CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2010
367.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che cessano di far parte della Commissione l'onorevole Fabio Garagnani e l'onorevole Rocco Girlanda, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte l'onorevole Francesco Biava e l'onorevole Aldo Di Biagio, ai quali porge i migliori auguri di buon lavoro.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.
C. 3624 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Pag. 29

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 812 del 1948, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, segnalando che la relazione illustrativa afferma che dall'attuazione della legge non derivano nuove o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato e che pertanto non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
In proposito, osserva che in base alle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa l'attuale meccanismo di finanziamento delle onorificenze dovrebbe risultare idoneo a garantire, anche per il nuovo Ordine della Stella d'Italia, l'invarianza della spesa complessiva, considerato che i costi per la realizzazione delle insegne continuerebbero a gravare sull'attuale capitolo di bilancio e tenuto conto, inoltre, che il Consiglio dell'Ordine dovrebbe proporre una riduzione del numero complessivo delle nomine annue. Ritiene, comunque, necessario acquisire dal Governo elementi volti a confermare che dalla nuova disciplina in esame possano derivare variazioni nella spesa suscettibili di riflettersi sul predetto stanziamento di bilancio. Analogamente, giudica opportuno che il Governo confermi la possibilità di applicare il medesimo meccanismo finanziario, volto a garantire l'invarianza della spesa, anche agli eventuali maggiori costi da sostenere per le modifiche delle insegne dell'Ordine, per i quali la relazione illustrativa si limita ad affermare che saranno posti a carico delle ditte produttrici.
Quanto ai profili relativi alla copertura finanziaria del disegno di legge, osserva che la relazione illustrativa precisa che i costi per l'acquisto delle insegne continuerebbero a gravare sul capitolo 1174 del Cerimoniale diplomatico. A tale proposito, osserva che nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle spese di funzionamento del centro di responsabilità «Cerimoniale diplomatico della Repubblica», è iscritto il capitolo 1174 concernente spese per acquisto di beni e servizi, che reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2010 pari a 1.732.695 euro. In merito alle affermazioni contenute nella relazione illustrativa, secondo le quali non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in quanto dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato, ricorda che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 17 della legge n. 196 del 2009, le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria (nel caso in esame, l'articolo 2, comma 1), devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che le spese concernenti il conferimento di onorificenze di competenza del Ministero degli affari esteri gravano sul piano di gestione 2, relativo alle spese di cerimoniale, del capitolo n. 1174 dello stato di previsione di tale ministero e gli oneri per l'acquisto delle nuove decorazioni dovranno essere limitati all'entità dello stanziamento previsto dal medesimo capitolo. Nel segnalare che all'interno di tale capitolo non sussistono vincoli per la ripartizione interna tra le singole voci, fa presente che nel triennio 2007/2009 la spesa media per il conferimento di onorificenze dell'Ordine della Stella della Solidarietà è stata dell'ordine di 110.00 euro. Evidenziando che con il disegno di legge in oggetto il numero delle classi previste passa da tre a cinque più una classe speciale, segnala che tale modifica non comporterà ulteriori oneri in

Pag. 30

quanto a tale fine è preventivato per ciascuna classe uno specifico contingente del numero di onorificenze da conferire il cui costo cumulativamente non supererà la suddetta cifra. In ogni caso, conferma che non vi saranno, come già assicurato dalle ditte produttrici, maggiori costi da sostenere per la modifica delle insegne, precisando che è prevista una riduzione dei conferimenti attualmente previsti, così da determinare una equiparazione dei costi tra le nuove e le vecchie decorazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3624 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà italiana;
considerato che il disegno di legge reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria, e pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, esso dovrebbe essere corredato da una relazione tecnica volta a dimostrare l'effettività della clausola stessa;
rilevato, tuttavia, che il disegno di legge reca interventi di carattere ordinamentale e che la relazione illustrativa del disegno di legge e i chiarimenti resi dal Governo nel corso dell'esame forniscono elementi informativi tali da suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando altresì gli accantonamenti di bilancio utilizzabili allo scopo;
valutata l'opportunità di adeguare alla vigente disciplina contabile la disposizione relativa alla copertura delle spese per insegne, diplomi e cancelleria, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 812 del 1948, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del disegno di legge,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Alle spese relative all'Ordine della 'Stella d'Italia' per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri"».

Massimo VANNUCCI (PD), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente.
La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.
Atto n. 229.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

Pag. 31

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che, esercitando una delega contenuta nella legge comunitaria 2008, reca norme di attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativa alle norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.
Per quanto attiene ai profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento all'articolo 4, segnala che, per l'attività di formazione, il principio della copertura integrale dei costi posta a carico dei destinatari è desumibile esclusivamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, ma non è espressamente indicato dal testo. Circa la durata e le caratteristiche della convenzione per la formazione degli allevatori, ritiene, comunque, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica nel caso in cui l'attività di formazione fosse permanente. Per quanto riguarda i controlli e le ispezioni da effettuare ai sensi del provvedimento in esame, osserva che essi - come precisato dalla relazione illustrativa - sono già previsti dalla normativa vigente, in particolare dal regolamento CE/882/04 e dal decreto legislativo n. 146 del 2001, nonché dal Piano nazionale sul benessere animale e vengono finanziati mediante la riscossione di tariffe poste a carico degli operatori sottoposti ai controlli, sottolineando come la determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe avvengano sulla base del costo effettivo del servizio . In proposito segnala che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari, tale meccanismo tariffario sembrerebbe da estendere, oltre che agli articoli 5 e 6 - come espressamente previsto dal testo - anche all'articolo 11, il quale prevede un incremento dei controlli nella fase transitoria. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di apportare una modifica di carattere formale al comma 2 dell'articolo 9, specificando che i compiti affidati alle amministrazioni interessate sono quelli derivanti dal presente provvedimento. Come evidenziato anche con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri, giudica inoltre opportuno, al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza di cui al comma 1, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità di prevedere espressamente nel testo del provvedimento che gli oneri derivanti dai corsi di formazione e dal rilascio dei certificati, previsti all'articolo 4, sono posti integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai predetti corsi, come affermato dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare con riferimento al provvedimento in esame, fa presente che la copertura integrale dei costi per l'attività di formazione è assicurata dalla previsione dell'articolo 9 dello schema, che reca la clausola di invarianza finanziaria. Quanto, invece, alla richiesta di chiarimento circa la durata della convenzione per la formazione degli allevatori, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica nel caso in cui fosse permanente, rinvia alle assicurazioni dell'amministrazione proponente, avendo cura di ribadire che tale attività prevede contributi a carico degli allevatori partecipanti. Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni della richiesta di estensione del meccanismo tariffario all'articolo 11 del provvedimento, posto che, conformemente a quanto asserito nella relazione illustrativa allegata allo schema, tale norma non sembrerebbe essere attinente ad un incremento dei controlli nella fase transitoria.

Maino MARCHI (PD), pur dichiarando di condividere le finalità del provvedimento e il suo impianto complessivo ed apprezzando il recepimento della maggior parte delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritiene che il testo dello schema dovrebbe essere opportunamente

Pag. 32

integrato al fine di prevedere espressamente che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 sono posti integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di cui al predetto articolo. Al riguardo, osserva peraltro che non risulta chiara la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 4, in considerazione della circostanza, riportata nella relazione tecnico-finanziaria, che i corsi di formazione sarebbero già stati organizzati dal Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di riferimento nazionale per il benessere animale ed il Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (atto n. 229);
ritenuto necessario esplicitare che le spese derivanti dai corsi di formazione per i detentori dei polli e dal rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi, in conformità a quanto indicato dalla relazione tecnica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 9, sostituire il comma 2 con i seguenti:
"2. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 3, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-bis. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi"».

Massimo VANNUCCI (PD), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 236.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato a norma degli articoli 1, comma 3, e 36, della legge comunitaria 2008, che reca attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Per quanto attiene ai profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che sia l'originaria norma di delega - prevista all'articolo 36, commi 2 e 3 della legge comunitaria -, sia lo schema di decreto delegato sono assistiti da una generale clausola di non onerosità. Pur rilevando che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame ribadisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica, ritiene, comunque, opportuno acquisire

Pag. 33

conferma da parte del Governo circa l'idoneità della predetta clausola a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme. Osserva come tale richiesta appaia altresì opportuna alla luce di quanto disposto all'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede, tra l'altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. In particolare, a suo avviso andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate, alla luce dei compiti previsti dal testo, siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'utilizzo, per l'identificazione e la tracciabilità di armi e munizioni, del sistema informatico «G.E.A.», già individuato presso il Ministero dell'interno per la tracciabilità degli esplosivi e degli articoli pirotecnici, non necessiti di eventuali misure di implementazione, suscettibili di comportare oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione interessata. Ritiene inoltre che vada acquisita una conferma da parte del Governo circa la possibilità che gli ulteriori adempimenti previsti - tra cui lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine previsto dall'articolo 6, comma 2, dello schema - siano espletati con le risorse attualmente disponibili, senza quindi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rappresenta di non avere osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. In riferimento, invece, ai rilievi formulati dal presidente, in sostituzione del relatore, precisa quanto segue. In merito alla richiesta concernente la rassicurazione che il sistema informatico G.E.A., evidenzia preliminarmente che le imprese utilizzatrici di tale sistema, già previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, assumono a proprio carico le spese di funzionamento. Relativamente alla conferma che le Amministrazioni interessate espleteranno le attività derivanti dal decreto e gli ulteriori adempimenti previsti con le risorse finanziarie disponibili, rileva che nelle relazioni allegate al testo è stata data contezza dell'assenza di onerosità del provvedimento. Con riferimento alla tracciabilità di armi e munizioni, di cui agli articoli 5, comma 1, lettere g) e m), e 6, comma 3, dello schema, relativamente all'utilizzazione del sistema informatico previsto, rappresenta, oltre a quanto già contenuto nella relazione tecnica allo schema di decreto, che è già in uso un programma applicativo, il sistema di cooperazione fra i cittadini e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per la trattazione di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le armi e gli esplosivi, la cui manutenzione è assicurata mediante l'utilizzo di fondi ordinari finalizzati al complessivo processo di informatizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. Conferma, pertanto, che il sistema informatico «G.E.A.»del Ministero dell'interno non necessita di alcuna misura di implementazione di carattere finanziario per l'identificazione e al tracciabilità di armi e munizioni, di cui agli articoli 5, comma 1, lettere g) e m), e 6, comma 3, dello schema di decreto legislativo. Sottolinea che, per quanto riguarda i riflessi finanziari, il ricorso al predetto sistema informatico rappresenta un'ulteriore estensione applicativa, analoga a quella già prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in materia di identificazione univoca e tracciabilità degli articoli pirotecnici, con riferimento al sistema di tracciabilità degli esplosivi, di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010. Con riferimento allo scambio protetto dei dati tra il Servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine, di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema, precisa che, per gli aspetti di funzionalità del sistema di competenza di questo Ministero, tale scambio sarà realizzato attraverso il ri

Pag. 34

corso agli ordinari stanziamenti di bilancio, finalizzati all'attuazione dell'informatizzazione degli uffici della pubblica amministrazione e che non hanno destinazione specifica.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che la disposizione di cui all'articolo 13-bis della legge n. 110 del 1975, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera h), in materia di immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative, dovrebbe essere integrata con la previsione di due ulteriori categorie di armi da immettere in commercio. In particolare, ritiene che andrebbero incluse le armi storiche sequestrate, che potrebbero essere di interesse per collezionisti disposti a pagare anche cifre rilevanti per acquistarle e le armi storiche per le quali la medesima legge del 1975 consentiva la trasmissione solo ai figli dei proprietari. Propone quindi di inserire un'apposita osservazione sul punto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula, in sostituzione del relatore la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
il sistema informatico G.E.A. istituito, presso il Ministero dell'interno, per la rintracciabilità degli esplosivi e degli articoli pirotecnici non necessita di alcuna misura di implementazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 5, comma 1, lettere g) e m) e 6, comma 3, dello schema di decreto legislativo;
allo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine di cui all'articolo 6, comma 2 del suddetto schema, potrà provvedersi con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le armi storiche e quelle oggetto di sequestro possano essere cedute ai soggetti muniti di apposita licenza che ne facciano richiesta in deroga alle disposizioni in materia».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Atto n. 233.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 35

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame non è corredato né dal parere della Conferenza unificata. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca - ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 88 del 2009 - l'attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, segnala che, con riferimento all'istituzione del gruppo di esperti prevista dall'articolo 5, andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare che le attività ad essi affidate possano essere effettivamente svolte senza alcun compenso o rimborso spese, tenuto conto che - in base a quanto desumibile dal testo - dette personalità potrebbero non appartenere alla pubblica amministrazione. In proposito andrebbe a suo avviso chiarito se alla norma sia applicabile l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la possibilità di dare luogo al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad organismi e comitati. In ordine alla quantificazione degli effetti recati dall'articolo 8, che reca disposizioni in materia di indagini e monitoraggio delle acque marine, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, ritiene che andrebbero chiariti i criteri sulla base dei quali è stata stabilita la ripartizione temporale dell'onere (5 milioni di euro nel 2010, 5,2 milioni di euro nel 2011, 8 milioni di euro nel 2012). Circa l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse sul Fondo di cui è previsto l'utilizzo per finalità di copertura, si rinvia alla parte successiva della scheda, relativa alla copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica fa riferimento ad una voce di costo aggiuntiva (oneri di personale per le regioni) della quale - in considerazione della competenza dei relativi interventi - non viene fornita alcuna quantificazione. Si segnala tuttavia che tale spesa, nel caso in cui dovesse assumere un'entità significativa in considerazione della complessità degli interventi previsti dal testo, potrebbe riflettersi sugli equilibri di bilancio delle regioni interessate, tenute comunque al rispetto del patto di stabilità interno. Sul punto, andrebbe a suo avviso acquisita una valutazione da parte del Governo. Quanto ai possibili effetti derivanti dall'articolo 7, per la cui attuazione la relazione tecnica prevede l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio al fine di confermare che le misure volte al conseguimento ed al mantenimento del buono stato ambientale possano essere realizzate ad invarianza di oneri. Con riferimento, infine, all'articolo 12, che reca interventi per il mantenimento del buono stato ambientale, al fine di chiarire i possibili effetti finanziari osserva che andrebbe meglio precisata la portata delle misure indicate dalla relazione tecnica, che fa riferimento a strumenti economici o fiscali ed a possibili interventi «suscettibili di creare oneri per il bilancio».
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la clausola di neutralità di cui all'articolo 4, comma 2, non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, ritenendo opportuno che il più generico riferimento agli «oneri» venga sostituito dalla locuzione «nuovi o maggiori oneri». Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione del fatto che al Comitato partecipano anche rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali, possa essere opportuno modificare la clausola di neutralità finanziaria, facendo

Pag. 36

riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato, come previsto dall'attuale formulazione.
Anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, rileva che la clausola di neutralità finanziaria non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, ritenendo opportuno che il più generico riferimento agli «oneri» venga sostituito dalla locuzione «nuovi o maggiori oneri».
Circa la norma di copertura di cui all'articolo 19 dello schema, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 88 del 2009, agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi allegati alla medesima legge si può fare fronte mediante l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie in quanto agli stessi non sia possibile provvedere con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
Con riferimento, in particolare, agli oneri derivanti dall'articolo 8, che disciplina la procedura della valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, osserva che la copertura finanziaria è limitata al triennio 2010-2012, in considerazione del fatto che tali attività devono concludersi, ai sensi del successivo comma 5, in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10 da effettuare entro il 15 luglio 2012. Con riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, ricorda che lo stesso è stato da ultimo rifinanziato dalla tabella D della legge finanziaria per il 2010. Al riguardo, valuta, quindi, opportuno che il Governo confermi che il Fondo rechi le necessarie disponibilità e che le stesse possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.
Circa gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 11, recante la disciplina dei programmi di monitoraggio, reputa inoltre opportuno che il Governo chiarisca la decorrenza e la durata temporale degli oneri. In particolare, infatti, si osserva che la decorrenza degli oneri è fissata all'anno 2013, mentre le attività che precedono tali programmi devono essere terminate nel luglio 2012. Quanto, invece, alla durata temporale degli oneri, segnala che l'articolo 11 dispone che tali programmi siano elaborati ed avviati entro il 15 luglio 2014, mentre l'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 19 è formulata in termini permanenti. A tale proposito, si ricorda che la relazione tecnica allegata al provvedimento fa riferimento a programmi di monitoraggio per la «valutazione continua dello stato ambientale». Il Governo dovrebbe pertanto chiarire se trattasi di un onere permanente, a decorrere dal 2013, finalizzato a rendere possibile l'elaborazione e l'attuazione di programmi annuali di monitoraggio ambientale.
Con riferimento ai mezzi utilizzati per la copertura, segnala che le risorse di cui alla legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare, sono iscritte nei capitoli 1644 e 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sono annualmente rideterminate dalla tabella C della legge finanziaria. In considerazione del fatto che i suddetti capitoli sono iscritti in bilancio come rimodulabili e che alla loro rideterminazione si procederà annualmente con la legge finanziaria, segnala che la previsione del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2013 potrebbe determinare un vincolo alla rideterminazione degli stessi per gli anni successivi a quelli oggetto dell'ultimo bilancio approvato, riferito al triennio 2010-2012. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo della suddetta autorizzazione di spesa rechi le necessarie disponibilità e che le stesse possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.
Infine, segnala che il comma 3 prevede una clausola di invarianza riferita alle attività di cui all'articolo 12, mentre il successivo comma 4 ne prevede una di portata più ampia, riferita all'intero provvedimento

Pag. 37

ad eccezione degli articoli 8 e 11. Sembrerebbe, pertanto, opportuno coordinare le disposizioni di cui ai predetti commi.

Maino MARCHI (PD) nell'osservare che il provvedimento in esame è caratterizzato da una certa coerenza per quanto attiene ai primi 18 articoli, evidenzia come, per le disposizioni finanziarie recate dall'articolo 19, commi 2, 3 e 4, non si possa sostenere lo stesso. In particolare sottolinea come non possa essere ritenuta attendibile la quantificazione esatta degli oneri, di cui al comma 2 del richiamato articolo, con riferimento ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, che dovranno essere predisposti sulla base della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, da predisporre entro il 15 luglio 2012. All'uopo chiede come sia possibile fissare oggi, peraltro a decorrere dal 2013, oneri che discenderanno da una valutazione che terminerà nel 2012. Del pari non ritiene coerenti le clausole di invarianza dettate rispettivamente per l'attuazione dell'articolo 12, ai sensi del comma 3, e per il resto del provvedimento ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19. Osserva in particolare come non sia possibile predeterminare un'invarianza di spesa in casi analoghi a quello previsto dalla disposizione di cui all'articolo 13, che autorizza l'esecuzione di interventi urgenti e come tali imprevisti. In definitiva ritiene necessaria una maggiore flessibilità nella determinazione della copertura e comunque la previsione di un aggiornamento dei costi, salvo che non si intenda adottare semplicemente una norma manifesto. Rileva quindi come la contraddizione sostanziale testé evidenziata si traduca in una contraddizione finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativoad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.
(Deliberazione di una proroga del termine ed integrazione del programma).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella riunione del 29 luglio scorso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è deliberato di richiedere una ulteriore proroga al 28 febbraio 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate e di integrare il programma a suo tempo deliberato, al fine di poter procedere all'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in considerazione della delega di recente attribuitagli nelle materie oggetto dell'indagine.
Avendo raggiunto sul punto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, comunica che si può quindi procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine e all'integrazione del suo programma.
Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga al 28 febbraio 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate, nonché di integrazione del programma dell'indagine nei termini precedentemente indicati.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.20.