CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo unificato delle proposte C. 2184 e C. 2219, recanti disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva di non avere nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione degli oneri relativi all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 2, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. In merito all'istituzione di un comitato di gestione del Fondo, costituito da 10 componenti, prevista dall'articolo 6 del provvedimento, segnala di non avere nulla da osservare nel presupposto che, come indicato dalle norme, ai componenti non sia corrisposto alcun compenso né rimborso spese. Per quanto attiene alla possibilità di interrompere la realizzazione di opere per il trasporto urbano, prevista all'articolo 8, osserva che la norma è suscettibile di recare oneri, la cui quantificazione è demandata ad un decreto ministeriale. Rileva che tali oneri verrebbero coperti, stando alla disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 di tale articolo, nel limite delle risorse già

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stanziate per la realizzazione dell'opera. In proposito, osserva tuttavia che l'onere in questione non sembrerebbe riconducibile a un limite di spesa, con particolare riferimento agli obblighi di ristoro del soggetto aggiudicatario a seguito dell'interruzione dei lavori. Osserva, inoltre, che, poiché l'interruzione appare finalizzata alla realizzazione di varianti volte a consentire l'impiego di veicoli a idrogeno e a biocombustibili, il limite di spesa consistente nelle risorse già stanziate per la realizzazione dell'opera potrebbe presumibilmente rilevarsi non idoneo a garantire la copertura dell'opera finale - con l'incremento dei costi dovuti alla progettazione e alla realizzazione della variante - a meno di ipotizzare stanziamenti iniziali largamente eccedenti rispetto al fabbisogno necessario al completamento dell'opera originaria. Sul punto, ritiene quindi necessario acquisire il parere del Governo. Con riferimento all'articolo 8-bis, osserva che la norma non specifica le modalità di attuazione delle convenzioni tra regioni ed enti locali, da un lato, e imprese di produzione o di esercizio dei mezzi di trasporto, dall'altro. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti dal rappresentante del Governo. Rileva inoltre che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della norma, la conclusione delle convenzioni dovrebbe assumere carattere facoltativo - diversamente da quanto pare desumersi dal tenore letterale della disposizione - per i soggetti pubblici interessati, affinché questi ultimi possano procedere alla stipula nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità e comunque senza nuovi oneri.
Per quanto concerne l'articolo 9, recante la copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale - secondo quanto risulta da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - reca una disponibilità, per l'anno 2010, pari a circa 15 milioni di euro. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi anche per gli anni 2011 e 2012 le necessarie disponibilità, e se l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala che tali risorse, delle quali è previsto l'utilizzo, hanno natura di conto capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere l'utilizzo delle suddette risorse per interventi quali quelli di cui all'articolo 2, che, almeno parzialmente, appaiono avere natura corrente. Considera tale chiarimento necessario al fine di evitare che si verifichi una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. Infine, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se le risorse relative all'autorizzazione di spesa richiamata siano disponibili anche nell'esercizio l'anno 2011 e se il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della norma, segnala che la stessa, prevedendo l'utilizzo del Fondo speciale nell'anno 2012, dovrebbe più correttamente fare riferimento alle proiezioni del Fondo stesso.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento e, pertanto, chiede di rinviare il

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seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che, nella seduta del 15 settembre, l'esame del provvedimento è stato rinviato anche al fine di consentire ai commissari di prendere visione della relazione tecnica presentata. Sottolinea che, alla luce della richiamata relazione, pur sembrando risolte le incertezze relative alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, permangono invece molti dubbi relativamente all'idoneità della copertura. Chiede in proposito quale sia l'avviso dei membri della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la relazione tecnica è chiara nell'indicare effetti negativi per la finanza pubblica e ritiene che, a questo punto, la scelta in ordine al reperimento delle risorse necessarie sia rimessa all'apprezzamento politico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, anche in assenza di specifiche riforme regolamentari, potrebbe ipotizzarsi l'istituzionalizzazione di una prassi volta a prevedere la consultazione, da parte delle Commissioni di merito, di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare la presenza di adeguate coperture finanziarie per i provvedimenti in itinere. A suo avviso, infatti, la preliminare consultazione delle strutture competenti a valutare l'impatto finanziario dei provvedimenti potrebbe contribuire a superare le difficoltà che si pongono in sede di esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, le quali troppo spesso creano ingiustificate aspettative nei cittadini interessati alle misure da esse previste, per le quali non sono tuttavia stanziate le necessarie risorse finanziarie.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) dichiara di condividere le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti ed in particolare quelle dell'onorevole Borghesi, sottolineando che occorrerebbe evitare che le Commissioni di merito approvino testi che risultano scoperti in sede di esame presso la Commissione. Nel ritenere comune utile un ulteriore rinvio del provvedimento, sottolinea che dalla relazione tecnica emergono taluni elementi di chiarificazione. In proposito, richiama il parere contrario alla riduzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di coprire gli oneri di cui all'articolo 7, in considerazione che tale riduzione comporterebbe l'ulteriore riduzione della voce «sentenze della Corte costituzionale IVA su TIA». Rileva inoltre che la medesima relazione formula precisi rilievi in ordine agli articoli 1, commi 2 e 9, e 5. Osserva che, in tali condizioni, il parere della Commissione difficilmente potrebbe essere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come sul provvedimento siano emersi rilevanti problemi di copertura. In considerazione anche dell'interesse della Commissione di merito sul medesimo, condivide l'opportunità di procedere ad un rinvio al fine di svolgere ulteriori approfondimenti, anche per valutare l'eventuale introduzione di modifiche, che risulterebbero in ogni caso di notevole entità, al provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene auspicabile l'individuazione di una soluzione

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che consenta l'ulteriore corso del provvedimento senza svilirne il contenuto, osservando tuttavia come le criticità evidenziate nella relazione tecnica con riferimento alla relativa copertura finanziaria sembrino difficilmente superabili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
Nuovo testo C. 2774.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame dispone la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Segnala che il provvedimento, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, non è corredato di relazione tecnica.
Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva di non avere nulla da osservare con riferimento agli articoli da 1 a 3, in materia di contributi alla cultura latina del medioevo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e tenuto conto che i finanziamenti sono configurati come meri contributi.
Per quanto concerne l'articolo 4, recante disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia, pur essendo il finanziamento all'ente configurato come contributo, rileva che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che, per effetto delle norme in esame, possano determinarsi maggiori spese suscettibili di tradursi, sia pure indirettamente, in oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica, segnala che sarebbe opportuno acquisire un chiarimento in ordine al comma 4 dell'articolo 4, in base alla quale il Ministro per i beni e le attività culturali può nominare ulteriori componenti della commissione scientifica oltre a quelli già facenti parte del corrispondente organismo attualmente in carica. Con riferimento al comma 8 del medesimo articolo, che prevede che la partecipazione alle riunioni non costituisca titolo per la corresponsione di gettoni di presenza o di compensi di qualsiasi tipo, osserva che analoga esclusione non è prevista per i rimborsi spese. Anche a tale riguardo, rileva che andrebbe confermata l'esistenza delle risorse necessarie, escludendo comunque qualsivoglia onere a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'articolo 5, recante la copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento all'utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
Rileva, poi, di non avere nulla da osservare in merito all'articolo 6, nel presupposto che, per effetto della stipula delle convenzioni previste dall'articolo in esame, non si determinino aggravi di natura amministrativa ed operativa, suscettibili di tradursi in maggiori oneri a carico dei soggetti pubblici interessati.

Il sottosegretario Luigi CASERO comunica che la documentazione predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e pertanto chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

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Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento sia opportuno non solo per fare chiarezza sui numeri, ma anche sugli effettivi destinatari del provvedimento. In proposito chiede che sia predisposta l'opportuna documentazione.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) condivide la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che la proposta di legge, già approvata dal Senato, reca disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nell'osservare che il testo, risultante dall'unificazione di proposte di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo sull'eventualità che l'attuazione delle disposizioni di cui in esame all'articolo 1, commi 2 e 3, comportino effetti finanziari a carico del Servizio sanitario nazionale. Segnala, infatti, che il comma 2 sembra attribuire - stando alla formulazione del testo - carattere obbligatorio alle politiche sociali ed economiche in esso indicate, mentre il comma 3 configura come diritto le prestazioni di cui al comma 3. Per quanto concerne l'articolo 5, recante assistenza ai soggetti in stato vegetativo, con riferimento al comma 1, segnala che andrebbe chiarito se e in quale misura la classificazione dell'assistenza ai pazienti in stato vegetativo tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Segnala, a tale proposito, che su una disposizione di analogo tenore la Commissione Bilancio del Senato, anche sulla base di una nota della Ragioneria generale dello Stato, aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In merito all'articolo 7, comma 3, recante disposizioni in materia di collegio di medici, segnala che su una disposizione di contenuto analogo a quella in esame il Governo, nel corso del dibattito al Senato, ha evidenziato l'assenza di effetti finanziari dal momento che i componenti del collegio sono medici già operanti presso la struttura di ricovero. In proposito, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, considera necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle modalità che si dovranno adottare per consentire l'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, previste dalla legislazione vigente. Anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, ritiene, in particolare, necessari tali chiarimenti con riferimento al comma 2, che prevede la formulazione delle dichiarazioni presso il medico di medicina generale, la loro registrazione in uffici dedicati presso le ASL e la loro trasmissione telematica al Registro a cura delle ASL medesime. Con riferimento, infine, all'istituzione del Registro, prevista dal comma 1 dell' articolo 9, segnala che il Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha evidenziato che per fare fronte agli oneri - definiti di modesto ammontare - derivanti dall'attuazione della disposizione,

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ci si potrà avvalere, nell'ambito dei normali scambi istituzionali, del sistema operativo dell'Istituto superiore di sanità, presso il quale sono già stati istituiti registri analoghi nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale. Il Governo ha altresì precisato che tali sistemi operativi, pertanto, possono essere resi adattabili, sia in termini da hardware che di software, anche per il Registro in esame. Alla luce di tali elementi, non ha osservazioni da formulare in merito alle possibili implicazioni finanziarie dell'istituzione del registro.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire le opportune verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) condivide la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 362 del 30 luglio 2010:
a pagina 48:
all'ottava riga della tabella, terza colonna, la cifra «40.000» è sostituita dalla seguente «80.000»;
a pagina 59:
alla diciassettesima riga della tabella, terza colonna, la cifra «450.000» è sostituita dalla seguente «430.000»;
alla ventottesima riga della tabella, terza colonna, la cifra «450.000» è sostituita dalla seguente «430.000»;
a pagina 60:
alla seconda riga della tabella, prima colonna, le parole: «Parrocchia di S. Antonio di Padova - Casola di Napoli (NA)» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia Santissimo Salvatore e Sant'Andrea Apostolo - Casola di Napoli (NA)».