CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2010
408.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.55.

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Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti - Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative delle quali è stato richiesto il riesame e delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che, con lettera trasmessa in data 29 novembre 2010, il Presidente della VII Commissione ha richiesto il riesame del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 novembre 2010 sugli emendamenti 11.2, 19.203, 25.200, 25.201 e 25.203. Segnala, in primo luogo, che si chiede di voler riesaminare l'emendamento Capitanio Santolini 11. 2, proponendo, in alternativa, una riformulazione del comma 1-bis del seguente tenore: «Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli Atenei può tenere conto delle specificità delle università sedi di facoltà di medicina e chirurgia collegate da aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi». Al riguardo osserva che, considerato come la proposta emendativa incida esclusivamente sui criteri di ripartizione di un Fondo costituito da una quota pari ad almeno l'1,5 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università e finalizzato ad accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, dalla medesima proposta non sembrino derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la riformulazione in questione esclude espressamente ogni intervento per il ripiano dei disavanzi. Ritiene, tuttavia, che potrebbe essere opportuno precisare che gli interventi di ripiano esclusi dall'applicazione della disposizione sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, lettere g) h), i) ed m) del presente provvedimento.
Fa presente, inoltre, che è sottoposto all'attenzione della Commissione l'emendamento Granata 19.203, volto a sostituire l'espressione «nuovi o maggiori oneri» con la seguente «oneri aggiuntivi». Al riguardo, ricorda che, per prassi costante, nei pareri espressi dalla Commissione bilancio è presente, attraverso condizioni rese ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la predetta espressione quando si intende precisare che dall'attuazione di una determinata disposizione legislativa non devono derivare effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito, sottolinea come la ricerca di una uniformità del linguaggio normativo in materia sia finalizzata ad assicurare che le Amministrazioni diano attuazione in modo rigoroso e coerente alle clausole di neutralità finanziaria. Una revisione del parere con riferimento all'emendamento in questione risulterebbe, pertanto, in contrasto con una molteplicità di decisioni assunte in passato e con un orientamento che intende garantire l'efficacia delle clausole di neutralità finanziaria attraverso la definizione di un formulazione inequivoca che non si presti ad interpretazioni diverse. Pur comprendendo che l'emendamento si ispira ad una analoga finalità, per le predette ragioni, invita il presentatore al ritiro dello stesso.
La richiesta di riesame concerne, infine, gli identici emendamenti Granata 25.200, Calgaro 25.201 e Ghizzoni 25.203, volti a sopprimere il comma 11-bis dell'articolo 25, che reca una clausola di salvaguardia finanziaria riferita al precedente comma 11 del medesimo articolo. Ricorda che l'istituto della clausola di salvaguardia, nei termini attuali, rappresenta una innovazione introdotta dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. La finalità di tale genere di clausole è quella di garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, nelle fattispecie in cui l'onere risulti configurato come previsione di spesa. In proposito, evidenzia come la legge di contabilità

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e finanza pubblica abbia, in altri termini, inteso assicurare che qualora, per qualsiasi ragione, l'onere effettivo risulti superiore a quello stimato dal legislatore, trovi comunque un'idonea copertura. Lo scopo è quello di rafforzare l'obbligo costituzionale di prevedere, con riferimento a ciascuna legge, «i mezzi per farvi fronte», sancito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, la revisione del parere in merito agli emendamenti in questione contrasterebbe con una esplicita previsione della legge di contabilità e con una prassi in materia di redazione delle clausole di copertura finanziaria di recente avviata di cui, al contrario, la Commissione bilancio è tenuta a garantire, rispettivamente, la puntuale attuazione e il consolidamento. Ricorda, infine, che nella fattispecie, la necessità di inserire nel testo dell'articolo 25 un'apposita clausola di salvaguardia è stata espressamente rilevata da una nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalla nota di verifica della relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.
Per quanto attiene ai subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500 e agli emendamenti 17.506 e 21.500 (nuova formulazione), ritiene che le modifiche proposte abbiano natura ordinamentale e, pertanto, siano prive di effetti finanziari.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le considerazioni del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti 17.506 e 21.500 (nuova formulazione), i subemendamenti 0.12.202.500, 0.17.11.500 e riesaminati gli emendamenti 11.2 e 19.203, nonché gli identici 25.200, 25.201 e 25.203 riferiti al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
considerato che la proposta emendativa 11.2, volta ad incidere sui criteri di ripartizione di un Fondo costituito da una quota pari ad almeno l'1,5 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università e finalizzato ad accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, al fine di assicurare che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, va modificata per escludere espressamente ogni intervento per il ripiano dei disavanzi;
con riferimento alla proposta emendativa 19.203, rilevato come - per prassi costante - nei pareri espressi dalla Commissione bilancio è presente, attraverso condizioni rese ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l'utilizzo dell'espressione «senza nuovi o maggiori oneri» quando si intende precisare che dall'attuazione di una determinata disposizione legislativa non devono derivare effetti negativi per la finanza pubblica. La ricerca di una uniformità del linguaggio normativo in materia è finalizzata ad assicurare che le Amministrazioni diano attuazione in modo rigoroso e coerente alle clausole di neutralità finanziaria. Una revisione del parere con riferimento all'emendamento in questione risulterebbe pertanto in contrasto con una molteplicità di decisioni assunte in passato e con un orientamento che intende garantire l'efficacia delle clausole di neutralità finanziaria attraverso la definizione di un formulazione inequivoca che non si presti ad interpretazioni diverse;
rilevato che la finalità degli identici emendamenti 25.200, 25.201 e 25.203 è quella di sopprimere il comma 11-bis dell'articolo 25, che reca una clausola di salvaguardia finanziaria riferita al precedente comma 11 del medesimo articolo;
osservato come, l'istituto della clausola di salvaguardia, nei termini attuali, rappresenti una innovazione introdotta

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dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la cui finalità è quella di garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, nelle fattispecie in cui l'onere risulti configurato come previsione di spesa. La legge di contabilità e finanza pubblica ha, in altri termini, inteso assicurare che qualora, per qualsiasi ragione, l'onere effettivo risulti superiore a quello stimato dal legislatore, esso trovi comunque un'idonea copertura, rafforzando l'obbligo costituzionale di prevedere, con riferimento a ciascuna legge, «i mezzi per farvi fronte», così come richiesto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, la revisione del parere in merito agli emendamenti in questione contrasterebbe con una esplicita previsione della legge di contabilità e con una prassi in materia di redazione delle clausole di copertura finanziaria di recente avviata di cui, al contrario, la Commissione bilancio è tenuta a garantire, rispettivamente, la puntuale attuazione e il consolidamento,
rilevato che i subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500 nonché gli emendamenti 17.506 e 21.500 (nuova formulazione) hanno natura ordinamentale e sono privi di effetti finanziari,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 11.2, con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: delle singoli sedi universitarie con le seguenti: dei singoli Atenei;
b) sostituire la parola: deve con la seguente: può;
c) sostituire le parole: caratterizzate da con collegate ad;
d) dopo le parole: ospedaliere sopprimere la parola: universitarie;
e) dopo le parole: a gestione diretta aggiungere le seguenti: escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera g), h), i), l) e m).

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 19.203, 25.200, 25.201 e 25.203, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 17.506 e 21.500 (nuova formulazione) e sui subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso sull'emendamento 11.2 nella seduta del 24 novembre 2010».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti - Parere).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 24.0500.

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Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare l'articolo aggiuntivo 24.0500 della Commissione, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza, con una dotazione di 2,5 milioni di euro annui dall'anno 2012 al 2020. All'onere derivante dalla costituzione del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, osserva che nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica dovrebbero sussistere le necessarie disponibilità finanziarie. Sul punto, ritiene peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo.
Reputa, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine al comma 2 dell'articolo aggiuntivo, che consente l'accesso alle risorse del Fondo anche di fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite per le finalità di cui al medesimo articolo. In particolare, a suo avviso, è necessario verificare se la previsione della costituzione di nuove fondazioni sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura o se gli eventuali oneri potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, condividendo le considerazioni del relatore in ordine al comma 2, ritiene necessario precisare che la costituzione di nuove fondazioni dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al di là delle valutazioni di carattere più strettamente tecnico, esprime la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore corso della proposta emendativa, sottolineando come si preveda la destinazione di un ingente ammontare di risorse ad interventi in materia di formazione, a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'articolo aggiuntivo 24.0500, riferito al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 24.0500, con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2, dopo le parole: appositamente costituite aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
Nuovo testo C. 2774.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, recante la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, nel nuovo testo, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010. In quella occasione, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole sul testo, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere - in sintesi - che gli interventi previsti dagli articoli da 1 a 4 decorressero dall'anno 2012 e trovassero integrale copertura finanziaria sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente - iscritto ai fini del bilancio triennale 2010-2012 utilizzando parzialmente la proiezione per l'anno 2012 - di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
In proposito, segnala che l'ulteriore nuovo testo in esame recepisce integralmente la condizione formulata dalla Commissione bilancio, oltre ad introdurre delle integrazioni e modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 di carattere ordinamentale e procedurale, che non appaiono comportare effetti negativi di carattere finanziario. Essendo prossimo il termine dell'esercizio finanziario in corso ed essendo il provvedimento in prima lettura alla Camera dei deputati, potrebbe essere opportuno fare riferimento - all'articolo 5, comma 1- all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013, anziché, come attualmente previsto dal testo in esame, a quello per il triennio 2010-2012. Al riguardo, segnala in primo luogo che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità presentato in prima lettura alla Camera, indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo appunto al Ministero dell'economia e delle finanze. Considerato che l'accantonamento di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, anche con riferimento ai nuovi fondi speciali riferiti al triennio 2011-2013 riportati nella Tabella A allegata al disegno di legge di stabilità per il 2011, la clausola di copertura finanziaria, ove riferita al triennio 2011-2013, potrebbe, quindi, ritenersi correttamente formulata nel presupposto che tali disponibilità siano confermate in sede di approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011 e che le disposizioni del progetto di legge in esame entrino in vigore successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità medesima. Su tutti gli aspetti indicati, giudica, in ogni caso, necessario acquisire il parere del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando con le considerazioni del relatore, ritiene opportuno modificare la clausola di copertura finanziaria al fine di fare riferimento ai fondi speciali per il triennio 2011-2013, vista la prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2010.

Maino MARCHI (PD) richiamando le considerazioni già svolte anche da altri colleghi del gruppo del Partito Democratico in riferimento al disegno di legge sulla riforma universitaria, rileva che anche in questo caso si darebbe per presupposta l'approvazione, da parte del Senato, della legge di stabilità per il 2011 per consentire l'adozione di un parere. Osserva peraltro che, rinviando sostanzialmente la decorrenza degli oneri di un anno, non si colgono le ragioni che impediscono di attendere la definitiva adozione dei documenti di bilancio da parte del Senato.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'associarsi alle osservazioni del collega Marchi, ritiene che non sia opportuno fare riferimento alla dotazione dei fondi speciali prevista dal disegno di legge di stabilità, ancora all'esame del Senato, sottolineando come non si comprendano le ragioni che impongano l'espressione di un parere in questa fase, senza attendere l'approvazione definitiva del disegno di legge di stabilità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alle osservazioni dei deputati

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Marchi e Cambursano, segnala che per prassi costante e mai contestata, la Commissione bilancio, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, esprime pareri nei quali si fa riferimento ai fondi speciali allegati alla legge finanziaria per l'anno successivo, specialmente qualora si tratti provvedimenti esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati, nel presupposto che tali provvedimenti entrino in vigore successivamente alla legge finanziaria.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2774, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerato che:
la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità presentato in prima lettura alla Camera (A.C. 3778), attualmente all'esame del Senato, indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2011-2013;
tale accantonamento presenta le necessarie disponibilità;
il provvedimento è all'esame in prima lettura presso questo ramo del Parlamento e, pertanto, essendo giunti in prossimità del termine dell'esercizio finanziario in corso, appare opportuno aggiornare al triennio 2011-2013 il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto al comma 1 dell'articolo 5;
nel presupposto che le suddette disponibilità siano confermate in sede di approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011 e che il presente progetto di legge entri in vigore successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità medesima;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti:
per gli anni 2012 e 2013;

conseguentemente:
sostituire le parole: 2010-2012 con le seguenti: 2011-2013 e le parole: per l'anno 2010 con le seguenti: per l'anno 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi avrebbero meritato una maggiore considerazione da parte del relatore e del Governo, sottolineando come, malgrado sia ancora aperta la sessione di bilancio, almeno al Senato, si proceda ad esprimere un parere relativo ad una legge che reca nuove spese, anche se di piccola entità. Ritiene che si tratti di una questione di principio che va al di là delle somme in questione. Ribadisce inoltre che, prevedendosi lo slittamento degli oneri di un anno, non vi è alcun motivo per non attendere l'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che le valutazioni in ordine all'opportunità e all'urgenza di approvare un determinato provvedimento non spettano alla Commissione bilancio, che si esprime sui progetti di legge per i quali sia formulata una specifica richiesta dalle Com

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missioni di merito e dall'Assemblea. Ribadisce, comunque, che la proposta di parere formulata dal relatore non innova rispetto alla prassi consolidata e non costituisce, pertanto, un precedente pericoloso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che non vi siano motivi ostativi all'espressione del parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) e Massimo VANNUCCI (PD) dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» e che nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte talune modifiche e integrazioni al testo del provvedimento. Fa presente che il testo originario del decreto legge è corredato di relazione tecnica, che risulta pienamente utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate. Non ritiene di formulare osservazioni relativamente agli articoli 1 e 2, mentre, con riferimento all'articolo 3, relativo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con riferimento all'utilizzo da parte dell'Agenzia medesima dei proventi derivanti dai beni confiscati al fine del suo potenziamento, evidenzia che i predetti proventi già affluiscono, come precisato dalla relazione tecnica, al Fondo unico giustizia costituendone una delle fonti di alimentazione. Considerato che, a normativa vigente, le dotazioni del Fondo unico giustizia sono destinate a specifiche finalità, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'eventualità che l'utilizzo di parte di siffatte risorse per le esigenze di potenziamento dell'Agenzia possa incidere in termini di funzionalità ed efficienza sull'operatività degli altri soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico giustizia. In ordine alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, segnala che è stata prevista, al comma 3, la possibilità, per l'Agenzia, di avvalersi, anche mediante assegnazione in posizione di comando o di distacco, di personale di altre pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2010. In proposito fa presente che andrebbe in primo luogo chiarita la portata della predetta deroga, precisando se essa riguardi esclusivamente l'erogazione dei trattamenti a carico dell'Agenzia ovvero anche la possibilità di superare il limite di 30 unità previsto dalla disciplina vigente. Inoltre, nel rilevare che tale utilizzo di personale, da parte dell'Agenzia, dovrebbe, comunque, avvenire entro un limite di spesa, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti, al fine di evitare oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, circa il possibile impatto sull'assetto organico e sul livello di efficienza delle medesime amministrazioni. Con riferimento alla disposizione che fa salva, dal divieto di compensazione dei crediti erariali di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, l'estinzione per confusione dei medesimi crediti nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata, non ritiene di formulare osservazioni, considerato il carattere circoscritto della fattispecie in questione e nel presupposto, sul quale ritiene, comunque, opportuna la conferma del Governo, che la stessa non incida sugli effetti di risparmio scontati

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all'articolo 31, del decreto-legge n. 78 del 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal comma 3 si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie disponibilità nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Osserva che, dal punto di vista formale, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di indicare esplicitamente nella clausola di copertura l'ammontare degli oneri derivanti dal comma 3, corrispondenti all'assegnazione di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per l'anno 2012 a favore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevista dal comma 3, ultimo periodo, dell'articolo in esame. Infine, per garantire la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 3 ed evitare il disallineamento temporale fra il manifestarsi dei relativi oneri e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura degli stessi, osserva che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di modificare tale disposizione al fine di prevedere che la possibilità di avvalersi del personale ivi indicato e di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato da parte dell'Agenzia debba avvenire non solo nei limiti dell'autorizzazione del Ministro dell'interno, come attualmente previsto, ma anche nei limiti delle risorse assegnate alla medesima Agenzia, nonché di precisare che i suddetti rapporti di lavoro debbano concludersi entro il 31 dicembre 2012, analogamente a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge presentato dal Governo. Con riferimento all'articolo 4, relativo alla Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, osserva che, in base alla relazione tecnica, la mancata previsione di compensi nella norma istitutiva della Commissione per le misure di protezione determina la neutralità finanziaria della disposizione in esame. Rileva, tuttavia, che il testo della norma oggetto di modifica non esclude espressamente la corresponsione di tali emolumenti. Circa l'articolo 5, in materia di potenziamento della cooperazione internazionale di polizia, segnala che la norma non definisce il contenuto minimo delle modalità attuative delle relative linee di indirizzo strategico. Sul punto, considerato che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma è riferita esclusivamente all'istituzione del COPSCIP, ai sensi del comma 1, secondo periodo, e che, in merito al rafforzamento dell'attività del personale delle Forze di polizia all'estero, la relazione tecnica si limita a puntualizzare che allo stesso si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la predetta attività di valorizzazione possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse disponibili. Non ritiene quindi di formulare osservazioni in merito all'istituzione del COPSCIP, di cui al comma 1, secondo periodo, considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai suoi lavori. Non formula inoltre osservazioni in riferimento agli articoli 6 e 7, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. Con riferimento poi all'articolo 9, volto ad introdurre modifiche alla legge n. 689 del 1981, in materia di confisca, rileva che la norma, che amplia il novero delle violazioni amministrative in relazione alle quali è previsto il ricorso alla confisca obbligatoria, appare suscettibile di determinare, a fronte dell'acquisizione coattiva al patrimonio pubblico di un eventuale maggior volume di beni confiscati, anche un aumento degli oneri accessori connessi alla gestione dei medesimi beni. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Riguardo l'articolo 10, in materia di affidamento di gestioni commissariali e di

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altri incarichi speciali ai prefetti, rileva che la norma prevede che, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, sia reso indisponibile nella qualifica iniziale della carriera prefettizia un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Osserva che tale previsione si giustifica con l'insorgenza di oneri alla cui copertura si provvede mediante il descritto meccanismo. Al fine di verificare l'effettiva compensatività di tale meccanismo, ritiene che andrebbero in primo luogo forniti elementi di quantificazione degli oneri recati dalla norma. A suo avviso, detti oneri derivano presumibilmente: dalle promozioni aggiuntive a viceprefetto di viceprefetti aggiunti, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente; dalla creazione di posizioni soprannumerarie nella qualifica di viceprefetto, in base alla normativa vigente; dalla corresponsione - come previsto dal testo in esame - del «trattamento economico aggiuntivo spettante ai funzionari in disponibilità». In proposito ritiene che andrebbe precisato se, in forza di tale disposizione, si intenda introdurre nell'ordinamento un nuovo elemento retributivo, spettante, appunto, al personale in disponibilità, ovvero si intenda fare riferimento all'ordinaria possibilità di provvedere, attraverso il procedimento negoziale, a definire il trattamento economico accessorio del personale in questione nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Rileva che, solo nel primo caso, dalla disposizione sembrerebbero derivare effetti onerosi. Nel secondo caso ritiene, in ogni modo, necessario procedere alla quantificazione del maggior onere derivante dall'attuazione delle norme al fine di verificare la capienza delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Fa presente inoltre che la stessa relazione tecnica richiama le analoghe norme che consentono il collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato: tali norme sono contenute nell'articolo 64 del decreto legislativo n. 334 del 2000. Ricorda che la relazione tecnica allegata a quest'ultimo provvedimento dava conto, con riferimento all'articolo 64, di un onere conseguente all'effettuazione di promozioni aggiuntive sui posti resi disponibili, nonostante fosse stato comunque previsto un meccanismo di indisponibilità . In merito all'effetto compensativo ascritto a tale meccanismo, rileva che lo stesso, per essere efficace, deve riguardare posti effettivamente coperti, i quali vengono resi indisponibili, a titolo esemplificativo, attraverso il mancato rinnovo di contratti in essere. Osserva che questa possibilità non sembra sussistere per i dirigenti della carriera prefettizia, che sono assunti a tempo indeterminato. Rileva che, quanto ai risparmi conseguenti alla presenza di posti di organico liberi, questi dovrebbero risultare già scontati in relazione al blocco delle assunzioni, che genera posizioni vacanti in special modo nelle qualifiche iniziali delle carriere. Rileva infine che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma consentirebbe di collocare in disponibilità un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti. Fa tuttavia presente che il testo della disposizione fa riferimento esclusivamente al 3 per cento della dotazione organica, senza precisare le qualifiche di appartenenza. Rileva che, in ordine ai predetti profili, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, precisando, tra l'altro, anche l'attuale consistenza delle dotazioni organiche nelle diverse qualifiche. Con riferimento alle proposte emendative presentate, osserva che appaiono recare una quantificazione o una copertura carente o inidonea le seguenti: Lo Monte 3.56; Di Pietro 3.51; Di Pietro 3.52; Rao 4.4; Lorenzin 5.051; Vignali 6.16; Tassone 7.17; Lorenzin 10.055; Giulio Marini 10.052 e gli identici Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054. Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative 2.0500 del Governo; Bertolini 2.050; Calabria 3.50; Tassone 5.052; Germanà 7.051, sul quale sottolinea che è ispirato ad una logica condivisibile e di buon senso; Bertolini 8.052 e Lorenzin 10.02.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel depositare due note predisposte dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), rappresenta l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo del decreto-legge in esame, nel senso di sostituire la richiamata lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede al rappresentante del Governo di voler valutare attentamente gli effetti finanziari degli emendamenti Di Pietro 3.51 e 3.52, i quali si limitano a prevedere che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata debba avvalersi, rispettivamente, dei vincitori di concorsi banditi dai Ministeri dell'interno e della giustizia che non sono stati assunti e dei lavoratori precari della scuola, inclusi negli elenchi prioritari. Alla luce del contenuto di tali proposte emendative, ritiene che possa escludersi che dalle stesse possano derivare oneri privi di copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD) rileva che la relazione tecnica afferma che dall'articolo 8 del decreto-legge in esame non deriverebbero conseguenze di carattere finanziario. Ritiene tuttavia necessario sul punto un ulteriore approfondimento, sottolineando come occorra chiarire se le funzioni poste in capo ai prefetti da tale disposizione possano effettivamente essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede inoltre se l'utilizzo dei fondi per la polizia per lo svolgimento di tali funzioni non possa compromettere altre funzioni ordinariamente previste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di svolgere un approfondimento sulle questioni sollevate dagli onorevoli Cambursano e Marchi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Nuovo testo C. 3472.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, recante disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2010. Ricorda come in quella seduta, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, espresse un parere favorevole, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e due osservazioni. In particolare, segnala che la condizione formulata dalla Commissione bilancio aveva ad oggetto le disposizioni di cui all'articolo 2, ed era volta sia a configurare l'onere ivi previsto, anziché in termini di previsione di spesa, in termini di limite della stessa, sia ad esplicitare che l'ambito temporale dell'onere è quello costituito dagli anni dal 2010 al 2015. Era inoltre prevista una modifica di carattere formale volta a prevedere che l'onere fosse posto a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie in luogo della formulazione assunta dal testo esaminato. Quanto alle due osservazioni, ricorda che le stesse invitavano la Commissione di merito a valutare, da un lato, se le finalità dell'articolo 1 della proposta di legge potessero essere realizzate attraverso l'attivazione

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di un procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un unico quadro finanziario per gli interventi di sviluppo rurale, anziché attraverso disposizioni di rango legislativo e, dall'altro, a prevedere un rafforzamento del monitoraggio e del controllo statale sull'impiego da parte delle Regioni dei fondi di cui al presente provvedimento.
In proposito, rileva, in primo luogo, che il testo all'esame della Commissione bilancio è identico a quello già esaminato nella citata seduta del 21 settembre 2010 e, pertanto, non recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio. In secondo luogo, osserva che gli interventi recati dall'articolo 2 del provvedimento in esame sono ora previsti dall'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 5 luglio 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, recante «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria».
Alla luce di queste premesse, si rileva l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 2 della proposta di legge, in quanto sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, e di ribadire le osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 1 della proposta stessa nel parere espresso il 21 settembre 2010. Sul punto giudica, comunque, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva la necessità di un ulteriore approfondimento in ordine ai contenuti dell'articolo 1 del provvedimento in esame, richiamando anche l'osservazione a suo tempo formulata dalla Commissione bilancio, che aveva chiesto alla Commissione di merito di valutare essere realizzate attraverso l'attivazione di un procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un unico quadro finanziario per gli interventi di sviluppo rurale, anziché attraverso disposizioni di rango legislativo. In ogni caso, ritiene che dovrebbe svolgersi una attenta valutazione dell'impatto dell'articolo 1 sulla ripartizione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale attualmente prevista, sottolineando che alle regioni rientranti nell'obiettivo convergenza sono allo stato destinate risorse superiori a quelle destinate alle regioni che rientrano nell'obiettivo competitività. A suo avviso, dovrebbe quindi verificarsi la compatibilità della disposizione con la vigente disciplina comunitaria. Chiede, pertanto, di non procedere all'espressione del parere nella seduta odierna.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se non sia preferibile riproporre la condizione già formulata dalla Commissione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 21 settembre 2010, atteso che la Commissione di merito non ha inteso recepirla.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ribadendo le osservazioni già svolte, ritiene sufficiente una condizione volta a sopprimere l'articolo 2, atteso che il relativo contenuto è stato sostanzialmente recepito nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito dalla legge n. 163 del 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nell'accogliere la richiesta dell'onorevole Occhiuto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Atto n. 279.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo è stato rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre scorso, in quanto non era ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte che tale parere è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 26 novembre 2010, e che, pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema di decreto. Pertanto, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (atto n. 279);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui;
l'incremento dei componenti del Comitato di cui all'articolo 3-bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la previsione di cui al comma 15 del medesimo articolo 3-bis, volta ad escludere che ai suddetti componenti siano corrisposti emolumenti, compensi o rimborsi spese;
i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione previste dall'articolo 3-ter saranno destinati alle finalità di cui all'articolo 3-quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, con un futuro provvedimento di carattere legislativo e non è pertanto necessario provvedere in questa sede ad una puntuale quantificazione delle maggiori entrate;
le attività in materia di raggruppamento di impianti di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto legislativo in esame, non comporta per il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, quale autorità nazionale competente, una complessità istruttoria tale da giustificare la previsione di un corrispettivo ulteriore da porre a carico dei soggetti interessati;
il sistema tariffario previsto dall'articolo 26 dal provvedimento in esame garantirà la copertura integrale dei costi, senza che si verifichino disallineamenti temporali fra l'emergere degli oneri e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, in quanto in sede di determinazione delle tariffe, verrà previsto il pagamento anticipato delle stesse;
dal provvedimento in esame non derivano ulteriori compiti di natura onerosa a carico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal presidente.

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La Commissione approva la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.
Atto n. 290.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), relatore, ritiene che, in considerazione della complessità dei temi affrontati dallo schema di decreto, sarebbe opportuno svolgere un ulteriore approfondimento sui suoi contenuti. Nell'osservare che il termine per l'espressione del parere è scaduto nella giornata di ieri e che, in ogni caso, l'attività propedeutica all'avvio della sperimentazione, prevista dall'articolo 1, secondo comma, dello schema di decreto in esame dovrebbe essere già stata avviata, chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia possibile soprassedere alla adozione in via definitiva del decreto fino all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che sia possibile rinviare il seguito dell'esame dello schema.

Maino MARCHI (PD) sottolinea l'opportunità che lo schema sia esaminato congiuntamente alla proposta di legge che il presidente intende presentare al fine di dare attuazione nel nostro ordinamento alla nuova disciplina del semestre europeo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 406 del 25 novembre 2010:
a pagina 12, trentottesima riga, la parola: «Sanza» è sostituita dalle seguenti «Caggiano»;
a pagina 34, ventinovesima riga, la parola: «materna» è sostituita dalla seguente: «primaria» e dopo la parola «Cefalonia» inserire le seguenti: Frazione di Marzeno»;
a pagina 37, diciottesima riga, la parola «CN» è sostituita dalla seguente: «CL»;
a pagina 43, ventesima riga, le parole: «Via Cesare battisti 14» sono sostituite dalle seguenti «Via Colombo, 1»;
a pagina 45, ventiseiesima riga, le parole «G. Corletto» sono sostituire dalle seguenti: «S. Giorgio»;
a pagina 46, quindicesima riga, le parole «S. Giorgio» sono sostituire dalle seguenti: «G. Corletto».