CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° dicembre 2010
409.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02826 Codurelli: Sulla violenza nella confronti delle donne.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita

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dal Governo, che giudica generica oltre che tardiva visto che la sua interrogazione risale al 29 aprile scorso. Fa presente che l'Italia è il primo paese in Europa per omicidi in famiglia, i quali nella maggior parte dei casi hanno come vittima le donne, e che questo tipo di reati risultano in costante aumento, nonostante l'entrata in vigore da oltre un anno della legge contro le molestie insistenti e gli atti persecutori: un provvedimento che è stato approvato all'unanimità, ma che resta in gran parte non attuato in quanto il Governo non ha stanziato i fondi necessari, con la conseguenza che i centri antiviolenza sono costretti a chiudere. Per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di iniziative concrete di contrasto alla violenza sulle donne, il suo gruppo ha presentato in Assemblea una specifica mozione, che si augura sia discussa quanto prima.

5-03407 Contento: Procedura di selezione per l'abilitazione dei segretari comunali.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, anche se di natura interlocutoria. Nel sottolineare l'insufficienza del numero dei segretari comunali, auspica che il Ministero dell'interno continui nella direzione illustrata dal rappresentante del Governo e che tutti i corsisti ammessi al corso-concorso selettivo di formazione possano essere abilitati all'esercizio della professione, nel pieno rispetto di tutte le procedure.

5-03264 Garagnani: Impianti autovelox nella provincia di Bologna.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Fabio GARAGNANI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, che affronta alcuni dei problemi segnalati dalla sua interrogazione. A suo avviso occorre distinguere tra le infrazioni gravi al codice della strada, che arrecano un effettivo danno alla collettività, e le infrazioni lievi, per le quali sarebbe opportuno rivedere le sanzioni, che attualmente sono in molti casi eccessive. Occorre inoltre trasferire alle commissioni provinciali permanenti le competenze dei prefetti in materia, considerato che questi ultimi appaiono spesso troppo ossequiosi nei confronti degli enti locali. Nel merito specifico della vicenda sulla quale verte la sua interrogazione, ricorda che i comuni interessati dalla sua denuncia non hanno ancora fornito spiegazioni sulla presenza di autovelox in punti non consentiti dalla legge né hanno provveduto a restituire ai cittadini le sanzioni riscosse. Auspica, in conclusione, che le corresponsabilità degli enti locali nella gestione dei rilevatori di velocità siano fatte valere.

5-03380 Vannucci: Soppressione dell'Agenzia per l'albo dei segretari comunali.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'interrogazione in titolo è stata sottoscritta dal deputato Marco Carra e che sarà quest'ultimo a replicare al Governo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, che non ha fornito chiarimenti sui diversi e precisi quesiti posti dall'interrogazione.

5-03794 Marco Carra: Contratti di lavoro a tempo determinato nelle prefetture e nelle questure.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

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Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara anche in questo caso insoddisfatto e manifesta anzi la propria delusione in quanto la risposta fornita dal Governo ricalca sostanzialmente quella resa ad una sua precedente interrogazione sui lavoratori precari della pubblica amministrazione, la cui situazione è diversa. Prende atto che c'è un'esigenza generale di contenimento delle spese, ma ritiene che le spese andrebbero contenute evitando i molti sperperi che esistono, e non a danno di persone che hanno utilmente lavorato per due anni e che ora vedono la propria esperienza concludersi bruscamente. Il Governo aveva peraltro accolto un ordine del giorno che lo impegnava a prorogare di un anno i contratti in scadenza il 31 dicembre 2010, ma, ancora una volta, si dimostra che l'accoglimento di un ordine del giorno non si nega mai, anche quando non c'è la volontà di dargli effettivo seguito. Preannuncia quindi che il suo gruppo proseguirà la battaglia perché i dipendenti delle prefetture e questure i cui contratti sono in scadenza possano essere assunti stabilmente o almeno vedano prorogati i contratti a tempo determinato.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo in assenza dell'intesa in sede di Conferenza unificata ed è pertanto corredato della relazione prevista dalla legge n. 42 del 2009 sulle motivazioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta. Nella relazione si chiarisce che, non essendosi pervenuti all'intesa entro il termine di 30 giorni, il Consiglio dei ministri ha deliberato di trasmettere comunque lo schema di decreto alle Camere per evitare ritardi, in quanto l'entrata in vigore del provvedimento oltre il 1o gennaio 2011 determinerebbe difficoltà tecniche legate al fatto che molte delle disposizioni in esso contenute hanno vigenza da tale data, oltre ad un nocumento per i comuni, che non potrebbero beneficiare per l'anno 2011 dei vantaggi derivanti da alcune misure fiscali introdotte dal decreto stesso.
L'articolo 1 reca la disciplina della devoluzione ai comuni del gettito derivante da alcuni specifici tributi statali inerenti al comparto territoriale e immobiliare.
In linea con l'impianto della legge delega, a fronte di tale devoluzione, vengono ridotti i trasferimenti erariali a favore dei comuni, nella misura corrispondente alle entrate devolute.
Al fine di garantire progressività ed equilibrio territoriale al processo di devoluzione, la norma prevede, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, finanziato con il gettito dei tributi immobiliari devoluti, i cui criteri di riparto saranno definiti con decreto del Ministro dell'interno, previo in accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, va sottolineato, in via preliminare, che il successivo articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, ne circoscrive l'applicazione ai soli comuni delle regioni a statuto ordinario.
Per i comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, la decorrenza e le modalità di applicazione

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della disciplina della devoluzione saranno stabilite in conformità con i rispettivi statuti. Come precisato nella Relazione illustrativa, l'impianto della riforma delineato dall'articolo 1 non può trovare automatica ed integrale applicazione nelle regioni a statuto speciale in quanto il gettito di alcuni dei tributi erariali devoluti è attualmente, in tutto o in parte, attribuito alle regioni.
L'articolo 8, comma 8, fissa l'entrata in vigore dell'assetto finanziario transitorio relativo ai comuni al 1o gennaio 2011.
In linea generale, il decreto prevede un'attuazione progressiva e graduale dell'attuazione della riforma, articolata sulla base di due regimi transitori: uno, relativo al regime fiscale, della durata di tre anni (2011-2013), destinato ad essere superato dal 2014 a seguito dell'istituzione della imposta municipale propria; l'altro, concernente il sistema di riequilibrio territoriale delle risorse, imperniato intorno ad un apposito fondo sperimentale di riequilibrio destinato a durare sino all'attivazione del regime di perequazione ordinario previsto dalla legge delega e comunque non oltre un periodo di cinque anni.
I commi 1 e 4 dell'articolo 1 recano la disciplina concernente l'individuazione delle imposte, tasse e tributi il cui gettito è oggetto di devoluzione in favore dei Comuni.
In particolare, i tributi interessati alla devoluzione del gettito sono, con alcune precisazioni, l'imposta di registro, l'imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili, le imposte ipotecaria e catastale ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA, i tributi speciali catastali nonché le tasse ipotecarie, l'IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario e la cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'articolo 2 del provvedimento in esame.
Per assicurare ai comuni un processo di devoluzione della fiscalità immobiliare progressivo e ispirato ad un principio di equilibrio territoriale, lo schema di decreto prevede l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata è fissata in un periodo di cinque anni. In ogni caso, la norma dispone che la funzione del Fondo cessi a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
Il Fondo è articolato in due sezioni. In sostanza, alla prima sezione sono devolute le entrate connesse all'imposizione indiretta e ai tributi speciali catastali; alla seconda sono invece devolute le entrate relative all'imposizione diretta.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma l'IVA, nonché l'IRES sui redditi immobiliari e l'IRPEF sui redditi agrari.
A decorrere dall'anno 2014, entrambe le sezioni saranno finanziate con quote dell'imposta municipale propria sul trasferimento di immobili istituita, a decorrere dal medesimo anno dal provvedimento in esame.
Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale di riequilibrio; e la determinazione delle quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute ai singoli Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.
Una disciplina speciale è prevista con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per in quali si dispone che siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, semplificate e forfetizzate.
Il successivo comma 6 dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, devoluto ai Comuni.
La riduzione è operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

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Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento e garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, il comma 6 prevede, a fronte della devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sopra descritti e in aggiunta alla riduzione dei trasferimenti erariali, l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni - a regime, sul gettito dell'imposta municipale propria, istituita ai sensi dell'articolo 4 - la cui percentuale è stabilita, in sede di prima applicazione, entro il 30 novembre 2010 sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e, dunque, di riduzione.
Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Nella determinazione della percentuale di compartecipazione statale, va inoltre tenuto conto del fatto che il comma 4 dell'articolo 1 dispone l'attribuzione allo Stato dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, attualmente di spettanza comunale.
La quota di compartecipazione può essere successivamente ridotta, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione, o comunque rivista, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard.
Alla determinazione della predetta quota di compartecipazione è subordinata l'efficacia delle disposizioni introdotte dai commi da 1 a 5 del presente articolo.
Il comma 7 reca disposizioni dirette a potenziare l'attività di gestione delle entrate comunali nonché l'attività di accertamento da parte dei Comuni.
L'articolo 2 introduce, con decorrenza 2011, la facoltà per il contribuente di applicare un regime tributario sostitutivo su specifiche tipologie di redditi da locazione di immobili in luogo del regime ordinario di tassazione (cedolare secca sugli affitti).
Nel dettaglio, il comma 1 introduce un regime fiscale opzionale in favore del proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo che realizza, con riferimento a tali beni, un reddito da locazione. L'esercizio dell'opzione consente al contribuente di applicare, in luogo del regime ordinario vigente, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell'imposta di bollo nonché, con le modulazioni indicate nel comma 6, dell'imposta di registro.
Il comma 2 individua l'ambito di applicazione della nuova imposta precisando che essa opera «nella forma della cedolare secca».
Il nuovo regime tributario trova applicazione a decorrere dal 2011. Il decreto, pur non qualificando espressamente l'ambito soggettivo di applicazione, consente di individuare i soggetti destinatari. Infatti, viene previsto che il regime di imposta facoltativo è applicato in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione. In proposito, peraltro, la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che il regime alternativo è previsto «per le persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo locati». Si ritiene, pertanto, che la disciplina in oggetto interessi i soggetti passivi IRPEF indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ai sensi del quale sono soggetti passivi dell'imposta «le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.» Il comma 7 peraltro esclude espressamente dall'ambito di applicazione le locazioni realizzate nell'esercizio di attività d'impresa, arte e professione nonché quelle realizzate da enti non commerciali.
Il decreto prevede inoltre che il pagamento della cedolare secca è considerata una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF; imposta di bollo sul contratto di locazione; e imposta di registro sul contratto di locazione.
Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, il comma in esame stabilisce che possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva i redditi relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo e

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delle relative pertinenze. In proposito, viene precisato che la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
Infine, la misura dell'imposta è determinata applicando l'aliquota del 20 per cento ai redditi di locazione annui realizzati. Il successivo comma 7 prevede, a fini antielusivi, un ammontare minimo di base imponibile cui applicare l'imposta.
Il comma 3 precisa che, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, ivi incluso l'obbligo di comunicare entro 48 ore alle autorità locali di pubblica sicurezza le generalità del conduttore.
In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
Il comma 4 disciplina le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva stabilendo che il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il versamento dell'IRPEF.
Il comma 5 interviene in materia di sanzioni in caso di omessa indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi; in caso di indicazione di redditi da locazione inferiori a quelli effettivi; e nei casi di definizione dell'accertamento con adesione ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento.
A decorrere dal 2014 il pagamento della cedolare secca sostituisce, oltre alle imposte indicate nel comma 2, anche il pagamento dell'imposta di registro per tutte le tipologie di contratto (comma 6).
Il comma 7 esclude dall'ambito di applicazione le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione ovvero effettuate da enti non commerciali. Inoltre, stabilisce i criteri per la determinazione di un valore minimo della base imponibile la quale, ai sensi del comma 2, è fissata in misura corrispondente al canone di locazione annua.
Il comma 8 reca disposizioni di natura sanzionatoria applicabili nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo. In tali ipotesi, la durata della locazione viene fissata automaticamente in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; al rinnovo si applica la disciplina relativa al rinnovo dei contratti di locazione; a decorrere dalla data di registrazione, il canone annuo è fissato in misura corrispondente al minor valore tra il canone stabilito tra le parti e il triplo della rendita catastale adeguata, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione ai casi in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo; o sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, ossia in presenza di una gratuità in luogo del canone di locazione.
Il comma 10 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano per i contratti registrati entro il 31 dicembre 2010.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di due nuove imposte municipali il cui gettito è destinato al finanziamento dei Comuni. Le due nuove forme di imposizione municipale sono l'imposta municipale propria, introdotta e disciplinata con decorrenza dal 2014 dagli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento in esame; e l'imposta municipale secondaria facoltativa, introdotta e disciplinata con decorrenza dal 2014 dall'articolo 7 del provvedimento in esame. È chiarito che le nuove imposte sono da introdurre in sostituzione delle attuali.
L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria la cui disciplina è contenuta anche nei successivi articoli 5

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(imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso) e 6 (imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento).
La nuova imposta sarà introdotta in sostituzione, per la componente immobiliare, delle seguenti forme di prelievo: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari determinati con riferimento ai beni non locati; l'imposta di registro; l'imposta ipotecaria; l'imposta catastale; l'imposta di bollo; l'imposta sulle successioni e donazioni; le tasse ipotecarie; i tributi speciali catastali; e l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
Ai sensi del comma 2, il presupposto dell'imposta municipale è rappresentato dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, la cui disciplina è prevista nell'articolo 5 del provvedimento in esame; e dal trasferimento di immobili, la cui disciplina è prevista nell'articolo 6 del provvedimento in esame.
La base imponibile (comma 4) corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
La disciplina relativa alla imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso è contenuta nell'articolo 5 del provvedimento. Tuttavia, anche alcuni commi dell'articolo 4 recano disposizioni applicabili al possesso degli immobili.
In particolare, il comma 3 disciplina l'esclusione dall'applicazione dell'imposta municipale sul possesso per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze. È previsto che tale esclusione sia disposta in conformità all'articolo 47 della Costituzione.
Il beneficio della esenzione per l'abitazione principale è riconosciuto solo se l'immobile è il luogo in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale del contribuente; e risulti iscritto in catasto in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 corrispondenti, rispettivamente, alle abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e ai castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Il comma 5 reca disposizioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3.
In primo luogo, si stabilisce che la misura dell'aliquota è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il termine per l'adozione del decreto era il 30 novembre 2010. L'aliquota dovrà essere fissata in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Sul piano generale, la determinazione dell'aliquota dell'imposta da applicare in caso di possesso di immobili dovrà assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in termini di saldi di finanza pubblica e il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.
Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota fissata a livello nazionale fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.
Ai sensi dei commi 6 e 7 l'aliquota ordinaria è ridotta alla metà qualora l'immobile sia locato (comma 6). In particolare, in caso di locazione del bene il contribuente è tenuto al pagamento dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso ad aliquota ridotta e all'imposta sul reddito da locazione (IRPEF ovvero cedolare secca di cui all'articolo 2), ovvero nell'ipotesi che l'immobile sia relativo «all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» ovvero che sia posseduto da ente non commerciale. Il comma 7 precisa, inoltre, che tali immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi (comma 7).
L'articolo 5 reca la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso di immobili.
Ai sensi del comma 1 sono soggetti passivi dell'imposta municipale il proprietario

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o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili.
Il comma 2 stabilisce che l'imposta, dovuta per anni solari, è determinata in proporzione alla quota di proprietà o altro diritto reale e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di versamento dell'imposta da parte del contribuente in favore del Comune.
Il comma 5 concede ai Comuni la facoltà di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997. Il regolamento del Comune potrà prevedere anche una forma di pagamento rateale senza la maggiorazione di interessi.
Il comma 7 stabilisce che ai fini dell'attività di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, sanzioni, interessi e contenzioso nonché dei rimborsi si applicano le disposizioni della legge n. 296 del 2006 in materia di autonomia degli enti locali con riferimento alle procedure di accertamento e riscossione dei tributi al fine di contrastare l'evasione fiscale.
Il comma 8 elenca gli immobili esenti dall'imposta municipale propria: tra gli altri, gli immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, quelli della Santa Sede e quelli di Stati esteri e organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali.
Il comma 9 indica i redditi che continuano ad essere assoggettati ad IRPEF e precisa che il gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame nonché dell'IRPEF relativa ai redditi di locazione diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca resta attribuito ai Comuni.
L'articolo 6 disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.
La disciplina generale dell'imposta municipale propria è contenuta nell'articolo 4 dello schema ed è istituita con delibera comunale, a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione di alcune imposte immobiliari dirette ed indirette.
Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta ai trasferimenti immobiliari, l'imposta municipale sostituisce l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali.
Il comma 1 dell'articolo 6 disciplina il presupposto d'imposta. L'imposta municipale propria è dovuta per il caso di trasferimento e, in particolare, per gli atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere; gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi; i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.
Il comma 10 esclude l'applicazione dell'imposta municipale propria gli atti soggetti ad IVA; gli atti costitutivi di garanzia su beni immobili (quali, ad esempio, l'iscrizione di ipoteca); e le operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine (ad esempio, atti relativi a mutui e finanziamenti bancari).
Per quanto attiene al soggetto passivo dell'imposta, il comma 13 rinvia genericamente al Testo Unico dell'Imposta di Registro.
La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile a fini ICI, analogamente a quanto previsto per l'imposta dovuta in caso di possesso.
I commi 2 e 3 dell'articolo 6 fissano le aliquote applicabili nell'ipotesi in commento; ai sensi del successivo comma 5, tuttavia è prescritta una misura minima dell'imposta pari a 1000 euro.
Il comma 4 prescrive l'applicazione dell'imposta in misura fissa, pari a 1000 euro, ai trasferimenti a causa di morte nei

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quali il beneficiario versi in determinate condizioni ovvero il trasferimento riguardi una abitazione principale, non «di lusso» e in capo all'acquirente sussistano determinate condizioni.
Ai sensi del comma 6, l'imposta dovuta per i contratti preliminari dei trasferimenti indicati al comma 1 è ridotta alla metà, sia nel caso di aliquota ordinaria che di aliquota ridotta, sia per l'ipotesi di applicazione della misura minima. L'importo pagato, in tal caso, è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo.
Il comma 7 assegna ai Comuni a partire dal 2015 la facoltà di modificare di 1 o 2 punti percentuali l'aliquota ordinaria dell'8 per cento.
Il comma 8 dispone l'esenzione da una serie di imposte (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie) di tutti gli atti assoggettati all'imposta municipale sui trasferimenti con aliquota ordinaria e aliquota agevolata, dei contratti preliminari oggetto della medesima imposizione, nonché di tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.
Il comma 9 prevede invece l'applicazione dell'imposta municipale propria nella misura fissa di 500 euro nei casi in cui debbano essere effettuati adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari in conseguenza di atti che non comportano trasferimento, diversi dagli atti di cui al predetto comma 8 (atti assoggettati a imposta sul trasferimento, relativi contratti preliminari, nonché atti e formalità ad essi direttamente conseguenti, al fine di effettuare gli adempimenti catastali e presso i registri immobiliari).
L'applicazione dell'imposta in misura fissa comporta l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie.
Il comma 11, con finalità di riordino della disciplina, dispone la soppressione di tutte le agevolazioni tributarie, comprese quelle previste in leggi speciali, in relazione agli atti cui si applica l'imposta municipale propria (atti cui si applica l'aliquota ordinaria e ridotta, atti e le formalità direttamente conseguenti, contratti preliminari).
Il comma 12 esplicitamente sancisce l'obbligo delle parti di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. In tal caso si applica la riduzione del trenta per cento degli oneri notarili connessi all'atto e non si procede agli speciali controlli sui trasferimenti di immobili operati dall'Agenzia dell'entrate e dalla Guardia di finanza.
L'articolo 7 disciplina l'imposta municipale secondaria facoltativa, che potrà essere istituita dai Comuni a partire dal 2014. Il comma 1 dell'articolo 7 prevede che tale imposta sia deliberata dal Consiglio Comunale previo svolgimento di consultazioni popolari, secondo lo Statuto del Comune interessato; essa non riguarda gli immobili ad uso abitativo.
L'imposta municipale facoltativa è volta a sostituire una o più forme di prelievo, quali ad esempio la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
Il comma 2 affida a un regolamento governativo la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria facoltativa, in base a criteri specifici indicati dal decreto in esame.
L'articolo 8, al comma 1, dispone la non deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP.
Il comma 2 reca disposizioni in materia di applicazione territoriale di alcune disposizioni introdotte con lo schema in esame.
Il comma 4 precisa che l'intervento recato con lo schema in esame concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni.
Il comma 5 affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - peraltro non ancora istituita - il monitoraggio degli effetti

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finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo sistema di finanziamento dei comuni attraverso la devoluzione a tali enti della fiscalità immobiliare, come delineata dal provvedimento in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale. Nello svolgimento di tale attività la Conferenza si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
In linea generale, la legge n. 42 del 2009 prevede che, in sede di attuazione della delega, dovrà essere salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, anche nel corso della fase transitoria.
Il monitoraggio e le eventuali proposte di misure correttive dovranno avere come riferimento il livello della pressione fiscale complessiva come definita nella Decisione di finanza pubblica, quale nuovo documento di programmazione economico-finanziaria previsto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009.
Il comma 6 stabilisce che con un successivo decreto legislativo correttivo del presente, adottato ai sensi della legge n. 42 del 2009, siano individuate distintamente le fonti di finanziamento dei comuni, in attuazione dell'articolo 11 della legge delega, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica.
Il medesimo decreto dovrà altresì recare la disciplina del riparto del fondo perequativo, in attuazione dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.
In base alla tempistica indicata in via generale dalla legge delega, i decreti legislativi correttivi devono essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di delega cui si riferiscono.
Il comma 7 reca disposizioni per assicurare all'Associazione Nazionale dei comuni italiani (ANCI) le risorse necessarie al perseguimento delle sue finalità istituzionali, di quelle indicate dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché degli ulteriori compiti attribuiti ad essa con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale.
A tal fine, la norma richiama le risorse assegnate all'ANCI, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Il comma 7 precisa che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le risorse destinate all'ANCI siano calcolate applicando l'aliquota percentuale dello 0,6 per mille, indicata nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'articolo 1, e, a decorrere dal 1o gennaio 2014, con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 4 del provvedimento in esame.
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
Il comma 8, infine, dispone che il provvedimento entri in vigore il 1o gennaio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

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Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2010.

Mario TASSONE (UdC), ricordato che il provvedimento è all'esame della Commissione da diverso tempo, che vi sono stati numerosi interventi e che vi è un sostanziale accordo dei gruppi sull'intervento, chiede alla presidenza in che modo intenda organizzare il prosieguo dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che al termine della discussione di carattere generale sia costituito un comitato ristretto, come richiesto dalla relatrice, con il compito di elaborare un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. Quanto alla chiusura della discussione di carattere generale, ricorda che allo stato vi sono ancora numerosi deputati che hanno preannunciato di voler parlare sul provvedimento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Emendamenti C. 1990-1989-2264-A cost.