CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Atto n. 250.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 13 ottobre, una proposta di parere favorevole con osservazione, che ribadisce nella sostanza. Propone tuttavia di apportarvi una modifica nel senso di sopprimere, nell'osservazione, il secondo periodo del comma 6-bis del quale si propone l'inserimento, in quanto suscettibile di creare qualche ambiguità nell'interpretazione della disposizione. Formula, pertanto, una nuova proposta di parere con osservazione (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD) sottolinea la propria contrarietà allo schema di decreto in esame, sia per motivi di metodo che di merito. Sotto il primo profilo osserva come il Governo, in questa come in altre occasioni, utilizzi lo strumento dell'attuazione di norme dell'Unione europea per riscrivere la normativa nazionale di settore, in questo caso in tema di rifiuti, andando ben oltre gli obiettivi della direttiva.
Quanto al merito, osserva come lo schema di decreto in esame si limiti di fatto a disciplinare la tracciabilità dei rifiuti con finalità di contrasto alla criminalità organizzata che lucra in questo settore. Si tratta naturalmente di un obiettivo importante ma che non esaurisce le tematiche che avrebbero meritato di essere affrontate, con particolare riferimento alle possibili opportunità per il sistema industriale nel suo complesso, alle innovazioni tecnologiche e ad una maggiore responsabilizzazione delle imprese.
Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
Atto n. 252.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine

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del giorno, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, in risposta alle considerazioni svolte dal collega Farinone nella seduta di ieri, segnala che la VIII Commissione Ambiente ha approvato nella seduta odierna il parere sullo schema di decreto legislativo. Si tratta di un parere favorevole con un'osservazione che sollecita il Governo a valutare «l'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici»; inoltre l'osservazione invita a valutare «per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, di riconoscere le relative funzioni alle regioni e di affidare la responsabilità per l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale ai comitati istituzionali e ai comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati il cui territorio ricade nel distretto idrografico di riferimento, o da assessori dagli stessi delegati».
Ritiene che l'osservazione possa agevolare la rapida implementazione delle indicazioni della direttiva; in tal senso la stessa potrebbe essere riprodotta anche nel parere della Commissione XIV.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Enrico FARINONE (PD) ringrazia il relatore per l'attenzione dimostrata. Desidera tuttavia sottolineare la gravità del mancato esercizio da parte del Governo della delega legislativa per la revisione della parte del codice ambientale relativa alla disciplina e alla gestione delle risorse idriche. Tenuto conto, tuttavia, del lavoro svolto in sede di Conferenza Stato-Regioni, che consentirà di introdurre alcuni miglioramenti al provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI, presidente, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.
Atto n. 263.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

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Le modifiche al codice civile e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) che vengono apportate riguardano la valutazione dei conferimenti al capitale sociale diversi dal danaro e la disciplina delle azioni proprie.
Per quanto concerne il primo profilo di intervento, le modifiche provvedono a meglio specificare, in concreto, il procedimento di valutazione cui devono essere sottoposti i conferimenti al capitale delle società diversi dal danaro, tanto se effettuati in sede di costituzione della società quanto se effettuati in sede di aumento del capitale sociale.
Va ricordato che, in materia, obiettivo generale del legislatore è quello di assicurare che venga effettuata una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti, in modo da evitare il rischio che ad essi possa venire riconosciuto un valore nominale superiore a quello reale, con danno per la società, per i soci e per le eventuali ragioni dei terzi.
Nel dettaglio, la prima modifica incide sulla disciplina dei conferimenti di beni di natura o crediti senza relazione di stima, prevista dall'attuale articolo 2343-ter del codice civile, ai sensi del quale, in particolare, non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, anche qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da valori mobiliari ovvero da strumenti del mercato monetario, corrisponda: a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità (comma 2).
A seguito della modifica, il valore equo cui deve corrispondere il valore attribuito ai sensi della lettera a) del citato comma 2 viene sostituito dal cosiddetto fair value e la valutazione dello stesso valore equo, ai sensi della lettera b) dello stesso comma 2, deve essere effettuata da un esperto che sia indipendente non soltanto da chi effettua il conferimento e dalla società, ma anche dai singoli soci.
Dopo il quarto comma dell'attuale articolo 2343-ter del codice civile viene quindi aggiunto un comma che specifica che, ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di fair value si deve fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
Una seconda modifica interviene su parte della disciplina da applicarsi in presenza di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti di beni di natura o crediti, prevista dall'attuale articolo 2343-quater del codice civile, ai sensi del quale, in particolare, gli amministratori devono verificare, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori sono tenuti a verificare altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b) (comma 1). Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo

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comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), devono procedere ad una nuova valutazione (comma 2).
A seguito delle modifiche apportate, la variazione del valore dei beni conferiti rileva alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, non facendosi più riferimento al valore «equo» per la valutazione della variazione del valore. Qualora, inoltre, gli amministratori ritengano che si debba procedere ad una nuova valutazione, essa dovrà essere effettuata non più dagli stessi amministratori, che conservano soltanto l'iniziativa a procedere ad una nuova valutazione.
L'articolo 2440 del codice civile, relativo ai conferimenti di beni in natura e di crediti, viene interamente sostituito. Nel dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 2440 del codice civile stabilisce innanzitutto che se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater, sopra illustrati.
Il sesto comma dell'articolo 2441, relativo alla disciplina delle proposte di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il quale prevede attualmente che il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato, potendo i soci prenderne visione, viene ora integrato prevedendosi che debba restare depositata nella sede della società, in alternativa alla relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale, la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma.
Viene infine integrato il contenuto dell'articolo 2443, ai sensi del quale lo statuto della società può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441, relative all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441, in relazione agli obblighi di relazione sui motivi dell'esclusione o della limitazione e di parere sulla congruità del prezzo di emissione, e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.
Lo schema di decreto in esame aggiunge ora al sopra illustrato articolo 2443 un ulteriore comma (sussumendo con modifiche nel suo dispositivo l'attuale articolo 2440-bis, che viene abrogato), ai sensi del quale se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di esclusione o limitazione del diritto di opzione, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento. Entro tale termine è attribuita a uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale

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sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, la facoltà di richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito di cui all'articolo 2444, la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione, di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).
Per quanto concerne le modifiche alla disciplina delle azioni proprie, viene innanzitutto sostituito l'articolo 2357-ter, secondo comma, la cui formulazione vigente stabilisce che finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
A seguito delle modifiche apportate, viene eliminato il potere dell'assemblea - alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357 - di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione; inoltre, viene specificato che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma, ai sensi del quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
In materia di acquisto di azioni o quote da parte di società controllate viene sostituito l'articolo 2359-bis, terzo comma. L'attuale disciplina recata dal suddetto articolo prevede che la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. Il terzo comma, in particolare, prevede che in nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
A seguito delle modifiche apportate al citato terzo comma, si amplia la quantità di azioni che possono essere acquistate, prevedendosi ora che in nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate possa eccedere non più la decima parte, bensì la quinta parte del capitale sociale della controllante.
L'articolo 2 dello schema di decreto in esame provvede infine a modificare il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).
In primo luogo, viene modificato l'articolo 132 del TUF, recante la disciplina dell'acquisto di azioni proprie e della società controllante, ai sensi del quale gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, applicandosi tale disposizione anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis

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del codice civile da parte di una società controllata, ma non agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.
A seguito delle modifiche apportate, l'applicazione della suddetta disciplina recata dall'articolo 132 TUF viene esclusa anche per gli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis dello stesso TUF, che disciplina appunto i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.
L'articolo 2 dello schema di decreto in esame sostituisce infine l'articolo 172, comma 2, del TUF, che punisce l'acquisto irregolare di azioni. Nel dettaglio il primo comma dell'articolo 172 stabilisce che gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032.
Il comma 2 specifica che tale disposizione non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
A seguito delle modifiche apportate onde allineare il comma 2 alla nuova formulazione dell'articolo 132, come modificato dalla legge comunitaria per il 2004, che ha affidato al potere regolamentare della Consob il compito di determinare le modalità di acquisto, si esclude l'applicazione della sanzione ove l'acquisto sia operato sul mercato regolamentato secondo appunto modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
Atto n. 277.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame sia emanato in attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, a sua volta attuativa dell'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), riguardante taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie.
La direttiva 2005/47/CE dà attuazione all'Accordo del 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF).
La Direttiva fissa esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di

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adottare misure più favorevoli (articolo 2). La direttiva prevede, poi, una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva, in considerazione dell'evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro i tre anni successivi al termine per il recepimento delle disposizioni nell'ordinamento degli Stati membri (articolo 3). La direttiva impone, quindi, agli Stati membri l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (articolo 4). Specifiche disposizioni, infine, riguardano le modalità di recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri (articoli 5-7).
L'Accordo CER/ETF del 27 gennaio 2004, allegato alla direttiva, ha inteso garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato. In particolare, nell'Accordo si evidenzia che la fissazione in ambito comunitario di regole comuni relative alle tutele minime da assicurare al personale mobile in questione si rende necessaria al fine di proteggere la salute dei lavoratori e di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative. L'Accordo, pertanto, è sostanzialmente improntato al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime fissate dalla disciplina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 1993/104/CE e 2000/34/CE).
Ricorda che nell'ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell'orario di lavoro con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. Al riguardo si ricorda che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei settori dei trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, della navigazione interna, della pesca marittima e delle altre attività in mare.
Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, modificando la direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull'orario di lavoro i settori e le attività inizialmente esclusi (compresi i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario). Con il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185 si è quindi provveduto al recepimento della direttiva n. 1999/63/CE, in materia di orario di lavoro della gente di mare, e della direttiva n. 2000/79/CE, in materia di orario di lavoro del personale di volo.
Quanto allo schema di decreto legislativo in esame, esso ha lo scopo di porre fine alla procedura di infrazione n. 2008/0678, avviata dalla Commissione europea per la mancata attuazione della direttiva entro il termine del 27 luglio 2008. La procedura si è conclusa con la presentazione, da parte della Commissione, del ricorso per inadempimento (ex articolo 258 TFUE), attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-2.91/10 - Commissione c. Repubblica italiana).
In attuazione della direttiva 2005/47/CE, lo schema regolamenta in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie (articolo 1, comma 1).
Ai sensi del successivo comma 2, si dispone che i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dal provvedimento. Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione «è stata formulata in

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ottemperanza alla clausola di non regresso», di cui all'articolo 2 della direttiva ed alla clausola 9 dell'accordo, in considerazione del fatto che il CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 reca disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle dell'accordo, con riferimento a taluni istituti dell'orario di lavoro.
L'articolo 2, in relazione alla clausola 1 dell'Accordo, definisce l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento e le relative eccezioni.
L'articolo 3 reca alcune definizioni. In particolare, in relazione alla clausola 2 dell'Accordo, si definisce lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera (comma 1, lettera b)), e si definisce come tempo di guida la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione (comma 1, lettera i)).
L'articolo 4, in relazione alla clausola 3 dell'Accordo, disciplina il riposo giornaliero in residenza,
L'articolo 5, in relazione alla clausola 4 dell'accordo, disciplina il riposo giornaliero fuori residenza, prevedendo, in particolare, che i contratti collettivi possano ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità di fruizione delle pause e del riposo settimanale (clausola 6 dell'Accordo).
L'articolo 8 disciplina il tempo di guida, che, in ottemperanza alla clausola 7 dell'Accordo, non deve superare 9 ore per una prestazione diurna e 8 ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri. In ogni caso, la durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.
L'articolo 9, in relazione alle disposizioni della clausola 8 dell'Accordo, prevede la custodia - per almeno un anno - di una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile.
L'articolo 10, infine, reca l'apparato sanzionatorio.
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che gli importi delle sanzioni amministrative sono stati modulati secondo quantificazioni già previste, con riferimento a fattispecie analoghe, dalla disciplina vigente (in particolare, dal decreto legislativo n. 234 del 2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti; e dal decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo Codice della strada), nonché dalla disciplina contenuta all'articolo 7 dell'A.C. 1441-quater/F, cosiddetto «collegato lavoro» (all'esame della Camera deputati in settima lettura).

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento, che meriterebbe a suo avviso ulteriore approfondimento.

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Gianluca PINI, presidente, propone di rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
COM(2010)368 def.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rinvia, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, alla relazione già svolta in occasione dell'esame della proposta di direttiva ai fini della valutazione della sua conformità al principio di sussidiarietà, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.
COM(2010)375 def.

(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, rimanda, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, alla relazione già svolta in occasione dell'esame della proposta di direttiva ai fini della valutazione della sua conformità al principio di sussidiarietà, nella seduta del 6 ottobre 2010.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.
COM(2010)379 def.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Comunicazioni del Presidente.