CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2010
388.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 286

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.
Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

Pag. 287

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Mario LOVELLI (PD), Alberto TORAZZI (LNP), Carlo MONAI (IdV), Michele Pompeo META (PD), Marco DESIDERATI (LNP) e il presidente Mario VALDUCCI (PdL).

Antonio CATRICALÀ, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà, per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e CEE n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
Atto n. 260.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame è fissato all'8 novembre 2010. In considerazione del fatto che la prossima settimana non saranno previste sedute dell'Assemblea con votazioni, chiede al rappresentante del Governo di assicurare che l'adozione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo stesso non avvenga prima dell'espressione del parere della Commissione. La Commissione a sua volta si impegna ad esprimere il parere nella seconda settimana di novembre.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO conferma l'impegno del Governo a non adottare il decreto legislativo prima dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLI), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto che reca attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
In particolare ricorda che la direttiva 2009/4/CE è stata emanata per far fronte alla possibile installazione di dispositivi intesi ad alterare le attestazioni fornite

Pag. 288

dall'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), del quale devono essere dotati, ai sensi del regolamento (CEE) 3281/85, i veicoli adibiti al trasporto su strada. Sottolinea che per evitare tale tipo di frode è stata introdotta una verifica dell'apparecchio di controllo, volta a rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura. Fa presente che questa previsione è recepita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame, che integra l'allegato I, Parte A, del decreto legislativo n. 144 del 2008.
Ricorda che la stessa direttiva 2009/4/CE, sempre allo scopo di evitare le frodi sopra indicate, prevede che i funzionari incaricati dei controlli siano forniti di specifica apparecchiatura d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli, prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo. Osserva che questa previsione è recepita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1), dello schema in esame, che inserisce l'allegato II al decreto legislativo n. 144 del 2008.
Fa presente che la direttiva 2009/5/CE sostituisce l'allegato III della direttiva 2006/22/CE, che individua le infrazioni alla normativa comunitaria in materia di durata dei periodi di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti su strada. Rileva che il nuovo allegato III contiene un elenco delle infrazioni ai regolamenti comunitari in materia più dettagliato del precedente, indicando, per ciascun tipo di infrazione, il grado di gravità. Segnala che l'articolo 9 della direttiva prevede che gli Stati membri introducano un sistema di classificazione del rischio, da applicare alle imprese di trasporto, in relazione al numero ed alla gravità delle infrazioni da queste commesse. Le imprese che, in considerazione delle infrazioni commesse, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
Segnala che il contenuto del nuovo allegato III alla direttiva 2006/22/CE è recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), dello schema in esame che introduce l'allegato III al decreto legislativo n. 144 del 2008.
Quanto ai restanti articoli dello schema in esame, evidenzia che l'articolo 2, comma 1 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà definire i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio sopra illustrato. Per la redazione del decreto dovranno essere considerate rilevanti le infrazioni, e il relativo grado di gravità, contenute nell'allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame. Il decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 2, comma 2, abroga conseguentemente l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 144 del 2008, che a sua volta prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità del sistema di classificazione del rischio, di cui segnala la mancata adozione.
L'articolo 3 precisa infine che dallo schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate e che per l'attuazione della normativa, gli uffici si devono avvalere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

Pag. 289

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.40.

Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione sul testo unificato delle proposte di legge AC 2754 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati. Fa presente in via generale che il provvedimento è volto a stabilire i diritti fondamentali delle imprese, definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.
Passando ad una sintetica descrizione degli articoli, rileva che ai sensi dell'articolo 1, viene definita impresa qualsiasi attività economica professionalmente organizzata per la produzione o scambio di beni o servizi a prescindere dal relativo status giuridico. Tra le finalità della legge segnala: il riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; il sostegno all'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; la promozione della competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale.
L'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra i quali la libertà di iniziativa economica e concorrenza, e la sussidiarietà orizzontale quale principio cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l'avvio dell'attività d'impresa. L'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese. L'articolo 3-bis prevede la legittimazione ad agire delle associazioni di categoria per la tutela di interessi diffusi. L'articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici siano tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima della presentazione delle relative proposte. L'articolo 5 reca norme per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. L'articolo 6 detta norme in tema di impatto della regolazione, disponendo che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi, con la stima dei costi gravanti sui destinatari. L'articolo 7 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. In tale direzione, viene richiamato il rispetto di alcuni principi generali dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese e si prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le Camere di commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie imprese, l'adozione di procedure semplificate e meno onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. L'articolo 8 prevede la possibilità per i creditori della pubblica amministrazione di compensare il proprio credito con i debiti eventualmente maturati. Si prevede inoltre una delega al Governo per definire norme relative al pagamento tra imprese e relativi ritardi.

Pag. 290

L'articolo 9 riguarda la certificazione sostitutiva, prevedendo che alle imprese non possano essere richiesti, all'esito di verifiche svolte dalla pubblica amministrazione e dalle autorità competenti, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi. L'articolo 10 reca una delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali riguardanti le imprese. Ai sensi dell'articolo 11, lo Stato, le regioni e le autonomie locali devono istituire portali telematici al fine di rendere trasparenti le procedure di evidenza pubblica e di ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea. Lo stesso articolo 11 prevede norme in materia di appalti pubblici, volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L'articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici, le reti d'impresa, le imprese femminili e le imprese giovanili. L'articolo 13 detta norme per tutelare le micro, piccole e medie imprese, cui deve essere garantita una riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l'internazionalizzazione e l'innovazione. Sottolinea che si prevedono anche misure per favorire il credito a tali imprese, per incentivare investimenti innovativi e per favorire la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità.
L'articolo 14 reca un'altra delega al Governo, per adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese. L'articolo 15 prevede che lo Stato garantisca norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e di sviluppare l'imprenditorialità diffusa. Per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine è prorogato di ulteriori due anni. L'articolo 16 istituisce l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti e di predisporre un rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa. Ai sensi dell'articolo 17, l'Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri; il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il mandato del presidente e dei membri dell'Agenzia è fissato in cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'articolo 18 istituisce la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, composta da dieci senatori e da dieci deputati. I compiti della Commissione, indicati dall'articolo 19, consistono nel valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese, nel favorire lo scambio di informazioni e promuovere le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia e all'estero e con associazioni, organizzazioni non governative e altri soggetti. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. L'articolo 20 concerne le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro a decorrere dall'anno di approvazione della

Pag. 291

legge. L'articolo 20-bis prevede l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta alla Camere un disegno di legge volto a definire indirizzi, criteri e indirizzi per tali finalità. L'articolo 21 riguarda i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e stabilisce che le disposizioni di cui alla legge in esame sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Gli articoli 22 e 23 recano infine le disposizioni transitorie e finanziarie.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.55.

5-03597 Garofalo: Continui e gravi disservizi nella stazione ferroviaria di Capo D'Orlando (ME).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Si rende in ogni caso disponibile ad organizzare un incontro tra i dirigenti di RFI e il deputato interrogante, avente ad oggetto le questioni sollevate nell'interrogazione.

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la tempestività della risposta. Ribadisce tuttavia che la stazione di Capo d'Olando versa in una situazione di totale abbandono e lo stato generale dello scalo è tale da incidere in modo fortemente negativo sul decoro della città. Ritiene che non dovrebbero essere i parlamentari, attraverso gli atti di sindacato ispettivo, ad occuparsi di questioni che dovrebbero essere affrontate invece dalla società ferroviaria e in particolare dal servizio che si occupa di raccogliere le lamentele dell'utenza, che per la stazione oggetto dell'interrogazione risultano assai numerose. Ritiene infatti che dovrebbe essere la società FS SpA a vigilare sullo stato dei propri immobili e sul funzionamento del servizio di trasporto ferroviario e che la medesima società dovrebbe fornire ai passeggeri i servizi minimi, tra i quali i servizi igienici, cui sono tenuti per legge tutti gli esercenti commerciali privati. Preannuncia che continuerà a monitorare la situazione della stazione di Capo d'Orlando, frequentata da numerosi pendolari, anche al fine di non far ricadere su un'utenza debole il disagio derivante dai continui disservizi che in essa si verificano.

5-03575 Monai: Dubbi sulle circostanze relative ad un incidente mortale occorso ad un ex colonnello dell'Aeronautica militare in data 2 febbraio 1992.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Carlo MONAI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto per la tempestività con la quale il Governo ha inteso rendere la risposta, ma insoddisfatto nel merito dei contenuti della risposta medesima. Ritiene che la risposta del Governo, nella quale in sostanza sono indicati i successivi passaggi di competenza relativamente alle inchieste sui sinistri aeronautici, non fornisca elementi di chiarezza rispetto alle circostanze dubbie in cui si è verificato l'incidente oggetto dell'interrogazione. Preannuncia

Pag. 292

quindi la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo al riguardo, al fine di conoscere il risultato della ricerca che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvierà sugli archivi storici propri e dell'Enac, auspicando che venga fatta luce sull'avvenimento oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo.

5-03556 Delfino: Assenza di dispositivi atti alla diffusione del segnale telefonico nel tratto francese della galleria del Tenda.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Si rende in ogni caso disponibile ad organizzare un incontro tra i dirigenti di RFI e il deputato interrogante, avente ad oggetto le questioni sollevate nell'interrogazione.

Teresio DELFINO (UdC), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, che fornisce una ricca ricostruzione della vicenda relativa alla galleria del Tenda. Ritiene in ogni caso opportuno che venga superata un'evidente carenza del tratto francese della galleria, nella quale sono assenti dispositivi atti alla diffusione del segnale telefonico. Osserva che la questione si sarebbe dovuta risolvere attraverso un intervento autonomo delle autorità francesi, che tuttavia non è stato operato. Ritiene quindi che nelle more della modifica della convenzione avente ad oggetto la tratta in questione occorra trovare un accordo temporaneo con le autorità francesi al fine di pervenire alla soluzione di un problema che ha assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza. Sottolinea la necessità prioritaria di garantire la sicurezza per i passeggeri che viaggiano su quella tratta e attraversano la galleria del Tenda e auspica che il Governo superi la fase tecnica avviata attraverso la convocazione di un tavolo al riguardo e ponga in essere un'azione politica condivisa.

5-03537 Beltrandi: Impossibilità per i piloti di aerostato di esercitare il volo in alcuni comuni, in conseguenza dell'errata interpretazione del divieto recato dall'articolo 703 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica di sicurezza).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Marco BELTRANDI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la rapidità con la quale è stata resa la risposta, della quale si dichiara completamente soddisfatto. Fa presente che si sono verificati alcuni casi di intervento da parte delle autorità di polizia muncipale, le quali, dando una interpretazione delle norme opposta a quella che si evince dalla risposta del sottosegretario, hanno impedito il volo a piloti di aerostato regolarmente muniti di licenza. Osserva che, pur trattandosi di un numero limitato di soggetti, il divieto di volo imposto ad alcuni piloti in occasione dei raduni internazionali, ha creato un danno all'immagine del Paese. Auspica che quanto dichiarato dal Governo in risposta all'atto di sindacato ispettivo a propria firma costituisca la parola definitiva sulla vicenda e preannuncia, in caso contrario, la presentazione di una proposta di legge volta ad intervenire sulla normativa vigente di riferimento.

Mario VALDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 26 ottobre 2010, sostituire le pagine 103 e 104 con le seguenti:

Pag. 293


«ALLEGATO 7»

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). (C. 3778 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI META, VELO, LOVELLI, FIANO, BOFFA, BONATIVACOLA, CARDINALE, GASBARRA, GENTILONI SILVERI, GINEFRA, LARATTA, PIERDOMENICO MARTINO, GIORGIO MERLO E TULLO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni):
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;
premesso che:
una adeguata politica dei trasporti, delle infrastrutture e della mobilità rappresenta un potente fattore di crescita della produttività e di sviluppo di ogni altro settore dell'economia, ovvero di competitività complessiva del Paese;
il DPEF 2007-2011 e la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006 articolo 1, commi 863-866) hanno disposto, con il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, un indirizzo di programmazione unitaria delle risorse della politica di coesione e di sviluppo - fondi strutturali, quote di cofinanziamento nazionale e risorse aggiuntive nazionali - che, a partire dal 2007, nell'ambito della manovra economica, ha composto in un quadro unitario le risorse comunitarie e quelle aggiuntive nazionali per le aree del Mezzogiorno e del Centro Nord; le risorse assegnate per tale periodo di programmazione erano riservate, per una quota non inferiore al 30 per cento, al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali;
a partire dal decreto-legge 112/2008 e con i successivi provvedimenti anticrisi il Governo ha avviato un'incisiva riprogrammazione, riallocazione e rimodulazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate, anche per la quota di competenza regionale; non si è realizzata, di contro, l'annunciata concentrazione di risorse FAS su interventi di rilevanza strategica nazionale, quali i corridoi transeuropei intermodali di trasporto;
nel contratto di servizio 2009-2014, relativo al trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, emerge un'offerta in termini di servizi ferroviari, frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione nella quale l'esigenza di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi per l'impresa ferroviaria prevale sulla volontà di garantire un servizio universale e sulle importanti azioni da intraprendere per il miglioramento dell'efficienza. Le risorse finanziarie pubbliche pari a 239 milioni per il 2009, 252 milioni per il 2010 e 242

Pag. 294

milioni per il 2011 consentono di finanziare volumi di produzione del servizio decrescenti nel triennio a fronte di un aumento tariffario medio del 6,5 per cento per il 2010; dal contratto risulta che il sistema di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza ha subito tagli significativi all'orario di servizio; risultano fortemente ridotti i collegamenti in aree periferiche e prive di alternative modali quali la linea Jonica, mentre risultano rinforzate alcune direttrici, quali la Firenze-Roma, già sufficientemente servite; non esistono collegamenti diurni tra la Puglia e il Piemonte;
considerato che:
gli strumenti di politica economica adottati dal Governo incidono in misura rilevante sul servizio di trasporto e sulle infrastrutture connesse con una consistente riduzione dei trasferimenti operata con il decreto legge 78/2010, che ha ridotto del 15 per cento il budget destinato al trasporto pubblico locale, penalizzando in particolare il trasporto ferroviario regionale con un taglio pari a circa 1200 milioni di euro; si riducono drasticamente così servizi essenziali per i cittadini, e contestualmente si aumenta il costo della mobilità sia con l'incremento delle tariffe autostradali sia con l'introduzione di nuovi pedaggi;
con la legge di stabilità 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, dettano le modalità applicative dell'articolo 14, comma 2 del D-L n.78/2010, che prevede una riduzione delle risorse statali attribuite alle regioni a Statuto ordinario rispettivamente nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
al comma 5 dell'articolo 1, della legge di stabilità al nostro esame, si prevede che, fatti salvi i diversi criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Cipe possa stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico ed all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti attribuiti alla singola regione interessata, relativi alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, inclusi quelli derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della tabella E;
nella relazione tecnica al provvedimento, si sottolinea che l'intervento in questione si configura come compensazione di tagli di risorse comunque spettanti alle singole regioni interessate; pertanto la citata operazione non produrrebbe effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica; assai rilevanti, invece, sono gli effetti sulla programmazione relativa al quadro strategico nazionale: i tagli e le preallocazioni sul FAS, la più dinamica e importante risorsa del QSN, perché rifinanziata ogni anno e perché destinata a garantire l'effettiva «addizionalità» delle politiche di coesione, non solo non hanno una funzione anticiclica nel contrastare la crisi, ma propongono una «dramatic choice» tra una decurtazione di risorse destinate a funzioni essenziali delle regioni, e l'ennesimo, sistematico definanziamento dei fondi FAS destinati alla politica regionale unitaria;
da una parte, con il decreto 78/2010, e la netta riduzione delle risorse per il trasporto pubblico locale, si sottraggono risorse essenziali alla vita quotidiana dei cittadini, in particolare di quelli che ogni giorno vivono il disagio e i costi della distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro o di studio; dall'altra, con la legge di stabilità, si compromettono «l'unità delle regole e degli obiettivi» e l'impianto unitario del QSN, funzionale all'esigenza di rendere massima la capacità di intervento e l'efficacia dell'impatto delle politiche di coesione, in particolare di quelle destinate alla realizzazione di infrastrutture essenziali di trasporto nei luoghi a più elevata perifericità;
nelle politiche del Governo sono del tutto assenti le necessarie misure di sostegno economico ai pendolari: secondo i dati CENSIS, i pendolari in Italia sono

Pag. 295

oltre 13 milioni (pari al 22,2 per cento della popolazione residente); di questi il 14,8 per cento - circa due milioni di persone - utilizza normalmente il treno, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi, per spostarsi in ambito locale e metropolitano;
gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, in gran parte, rappresentano quella fascia di cittadinanza che più delle altre risente degli effetti della crisi economica; nella manovra 2011 non è prevista alcuna agevolazione fiscale per l'acquisto di abbonamenti mensili ed annuali ai servizi di trasporto pubblico urbano e ferroviario;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO E

in alternativa alle politiche anticicliche dell'ultimo biennio, «neutrali» sotto il profilo dell'equilibrio di bilancio, ma molto onerose perché in aperta competizione con le politiche di sviluppo delle aree arretrate già concordate con l'unione europea, a nostro giudizio,

SI PROPONE

di sostituire il taglio al trasporto pubblico locale, disposto dal Governo con l'articolo 14 commi 1 e 2 del decreto legge 78/2010, con il ripristino delle disposizioni già previste dalla finanziaria 2008 (L. 244/2007) che garantivano la continuità nella corresponsione, per gli anni dal 2008 al 2010, delle risorse per il finanziamento delle funzioni regionali relative alla programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari in concessione a Trenitalia di interesse regionale e locale. Le stesse norme prevedevano la sostituzione di tali risorse, a decorrere dal 2011, con l'adeguamento della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione;
di contenere il costo del trasporto pubblico che grava sulle famiglie mediante la detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nella misura del 19 per cento per un importo di spesa massimo di 250 euro. Si prevede che tale detrazione sia riconosciuta anche se la relativa spesa è stata sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico del contribuente;
di garantire risorse crescenti nel triennio per il contratto di servizio del trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza da erogare all'impresa ferroviaria a condizione che garantisca servizi di utilità sociale adeguati ai migliori servizi presenti in ambito europeo in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione; si propone inoltre di modificare in modo radicale le agevolazioni tariffarie ad oggi vigenti eliminando quelle obsolete e discriminatorie;
di disporre sufficienti misure per il riequilibrio modale del trasporto merci, tenuto conto che il trasporto ferroviario di merci può vantare il più alto valore in termini di compatibilità ambientale sia nei confronti del trasporto aereo, sia del trasporto su gomma, rispetto al quale registra un 77 per cento in meno di emissione di gas serra e un 77 per cento in meno di emissione di anidride carbonica.».