CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 settembre 2010
370.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 11.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Roberto TORTOLI, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione il deputato Giuseppe Scalera, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte il deputato Umberto Scapagnini, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

La Commissione prende atto.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Roberto TORTOLI, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 settembre 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo settembre-ottobre 2010:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2010

SETTEMBRE 2010

Sede referente
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII).
C. 54 Realacci.
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.
Riqualificazione e recupero dei centri storici.
C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.
Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.
Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche.
C. 356 Delfino.
Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale.
C. 399 Volontè.
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.
Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo.
C. 1581 Lo Monte.
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
C. 1952 Guido Dussin.
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.
C. 2233 Tommaso Foti.
Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.
C. 2243 Tassone ed altri.

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Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.
C. 2423 Polledri.
Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere».
C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.
Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica.
C. 2436 Stasi.
Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio.
C. 2441 Pili.
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.
Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
C. 2780 Mario Pepe (PDL).
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.
C. 3081 Reguzzoni.
Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.
C. 3344 Cosenza.

Indagini conoscitive
In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

Atti del Governo
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Atto n. 233.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive atto.
Atto n. 250.
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
Atto n. 252.
Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Atto n. 69.
Schemi di delibere del CIPE:
n. 83/2009, concernente «Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio»;
n. 103/2009, concernente «Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno»;
n. 121/2009, relativa al «Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina»;
atti n. 244, 245 e 246;

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Atti dell'Unione Europea
La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici» (COM(2010)86 definitivo)
(Commissioni riunite III e VIII).

OTTOBRE 2010

Sede referente
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII).
C. 54 Realacci.
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.
Riqualificazione e recupero dei centri storici.
C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.
Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.
Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche.
C. 356 Delfino.
Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale.
C. 399 Volontè.
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.
Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo.
C. 1581 Lo Monte.
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
C. 1952 Guido Dussin.
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.
C. 2233 Tommaso Foti.
Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.
C. 2243 Tassone ed altri.
Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.
C. 2423 Polledri.
Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere».
C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.
Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica.
C. 2436 Stasi.
Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio.
C. 2441 Pili.
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

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Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
C. 2780 Mario Pepe (PDL).
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.
C. 3081 Reguzzoni.
Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.
C. 3344 Cosenza.

Indagini conoscitive
In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

Atti del Governo
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Atto n. 233.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive atto.
Atto n. 250.
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
Atto n. 252.
Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Atto n. 69.
Schemi di delibere del CIPE:
n. 83/2009, concernente «Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio»;
n. 103/2009, concernente «Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno»;
n. 121/2009, relativa al «Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina»;
atti n. 244, 245 e 246.

Atti dell'Unione Europea
La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici» (COM(2010)86 definitivo)
(Commissioni riunite III e VIII)

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati - con cadenza settimanale - dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

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lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 settembre 2010.

Audizioni di rappresentanti del Comitato Nazionale del Paesaggio (CNP), di Italia Nostra e della Coldiretti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 12 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.
Nuovo testo C. 3351 Rossa ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato, per impegni istituzionali, a prendere parte alla seduta odierna,ricorda che la I Commissione Affari costituzionali ha avviato a luglio l'esame di due proposte di legge C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa, in materia di istituzione di una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime di tragedie (proposta n. 197) e di disastri ambientali e industriali (proposta n. 3351), causati dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali; successivamente la Commissione ha adottato come testo base la proposta C.3351 ed ha approvato nella seduta del 15 settembre un nuovo testo sul quale è stato richiesto il parere della VIII Commissione.
Precisa che il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1 prevede che il giorno 9 ottobre, data nella quale si verificò la tragedia del Vajont nel 1963, sia celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Fa presente che essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
L'articolo 2 stabilisce che, in occasione di tale Giornata nazionale, possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.
L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ritiene che l'istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo possa essere

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una occasione importante non solo per ricordare il dolore dei superstiti e dei parenti delle vittime della tragedia del Vajont, inserita dalle Nazioni Unite, in un documento del 2008, tra i cinque peggiori esempi di cattiva gestione ambientale, e simbolo per l'Italia di sofferenze e sacrifici, ma anche di volontà di riscatto e di ricostruzione. Aggiunge che non bisogna poi dimenticare le vittime e la pesante eredità lasciata da incidenti come quello di Seveso, che ha cambiato rispetto agli impianti a rischio rilevante, la normativa ambientale a livello europeo. Ma anche altri sono gli incidenti dovuti alla colpevole mano dell'uomo che hanno provocato profonde ferite al territorio e che sono stati causa di disastri ambientali che hanno provocato vittime, quali frane e alluvioni.
Ritiene che la Giornata in questione serva anche per sollecitare, specie tra i più giovani che non hanno vissuto in prima persona questi eventi, una riflessione sugli elevati costi, anche in termini di vite umane, del mancato rispetto del territorio e degli equilibri ambientali, nonché per capire che l'ambiente è un bene comune e che costituisce un capitale da tutelare e rispettare, dipendendo da esso la nostra vita e quella delle generazioni che verranno.
Alla luce di queste considerazioni, ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un convinto parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

RISOLUZIONI

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.

7-00378 Alessandri: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.
7-00384 Braga: Iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati, nonché per l'attuazione della risoluzione 8-00024 approvata dalla VIII Commissione della Camera il 18 dicembre 2008.
(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ricorda che la questione oggetto della risoluzione n. 7-00378, di cui è cofirmatario, già affrontata sia in Commissione che in Assemblea in occasione dello svolgimento di taluni atti di sindacato ispettivo, è stata riproposta con forza all'attenzione dell'opinione pubblica dalle manifestazioni di protesta organizzate qualche mese fa dagli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.
Ripercorre in breve la complessa vicenda che ha portato nel corso degli ultimi quindici anni, da un lato, alla progressiva alienazione della gran parte di tali immobili e, dall'altro, all'aumento dei canoni di locazione per quelli non alienati, fenomeni entrambi che hanno prodotto situazioni di forte disagio e di vera e propria emergenza abitativa per quelle migliaia di famiglie che si sono trovate, stante l'andamento generale del mercato immobiliare e il notevolissimo aumento dei prezzi degli immobili, nell'impossibilità di riscattare le abitazioni e di far fronte agli esosi aumenti dei canoni di locazione.
Chiede, pertanto, che il Governo affronti finalmente, con coraggio, la questione riconoscendo le esigenze e i diritti degli inquilini degli alloggi degli enti previdenziali privatizzati, utilizzando se del caso - visti gli scarsi risultati conseguiti - le risorse a suo tempo annunciate per l'attuazione dei cosiddetti Piani casa 1 e 2 per dare risposta alle migliaia di famiglie coinvolte nella vicenda oggetto degli atti di indirizzo in titolo.

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Conclude, quindi, auspicando che il Governo, a differenza di quanto accaduto in passato, presti la dovuta attenzione alla discussione delle risoluzioni in questione, partecipando attivamente alla loro discussione in Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) illustra i contenuti della risoluzione n. 7-00384, di cui è cofirmataria, che affronta, insieme alla questione già richiamata dal deputato Piffari di una giusta tutela delle aspettative e dei diritti degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati, la più generale questione della grave carenza delle politiche abitative del Governo in carica, che non hanno fin qui portato alcun risultato in termini di risoluzione, o quantomeno di mitigazione, delle situazioni di disagio e di vera e propria emergenza abitativa in cui versano fasce sempre più ampie di famiglie. Si tratta di famiglie gravate dal peso ormai insostenibile di una crisi economica e sociale pesante e dalla mancanza di politiche capaci di garantire l'accesso all'abitazione per le famiglie meno abbienti e, più in generale, il rilancio e la modernizzazione del mercato immobiliare e in particolare di quello delle locazioni.
Conclude, invitando il Governo, da un lato, a prendere atto del sostanziale insuccesso dei cosiddetti Piani casa 1 e 2, ponendo fine alla sterile discussione sulle responsabilità di tale insuccesso, e, dall'altro, ad aprire con urgenza un tavolo di confronto con tutti i soggetti operanti nel settore, assumendo tutte le misure necessarie a dare, quantomeno, un immediato sollievo ed una parziale risposta ai gravi fenomeni di disagio e di emergenza abitativa, a partire dal riconoscimento delle giuste richieste degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
Atto n. 252.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI (PdL), presidente e relatore, avverte che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge n. 96 del 2010 - comunitaria 2009 - e, in particolare, dell'allegato B, al fine di recepire due direttive comunitarie: la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.
La principale finalità della direttiva 2008/105/CE è il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico, ossia le «sostanze prioritarie» e, all'interno di questa categoria, le sostanze «prioritarie pericolose» (articolo 1). Gli standard di qualità ambientale rappresentano «la concentrazione di un

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particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente». Essi sono differenziati a seconda che si tratti di acque interne (fiumi e laghi) o di altre acque di superficie (di transizione, costiere e territoriali).
L'allegato II della direttiva 2008/105/CE (che sostituisce, ai sensi dell'articolo 10, l'allegato X della direttiva quadro) elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose (è il caso, ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici).
L'articolo 3 prevede che gli Stati membri applichino gli standard di qualità ambientale ai corpi idrici superficiali; dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato; adottino misure atte ad impedire aumenti significativi nei sedimenti e/o nel biota di tali concentrazioni.
L'articolo 4 consente agli Stati membri di avvalersi di «zone di mescolamento» adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione, però, che «tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard». Sempre ai sensi dell'articolo 4, gli Stati che ricorrono a questa possibilità, dovranno descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque, gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.
In base alle informazioni raccolte o ad altri dati disponibili, gli Stati dovranno poi istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio.
L'articolo 12 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 22 dicembre 2012, di una serie di precedenti direttive, mentre l'articolo 13 indica nel 13 luglio 2010 il termine per il recepimento della direttiva.
La direttiva 2009/90/CE stabilisce, quindi, le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi: il termine di recepimento è il 20 agosto 2011.
Passa quindi ad indicare le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame in attuazione delle direttive sopra richiamate.
L'articolo 1 recepisce alcune definizioni relative alla definizione di «eutrofizzazione» che viene sostituita con quella di «buono stato chimico delle acque superficiali»; vengono, poi, aggiunte ulteriori definizioni non presenti nella normativa nazionale quali quelle relative, rispettivamente, al «limite di rilevabilità», al «limite di quantificazione» e all'»incertezza di misura». L'ultima definizione sul «materiale di riferimento», pur non essendo presente nelle direttive, è stata inserita, come sottolinea la relazione illustrativa, su espressa richiesta delle regioni, al fine di evitare differenti interpretazioni da parte degli operatori e di garantirne una omogenea applicazione sul territorio nazionale.
Viene, inoltre, sostituito il vigente articolo 78, prevedendo disposizioni più articolate sugli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.
Rileva, al riguardo, che, in relazione alla formulazione del nuovo comma 1 dell'articolo 78, occorrerebbe fare riferimento all'articolo 74, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 152 e non al comma 2 come indicato.
Vengono quindi (commi 2-6 del nuovo articolo 78) fornite alle regioni le indicazioni su come identificare il buono stato chimico delle acque e, da ultimo, viene

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previsto di conseguire la riduzione e l'eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie entro il 2021 come disposto all'articolo 16 della direttiva quadro.
Viene, inoltre, attribuita alle regioni la facoltà di designare le zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico nelle quali è ammesso il superamento degli standard di qualità ambientale e vengono previste misure volte alla progressiva riduzione dell'estensione di tali zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. La designazione delle zone di mescolamento viene subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente (per il quale non viene però previsto un termine per l'emanazione anche se la relazione illustrativa ne indica la pubblicazione per il mese di ottobre) da redigere sulla base delle linee guida comunitarie. Rispetto all'articolo 4 della direttiva 2008/105/CE, vengono escluse le acque inserite nel registro di alcune aree protette.
All'ISPRA viene attribuito il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane.
La relazione illustrativa ricorda come già con il decreto ministeriale 18 settembre 2002, alle regioni è stato attribuito il compito di inviare informazioni relative alle sostanze chimiche attraverso «ben 20 schede» le cui informazioni, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo in esame sono state notevolmente ridotte. La finalità dell'inventario è quella del perseguimento degli obiettivi, indicati dall'articolo 78, sul raggiungimento del buono stato chimico delle acque superficiali e l'eliminazione, entro il 20 novembre 2021, delle sostanze pericolose prioritarie.
Alle regioni ed alle autorità di distretto vengono attribuiti una serie di compiti di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente qualora si verifichino casi di inquinamento transfrontaliero.
L'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico dovrà essere espletato entro il 22 dicembre 2013, mantenendo però ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni.
Conclude precisando che l'articolo 2 abroga alcune disposizioni. In particolare, al comma 1 vengono soppresse le schede con numerazione da 7 a 26 contenute nella Parte B - Scarichi industriali e da insediamenti produttivi - dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante modalità di informazione sullo stato delle acque. Come sottolinea la relazione illustrativa, sia su indicazione della Commissione europea che per evitare un aggravio di compiti a carico delle Regioni, è stato ritenuto opportuno prevedere che l'invio delle informazioni previste dal citato decreto avvenga, in conformità con le disposizioni comunitarie più recenti, ai soli sensi della lettera A.2.8-bis, introdotta dal decreto in esame e con i formati standard predisposti dall'ISPRA ai sensi del nuovo articolo 78-ter con i quali, sono richieste, come precedentemente rilevato, in maniera più sintetica e semplificata, le informazioni relative agli scarichi industriali e gli insediamenti produttivi. Il comma 2 prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367 recante il regolamento relativo alla fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Nomina n. 69.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Roberto TORTOLI (PdL), presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna,ricorda, anzitutto, che la proposta di nomina in titolo è stata assegnata alla Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera.
Come risulta dal curriculum allegato alla lettera del Ministro dell'ambiente del 5 agosto scorso, il Professor Bernardo De Bernardinis ricopre dal maggio 2008 l'incarico di Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile essendo stato fino ad allora professore ordinario di idraulica prima presso l'Università della Basilicata e poi presso l'Università di Cagliari.
Ritiene, quindi, di poter dire subito che il Professor De Bernardinis rientri senz'altro fra quelle persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'ISPRA, fra i quali, a norma dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 123 del 2010, deve essere scelto il presidente dell'Istituto.
Detto questo, in ordine al possesso dei prescritti requisiti, aggiunge che dalla lettura del curriculum risulta che il professor De Bernardinis ha ricoperto incarichi, sia a livello nazionale che internazionale, così numerosi ed importanti che è giusto ricordare in questa sede.
In particolare, ricorda che fin dal 1994 egli ha ricoperto, nell'ambito del CNR, l'incarico di presidente del Consiglio scientifico dell'Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale; dal 1997 al 1999 è stato, poi, componente della Commissione VIA nazionale, affrontando e istruendo in tale ruolo, fra l'altro, la valutazione dei progetti di grandi sistemi per l'approvvigionamento idrico, dei piani di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in aree particolarmente sensibili, quali l'Appennino Lucano e l'Alto Adriatico, dei progetti di opere portuali e dei piani di difesa costiera, quali quelli relativi alla realizzazione dei flussi di marea attraverso le bocche della Laguna di Venezia.
Ricorda, inoltre, che, dal 1997 al 2001, il professor De Bernardinis è stato consigliere di amministrazione della Sogesid s.p.a., occupandosi in questo ruolo, soprattutto, della questione della riorganizzazione dei servizi idrici del Mezzogiorno e che dal 2002 ad oggi, nella qualità di alto dirigente della Protezione civile nazionale, ha condiviso a vari livelli la responsabilità della direzione, del comando e del controllo in numerose emergenze e situazioni di crisi, quali quelle conseguenti all'eruzione dell'Etna del 2002/2003 e agli eventi vulcanici dello Stromboli del 2003/2004, agli eventi idrogeologici ed alluvionali di Ischia e Vibo Valentia del 2006, del Piemonte e della Valle D'Aosta del 2007, del Tevere e dei suoi affluenti del 2008, dell'Emilia-Romagna, della Liguria e della Toscana del 2009/2010.
Ricorda, infine, che prima ancora di essere nominato due anni fa Vice Capo Dipartimento della Protezione civile, e dunque prima di assumere sul piano istituzionale la responsabilità di coadiuvare o sostituire, quando necessario, il Capo Dipartimento, in tutte le attività della Protezione civile nazionale, il professor De Bernardinis aveva già assunto, in forza di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, responsabilità dirette nella gestione di alcune delle più gravi emergenze che hanno colpito il Paese, dall'emergenza rifiuti nella regione Campania nel periodo 2005/2006, alla crisi idrica verificatasi nel 2007/2008 nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, fino alla gestione dell'emergenza sismica dopo il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.
In conclusione, considerato che la figura del professor De Bernardinis appare rispondente ai requisiti previsti dalla legge per la presidenza dell'ISPRA, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, formulando l'auspicio che essa possa raccogliere l'unanime consenso della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, ritenendo incontestabili le qualità professionali del professore De Bernardinis. Ritiene tale nomina pienamente rispondente alle esigenze dell'ISPRA che ha bisogno di un soggetto autorevole alla sua guida in considerazione

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del ruolo chiave ricoperto dall'ente in materia di controllo ambientale.
Ricorda che in occasione dell'esame parlamentare del regolamento di organizzazione dell'ISPRA il gruppo del PD aveva evidenziato, purtroppo senza alcun successo, la necessità di un'integrazione della governance dell'ISPRA con quella delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Ritiene che tale tema debba essere riconsiderato dai nuovi vertici dell'ente, che saranno inoltre chiamati a trovare una soluzione all'annosa questione dei lavoratori precari dell'ISPRA.
Dichiara infine di apprezzare la disponibilità - già pervenuta per le vie brevi - del professor De Bernardinis ad un confronto costruttivo con il Parlamento, contrariamente a quanto è dato registrare nei rapporti con il Ministro dell'ambiente che risulta assente ormai da quasi un anno dai lavori della Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel riservarsi di esaminare attentamente il curriculum del professor De Bernardinis, auspica l'avvio di un programmazione dei lavori dell'ISPRA che è titolare di importanti competenze anche in relazione alla individuazione dei siti nucleari..

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Atto n. 250.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Lo schema, predisposto ai sensi dell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) interviene, attraverso modifiche e integrazioni sulla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Codice»).
Ricorda che il recente decreto legislativo n.128 del 2010 ha già modificato numerose disposizioni del Codice in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata, nonché relativamente alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009.
Ricorda che la Commissione ha poc'anzi avviato l'esame anche dello schema di decreto legislativo - predisposto ai sensi dell'allegato B della legge 96/2010 (comunitaria 2009) - di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, il quale novella alcuni articoli ed allegati del Codice.
Fa quindi presente che il provvedimento all'esame è quindi un ulteriore tassello nel processo di revisione e semplificazione della corposa normativa vigente in materia ambientale, secondo le aspettative degli operatori e delle imprese. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento nasce infatti dall'esigenza di ottimizzare nel complesso le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Esso mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne, attraverso il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la tracciabilità, al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.

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Lo schema si compone di 34 articoli e 5 allegati (che sostituiscono i corrispondenti allegati alla parte IV del Codice, ad eccezione dell'allegato L, che è nuovo). Sono invece abrogati gli allegati A, G ed H alla luce della nozione «aperta» di rifiuto recata dal nuovo testo e tenuto conto del fatto che la definizione di rifiuto pericoloso rinvia alle caratteristiche di pericolo recate dall'allegato I.
Precisa che le principali novità introdotte dal provvedimento in esame riguardano: la definizione di sottoprodotto, (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario;il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato con maggiore facilità in loco o in siti diversi da quelli di escavazione; la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica; la codificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, Sistri, attraverso l'inquadramento nell'ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema e con la definizione inoltre delle sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo; la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50 per cento; la definizione di una gerarchia delle azioni di trattamento dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo smaltimento. Fa quindi notare come la direttiva sottolinei che, nell'applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.
Segnala fin da subito, per un migliore svolgimento dei lavori, che il testo trasmesso dal Governo risale allo scorso mese di aprile e non reca pertanto gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente, a partire dal citato correttivo al Codice. Il testo, inoltre, non tiene conto delle modifiche proposte dalla Conferenza unificata che, in parte, sembrano aver trovato l'orientamento favorevole del Governo. Ritiene pertanto che - ai fini dell'istruttoria che la Commissione intende svolgere - potrebbe essere opportuno acquisire dal rappresentante del Governo l'effettivo orientamento dell'Esecutivo in ordine all'accoglimento nel testo definitivo di quelle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza Unificata.
Passando all'esame dei singoli articoli, ricorda che il nuovo testo degli articoli 177-178, riguardante le finalità e i principi materia di rifiuti, non si discosta, nella sostanza, da quello vigente e consente di recepire il dettato dell'articolo 1 e del secondo paragrafo dell'articolo 4 della direttiva. Segnala l'introduzione del principio di sostenibilità e l'assoggettamento della gestione dei rifiuti a criteri di fattibilità tecnica ed economica.
L'articolo 178-bis introduce, recependo l'articolo 8 della direttiva, disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione (facoltativa) del principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto, secondo cui il produttore deve essere responsabile di tutte le varie fasi di gestione del prodotto e quindi anche del rifiuto che ne deriva. Lo stesso articolo reca la definizione di produttore del prodotto, che viene inteso come «qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti». Il comma 4 prevede quindi la possibilità, per i decreti attuativi, di addossare i costi della gestione dei

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rifiuti parzialmente o interamente al produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore concorre fino all'intera copertura dei costi.
Il nuovo testo dell'articolo 179 introduce in modo esplicito la citata gerarchia del trattamento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, della direttiva. Ai sensi del comma 6, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
Le principali modifiche all'articolo 180 riguardano l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l'integrazione nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
Il nuovo articolo 180-bis impone, alle pubbliche amministrazioni, la promozione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al Ministero dell'ambiente, di adottare misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore.
Il nuovo testo dell'articolo 181 prevede, al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva: la fissazione, da parte delle regioni, dei criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata; la realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro; l'introduzione di precisi obiettivi quantitativi (in termini di peso) relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio/recupero di rifiuti, da raggiungere entro il 2020.
Le modifiche all'articolo 182 sono per lo più finalizzate a migliorare il testo o ricollocarlo in altri articoli.
L'articolo 182-bis prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca i principi di autosufficienza e prossimità.
Il successivo articolo 182-ter prevede l'adozione da parte di regioni, province autonome, comuni e ATO di misure volte ad incoraggiare, per i rifiuti organici: la raccolta separata, finalizzata a compostaggio e digestione dei medesimi; il trattamento degli stessi, in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai medesimi rifiuti, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
Il nuovo articolo 183 è volto a rendere le definizioni conformi a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva. Una delle modifiche più rilevanti è senz'altro costituita dalla nuova nozione di «rifiuto». Pur restando inalterato il concetto di «disfarsi» nelle tre declinazioni (»si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene quindi abrogato).
Il comma 5 dell'articolo 184 chiarisce che l'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi, l'articolo 187 conferma il divieto di miscelazione, introducendo: la specificazione che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose; l'aggiunta di due condizioni da rispettare per poter procedere alla miscelazione: che la miscelazione sia effettuata da ente o impresa autorizzata e che sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
Per effetto della modifica al comma 3, lettera b), dell'articolo 184, dell'abrogazione dell'articolo 186 e della riscrittura dell'articolo 185, viene delineata una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo finalizzata a consentire il riutilizzo. Il nuovo articolo 184-bis prevede quindi una disciplina definitoria per i sottoprodotti finalizzata a stabilire regole più semplici per il riuso. L'articolo 184-ter, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto

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mentre l'articolo 185 elenca le sostanze escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.
Gli articoli 15 e 16 dello schema si occupano degli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli sia all'articolo 17 della direttiva che prevede la tracciabilità per i rifiuti pericolosi, che al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il SISTRI. Da qui le nuove formulazioni degli articolo 188 sulla responsabilità della gestione dei rifiuti, 188-bis sul controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-ter sul sistema Sistri, 189 sul catasto dei rifiuti, 190 sui registri di carico e scarico, 193 sul formulario di identificazione e 194 sulle spedizioni transfrontaliere.
All'articolo 195 sono introdotte ulteriori competenze in capo allo Stato, relative alla definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata, sui contenuti minimi delle autorizzazioni nonché sulle attività di recupero energetico dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 197 alle Province sono attribuiti controlli periodici sugli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono/trasportano rifiuti a titolo professionale. Il nuovo testo dell'articolo 199 in materia di Piani regionali si caratterizza per alcune novità volte a completare il recepimento della direttiva in materia di partecipazione del pubblico.
All'articolo 201 l'attività di recupero viene ricompresa nella gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre gli articoli 208, 209 e 211 recano - rispettivamente - modifiche in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento; di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; nonché di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
Viene parzialmente modificato l'articolo 212 al fine di chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali. Sono quindi modificate le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216.
L'articoli 216-bis introduce, recependo l'articolo 21 della direttiva, disposizioni relative alla gestione degli oli usati mentre, ai sensi dell'articolo 216-ter, alla Commissione europea dovranno essere trasmessi, a cura del Ministero dell'ambiente: i piani di gestione e i programmi di prevenzione; le informazioni sull'applicazione della direttiva; gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti; la Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti.
Il nuovo testo dell'articolo 255 modifica il regime sanzionatorio nel caso di abbandono di rifiuti. Le modifiche all'articolo 255 e i nuovi articoli 260-bis e 260-ter introducono il sistema sanzionatorio relativo al funzionamento del Sistri e per l'adeguamento all'articolo 36 della direttiva, che prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni molto severe e dissuasive. Il nuovo testo dell'articolo 258 relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, riguarda prevalentemente i soggetti che possono, su base volontaria, non aderire al Sistri. Gli articoli aggiuntivi 264-bis, 264-ter e 264-quater contengono alcune disposizioni di coordinamento ed alcune abrogazioni necessarie a seguito dell'istituzione del Sistri.
L'articolo 34 dello schema reca, infine, norme transitorie ed alcune abrogazioni.
In linea generale esprime un parere favorevole sul complesso del provvedimento che introduce significative semplificazioni alla normativa sui rifiuti e recepisce fedelmente il dettato della direttiva europea nei tempi stabiliti. Ritiene comunque necessario procedere alle audizioni dei soggetti istituzionali e degli operatori interessati al ciclo dei rifiuti.
Conclude precisando che, a seguito delle audizioni nonché delle considerazioni e dei suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Roberto TORTOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 settembre 2010.

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive di rappresentanti di Coreve, Polieco, Rilegno, Assorimap, Rete Imprese Italia, CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, FAI-Conftrasporto, CGIL, CISL, UIL, Federambiente e Federutility.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13.25 alle 16.