CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° dicembre 2010
409.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 9.35.

Decreto-legge 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che nel fascicolo n. 2 degli emendamenti, sono

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contenute alcune proposte emendative delle Commissioni ed alcuni subemendamenti ulteriori rispetto alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.
I subemendamenti Bernardini 0.1.50.1, 0.1.50.2 e 0.1.50.3 modificano il termine di efficacia della disciplina in materia di sicurezza dei luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive e non appaiono quindi presentare profili problematici di carattere finanziario. L'emendamento 2.100 delle Commissioni si limita a modificare le procedure previste per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, stabilendo che lo schema di tale decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'articolo aggiuntivo 2.0100 delle Commissioni è identico all'emendamento Bertolini 2.050 e, pertanto, con riferimento a tale proposta emendativa, appare opportuno acquisire i chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo aggiuntivo Bertolini 2.050. Gli emendamenti 6.100 e 6.101 delle Commissioni recano modifiche alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Nel segnalare che gli emendamenti 10.100 e 10.101 delle Commissioni hanno natura meramente formale, fa inoltre presente che l'articolo aggiuntivo 10.0100 delle Commissioni ha contenuto analogo agli identici articoli aggiuntivi Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054. Anche in questo caso si segnala che l'articolo aggiuntivo non quantifica gli oneri derivanti dalla proposta che troverebbero copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge finanziaria per il 2004 che, all'uopo, è incrementata con una quota pari al 2 per cento dei proventi di sanzioni amministrative spettanti allo Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al testo del provvedimento, ad integrazione dei chiarimenti forniti nella seduta di ieri, fa presente quanto segue. Circa l'articolo 3 e i chiarimenti richiesti in merito all'eventualità che l'utilizzo di una parte delle risorse che affluiscono al Fondo unico di giustizia per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possa incidere in termini di funzionalità ed efficienza sull'operatività degli altri soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico di giustizia, fa presente che la disposizione non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi realizzati dai Ministeri della giustizia e dell'interno a valere delle risorse derivanti dalla gestione del Fondo unico di giustizia, in quanto detti interventi possono essere realizzati nei limiti delle somme annualmente riassegnate agli stati di previsione della spesa delle suddette Amministrazioni, previa emanazione, per il riparto, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tenuto conto di quanto precisato dall'ISTAT in merito alla irrilevanza, ai fini dell'indebitamento netto, delle risorse derivanti dalle confische, per cui si chiede di verificare la compatibilità della destinazione su esposta a finalità di spesa, rappresenta che, considerato che la norma in esame prevede soltanto una diversa ed ulteriore finalizzazione di risorse che già provengono dalla gestione del Fondo unico di giustizia, la medesima non appare recare uno specifico impatto finanziario aggiuntivo rispetto a quello già ascrivibile alla vigente disciplina del citato Fondo unico di giustizia. Relativamente all'articolo 4 che prevede l'integrazione di un componente della Commissione centrale consultiva, nel rinviare a quanto evidenziato nella relazione tecnica, conferma l'invarianza della spesa della disposizione, tenuto presente anche il disposto dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene, in ogni caso, che, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, la stessa potrà essere integrata con la specifica esclusione di compensi e rimborsi spesa per i componenti della Commissione. Con riferimento all'articolo 9, nel rilevare che la norma appare suscettibile di determinare, a fronte dell'acquisizione coattiva al patrimonio pubblico

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di un eventuale maggior volume di beni confiscati, anche un aumento degli oneri accessori connessi alla gestione di tali beni. Tenuto conto che i beni di cui si tratta vengono verosimilmente reimpiegati per interessi pubblici o eventualmente ceduti, ritiene che gli oneri amministrativi di gestione dei medesimi beni, nonché quelli per la relativa dismissione o distruzione, possano essere compensati dai connessi risparmi realizzati nel caso di reimpiego dei beni in parola e dagli introiti conseguiti nell'ipotesi di cessione degli stessi. Relativamente all'articolo 10, su cui è stata rilevata la potenziale onerosità della previsione che consente l'incremento del contingente del personale appartenente alla qualifica di vice prefetto e di vice prefetto aggiunto collocato in disponibilità. Al riguardo fa presente che la disposizione in esame amplia il contingente attualmente previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 200 il quale, peraltro, non indicava espressamente alcun meccanismo di temporanea compensazione ai fini dell'invarianza finanziaria. Rileva che l'indisponibilità di posti nella qualifica iniziale della carriera è finalizzata ad assicurare l'invarianza finanziaria della previsione. Fa presente che resta fermo che, per evitare situazioni di possibile ed eventuale soprannumero nelle qualifiche interessate, per effetto della cessazione del collocamento in disponibilità, l'amministrazione non potrà che adottare, similmente a quanto già avviene, un'oculata programmazione delle promozioni e dei collocamenti stessi. In relazione alla possibilità di corrispondere un trattamento economico aggiuntivo ai funzionari in disponibilità, osserva che la previsione non è suscettibile di determinare maggiori oneri, tenuto conto che tale emolumento potrà essere corrisposto, in ogni caso, nei limiti delle disponibilità finanziari ora stanziate per il procedimento negoziale. Osserva che il previsto meccanismo di indisponibilità risulta idoneo a garantire la necessaria invarianza in quanto, insistendo su posizioni vacanti, impedisce all'amministrazione di procedere alla copertura del posto con nuove assunzioni, pur se contenute nei limiti alle assunzioni vigenti. Fa presente che, in linea generale, l'indisponibilità non può che avere ad oggetto posizioni vacanti, tenuto conto che, se avesse ad oggetti posti coperti, non potrebbe, fin da subito, considerarsi realizzato l'effetto compensativo cui il meccanismo è finalizzato.
Per quanto attiene alle proposte emendative, con riferimento all'emendamento Bressa 3.4 fa presente che esso sostituisce il comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 3, prevedendo di far affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, i proventi di cui al citato comma 1, lettera a), punto 1), ad un apposito capitolo del Fondo unico di giustizia. Al riguardo esprime parere contrario in quanto la formulazione proposta non risulta tecnicamente corretta. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Rao 4.4, in quanto la previsione di un trattamento per un magistrato si pone in contrasto con la normativa vigente che non prevede compensi per i componenti della Commissione. Pertanto, ritiene che l'emendamento comporti oneri non quantificati né coperti. Valuta, altresì, in modo negativo gli emendamenti Vignali 6.16, Tassone 6.1, Tassone 6.15 e Tassone 7.6, i quali sono volti ad abrogare o modificare talune disposizioni dirette a risolvere criticità interpretative e problematiche applicative connesse all'attuazione della disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, con possibile incremento del contenzioso. Con riferimento all'emendamento Tassone 7.17, fa presente che la proposta emendativa è volta ad abrogare o modificare talune disposizioni dirette a risolvere criticità interpretative e problematiche applicative connesse all'attuazione della disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, con possibile incremento del contenzioso. Rileva, inoltre, che la previsione dell'applicazione automatica, a carico delle stazioni appaltanti, di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto in caso di ritardo nei pagamenti determina maggiori oneri, non quantificati né coperti. Relativamente agli identici articoli aggiuntivi Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054, nonché all'articolo aggiuntivo

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10.0100 delle Commissioni, osserva che gli emendamenti sono intesi ad escludere il personale della carriera prefettizia dal tetto del 3,2 per cento quale miglioramento economico complessivo per il rinnovo contrattuale del biennio 2008-2009. Esprime parere contrario in quanto l'accoglimento degli emendamenti determinerebbe minori economie per 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, pari alle risorse aggiuntive messe a disposizioni dall'articolo 3, comma 149, della legge n. 244 del 2007 - che prevedeva la copertura a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 - per il rinnovo contrattuale di tale biennio del personale della carriera prefettizia. Si determinerebbero, inoltre, richieste emulative da parte del personale dipendente dagli enti del sistema delle autonomie e dagli enti del servizio sanitario nazionale interessati dal secondo periodo dello stesso comma 4. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo Lorenzin 10.02 è inteso ad abbreviare di due anni l'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza ai fini della nomina a prefetto, nel numero massimo di 17 unità ed è pertanto suscettibile di determinare un ampliamento della sfera dei beneficiari della nomina a prefetto, con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che la proposta emendativa potrebbe determinare richieste emulative da parte del restante personale appartenente alle restanti qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato per la concessione di analoghi benefici normativi ed economici. Con riferimento alle altre proposte emendative, concorda con le valutazioni espresse dal relatore nelle sedute di ieri e di oggi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che gli identici articoli aggiuntivi 2.0100 della Commissione e 2.050 Bertolini non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto si limitano a prevedere una destinazione di una quota delle risorse del Fondo unico giustizia. Ritiene, invece, opportuno un approfondimento sulle implicazioni finanziarie degli articoli aggiuntivi Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054, nonché dell'articolo aggiuntivo 10.0100 delle Commissioni.

Maino MARCHI (PD) richiamando il suo intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce le sue richieste di chiarimento circa l'onerosità delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge in esame, sottolineando l'inopportunità di provvedere attraverso il Fondo unico per la giustizia, che dovrebbe prioritariamente essere destinato ad esigenze di sicurezza più che alle finalità previste nella richiamata disposizione.

Massimo VANNUCCI (PD) invita il relatore ed il sottosegretario Giorgetti a voler rivedere la valutazione negativa espressa con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054, nonché all'articolo aggiuntivo 10.0100 delle Commissioni, sottolineando come tali proposte emendative, sottoscritte da rappresentanti di diverse parti politiche, siano dotate di una adeguata copertura finanziaria e non presentino quindi profili di criticità.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede ai rappresentanti del Governo di voler chiarire le ragioni della contrarietà espressa con riferimento agli emendamenti Di Pietro 3.51 e 3.52.

Lino DUILIO (PD) chiede di riconsiderare il parere sugli identici articoli aggiuntivi Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054, nonché sull'analogo 10.0100 delle Commissioni, sottolineando il carattere politicamente trasversale dell'iniziativa, volta a consentire la deroga, per il personale della carriera prefettizia, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, che impone per i pubblici dipendenti il limite del 3,2 per cento agli aumenti contrattuali ed ai miglioramenti economici relativi al biennio 2008-2009. All'uopo fa presente che le richiamate proposte emendative individuano a suo

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avviso una copertura idonea e sufficiente e chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire analiticamente le ragioni della sua contrarietà, ritenendo insufficiente il semplice richiamo agli eventuali comportamenti emulativi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Marchi, fa presente che già il testo dell'articolo 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali in vigore al momento dell'adozione del decreto-legge in esame prevedeva che le ordinanze sindacali di cui al medesimo articolo fossero preventivamente comunicate al prefetto «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione». Osserva, pertanto, che la novella di cui all'articolo 8 del decreto-legge non determina un ampliamento dei compiti attributi al prefetto in materia, ma intende esclusivamente superare alcune incertezze manifestatesi nell'applicazione delle richiamate disposizioni dell'articolo 54, che avevano in alcuni casi portato a ritenere che l'attuazione delle ordinanze fosse rimessa esclusivamente alla polizia locale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Duilio, preliminarmente rileva che le richiamate proposte emendative sono volte a derogare una previsione del decreto-legge n. 78 del 2010, dettata dall'esigenza di contenimento delle dinamiche retributive nel pubblico impiego al fine della riduzione della spesa pubblica. Osserva che tali articoli aggiuntivi consentirebbero l'introduzione di un ulteriore onere a regime a fronte del quale la copertura finanziaria a valere sulle risorse derivanti dall'irrogazione di sanzioni non può essere ritenuta idonea. Inoltre, sottolinea che le richiamate proposte emendative mancano di quantificazione e necessiterebbero di apposita relazione tecnica. Fa quindi presente che alla luce di tali considerazioni, il richiamo ai comportamenti emulativi è secondario rispetto alle problematiche di carattere finanziario evidenziate.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime un giudizio critico sugli identici articoli aggiuntivi Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054, nonché sull'articolo aggiuntivo 10.0100 delle Commissioni, sottolineando come dette proposte emendative escluderebbero il personale della carriera prefettizia dall'applicazione del limite agli aumenti contrattuali, previsto in via generale dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Nel rilevare, pertanto, come le richiamate proposte emendative producano senza dubbio oneri per la finanza pubblica, evidenzia che la previsione di una esclusione per i soli prefetti determinerebbe con ogni probabilità effetti emulativi, incentivando analoghe richieste da parte delle altre categorie interessate dalle misure limitative di cui alla manovra finanziaria estiva.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ritiene opportuno svolgere un approfondimento sulla portata degli articoli aggiuntivi Lorenzin 10.02 e 10.055, verificando anche presso le amministrazioni competenti se tali proposte determinino effettivamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3857-A di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza e gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo 2, ad esclusione degli articoli aggiuntivi 10.02 e 10.055, nonché sul subemendamento 0.3.050.1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'utilizzo di una parte delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non pregiudica gli interventi realizzati dai ministeri della Giustizia e dell'Interno a valere sulle risorse

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derivanti dalla gestione del suddetto Fondo, in quanto detti interventi possono essere realizzati nei limiti delle somme riassegnate agli stati di previsione della spesa delle suddette Amministrazioni, previa emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede al riparto delle risorse stesse;
al fine garantire gli effetti di risparmio derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, e di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito di attuazione delle norme in materia di inapplicabilità del divieto di compensazione dei crediti erariali alle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, appare necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, lettera b), che la suddetta inapplicabilità si riferisce alle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 e si attua entro i limiti degli importi che si estinguono per confusione;
l'integrazione di un componente della Commissione centrale consultiva, previsto dal comma 1 dell'articolo 4, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, anche alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica che esclude che ai componenti della Commissione stessa siano corrisposti compensi o rimborsi spese, e tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche recate dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010. Tuttavia, al fine di attribuire maggiore chiarezza alla disposizione di cui al citato comma 1 dell'articolo 4, è opportuno integrare la norma al fine di esplicitare che ai componenti della Commissione centrale consultiva non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;
le disposizioni in materia di potenziamento della cooperazione internazionale di polizia, di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante una razionale programmazione dell'invio dei funzionari all'estero che tenga conto delle priorità e delle esigenze degli interventi da realizzare;
gli oneri amministrativi di gestione dei beni confiscati, ai sensi dell'articolo 9, trovano compensazione dai risparmi connessi dal reimpiego dei beni in parola e dagli introiti conseguiti nell'ipotesi di cessione degli stessi;
l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 10, è assicurata mediante l'indisponibilità di posti equivalenti dal punto di vista finanziario; al fine di evitare eventuali situazioni di possibile soprannumero nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, per effetto della cessazione del collocamento in disponibilità, l'amministrazione non potrà che adottare, similmente a quanto già avviene, un'oculata programmazione delle promozioni e dei collocamenti stessi:
il suddetto meccanismo di indisponibilità risulta idoneo a garantire la necessaria invarianza degli effetti finanziari, in quanto, insistendo su posizioni vacanti, impedisce all'amministrazione dell'Interno di procedere alla copertura del posto con nuove assunzioni, pur se contenute nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
il meccanismo di indisponibilità non può che avere ad oggetto posizioni vacanti, tenuto conto che se avesse ad oggetto posti coperti non potrebbe, fin dall'inizio, considerarsi realizzato l'effetto compensativo cui il meccanismo è finalizzato;
la previsione della corresponsione di un trattamento economico aggiuntivo ai funzionari in disponibilità non determina l'insorgere di maggiori oneri, tenuto conto che tale emolumento potrà essere corrisposto, in ogni caso, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate per il procedimento negoziale;
ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi recate;

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considerato che le disposizioni in materia di utilizzo del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio e dagli enti territoriali, anche in posizione di comando o di distacco devono trovare applicazione compatibilmente con la relativa normativa;
nel presupposto che:
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si avvalga del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio e dagli enti territoriali, anche in posizione di comando o di distacco - in deroga al contingente di 30 unità di personale che costituisce l'attuale dotazione organica dell'Agenzia nazionale - nei limiti dello stanziamento già previsto dal comma 3 dell'articolo 3;
gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di collocamento in disponibilità dei prefetti, viceprefetti e viceprefetti aggiunti, di cui all'articolo 10, trovino adeguata compensazione rendendo indisponibili un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del con le seguenti: Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del;
All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole da: e nei limiti fino alle parole: due anni. con le seguenti: nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.
Al medesimo articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: Ministero della giustizia. aggiungere il seguente periodo: Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso spese.
e con la seguente condizione:
All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: secondo quanto previsto con le seguenti: ove consentito.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.4, 3.51, 3.52, 3.56, 4.4, 6.1, 6.15, 6.16, 7.6, 7.17 e sugli articoli aggiuntivi, 2.0500, 5.051, 5.052, 8.052, 10.0100, 10.050, 10.051, 10.053, 10.054, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime, a nome del suo gruppo, profondo dissenso rispetto alla proposta di parere formulata dal relatore con particolare riferimento alla contrarietà espressa sugli emendamenti Di Pietro 3.51 e 3.52, sottolineando

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che essi proponevano l'utilizzo di coperture finanziarie già considerate valide in altre occasioni.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, nel merito delle proposte emendative richiamate dall'onorevole Cambursano, esprime un parere contrario, poiché la finalità della disposizione è quella di utilizzare per l'Agenzia di cui all'articolo 3 personale della Pubblica amministrazione già dotato di un'adeguata esperienza professionale.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che, qualora la valutazione contraria del Governo sugli emendamenti Di Pietro 3.51 e 3.52 sia dovuta a ragioni attinenti al merito, la Commissione dovrebbe esprimere nulla osta su tali proposte.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che la formulazione degli emendamenti Di Pietro 3.51 e 3.52 non garantisce la loro neutralità finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Decreto-legge 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizione).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'articolo aggiuntivo Lorenzin 10.02, che determina una accelerazione di carriera del personale della carriera prefettizia ai fini dell'accesso alla nomina a prefetto, fa presente che, al di là di ogni valutazione sull'incidenza dello stesso in ordine agli equilibri di settore e sulle attività di programmazione, esso comporta in ogni caso una maggiore spesa per il bilancio dello Stato, ampliando la sfera dei beneficiari della nomina a prefetto con conseguenti oneri permanenti che incidono sulla compatibilità finanziaria dell'intero provvedimento. Osserva che vi sono ulteriori profili di criticità determinati dal fatto che la proposta emendativa è suscettibile di determinare richieste emulative da parte del restante personale appartenente alle restanti qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato per la concessione di analoghi benefici normativi ed economici. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Lorenzin 10.055, osserva che la definizione del «tetto retributivo» di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 è individuata dalle disposizioni in questione nel «trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010» e, quindi, a quello cui il beneficiario ha diritto nell'anno di riferimento. Fa presente come ciò comporti che, ai fini dell'applicazione della disposizione, non potrà che farsi riferimento a quanto giuridicamente spettante al dipendente pubblico come trattamento ordinario per l'anno 2010, sottolineando come le relative esclusioni da detto limite non possono che consistere nelle fattispecie indicate espressamente dalla norma. Rileva, infatti, che escludere dal tetto retributivo individuale fattispecie non previste espressamente, vanificherebbe l'intento della norma e, conseguentemente, le minori economie da determinarsi a consuntivo, così come previsto dalla relazione tecnica. Fa presente che, ciò posto, è di tutta evidenza che, attraverso l'interpretazione fornita dall'emendamento, tendente invece ad escludere fattispecie che non rientrano nell'ambito di eventi straordinari della dinamica retributiva, quali ad esempio le assenze

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per maternità o per malattia, ma voci che, in quanto evidentemente riconducibili a parametri stipendiali ordinari, si determina un maggiore onere per il Bilancio dello Stato, posto che la loro esclusione dal campo di applicazione della norma in esame comporterebbe un notevole impatto finanziario pregiudizievole per la finanza pubblica. Rileva che da ciò deriva la netta contrarietà delle disposizioni rispetto all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con conseguenti riflessi sulla compatibilità finanziaria dell'intero provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,
esaminati gli articoli aggiuntivi 10.02 e 10.055 al disegno di legge C. 3857-A di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
la proposta emendativa 10.02, determinando una accelerazione nella carriera del personale della carriera prefettizia ai fini dell'accesso alla nomina di prefetto, comporta un maggiore spesa per il bilancio dello Stato, ampliando la sfera dei beneficiari della nomina a prefetto con conseguenti oneri permanenti che incidono sulla compatibilità finanziaria del provvedimento;
la proposta emendativa 10.055, nell'escludere dal tetto retributivo le fattispecie che non rientrano nell'ambito degli eventi straordinari della dinamica retributiva, determina un maggior onere per il bilancio dello Stato, posto che la loro esclusione comporterebbe un notevole impatto finanziario pregiudizievole per la finanza pubblica;
esprime

PARERE CONTRARIO

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
Testo unificato C. 209 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, rileva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico. Con riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni introdotte dal provvedimento, osserva preliminarmente che l'onere, che è configurato come limite per la concessione dei contributi in esame, è riferito agli anni 2010, 2011 e 2012. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento entrasse in vigore nel 2011, si richiederebbe un aggiornamento del triennio di riferimento. In ordine all'articolo 7, che

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disciplina l'erogazione, da parte delle regioni, delle somme provenienti dal Fondo e all'articolo 8, relativo all'utilizzo di entrate da sanzioni da parte delle stesse, rileva che le risorse rese disponibili ai sensi della disciplina in esame potranno essere erogate dalle regioni solo compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità interno. In proposito osserva che, poiché per le regioni il patto opera sui livelli massimi di spesa, indipendentemente dalle entrate disponibili, le predette risorse potrebbero essere utilizzate solo riducendo altre voci di spesa. Sul punto segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo. Riguardo all'allineamento temporale fra oneri e copertura, ritiene che andrebbe chiarito se il profilo di cassa delle risorse utilizzate per la copertura, ovvero i finanziamenti destinati a piani straordinari contro il rischio geologico, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, sia coerente con l'analogo profilo riferito alla spesa prevista dal testo in esame, considerati anche i tempi e le modalità di erogazione di tali risorse da parte delle regioni, funzionali all'erogazione dei contributi, nonché i tempi necessari all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal testo diretti all'individuazione delle aree destinatarie dei contributi e alla ripartizione del Fondo tra le regioni. In ordine all'affidamento alle regioni delle funzioni di controllo e dei compiti connessi all'applicazione delle sanzioni, ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo, tenuto conto dei rilievi già formulati nella XV legislatura su un testo di contenuto analogo. Con riferimento, infine, all'esclusione dal contributo in caso di irregolarità previsto dall'articolo 8, ritiene che il Governo debba chiarire con quali modalità tale sanzione potrà essere applicata nel caso del contributo per le spese di ripristino di cui all'articolo 4, che il testo definisce come unico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Nuovo testo C. 3472.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore in ordine all'opportunità di sopprimere l'articolo 2, in quanto il contenuto di tale disposizione è ora recepito dall'articolo 2-ter del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163. Condivide, inoltre, la proposta di formulare una specifica osservazione, volta a richiedere alla Commissione di merito di valutare se le finalità dell'articolo 1 possano essere realizzate attraverso l'attivazione di un mero procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un quadro finanziario unico per gli interventi di sviluppo rurale, che raggruppi gli attuali quadri finanziari articolati per regione, sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Roberto OCCHIUTO (UdC), prendendo atto del fatto che le obiezioni da lui sollevate nella seduta di ieri sono state considerate solide nel merito, ancorché non sufficienti per una revisione delle posizioni del Governo e del relatore, osserva che andrebbe anche valutata la compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria al fine di evitare di incorrere in eventuali procedimenti di infrazione. In tal senso ritiene che sarebbe

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opportuno un'ulteriore riflessione prima di esprimere il parere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione del parere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3472, recante disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
richiamato il parere già espresso sul provvedimento il 21 settembre 2010;
rilevato che l'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sopprimere l'articolo 2;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito se le finalità dell'articolo 1 della proposta di legge possano essere realizzate attraverso l'attivazione di un procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un unico quadro finanziario per gli interventi di sviluppo rurale, anziché attraverso disposizioni di rango legislativo;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare il monitoraggio e il controllo statale sull'impiego da parte delle Regioni dei fondi di cui al presente provvedimento».

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.13.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.13.

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.
Atto n. 290.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame dello schema al fine di consentire l'elaborazione di una proposta di parere condivisa dalle diverse parti politiche.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.