CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.10.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto del fatto che l'onorevole Gottardo, relatore sul provvedimento posto al primo punto all'ordine del giorno, arriverà in Commissione alle 9.30, propone di procedere subito in sede di esame di atti del Governo, di proseguire quindi in sede consultiva, per passare infine alla seduta in sede di atti dell'Unione europea.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Atto n. 277.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, in relazione alla richiesta di approfondimento avanzata dal deputato Gozi nella seduta del 27 ottobre scorso, inerente il numero dei lavoratori coinvolti dal provvedimento, fa presente che - sulla base dei dati forniti dagli uffici del Dicastero competente - in Italia sarebbero meno di 20 i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di Pag. 129
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.
Atto n. 278.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame - predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria per il 2009 (legge n. 96 del 2010) - che reca attuazione della direttiva 2007/59/CE, che detta la disciplina relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.
Il Capo I prevede le disposizioni generali, indicando le finalità (articolo 1), che consistono nella definizione delle condizioni e delle procedure necessarie alla certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale, e l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame (articolo 2). In particolare, il provvedimento riguarda i macchinisti delle imprese ferroviarie che operano in Italia ed ai gestori delle infrastrutture ferroviarie addetti alla condotta dei locomotori e dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni, la più rilevante delle quali è rappresentata dall'esclusione dell'applicazione dello schema di decreto ai macchinisti che operano esclusivamente su metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia (articolo 2, comma 2).
Il Capo II si occupa specificamente della certificazione dei macchinisti. In particolare viene stabilito (articolo 4) che il macchinista dovrà essere in possesso delle idoneità e delle qualifiche necessarie alla condotta dei treni, nonché della documentazione richiesta, ovvero una licenza, che di regola è di 10 anni, e uno o più certificati che indichino le infrastrutture e i veicoli su cui il titolare è abilitato a circolare. L'autorità abilitata al rilascio della licenza è l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Il Capo III disciplina le condizioni per il conseguimento della licenza o del certificato. In via di estrema sintesi, per quanto riguarda la licenza (articolo 10), tali condizioni consistono in: età minima di diciotto anni; diploma di scuola secondaria di secondo grado; idoneità fisica; idoneità psicologica; competenze professionali generali. Per quanto riguarda, invece, il certificato (articolo 11), esse consistono in conoscenze linguistiche e competenze professionali, relative al veicolo o all'infrastruttura per cui il certificato è richiesto.
Il Capo IV individua la procedura per il rilascio della licenza e del certificato. Dello stesso Capo fanno parte anche le disposizioni relative alle visite periodiche a cui i titolari di licenze e/o certificati devono sottoporsi (articolo 15) e la disciplina applicabile in caso di cessazione del rapporto (articolo 16). Infine, l'articolo 17 prevede che le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a controllare che le licenze dei macchinisti loro dipendenti o comunque sotto contratto siano validi, istituendo a tal fine un sistema di monitoraggio.
Il Capo V definisce i compiti le decisioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonché le modalità e le condizioni attraverso cui tali compiti possono essere delegati dall'Agenzia a soggetti terzi (articolo 18). Tanto l'Agenzia quanto le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura devono, inoltre, tenere un registro in cui si dà conto di tutti i documenti che vengono rilasciati e delle vicende ad essi relative, nonché fornire informazioni a proposito di questi ai soggetti indicati dall'articolo 19.
Il Capo VI si occupa della formazione dei macchinisti e degli esami a cui tali soggetti si devono sottoporre. In particolare, lo schema di decreto disciplina non solo le materie oggetto della formazione

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dei macchinisti e gli obiettivi perseguiti con essa (articolo 20 commi 1, 2 e 3), ma stabilisce anche il principio secondo cui è all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie che compete di vigilare affinché agli aspiranti macchinisti sia garantito un accesso equo e non discriminatorio alla formazione di cui necessitano ai fini dell'ottenimento di una licenza o di un certificato (articolo 20 comma 4).
Il Capo VII concerne la valutazione. In particolare, all'Agenzia compete: il monitoraggio permanente di tutte le attività collegate alla formazione, nell'ambito di un sistema di norme di qualità (articolo 23); la valutazione, da effettuarsi ogni cinque anni, delle procedure per l'acquisizione e la valutazione delle competenze e delle conoscenze professionali, nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati (articolo 24).
Il Capo VIII disciplina il sistema dei controlli (articolo 25) e delle sanzioni (articolo 26) per i quali è competente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Infine, il Capo IX reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 27, fornisce un arco temporale di cinque anni (dal 14 dicembre 2012 al 14 gennaio 2017) entro cui dare piena attuazione alle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame, mentre l'articolo 28 prevede la clausola di invarianza della spesa.
Allo schema di decreto legislativo in esame sono, inoltre, allegati dodici documenti. Essi riguardano: 1. Modello comunitario di licenza di conduzione treni; 2. Modello comunitario per i certificati; 3. Requisiti medici; 4. Metodo di formazione; 5. Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza; 6. Conoscenze professionali relative ai veicoli e requisiti concernenti il certificato; 7. Conoscenze professionali relative alle infrastrutture e requisiti concernenti il certificato; 8. Frequenza degli esami; 9. Modello comunitario di copia autenticata dei certificati; 10. Modulo armonizzato di licenza di conduzione treni; 11. Parametri fondamentali per il registro nazionale delle licenze di conduzione treni (RNL); 12.Parametri fondamentali per i registri dei certificati (RC).
Ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010 del 117) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità e che il termine di recepimento della direttiva era il 4 dicembre 2009.
Tenuto conto del fatto che lo schema di decreto in esame pone fine alla citata procedura di infrazione, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Pag. 131
Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
C. 3834 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e III).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame in Assemblea del disegno di legge in oggetto è previsto a partire dalla seconda metà di questa settimana e che la XIV Commissione dovrebbe pertanto concludere il proprio esame nella seduta corrente, tenuto conto del fatto che le Commissioni di merito intendono votare il mandato ai relatori a riferire in Assemblea nella giornata odierna.
Nel sottolineare che la XIV Commissione è chiamata a valutare il disegno di legge esclusivamente sotto il profilo della sua compatibilità con la normativa comunitaria, avverte che sul testo del provvedimento sono stati presentati alcuni emendamenti presso le Commissioni di merito che sostituiscono l'articolo 4 - recante delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative - individuando specifiche modalità per l'attribuzione del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, in relazione agli approfondimenti richiesti dal deputato Gozi nella seduta del 9 novembre scorso, fa presente che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni contenute nel provvedimento.
Al riguardo ricorda che il Protocollo di modifica del Protocollo n. 36, oggetto di ratifica dal provvedimento in esame, stabilendo l'incremento temporaneo di 18 seggi del Parlamento europeo, uno dei quali attribuito all'Italia, dispone che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto. A tal fine indica tre possibili opzioni: elezioni ad hoc; designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche.
Il Governo nel presentare il disegno di legge di ratifica in esame ha scelto di seguire come opzione quella della designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, in conformità con quanto previsto nel Protocollo. In tal senso esso si pone perfettamente in linea con le indicazioni derivanti dall'ordinamento comunitario.
Il problema della eccessiva genericità della norma di delega contenuta nel provvedimento è stata oggetto di confronto e discussione presso le Commissioni di merito I Affari costituzionali e III Esteri tant'è che il relatore per la I Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare ad una ipotesi di riforma del testo in modo che le modalità di scelta siano definite dal Parlamento. A tal fine le Commissioni di merito I e III sono attualmente convocate per definire tali aspetti.
Ritiene, comunque, che tali questioni non investano in alcun modo la competenza della XIV Commissione, non riguardando aspetti relativi alla compatibilità comunitaria che comunque risulta rispettata. Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il fatto che il relatore, nella proposta di parere formulata, abbia tenuto conto delle osservazioni formulate dal suo gruppo in ordine all'articolo 4 del provvedimento, che recava di fatto una delega in bianco al Governo senza principi e criteri direttivi esaurienti.
Propone quindi - tenuto conto del fatto che tra quelle indicate dal Protocollo il disegno di legge del Governo privilegia la seconda opzione, ovvero la designazione

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del membro supplementare sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo - di precisare nelle premesse al parere che la scelta di tale opzione implica la necessità di indicare sia la lista che la circoscrizione nella quale dovrà essere individuato l'europarlamentare entrante.

Mario PESCANTE, presidente, invita nuovamente i colleghi ad attenersi alla valutazione dei profili di compatibilità comunitaria del provvedimento, senza affrontare questioni di merito.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, giudica pleonastico l'inserimento nel parere di una precisazione già oggetto di discussione, nella sostanza, presso le Commissioni di merito.

Sandro GOZI (PD) rileva come la sua proposta di integrazione non voglia in alcun modo intervenire sul merito delle scelte di carattere tecnico che il provvedimento dovrà affrontare, ma sia unicamente volta a chiarire cosa significhi affermare - come si fa nel parere - che l'opzione individuata dal Governo per la designazione del membro supplementare è conforme alla normativa comunitaria.

Mario PESCANTE, presidente, osserva che la scelta di designare il membro supplementare italiano sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo implica necessariamente l'individuazione di una lista e di una circoscrizione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ribadisce l'inutilità di ulteriori precisazioni, tenuto conto del fatto che le proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, tra le quali una dello stesso relatore per la I Commissione, vanno proprio nella direzione auspicata dal collega Gozi.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ritiene che sarebbe stato opportuno introdurre i richiamati chiarimenti nel testo del parere; ciononostante ne valuta positivamente il contenuto, anche tenuto conto del fatto che il disegno di legge sarà verosimilmente modificato dalle Commissioni di merito nel senso di individuare specifiche modalità per l'attribuzione del seggio supplementare nel Parlamento europeo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.
COM(2010)379 def.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Sandro GOZI (PD) richiama le osservazioni già svolte in sede di discussione della proposta di direttiva in oggetto, che meriterebbero a suo avviso di trovare spazio nel parere della XIV Commissione.

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Ricorda in primo luogo la necessità di un esplicito riferimento, nel testo della proposta di direttiva, ai contenuti della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, attualmente solo citata nel considerando (6).
Riterrebbe altresì opportuno dedicare un apposito articolo della direttiva al tema delle sanzioni ai datori di lavoro - attualmente contenute nel comma 2, lettera b), dell'articolo 12, riguardante le misure di agevolazione per il reingresso dei lavoratori stagionali - meglio specificandone i contenuti.
Si sofferma quindi su alcune osservazioni formulate dal sottosegretario all'interno Davico, che nel corso dei lavori presso la I Commissione, ha messo in luce una serie di questioni problematiche che il recepimento della direttiva in oggetto comporterebbe per il nostro Paese, poi riprese dallo stesso relatore Gottardo.
Si tratta in primo luogo della questione delle prestazioni sociali, poiché figurano nella proposta di direttiva prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari che il nostro ordinamento non prevede tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari. Sul punto osserva che il recepimento di tali disposizioni appare, a giudizio del gruppo del PD, opportuno sia giuridicamente che tecnicamente. Sotto il primo profilo, infatti, è noto a tutti che la direttiva europea prevale sull'ordinamento nazionale e vi è pertanto un obbligo per il nostro Paese di recepire i contenuti delle norme europee. Vi è inoltre una opportunità politica di tali previsioni, in quanto volte a tutelare maggiormente i lavoratori in questione e dunque meritevoli di essere introdotte nel nostro ordinamento.
Vi è poi il problema dei limiti minimi e massimi previsti dalla proposta di direttiva per la durata del premesso di soggiorno, che determinerebbe serie difficoltà in Italia rispetto alla stagionalità e alle caratteristiche di alcune attività, con particolare riferimento al settore agricolo. Si potrebbe in proposito prevedere l'inserimento nel testo della direttiva di una clausola in base alla quale si prevede sul punto l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni più favorevoli ai lavoratori, tenuto conto del fatto che la flessibilità nel loro impiego risponde certamente all'adozione di criteri più favorevoli.

Mario PESCANTE, presidente, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Aula, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per il termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
Atto n. 286.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, provvedendo a modificare il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB) e il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).
Più specificamente la direttiva 2009/111/CE indica, tra i propri obiettivi, l'introduzione di norme riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti. In particolare, essa prevede innanzitutto l'istituzione di collegi delle autorità nazionali di vigilanza al fine di agevolare e promuovere la cooperazione tra le autorità incaricate della sorveglianza degli enti creditizi transfrontalieri. Nel regolamentare l'esposizione degli enti creditizi verso un unico cliente al fine di premunirsi contro il rischio di perdite insostenibili imputabili al mancato rimborso di un prestito, la direttiva prevede che una banca non potrà esporsi, nei confronti del cliente o di un gruppo di clienti, per oltre il 25 per cento dei propri fondi. Al fine di garantire che un istituto che lancia un investimento mantenga un interesse reale sul rendimento dell'investimento proposto, si prevede che questo interesse deve essere pari almeno al 5 per cento del valore totale delle esposizioni cartolarizzate.
Più nel dettaglio, evidenzia che lo schema di decreto legislativo prevede, all'articolo 1, modifiche al testo unico bancario. Viene, infatti, eliminato il riferimento al potere regolamentare del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio previste nei titoli II e III e nell'articolo 107 dello stesso Testo unico, ed è attribuito alla Banca d'Italia il potere di vietare il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, che si aggiunge al potere di vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio. Viene, altresì, previsto che la Banca d'Italia possa impartire alla capogruppo provvedimenti che possono riguardare anche il divieto di pagare interessi relativamente agli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza. Viene quindi completamente sostituito l'articolo 69 del Testo unico bancario, in materia di collaborazione tra autorità e obblighi informativi, prevedendo che la Banca d'Italia deve definire con le altre autorità forme di collaborazione e coordinamento, creare collegi di supervisori nonché partecipare ai collegi istituti da altre autorità. Tale disposizione vale anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche operanti con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti. Per effetto di tali accordi, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche: sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana; sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalle società finanziarie; sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente dai soggetti indicati in precedenza. Qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata si verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, la Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie. Inoltre, le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, devono tener conto degli effetti dei propri atti anche sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.
L'articolo 2 dello schema di decreto provvede a modificare il Testo unico dell'intermediazione finanziaria, sostituendo

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innanzitutto il comma 9 dell'articolo 4, secondo cui la Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi. Viene ora previsto che la Banca d'Italia, per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari, sulla base di accordi con le autorità competenti può definire forme di collaborazione e coordinamento, può istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. Viene quindi sostituito il comma 2 dell'articolo 7 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria, a mente del quale la Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio. A seguito della modifica apportata, la Banca può, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi.
L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni pubbliche interessate dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
L'articolo 4 prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricorda quindi che il 13 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE relative ai requisiti patrimoniali delle banche (COM(2009)362). L'obiettivo principale della proposta è rafforzare l'efficacia della disciplina in materia di requisiti patrimoniali delle banche nell'Unione europea al fine di accrescere la stabilità finanziaria, migliorare la tutela degli interessi dei creditori, garantire la competitività internazionale del settore bancario UE e ridurre la prociclicità del sistema finanziario.
A tale fine la proposta prospetta interventi nei seguenti settori:
rafforzamento dei requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti a ricartolarizzazione delle banche, assegnando loro un fattore di ponderazione del rischio superiore rispetto a quello di altre posizioni inerenti a cartolarizzazione;
pubblicità in materia di esposizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, al fine di migliorare la comprensione da parte degli investitori del profilo di rischio delle banche;
per quanto riguarda il portafoglio di negoziazione, viene previsto di aggiungere uno stock di riserva di capitale supplementare, di estendere l'attuale copertura per il rischio di inadempimento nel portafoglio di negoziazione alle perdite dovute a cause diverse dall'inadempimento dell'emittente (ad esempio il declassamento del merito di credito) nonché di basare la copertura per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sui fattori di ponderazione del rischio (semplici) che si applicano attualmente al portafoglio bancario;
obbligo per gli enti creditizi e le imprese di investimento di disporre di politiche retributive in linea con un'efficace gestione dei rischi.

Sulla base di un compromesso raggiunto con il Parlamento europeo, l'11 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato definitivamente la proposta, che è in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che il termine per l'espressione del parere sull'atto è fissato al prossimo 5 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 287.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto, volto a integrare e correggere le disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria.
Ricorda in primo luogo che il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha recepito nell'ordinamento italiano la citata direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, recando le opportune modifiche al Testo Unico Bancario - TUB ed al Codice del Consumo (rispettivamente, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Accanto a tale intervento, il citato provvedimento ha ricondotto all'interno del TUB altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il Titolo III, secondo le indicazioni contenute nella norma di delega, ha operato una revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Il Titolo IV è intervenuto in materia di agenti in attività finanziaria e di attività di mediazione creditizia. Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. È stato compiutamente disciplinato l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.
Lo schema in commento interviene su diversi profili.
Anzitutto, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rileva come le disposizioni emanate con il decreto legislativo n. 141 del 2010 presentino un complesso quadro di entrata in vigore delle parti che lo compongono. Viene dunque evidenziato il «disallineamento temporale tra l'abrogazione del sistema precedente e l'entrata in vigore del nuovo», tale da cagionare «una sostanziale impossibilità di esercizio, in capo alla Banca d'Italia, dei suoi poteri di vigilanza e di intervento». Lo schema in esame reca dunque disposizioni volte a riallineare e/o a chiarire i tempi di entrata in vigore dell'eterogenea disciplina dettata dal decreto legislativo n. 141 del 2010.
In secondo luogo, la medesima Relazione sottolinea come «il decreto legislativo n. 141 del 2010 necessiti, per la sua concreta ed immediata applicabilità, di norme di attuazione non domandabili alla disciplina secondaria». Con lo schema in commento si intende dunque ricondurre alla fonte legislativa la disciplina di attuazione del complesso di novità introdotte col medesimo decreto legislativo n. 141 del 2010.
Accanto a tali interventi, lo schema in esame reca anche modifiche di natura sostanziale.

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Tali modifiche riguardano in primo luogo la materia del credito al consumo.
Gli articoli 1 e 2 dello schema in esame modificano il Titolo I del decreto legislativo n. 141 del 2010, con cui è stata recepita la direttiva 2008/48/CE concernente i contratti di credito ai consumatori. Ai sensi dell'articolo 1 dello schema, tra le norme non applicabili alle aperture di credito regolate in conto corrente e rimborsabili su richiesta o entro tre mesi dal prelievo è compresa anche la disciplina in materia di cessione dei crediti.
L'articolo 2, intervenendo sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 141 del 2010, chiarisce il termine di entrata in vigore delle norme in materia di credito al consumo.
L'articolo 3 prevede che le autorità creditizie adottino le disposizioni di attuazione del titolo I entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre, i finanziatori e intermediari devono adeguarsi alle nuove norme entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative. Sono dettate infine disposizioni volte a regolamentare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia nel periodo che intercorre tra la data in cui sono applicabili le nuove norme sul credito al consumo e quella in cui entrerà a regime la riforma di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Le modifiche introdotte attengono in secondo luogo alla disciplina sulla trasparenza.
Gli articoli da 3 a 5 apportano correzioni e integrazioni al Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha operato il riordino e il coordinamento della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. In particolare, i commi da 1 a 5 dell'articolo 3 recano rinumerazioni e correzioni materiali. Il comma 6 dell'articolo 3 amplia il novero delle fattispecie cui possono essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del Testo Unico Bancario. Il comma 7 corregge il richiamo delle norme oggetto di sanzioni nei confronti degli agenti, degli esponenti di agenti e di mediatori persone giuridiche, nonché degli altri intermediari del credito. Anche il comma 8 corregge un riferimento ritenuto non pertinente, rendendo sanzionabili le violazioni degli obblighi in materia di trasparenza e correttezza di agenti e mediatori nei rapporti con la clientela. L'articolo 4 integra l'articolo 6 del decreto legislativo n. 141 del 2010, aggiungendovi in primo luogo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che recano alcune abrogazioni, aventi ad oggetto norme contenute in leggi speciali successive al TUB e ivi confluite in forza del coordinamento operato dal decreto legislativo medesimo, e disposizioni in materia di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010. L'articolo 5 - accanto a disposizioni di mera correzione o di coordinamento formale, ai commi 2 e 4 - reca sostanziali modifiche alla disciplina dei poteri regolamentari della Banca d'Italia.
Ulteriori modifiche riguardano la normativa sui soggetti operanti nel settore finanziario.
Gli articoli 6 e 7 modificano la disciplina recata dal Titolo III del decreto legislativo 141 del 2010. L'articolo 6 interviene sulla disciplina delle società di cartolarizzazione dei crediti. L'articolo 7 individua la normativa applicabile agli intermediari nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141 del 2010 e l'effettiva operatività a regime della nuova disciplina.
In sostanza - come spiega al riguardo la Relazione illustrativa - si chiarisce che nel predetto periodo si continuerà ad applicare la disciplina primaria e secondaria previgente, salvo che per alcune materie (ovvero le riserve, col solo limite dell'attività di concessione di finanziamenti), per le quali la disciplina nuova trova immediata vigenza. Vi sono quindi modifiche alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Gli articoli da 8 a 12 modificano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, relative agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi.

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L'articolo 8 prevede, accanto a modifiche formali e correzioni ai riferimenti interni, la non applicazione del requisito dell'esercizio di attività in via esclusiva nei confronti degli agenti che prestano soltanto i servizi di pagamento; ad essi non si applica neanche l'obbligo di monomandato.
Analoghe funzioni di correzione e coordinamento sono svolte dalle norme di cui agli articoli 9 e 10.
L'articolo 11 modifica le disposizioni del decreto legislativo riguardanti i compiti dell'Organismo preposto alla tenuta degli elenchi di agenti e mediatori.
Anche l'articolo 12 dello schema reca correzioni materiali e di refusi del testo; sotto il profilo sostanziale, si prescrive che nell'elenco dei mediatori sia presente anche l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata degli iscritti. Viene poi prescritto l'obbligo di comunicare all'Organismo, da parte degli iscritti, le variazioni degli elementi annotati nell'elenco.
Lo schema di decreto reca infine modifiche alle disposizioni finali del decreto legislativo n. 141 del 2010.
L'articolo 13 si propone di modificare le norme che disciplinano, in via transitoria, l'attività di mediazione creditizia. Tale prescrizione ha lo scopo - come precisa al riguardo la Relazione illustrativa - di definire una data certa per l'entrata a regime della normativa, in coordinamento con quanto previsto in materia di intermediari.
L'articolo 14, oltre ad apportare correzioni e modifiche formali, consente l'applicazione delle norme antiriciclaggio anche agli agenti di istituti di pagamento nazionali e comunitari e, più in generale, il rispetto delle citate norme anche nella fase transitoria.
L'articolo 15 dello schema novella l'articolo 28 del decreto legislativo 141/2010, che reca le abrogazioni e le disposizioni finali. Sono inseriti i commi 1-bis e 1-ter al predetto articolo 28, con lo scopo chiarire i tempi di entrata a regime della riforma e specificare qual è la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria.
Infine, l'articolo 16 - contenente le disposizioni finali e l'errata corrige - chiarisce che le modifiche, le integrazioni e le sostituzioni apportate dallo schema si applicano - in modo da evitare soluzioni di continuità tra la data di entrata in vigore delle diverse parti del decreto legislativo n. 141 e quella del correttivo - dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141 del 2010.
Sono infine prorogati i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (sino a centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di modifica), con la specificazione che tale ultima previsione è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione del correttivo stesso.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che il termine per l'espressione del parere sull'atto è fissato al prossimo 5 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio.
COM(2010)517 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

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Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra i contenuti della proposta di direttiva COM(2010)517, segnalando che si soffermerà contestualmente sui contenuti della proposta di regolamento COM(2010)521 - successivo punto all'ordine del giorno della seduta odierna - tenuto conto del fatto che i contenuti dei due atti vertono su questioni strettamente correlate e che pertanto la loro illustrazione ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà può essere svolta congiuntamente.
In entrambi i casi si tratta, infatti, di un complesso di misure volte a rafforzare i presidi parzialmente già esistenti e in parte da attivare ex novo a tutela dei sistemi informatici oggetto, specie negli ultimi anni, di attacchi sempre più frequenti e insidiosi.
Nel primo caso, la proposta di direttiva COM (2010)517 ha l'obiettivo di definire puntualmente alcune fattispecie di reato relativamente ad attacchi perpetrati a danni di sistemi informatici, stabilendo altresì alcune norme minime per le relative sanzioni. Si intende inoltre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. In particolare, in aggiunta a quelli già previsti, si individuano i reati di intercettazione illecita e di fabbricazione, vendita, approvvigionamento, importazione, possesso, distribuzione di strumentazioni finalizzate specificamente a perpetuare illeciti ai danni di sistemi informatici. Quanto alle sanzioni, si stabilisce che per i reati indicati le pene detentive non possano essere inferiori nel massimo a due anni. Sono inoltre introdotte alcune circostanze aggravanti e si pone l'obbligo, per gli Stati membri, di organizzare e fornire i dati necessari per predisporre puntuali statistiche sulla fenomenologia della criminalità informatica.
La proposta di regolamento COM(2010)521 reca alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), disponendone contestualmente la proroga del mandato fino al 2017. L'ENISA è stata istituita nel 2004 per un periodo di cinque anni e successivamente prorogata fino a marzo 2012. In base alla vigente disciplina, l'ENISA è chiamata a fornire pareri tecnici, a promuovere lo scambio di buone pratiche e a facilitare i contatti tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e i soggetti privati per un più efficace contrasto agli attacchi ai sistemi informatici. Con la proposta di regolamento i compiti dell'ENISA vengono significativamente ampliati; l'Agenzia assumerebbe, infatti, il ruolo di interfaccia nella lotta contro la criminalità informatica e sarebbe chiamata a esprimere pareri e assistenza su una serie di profili non meramente tecnici per la prevenzione e la lotta agli attacchi informatici. Assisterebbe, inoltre, la Commissione nella definizione delle strategie politiche in materia. Contestualmente, si prospetta un incremento delle risorse finanziarie a disposizione dell'ENISA.
L'esigenza, più ancora che l'opportunità, di un disciplina europea in queste materie è evidente e indiscutibile. La rete, per la sua stessa conformazione, costituisce infatti un fenomeno transfrontaliero che supera largamente i confini di ciascuno Stato. Come detto in precedenza, gli attacchi ai sistemi informatici di istituzioni pubbliche e soggetti privati sono sempre più numerosi e producono danni quantificabili nell'ordine di decina di milioni di euro. Si va, in particolare, diffondendo ormai l'utilizzo di botnet con i quali migliaia di computer vengono contemporaneamente infettati da virus appositamente creati. Gli attacchi rispondono a finalità estorsive, di sabotaggio ovvero di acquisizione di informazioni riservate per attività di spionaggio. È evidente che un efficace contrasto a questi comportamenti illeciti e gravemente lesivi non soltanto per i sistemi economici ma anche per la privacy non può prescindere dall'attivazione di adeguate misure a livello europeo e, più in generale, a livello internazionale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
COM(2010)521 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, richiama la relazione testé svolta in sede di esame della proposta di direttiva COM(2010)517, tenuto conto del fatto che i contenuti dei due atti vertono su questioni strettamente correlate e che pertanto ha ritenuto di svolgere la loro illustrazione congiuntamente.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.
COM(2010)379 def.

(Parere alla I Commissione)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi, come già fatto in altre occasioni, sul fatto che i dati relativi al numero dei lavoratori stagionali in Italia pongono seri interrogativi riguardo al mercato del lavoro nazionale. Si tratterebbe infatti, ogni anno, di circa 80 mila lavoratori stagionali in Italia a fronte dei 24 mila della Spagna e degli 8 mila della Germania. Si tratta di un'anomalia che non può che essere ascritta alla rigidità del mercato del lavoro in Italia, assai meno flessibile di quello di altri Paesi rispetto all'uso della manodopera interna. Il parere della XIV Commissione dovrà pertanto richiamare l'opportunità di rafforzare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, relative alla facoltà degli Stati membri di accertare se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.
Ricorda quindi le questioni segnalate dal rappresentante del Governo nella seduta della I Commissione dello scorso 9 novembre, con particolare riferimento alla questione delle prestazioni sociali - poiché figurano nella proposta di direttiva prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari che l'ordinamento italiano non prevede tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari - e al tema dei limiti minimi e massimi previsti dalla proposta di direttiva per la durata del premesso di soggiorno. Sul primo punto ritiene opportuno che il parere faccia riferimento alla necessità di una valutazione della sostenibilità finanziaria della previsione in base alla quali i lavoratori stagionali potrebbero fruire delle stesse prestazioni assistenziali riconosciute, in base alla normativa nazionale vigente, ai lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale. Sul tema della durata del permesso di soggiorno appare invece adeguato richiamare l'opportunità di garantire in ogni caso la possibilità degli Stati membri di disporre di sufficienti spazi di flessibilità, in sede di attuazione della direttiva, in considerazione delle specifiche esigenze delle rispettive economie, con particolare riferimento alla necessità, per il sistema produttivo italiano, di potersi avvalere di lavoratori stagionali extracomunitari per periodi, a seconda dei casi, più ampi o più brevi del semestre previsto dalla proposta, alla luce della durata del ciclo agricolo.

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Con riferimento infine alle osservazioni specificamente formulate dal collega Gozi relativamente alla disciplina delle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti, si potrebbe evidenziare nel parere la necessità di richiamare esplicitamente la disciplina recentemente introdotta con la direttiva 2009/52/CE.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per l'attenzione data alle osservazioni formulate dal suo gruppo. Propone quindi che, laddove si farà riferimento, nel parere che il relatore si accinge a formulare, alla necessità di una valutazione della sostenibilità finanziaria delle prestazioni assistenziali riconosciute ai lavoratori stagionali, si richiami anche la necessità di valutare della portata delle misure nazionali eventualmente necessarie all'adeguamento in tal senso dell'ordinamento nazionale.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ritiene senz'altro accoglibile l'indicazione del collega Gozi e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Sandro GOZI (PD) nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, osserva che l'anomalia italiana evidenziata dall'onorevole Gottardo in ordine al numero di lavoratori stagionali presenti in Italia richiama la questione, più ampia, delle criticità dell'attuale legislazione nazionale in tema di immigrazione e di mercato del lavoro, temi sui quali il suo gruppo è particolarmente sensibile.

Giovanni FAVA (LNP) esprime condivisione in ordine ai contenuti della proposta di parere formulata dal relatore. Soffermandosi quindi sul tema da ultimo sollevato dal collega Gozi, evidenzia che meriterebbe un approfondimento la dinamica dei flussi migratori permanenti nei paesi membri dell'Unione europea. Evidenzia infatti come, in Italia, il fenomeno dell'immigrazione sia relativamente giovane, laddove in Francia o in Germania - che hanno una storia di immigrazione assai più risalente della nostra - i lavoratori impegnati in lavori di carattere stagionale sono, sebbene di origine extracomunitaria, ormai residenti da tempo. A tale situazione, che da sola non giustifica lo scarto numerico evidenziato tra Italia e altri Paesi europei, deve aggiungersi il fatto che, soprattutto nel settore agricolo, i giovani italiani abbandonano sempre di più le campagne e la propensione naturale al lavoro stagionale dei cittadini autoctoni è ormai estremamente ridotta in confronto con altri paesi europei.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.