CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2010
359.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 70

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Atto n. 232.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 22 luglio 2010.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di acquisire, nella giornata di oggi, l'orientamento del Governo in ordine a taluni aspetti problematici recati dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva anzitutto che lo schema di decreto legislativo in titolo tiene conto dei principi e criteri direttivi contemplati nella delega legislativa, anche se non riesce a realizzare completamente gli interventi auspicati dalla categoria interessata; in particolare, fa presente che l'obiettivo di annullare in modo definitivo l'attuale disallineamento tra Polizia penitenziaria e Polizia di Stato, che rappresenta comunque un punto di arrivo al quale il Governo intende pervenire, non è immediatamente raggiungibile, non soltanto perché la delega recata dalla legge n. 85 del 2009 riguarda esclusivamente l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e non tutti gli altri ruoli, ma anche perché - pur circoscrivendo l'intervento alle specifiche categorie interessate - si verrebbe a creare un significativo problema di costi, valutati in circa 400.000 euro per il primo anno di

Pag. 71

applicazione e in circa 2 milioni di euro a regime.
Ritiene, pertanto, opportuno che - per far fronte alle questioni più complessive - il legislatore prosegua nell'esame delle proposte di legge relative al riordino del Corpo, attualmente in fase istruttoria presso la stessa XI Commissione, manifestando l'intenzione di partecipare ad una seduta - da fissare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista pausa estiva - dedicata alla disamina dei problemi che riguardano l'ordinamento giuridico dei dipendenti del Corpo medesimo, nella quale potranno essere affrontati in modo organico tutti i temi di interesse.
Con riferimento, poi, alla questione della disciplina dello stato giuridico e professionale dei ruoli contemplati dal provvedimento in esame, osserva che l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto ha scelto la strada di un rinvio al regolamento, anche al fine di poter disporre di un termine temporale più adeguato - rispetto a quello per l'esercizio della delega, ormai vicino alla scadenza - per definire i profili professionali degli appartenenti ai predetti ruoli. In tal senso, si dichiara disponibile ad accogliere una apposita indicazione da parte della Commissione che, piuttosto che fissare un termine perentorio per l'emanazione del citato regolamento, contempli l'espressione di un ulteriore parere parlamentare su tale atto.

Amalia SCHIRRU (PD), alla luce delle dichiarazioni appena rese dal rappresentante del Governo, si domanda se non sia opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in titolo al mese di settembre, al fine di svolgere congiuntamente le riflessioni complessive sul riordino del Corpo e quelle, più di dettaglio, relative all'istituzione dei ruoli tecnici.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento in titolo viene in scadenza il prossimo 13 agosto, per cui esso deve essere reso prima della sospensione dei lavori per la prevista pausa estiva, fermo restando che alla ripresa dei lavori parlamentari sarà affrontato, nel suo complesso, il problema del riordino del Corpo. Osserva, peraltro, che la Commissione potrà valutare, anche alla luce della disponibilità manifestata oggi dal Governo, l'inserimento nel proprio parere di un rilievo relativo all'opportunità di un ulteriore parere parlamentare in ordine al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, che consentirà di mantenere alta l'attenzione della Commissione sulla disciplina dei profili professionali dei ruoli tecnici.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO conferma la disponibilità del Governo ad accogliere un'eventuale richiesta della Commissione nel senso di prevedere l'espressione del parere parlamentare sul regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.

Antonino FOTI (PdL), relatore, nel prendere atto che aspetti di natura economica non hanno consentito al Governo di porre in essere un intervento più incisivo ed in linea con le aspettative della categoria interessata, ritiene comunque che un riordino complessivo del Corpo possa essere realizzato attraverso la prosecuzione dell'esame delle numerose proposte di legge sull'argomento, assegnate alla XI Commissione ed attualmente in fase istruttoria nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente istituito: il dibattito per il quale il rappresentante del Governo ha dato la propria disponibilità potrà, quindi, essere svolto a settembre anche all'interno del descritto quadro istruttorio.
Quanto, poi, al problema del rinvio al regolamento per la definizione dei profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici, preannuncia l'intenzione di inserire nella sua proposta di parere una specifica condizione che disponga la previsione di un ulteriore parere parlamentare anche su tale atto.

Silvano MOFFA, presidente, sulla base delle riflessioni sinora svolte, propone di rinviare alla mattina di giovedì 29 luglio la

Pag. 72

deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo, sconvocando conseguentemente la seduta già fissata per domani, anche in modo da consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sul testo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 103 del 2010, che detta, per un verso, disposizioni relative alla regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e, per altro verso, talune norme - introdotte dal Senato in sede di conversione - che intervengono sulla disciplina dell'autotrasporto.
Sotto il primo profilo, rileva che il decreto-legge n. 103 è stato emanato dal Governo per garantire, nelle more del completamento della procedura di dismissione dell'intero capitale sociale della Società Tirrenia di navigazione Spa, l'interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo; pertanto, si è resa necessaria e urgente l'adozione di un intervento normativo teso a stabilizzare - in un periodo di tempo strettamente limitato - la situazione finanziaria della Tirrenia, consentendo a Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione in corso. In particolare, fa notare che il decreto-legge prevede la nomina, in deroga agli statuti di Tirrenia di navigazione Spa e di Siremar Spa e alle norme in materia del codice civile, di un amministratore unico delle suddette società, che possa gestire in maniera incisiva e immediata tale fase complessa. La norma, inoltre, prevede che la responsabilità amministrativo-contabile per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel suddetto limitato periodo dagli organi di amministrazione e controllo di Tirrenia e Siremar sia posta a carico esclusivamente delle società interessate.
Passando, quindi, ai profili di più diretta competenza della XI Commissione, segnala l'articolo 1-bis, che reca diverse norme, introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che intervengono sulla complessa materia dell'autotrasporto di merci. In questo ambito, fa presente che l'articolo 1-bis, al comma 1, lettera a), modificando la normativa in tema di autotrasporto di merci, recentemente introdotta dall'articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, dispone sull'importo del contratto di trasporto (stipulato in forma scritta) al fine di consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, stabilendo, in ordine alla determinazione dei corrispettivi per il vettore, una deroga rimessa all'autonoma contrattazione delle parti nel caso in cui la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno. La medesima lettera a) di tale comma 1 prescrive al vettore di consegnare al committente, al momento della conclusione del contratto, una attestazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta

Pag. 73

posizione dell'azienda in relazione al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Osserva poi che la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 1-bis sostituisce il comma 12 del precitato articolo 83-bis, disponendo in materia di termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto. Fa notare, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1-bis in esame, alla lettera a), novellando il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introduce l'articolo 6-bis, che disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico e le conseguenze del superamento del periodo massimo prefissato. Rileva poi che il comma 3 consente la stipula di pattuizioni che prevedano la disapplicazione dell'articolo in esame. Tali pattuizioni devono essere basate sugli accordi volontari fra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto, rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, relativi allo svolgimento dei suddetti servizi in uno specifico settore merceologico. Fa presente, quindi, che le restanti disposizioni dell'articolo 1-bis dettano ulteriori norme di dettaglio per le operazioni di carico e scarico, nonché di imballaggio.
In relazione alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, ritiene che il testo in esame proponga una soluzione equilibrata, consentendo di definire misure specifiche per un settore molto delicato e complesso, quale quello dell'autotrasporto, rispettando peraltro la libera autonomia delle parti nella fase negoziale della determinazione dei corrispettivi dei servizi e non prescrivendo tariffe minime garantite: la formulazione del testo individuata dal Senato sembra, dunque, poter superare anche talune perplessità manifestate nei giorni precedenti dall'Autorità Antitrust, che aveva messo in guardia il legislatore dall'introduzione di accordi di settore che individuino «costi minimi di esercizio» nell'autotrasporto, che rischierebbero di tradursi «in tariffe minime che, anziché garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio, assicurano condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità» e, pertanto, potrebbero configurarsi come una forma di restrizione della concorrenza. Fa notare, infatti, che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento sembra avere individuato una buona soluzione di compromesso, poiché lega la copertura dei «costi minimi di esercizio» (che non sono più fissati in modo rigido) all'autonoma contrattazione delle parti, peraltro nell'ambito di un limite chilometrico di esercizio.
Per le ragioni esposte, pur nella consapevolezza di un intervento mirato nei confronti di una determinata categoria professionale, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nell'esprimere talune considerazioni di carattere generale, manifesta perplessità sul contenuto eterogeneo del decreto-legge in esame, dal momento che esso, oltre a recare norme tese a favorire la continuità del trasporto marittimo, interviene sulla materia dell'autotrasporto, che, a suo avviso, avrebbe meritato di essere affrontata in altra sede. Passando ad esaminare la parte del provvedimento relativa al trasporto marittimo, rileva l'esigenza di distinguere tra la finalità del completamento del processo di privatizzazione del settore e quella connessa alla garanzia della continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni distorsivi legati ad amministrazioni poco trasparenti in cui possano confondersi interessi contrapposti, così come accaduto in occasione della «vicenda Alitalia». Paventa poi il rischio che il provvedimento metta a repentaglio l'universalità del servizio pubblico, ponendosi in antitesi con le stesse indicazioni dell'Unione europea, che, a suo avviso, non imporrebbero un processo di privatizzazione, ma richiederebbero

Pag. 74

semplicemente una distinzione tra servizi universali e servizi non universali. Auspica, inoltre, che il Governo, conformemente ad impegni assunti in precedenza, vigili sul corretto perfezionamento del processo di dismissione dell'intero capitale sociale della Società Tirrenia, valutando l'idoneità dei piani industriali presentati, in vista della salvaguardia della qualità del servizio pubblico erogato e della tutela dei livelli occupazionali, anche a garanzia degli interessi degli stessi utenti finali.
Si riserva, infine, di valutare nel dettaglio la parte del provvedimento recante disposizioni in tema di autotrasporto, al fine di definire una posizione più compiuta del suo gruppo sul provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), dopo aver ringraziato il presidente per l'esauriente relazione svolta, ritiene che il provvedimento sia suscettibile di forti rilievi critici sotto il profilo della mancata tutela della libera concorrenza. Fa notare, in proposito, che il testo, pur prevedendo la possibilità di accordi volontari nel settore dell'autotrasporto, stabilisce che, qualora essi non siano stipulati entro un certo termine, i costi minimi di esercizio siano determinati attraverso altri criteri, con forti rischi di alterare la libera concorrenza del settore. Nel comprendere l'esigenza di andare incontro alle legittime richieste di un comparto strategico per il rilancio economico del Paese e la necessità di evitare un blocco generalizzato del trasporto su gomma lungo il territorio italiano, ritiene comunque opportuno valutare con attenzione tali aspetti problematici, peraltro segnalati dalla stessa Autorità Antitrust, dichiarandosi comunque disponibile a valutare gli esiti del dibattito e a confrontarsi con serietà sulle questioni di merito.

Amalia SCHIRRU (PD), considerata l'importanza del provvedimento in esame, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare la deliberazione sulla proposta di parere alla seduta già fissata per domani, al fine di consentire i necessari approfondimento di merito.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, attesa l'esigenza di accogliere la richiesta di approfondimento di taluni elementi di criticità del provvedimento, ritiene opportuno concedere ai gruppi un ulteriore margine temporale, al fine di individuare soluzioni condivise capaci di conciliare gli interessi in gioco.
Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione sulla proposta di legge n. 3286, recante norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici: su tale proposta normativa si è concluso, nella seduta del 21 luglio 2010, l'esame degli emendamenti, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
Fa notare che la finalità del provvedimento - per il quale si sta cercando di percorrere, in I Commissione, la strada del trasferimento alla sede legislativa - è quella di intervenire con un atto normativo per assicurare un uniforme trattamento per quanti (nel caso di specie, candidati dirigenti scolastici) hanno regolarmente partecipato a un concorso e lo hanno vinto: il provvedimento è, infatti,

Pag. 75

riferito al caso del concorso per dirigenti scolastici nella Regione siciliana, annullato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia amministrativa, che è stato già oggetto di altri interventi legislativi. Infatti, il progetto di legge in esame mira a difendere la particolare posizione di quei dirigenti scolastici, in servizio ormai da diverso tempo, che si sono visti annullare la procedura concorsuale, in virtù della quale erano stati assunti, dalla CGA della regione Sicilia, la quale ha imposto la rinnovazione della procedura concorsuale stessa, giudicando imperfetta la composizione della Commissione esaminatrice (essa era stata suddivisa in due sottocommissioni, composta ciascuna da due membri, presiedute dal medesimo presidente), contrariamente agli indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato affermatisi nel resto del territorio italiano. Osserva, quindi, che l'accaduto fa emergere l'esistenza di un organo giurisdizionale autonomo e parallelo al Consiglio di Stato, qual è il Consiglio di giustizia amministrativa, che consente di fatto una disparità di trattamento giurisdizionale tra i cittadini; senza voler entrare nel merito delle scelte che hanno motivato gli organi di giustizia amministrativa ad adottare le loro decisioni, il legislatore ha, dunque, il dovere di intervenire per risolvere tale caso di discriminazione tra cittadini italiani.
Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, per quanto concerne le competenze della XI Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1, modificato in fase di esame degli emendamenti, che, al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso in questione, allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a definire le modalità di espletamento del concorso con un decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il quale vengono indicati i criteri (agli articoli da 2 a 8), distinguendo tre tipologie di candidati e disponendo differenti modalità concorsuali per ciascuna di esse. Segnala quindi l'articolo 2, anch'esso modificato in sede di esame degli emendamenti, secondo il quale, per quanti hanno partecipato con esito positivo al corso - concorso bandito nel 2004 e sono in servizio come dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, la prova concorsuale consiste in una prova scritta - e non più come originariamente previsto in un colloquio - sull'esperienza maturata in servizio. Il superamento di tale prova scritta comporta la conferma del rapporto di lavoro e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati. Fa quindi notare che l'articolo 3 fa riferimento ai candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, ma non sono ancora in servizio, prevedendo, in questo caso, nell'ipotesi di superamento della prova scritta, la conferma della posizione occupata dal candidato nella graduatoria finale di merito. Osserva, poi, che l'articolo 4 - a seguito di una modifica recata in fase di esame degli emendamenti - fissa il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1 per l'ultimazione delle prove di cui agli articoli 2 e 3. Mette in evidenza che l'articolo 5 dispone che sia ammesso alla rinnovazione della procedura concorsuale un terzo gruppo di candidati, ovvero quanti hanno partecipato alle prove scritte del corso concorso del 2004 consegnando il relativo elaborato; per essi, in caso di idoneità finale a seguito di una nuova valutazione di tali elaborati, si prevede la partecipazione ad un corso di formazione, le cui modalità di organizzazione vengono disciplinate dall'articolo 6. Segnala, infine, che gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, in materia di durata di validità delle graduatorie, di organizzazione delle procedure e nomina delle commissioni giudicatrici, di copertura degli oneri concorsuali e di assunzione dei candidati collocati in graduatoria. Infine, l'articolo 11 dispone l'entrata

Pag. 76

in vigore dalla legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per le parti di competenza della XI Commissione, e considerato che si tratta di tutelare il patrimonio di esperienza professionale acquisito da dirigenti scolastici già in servizio da diversi anni assunti a seguito di procedura concorsuale, nonché di salvaguardare gli interessi legittimi degli altri candidati coinvolti nella stessa, assicurando in proposito una uniformità di trattamento per tutti i cittadini sul territorio italiano, propone di esprimere parere favorevole sul progetto di legge in esame.

Cesare DAMIANO (PD) chiede alla presidenza se sia possibile differire ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in esame, considerata l'esigenza di approfondirne i contenuti di merito.

Silvano MOFFA, presidente, giudicata ragionevole la richiesta del deputato Damiano, ritiene possibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, nel presupposto, tuttavia, che possa registrarsi la disponibilità dei gruppi nel deliberare nella seduta di domani o di dopodomani, in tempi rapidi, sulla proposta di parere, unitamente a quella di cui al precedente punto all'ordine del giorno, considerati i ristretti spazio temporali imposti alla Commissione dai lavori dell'Assemblea per la corrente settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.