CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca PINI, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Luca Bellotti, mentre cessa di farne parte il deputato Carmelo Briguglio.

Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.
Doc. LVII, n. 3.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Enrico FARINONE (PD) esprime preoccupazione in ordine al provvedimento in esame, che non affronta la difficile situazione economica del Paese. Ricorda che il Presidente del Consiglio, nel suo discorso all'Assemblea della Camera dello scorso 29 luglio, aveva rimarcato la centralità del Parlamento, e subito dopo il Governo presenta alle Camere lo Schema di decisione di finanza pubblica, senza l'allegato infrastrutture e due settimane oltre il termine previsto del 15 settembre. Sottolinea al riguardo lo scarto tra le parole e i fatti, evidenziando che la compressione dei tempi di esame di un provvedimento di tale natura sottrae di fatto valore ed efficacia al ruolo del Parlamento.
Quanto al merito del provvedimento, evidenzia come questo riproponga sostanzialmente quanto già definito con il decreto-legge n. 78 del 2010, laddove sarebbero stati necessari interventi ben più incisivi contro gli effetti della crisi economica.

Sandro GOZI (PD) sottolinea la valutazione fortemente negativa del gruppo del PD sul provvedimento in esame e, tenuto conto dei contenuti della relazione illustrata nella seduta di ieri, formula una proposta di parere alternativa (vedi allegato 1), che illustra nel dettaglio.
Richiama a sua volta i problemi di forma e di rispetto del ruolo del Parlamento, già messi in luce dal collega Farinone, anche riconducibili al fatto che il documento è sostanzialmente e politicamente superato, come ha dichiarato lo stesso Ministro dell'economia nel corso dell'audizione parlamentare dello scorso 5 ottobre.
La posizione del Ministro è apparsa peraltro superficiale anche sui contenuti del provvedimento. Appare in primo luogo eccessivamente ottimistica la previsione di un tasso di crescita del 2 per cento nel biennio 2012-2013, anche in considerazione del fatto che l'ultimo intervento di politica economica, il decreto-legge n. 78 del 2010, è stato tale da determinare una riduzione del tasso di crescita del Pil 0,5 punti percentuali nel periodo di riferimento 2010-2012. Inoltre, il Ministro ha dato ampie rassicurazioni sullo stato dei conti italiani e sulle conseguenze per l'Italia delle modifiche al Patto di stabilità in corso di negoziazione a Bruxelles, basandosi su auspici e previsioni più che su

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decisioni assunte o dati di fatto riscontrabili oggettivamente. Sottolinea peraltro che la previsione di un'entrata in vigore solo nel 2016 delle nuove regole sul Patto di stabilità europeo, con le relative possibili sanzioni economiche per gli Stati in situazione di debito eccessivo, non è certa né rinvenibile in documenti europei ufficiali ma al più rappresenta una semplice posizione negoziale del Governo italiano nella trattativa in corso in sede europea. Se fosse così, sarebbe stato dovere del Ministro dirlo esplicitamente. Parimenti, la rassicurazione circa l'utilizzo in sede europea, ai fini della valutazione del livello di indebitamento dei singoli Stati, dei nuovi parametri del Debito aggregato o del Debito nazionale lordo, comprensivi del debito del settore privato - che consentirebbero all'Italia di essere nella media europea evitando le eventuali sanzioni comunitarie - appare non pienamente fondata poiché non è ancora certo se questo sarà effettivamente codificato nel nuovo Patto di stabilità né in quale modo, in che misura e secondo quali criteri tali parametri verranno presi in considerazione.
Si tratta, più in generale, di un intervento insufficiente, che accentua solamente il versante del rigore e della stabilità, senza prevedere alcuna misura sul fronte della crescita, e che metterà l'Italia in gravi e serie difficoltà.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo depositata dal deputato Gozi.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Atto n. 233.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame e rileva positivamente l'inserimento, tra le premesse del parere formulato, del tema delle acque costiere, di transizione e territoriali, anche se avrebbe meritato una formulazione maggiormente incisiva. Risulta invece assente dalle valutazioni del relatore la necessità di pervenire ad un opportuno coordinamento in ambito UE per la salvaguardia del bacino del Mediterraneo; si tratta di una questione che merita particolare attenzione, anche in considerazione degli effetti devastanti che potrebbe avere in una simile area, ad esempio, un incidente quale quello avvenuto nel golfo del Messico.
Alla luce di queste valutazioni e tenuto conto del fatto che le questioni richiamate potranno essere oggetto di dibattito ed approfondimento presso la Commissione di merito, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Atto n. 237.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, valutato che, nel complesso, lo schema di decreto in esame appare conforme alla normativa comunitaria presupposta, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi.
Atto n. 242.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008, stabilisce il quadro sanzionatorio applicabile alla violazione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82. Con tale decreto è stata data attuazione alla direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.
Ricorda che il decreto ministeriale n. 82 del 2009 stabilisce le prescrizioni relative alla produzione, alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicità e alla commercializzazione degli alimenti per lattanti (ovvero del latte artificiale destinato all'alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita), e del latte di proseguimento destinato ad essere somministrato a soggetti nella prima infanzia dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare.
Secondo quanto stabilito dal decreto, formule per lattanti e formule di proseguimento devono essere etichettate seguendo specifiche prescrizioni, e devono inoltre consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall'altro, per evitare qualsiasi rischio di confusione.
Per quanto riguarda la pubblicità, è vietata in qualunque modo, in qualunque

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forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido e gli studi medici, la pubblicità degli alimenti per lattanti. D'altra parte, la pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno, evidenzia che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno.
Il decreto prevede inoltre che il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome promuovano iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell'allattamento al seno.
Lo schema di decreto legislativo consta di 11 articoli.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento e rinvia al decreto ministeriale per le definizioni.
Gli articoli da 2 a 6 introducono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti contemplati dal decreto; ai sensi dell'articolo 8 gli importi di tali sanzioni sono aggiornati, in base agli indici ISTAT, con cadenza biennale con decreto del Ministro della salute. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una elencazione puntuale delle norme sanzionatorie.
Per quanto non previsto dallo schema di decreto, l'articolo 11 richiama la legge n. 689 del 1981, che, in termini generali, disciplina le sanzioni amministrative e la procedura per la loro applicazione.
L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per le iniziative di ricerca e informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno. Il Fondo è finanziato con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame (che vengono quindi versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate); con decreto ministeriale salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità di destinazione di tali somme.
L'articolo 10 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 241 del 1996, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del decreto legislativo n. 500 del 1994. Tale ultimo decreto, abrogato dall'articolo 22 del decreto ministeriale n. 82 del 2009, conteneva la disciplina previgente in materia di alimenti per lattanti e di proseguimento.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità.
Atto n. 249.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, adottato nell'esercizio di una delega contenuta nella legge comunitaria 2009, attua le previsioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Tale disposizione imponeva agli Stati membri l'introduzione nell'ordinamento interno, entro il 1o giugno 2010, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione del regolamento.
Il Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio garantisce che i pagamenti nazionali e transfrontalieri eseguiti nella Comunità siano soggetti alle stesse regole in materia di commissioni bancarie.
I pagamenti di cui trattasi non devono superare i 50.000 euro. Sono eseguiti in euro o nella moneta nazionale degli Stati membri che desiderano applicare il regolamento. Il regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi

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di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento, né alle commissioni di conversione monetaria.
I prestatori di servizi di pagamento fatturano commissioni identiche (articolo 3) per: i pagamenti transfrontalieri, ovvero le operazioni di pagamento elaborate elettronicamente quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono situati in Stati membri diversi; i pagamenti nazionali, ovvero le operazioni di pagamento elaborate elettronicamente quando i due prestatori sono entrambi situati nello stesso Stato membro.
Al fine di facilitare l'automazione dei pagamenti, il prestatore di servizi di pagamento assegna a ciascun cliente un numero internazionale di conto bancario (IBAN) e comunica loro il suo codice d'identificazione bancario (BIC). Questi codici devono essere indicati dal cliente quando effettua pagamenti transfrontalieri. In mancanza dei codici, il pagamento può essere soggetto a commissioni supplementari. Il prestatore di servizi è tenuto a comunicare ai clienti l'importo delle commissioni supplementari prima che il pagamento sia effettuato.
Gli Stati membri devono designare le autorità competenti per far rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni da parte di prestatori di servizi di pagamento, gli utilizzatori dei servizi o altri parti interessate possono presentare reclami alle autorità nazionali. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali. A tal fine designano organismi competenti esistenti o ne istituiscono di nuovi.
Gli Stati membri decidono le sanzioni applicabili alle violazioni.
Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere (cooperazione transfrontaliera).
Il provvedimento in esame sostituisce il precedente decreto legislativo n. 180 del 2004 (abrogato dall'articolo 5 dello schema di decreto), che forniva l'apparato sanzionatorio per la violazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 (sostituito dal regolamento del 2009).
In linea generale, a differenza del precedente decreto legislativo n. 180 del 2004, che limitava la responsabilità agli enti esecutori dei pagamenti, il provvedimento in esame prevede la responsabilità anche delle persone fisiche.
Esso consta di 5 articoli.
L'articolo 1, con disposizione modellata sul contenuto dell'articolo 32 del D.lgs n. 11 del 2010 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), determina le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le diverse violazioni del regolamento n. 924/2009, per l'elencazioni delle quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
L'articolo 2 designa la Banca d'Italia quale autorità competente, responsabile di garantire il rispetto del regolamento 924/2009 (articolo 9, Reg.), anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, e prevede l'applicazione dell'articolo 145 del T.U. bancario.Tale disposizione oltre a delineare la procedura applicabile per l'irrogazione delle sanzioni, stabilisce, al comma 10, la responsabilità solidale dell'ente cui appartengono i responsabili delle violazioni e prevede l'azione di regresso da parte di questi ultimi nei confronti dei responsabili.
Gli articoli 3 e 4 attuano gli articoli 10 e 11 del regolamento comunitario, in materia di procedure di reclamo e di ricorsi extragiudiziali per violazioni del regolamento.
In virtù del rinvio operato dall'articolo 3 all'articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010, in caso di violazione del regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, fermo restando il diritto di adire

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la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal Testo unico bancario.
L'articolo 4 indica il ricorso stragiudiziale di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010 come strumento di composizione delle controversie relative a diritti ed obblighi derivanti dal regolamento.
L'articolo 5 dispone, infine, l'abrogazione del decreto legislativo n. 180 del 2004, che conteneva la disciplina sanzionatoria previgente.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 6 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.
COM(2010)375 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, evidenzia che la Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del parere sulla sussidiarietà, la proposta di regolamento che modifica la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), presentata il 13 luglio scorso dalla Commissione europea, volta a consentire agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione degli OGM, autorizzati a livello di UE, in tutto il loro territorio o in parte di esso.
Essa si inserisce nel quadro giuridico già completo che l'Unione europea ha adottato tra il 2001 e il 2003 per l'autorizzazione dei prodotti costituiti o ricavati da organismi geneticamente modificati (OGM) e tiene conto degli orientamenti politici tracciati dal presidente Barroso a settembre 2009, che facevano riferimento all'opportunità di conseguire un maggiore equilibrio tra il quadro normativo UE tenendo conto delle peculiarità dell'agricoltura in un'Unione europea composta da 27 Stati membri.
Il sistema di autorizzazioni dell'Unione europea è disciplinato da due testi legislativi, la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Entrambi gli atti fissano criteri scientifici per la valutazione dei rischi potenziali per la salute umana, la salute animale e l'ambiente, nonché requisiti di etichettatura, nonché regole per la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi prodotti da OGM.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e le autorità scientifiche degli Stati membri sono responsabili della valutazione scientifica.
Il ruolo degli Stati membri è particolarmente importante nella procedura di autorizzazione degli OGM destinati alla coltivazione, poiché spetta a loro condurre la valutazione iniziale di rischio ambientale.
Secondo la Commissione, pur mantenendo il sistema di autorizzazione degli OGM dell'Unione europea e la libera circolazione e importazione di alimenti, mangimi e sementi GM, tale nuovo approccio alla coltivazione degli OGM soddisferà

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le richieste di alcuni Stati membri e sarà sostenuto dalle parti interessate e dall'opinione pubblica.
Fino a questo momento, infatti, alcuni di questi Stati membri hanno vietato la coltivazione di OGM invocando la clausola di salvaguardia (articolo 23 della direttiva 2001/18/CE) o misure di emergenza (articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003) nonostante l'obiettivo di tali articoli sia esclusivamente far fronte agli eventuali nuovi rischi che dovessero emergere successivamente alla concessione di un'autorizzazione, motivo per cui, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tali misure non sono giustificate da un punto di vista scientifico.
In tale contesto, la proposta di regolamento intende dunque fornire una base giuridica specifica all'interno dell'attuale quadro normativo dell'UE sugli OGM con l'inserimento di un nuovo articolo 26 ter nella direttiva 2001/18/CE, che consente agli Stati membri di adottare misure nazionali volte a limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso senza utilizzare la clausola di salvaguardia a tale scopo e dunque per motivi diversi da quelli già previsti dalle norme UE, che contemplano procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare. La modifica si applicherà agli OGM autorizzati per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003, che disciplina anche le domande relative alla coltivazione di OGM destinati ad essere usati quali materiali di base per la successiva produzione di alimenti e mangimi. Essa si applicherà altresì alla coltivazione di tutte le varietà di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione UE pertinente.
La proposta definisce due serie di condizioni alle quali è subordinata l'adozione di misure da parte degli Stati membri: in primo luogo, le misure nazionali dovranno essere assunte per motivi diversi da quelli già previsti dalle norme UE, legati alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;in secondo luogo, la libertà garantita agli Stati membri riguarderà esclusivamente la coltivazione degli OGM, ma non l'immissione in commercio e l'importazione di sementi GM autorizzate che dovranno continuare liberamente. Le misure nazionali dovranno quindi essere conformi al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, e le disposizioni relative alle restrizioni quantitative agli scambi tra Stati membri (articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti la libera circolazione delle merci). Le misure dovranno altresì rispettare gli obblighi internazionali dell'UE, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Diversamente da quanto previsto dalla esistente clausola di salvaguardia, le decisioni degli Stati membri non dovranno essere autorizzate dalla Commissione, ma al fine di garantire la trasparenza, gli Stati membri che intendono adottare eventuali misure dovranno comunicarle, unitamente alle relative motivazioni, alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione.
La Commissione ha adottato la proposta di regolamento sulla base giuridica dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che prevede l'applicazione delle disposizioni relativa al ravvicinamento delle legislazioni per il raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. Il mercato interno rientra, come previsto dall'articolo 4 del TFUE, tra i settori nei quali l'UE esercita una competenza concorrente con quella degli Stati membri.
La Commissione rileva che, mentre la valutazione della sicurezza degli OGM, i cui principi sono comuni a tutta l'UE, o le questioni relative all'importazione e alla

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commercializzazione degli OGM, devono continuare ad essere disciplinate a livello di UE, l'esperienza ha dimostrato che la coltivazione di OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. Essa è strettamente connessa all'uso del terreno e alle condizioni delle strutture agricole locali, alle catene produttive separate e alle richieste dei consumatori. Pertanto, in linea con il principio di sussidiarietà e in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, la Commissione ritiene che i livelli decisionali nazionale, regionale o locale siano i contesti più appropriati per occuparsi delle peculiarità legate alla coltivazione degli OGM.
Secondo la valutazione effettuata dalla Commissione, l'intervento legislativo proposto è dunque conforme al principio di sussidiarietà.
La proposta di regolamento, che segue la procedura di codecisione, è stata assegnata alla Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo che prevede di concludere l'esame nel marzo 2011. L'esame in sessione plenaria è fissato per maggio 2011.
Nel corso della riunione del Consiglio agricoltura del 27 settembre 2010 la maggior parte delle delegazioni ha espresso le proprie preoccupazioni sulle due questioni sollevate dalla Presidenza, vale a dire impatto economico e conseguenze per il mercato interno; compatibilità della proposta con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e del mercato interno. Su quest'ultimo aspetto gli Stati membri restano in attesa del parere del servizio giuridico del Consiglio.
Il 14 ottobre 2010 avrà luogo uno scambio di opinioni anche da parte del Consiglio ambiente, che si occuperà del successivo lavoro legislativo. Il gruppo di lavoro ad hoc sugli OGM, istituito dal Consiglio il 17 settembre scorso, proseguirà la valutazione della proposta della Commissione.
Ricorda che la Commissione agricoltura del Senato ha approvato una risoluzione in data 29 settembre 2010 esprimendosi in senso non ostativo e la Commissione politiche.

Sandro GOZI (PD) sottolinea come quella in esame sia una proposta di regolamento che non fornisce una risposta e non appare dunque soddisfacente. Essa infatti non scioglie il nodo problematico riguardante la coltivazione degli OGM, ma si limita a dichiarare che immissione in commercio e esportazione di sementi OGM permangono nel quadro della disciplina dell'UE relativa al libero mercato interno e agli obblighi internazionali dell'Unione, mentre invece le misure per la coltivazione degli OGM sono affidate alle competenze normative degli Stati membri, ovvero sono da affrontare a livello nazionale, regionale o locale. Si tratta di un caso in cui il principio di sussidiarietà non risulta rispettato, per così dire, al contrario, nel senso che la Commissione demanda ai singoli Stati una decisione che avrebbe dovuto assumere; si tratta dunque di una proposta che sembra contrastare con le finalità che intendeva perseguire.

Gianluca PINI, presidente, ricordando che la XIV Commissione è chiamata in questa sede ad esprimersi esclusivamente in ordine alla conformità dell'atto al principio di sussidiarietà, ritiene che si possa avviare in tempi rapidi l'esame sul merito del provvedimento.

Isidoro GOTTARDO (PdL) valuta interessante ed apprezzabile l'osservazione del collega Gozi; essa induce ad affermare che il provvedimento è rispettoso, in termini di sussidiarietà, dell'attuale Unione europea, che è una unione di diversità. L'unico modo, a suo avviso, di governare l'Europa oggi è di costruire, una volta poste le regole generali, un tipo di sussidiarietà che rimandi la decisione minuta alle specificazioni nazionali, così come gli Stati nazionali rimandano in alcuni casi le scelte di dettaglio alle decisioni delle regioni e degli enti locali. Si tratta di una modalità che può essere valutata come una debolezza oppure come un valore.

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Sandro GOZI (PD) ribadisce la propria valutazione in ordine alla non conformità del provvedimento in esame al principio di sussidiarietà, inteso come livello di intervento più adeguato al fine di raggiungere un determinato risultato.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) ribadita l'importanza delle tematiche in discussione propone di esprimere una valutazione di conformità (vedi allegato 4).

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.
COM(2010)379 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta del 5 ottobre, evidenziando il rilievo del fenomeno dell'ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale che, in Italia, rappresenterebbero il 60 per cento della manodopera stagionale. Ricorda che lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne richiede norme minime comuni volte a ridurre il rischio di soggiorni fuori termine e di ingressi illegali che potrebbero derivare da regole poco rigorose o incoerenti in materia di ammissione dei lavoratori stagionali. Ritiene altresì di particolare rilievo gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro in ordine alle condizioni di vita e di lavoro degli stagionali, come anche la previsione di una procedura accelerata per l'ammissione di tali lavoratori, nonché l'obbligo in capo alle autorità competenti degli Stati membri di adottare una decisione sulla domanda di ammissione e di notificarla al richiedente in tempi certi dalla presentazione della domanda medesima e uniformi in tutti i paesi dell'Unione europea.
Richiamando quindi una questione di metodo, già oggetto di discussione in seno alla XIV Commissione, ritiene che ci si debba limitare, in questa sede, all'esame dei profili di sussidiarietà, senza affrontare il merito del provvedimento, di primaria competenza delle Commissioni di settore.
Non condividendo i giudizi espressi dal Senato della Repubblica ceca e dalla Sottocommissione permanente per gli affari europei del Nationalrat austriaco, che hanno formulato pareri motivati per violazione del principio di sussidiarietà formula una proposta di valutazione di conformità dell'atto in esame (vedi allegato 5).

Gianluca PINI, presidente, evidenzia che l'esame del provvedimento, per gli aspetti di merito, potrà essere calendarizzato in Commissione, già a partire dalla prossima settimana, anche prevedendo l'intervento di un rappresentante del Governo.

Sandro GOZI (PD) richiamando le osservazioni di metodo svolte dal relatore, ricorda quanto detto nella riunione dello scorso 30 settembre del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE. In quella sede ha infatti rilevato l'opportunità, in sede di controllo di sussidiarietà, di unire nello stesso parere, seppure in parti separate e riconoscibili, l'esame della conformità al principio di sussidiarietà e un esame più ampio sul merito e sugli aspetti connessi con il rispetto del principio di attribuzione

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e di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del Trattato. Si tratta naturalmente di una questione che dovrà essere affrontata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, ma che emerge con evidenza ogniqualvolta si esamini, sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà, un progetto di atto dell'Unione europea. È infatti impossibile, dal punto di vista politico, distinguere la valutazione di sussidiarietà da quella di merito e di proporzionalità. La proposta di documento formulata dal relatore ne fornisce un esempio evidente alla lettera e) delle premesse, laddove si rileva che la proposta di direttiva appare in armonia con la normativa italiana sulla gestione dei flussi migratori e sulla concessione di permessi per motivi di lavoro. Si tratta, con tutta evidenza, di una valutazione che riguarda il merito e la proporzionalità della proposta di direttiva, oltre che la sussidiarietà; analogamente, quando la Commissione europea evidenzia - in ordine al rispetto del principio di proporzionalità - che lo strumento della direttiva accorda agli Stati membri un notevole grado di flessibilità dal punto di vista dell'attuazione, esprime una valutazione anche di sussidiarietà, come anche quando rileva che la proposta di direttiva garantisce maggiore e più efficace tutela dei lavoratori.
Ritiene pertanto, in conclusione, che il Parlamento renderebbe un buon servizio all'Italia e al Governo se non vincolasse il proprio operato ad una valutazione, intesa in senso restrittivo, del principio di sussidiarietà.

Gianluca PINI, presidente, richiama il parere formulato dalla Giunta per il regolamento il 14 luglio 2010, avente ad oggetto l'esame di sussidiarietà in Commissione ed in Assemblea.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, condivide le osservazioni del collega Gozi con riferimento al punto e) della propria proposta di documento che, effettivamente, comporta un giudizio di merito, che era stato inserito in chiave rafforzativa della valutazione di conformità al principio di sussidiarietà. Si tratta di una valutazione non indispensabile che ritiene pertanto, proprio in virtù dell'interpretazione che si intende dare all'esame di sussidiarietà, di espungere dal documento. Formula pertanto una nuova proposta di valutazione di conformità (vedi allegato 6).
Ritiene, comunque, che occorra dedicare una apposita riflessione alle questioni di metodo sin qui dibattute, al fine di adottare procedure uniformi e condivise, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento della Camera.

Sandro GOZI (PD) nel condividere la necessità di dedicare una approfondita riflessione alle tematiche sinora affrontate, sottolinea come la Giunta per il regolamento, nel proprio parere del 14 luglio scorso, inviti la XIV Commissione ad esaminare i progetti di atti dell'Unione europea sotto il profilo della loro conformità al principio di sussidiarietà, senza indicare come tale esame debba essere interpretato. Ribadisce come la distinzione tra proporzionalità e sussidiarietà sia puramente formale e avanza la proposta, che potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, di mantenere l'attuale forma dei documenti approvati, che valutano conforme o meno un progetto di atto al principio di sussidiarietà, includendo nelle premesse valutazioni più ampie che possano tenere conto di aspetti, rilevanti non solo ai fini della valutazione di sussidiarietà ma anche della base giuridica e della proporzionalità.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea l'importanza della discussione di metodo svoltasi nella seduta odierna e propone che si possa dedicare a questo tema una apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di documento formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD), in attesa dell'indirizzo che la XIV Commissione vorrà assumere in ordine alle modalità dell'esame

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di sussidiarietà, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di documento formulata dal relatore.

Gianluca PINI, presidente, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla nuova proposta di documento formulata dal relatore e si riserva di informare il Presidente della Commissione del dibattito svoltosi, anche ai fini di una prossima convocazione dell'Ufficio di Presidenza dedicato alle tematiche affrontate nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
COM(2010)368 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di valutazione conforme (vedi allegato 7).

Sandro GOZI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

Gianluca PINI, presidente, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di documento formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 377 del 5 ottobre 2010, a pagina 245, seconda colonna, diciassettesima riga, prima delle parole «La seduta termina alle 13.45.», inserire i seguenti periodi:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
COM(2010)368 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, illustra i contenuti della proposta di direttiva in esame - presentata dalla Commissione europea il 12 luglio scorso - che prospetta una rifusione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS), modificata, da ultimo, lo scorso anno dalla direttiva 2009/14/CE.
Le ragioni di una modifica a così breve distanza dall'entrata in vigore di tale ultima direttiva risiedono, secondo la Commissione, nell'esigenza di completare il quadro normativo vigente tenendo conto dell'analisi approfondita svolta dalla Commissione e delle posizioni espresse dagli Stati membri e dalla BCE nonché delle osservazioni formulate dalle parti in causa nel corso di una consultazione che si è conclusa nel 2009.
La relazione e la valutazione di impatto che accompagnano la proposta individuano infatti numerose lacune dell'attuale sistema di garanzia dei depositi nell'UE.
In primo luogo, l'approccio dell'armonizzazione minima sotteso alla direttiva 94/19/CE ha determinato la coesistenza nell'UE di circa 40 differenti sistemi di garanzia dei depositi nell'UE, ciascuno dei quali prevede diversi livelli di copertura ed impone alle banche obblighi finanziari

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variabili. Ne discende una frammentazione che è inefficace ai fini della protezione dei depositi ed incoerente con l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno.
In secondo luogo, la disciplina europea vigente consente agli Stati membri di escludere dalla protezione molti tipi di depositanti, inclusi i circa 20 milioni di PMI - il 99,8 per cento di tutte le imprese dell'UE - la cui fiducia è fondamentale per la stabilità finanziaria.
In terzo luogo, permangono differenze considerevoli per quanto riguarda la gamma dei depositi coperti dai DGS, ad esempio l'inclusione o meno di depositi in valute non UE, prodotti strutturati e certificati di debito.
In quarto luogo, risulta evidente l'inadeguatezza delle informazioni fornite ai depositanti i quali potrebbero esitare a depositare denaro in altri Stati membri se non conoscono le modalità operative e di rimborso degli altri DGS.
Infine, la Commissione denuncia l'inadeguatezza e i ritardi delle procedure di rimborso, nonostante la riduzione disposta dalla direttiva 2009/14/CE, a partire dal 31 dicembre 2010, del termine per il rimborso da tre mesi a quattro/sei settimane.
La proposta in esame reca misure volte a dare una soluzione ai problemi richiamati al fine di migliorare ulteriormente la protezione dei depositanti.
Un primo gruppo di disposizioni (articoli 1-3) attiene all'ambito di applicazione e ai meccanismi di vigilanza vigenti. In particolare: si consente la fusione dei DGS all'interno di uno Stato membro ovvero tra DGS di Stati membri diversi; si estende a tutte le banche l'obbligo di appartenere ad un DGS per far sì che tutti i depositanti possano vantare diritti nei confronti di un sistema; si stabilisce, al fine di evitare che i DGS si espongano a rischi imprevedibili con i prodotti di investimento, che i depositi dovranno comprendere soltanto gli strumenti interamente rimborsabili. Saranno pertanto esclusi i prodotti strutturati, i certificati e le obbligazioni; si impone una vigilanza su base continuativa su tutti i DGS che dovranno eseguire prove di stress periodiche dei loro sistemi. Gli Stati membri dovranno essere informati qualora tali prove evidenzino problemi che potrebbero determinare l'attivazione dei DGS.
Un secondo gruppo di modifiche (articoli 4-8) incide sulle regole di ammissibilità al regime di garanzia e sui rimborsi, sposando l'approccio della massima armonizzazione al fine di assicurare pari condizioni in tutti gli Stati membri. In particolare, si stabilisce:
l'inclusione tra i depositanti ammessi di tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, in modo da consentire notevoli risparmi di risorse e tempo necessari per verificare le dimensioni delle imprese durante la procedura di rimborso. Sarebbero invece escluse le autorità pubbliche per tre ordini di motivi: 1) considerato il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti, l'impatto sulla stabilità finanziaria nel caso del fallimento di una banca sarebbe minimo; 2) anche in caso di insolvenza tecnica di tali autorità, il diritto nazionale offre i mezzi per garantire che esse possano continuare ad assolvere le proprie funzioni di base a beneficio dei cittadini; 3) infine, le autorità pubbliche, hanno più facilmente accesso al credito rispetto ai cittadini;
la facoltà per gli Stati membri di superare la soglia per il rimborso di 100.000 euro (in vigore a partire dal 31 dicembre 2010) per i depositi derivanti da operazioni immobiliari e quelli inerenti a determinati eventi della vita (matrimonio, divorzio, invalidità o decesso), purché la copertura sia limitata a 12 mesi. L'importo di 100 mila euro sarà oggetto di riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione, alla luce degli sviluppi del settore bancario e della situazione economica e monetaria;
la riduzione dei termini di rimborso a sette giorni, senza presentazione di alcuna richiesta da parte dei depositanti.

Un terzo gruppo di disposizioni (articoli 9-12 e allegati I e II) concerne il

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finanziamento dei DGS e i prestiti tra DGS nonché la cooperazione transfrontaliera. In particolare, al fine di garantire un finanziamento adeguato dei DGS, si prospetta l'elaborazione di un meccanismo in quattro fasi che diventerà operativo solo dopo un periodo di transizione di 10 anni: 1) i DGS dovranno disporre dell'1,5 per cento dei depositi oggetto di tutela (cosiddetto livello-obiettivo), costituito da versamenti ex ante delle banche aderenti; 2) se in caso di fallimento di una banca i suddetti mezzi finanziari risultino insufficienti, le banche dovranno versare ex post contributi straordinari fino allo 0,5 per cento dei depositi ammissibili. Qualora tale pagamento abbia un impatto negativo su una banca, quest'ultima potrà essere esentata dalle autorità competenti su base individuale. Di conseguenza i fondi ex ante dovranno costituite il 75 per cento dei finanziamenti dei DGS, mentre i contributi ex post il 25 per cento; 3) in caso di necessità, è prevista la possibilità per un DGS di ottenere prestiti da tutti gli altri DGS nell'UE, per un importo che non dovrà superare globalmente lo 0,5 per cento dei suoi depositi ammissibili, proporzionalmente all'importo dei depositi ammissibili in ciascun paese; 4) infine, i DGS dovranno disporre di sistemi di finanziamento alternativi.
Al fine di agevolare il rimborso in situazioni transfrontaliere, si prevede altresì che il DGS del paese ospitante funga da punto di contatto unico per i depositanti di succursali di banche di un altro Stato membro, fornendo ai depositanti informazioni nella lingua del paese ospitante e fungendo da casella postale e agente pagatore per il DGS del paese d'origine. Nella valutazione di impatto si sottolinea che al fine migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i DGS si potrebbe valutare in prospettiva la creazione di una rete di DGS a livello UE. Questo sarebbe il primo passo verso la creazione, in linea con gli sviluppi della nuova vigilanza finanziaria europea e delle misure di risoluzione delle crisi bancarie, di un unico sistema di garanzia dei depositi paneuropeo che dovrebbe comprendere tutte le banche. Tale soluzione consentirebbe di superare l'attuale frammentazione del sistema, riducendo le spese amministrative di circa 40 milioni di euro l'anno. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenterà una relazione, corredata se necessario di una proposta legislativa, al fine di valutare il passaggio ad un unico sistema DGS per tutta l'UE.
Un quarto gruppo di disposizioni (articolo 14 e allegato III) concerne il miglioramento dell'informazione dei depositanti sugli aspetti fondamentali della protezione dei depositi, quali il livello di copertura, i termini di rimborso o le modalità di funzionamento di un DGS. A tal fine si suggerisce che al momento dell'apertura di un deposito, il cliente controfirmi un foglio informativo contenente tutte le informazioni rilevanti circa la copertura dei depositi da parte del DGS responsabile. I titolari di depositi esistenti dovranno essere informati tramite l'estratto conto.
Infine, la proposta in esame riconosce all'Autorità bancaria europea (EBA) - una delle tre autorità di vigilanza previste dal nuovo quadro di vigilanza finanziaria europeo - precise funzioni in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi.
Quanto all'esame dei profili di sussidiarietà, è propedeutica la valutazione della correttezza della base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) che, in combinato disposto con l'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo Trattato prevede l'emanazione di direttive riguardanti l'accesso all'attività di imprese quali enti creditizi ed il suo esercizio. Tale disposizione che costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, appare appropriata alla luce del contenuto e delle finalità della proposta che mira a miglio rare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi finanziari nel settore degli enti creditizi.
Per quanto attiene alla conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione nella relazione illustrativa osserva che gli obiettivi dell'intervento

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normativo da essa prospettato non possono essere realizzati in maniera adeguata dagli Stati membri, ma possono essere realizzati meglio a livello UE, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione in settori quali la copertura, il rimborso o il finanziamento che comporta l'allineamento di diverse norme degli ordinamenti giuridici nazionali.
Ad avviso della Commissione, solo un intervento a livello europeo può: imporre requisiti analoghi in materia di DGS per gli enti creditizi operanti in più di uno Stato membro; garantire parità di condizioni operative; evitare costi indebiti per il rispetto della normativa in caso di attività transfrontaliere; promuovere l'ulteriore integrazione del mercato interno dell'UE; assicurare un elevato livello di stabilità finanziaria nell'ambito dell'UE.
Alla luce delle argomentazioni della Commissione e delle lacune emerse nel corso della crisi economica e finanziaria, la proposta di direttiva in esame appare nel complesso coerente con il principio di sussidiarietà. Gli effetti negativi per le banche, i risparmiatori e le piccole e medie imprese dell'attuale frammentazione tra oltre 40 sistemi nazionali di garanzia, funzionanti in base a regole fortemente differenziati, sono evidenti. È evidente che la natura stessa, prevalentemente transnazionale dei servizi bancari, impongono che le misure di protezione dei risparmiatori, incluse le PMI depositanti, di consolidamento della fiducia e della stabilità finanziaria siano assunte a livello europeo, secondo un approccio ispirato all'armonizzazione massima anziché minima. Sarebbe anzi giustificata sin d'ora, anche in coerenza con la creazione del nuovo sistema di vigilanza finanziaria europea e delle misure comuni di risoluzione delle crisi bancarie, l'istituzione di un unico sistema di garanzia dei depositi paneuropeo che dovrebbe comprendere tutte le banche.
La conformità della proposta al principio di sussidiarietà è stata sinora esaminata - in base ai dati riportati nella banca dati IPEX - da 11 parlamenti o camere nazionali; il solo Bundesrat tedesco ha adottato un parere motivato sostenendo la non conformità di alcune parti della proposta con il principio di sussidiarietà, essenzialmente in quanto essa non tiene conto delle varie tipologie di banche esistenti in Germania e della loro articolazione territoriale.
Inoltre, la Commissione finanze del Parlamento svedese ha proposto l'adozione di un parere motivato all'Aula - che delibererà il 6 ottobre prossimo - ritenendo non conformi al principio di sussidiarietà delle disposizioni che impongono in caso di necessità, ai DGS di tutti gli Stati membri dell'UE di erogare prestiti ad un DGS, per un importo che non dovrà superare globalmente lo 0,5 per cento dei suoi depositi ammissibili.
Secondo fonti informali, anche il Bundestag tedesco avrebbe rilevato profili di possibile contrasto della proposta con il principio di sussidiarietà e potrebbe esprimere un parere motivato (il primo dall'entrata in vigore del Trattato), questa settimana stessa. Non risultano tuttavia noti, per il regime di pubblicità dei lavori del Bundestag, i profili di criticità sinora individuati.
Tenendo da parte i rilievi del Bundesrat, riferibili essenzialmente alla particolare articolazione del sistema bancario tedesco, queste argomentazioni non appaiono convincenti, essendo il meccanismo obbligatorio di erogazione dei prestiti una misura ispirata a criteri di solidarietà e mantenimento della stabilità finanziaria nell'UE. Andrebbero invece esaminati con maggiore attenzione, anche ai fini dell'esame di sussidiarietà, alcune previsioni della proposta che potrebbero incidere negativamente sul sistema bancario italiano. È il caso, in particolare, del nuovo sistema armonizzato di finanziamento dei Fondi fondato sulla contribuzione sostanzialmente ex ante che obbligherebbe l'Italia ad abbandonare il meccanismo di finanziamento ex post attualmente in essere. Non è chiaro quale impatto tale innovazione potrebbe produrre sulle banche

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italiane e quindi sulla loro disponibilità all'erogazione del credito al sistema produttivo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nel medesimo bollettino, a pagina 245, seconda colonna, alla ventitreesima riga, sostituire le parole «ATTI DELL'UNIONE EUROPEA» con le seguenti: «ATTI DEL GOVERNO».