CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 settembre 2010
375.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 settembre 2010 - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 236.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

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Donato BRUNO, presidente, avverte che il sottosegretario Mantovano, il quale segue per il Governo il provvedimento in titolo, ha comunicato che non potrà prendere parte alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni istituzionali. Prende quindi atto che non vi sono richieste di intervento sullo schema di decreto in esame.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, preannuncia che presenterà la sua proposta di parere nella seduta di domani ed esprime l'auspicio che da parte del Governo vi sia la disponibilità ad attendere il parere della Camera per qualche giorno ancora, in modo da lasciare ai componenti della Commissione il tempo di valutare appieno la proposta di parere.

Donato BRUNO, presidente, rassicura il relatore che da parte del Governo non dovrebbero esserci difficoltà ad attendere il parere parlamentare ancora per qualche giorno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.
Atto n. 253.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, introduce l'esame ricordando che lo schema di decreto ministeriale in titolo è composto da un solo articolo, che fissa nel numero di 48.877 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all'estero per l'accesso ai corsi universitari in Italia per l'anno accademico 2010-2011.
Il numero di visti consentiti viene ripartito in due quote: una per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei (42.482) e l'altra presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (6.395). Nel testo viene specificato che l'accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Rispetto alla quota fissata per il precedente anno accademico dal decreto del Ministro degli affari esteri del 9 marzo 2010, cu cui si era espressa la I Commissione, emerge una riduzione di 2.543 unità.
L'accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane è disciplinato dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998. In tale ambito, viene sancita - in via generale - la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione universitaria ed il diritto allo studio.
L'accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all'estero viene quindi contingentato nei limiti del numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari.
Le modalità dettagliate per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l'anno successivo e per l'emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno sono, quindi, stabilite dall'articolo 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

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A tal fine, i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell'anno seguente sulla cui base viene adottato il decreto in questione. Con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.
Le procedure per l'immatricolazione degli studenti stranieri e universitari sono definite periodicamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordate con i Ministri degli affari esteri e dell'interno. Attualmente sono in vigore le disposizioni per triennio 2008-2011. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso e di almeno due nei successivi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. In occasione del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti. Ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno sono concessi per la frequenza a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 settembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.
Atto n. 240.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 settembre 2010 - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.05.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
C. 3572 Reguzzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.10.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2010.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene opportuno soffermarsi su due profili di dubbia costituzionalità contenuti nel provvedimento in esame, che chiede al relatore di valutare attentamente ai fini della elaborazione della proposta di parere della Commissione. Fa presente che il suo gruppo si riserva, in ogni modo, di presentare una proposta di parere alternativa qualora tali rilievi non siano adeguatamente evidenziati nel parere della I Commissione.
Rileva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che ciascuna università operi ispirandosi a princìpi di autonomia e di responsabilità e che, sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo. Si stabilisce che sia il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, a definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
Sottolinea come, con tale previsione, si consente di fatto ad alcune università, rispetto ad altre, di accedere a livelli maggiori di autonomia derogando ai limiti ed ai vincoli che il provvedimento in esame stabilisce per le altre università.
Rileva come, in base al testo, i criteri da rispettare siano devoluti ad un provvedimento governativo successivo nonché - ancora più dubbio - ad accordi di programma con il Ministero.
Evidenzia come rispetto a tale disposizione emergano due principali profili di criticità: in primo luogo, segnala come l'istituto dell'accordo di programma sia in questo ambito utilizzato in maniera impropria, essendo un istituto finalizzato ad identificare uno o più obiettivi determinati e a prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive da parte del Ministero per raggiungere tali obiettivi circostanziati. In questa sede viene invece utilizzato come condizione per prevedere una maggiore autonomia per le università.
Richiama quindi quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie

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hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Si tratta dunque di un'autonomia che può essere vincolata solo mediante una legge statale, mentre nella proposta di legge in esame si attribuisce tale facoltà, oltre che ad un decreto ministeriale, a condizioni poste attraverso scelte discrezionali del Ministero.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 4 della proposta di legge in esame, che reca l'istituzione presso il Ministero di un fondo per il merito, volto a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti. La determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo, comprese le modalità di utilizzo del fondo, è rimessa a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Al riguardo, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004, che - vertendo su una fattispecie analoga - ha portato la Corte a dichiara l'incostituzionalità della norma in questione considerato che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia - e, di riflesso, delle risorse - investono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio. La Corte ha evidenziato come tale aspetto della disciplina non possa, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia. Di tale esigenza non tiene, evidentemente, adeguato conto la norma che riserva ogni potere decisionale ad organi dello Stato o ad enti ad esso comunque riferibili, assegnando alle Regioni un ruolo meramente consultivo. Ne è conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale della suddetta norma, che dovrà essere perciò sostituita da una diversa disciplina, rispettosa delle competenze regionali.
Evidenzia come, con elevata probabilità, anche rispetto alla disposizione di cui all'articolo 4 la Corte Costituzionale svolgerebbe le medesime considerazione portando ad una declaratoria di incostituzionalità.
Ritiene quindi che il parere della I Commissione non possa prescindere da tale questione, da evidenziare come condizione per la Commissione di merito.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso che non si soffermerà sul problema relativo al fondo di cui all'articolo 4 del provvedimento, in quanto già preso in considerazione dal relatore, osserva che quest'ultimo non ha invece rilevato, nella sua relazione introduttiva, un profilo di lesione dell'articolo 33 della Costituzione, che garantisce alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Tale diritto appare leso non solo in quanto disposizioni di carattere organizzativo sono di fatto demandate a provvedimenti attuativi, ma anche in quanto questi strumenti attuativi sono molto vincolanti e prescrittivi, configurando di fatto un impianto centralistico che vede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in posizione dominante rispetto alle università. È un profilo, questo della lesione del principio dell'autonomia universitaria, che il parere della Commissione non dovrebbe, a suo avviso, mancare di rilevare. Ribadisce, in conclusione, che il suo gruppo presenterà una proposta di parere alternativa nel caso in cui la proposta del relatore non dovesse tenere conto di tutti gli aspetti problematici del testo in esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.