CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 settembre 2010
370.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.
Nuovo testo C. 3351 e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 19

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge, che prevede il riconoscimento del giorno 9 ottobre, anniversario della catastrofe del Vajont, come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali ed industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nel segnalare che la Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 e non comporta riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, ove tale data cada in un giorno feriale, dà luogo ad un giorno di vacanza o a riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ricorda altresì che in occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati sul territorio nazionale manifestazioni, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione, al fine di promuovere attività di informazione, di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi suscettibili di alterare gli equilibri del territorio. Nell'osservare come, ai sensi dell'articolo 2, le suddette iniziative non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rileva che la proposta non presenta profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche che intendano avvalersi della possibilità di organizzare le manifestazioni e le iniziative celebrative previste dalle disposizioni, vi provvedano nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che la previsione della solennità civile non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3351 e abb., recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali la previsione della solennità civile non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
esprime

NULLA OSTA».

Renato CAMBURSANO (IdV) pur sottolineando come non si possa votare contro il provvedimento in esame, osserva che le vittime dei disastri ambientali spesso sono vittime dell'incuria umana. Ritiene in linea generale che, più che concentrare l'attenzione sull'istituzione di giornate della memoria, occorrerebbe destinare maggiori risorse ai controlli ed alla messa in sicurezza dei luoghi, approfittando a tal fine anche della prossima sessione di bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
Nuovo testo C. 3043.

(Parere alla IX Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del rappresentante del Governo, la Commissione rinvia l'esame del provvedimento.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Nuovo testo C. 3472.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Pag. 20

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 15 settembre scorso, conferma, con riferimento all'articolo 1, comma 1, che la predisposizione di un unico piano di finanziamento, costituito dalla somma delle dotazione finanziarie dei singoli programmi regionali di sviluppo rurale, non richiede ulteriori impegni a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza dell'onere complessivo, in termini sia di quota comunitaria che di cofinanziamento nazionale. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 2, precisa, in primo luogo, che l'intervento riguarda la programmazione 2007/2013, la cui rendicontazione finale deve essere presentare in sede europea, ai sensi della normativa comunitaria, entro il 31 marzo 2017. Pertanto, assicura che il meccanismo di riassegnazione previsto dalla norma, che giudica compatibile con la disciplina comunitaria, non comporta modifiche nei livelli complessivi di spesa, né nelle modalità di copertura finanziaria già programmate a legislazione vigente. Evidenzia, tuttavia, che l'articolo 1, nel suo insieme, delinea un meccanismo che è previsto dalla normativa comunitaria e che, nella fase attuale, non necessita di apposita norma di legge nazionale, bensì dell'attivazione di un mero procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un quadro finanziario unico per gli interventi di sviluppo rurale, che raggruppi gli attuali quadri finanziari articolati per regione. Per quanto attiene all'articolo 2, condivide quanto segnalato dal relatore in ordine alla natura di limite massimo di spesa dell'importo di 25,5 milioni di euro da sostenere per il pagamento dell'IVA per gli interventi di sviluppo rurale e pesca di titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, calcolato sulla base dei piani finanziari degli interventi finanziati con i fondi FEASR e FEP, approvati dalla Commissione europea per il periodo 2007/2013. Evidenzia, altresì, che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 presenta le necessarie disponibilità, essendo le sue dotazioni annuali già determinate in base ai piani finanziari degli interventi UE 2007/2013. Osserva, infine, che l'impatto delle uscite del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie è già stato considerato nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica per il periodo di riferimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3472, recante disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
la predisposizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, di un unico piano di finanziamento costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei singoli programmi regionali di sviluppo rurale non comporta ulteriori impegni a carico della finanza pubblica in quanto non determina alcun incremento della quota di cofinanziamento nazionale;
il periodo di riferimento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, riguarda la programmazione 2007/2013 e il meccanismo di assegnazione ivi previsto è compatibile con l'ordinamento comunitario e non comporta modifiche sia nei livelli complessivi di spesa sia nelle modalità di copertura finanziaria già previste a legislazione vigente;
l'onere di 25,5 milioni di euro derivante dalle misure recate dall'articolo 2 riveste natura di limite massimo di spesa e rappresenta la spesa complessiva da sostenere in relazione ai piani finanziari degli interventi FEASR e FEP approvati dalla Commissione europea per il periodo 2007/2013;

Pag. 21

il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, reca le necessarie disponibilità, essendo le sue dotazioni annuali già determinate in base ai piani finanziari degli interventi UE 2007/2013 e i relativi utilizzi sono già stati considerati nei tendenziali di finanza pubblica per il periodo considerato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: L'onere con le seguenti: All'onere;
sostituire le parole: valutato in 25,5 milioni di euro, fa carico sulle con le seguenti: si provvede, nel limite massimo di 25,5 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015, a valere sulle;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito se le finalità dell'articolo 1 della proposta di legge possano essere realizzate attraverso l'attivazione di un procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un unico quadro finanziario per gli interventi di sviluppo rurale, anziché attraverso disposizioni di rango legislativo;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare il monitoraggio e il controllo statale sull'impiego da parte delle Regioni dei fondi di cui al presente provvedimento».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva, in via generale, che il provvedimento in esame appare inutile, demagogico e dannoso, in quanto, prevedendo la predisposizione di un unico piano di finanziamento a livello nazionale, costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei 21 programmi regionali, determina una nuova centralizzazione delle decisioni in materia di sviluppo rurale, che contrasta con l'assetto ordinamentale del nostro Paese. Nel ricordare il giudizio fortemente critico sul provvedimento espresso dalle Regioni, motivato proprio dal suo impianto fortemente centralistico, osserva come sussistano motivi di perplessità anche con riferimento alla sua copertura finanziaria, dal momento che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non consentono di superare le criticità evidenziate dal relatore nella seduta del 15 settembre.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come, pur perseguendo il giusto obiettivo di evitare la perdita di fondi destinati all'Italia, il provvedimento in esame adotti un metodo sbagliato. Ritiene che sarebbe stato preferibile prevedere la fissazione di un termine allo scadere del quale si sarebbe dovuta rendere possibile la rassegnazione dei fondi magari a livello centrale. Sottolinea come, al contrario, con le misure di cui al provvedimento in esame si finisca per penalizzare anche chi opera bene.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Pag. 22

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.
Atto n. 194.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame dello schema il 30 marzo 2010 e che esso è stato poi rinviato in quanto lo stesso non era corredato dai prescritti pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata. Nel segnalare che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 maggio 2010, ha trasmesso il parere della Conferenza unificata e, con lettera del 27 luglio 2010, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza Stato - Regioni, rappresenta che è ora possibile concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, laddove lo schema di regolamento prevede che i Centri provinciali di istruzione per adulti vengano costituiti solo nella misura in cui si dovessero realizzare ulteriori riduzioni nel numero delle autonomie scolastiche rispetto a quelle previste dalla relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, l'eventuale mancata realizzazione di dette ulteriori economie avrà effetto solo sull'attribuzione dell'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti, che in mancanza delle medesime continuerebbero ad essere incardinati amministrativamente in altre scuole, senza dunque comportare nuove spese per dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi. Evidenzia inoltre che, anche nel caso in cui si possa attribuire l'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti per mancanza di economie ulteriori rispetto a quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il regolamento prevede comunque che si attribuisca l'organico docente secondo i nuovi parametri, salvaguardando dunque le economie previste dalla relazione tecnica e nel contempo permettendo comunque la realizzazione dei nuovi assetti ordinamentali. Ritiene pertanto che il mancato raggiungimento di economie superiori a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 non avrà effetti sulle economie previste a seguito dell'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame.
Conferma che l'attribuzione dell'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti non richiederà un incremento dell'organico ATA. Ricorda, infatti, che, già oggi, il personale ATA delle scuole in cui sono amministrativamente incardinati Centri provinciali di istruzione per adulti e corsi serali si divide tra il personale esclusivamente dedicato agli stessi e personale esclusivamente dedicato ai corsi normali. Fa presente che le tabelle sulla cui base si calcolano gli organici ATA contengono dei correttivi per la presenza di Centri territoriali permanenti ovvero di corsi serali, evidenziando che, in base a detti correttivi, alle scuole con Centri territoriali permanenti ovvero corsi serali viene assegnato personale ATA aggiuntivo, che sarà dedicato ai Centri provinciali di istruzione per adulti a seguito dell'attribuzione agli stessi dell'autonomia. Ritiene pertanto che l'attribuzione dell'autonomia ai Centri provinciali di istruzione per adulti richiederà semplicemente un diverso riparto del personale comunque in servizio.
Fa presente che il rapporto di 1 a 12 di cui alla relazione tecnica e quello di 1 a 15, evidenziato dal relatore sulla base dei dati di cui alle tabelle 1 e 2, non sono tra loro confrontabili. Precisa infatti che quello di 1 a 15 si riferisce al rapporto

Pag. 23

oggi esistente tra i docenti e tutti gli alunni iscritti, mentre quello di 1 e 12 è il rapporto tra i docenti e quel sottoinsieme degli alunni corrispondente alla percentuale di scrutinati, certificati ed ammessi agli esami degli anni precedenti. Sottolinea che, come indicato nella relazione tecnica, questi ultimi sono di gran lunga inferiori rispetto al totale degli iscritti.
Sottolinea quindi che la riduzione di 179 posti stimata nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 è stata assorbita dalle riduzioni previste con la relazione tecnica allo schema di regolamento in esame, precisando che non vi è stato un doppio conteggio dei risparmi, che nella versione ultima dei prospetti complessivi riferiti all'intera manovra, sono previsti solo a fronte degli interventi di cui al provvedimento in esame.
Ritiene quindi che gli organici indicati nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 per l'educazione degli adulti e quelli dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali indicati nella relazione tecnica al presente schema di regolamento non siano tra loro confrontabili. Evidenzia, infatti, che, nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, era omesso l'organico assegnato alle sezioni carcerarie e alle ospedaliere dei Centri territoriali permanenti, mentre per i corsi serali era indicato l'organico assegnato provvisoriamente nel mese di marzo antecedente l'inizio dell'anno scolastico anziché quello assegnato successivamente all'acquisizione dei tutte le iscrizioni, che nel caso dei serali si succedono, numerose, anche in prossimità del mese di settembre. Conferma pertanto i dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica allo schema di regolamento in esame.
Evidenzia che, nella relazione illustrativa, dove si dà l'entità degli alunni, ci si riferisce agli alunni iscritti complessivamente al sistema dell'educazione per gli adulti, ivi compresi quelli, non rilevanti ai fini della relazione tecnica, iscritti a corsi non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Precisa in proposito che i dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica sono desunti dal numero di alunni iscritto alle singole sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2008/09.
Per quanto riguarda gli oneri per i revisori dei conti, sottolinea che, ai Centri provinciali di istruzione per adulti l'autonomia può essere attribuita solo nel caso della contemporanea riduzione di altre autonomie, dunque ad invarianza del numero totale delle scuole autonome, ne consegue che rimarrà costante anche il numero di ambiti nei quali si esplica l'azione dei revisori dei conti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
come previsto dall'articolo 11, comma 9, dello schema di regolamento in esame, l'attribuzione della autonomia ai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), avverrà solo in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle stesse previsto dal Piano programmatico adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 e fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;
in mancanza del raggiungimento delle predette ulteriori economie i suddetti CPIA continuerebbero ad essere incardinati amministrativamente in altre scuole - senza dunque comportare nuove spese per

Pag. 24

dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi - e agli stessi CPIA verrebbe attribuito l'organico docente sulla base dei nuovi parametri previsti dal presente provvedimento, salvaguardando quindi gli effetti di risparmio derivanti dallo stesso, come indicati dalla relazione tecnica;
l'attribuzione dell'autonomia ai CPIA richiederà soltanto un diverso riparto del personale ATA comunque in servizio, senza determinare un incremento dell'organico del medesimo personale;
ritenuto necessario prevedere espressamente all'articolo 5, comma 2, che la partecipazione degli esperti alle Commissioni ivi previste non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in particolare la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'esprimere forte dissenso rispetto al provvedimento in esame, che non risponde, a suo avviso, all'obiettivo di riportare nel sistema di istruzione chi non ne ha potuto fruire, sottolinea come, nelle premesse della stessa proposta testé formulata dal relatore, si affermi chiaramente che l'attribuzione della autonomia ai Centri provinciali di istruzione per gli adulti avverrà solo in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle stesse previsto dal Piano programmatico adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Annuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce le criticità già denunciate lo scorso 30 marzo in occasione dell'avvio dell'esame dello schema, che, a suo avviso, non risultano superabili alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Ricorda, infatti, che la relazione tecnica, nel quantificare gli effetti finanziari del provvedimento, ipotizza un andamento stabile del fabbisogno di istruzione espresso dalla popolazione adulta, che contrasta, tuttavia, con i dati registrati negli ultimi anni, riportati, peraltro, dalla stessa relazione tecnica. In tale relazione si evidenzia, infatti, come si sia riscontrata una fortissima crescita del numero degli iscritti ai corsi di istruzione per adulti, che sono passati da circa 152 mila nell'anno scolastico 1998-1999 a oltre 402 mila nell'anno scolastico 2007-2008. Dichiarando, pertanto, di non comprendere le ragioni che giustificano la previsione di una stabilizzazione del numero degli iscritti ai corsi di istruzione per gli adulti e, quindi, un fabbisogno costante di docenti e di ore di lezione, osserva altresì che l'effetto principale del provvedimento è quello del riconoscimento dell'autonomia dei centri di istruzione per gli adulti, che determinerà nuovi o maggiori oneri, dovuti, in particolare, all'esigenza di costituire altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi. Ritiene, pertanto, che il provvedimento nel suo complesso si dimostri estremamente contraddittorio, dal momento che disconosce l'incremento della domanda di accesso ai corsi di istruzione per adulti e, nel contempo, determina un sicuro incremento delle spese, dovuto al riconoscimento dell'autonomia ai centri di istruzione per gli adulti. A suo avviso, quindi, il provvedimento intende penalizzare il settore dell'istruzione degli adulti, che, come è noto, è rivolta prevalentemente a cittadini stranieri immigrati nel nostro Paese e rappresenta, pertanto, un fondamentale fattore di integrazione. Alla luce di tutte queste considerazioni, che

Pag. 25

coinvolgono direttamente le competenze della Commissione bilancio, chiede quindi al presidente di voler riconsiderare la proposta formulata.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE.
Atto n. 234.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, il quale, ai sensi della delega prevista al riguardo nella legge comunitaria 2008, intende dare attuazione alle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario europeo, e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Nel segnalare che l'articolo 37 dispone che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate debbano provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, fa presente che allo schema è allegata una relazione tecnica, la quale conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame prevede la definizione delle condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, osservando come tali condizioni includano, tra l'altro, la ristrutturazione e la manutenzione degli elementi del sistema. Rileva, poi, come le norme del provvedimento non intervengano direttamente sulle specifiche tecniche di interoperabilità, bensì sulle procedure per la loro individuazione a livello europeo e sulla loro introduzione nel sistema ferroviario, europeo e nazionale. Attesa l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina e considerate le possibili implicazioni di carattere tecnico, ritiene, quindi, utile acquisire elementi da parte del Governo circa l'eventualità che il sistema ferroviario nazionale debba affrontare investimenti non previsti per garantire la rispondenza alle nuove specifiche dettate dalle direttive e dal provvedimento in esame. Con riferimento alle attività poste in capo all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, rileva che le stesse sono già incluse nei compiti istituzionali dell'Agenzia, definiti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007. Osserva, tuttavia, come lo schema di decreto in esame estenda gli ambiti di intervento dell'Agenzia sia affidando all'organismo competenze di controllo in precedenza non previste, ad esempio nel settore dei veicoli, sia estendendo le tipologie di autorizzazione contemplate dalle procedure in esame. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire conferma da parte del Governo che gli adempimenti introdotti dal decreto, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, siano comunque sostenibili dall'Agenzia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 31 prevede che le spese relative alle attività di riconoscimento degli organismi e di vigilanza siano determinate sulla base dei costi

Pag. 26

effettivi resi e degli oneri relativi alle prestazioni ed ai controlli e che siano poste a carico degli organismi stessi, non pubblici, per mezzo di tariffe determinate con decreto. Al riguardo, segnala l'opportunità che, a fini di coordinamento formale, la formulazione del comma 4 sia integrata precisando che le somme rivenienti dalle predette tariffe, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli della spesa degli stati di previsione dei ministeri competenti all'esercizio delle suddette attività, in armonia con quanto previsto dall'articolo 47 della legge n. 52 del 1996 e dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, richiamati al comma 1 del medesimo articolo 31 del presente schema di decreto.

Il sottosegretario Luigi CASERO evidenzia che la direttiva 2008/57/CE rappresenta la rifusione di precedenti direttive, e, in particolare, della direttiva 96/48/CE e della direttiva 2001/16/CE, entrambe modificate con la direttiva 2004/50/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, e che, pertanto, innova solo parzialmente il quadro delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza ferroviaria, comportando obblighi solo in caso di realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Osserva, inoltre, come l'attuazione della direttiva non implica la necessità di porre in essere interventi per mettere a norma l'infrastruttura ferroviaria esistente e quindi non si determinano oneri imprevisti. Per quanto riguarda la direttiva 2009/131/CE, che modifica unicamente l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE, sottolinea come essa contenga l'elencazione di tutti i parametri di un veicolo da sottoporre a controllo nel quadro dell'autorizzazione di messa in servizio, inclusi i parametri di altri sottosistemi che fanno parte del veicolo stesso, osservando che, pertanto, il recepimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel confermare quanto già indicato nella relazioni illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria allegate allo schema di decreto legislativo, fa presente, inoltre, che le attività conseguenti all'attuazione delle direttive in questione, poste a carico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie proprie della stessa Agenzia. Conseguentemente, ribadisce che dall'attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE e dal relativo decreto di recepimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Concorda, infine, con le osservazioni del relatore in ordine all'opportunità di riformulare l'articolo 31, comma 4, dello schema, al fine di prevedere in modo espresso la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dei ministeri competenti delle entrate derivanti dalle tariffe per lo svolgimento delle attività di riconoscimento degli organismi notificati e di vigilanza sul loro operato.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non consentano di superare le criticità evidenziate dal relatore, rilevando, in particolare, come il mutamento delle specifiche tecniche di interoperabilità è sicuramente suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in quanto comporta la necessità di adeguare conseguentemente le infrastrutture ferroviarie esistenti. Osserva, in proposito, come il provvedimento in esame stabilisce l'adeguamento non solo del sistema ferroviario nel suo complesso, ma manche dei singoli componenti di interoperabilità, richiedendo significativi investimenti per i necessari adeguamenti tecnologici e informatici, che non appaiono a suo avviso riconducibili all'obbligo generale di manutenzione del sistema ferroviario già previsto a legislazione vigente. Nell'evidenziare, pertanto, come la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 37 rischi di dimostrarsi inefficace, in quanto si è in presenza di una sottostima degli effetti finanziari del provvedimento, osserva altresì che lo schema in esame estenda l'ambito di intervento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie senza incrementare in misura corrispondente

Pag. 27

le risorse finanziarie destinate a tale organismo. In proposito, prendendo atto delle assicurazioni fornite al riguardo dal rappresentante del Governo, osserva che necessariamente una identica valutazione dovrà compiersi in occasione dell'esame di proposte di legge o proposte emendative di analogo contenuto presentate da parte di deputati dell'opposizione, che spesso sono invece considerate prive di adeguata copertura finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, ritiene che le disposizioni in materia di interoperabilità non determinino in via immediata nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce che le disposizioni in materia di interoperabilità si applicano solo nel caso di realizzazione di nuove opere infrastrutturali.

Antonio BORGHESI (IdV), prendendo atto della precisazione fornita dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno che i rilevi della Commissione bilancio evidenzino tale aspetto.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE (atto n. 234),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
l'attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non implica la necessità di porre in essere interventi di messa a norma dell'infrastruttura ferroviaria esistente e, quindi, non determina oneri imprevisti, mentre l'attuazione della direttiva 2009/131/CE della Commissione, limitandosi ad aggiornare l'allegato relativo ai parametri dei veicoli da sottoporre a controllo nel quadro dell'autorizzazione alla messa in servizio, non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie potrà provvedere alle attività conseguenti all'attuazione del decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 31, comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei ministeri competenti».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Atto n. 237.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, illustra, in sostituzione del relatore, lo schema di decreto legislativo, il quale, ai sensi della delega prevista nella legge comunitaria 2008, reca norme di attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa

Pag. 28

all'identificazione e alla registrazione dei suini. Nel segnalare che il testo è corredato di una clausola di neutralità finanziaria e di una relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare che le attività connesse all'implementazione e all'aggiornamento della Banca dati, per le finalità previste dal provvedimento in esame, possano essere effettivamente svolte escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda in proposito che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le disposizioni corredate di una clausola di neutralità finanziaria la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento al programma annuale di controlli, rileva che la relazione tecnica esclude l'onerosità dei medesimi anche in considerazione dell'esiguità della percentuale di controlli da eseguire, «pari all'1 per cento» delle aziende interessate, osservando, tuttavia, che tale percentuale, in base al testo del provvedimento, costituisce soltanto la quota minima delle aziende da sottoporre a controllo. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti più puntuali elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le strutture competenti di eseguire i controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto indicato nella stessa relazione tecnica non sono previste tariffe per l'esecuzione dei controlli.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, concernenti una eventuale onerosità connessa all'attività di implementazione della banca dati nazionale, fa presente che l'amministrazione proponente, come asserito nella relazione tecnico-finanziaria, utilizza il termine «implementazione» volendo riferirsi al numero ed alla tipologia dei dati da inserire a sistema, e, dunque, non nel senso di potenziamento del predetto sistema informatico. In merito alla richiesta di più puntuali elementi informativi, finalizzati ad assicurare l'assenza di onerosità per le attività di controllo svolte dal Servizio veterinario nazionale, ribadisce che si tratta di attività istituzionali minimali delle strutture competenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che lo schema di decreto legislativo non è corredato dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, pertanto, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere,rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Presenta quindi una proposta di documento conclusivo che tiene conto anche delle osservazioni inviate in particolare dall'onorevole Marchi (vedi allegato). Fissa quindi il termine per la presentazione di eventuali

Pag. 29

proposte di modifica per le ore 20 di giovedì 23 settembre 2010 e propone di rinviare ad una seduta che potrà essere convocata nella settimana successiva la discussione e la votazione del documento conclusivo presentato.

Amedeo CICCANTI (UdC) e Pier Paolo BARETTA (PD) concordano con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire sulla proposta di documento conclusivo, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.