionale: attualmente, sulla base di accordi bilaterali stipulati ai sensi della direttiva 2006/43/CE è possibile procedere allo scambio di documenti di revisione tra gli organismi europei di vigilanza e i loro omologhi nei paesi terzi solo con Australia, Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti. La Commissione intende discutere con i partner internazionali le altre misure da adottare in materia a livello mondiale e valutare l'ipotesi di basarsi sull'affidamento reciproco tra gli Stati membri e i paesi terzi che dispongono di misure equivalenti rispetto ad una serie di questioni quali l'ispezione dei gruppi e delle reti internazionali di revisione contabile al fine di garantire una vigilanza più efficace delle stesse e di evitare duplicazioni.
In merito a tutti questi profili e alle diverse opzioni prospette il Libro verde pone specifici quesiti agli interessati, sulla base di un apposito questionario.
Tutte le questioni prospettate dal Libro verde presentano un evidente rilevanza anche per l'ordinamento e il sistema economico e finanziario italiano e richiedono pertanto un adeguato approfondimento, anche in considerazione della particolare complessità tecnica di numerosi profili.
Per quanto riguarda la XIV Commissione, sono rilevanti non tanto le soluzioni tecnico normative in merito ad aspetti dettagliati ma alcuni punti di metodo e impostazione generale. Appare, in primo luogo, prioritario che le soluzioni prescelte dalla Commissione assicurino effettivamente - in coerenza con il principio di proporzionalità - un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP). In secondo luogo, è necessario superare l'attuale concentrazione del mercato della revisione nelle mani delle Big Four: Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers e KPMG. Come osservato giustamente dalla Commissione, questa situazione non offre sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe comportare un accumulo di rischi sistemici. In terzo luogo, è necessario creare un vero mercato unico europeo dei servizi di revisione passando ad un approccio regolamentare basato su un'armonizzazione massima ed un «passaporto unico europeo» per i revisori, analogamente a quanto previsto di recente per le agenzie di rating. Infine, per quanto riguarda il rafforzamento della

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vigilanza sulle società di revisione, appare, tra le opzioni prospettate nel Libro verde, preferibile l'attribuzione della competenza sulla materia relative ad una delle tre Autorità di vigilanza finanziaria in corso di istituzione, in particolare all'ESMA.
Riterrebbe opportuno, per approfondire questi aspetti, svolgere - insieme alla VI Commissione Finanze che ha già avviato l'esame dell'atto - un breve ciclo di audizioni, che includa oltre al Governo e alla CONSOB alcuni rilevanti organismi e associazioni di categoria quali l'Organismo italiano di contabilità, ASSIREVI e ASSONIME. L'esame dell'atto dovrebbe concludersi in tempi rapidi, possibilmente prima della sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie, in modo tale da far pervenire precisi indirizzi al Governo, alla Commissione europea e alle altre Istituzioni europee prima della conferenza europea che si svolgerà il 10 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, rilevato che un programma di audizioni potrà essere definito nel dettaglio in sede di ufficio di presidenza della Commissione e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Nuovo testo C. 60 Realacci e abb.