CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2010
391.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351.
Atto n. 280.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2010.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel preannunciare che il suo gruppo svolgerà un intervento più dettagliato nel corso della prossima settimana, nella seduta in cui sarà prevista la votazione della proposta di parere che il relatore si è riservato di presentare, fa presente che, da una prima analisi del contenuto dello schema di regolamento, non sembrano sussistere particolari ostacoli ad una sollecita conclusione dell'iter di esame. Manifesta sin d'ora, pertanto, un orientamento tendenzialmente favorevole rispetto al testo in discussione, trattandosi di dare seguito ad un atto sostanzialmente dovuto nell'interesse dei lavoratori del settore.

Silvano MOFFA, presidente, auspica che, nella seduta che sarà fissata per la prossima settimana, il relatore possa presentare una proposta di parere diretta a realizzare una convergenza unanime dei gruppi sul provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Atto n. 283.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, osserva che lo schema di regolamento in esame è volto a istituire un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, facendo notare che il provvedimento è emanato sulla base dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477. Fa presente che, con tali norme, è stata definita - in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali - una disciplina-quadro per l'introduzione, in via sperimentale, di sistemi di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le altre categorie e settori di imprese che ne sono sprovvisti (tra cui, per l'appunto, il settore assicurativo).
Sottolinea che la concreta definizione degli strumenti chiamati a comporre il sistema di ammortizzatori sociali di ciascun settore è demandata a singoli regolamenti, emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati a seguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative. Evidenzia che lo schema di regolamento in esame è volto a trasporre normativamente gli accordi nazionali con cui le parti sociali hanno prospettato l'istituzione, presso l'INPS, di un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Rileva, quindi, che il provvedimento in esame si compone di 14 articoli, segnalando che l'articolo 1 dispone la costituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici (di seguito Fondo), dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed avente lo scopo (articolo 2) di porre in essere interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, nonché di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità o realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore assicurativo. Fa presente che il Fondo è gestito da uno specifico Comitato amministratore (articolo 3), composto da 10 esperti (5 designati dall'ANIA e 5 dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e firmatarie dei richiamati Accordi) e di 2 rappresentanti, con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Presidente del Fondo viene eletto dal Comitato stesso nell'ambito dei propri membri e dura in carica 2 anni. Lo stesso arco temporale è previsto per le cariche dei componenti, i quali non possono essere eletti per più di 2 volte consecutive.
Segnala che, tra i compiti del Comitato, l'articolo 4 individua la predisposizione dei bilanci annuali, l'adozione delle delibere inerenti la misura del contributo addizionale e del contributo straordinario, la gestione e la vigilanza del Fondo, le decisioni inerenti i ricorsi in materia di contributi e prestazioni, l'adozione delle delibere concernenti le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità. Osserva che l'articolo 5 individua, nell'ambito

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ed in connessione con i processi di ristrutturazione o di crisi, le cause che permettono agli interessati l'accesso alle prestazioni del Fondo, distinguendo gli interventi in ordinari e straordinari. In particolare, fa notare che il Fondo provvede in via ordinaria, attraverso misure riconducibili alla finalità di fronteggiare situazioni di eccedenze di personale transitorie, ai seguenti interventi: finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari; finanziamento di specifici trattamenti a favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Rileva poi che il Fondo provvede anche in via straordinaria, mediante assegni straordinari, riconoscibili in favore dei lavoratori per i quali manchino non più di 60 mesi per la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Mette quindi in evidenza che il trattamento copre sia il periodo mancante suddetto, sia quello intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti e la data di decorrenza della pensione. Sottolinea che una specifica norma di salvaguardia prevede che il trattamento è prorogato in caso di sopravvenienza (nelle more del godimento della prestazione straordinaria) di norme che elevino i requisiti per il trattamento pensionistico; è inoltre prevista la possibilità per il lavoratore di optare per la liquidazione in unica soluzione dell'assegno straordinario, senza il versamento della contribuzione correlata (in tal caso l'assegno sarà pari al 65 per cento dell'importo complessivo spettante, attualizzato sulla base del tasso ufficiale di riferimento).
Fa notare che l'articolo 6 disciplina la contribuzione in favore del Fondo; essa è articolata nel modo seguente: un contributo ordinario (pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato), a carico in parte del datore di lavoro (0,375 per cento) e in parte dei lavoratori (0,125 per cento) (per il primo anno di operatività del Fondo, la contribuzione suddetta è a totale carico del datore); un contributo addizionale (non superiore all'1,50 per cento), a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione (da parte di lavoratori dipendenti dal medesimo datore) delle prestazioni ordinarie connesse alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione temporanea dell'attività lavorativa; un contributo straordinario (la cui determinazione è rimessa al Comitato amministratore), a carico del datore di lavoro e relativo ai soli lavoratori, da esso dipendenti, beneficiari delle prestazioni straordinarie. Osserva, dunque, che l'articolo 7 prevede che l'accesso alle prestazioni (ordinarie e straordinarie) è subordinato all'espletamento delle specifiche procedure contrattuali previste agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL (risalente al 2007) che devono concludersi con un accordo aziendale, attraverso il quale si individuano (anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali) la riduzione dei livelli occupazionali e i relativi strumenti di intervento. Qualora non si raggiunga l'accordo in sede aziendale si applicano comunque le disposizioni degli articoli 15 e 16 del CCNL del 2007. Rileva che, ai sensi del successivo articolo 8, le prestazioni straordinarie del Fondo sono destinate ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (di anzianità o vecchiaia) entro un periodo massimo di 5 anni. Segnala poi che l'articolo 9 prevede che l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo avvenga secondo criteri di turnazione e di priorità nella presentazione delle domande, nel rispetto del principio di proporzionalità delle prestazioni rispetto ai contributi versati.
Fa notare, altresì, che l'articolo 10 disciplina i criteri per la determinazione della misura delle prestazioni ordinarie e straordinarie e della contribuzione previdenziale dovuta dal Fondo, nonché alcune condizioni per la concessione delle medesime

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prestazioni. In particolare, si prevede l'erogazione, da parte del Fondo, di un assegno ordinario nei casi di riduzione dell'orario di lavoro (calcolato al 60 per cento della retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore per le ore non lavorate con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno spettato in caso di sospensione temporanea del lavoro) o di sospensioni temporanee dell'attività lavorativa superiori a 37 ore annue pro capite (calcolato al 60 per cento della retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore per le giornate non lavorate fino a diversi massimali in funzione dell'entità della retribuzione stessa), per le ore eccedenti tale limite, al netto degli eventuali appositi strumenti di sostegno previsti per la legislazione vigente e secondo criteri e modalità in atto per la CIG dell'industria, se compatibili. La durata dell'assegno ordinario non può superare i 18 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo e i sei mesi per ciascun triennio. Quanto all'assegno straordinario, fa presente che l'importo varia in base al fatto che i lavoratori interessati possano conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia o viceversa. Evidenzia che la contribuzione correlata all'erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità.
Sottolinea che l'articolo 11 definisce il regime di cumulabilità della prestazione straordinaria con redditi da lavoro, dipendente o autonomo; in particolare, l'assegno è incompatibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente prestato a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo o finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dei soggetti interessati. Pone in evidenza che l'articolo 12 concerne la possibilità, per il titolare della prestazione straordinaria, di proseguire, mediante ritenuta alla fonte, il versamento dei contributi in favore dell'associazione sindacale di appartenenza, mentre l'articolo 13 fissa a 10 anni la durata del Fondo, fatta salva la possibilità per le parti di concordarne il rinnovo. Rileva, inoltre, che l'articolo 14 reca una norma di chiusura, stabilendo che per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame trovano applicazione le disposizioni del decreto n. 477 del 1997.
Segnala che sul provvedimento si è espresso nell'adunanza del 26 agosto 2010, con parere favorevole con osservazioni (peraltro tutte di carattere meramente formale e integralmente recepite nel testo successivamente trasmesso alle Camere), il Consiglio di Stato e che sempre in senso favorevole sul testo si sono pronunciate anche le parti sociali.
Ricorda, infine, che è attualmente all'esame del Senato il progetto di legge n. 2147 (di iniziativa dei deputati Damiano ed altri), recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2010, il quale all'articolo 3 prevede l'istituzione (con decreto interministeriale da adottare entro sessanta giorni, in recepimento dell'accordo sindacale nazionale del 9 ottobre 2009) di un Fondo del tutto analogo a quello previsto dal presente schema di regolamento.
Alla luce di tali premesse, ritiene di poter anticipare l'intenzione di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame, segnalando l'esigenza di apportare taluni, limitati, chiarimenti formali al testo, con riferimento alle seguenti questioni: all'articolo 5, comma 6, andrebbe valutato se il richiamo ai «criteri di cui al comma 1» non debba più propriamente intendersi riferito ai «criteri di cui al comma 2»; al medesimo articolo 5, andrebbe corretta la numerazione del comma 7, che risulta inesatta (essendo erroneamente riportato il numero 4); all'articolo 6, comma 3, andrebbe chiarito (atteso che il richiamo all'articolo 5 è limitato al comma 2) se la contribuzione straordinaria ivi prevista possa essere utilizzata anche a copertura dei costi della prestazione spettante al lavoratore nel

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caso in cui questi eserciti (ai sensi dell'articolo 5, comma 4) l'opzione di liquidazione in unica soluzione.

Cesare DAMIANO (PD), nel riservarsi di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento in esame, esprime sin d'ora su di esso un giudizio complessivamente positivo, trattandosi di uno schema di regolamento che intende porre in essere un intervento atteso da alcuni anni, poiché mira a contribuire alla soluzione di alcuni dei problemi occupazionali del settore. Nell'auspicare, quindi, una rapida conclusione del suo esame e preso atto con favore del consenso delle parti sociali e del parere sostanzialmente favorevole del Consiglio di Stato, dichiara che il suo gruppo valuterà con attenzione l'opportunità delle eventuali modifiche al testo, soprattutto per quanto concerne i profili di carattere formale, evidenziate dal relatore. Ricorda, infine, che lo schema di regolamento in esame interviene su una materia analoga a quella disciplinata da un progetto di legge di sua iniziativa, già approvato dalla Camera, in ordine al quale la Commissione aveva già svolto un lavoro serio e costruttivo, che ritiene possa essere utilmente proseguito in tale occasione.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.