CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2010
394.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
C. 3834 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il Trattato di Lisbona ha previsto che il numero dei membri del Parlamento europeo non possa essere superiore a 751 (750 membri, più il Presidente), con una rappresentanza per Stato membro che non può essere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati. Al momento delle elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2009, era tuttavia ancora vigente il Trattato di Nizza, che prevedeva 736 seggi complessivi, di cui 99 per la Germania (3 in più rispetto a quanto previsto dal Trattato di Lisbona).
Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere una serie di norme transitorie per integrare la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014, in modo da garantire i seggi aggiuntivi agli Stati membri che ne hanno diritto in base al Trattato di Lisbona, senza togliere alla Germania i tre seggi ulteriori previsti dal Trattato di Nizza. In particolare, la Spagna avrà 4 deputati in più; Austria, Francia e Svezia 2; uno ciascuno per Bulgaria, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Regno Unito e Italia. Sulla base della decisione del Consiglio europeo, il 23 giugno scorso si è svolta una Conferenza intergovernativa per procedere alla firma del Protocollo che modifica il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona.
Il Protocollo stabilisce l'incremento temporaneo di diciotto seggi del Parlamento europeo; prevede altresì che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando tre possibili opzioni: elezioni ad hoc; designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche.
Il Protocollo prevede infine l'entrata in vigore il 1o dicembre 2010 se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica.
Allo stato attuale quattro Paesi membri hanno già ratificato il Protocollo (Bulgaria, Finlandia, Lettonia e Malta), ed altri undici hanno indicato che intendono completare la procedura di ratifica entro il 1o dicembre 2010 (Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Svezia, Ungheria); per gli altri dodici Stati membri non si hanno indicazioni temporali.
Secondo informazioni fornite dal Segretariato del Consiglio dell'UE, in Francia si procederà a nominare il parlamentare europeo supplementare mediante designazione tra i deputati nazionali; nel Regno Unito ed in Spagna la designazione sarà effettuata sulla base dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo svoltesi nel mese di giugno 2009.

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Fino all'entrata in vigore del Protocollo i membri supplementari già nominati avranno lo status di osservatori (possibilità di partecipare ai lavori del Parlamento europeo, ma non alle votazioni). Lo stesso Parlamento europeo, infatti, nell'ambito delle modifiche al proprio regolamento interno in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona approvate il 25 novembre 2009, ha introdotto un articolo che parifica lo status dei membri del Parlamento europeo supplementari a quello degli osservatori degli Stati aderenti all'Unione, invitati a seguito della firma del Trattato di adesione.
Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare, nel rispetto dei princìpi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 dell'8 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Sandro GOZI (PD) si sofferma su alcuni nodi problematici del provvedimento, che potranno essere oggetto di successivo dibattito ed approfondimento.
Rileva innanzitutto il ritardo, difficilmente spiegabile, con il quale il Governo affronta il problema della definizione di disposizioni per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. Ricorda che, ancora un anno fa, il gruppo PD aveva chiesto un'audizione del Ministro competente su questo tema, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, che tuttavia non ha mai avuto luogo.
Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul tema, problematico, dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento, in considerazione del fatto che - come evidenziato dallo stesso relatore - il provvedimento reca di fatto una delega in bianco, sulla base delle tre opzioni indicate dal Protocollo, tra le quali viene privilegiata la seconda, ma senza, come detto, precisare principi e criteri di delega. Occorre invece ragionare sui criteri dettagliati, mentre la discrezionalità che il Governo vorrebbe attribuirsi appare eccessiva.
Quanto alla citata sentenza della Corte costituzionale, il cui rispetto è individuato tra i principi e criteri direttivi per l'adozione della delega, si chiede come questa possa veramente rilevare ai fini del provvedimento in esame.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ritiene come, da un'attenta lettura della motivazione della sentenza della Corte, si evinca la posizione della Corte medesima sui criteri attualmente previsti dalla legge n. 18 del 1979, la quale prevede, ai fini della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una combinazione del criterio della popolazione di ciascuna circoscrizione con quella dei voti effettivamente espressi nella consultazione elettorale europea. Quelle della Corte sono considerazioni che potrebbero risultare di particolare utilità e interesse in sede di definizione dei contenuti della delega.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 209 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Luca BELLOTTI (FLI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, anche tenuto conto del fatto che sul testo del provvedimento si registra, presso la Commissione di merito, la convergenza di tutti gruppi politici.

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Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.
COM(2010)379 def.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, richiama quanto emerso nella seduta appena svoltasi presso la I Commissione Affari costituzionali, cui ha partecipato, in rappresentanza del Governo, il sottosegretario all'interno Davico. Questi ha, tra l'altro, messo in luce una serie di questioni problematiche che il recepimento della direttiva in oggetto comporterebbe per il nostro Paese.
Una prima questione riguarda il limite minimo della durata del premesso di soggiorno, che nel nostro ordinamento è pari a 20 giorni, mentre nella proposta di direttiva è di tre mesi. È evidente che la soglia minima di tre mesi precluderebbe il ricorso ad una serie di lavori specifici - con particolare riferimento al settore agricolo - che sono di durata assai inferiore.
Un ulteriore problema è quello relativo al fatto che la proposta di direttiva non chiarisce se il periodo a cavallo di due annualità possa essere considerato un periodo unico o richieda invece due distinti permessi di soggiorno.
Vi è poi la questione delle prestazioni sociali, poiché figurano nella proposta di direttiva prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari che il nostro ordinamento non prevede tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari.
Emerge, più in generale, il problema di un adeguamento delle modalità di soddisfacimento del fabbisogno di manodopera stagionale alle specifiche condizioni climatiche dei singoli paesi, sia con riferimento al settore agricolo che al comparto del turismo.
Occorre, infine, interrogarsi sui dati a disposizione, che registrano circa 80 mila lavoratori stagionali in Italia a fronte dei 24 mila della Spagna e degli 8 mila della Germania. Non ritiene si possa attribuire tale situazione ad un minor tasso di disoccupazione nel nostro Paese, ma piuttosto al fatto che l'ordinamento italiano è meno flessibile di quello di altri Paesi rispetto all'uso della manodopera interna. Richiama in proposito l'articolo 6, comma 2, della proposta di direttiva, che riguarda i motivi di rifiuto, che merita, a suo avviso, adeguata riflessione.
Ritiene in conclusione che il provvedimento in esame meriti ulteriore approfondimento, anche alla luce delle questioni richiamate.

Sandro GOZI (PD) concorda sull'opportunità di dedicare adeguata istruttoria alla proposta di direttiva in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.
COM(2010)365 def.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di parere del relatore, con particolare riferimento alle osservazioni riguardanti l'opportunità di mantenere una flessibilità per l'uscita effettiva dal mondo del lavoro e la necessità di un maggiore coordinamento dei principali attori interessati alla definizione delle politiche previdenziali e dello scambio di informazioni e migliori pratiche sulla materia.
Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Mario PESCANTE, presidente, preannuncia il voto favorevole del gruppo PDL sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan.
COM(2010)552 def.

(Parere alle Commissioni riunite III e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che la proposta di regolamento è volta a sostenere le popolazioni del Pakistan, colpite da recenti inondazioni. Ricorda che il Consiglio europeo già il 16 settembre scorso aveva espresso la volontà che venisse predisposto con urgenza un pacchetto di misure a breve, medio e più lungo termine in grado di supportare l'emergenza umanitaria determinatasi nel paese, devastato dalla violenza dei fenomeni naturali e di contribuire a sostenerne lo sviluppo.
Fra le misure previste nella proposta di regolamento un rilievo significativo assume la previsione di un trattamento commerciale di favore che consenta al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'UE attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan stesso.
Merita ricordare che il 60 per cento delle esportazioni del Pakistan verso l'UE è costituito da prodotti tessili e di abbigliamento; non è, quindi casuale che larga parte dei prodotti per i quali con la proposta di regolamento si propone un regime di liberalizzazione appartengano a queste categorie merceologiche.
Sono comunque favoriti anche altri prodotti industriali e agricoli in modo da sostenere l'impegno del paese per diversificare le sue attività economiche e rafforzare i tassi di sviluppo.
Il valore all'importazione dei prodotti per i quali si prospetta l'adozione di un regime di favore ammonta a circa 900 milioni di euro; si tratta di poco meno di un terzo delle importazioni UE dal Pakistan. Nelle valutazioni delle istituzioni europee si determinerebbe un vantaggio per il Pakistan stimato in circa 100 milioni di euro in termini di maggiori esportazioni, con contestuale riduzione delle entrate derivanti dai dazi doganali per il bilancio dell'UE di poco superiore a 80 milioni di euro.
Ritiene che l'esame del provvedimento - richiesto in particolare dal gruppo LNP - meriti adeguati approfondimenti, anche

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attraverso lo svolgimento di audizioni, con particolare riferimento al settore tessile italiano, sul quale le disposizioni previste potrebbero determinare un impatto non irrilevante.

Mario PESCANTE, presidente, ritiene che la proposta dell'onorevole Fava potrà essere oggetto di valutazione in seno all'ufficio di Presidenza della Commissione, anche al fine di definire, con il contributo di tutti i gruppi, i soggetti meritevoli di essere auditi in Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) tenuto conto del fatto che aveva chiesto alcuni chiarimenti al relatore per i quali non ha avuto risposta, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Atto n. 277.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, in relazione alle richieste di approfondimento avanzate dal deputato Gozi nella seduta del 27 ottobre scorso, fa presente che la procedura d'infrazione n.2008/0678 è stata avviata dalla Commissione per ragioni inerenti il mancato rispetto del termine di recepimento; pertanto, una volta che il provvedimento sarà approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri,

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dovrebbe venir meno automaticamente il ricorso per inadempimento.
Quanto, invece, alla richiesta inerente il numero dei lavoratori coinvolti dal provvedimento, ha richiesto agli uffici del Dicastero competente informazioni relative a tale dato ed è in attesa di avere una risposta che auspica possa pervenire entro breve termine e, comunque, prima che la Commissione esprima il prescritto parere.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatori per i chiarimenti resi.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Atto n. 279.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE (cosiddetta direttiva emission trading) al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Ricorda che la direttiva 2008/101/CE, entrata in vigore il 2 febbraio 2009, modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere il settore aeronautico all'interno del Sistema comunitario di scambio di quote di emissione (ETS). Al fine di diminuire le emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo, la direttiva prevede una prima riduzione (pari al 3 per cento delle emissioni misurate nel biennio 2004/2006) da raggiungersi entro il 2012, mentre l'obiettivo di lungo periodo (2013-2020) è quello di una riduzione complessiva del 5 per cento.
Secondo quanto previsto dalla direttiva, le compagnie aeree dovranno quindi, a partire dal 1o gennaio 2012, acquistare il «diritto di inquinamento», secondo quanto previsto dal Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e saranno tenute, inoltre, a presentare alla Commissione piani di azione che descrivano le modalità con le quali prevedono di monitorare le proprie emissioni di CO2.
Nelle more del recepimento della direttiva, il cui termine per il recepimento era previsto per il 2 febbraio 2010, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 135 del 2009 (convertito dalla legge n. 166 del 2009) ha previsto che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE svolgesse il ruolo di autorità competente anche in relazione alla direttiva 2008/101/CE. Tale intervento si è reso necessario in considerazione della previsione, contenuta nella direttiva 2008/101/CE, secondo la quale ciascun operatore aereo sarebbe stato tenuto a trasmettere all'autorità nazionale competente, entro il 30 agosto 2009, un piano di monitoraggio recante le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni ai fini dell'assegnazione gratuita dei permessi di emissione alle compagnie aeree.
Lo schema di decreto legislativo in esame ha quindi l'obiettivo di modificare il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 - con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/87/CE - al fine di recepire le modifiche apportate dalla direttiva 2008/101/CE alla direttiva 2003/87/CE. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, coerentemente con l'impostazione adottata nella direttiva 2008/101/CE, lo schema di decreto legislativo è stato articolato in modo tale da ristrutturare il decreto legislativo n. 216 del 2006 in quattro titoli che si riferiscono rispettivamente alle disposizioni generali, alle disposizioni relative alle attività di

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trasporto aereo, alle disposizioni relative agli impianti fissi e alle disposizioni comuni sia alle attività di trasporto aereo sia agli impianti fissi.
Entrando sinteticamente nel merito delle disposizioni, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame introduce specifiche disposizioni per l'assegnazione gratuita o tramite asta delle quote di emissione al settore aereo, recependo in tal modo il dettato del numero 4) della direttiva 2008/101/CE, e modifica, integrandole, le disposizioni vigenti al fine di estendere le norme già previste per gli impianti fissi anche al settore aereo, sia attraverso recepimenti puntuali del testo della direttiva 2008/101/CE, sia attuando quanto auspicato nel 31o considerando della direttiva 2008/101/CE, secondo cui le disposizioni del sistema comunitario in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni e di sanzioni applicabili ai gestori dovrebbero applicarsi anche agli operatori aerei.
In particolare, quanto all'assegnazione a titolo oneroso, con il provvedimento in esame si prevede la messa all'asta del numero di quote determinato a livello comunitario ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, demandando la disciplina delle modalità per la vendita all'asta delle citate quote ad apposita deliberazione del Comitato attuativa del regolamento della Commissione UE previsto dall'articolo 3-quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
Quanto alla destinazione dei proventi, se ne demanda la disciplina ad un successivo provvedimento legislativo. Ricordo in proposito che, il paragrafo 4 dell'articolo 3-quinquies della direttiva stabilisce che i proventi dovrebbero essere utilizzati:
per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo;
per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;
per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario.

La direttiva stabilisce altresì che si dovrebbe ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.
Relativamente invece all'assegnazione a titolo gratuito, a seguito delle novelle introdotte dal provvedimento in esame, si prevede che gli operatori aerei amministrati dall'Italia presentano la domanda per ottenere l'assegnazione gratuita di quote entro il 31 marzo 2011 (prendendo come anno di riferimento il 2010) oppure, per i periodi successivi quello che inizia nel 2013, almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce. Il Comitato deve provvedere poi ad inoltrare le domande al Comitato entro il 30 giugno 2011 oppure, per i periodi successivi a quello che inizia nel 2013, almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.
Lo schema di decreto legislativo in esame interviene poi sulla riserva speciale che - secondo quanto si legge nella relazione illustrativa - viene istituita con la finalità di garantire agli operatori aerei che hanno avviato l'attività dopo il 2010 di ricevere un'assegnazione a titolo gratuito e di consentire di ricevere un'assegnazione a titolo gratuito a quegli operatori aerei che, sebbene in attività nel 2010, siano stati caratterizzati da una straordinaria crescita dell'attività.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.