CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2010
361.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 18

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03316 Rao: Sulla retribuzione di incarichi svolti dai giudici onorari.

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Pag. 19

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto RAO (UdC), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto, pur riservandosi di esaminarla con maggiore attenzione. Sottolinea quindi l'urgenza della regolarizzazione della magistratura onoraria, che svolge ormai da anni un ruolo fondamentale ed imprescindibile, auspicando che il Governo possa finalmente intervenire per risolvere questo annoso problema.

5-03315 Contento: Sulle vicende relative all'acquisto di un terreno da parte dell'«Esselunga Spa».

Manlio CONTENTO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e ricorda come, attraverso inserzioni pubblicate a pagamento sui maggiori quotidiani nazionali, l'Esselunga Spa abbia denunciato il comportamento del Comune di Modena e, in particolare, di un suo assessore diretto a condizionare la volontà dei rappresentanti della società affinché quest'ultima si insediasse in un altro lotto rispetto a quello acquistato nel 2000 sotto pena, in difetto, di un cambio di destinazione d'uso dell'area, con il rischio di vedere ingiustamente vanificato un investimento di circa 24 miliardi di vecchie lire.
Rileva come, di fronte alla gravità di tali fatti, già denunciati all'opinione pubblica, ci si sarebbe dovuti attendere quanto meno l'apertura di un'indagine volta ad accertare l'esistenza di eventuali responsabilità penali. In altri casi, infatti, la magistratura non ha esitato ad iscrivere sul registro degli indagati esponenti di amministrazioni locali per fatti altrettanto gravi e, ove consentito, ad utilizzare le intercettazioni telefoniche come mezzo di ricerca della prova, evenienza che non poteva essere esclusa per le vicende di cui si tratta. Ritiene piuttosto singolare, quindi, che nessuna attività di indagine sia stata avviata in seguito al comunicato della «Esselunga» e che, per contro, immediatamente si siano avviati accertamenti, ancorché sia intervenuta l'amministrazione comunale di Modena tramite il sindaco.
Secondo l'interrogante, tuttavia, ai fatti oggetto dell'interrogazione si aggiunge l'episodio, sempre denunciato attraverso la stampa, relativo all'impedimento all'apertura di supermercati anche nel comune di Livorno, dove l'analisi delle superfici di vendita denota come gli esercizi riconducibili alla «Lega Coop» dispongano di circa l'88 per cento, percentuale che si posiziona a circa il 79 per cento in quel di Modena.
Alla luce di tali circostanze non pare azzardato supporre che, in diverse realtà territoriali, le amministrazioni pubbliche abbiano favorito alcuni gruppi cooperativi limitando, attraverso lo strumento urbanistico e i comportamenti tenuti, l'insediamento di altri gruppi della grande distribuzione commerciale, con grave danno alla libertà di impresa e alla concorrenza.
Da ultimo l'interrogante auspica che il testo dell'interrogazione ed il resoconto sommario della presente seduta possano essere esaminati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella speranza che essa proceda, d'ufficio, ad un'indagine conoscitiva nel settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo alle circostanze di fatto evidenziate e alle possibili conseguenze negative per il principio di libera concorrenza.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

Pag. 20

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis Governo.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 13 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base il testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente. A questo testo sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi che saranno posti oggi in votazione (vedi allegato 3).
Prima di dare la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri di competenza, ricorda che gli emendamenti approvati lo saranno in linea di principio, al fine di poter chiedere sugli stessi il parere da parte delle Commissioni competenti. Ciò significa che a seguito dell'espressione di tali pareri i medesimi emendamenti saranno posti nuovamente in votazione. Per quanto riguarda gli emendamenti respinti, le votazioni saranno definitive, non dovendosi procedere ad una ulteriore votazione.
Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Vietti 1.16; 1.21, 4.1 e 4.2 del Governo; Lussana 4.01, Bernardini 5.2 e Ferranti 5.01. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100. Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

Donatella FERRANTI (PD) interviene sul proprio emendamento 1.14, auspicando che il Governo ed il relatore esprimano su di esso parere favorevole.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.1.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, e Donatella FERRANTI (PD) intervengono sull'emendamento Di Pietro 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.1.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento DI Pietro 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.2.

Rita BERNARDINI (PD) ritira tutti gli emendamenti dei quali è prima firmataria, fatta eccezione per l'emendamento 5.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita al ritiro dell'emendamento Lussana 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lussana 1.5, Di Pietro 1.7 e 1.8.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.14 e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO interviene sull'emendamento Ferranti 1.14.

Donatella FERRANTI (PD) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.14.

Pag. 21

Giulia BONGIORNO, presidente, propone di accantonare l'emendamento Ferranti 1.14.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.12.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Di Pietro 1.12.

Nicola MOLTENI (LNP) ed il sottosegretario Giacomo CALIENDO intervengono sull'emendamento Di Pietro 1.12.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.12.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.11 e 1.13.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento 1.16.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Vietti 1.16 (vedi allegato 4).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Vietti 1.16, l'emendamento Di Pietro 1.15 non sarà posto in votazione.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, Roberto RAO (UdC), Manlio CONTENTO (PdL), Donatella FERRANTI (PD) ed il sottosegretario Giacomo CALIENDO intervengono sull'emendamento Vietti 1.17.

Roberto RAO (UdC) ritira l'emendamento Vietti 1.17, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.18 e 1.20.

Giulia BONGIORNO, presidente, considerati i pareri favorevoli sugli emendamenti 1.100 del Relatore e 1.21 del Governo, propone di riformulare il primo in tal senso: «All'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, dopo la parola «sentita» aggiungere le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - e d'intesa con».

Alfonso PAPA (PdL), relatore, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.100.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO in considerazione della riformulazione dell'emendamento 1.100, che condivide, ritira l'emendamento 1.21 del Governo

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio l'emendamento 1.100 del Relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 4) e respinge l'emendamento Di Pietro 1.23.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.01.

Donatella FERRANTI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.01.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative Di Pietro 1.01. e 2.2.

Lorenzo RIA (UdC), il sottosegretario Giacomo CALIENDO e Rita BERNARDINI (PD) intervengono sull'emendamento Vietti 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 2.3.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che sia accantonata la votazione degli articoli 2 e 3.

La Commissione con distinte votazioni approva la proposta di accantonamento del Presidente, e approva in linea di principio gli emendamenti 4.1 e 4.2 del Governo (vedi allegato 4).

Pag. 22

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che sia accantonata la votazione dell'articolo 4.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del Presidente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, Federico PALOMBA (IdV), Donatella FERRANTI (PD) e Roberto RAO (UdC) intervengono sull'articolo aggiuntivo Lussana 4.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Lussana 4.01 (vedi allegato 4) e respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 4.02 e 4.03, quindi approva in linea di principio l'emendamento Bernardini 5.2 (vedi allegato 4).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che sia accantonata la votazione dell'articolo 5.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del Presidente e approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Ferranti 5.01 (vedi allegato 4).

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
Atto n. 230.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo - adottato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 49, comma 1, lettera c) della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) - attua la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici; essa ha la finalità di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena (articolo 3 della decisione).
Lo schema in oggetto consta di 4 Capi, per un totale di 25 articoli.
Il Capo I (articoli 1-3), oltre alle definizioni e all'individuazione delle finalità del provvedimento, contiene la designazione, quali autorità competenti, del Ministero della giustizia e delle autorità giudiziarie.
Il Capo II (articoli 4-8) disciplina la trasmissione all'estero della sentenza di

Pag. 23

condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato dell'UE (cosiddetta procedura attiva).
Le seguenti condizioni riproducono le previsioni della decisione quadro: finalità dell'esecuzione all'estero della pena o della misura di sicurezza di reinserimento sociale della persona condannata (articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro); presenza della persona condannata nel territorio dello Stato o in quello di esecuzione (articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro); necessità del consenso della persona condannata (salvo nel caso di trasmissione della sentenza allo Stato di cittadinanza in cui la persona condannata vive o verso il quale sarà espulsa o verso il quale la persona condannata è fuggita o è ritornata a motivo del procedimento penale a seguito della sentenza di condanna) (articolo 6 della decisione quadro).
Lo schema di decreto precisa che il consenso deve essere espresso personalmente e per iscritto. Sul punto, l'articolo 6 della decisione quadro rimette alla legislazione dello Stato di emissione la disciplina di tale consenso.
A tali condizioni se ne aggiungono altri Il primo è il limite minimo temporale dei sei mesi, quale residuo della pena o della misura di sicurezza da eseguire. La relazione illustrativa spiega che se «tale residuo è inferiore a sei mesi, appare non conveniente avviare le procedure di trasmissione che, per quanto rapide, implicano comunque un dispendio temporale ed economico». Tale limite temporale non è espressamente previsto dalla decisione quadro, ma costituisce, in base all'articolo 9, lettera h), della stessa decisione, motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza. Lo schema di decreto legislativo pone ulteriori condizioni, che la relazione illustrativa ricollega alle esigenze del diritto interno: la condizione negativa che non ricorra una causa di sospensione dell'esecuzione; il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna deve essere punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni. Tale ultima condizione ha una portata parzialmente diversa rispetto all'articolo 7 della decisione-quadro; tale ultima disposizione prevede il riconoscimento della sentenza, senza verifica della doppia incriminazione, per una serie di reati specificamente indicati, sempre che questi siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni; per i reati diversi, attribuisce allo Stato di esecuzione la facoltà di subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. La relazione illustrativa spiega che tale previsione è finalizzata ad evitare complesse e dispendiose procedure in relazione a reati con pena edittale non elevata e aggiunge che analoga previsione non opera per le misure di sicurezza, dato che esse non hanno una durata massima, dovendosi periodicamente rinnovare il giudizio sulla pericolosità della persona che vi è sottoposta. Altra condizione è data dalla circostanza che la persona condannata non deve essere sottoposta ad altro procedimento penale o che non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione fornisca un diverso parere.
Lo Stato di esecuzione della pena (articolo 5) viene individuato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro (Stato di cittadinanza in cui il condannato vive o Stato di cittadinanza nel quale il condannato deve essere espulso o allontanato benché non vi risieda; Stato che abbia acconsentito al trasferimento).
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (articoli 4 e 6), lo schema di decreto legislativo disciplina la competenza a disporre la trasmissione, l'attivazione della trasmissione d'ufficio o su istanza di parte (condannato o Stato di esecuzione), l'obbligo

Pag. 24

di consultazione da parte dell'autorità giudiziaria della persona condannata e dell'autorità estera di esecuzione, il contenuto e le modalità di trasmissione del provvedimento che dispone la trasmissione all'estero della sentenza; la sospensione da parte dell'autorità giudiziaria della trasmissione del provvedimento all'autorità straniera al sopravvenire di una causa di sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero; la revoca del medesimo provvedimento nel caso in cui sia venuta meno una delle condizioni di emissione.
Il medesimo Capo II (articolo 7) reca inoltre la procedura per il trasferimento verso lo Stato estero di esecuzione delle persone condannate che si trovano nel territorio italiano, stabilisce il principio secondo il quale dopo che l'esecuzione ha avuto inizio nello Stato di esecuzione, salva l'ipotesi di evasione, non si procede all'esecuzione della pena in Italia e disciplina l'eventuale richiesta di transito sul territorio di uno Stato terzo nel corso del trasferimento del condannato. La stessa disposizione regola anche l'ipotesi in cui lo Stato estero di esecuzione chieda all'Italia, in virtù di una possibile eccezione al principio di specialità di cui all'articolo 18 della decisione quadro, di poter sottoporre a procedimento penale (o a misura coercitiva personale) il condannato in virtù di un reato, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento, commesso nel Paese di esecuzione anteriormente al trasferimento. La decisione sulla richiesta, rimessa alla corte d'appello del distretto cui appartiene l'ufficio del PM competente per la trasmissione, è adottata in base ai criteri che si applicano nella procedura passiva di trasferimento.
In attesa del riconoscimento della sentenza, il PM competente può chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione l'arresto provvisorio del condannato che si trovi sul territorio di detto Stato (articolo 8).
Il Capo III (articoli 9-19) riguarda la trasmissione dall'estero (cosiddetta procedura passiva) ovvero la richiesta al nostro Paese dell'esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa all'estero.
Come regola generale, competente alla decisione è la corte d'appello del distretto di residenza del condannato al momento della trasmissione (articolo 9); le condizioni per il riconoscimento, salvo deroghe, devono sussistere congiuntamente (articolo 10).
Tali condizioni sono le seguenti: cittadinanza italiana del condannato, sua residenza (dimora o domicilio) nel nostro Paese (oppure il fatto che quest'ultimo sia stato espulso in Italia con la sentenza o altro provvedimento successivo); presenza del condannato in Italia o nello Stato di emissione; il reato deve essere previsto come tale anche in Italia (fatte salve le deroghe alle ipotesi di doppia incriminazione previste dall'articolo 11); la durata e natura delle sanzioni applicate nello Stato emittente devono essere compatibili con la legislazione italiana, fatta salvo il possibile adattamento; consenso della persona condannata alla trasmissione della sentenza, esclusi i casi indicati al comma 4. La necessità della doppia incriminazione è esclusa per alcuni specifici reati, per i quali si richiede esclusivamente che il reato sia punito nello Stato di emissione con misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni. La lista dei reati è individuata con riferimento all'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo, e corrisponde sostanzialmente alla lista contenuta nell'articolo 7 della decisione-quadro.
La presenza di alcune soltanto delle indicate condizioni può dar luogo al riconoscimento della sentenza nei confronti del cittadino straniero da parte della corte d'appello italiana, con il consenso del Ministro della giustizia all'esecuzione in Italia. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento e l'esecuzione parziale della sentenza di condanna (in presenza di un accordo con l'autorità straniera e con il limite di ordine generale dell'impossibilità dell'aumento della durata della pena). Nel caso infine in cui la durata della pena sia

Pag. 25

incompatibile con la normativa italiana, è disciplinata la procedura di rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello (cosiddetto adattamento della pena), con alcuni limiti, tra cui l'impossibilità di convertire in pena pecuniaria una pena detentiva o una misura di sicurezza.
Oltre agli aspetti procedimentali della trasmissione dall'estero (articolo 12) il Capo III individua, in conformità con la decisione quadro, i casi di rifiuto del riconoscimento (articolo 13).
I motivi di rifiuto sono i seguenti: mancanza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 e 11; mancanza o incompletezza del certificato allegato alla sentenza; violazione del ne bis in idem; possibilità di giudicare in Italia i fatti oggetto della sentenza se il reato risulti già prescritto; pronuncia in Italia di sentenza di non luogo a procedere; prescrizione della pena; presenza di causa di immunità; pena inflitta a persona non imputabile per età; residuo di pena da scontare inferiore a 6 mesi; sentenza pronunciata in contumacia (non volontaria); Stato di emissione che abbia rifiutato all'Italia la richiesta di sottoporre la persona condannata a processo per reato diverso commesso prima della trasmissione della sentenza di condanna; pena inflitta che comprende misure sanitarie o psichiatriche incompatibili con l'ordinamento italiano; sentenza che si riferisce a reati commessi anche in parte sul territorio italiano.
Nelle more del riconoscimento della sentenza e in presenza di una richiesta dello Stato di emissione, possono essere adottate da parte della Corte d'appello nei confronti del condannato che si trovi in Italia misure coercitive limitative della libertà personale e, nei casi di urgenza, può essere disposto l'arresto da parte della polizia giudiziaria (con successiva convalida da parte del Presidente della Corte d'appello) (articoli 14 e 15).
All'esecuzione della sentenza riconosciuta provvede, d'ufficio, il procuratore generale della corte d'appello deliberante e la pena è eseguita secondo la legge italiana (articolo 16). Sono inoltre disciplinate le conseguenze dei provvedimenti adottati dello Stato di emissione sull'esecuzione della pena (o misura di sicurezza) che ha luogo in Italia e viene individuata nell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione l'autorità competente alla revisione della sentenza di condanna trasmessa in Italia (articolo 17).
In attuazione del principio di specialità riconosciuto in ambito di cooperazione giudiziaria internazionale e contemplato dall'articolo 18 della decisione quadro, si afferma che, salvo eccezioni specificamente indicate, la persona trasferita nello Stato di esecuzione non possa essere ivi processata (o sottoposta a misura privativa della libertà) per un reato commesso anteriormente al trasferimento e diverso da quello da cui quest'ultimo trae origine (articolo 18).
Il Capo III infine disciplina la procedura applicabile per il caso di transito, cioè di passaggio della persona sul territorio italiano in esecuzione di un procedimento di trasferimento dell'esecuzione in corso tra altri due Paesi membri della UE (articolo 19).
Il Capo IV dello schema di decreto (articoli 20 e 21) (Disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione) da un lato disciplina le informazioni che il Ministero della giustizia deve fornire alla corrispondente autorità dello Stato di emissione, dall'altro, statuisce, con riferimento alle due diverse procedure, sulle spese a carico dello Stato italiano.
Il Capo V (articoli 22-25), infine, reca le Disposizioni transitorie e finali. Esso fa salvi gli eventuali obblighi internazionali dell'Italia nei confronti di Paesi terzi in materia di trasferimento di persone condannate (articolo 22), contiene la clausola di invarianza finanziaria (articolo 23) e talune disposizioni di raccordo con la disciplina del mandato di arresto europeo (articolo 24) e reca la disciplina transitoria (articolo 25), prevedendo, come regola generale, l'applicabilità delle nuove disposizioni ai provvedimenti di esecuzione trasmessi all'estero (procedura attiva) e ricevuti dall'estero (procedura passiva) a partire dal 5 dicembre 2011 (data dalla quale

Pag. 26

la nuova disciplina sostituirà eventuali accordi internazionali conclusi tra l'Italia e altri Stati membri dell'Unione).
Rispetto agli Stati che abbiano reso l'apposita dichiarazione ai sensi della decisione quadro, la nuova disciplina non opererà per le sentenze definitive emesse prima del 5 dicembre 2011; un regime speciale è inoltre applicabile nel caso in cui la Polonia sia Paese di esecuzione.
Per quanto attiene al parere che deve essere espresso si ricorda che questo è volto a verificare se vi sia conformità dello schema rispetto alla norma di delega e all'atto del quale si deve dare attuazione. Nel caso in esame questi parametri appaiono rispettati. Vi sono piuttosto delle imprecisazioni relativamente alla formulazione del testo: all'articolo 7, comma 4, andrebbe sostituito l'erroneo riferimento ai «motivi di rifiuto di cui al comma 11» con quello ai «motivi di rifiuto di cui all'articolo 13»; all'articolo 20, comma 1), lettera e), che richiama la trasmissione della sentenza di condanna ad un altro Stato membro ritenuto competente per l'esecuzione, andrebbe sostituito l'erroneo riferimento al comma 9 dell'articolo 12, con quello al comma 11 della medesima disposizione.
Si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito e di ulteriori approfondimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Atto n. 239.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi VITALI (PdL), relatore, rileva che decreto legislativo in esame costituisce attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008» e in particolare dagli articoli 49 («Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro») e 50 («Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca») della predetta legge.
Il decreto legislativo si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro Capi. Il Capo I (articoli 1-2), reca le disposizioni generali.
L'articolo 1 (disposizioni di principio e definizioni), al comma 2, precisa che in attuazione della decisione quadro, nei procedimenti penali italiani sono dati riconoscimento ed esecuzione ai provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.
L'articolo 2 individua le Autorità competenti previste dalla decisione quadro.
In relazione alle disposizioni dell'articolo 3 della decisione quadro, l'Italia designa come autorità competenti il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al decreto medesimo.
Il Capo II (articoli 3-10) disciplina il riconoscimento ed esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse da altro Stato membro (cosiddette procedure «passive»).
L'articolo 3 precisa, in modo analogo alle altre decisioni quadro aventi analoga funzione (riconoscimento della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, di blocco e sequestro, di sanzioni pecuniarie), quali sono i reati per cui sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni confisca emessi da altri Stati membri.)
Sono quindi indicati tutti i reati per i quali il riconoscimento e l'esecuzione in

Pag. 27

Italia delle decisioni di confisca dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono consentiti anche indipendentemente dalla previsione della cosiddetta «doppia incriminabilità»: a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; i) riciclaggio; j) falsificazione e contraffazione di monete; k) criminalità informatica; l) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; m) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; n) omicidio volontario, lesioni personali gravi; o) traffico illecito di organi e tessuti umani; p) sequestro di persona; q) razzismo e xenofobia; r) furti organizzati o con l'uso di armi; s) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; t) truffa; u) estorsione; v) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; w) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti; x) falsi; y) falsificazione di mezzi di pagamento; z) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; aa) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; bb) traffico di veicoli rubati; cc) violenza sessuale; dd) incendio volontario; ee) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ff) dirottamento di nave o aeromobile; gg) sabotaggio.
Per tutti gli altri reati, invece, si prevede che il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea è consentito solamente se i fatti per i quali esso è stato emesso siano previsti come reato dalla legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, salvo quanto previsto dall'articolo, 8, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro. In tal caso si applica l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto.
L'articolo 4 (garanzia giurisdizionale) precisa che sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo ove si trova il bene.
L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione.
In via ordinaria la corte d'appello, ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge, dà esecuzione alla decisione di confisca con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata ove presente. Della sentenza è data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.
Si prevede poi che quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
La confisca è eseguita nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dell'avvenuta esecuzione viene altresì dato immediato avviso all'autorità competente dello Stato di emissione.
L'articolo 6 disciplina le ipotesi in cui è consentito il rifiuto della richiesta di confisca.
Ai sensi del comma 1, la corte d'appello rifiuta l'esecuzione della decisione di confisca dei beni quando: a) il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; b) dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente che l'esecuzione violerebbe il principio del ne bis in idem; c) la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato italiano, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione

Pag. 28

della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione; d) vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca; e) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui all'articolo 13; f) la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; g) la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale; h) la decisione di confisca contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Nei casi dianzi evidenziati, prima di rifiutare l'esecuzione, la corte d'appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.
Il rifiuto dell'esecuzione della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la corte d'appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato completo o corretto deve essere prodotto.
In ogni caso, la corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.
L'articolo 7 disciplina l'ipotesi del rinvio della richiesta di confisca.
L'articolo 8 stabilisce che nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il Ministro della giustizia dà comunicazione senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione.
L'articolo 9 stabilisce che contro la sentenza della corte d'appello la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
L'articolo 10 disciplina le ipotesi di concorso di decisioni di confisca.
Il Capo III (articoli 11-12) disciplina l'esecuzione delle decisioni di confisca annesse dall'autorità giudiziaria italiana (cosiddetta «procedura attiva»).
L'articolo 11 stabilisce che competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento di definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. In tal caso il pubblico ministero trasmette la richiesta di esecuzione del provvedimento definitivo di confisca per il tramite del Ministero della giustizia.
L'articolo 12 individua le autorità competenti per la trasmissione della richiesta di riconoscimento ed esecuzione.
II Capo IV (articoli 13-16) reca le disposizioni finali.
L'articolo 13 stabilisce, come clausola di copertura, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, alle procedure di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca del bene si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
L'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei beni confiscati.
Al comma 1 si stabilisce che le somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della decisione quadro, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia.
L'articolo 16, paragrafo 2 stabilisce che il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione

Pag. 29

di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione: a) il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1; b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito; c) qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione. In tale ultimo caso, si prevede che alla destinazione dei beni confiscati si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.
Ai sensi del comma 3 (che recepisce l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro) l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.
L'articolo 15 (Risarcimento) precisa, conformemente alla decisione quadro, che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesti dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.
L'articolo 16 (Clausola di invarianza) prevede che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.