CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° dicembre 2010
409.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.55.

5-03469 Borghesi: Sul procedimento giudiziario relativo ad un decesso nel corso di un intervento chirurgico.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Antonio BORGHESI (IdV), replicando, prende atto della risposta, riservandosi di valutarne in modo più approfondito gli aspetti tecnico-giuridici. Ritiene, in ogni caso, che sarebbe stato doveroso informare l'interessata della irregolarità di un atto che aveva comunque, nella sostanza, l'inequivocabile significato di atto di opposizione all'archiviazione.

5-03350 Motta: Sulle insufficienze dell'organico in servizio presso il Tribunale di Parma.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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Carmen MOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale prende atto. Sottolinea peraltro come le risulti che la situazione del Tribunale di Parma sia ben diversa da quella prospettata nella risposta e come l'atto di sindacato ispettivo avesse principalmente ad oggetto le difficoltà in cui versa il predetto tribunale con particolare riferimento alla carenza di organico nel settore degli affari civili.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1o dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.

(Discussione e conclusione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2661 a prima firma dell'onorevole Antonio Pepe: «Modifiche alla legge 18 maggio 1973, n. 239, in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili».
Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge, giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla I Commissione. Si sono quindi realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa. Pertanto, è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana di oggi.
Avverte altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, si riporta alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge all'ordine del giorno, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).

La Commissione adotta quale testo base il testo della proposta di legge C. 2661, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

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Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in considerazione del consenso unanime che si è riscontrato sul provvedimento e della circostanza che si tratta di un testo che non presenta particolari questioni che non siano state già affrontate e risolte nel corso dell'esame in sede referente, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti. Avverte quindi che si passa alla votazione degli articoli.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.
(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, indìce quindi la votazione nominale sul testo in esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 2661, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
Atto n. 293.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008, stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504 del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento mentre l'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie all'applicazione della disciplina sanzionatoria, riprendendole da quelle del Regolamento 504/2008 e del sopra richiamato decreto ministeriale 29 dicembre 2009.
Gli articoli da 3 a 5 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dal Regolamento 504/2008 in relazione ai metodi di identificazione degli equidi e dal decreto ministeriale 29 dicembre 2009 in relazione alla gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE.
La relazione illustrativa spiega che l'introduzione di sanzioni di natura esclusivamente amministrativa si inquadra nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare.
L'articolo 3 individua le seguenti sanzioni irrogate per violazioni in materia di identificazione degli equidi:
detenzione di equidi non in regola con gli obblighi di identificazione: da 900 a 4.500 euro per ogni capo;

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asportazione o sostituzione non autorizzata del trasponder applicato ad un equide: da 3.000 a 18.000 euro per ogni capo;
modifica o contraffazione del passaporto di un equide: da 3.000 a 18.000 euro per ogni documento;
impianto non autorizzato di trasponder su un equide: da 900 a 4.500 euro per ogni capo;
spostamento o ingresso in azienda di un equide non accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza; ne risponde il titolare dell'azienda, proprietario o detentore delegato di un equide: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
mancata applicazione del trasponder o sua applicazione non conforme o in assenza della preventiva verifica della presenza o meno di altro dispositivo già impiantato; ne risponde il veterinario (o soggetto con equivalente qualifica): da 150 a 900 euro per capo.

Alla reiterazione delle violazioni all'articolo 3 consegue - ex articolo 8-bis, legge n. 689 del 1981 - il raddoppio della sanzione pecuniaria irrogata e l'esclusione del pagamento in misura ridotta.
L'articolo 4 dello schema individua le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione; tali sanzioni si applicano al proprietario dell'animale o al suo detentore delegato:
omessa denuncia (entro 7 gg.) di nascita del puledro alle autorità competenti: da 150 a 900 euro per ogni capo; nel caso di reiterazione di tale violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso pagamento in misura ridotta;
omesso invio alle autorità competenti della richiesta di registrazione in anagrafe di equide nato in Italia ovvero identificato e proveniente da Paese UE: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio alle autorità competenti, entro 7 gg. dall'arrivo in azienda, della richiesta di registrazione in anagrafe di equide proveniente da Paese UE o da Paese terzo: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dall'evento, della vendita o esportazione definitiva di equide destinato a Paese UE o a Paese terzo: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dall'evento, del passaggio di proprietà per vendita o acquisto di equide: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 3 gg. dall'evento, della comunicazione della morte o abbattimento di equide in luogo diverso dal macello: da 150 a 900 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dalla scoperta, della comunicazione del furto-smarrimento dell'equide o del suo passaporto: da 500 a 3000 euro per ogni caso (nel caso di furto o smarrimento dell'equide); da 300 a 1.800 euro per ogni capo (nel caso di furto o smarrimento del passaporto);
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dalla scoperta, della comunicazione del ritrovamento dell'equide rubato-smarrito o del passaporto: da 150 a 900 euro per ogni capo.

L'articolo 5 determina le sanzioni conseguenti alle violazioni in materia di mancate registrazioni:
omessa istituzione, incompleta compilazione e aggiornamento del registro aziendale di carico e scarico; ne risponde il proprietario dell'equide o il detentore delegato: da 300 a 1.800 euro;
mancato firma del proprietario sul passaporto dell'equide; ne risponde il proprietario dell'equide o il detentore delegato: da 300 a 1.800 euro;
mancato accertamento dei requisiti indicati per gli equidi introdotti nell'azienda e mancata comunicazione della macellazione alla banca dati; ne risponde il titolare o responsabile stabilimento: da

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150 a 900 euro. Nel caso di reiterazione di tale violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso pagamento in misura ridotta.

L'articolo 6 dello schema di decreto detta la disciplina relativa all'accertamento delle violazioni e alla possibile sanatoria degli illeciti accertati.
L'articolo 7, recante le norme finali, attribuisce alle regioni e province autonome la competenza ad irrogare le sanzioni, rinviando alla disciplina generale prevista dalla legge n. 689 del 1981.
Gli articoli 8 e 9 contengono infine, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.