CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 OTTOBRE 2010

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Atto n. 237.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Paolo RUSSO, presidente, comunica che il Governo ha trasmesso il prescritto pa

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rere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte altresì che la Commissione Bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, una valutazione favorevole.

Carlo NOLA (PdL), relatore, richiamata la relazione svolta nella seduta del 14 settembre, sottolinea che le organizzazioni delle imprese del settore auspicano una rapida conclusione dell'iter del provvedimento. Rileva inoltre che il Governo ha accolto in gran parte le richieste di modifica formulate dalle regioni. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole (vedi allegato 1).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), condividendo l'importanza del provvedimento, chiede chiarimenti in merito alle richieste di modifica delle regioni.

Carlo NOLA (PdL), relatore, precisa di aver verificato, attraverso contatti informali con alcune regioni, che sono stati accolti i principali rilievi formulati da parte regionale, ad eccezione - per motivi di carattere tecnico - di alcuni, non ritenuti in ogni caso dirimenti. Fa presente inoltre che le regioni considerano prioritaria l'adozione del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.
Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP) costituisce il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità, che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). In realtà, come precisato nenello stesso documento, esso è da considerarsi sostanzialmente e politicamente superato.
Infatti, il documento, per l'anno in corso, segue la manovra triennale di finanza pubblica, che il Governo e il Parlamento hanno approvato in via anticipata con il decreto-legge n. 78 del 2010. Inoltre, il Governo sottolinea altresì che la DFP appare superata anche alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione - probabilmente già da questo autunno - di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita. Secondo quanto riportato nella premessa allo schema di DFP, i nuovi documenti politico-contabili europei, che dovranno essere presentati da ciascun Paese prima della fine dell'anno, assumeranno una «centralità politica assoluta ed assorbente». Sarà conseguentemente all'interno di questo nuovo schema europeo, e non all'interno dello schema di DFP che si concentrerà la discussione sulla politica economica. Analogamente, il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà comportare, secondo quanto riportato nella DFP, una sostanziale riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009, al fine di allinearla alla nuova «sessione di bilancio» europea.
In particolare, nella nuova «Strategia Europa 2020», la Commissione europea ha previsto un coordinamento strategico dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri attraverso l'introduzione del cosiddetto «Semestre europeo». Secondo il nuovo modello proposto, la pianificazione strategica nazionale avrà inizio ad aprile di ogni anno, con la presentazione contestuale dei Piani nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi

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di stabilità (PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo nei mesi precedenti. Ad inizio giugno, sulla base dei PNR e dei PS, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri, che saranno approvate dal Consiglio ECOFIN. Nella seconda metà dell'anno gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute.
In questo contesto, il nuovo PNR assumerà un ruolo fondamentale, focalizzato sui seguenti aspetti: lo scenario macro-economico, come definito nel PS; l'analisi degli squilibri macroeconomici nazionali e identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all'aumento dell'occupazione; le misure strategiche di riforma da adottare, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali da perseguire di crescita produttiva e occupazionale.
Nella fase transitoria, definita in vista dell'avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, la Commissione europea ha proposto che già in autunno, entro il 12 novembre, gli Stati membri presentino alla Commissione la bozza dei Piani nazionali di riforma (PNR). La versione definitiva dei PNR dovrà essere presentata entro aprile 2011.
Per quanto riguarda lo scenario macroeconomico delineato dallo schema di DFP per l'Italia per il triennio 2011-2013, osserva che esso, sulla base delle prospettive di recupero dell'economia internazionale, presenta una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto all'1 per cento previsto in maggio. Le nuove previsioni confermano i segnali di consolidamento della ripresa economica dell'Italia, trainata soprattutto dalla domanda estera.
Per quanto il parere da esprimere, ritiene che il parere della Commissione Agricoltura - che sarà favorevole al documento, in quanto connesso alla manovra già approvata a luglio - dovrà richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione Bilancio sulle questioni di maggior rilievo per il settore agricolo e della pesca. A tal fine, propone sostanzialmente di riprendere i contenuti delle mozioni sulle misure di sostegno per i settori agricolo e agroalimentare, già approvate dalla Camera nella seduta del 15 giugno 2010, sui quali si è già registrato anche l'impegno del Ministro delle politiche agricole.
Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Paolo RUSSO, presidente, nel manifestare apprezzamento per il lavoro del relatore, che ha evidenziato le principali esigenze dei settori agricolo e della pesca, fa presente che - in considerazione del termine assegnato e dell'andamento dei lavori della Camera - la Commissione dovrebbe esprimere il parere nella seduta odierna.

Luca BELLOTTI (FLI) propone di integrare la proposta del relatore con un più articolato rilievo in materia di agroenergie. Osserva infatti che attualmente l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e da fotovoltaico non riconosce al mondo dell'agricoltura la speciale attenzione che esso merita, ma finisce per avvantaggiare soprattutto soggetti diversi dalle imprese agricole.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, precisando che il tema delle agroenergie è specificamente richiamato nelle premesse della sua proposta di parere, si dichiara disponibile ad accogliere il rilievo del collega Bellotti.

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva - in relazione al supporto al mondo agricolo che può venire dalle agroenergie - che è ormai giunto il momento di riprendere l'iter delle specifiche proposte di legge in corso di esame in Commissione (C. 337 e abbinate) e del relativo testo unificato, elaborato dalla relatrice Servodio, in collaborazione con i gruppi.

Paolo RUSSO, presidente, ricordando che sul testo in materia di agroenergie il

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gruppo del PdL si era riservato di formulare le proprie osservazioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) precisa che il suo gruppo interverrà in sede di Commissione Bilancio sullo schema di DFP nel suo complesso, che valuta in ogni caso negativamente, in quanto inidoneo a rilanciare la crescita dell'economia. Deve tuttavia sin d'ora rilevare che il DFP non risulta corredato dalla documentazione richiesta dalla legge n.196 del 2009 e, in particolare, dalle indicazioni relative alle risorse finanziarie necessarie a confermare gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio degli anni precedenti; all'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva; al Patto di stabilità interno; dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa; dal quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale.
Per quanto riguarda la proposta del relatore, osserva che egli ha dimostrato sensibilità nel segnalare le principali emergenze del settore agroalimentare, da tempo oggetto di dibattito. Tuttavia, considerato che il Ministro Galan, intervenendo oggi in Assemblea, ha dichiarato la propria disponibilità ad impegnarsi su tali questioni, ritiene che il relatore avrebbe dovuto proporre delle condizioni e non delle mere osservazioni, lasciate alla discrezionalità del Governo e della Commissione Bilancio. Inoltre, la proposta di parere doveva più opportunamente concentrarsi sulle questioni che richiedono interventi finanziari, piuttosto che su altri aspetti. In sostanza, la maggioranza, confortata dagli impegni assunti dal Governo anche oggi in Assemblea, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di indicare delle precise priorità. Per questi motivi, ritiene debole la proposta di parere del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che lo schema di DPF richiama la manovra economico-finanziaria approvata a luglio, che il suo gruppo ha fortemente criticato, ritenendola del tutto inadeguata a superare l'attuale stato di crisi dell'economia.
Osserva quindi che la proposta del relatore affronta questioni serie, che il Ministro dovrebbe finalmente affrontare con provvedimenti concreti, da sottoporre al Parlamento.

Luca BELLOTTI (FLI), integrando l'intervento in precedenza svolto, propone che la proposta di parere sia integrata con un riferimento alla necessità di un'incentivazione economica differenziata della produzione di energia da fonti rinnovabili e da fotovoltaico, che favorisca l'ambito agricolo.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che nel parere si potrebbe far riferimento anche all'esigenza di stabilizzare le misure per la fiscalità agevolata del gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra.

Massimo FIORIO (PD), osservando che la proposta del relatore contiene un lungo elenco di interventi per il settore agroalimentare, ritiene che la maggioranza stia facendo un esercizio di stile, non confortato da atti concreti, provvisti delle necessarie risorse finanziarie. Infatti, i provvedimenti del Governo non consentiranno in realtà neppure di effettuare gli interventi di ordinaria amministrazione del comparto. Osserva inoltre che il Parlamento non sta neppure affrontando la importante riforma della politica agricola comune, in corso in sede europea.
Sul piano generale, sottolinea che lo schema di DFP proposto dal Governo non soddisfa i requisiti essenziali indicati dalla nuova legge di contabilità, in quanto non è corredato dalla documentazione necessaria per una compiuta valutazione della politica economica e di bilancio che si intende porre in essere nel triennio.
Per questi motivi, la valutazione del suo gruppo non può che essere negativa.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta sulla base del dibattito odierno (vedi allegato 3).

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La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Atto n. 250.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Monica FAENZI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), recepisce la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, attraverso modifiche e integrazioni alla Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale)
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento nasce dall'esigenza di ottimizzare nel complesso le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Esso mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne la tracciabilità, al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.
Lo schema si compone di 34 articoli e 5 allegati (che sostituiscono i corrispondenti allegati alla parte IV del Codice, ad eccezione dell'allegato L, che è nuovo). Sono invece abrogati gli allegati A, G ed H alla luce della nozione «aperta» di rifiuto recata dal nuovo testo e tenuto conto del fatto che la definizione di rifiuto pericoloso rinvia alle caratteristiche di pericolo recate dall'allegato I.
Le principali novità riguardano, in primo luogo, la definizione di sottoprodotto (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario; in secondo luogo, il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato in loco; in terzo luogo, la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica; in quarto luogo la codificazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attraverso l'inquadramento nell'ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema; in quinto luogo, la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50 per cento. Infine, si prevede una gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo (ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento), il riciclaggio e lo smaltimento.
Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto dello schema di decreto legislativo, fa presente che gli articoli 1 e 2 sostituiscono rispettivamente gli articoli 177 e 178 del codice ambientale, riguardanti le finalità e i principi della normativa in materia di rifiuti. Le nuove disposizioni non si discostano, nella sostanza, da quelle vigenti, ma rendono la nuova

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formulazione più aderente al dettato della direttiva, introducendo il principio di sostenibilità e l'assoggettamento della gestione dei rifiuti a criteri di fattibilità tecnica ed economica.
L'articolo 3 introduce nel codice un nuovo articolo 178-bis, recependo l'articolo 8 della direttiva, che reca disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione (facoltativa) del principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto, secondo cui il produttore deve essere responsabile di tutte le varie fasi di gestione del prodotto e quindi anche del rifiuto che ne deriva. Rileva inoltre che tale responsabilità potrà essere suddivisa tra produttore e distributore con decreti attuativi del Ministero dell'ambiente.
L'articolo 4, sostituendo integralmente l'articolo 179 del codice, introduce in modo esplicito la citata gerarchia del trattamento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, prevedendo la suddivisione tra prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero (ad esempio, sotto forma di produzione di energia) e smaltimento. Ai sensi del comma 6, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
L'articolo 5 modifica l'articolo 180 del codice, in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, prevedendo in particolare l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l'integrazione nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
L'articolo 6 introduce il nuovo articolo 180-bis, che impone alle pubbliche amministrazioni la promozione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti e al Ministero dell'ambiente di adottare misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore.
L'articolo 7 sostituisce il testo dell'articolo 181 del codice, prevedendo, al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva: la fissazione, da parte delle regioni, dei criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata; la realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro; l'introduzione di precisi obiettivi quantitativi (in termini di peso) relativi alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di rifiuti, da raggiungere entro il 2020.
L'articolo 8 apporta all'articolo 182 alcune modifiche relative all'autorizzazione e gestione di nuovi impianti, che potranno essere autorizzate se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico. Rileva a tale proposito la sostituzione del concetto di quota minima con quello di elevato livello di recupero energetico.
L'articolo 9 introduce due nuovi articoli (182-bis e 182-ter). L'articolo 182-bis recepisce, nella sostanza, il disposto dell'articolo 16 della direttiva, prevedendo che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali nonché lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi secondo il principio di prossimità. Il successivo articolo 182-ter, in linea con quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva, prevede l'adozione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame, da parte delle regioni, delle province autonome, dei comuni e degli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, di misure volte ad incoraggiare, per i rifiuti organici la raccolta separata, finalizzata a compostaggio e digestione dei medesimi. Tale disposizione va letta in combinato con la nuova definizione di «rifiuto organico» introdotta

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nel codice ambientale (articolo 183) dall'articolo 10 dello schema in esame.
Gli articoli da 10 a 14 introducono significative modifiche relative al campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
L'articolo 10 in particolare sostituisce integralmente l'articolo 183 del codice, che reca le definizioni. Una delle modifiche più rilevanti apportate all'apparato definitorio del codice è senz'altro costituita dalla nuova nozione «aperta» di «rifiuto» (lettera a) dell'articolo 183). Pur restando inalterato il concetto di «disfarsi» nelle tre declinazioni («si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene a sua volta abrogato dall'articolo 34, comma 5, dello schema in esame). Tale modifica si è resa necessaria, a livello comunitario, al fine di adeguare il dettato normativo alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Vengono altresì introdotte alcune definizioni connesse alla nuova gerarchia di trattamento dei rifiuti, in particolare nozioni di «prevenzione», «preparazione per il riutilizzo», «riutilizzo», «riciclaggio» e «trattamento», che recepiscono le omologhe definizioni della direttiva. Altra novità rilevante, sempre in linea con quanto previsto dalla direttiva, è l'introduzione delle nozioni di «commerciante» e «intermediario» e la modifica della nozione dell'attività di «gestione» dei rifiuti. Tale ultima definizione viene infatti integrata al fine di includere, tra le attività di gestione, anche «le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Cambiano, rispetto, al testo vigente, le definizioni di «raccolta» e di «raccolta differenziata». Mentre la nozione di raccolta differenziata viene semplificata, in linea con quella prevista dalla direttiva, il contrario accade per la definizione di raccolta, più articolata sia di quella prevista dal testo vigente.
Una modifica significativa è quella relativa al combustibile da rifiuti (CDR). La nuova definizione di CDR ne conferma sia la conformità alle norme tecniche sia la natura di rifiuto speciale, fatta però salva l'applicazione del nuovo articolo 184-ter sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Scompare nel testo vigente la distinzione fra CDR e CDRQ e si introduce una nuova definizione di combustibile solido secondo (CSS).
Per quanto riguarda le altre definizioni, accanto alla definizione di «compost di qualità» (che non compare nella direttiva), che rimane invariata, vengono introdotte le definizioni di «rifiuto biostabilizzato» e di «digestato di qualità» (anch'esse non previste dalla direttiva).
Si segnala, con riguardo all'articolo 10, che alla lettera cc) del nuovo articolo 183, occorre sostituire il riferimento al decreto legislativo n. 217 del 2006 con il riferimento al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Tra le altre definizioni si ricorda, infine, la nuova nozione di «rifiuto organico» che comprende i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, esercizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
L'articolo 11 nel modificare l'articolo 184 del codice, introduce alcune precisazioni in materia di rifiuti pericolosi, con riguardo alla declassificazione a non pericolosi.
Sottolinea quindi che le tematiche affrontate che interessano maggiormente la Commissione Agricoltura possono essere ravvisate nell'introduzione di una nuova disciplina di sottoprodotto (articolo 12) e nella modifica relativa ai casi di esclusione dell'applicazione della normativa sui rifiuti (articolo 13).
L'articolo 12 introduce nel codice ambientale un nuovo articolo 184-bis che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 5 della direttiva, prevede una nuova disciplina definitoria per i sottoprodotti, allo scopo di distinguerla da quella dei rifiuti, anche alla luce di costanti dispute dottrinali e giurisprudenziali. In sostanza,

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si opera una semplificazione che serva ad incoraggiare il riuso dei materiali, eliminando le difficoltà connesse alla gestione dei rifiuti. È qualificato pertanto sottoprodotto qualsiasi sostanza che presenti le seguenti caratteristiche: che sia originata da un processo di produzione che non sia destinato alla produzione della sostanza stessa; che sia impiegato nel medesimo o in altro processo produttivo successivo, da parte del produttore o di terzi; che possa essere utilizzato senza ulteriori trattamenti particolari; che l'ulteriore utilizzo sia legale. I criteri per qualificare una sostanza come sottoprodotto saranno ulteriormente definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità con la disciplina comunitaria.
L'articolo 12 introduce inoltre l'articolo 184-ter, che disciplina, in linea con l'articolo 6 della direttiva, le situazioni in cui si ha la cessazione della qualifica di rifiuto. Ai sensi del nuovo articolo 184-ter, comma 1, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni. È inoltre specificato che il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, sono da valutarsi ai sensi della nuova nozione di rifiuto, di sottoprodotto e di cessazione dalla qualifica di rifiuto.
L'articolo 13 riscrive l'articolo 185, prevedendo nuove ipotesi di esclusione, tra le quali i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi, comprese le biomasse, i sottoprodotti di origine animale se non destinati ad incenerimento e smaltimento in discarica, i sedimenti spostati all'interno delle acque, le materie fecali, se non rientrano nel campo di applicazione dei sottoprodotti di origine animale e le carcasse di animali morti per causa diversa dalla macellazione.
L'articolo 14 riscrive il testo dell'articolo 187, relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi. Il nuovo testo, recependo integralmente il dettato dell'articolo 18 della direttiva, conferma il divieto di miscelazione già previsto dal testo vigente, introducendo, in particolare, la specificazione che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose; l'aggiunta di due condizioni da rispettare, ossia che la miscelazione sia effettuata da ente o impresa autorizzata e che sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
Gli articoli 15 e 16 dello schema si occupano degli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli sia all'articolo 17 della direttiva che prevede la tracciabilità per i rifiuti pericolosi, che al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il SISTRI. Da qui le nuove formulazioni degli articoli. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 194 (Spedizioni transfrontaliere).
L'articolo 17 modifica l'articolo 195 del codice, introducendo ulteriori competenze in capo allo Stato, relative alla definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata, sui contenuti minimi delle autorizzazioni, nonché sulle attività di recupero energetico dei rifiuti.
L'articolo 18 modificando l'articolo 197, attribuisce alle province i controlli periodici sugli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale.
Il nuovo testo dell'articolo 199, in materia di piani regionali, introdotto dall'articolo 19 dello schema in esame, si caratterizza per alcune novità volte a completare il recepimento della direttiva in materia di partecipazione del pubblico.
L'articolo 20, nel modificare l'articolo 201, ricomprende l'attività di recupero nella gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre gli articoli 21, 22 e 23 - che modificano rispettivamente gli articoli 208, 209 e 211 - recano rispettivamente modifiche in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento; di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione

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ambientale; nonché di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
Gli articoli 26, 27 e 28 modificano in più punti l'intero capo V del Titolo I della parte quarta del codice, relativo alle procedure semplificate, costituito dagli articoli 214, 215 e 216.
L'articolo 29 introduce, recependo l'articolo 21 della direttiva, un nuovo articolo 216-bis recante disposizioni relative alla gestione degli oli usati. Assumono importanza strategica le comunicazioni alla Commissione europea, cui viene dedicato l'articolo aggiuntivo 216-ter, introdotto dal medesimo articolo 29, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 della direttiva. Alla Commissione europea dovranno essere trasmessi, a cura del Ministero dell'ambiente, i piani di gestione ed i programmi di prevenzione; le informazioni sull'applicazione della direttiva; gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti; i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti.
Gli articoli da 30 a 32 regolano il regime sanzionatorio.
Gli articoli 33 e 34 dello schema recano, infine, norme transitorie ed alcune abrogazioni.

Paolo RUSSO, presidente, ricordando che la Commissione deve deliberare i rilievi entro il prossimo 12 ottobre, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.
Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.
Atto n. 168.

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà all'esame congiunto dei due provvedimenti.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la Commissione ha già formulato rilievi sugli schemi in titolo nella seduta del 27 gennaio 2010 e che è stata ora autorizzata a pronunciarsi nuovamente.
Ricorda infatti che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso parere nel termine inizialmente assegnato, non avendo acquisito i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Successivamente, il Governo ha trasmesso tali pareri, trasmettendo inoltre un parere del Consiglio di Stato concernente l'applicazione delle disposizioni di delega di cui ai commi 14, 15, 18 e 18-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. In ragione dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'intendimento di proseguire nel procedimento di adozione dei decreti, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, ha pertanto assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, per l'espressione del parere sugli schemi in questione, il nuovo termine del 20 ottobre 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, osserva che la Commissione si trova ad esaminare gli stessi testi sui quali si è pronunciata lo scorso 27 gennaio, deliberando un documento che ne sottolineava i numerosi aspetti critici. Conseguentemente, la Commissione si trova in condizioni non diverse da quelle in cui si è trovata allora, ovvero di fronte ad un gran numero di richieste di modifica provenienti dalle categorie interessate.
Considerata l'importanza di un'opera di riordino della normativa sull'attività agricola, ritiene pertanto opportuno che il Governo illustri alla Commissione i suoi orientamenti in relazione ai testi da adottare.

Sandro BRANDOLINI (PD) condivide la proposta del relatore, ritenendo opportuno

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che il Governo informi la Commissione sugli approfondimenti svolti negli scorsi mesi, a seguito dei profili problematici segnalati dalla stessa Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, richiama i rilievi approvati nella seduta del 27 gennaio scorso, nei quali, tra l'altro, la Commissione Agricoltura invitava la Commissione per la semplificazione e il Governo a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi. Precisa tuttavia che i testi in questione sono gli stessi già esaminati allora e che ciò è ragione di difficoltà per il lavoro della Commissione.

Luca BELLOTTI (FLI), relatore, premesso che un'opera di riordino normativo dovrebbe trovare il consenso di tutte la Commissione, rileva tuttavia che i testi in esame - pur condivisibili nella filosofia di fondo - affrontano alcune questioni in una logica diversa da quella del riordino. Richiama in proposito anche la relazione svolta nella seduta del 13 gennaio 2010.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle 15.15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.