CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2010
388.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 223.


(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2010.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Negro ha svolto la relazione introduttiva.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) desidera ringraziare i Ministri Zaia e Galan, che si sono succeduti in questa legislatura alla guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per aver mantenuto - nonostante le note difficoltà della finanza pubblica - l'impegno assunto per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, attraverso apposito stanziamento in favore dell'UNIRE.

Giovanna NEGRO (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole, con un'osservazione volta a sottolineare l'esigenza che le risorse assegnate dallo Stato siano utilizzate dagli enti ed organismi interessati in misura crescente per lo svolgimento delle funzioni proprie e per l'effettuazione di investimenti, come ad esempio quello relativo all'ippodromo di

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Merano, con riduzione della quota destinata al mero funzionamento degli stessi (vedi allegato).

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rileva che sarebbe stato opportuno un più adeguato approfondimento del provvedimento in esame, preannunciando pertanto la sua astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con un'osservazione, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle ore 14.25.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato trasmesso dalla X Commissione.

Fabio RAINIERI (LNP), relatore, ricorda che la X Commissione Attività produttive ha approvato il testo unificato in esame nella seduta del 5 ottobre.
Il testo unificato è volto a stabilire i diritti fondamentali delle imprese, definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.
Il provvedimento, come indicato dal comma 1 dell'articolo 1, è diretto a definire lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione. Si precisa, inoltre, che «ai fini della presente legge ed ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definisce impresa qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico».
Con riferimento alla sua struttura, il testo si compone di 23 articoli divisi in 8 capi: Capo I - Finalità e principi (articoli 1-3), Capo II - Rapporti con le istituzioni (articoli 4-11), Capo III - Disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche (articoli 12-14), Capo IV - Disposizioni in materia di nuove imprese (articolo 15), Capo V - Istituzione dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese (articoli 16-17), Capo VI - Istituzione di una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese (articoli 18-20), Capo VI-bis - Legge annuale per le micro e piccole imprese (articolo 20-bis), Capo VII - Competenze regionali e degli enti locali (articolo 21) e Capo VIII - Norme transitorie e finali (articoli 22 e 23).
Osserva quindi che il provvedimento non reca disposizioni specificamente dirette al settore agricolo, ma dispone in via generale per le imprese; tuttavia, trattandosi di favorire la nascita e lo sviluppo delle piccole imprese, ne trovano vantaggi anche le imprese agricole ed alimentari, su cui gravano allo stato attuale eccessivi oneri amministrativi ed impedimenti per l'accesso al credito, soprattutto quando esse hanno pendenze verso le banche.
In tali circostanze, sottolineando l'opportunità che la XIII Commissione svolga un esame approfondito sul testo in oggetto, anche allo scopo di verificare l'eventualità di richiedere modifiche alla Commissione di merito, segnala alcune disposizioni di particolare rilevanza.

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L'articolo 5, che reca misure per la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Con l'articolo 8 è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale al termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese. Si prevede poi la possibilità per i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione di compensare - a determinate condizioni - i relativi importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto. Si prevede altresì la nullità dell'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre, si delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 231 del 2002 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese.
Va segnalato altresì l'articolo 10, che reca delega al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali, prevedendo che agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, fatti salvi eventuali profili penali, lo Stato garantisce il conseguimento di una piena riabilitazione, rimuovendo ogni limitazione di carattere amministrativo, che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese. Inoltre viene fissato il limite di un anno per le procedure fallimentari e concorsuali e, nell'ambito di tali procedure, si pongono a carico dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese. Quanto ai principi di delega, si segnalano quelli di cui al comma 5, lettere b) e c), che impegnano il Governo a prevedere un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero, nonché ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri sanzionatori relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.
Nel ribadire il complessivo rilievo del testo in esame per il mondo delle imprese, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.